Art. 7.
Il testo dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro, provvedera' con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18".
Il testo dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro, provvedera' con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18".