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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13615/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13615 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore Parte_1
1 Controparte_1
[...]
2 DA Controparte_2 Pt_2
3 Parte_3
4 Controparte_3
5 -minorenne- Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 -minorenne- Parte_4
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 CP_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.09.2023
1 nata a [...]/SP –Brasile il Controparte_1 09.01.1987, C.F. , residente in [...], app.203, Consolação – Sao C.F._1 Paulo/SP – CAP 01303-001 – Brasile
2. nato a [...]/SP – Brasile il 01.09.1996, C.F. Controparte_13
, residente in Via Plinio Alves Dos Santos, Jardim Roberto – Osasco/SP – C.F._2 CAP 06170-150 – Brasile
3. nato a [...]/SP – Brasile il 07.04.1985, C.F. Parte_3
, residente in [...] – Bloccare 3 – Appartamento 62, Jardim Santo C.F._3 Antonio – Osasco/SP – CAP 06126-320 – Brasile
4. nato a [...]/SP – Brasile il 06.04.1979, Controparte_3 C.F. , residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._4 06075-340 – Brasile
nato a [...]/SP – Brasile il 06.04.1979, C.F. Controparte_3
, residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._4 06075-340 – Brasile, per sé e unitamente a nato a [...]/PR – CP_14 Brasile, il 24.01.1976, C.F. , residente in [...], C.F._5 Cipava – Osasco/SP – CAP 06075- 340 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore 5. nata a [...]/SP – Brasile il 18.10.2015, C.F. Controparte_4
, residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._6 06075-340 – Brasile
6. nato a [...]/SP – Brasile il 10.03.2001, C.F. Controparte_5
, residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._7 06075-340 Brasile
7. nato a [...]/SP – Brasile il 11.05.1963, C.F. Controparte_6
, residente in [...], Jardim Padroeira I – Osasco/SP – CAP C.F._8 06162-220 – Brasile
8. nata a [...]/SP – Brasile il 07.04.1989, Controparte_7 C.F. , residente in [...], App. 42C, Parque C.F._9 Fongaro, Sacoma – Sao Paolo/SP – CAP 04256-110 – Brasile
9. nato a [...]/SP – Brasile il CP_8 Controparte_8 07.07.1980, C.F. , residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, C.F._10 app. 233, Bl. CAP 03154-100 Brasile Controparte_15
nato a [...]/SP – Brasile il 07.07.1980, Controparte_8 C.F. , residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._10
CAP 03154-100 Brasile, per sé e unitamente a Controparte_15 [...] nata a [...]/SP – Brasile il 19.03.1980, C.F. Controparte_16
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._11
Dott. Giovanni Calasso 2
Passion, – CAP 03154-100 Brasile, in qualità di genitori esercenti CP_15 CP_15 la responsabilitàgenitoriale sul figlio minore 10. nato a [...]/SP – Brasile il 02.04.2013, C.F. Parte_4
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._12
CAP 03154-100 Brasile Controparte_15
nato a [...]/SP – Brasile il 07.07.1980, Controparte_8 C.F. , residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._10
CAP 03154-100 Brasile, per sé e unitamente a Controparte_15 [...] nata a [...]/SP – Brasile il 19.03.1980, C.F. Controparte_16
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._11
CAP 03154-100 Brasile, in qualità di genitori esercenti la Controparte_15 responsabilità genitoriale sul figlio minore 11. nato a [...]/SP – Brasile il 01.10.2015, C.F. Controparte_9
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._13
– CAP 03154-100 – Brasile identificato con documento Controparte_17 n. ; NumeroDiCartaIdentit_1
12. nato a [...]/SP – Brasile il 23.07.1994, Controparte_10 C.F. , residente in [...], Bloccare 1°, App.13°, C.F._14 Sapopemba – Sao Paolo – CAP 03977-409 – Brasile,
13. nata a [...]/SP – Brasile il 07.06.1991, C.F. , residente CP_11 C.F._15 in Via Adriano Augusto, 100, Jardim Timbauhy –Barueri/SP – CAP 06440-040 Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso all'ufficiale dello stato Controparte_18 civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con compensazione delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...], frazione del comune di Bolzano Vicentino, in Provincia Persona_1 di Vicenza (VI) il 07.09.1866, figlio di e il quale, in Persona_2 Persona_3 data 07.03.1897, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva: Controparte_19
• in Brasile, in data 22.08.1905 che, in data 13.10.1928, si univa in Persona_4 matrimonio con e dalla loro unione nascevano in Controparte_20 Brasile tre figli:
➢ 1. in data 16.08.1934 che, in data 03.02.1955, si univa in Parte_5 matrimonio con e dalla loro unione nascevano in Controparte_21 Brasile quattro figli:
✓ I. in data 07.05.1956 che, in data 22.07.1978, si Persona_5 univa in matrimonio con e dalla loro unione Controparte_22 nascevano in Brasile due figli:
❖ A. in data 06.04.1979 che, in Controparte_3 data 20.03.1998, si univa in matrimonio con CP_14
“ricorrente” e dalla loro unione nascevano in Brasile due
Dott. Giovanni Calasso 3
figli:
in data 10.03.2001 Controparte_5
“ricorrente”
in data 18.10.2015 Persona_6
“ricorrente”
❖ B. in data 07.04.1985 “ricorrente” Parte_3 che, in data 07.02.2014, si univa in matrimonio con
[...]
per poi divorziare, in data 27.10.2016 Persona_7
✓ II. in data 09.01.1961 che, in data Parte_6 22.12.1984, si univa in matrimonio con Controparte_23
e prendeva il nome di
[...] Parte_7
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
❖ in data 09.01.1987, Controparte_1
“ricorrente”
[...]
CP_
✓ III. in data 11.05.1963 Controparte_6
“ricorrente”
✓ IV. in data 19.12.1964 che, in data Persona_8 26.11.2014, si univa in matrimonio con Controparte_24 e dalla loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 01.09.1996, Controparte_13
“ricorrente”
➢ 2. in data 10.08.1935 che, in data 13.09.1958, si univa Persona_9 in matrimonio con che prendeva il nome di Controparte_25 Parte_8
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
✓ I. in data 01.07.1961, che, in data Persona_10 20.01.1990, si univa in matrimonio con e prendeva il CP_26 nome di e dalla loro unione nasceva in Parte_9 Brasile:
❖ in data 07.06.1991, “ricorrente” CP_11
➢ 3. In data 27.03.1939 che, in data 18.12.1958, si univa Persona_11 in matrimonio con che prendeva il nome di Controparte_27 [...] e dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: Persona_12
✓ I. in data 19.07.1961 che, in data Persona_13 03.09.1977, si univa in matrimonio con Controparte_28 e dalla loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 07.08.1980, Controparte_8
“ricorrente” che, in data 09.06.2007, si univa in matrimonio con e dalla loro unione Persona_14 nascevano in Brasile due figli:
in data 02.04.2013 Parte_4
“ricorrente”
in data 01.10.2015 Controparte_9
“ricorrente”
Dott. Giovanni Calasso 4
✓ II in data 20.04.1965 che, in data Parte_10 16.06.1984, si univa in matrimonio con Persona_15 e dalla loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 23.07.1994, “ricorrente” Controparte_10
✓ III. in data 01.05.1966 che, in data Persona_16 10.06.1987, si univa in matrimonio con e dalla Parte_11 loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 07.04.1989, Controparte_7
“ricorrente” che, in data 08.01.2011, si univa in matrimonio con per poi divorziare, Persona_17 in data 11.06.2014.
-Girolamo non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non Persona_1 aveva mai acquistato la cittadinanza brasiliana.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1
nato a [...], frazione del comune di Bolzano Vicentino, in Provincia di Vicenza
[...]
(VI) il 07.09.1866, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, non 1861 come per il Lazio) Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
Dott. Giovanni Calasso 5
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...], frazione del comune di Bolzano Vicentino, in Provincia di Vicenza (VI) il 07.09.1866
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo
Dott. Giovanni Calasso 6
causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 10.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13615 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore Parte_1
1 Controparte_1
[...]
2 DA Controparte_2 Pt_2
3 Parte_3
4 Controparte_3
5 -minorenne- Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
9 Controparte_8
10 -minorenne- Parte_4
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 CP_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.09.2023
1 nata a [...]/SP –Brasile il Controparte_1 09.01.1987, C.F. , residente in [...], app.203, Consolação – Sao C.F._1 Paulo/SP – CAP 01303-001 – Brasile
2. nato a [...]/SP – Brasile il 01.09.1996, C.F. Controparte_13
, residente in Via Plinio Alves Dos Santos, Jardim Roberto – Osasco/SP – C.F._2 CAP 06170-150 – Brasile
3. nato a [...]/SP – Brasile il 07.04.1985, C.F. Parte_3
, residente in [...] – Bloccare 3 – Appartamento 62, Jardim Santo C.F._3 Antonio – Osasco/SP – CAP 06126-320 – Brasile
4. nato a [...]/SP – Brasile il 06.04.1979, Controparte_3 C.F. , residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._4 06075-340 – Brasile
nato a [...]/SP – Brasile il 06.04.1979, C.F. Controparte_3
, residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._4 06075-340 – Brasile, per sé e unitamente a nato a [...]/PR – CP_14 Brasile, il 24.01.1976, C.F. , residente in [...], C.F._5 Cipava – Osasco/SP – CAP 06075- 340 – Brasile, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore 5. nata a [...]/SP – Brasile il 18.10.2015, C.F. Controparte_4
, residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._6 06075-340 – Brasile
6. nato a [...]/SP – Brasile il 10.03.2001, C.F. Controparte_5
, residente in [...], Cipava – Osasco/SP – CAP C.F._7 06075-340 Brasile
7. nato a [...]/SP – Brasile il 11.05.1963, C.F. Controparte_6
, residente in [...], Jardim Padroeira I – Osasco/SP – CAP C.F._8 06162-220 – Brasile
8. nata a [...]/SP – Brasile il 07.04.1989, Controparte_7 C.F. , residente in [...], App. 42C, Parque C.F._9 Fongaro, Sacoma – Sao Paolo/SP – CAP 04256-110 – Brasile
9. nato a [...]/SP – Brasile il CP_8 Controparte_8 07.07.1980, C.F. , residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, C.F._10 app. 233, Bl. CAP 03154-100 Brasile Controparte_15
nato a [...]/SP – Brasile il 07.07.1980, Controparte_8 C.F. , residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._10
CAP 03154-100 Brasile, per sé e unitamente a Controparte_15 [...] nata a [...]/SP – Brasile il 19.03.1980, C.F. Controparte_16
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._11
Dott. Giovanni Calasso 2
Passion, – CAP 03154-100 Brasile, in qualità di genitori esercenti CP_15 CP_15 la responsabilitàgenitoriale sul figlio minore 10. nato a [...]/SP – Brasile il 02.04.2013, C.F. Parte_4
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._12
CAP 03154-100 Brasile Controparte_15
nato a [...]/SP – Brasile il 07.07.1980, Controparte_8 C.F. , residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._10
CAP 03154-100 Brasile, per sé e unitamente a Controparte_15 [...] nata a [...]/SP – Brasile il 19.03.1980, C.F. Controparte_16
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._11
CAP 03154-100 Brasile, in qualità di genitori esercenti la Controparte_15 responsabilità genitoriale sul figlio minore 11. nato a [...]/SP – Brasile il 01.10.2015, C.F. Controparte_9
, residente in V.le Prof. Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2580, app. 233, Bl. C.F._13
– CAP 03154-100 – Brasile identificato con documento Controparte_17 n. ; NumeroDiCartaIdentit_1
12. nato a [...]/SP – Brasile il 23.07.1994, Controparte_10 C.F. , residente in [...], Bloccare 1°, App.13°, C.F._14 Sapopemba – Sao Paolo – CAP 03977-409 – Brasile,
13. nata a [...]/SP – Brasile il 07.06.1991, C.F. , residente CP_11 C.F._15 in Via Adriano Augusto, 100, Jardim Timbauhy –Barueri/SP – CAP 06440-040 Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i ricorrenti “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso all'ufficiale dello stato Controparte_18 civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con compensazione delle spese di giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...], frazione del comune di Bolzano Vicentino, in Provincia Persona_1 di Vicenza (VI) il 07.09.1866, figlio di e il quale, in Persona_2 Persona_3 data 07.03.1897, si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva: Controparte_19
• in Brasile, in data 22.08.1905 che, in data 13.10.1928, si univa in Persona_4 matrimonio con e dalla loro unione nascevano in Controparte_20 Brasile tre figli:
➢ 1. in data 16.08.1934 che, in data 03.02.1955, si univa in Parte_5 matrimonio con e dalla loro unione nascevano in Controparte_21 Brasile quattro figli:
✓ I. in data 07.05.1956 che, in data 22.07.1978, si Persona_5 univa in matrimonio con e dalla loro unione Controparte_22 nascevano in Brasile due figli:
❖ A. in data 06.04.1979 che, in Controparte_3 data 20.03.1998, si univa in matrimonio con CP_14
“ricorrente” e dalla loro unione nascevano in Brasile due
Dott. Giovanni Calasso 3
figli:
in data 10.03.2001 Controparte_5
“ricorrente”
in data 18.10.2015 Persona_6
“ricorrente”
❖ B. in data 07.04.1985 “ricorrente” Parte_3 che, in data 07.02.2014, si univa in matrimonio con
[...]
per poi divorziare, in data 27.10.2016 Persona_7
✓ II. in data 09.01.1961 che, in data Parte_6 22.12.1984, si univa in matrimonio con Controparte_23
e prendeva il nome di
[...] Parte_7
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
❖ in data 09.01.1987, Controparte_1
“ricorrente”
[...]
CP_
✓ III. in data 11.05.1963 Controparte_6
“ricorrente”
✓ IV. in data 19.12.1964 che, in data Persona_8 26.11.2014, si univa in matrimonio con Controparte_24 e dalla loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 01.09.1996, Controparte_13
“ricorrente”
➢ 2. in data 10.08.1935 che, in data 13.09.1958, si univa Persona_9 in matrimonio con che prendeva il nome di Controparte_25 Parte_8
e dalla loro unione nasceva in Brasile:
[...]
✓ I. in data 01.07.1961, che, in data Persona_10 20.01.1990, si univa in matrimonio con e prendeva il CP_26 nome di e dalla loro unione nasceva in Parte_9 Brasile:
❖ in data 07.06.1991, “ricorrente” CP_11
➢ 3. In data 27.03.1939 che, in data 18.12.1958, si univa Persona_11 in matrimonio con che prendeva il nome di Controparte_27 [...] e dalla loro unione nascevano in Brasile tre figli: Persona_12
✓ I. in data 19.07.1961 che, in data Persona_13 03.09.1977, si univa in matrimonio con Controparte_28 e dalla loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 07.08.1980, Controparte_8
“ricorrente” che, in data 09.06.2007, si univa in matrimonio con e dalla loro unione Persona_14 nascevano in Brasile due figli:
in data 02.04.2013 Parte_4
“ricorrente”
in data 01.10.2015 Controparte_9
“ricorrente”
Dott. Giovanni Calasso 4
✓ II in data 20.04.1965 che, in data Parte_10 16.06.1984, si univa in matrimonio con Persona_15 e dalla loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 23.07.1994, “ricorrente” Controparte_10
✓ III. in data 01.05.1966 che, in data Persona_16 10.06.1987, si univa in matrimonio con e dalla Parte_11 loro unione nasceva in Brasile:
❖ in data 07.04.1989, Controparte_7
“ricorrente” che, in data 08.01.2011, si univa in matrimonio con per poi divorziare, Persona_17 in data 11.06.2014.
-Girolamo non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non Persona_1 aveva mai acquistato la cittadinanza brasiliana.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stresso ha preso visione
DIRITTO Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_1
nato a [...], frazione del comune di Bolzano Vicentino, in Provincia di Vicenza
[...]
(VI) il 07.09.1866, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, non 1861 come per il Lazio) Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
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E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...], frazione del comune di Bolzano Vicentino, in Provincia di Vicenza (VI) il 07.09.1866
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo
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causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 10.07.2025
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