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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANATTA MOIRA ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALCO GIUSEPPINA P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. VITALE MICHELE P.IVA_2
Resistenti
Oggetto: prescrizione
All'udienza dell' 11.2.25 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.24 riferiva di essere insegnante di Parte_1
Scuola Primaria a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Rita
pagina 1 di 4 Levi Montalcini” di Lissone (MB), con decorrenza giuridica ed economica della propria posizione stipendiale dal 1998, data di immissione in ruolo;
che al momento dell'immissione in ruolo l'USR, per il tramite della scuola, aveva emesso il decreto di ricostruzione di carriera;
che con decreto prot. n. 10763 del 04.11.2022 l'USR per la aveva CP_3 emesso un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera;
che con ingiunzione di pagamento del 22/06/2023, Prot. 131813/3 la le comunicava che, a Controparte_4 seguito del nuovo decreto di ricostruzione di carriera, era stato accertamento un debito a suo carico di importo pari ad € 5818,54 lordi per assegni in più riscossi dal 1999 al 2019, di cui le era stato richiesto il pagamento;
che la le stava trattenendo l'importo di € 121,22 Controparte_4 mensile in busta paga a far data dal 01.06.2023, come precisato nello stesso decreto di recupero e il termine era previsto per il 31.05.2027 sino al recupero dell'intero importo richiesto;
Tanto premesso la ricorrente allegava che la richiesta restitutoria era parzialmente prescritta.
La stessa rassegnava quindi le seguenti conclusioni :
Previa immediata sospensione delle trattenute in corso sugli stipendi mensilmente riconosciuti alla sig.ra , Parte_1
▪ accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dalle amministrazioni resistenti nei confronti della ricorrente a titolo di indebito retributivo, con riferimento alle annualità dal 1999 al
2013 e quantificato in € 3.999,89 lorde o in quella diversa somma che sarà accertata di giustizia e, per l'effetto,
▪ Disapplicare o revocare in parte qua il provvedimento di ingiunzione prot. 131813/3 del 22.06.2023, ritenendo come dovuta la somma lorda di € 1818,65 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
▪ Ordinare alle amministrazioni resistenti la restituzione in favore della ricorrente degli importi che, eventualmente, la stessa sia stata obbligata a pagare in misura eccedente all'importo lordo di
€ 1818,65.
▪ Con condanna agli onorari di causa e spese per contributo unificato da distrarsi a favore della procuratrice antistataria
Si costituiva il eccependo la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva il eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. pagina 2 di 4 L'eccezione di carenza di legittimazione svolta da entrambi i resistenti è infondata.
Invero quanto al , il debito della ricorrente fa capo al medesimo, a seguito del nuovo decreto di ricostruzione di carriera.
La ricorrente ha chiesto l'accertamento della parziale prescrizione di tale debito, per cui non vi è dubbio che il , titolare del relativo credito, sia legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento.
Quanto al anch'esso è legittimato passivamente, non solo perché è l'ente pagatore, ma anche perché ha emesso l'ingiunzione di pagamento di cui è causa e la ricorrente ha chiesto la revoca di tale ingiunzione a motivo della parziale prescrizione del debito.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero è incontestato che nel caso di specie il termine di prescrizione sia decennale trattandosi di ripetizione di indebito.
Tale termine decorre dalla data di corresponsione dei singoli emolumenti.
Orbene, il provvedimento di recupero è stato notificato alla ricorrente nel giugno del 2023, per cui si è compiuta la prescrizione con riferimento a tutto quanto indebitamente pagato alla ricorrente dal 1999 al 2012 compreso, per un importo totale di euro 3.999,89.
Il provvedimento di ingiunzione va quindi revocato con riferimento a tale somma .
Poiché il debito oggetto dell'ingiunzione era pari ad euro 5.818,54 e si è estinto per prescrizione quanto alla somma di euro 3.999,89, ne deriva che il residuo debito è di euro 1.818,65.
Pertanto va ordinata la restituzione alla ricorrente della somme trattenute oltre la somma di euro 1.818,65.
A tale proposito si osserva che alla odierna udienza il procuratore della ricorrente ha dichiarato che la somma trattenuta sino al oggi è pari ad euro
2.424,40 e tale circostanza non è stata contestata dai resistenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede
1) accertata la prescrizione del credito del a titolo di indebito per quanto riguarda le annualità dal 1999 al 2012 compreso , per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro 3.999,89;
2) revoca il provvedimento di ingiunzione limitatamente alla somma di cui al punto 1) ;
3) ordina la restituzione alla ricorrente della somme trattenute oltre la somma di euro 1.818,65;
4) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Monza, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANATTA MOIRA ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALCO GIUSEPPINA P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. VITALE MICHELE P.IVA_2
Resistenti
Oggetto: prescrizione
All'udienza dell' 11.2.25 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.24 riferiva di essere insegnante di Parte_1
Scuola Primaria a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Rita
pagina 1 di 4 Levi Montalcini” di Lissone (MB), con decorrenza giuridica ed economica della propria posizione stipendiale dal 1998, data di immissione in ruolo;
che al momento dell'immissione in ruolo l'USR, per il tramite della scuola, aveva emesso il decreto di ricostruzione di carriera;
che con decreto prot. n. 10763 del 04.11.2022 l'USR per la aveva CP_3 emesso un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera;
che con ingiunzione di pagamento del 22/06/2023, Prot. 131813/3 la le comunicava che, a Controparte_4 seguito del nuovo decreto di ricostruzione di carriera, era stato accertamento un debito a suo carico di importo pari ad € 5818,54 lordi per assegni in più riscossi dal 1999 al 2019, di cui le era stato richiesto il pagamento;
che la le stava trattenendo l'importo di € 121,22 Controparte_4 mensile in busta paga a far data dal 01.06.2023, come precisato nello stesso decreto di recupero e il termine era previsto per il 31.05.2027 sino al recupero dell'intero importo richiesto;
Tanto premesso la ricorrente allegava che la richiesta restitutoria era parzialmente prescritta.
La stessa rassegnava quindi le seguenti conclusioni :
Previa immediata sospensione delle trattenute in corso sugli stipendi mensilmente riconosciuti alla sig.ra , Parte_1
▪ accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dalle amministrazioni resistenti nei confronti della ricorrente a titolo di indebito retributivo, con riferimento alle annualità dal 1999 al
2013 e quantificato in € 3.999,89 lorde o in quella diversa somma che sarà accertata di giustizia e, per l'effetto,
▪ Disapplicare o revocare in parte qua il provvedimento di ingiunzione prot. 131813/3 del 22.06.2023, ritenendo come dovuta la somma lorda di € 1818,65 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
▪ Ordinare alle amministrazioni resistenti la restituzione in favore della ricorrente degli importi che, eventualmente, la stessa sia stata obbligata a pagare in misura eccedente all'importo lordo di
€ 1818,65.
▪ Con condanna agli onorari di causa e spese per contributo unificato da distrarsi a favore della procuratrice antistataria
Si costituiva il eccependo la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva il eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. pagina 2 di 4 L'eccezione di carenza di legittimazione svolta da entrambi i resistenti è infondata.
Invero quanto al , il debito della ricorrente fa capo al medesimo, a seguito del nuovo decreto di ricostruzione di carriera.
La ricorrente ha chiesto l'accertamento della parziale prescrizione di tale debito, per cui non vi è dubbio che il , titolare del relativo credito, sia legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento.
Quanto al anch'esso è legittimato passivamente, non solo perché è l'ente pagatore, ma anche perché ha emesso l'ingiunzione di pagamento di cui è causa e la ricorrente ha chiesto la revoca di tale ingiunzione a motivo della parziale prescrizione del debito.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero è incontestato che nel caso di specie il termine di prescrizione sia decennale trattandosi di ripetizione di indebito.
Tale termine decorre dalla data di corresponsione dei singoli emolumenti.
Orbene, il provvedimento di recupero è stato notificato alla ricorrente nel giugno del 2023, per cui si è compiuta la prescrizione con riferimento a tutto quanto indebitamente pagato alla ricorrente dal 1999 al 2012 compreso, per un importo totale di euro 3.999,89.
Il provvedimento di ingiunzione va quindi revocato con riferimento a tale somma .
Poiché il debito oggetto dell'ingiunzione era pari ad euro 5.818,54 e si è estinto per prescrizione quanto alla somma di euro 3.999,89, ne deriva che il residuo debito è di euro 1.818,65.
Pertanto va ordinata la restituzione alla ricorrente della somme trattenute oltre la somma di euro 1.818,65.
A tale proposito si osserva che alla odierna udienza il procuratore della ricorrente ha dichiarato che la somma trattenuta sino al oggi è pari ad euro
2.424,40 e tale circostanza non è stata contestata dai resistenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede
1) accertata la prescrizione del credito del a titolo di indebito per quanto riguarda le annualità dal 1999 al 2012 compreso , per l'effetto dichiara non dovuta la somma di euro 3.999,89;
2) revoca il provvedimento di ingiunzione limitatamente alla somma di cui al punto 1) ;
3) ordina la restituzione alla ricorrente della somme trattenute oltre la somma di euro 1.818,65;
4) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Monza, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4