Articolo 7 della Legge 21 novembre 1949, n. 916
Articolo 6
Versione
7 gennaio 1950
Art. 7.
Il testo dell'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro, provvedera' con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18".

Entrata in vigore il 7 gennaio 1950