Sentenza 2 dicembre 2021
Improcedibile
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05244/2025REG.PROV.COLL.
N. 04564/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4564 del 2022, proposto da Biobat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione UG, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia Territoriale della Regione UG per il Servizio di Gestione Rifiuti Ager ed il Comune di Andria, Unione Aro 2 Bt, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la UG, Sezione II, n. 1783 del 2 dicembre 2021, resa tra le parti, concernente l’archiviazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione del complesso impiantistico per il recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione UG;
Vista la nota del 6 maggio 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione di entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 268 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. UG, la Società BIOBAT S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) della deliberazione della Giunta regionale della UG n. 1205 del 31 luglio 2020 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione UG n. 119 del 21.8.2020) recante: “ Strategia Regionale in materia di trattamento della FORSU - Aggiornamento DGR n.1163/2017 ”, nella parte in cui rimuove - ovvero senza indicazione alcuna non prevede - la localizzazione nel Comune di Andria di un impianto di interesse pubblico destinato al trattamento della FORSU;
b ) della determinazione n. 343 del 31.8.2020 del Direttore generale dell’Agenzia territoriale della Regione UG per il servizio di gestione rifiuti - AGER recante: “ Delibera Giunta Regionale n. 1205 del 31.07.2020 - Strategia regionale in materia di trattamento FORSU - Aggiornamento DGR n. 1163/2017 - Individuazione localizzazioni - impianti integrati anaereobici/aereobico destinati al recupero della frazione organica dei rifiuti urbani rinvenienti dalle raccolte differenziate - Presa d'atto e modifica decreto n. 61 del 10 settembre 2018 Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione UG per il servizio di gestione dei rifiuti ”, nella parte in cui prevede di procedere con nuova manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti di trattamento e recupero FORSU di interesse regionale, senza considerare l'impianto previsto nel territorio del Comune di Andria;
c ) di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota regionale prot. n. 0011356 del 13.10.2020 in relazione all’atto di opposizione ex art. 10, l. n. 1199/1971, notificato dalla Regione UG in data 10.2.2021 ai fini della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Biobat s.r.l. per l’annullamento degli atti suindicati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biobat s.r.l. il 13.4.2021:
d ) dell’atto prot. R_UG/AOO_089-11/03/2021/3463 dell’11.3.2021 a firma congiunta del responsabile della Sezione autorizzazioni ambientali, del responsabile del procedimento e del funzionario istruttore, avente ad oggetto “ IDVIA 0613 - Provvedimento autorizzatorio unico Regionale ai sensi dell'art 27 bis del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii. per il progetto di un complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria c.da Torre di Guardia ”, con cui è stata comunicata la improcedibilità dell’istanza presentata il 22.1.2021 ed acquisita al protocollo al n. 16436 del 28.12.2020;
e ) di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare la nota Sezione autorizzazioni ambientali prot. 2811 del 1/3/2021 e la nota prot. 4288 del 9.3.2021 della Sezione ciclo rifiuti e bonifiche di risposta alla prima.
2. Nella resistenza della Regione UG, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato il ricorso principale inammissibile;
- ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile e in parte fondato, nei limiti di quanto indicato in motivazione;
- ha compensato le spese di lite.
3. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 31/05/2022 e depositato il 03/06/2022, articolando n.8 motivi di gravame (pagine 11-37) così rubricati:
I) Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla declaratoria di inammissibilità. Violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e 39 del c.p.a. ;
II) Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla declaratoria di inammissibilità. Violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e 39 del c.p.a. ;
III) Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla declaratoria di inammissibilità. Violazione e falsa applicazione degli art. 100 c.p.c. e 39 del c.p.a. ;
IV) Riproposizione del primo motivo di ricorso. Violazione degli artt. 179 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 3 della I. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Travisamento. Incompetenza ;
V) Riproposizione del secondo motivo di ricorso. Violazione di legge. Violazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione UG (PRGRU) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 delP8.10.2013. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Illogicità. Contraddittorietà manifesta ;
VI) Riproposizione del terzo motivo di ricorso. Violazione di legge. Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà manifesta. Irragionevolezza. Illogicità ;
VII) Riproposizione del quarto motivo di ricorso. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell'art. 1 della 1 n. 241/1990 e dell'art. 97 della Cost. Violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere per omesso 33 apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Travisamento e sviamento ;
VIII) Violazione di legge. Violazione ed erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 23, comma 3 e dell’art. 27 bis, comma 7 del d.lgs. 152/06. Eccesso di potere. Erroneo presupposto di fatto. Difetto di istruttoria .
4. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti.
5. In data 20 maggio 2024 la Regione UG si è costituita in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
6. In data 2 maggio 2025 parte appellata ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.
7. In data 6 maggio 2025 parte appellante ha depositato istanza affinché sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio in epigrafe, con compensazione delle spese di lite.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 7 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione.
9. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 6 maggio 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
11. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
12. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado come richiesto da parte appellante senza opposizione di controparte.
13. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4564/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO