TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 TUCCILLO CARMELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. TONIOLO 1 31100 TREVISO presso il difensore avv. TUCCILLO CARMELA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINI LAURA e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BELLOCCHIO, 11 27058 VOGHERA presso il difensore avv.
BELLINI LAURA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“ Nel merito
Dichiararsi inammissibile la domanda di condanna al pagamento della fattura n. 282/001 del
31.05.2024 formulata da nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto non Controparte_1 oggetto del decreto ingiuntivo opposto e pertanto estranea al presente giudizio e per l'effetto,
Limitare il presente giudizio alla verifica della fondatezza o meno del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, relativo esclusivamente alla fattura n. 210/001 del 30.04.2024 e conseguentemente,
Accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del presunto credito vantato dalla convenuta opposta, nei confronti dell'attrice opponente, in forza della fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicata nel presente atto di opposizione, per l'effetto, in accoglimento ex art. 653
c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 843/2024 D.I., pronunciato dal Tribunale di Alessandria il 08.09.2024, depositato il 09.09.2024 nel procedimento per ingiunzione n.
1764/2024 R.G.; pagina 1 di 10 Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, rideterminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la pretesa creditoria dell'opposta nella minor somma che risulterà effettivamente dimostrata,
In ogni caso
Dichiarare inammissibile la domanda di condanna alle spese volta nei confronti del socio unico
. CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza,
Nel merito
- Respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
- In ogni caso condannare al pagamento della somma portata dalla fattura n. 210/001 del Parte_1
30-04-2024 di € 45.319,10.= oltre interessi commerciali di mora dalla scadenza al saldo effettivo e della somma di € 45.140,00.= oltre interessi commerciali di mora dalla scadenza al saldo effettivo portata dalla fattura n. 282/001 del 31-05-2024, o altra somma ritenuta di giustizia da accertarsi in giudizio;
- Accertare e dichiarare l'accollo incondizionato ed irrevocabile ex art. 1273 c.c. di delle Parte_2 spese di lite del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio con condanna al pagamento in via solidale a carico di
e di;
Parte_1 CP_2
In via istruttoria
- Ammettere le prove per interpello sui capitoli di seguito articolati premesse le parole “vero che” mediante interrogatorio formale di:
, Presidente legale rappresentante di , via San Rocco 48 37067 Testimone_1 Parte_1
Valeggio sul Mincio (VR);
, amministratore unico legale rappresentante di , via della Controparte_3 Parte_1
Mornerina 22, 20900 Monza;
, amministratore unico di , str. Complanare 10, 13040 Carisio Controparte_4 Parte_1
(VC);
- Ammettere le prove per testi sui capitoli di seguito articolati premesse le parole “vero che”:
è impresa specializzata nell'esecuzione di lavori di perforazione, trivellazione, CP_1 movimento terra, geotecnica, lavori edili e scavi correlati (doc.1)
, impresa che opera nel recupero e riciclaggio di Parte_3 prodotti metallurgici a socio unico - ha commissionato a l'esecuzione di CP_2 CP_1 opere di sondaggi a carotaggio continuo in cumuli presso gli stabilimenti siti in Carisio (VC) (doc.2);
ha sottoscritto per accettazione Offerta 12-03-2024 elaborata da con Parte_1 CP_1 riferimento alle specifiche tecniche comunicate ed all'intercorso sopralluogo ed ha formulato e
pagina 2 di 10 sottoscritto Ordine d'acquisto n. 26836 del 22-03-2024, come da documenti che mi si rammostrano (docc.3-4);
In esecuzione dell'incarico, nel mese di aprile 2024 ha eseguito nel cantiere di CP_1
Carisio le lavorazioni dettagliate nel Registro di Cantiere ed esposte nel 1°SAL per € 37.146,80.= firmato per accettazione da , come da documenti che mi si rammostrano (docc. 5-6); Parte_1
Tra le parti è intercorso un costante scambio di comunicazioni e con mail 08-05-2024 Pt_1
ha trasmesso a i giustificativi 1°SAL controfirmati per approvazione con invito a
[...] CP_1 procedere alla fatturazione e all'invio della copia cortesia per l'emissione della ricevuta bancaria (doc.8):
ha emesso e inviato tramite SDI a fattura n. 210/00 del 30-04-2024 di CP_1 Parte_1 complessive € 45.319,10.= relativa all'ordine di acquisto n. 26836 del 22-03-2024 SAL 01 al 30-04- 2024, con scadenza 60 gg. al 10-07-2024, trasmessa su richiesta di in copia cortesia con mail Pt_1
8/9-05-2024 (docc. 7a,b-);
Con mail 10-05-2024 ha richiesto a di poter ripartire il pagamento Parte_1 CP_1 della fattura 210 del 30-04-2024 e di emettere a tal fine 2 ricevute bancarie con scadenze al 10-07-
2024 e 24-07-2024 entrambe di € 22.659,55.= come da documento che mi si rammostra (doc.9);
Nel mese di maggio 2024 ha quindi richiesto la realizzazione di ulteriori opere di Parte_1 scavo e sondaggio con installazione di piezometro a distruzione presso lo stabilimento di Carisio e ha formulato Offerta nr. P-111-24 del 23-05-2024 che ha accettato con Ordine CP_1 Parte_1 di Acquisto 27198 del 24-05-2024, inviato a mezzo mail 24-05-2024, come da documenti che mi si rammostrano (docc.10-11-12);
ha eseguito tempestivamente e a regola d'arte le opere e ha sottoscritto CP_1 Parte_1 per accettazione e conferma il 2°SAL relativo ai lavori eseguiti da nel mese di maggio CP_1
2024 presso il cantiere di Carisio per un importo complessivo di € 37.000,00.= - per sconto convenuto
-, come da documento che mi si rammostra (doc.13);
1. in data 31-05-2024 ha quindi emesso e trasmesso tramite SDI a fattura CP_1 Parte_1 n. 282/001 per € 45.140.00.= con scadenza 60 giorni il 10-08-2024 (docc. 14 a-b);
2. In data 11-07-2024 ha ricevuto dall'istituto bancario la comunicazione di insoluto CP_1 Co Co della riferita alla prima tranche della fattura n. 210/001 del 30-04-2024 scaduta il 10-07-2024 e con mail di pari data ha sollecitato l'immediato pagamento del dovuto con contestuale invio della copia cortesia della fattura 282/001 del 31-05-2024 di cui aveva richiesto il posticipo di Parte_1 pagamento al 15-09-2024 (docc.15-16);
3. A fronte del persistente inadempimento ed inutilmente decorso anche il termine del 24-07-2024 richiesto da per il pagamento della seconda rata della fattura n. 210/2024 (mail 10-05-2024 Pt_1 doc.9), in data 29-07-024 si è attivata in via monitoria in forza della fattura scaduta e il CP_1
Tribunale di Monza in data 09-09-2024 ha emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto (All.B);
4. Solo a seguito dell'intervenuta notifica di titolo e precetto in data 10-09-2024 ha Parte_1 informato con comunicazione 12-09-2024 di aver depositato istanza di accesso alla composizione negoziata e di aver richiesto l'adozione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII(doc. 18);
5. Con comparsa di costituzione 12-10-2024 è intervenuta nella procedura di CP_1 composizione negoziata della crisi rg n. 2914/2024V pendente avanti il Tribunale di Vercelli dott.ssa
pagina 3 di 10 che con provvedimento di data 05-12-2024 ha confermato l'istanza di proroga delle misure Per_1 protettive deposita da (doc.20); Parte_1
6. Con dichiarazione 25-11-2024 , quale socio unico di , si è accollata CP_2 Parte_1 incondizionatamente ed irrevocabilmente il debito afferente ai costi legali per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che dovessero avere esito negativo per la stessa avviati rispetto all'indicata elencazione, depositata da con nota 03-12-2024 nella procedura di composizione rg 2914/2024 Pt_1
Tribunale di Vercelli, come da documento che mi si rammostra (doc.21);
7. L'Avv. Mariangela Restaino, quale esperto nominato nella procedura di composizione negoziata rg 2914/24 VG avanti il Tribunale di Vercelli, con Relazione finale depositata in data 31-01- 2025, ha dato atto dell'assenza di concrete prospettive e dell'impossibilità di individuare una soluzione che consenta il risanamento dell'Impresa, con conseguente conclusione della composizione negoziale della crisi (doc.22)
8. Con Istanza 03-02-2025 ha richiesto alla CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Parte_1 al Tribunale di Vercelli l'archiviazione della procedura di composizione negoziata e con decreto depositato il 03-02-2025 il Tribunale di Vercelli ha dichiarato cessati gli effetti delle misure protettive e disposto l'archiviazione delle procedura (docc.23-24);
Si indicano a testi: ****
- Disporre CTU tecnica per l'accertamento della realizzazione ad opera d'arte dei lavori eseguiti da nello stabilimento di a Carisio VC, della conformità degli stessi agli CP_1 Parte_1 incarichi conferiti da e della congruenza e legittimità delle fatture n.210/00 del 30-04-2024 e Parte_1
n. 282/001 del 31-05-2024, con riserva di nomina di consulente di parte;
Con ogni più ampia riserva “
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. CP_1
843/2024 del 08.09.2024 (n. 1764/2024 RG), emesso il 09.09.2024, con cui , il Tribunale di
Alessandria ingiungeva a di seguito per brevità Parte_3 Pt_1
di pagare la somma di € 45.319,10, oltre interessi e spese ivi liquidate.
[...]
Proponeva opposizione l'ingiunta eccependo e deducendo che:
-difetta la necessaria attestazione notarile per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la società veniva incaricata di svolgere opere di sondaggio a carotaggio Controparte_1 continuo su cumuli presenti presso gli stabilimenti dell'opponente;
-diversamente da quanto convenuto, però, l'odierna opposta non eseguiva tutte le lavorazioni preventivate a regola d'arte e con continuità;
-l'assenza di valore probatorio della fattura;
-la documentazione in atti, non prova alcunchè in ordine ai corrispettivi indicati in fattura e la prova dell'esistenza di un valido contratto inter partes (la c.d. fonte negoziale), incombe sull'eventuale creditore della prestazione e non può essere desunta dalle fatture commerciali;
-inoltre, nel 2024 l'odierna opponente ha incontrato una serie di difficoltà aziendali causate, principalmente, da problematiche nella gestione degli approvvigionamenti, dovute alla scarsità di materia prima sul mercato.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
-Performa è impresa specializzata nell'esecuzione di lavori di perforazione, trivellazione, movimento terra, geotecnica, lavori edili e scavi correlati;
, impresa che opera nel recupero e riciclaggio di Parte_3
prodotti metallurgici a socio unico - ha commissionato a l'esecuzione CP_2 CP_1
di opere di sondaggi a carotaggio continuo in cumuli presso gli stabilimenti siti in Carisio (VC);
- ha sottoscritto per accettazione Offerta 12-03-2024 elaborata da con Parte_1 CP_1 riferimento alle specifiche tecniche comunicate ed all'intercorso sopralluogo ed ha formulato e sottoscritto Ordine d'acquisto n. 26836 del 22-03-2024, come da documenti in atti (docc.3-4);
pagina 5 di 10 -in esecuzione dell'incarico, nel mese di aprile 2024 ha eseguito nel cantiere di CP_1
Carisio le lavorazioni dettagliate nel Registro di Cantiere ed esposte nel 1°SAL per €
37.146,80.= firmato per accettazione da , come da documenti in atti (docc. 5-6); Parte_1
-tra le parti è intercorso un costante scambio di comunicazioni e con mail 08-05-2024 Parte_1
ha trasmesso a i giustificativi 1°SAL controfirmati per approvazione con invito a CP_1
procedere alla fatturazione e all'invio della copia cortesia per l'emissione della ricevuta bancaria (doc.8): ha emesso e inviato tramite SDI a fattura n. 210/00 del 30-04-2024 di CP_1 Parte_1
complessive € 45.319,10= relativa all'ordine di acquisto n. 26836 del 22-03-2024 SAL 01 al
30-04-2024, con scadenza 60 gg. al 10-07-2024, trasmessa su richiesta di in copia Pt_1
cortesia con mail 8/9-05-2024 (docc. 7a,b-);
-con mail 10-05-2024 ha richiesto a di poter ripartire il pagamento della Parte_1 CP_1
fattura 210 del 30-04-2024 e di emettere a tal fine 2 ricevute bancarie con scadenze al 10-07-
2024 e 24-07-2024 entrambe di € 22.659,55= (doc.9);
-nel mese di maggio 2024 ha quindi richiesto la realizzazione di ulteriori opere di Parte_1
scavo e sondaggio con installazione di piezometro a distruzione presso lo stabilimento di
Carisio e ha formulato Offerta nr. P-111-24 del 23-05-2024 che ha CP_1 Parte_1
accettato con Ordine di Acquisto 27198 del 24-05-2024, inviato a mezzo mail 24-05-2024, come da documenti in atti (docc.10-11-12);
- ha eseguito tempestivamente e a regola d'arte le opere e ha sottoscritto CP_1 Parte_1
per accettazione e conferma il 2°SAL relativo ai lavori eseguiti da nel mese di CP_1
maggio 2024 presso il cantiere di Carisio per un importo complessivo di € 37.000,00.= - per sconto convenuto -, come da documento in atti (doc.13);
- in data 31-05-2024 ha quindi emesso e trasmesso tramite SDI a fattura CP_1 Parte_1
n. 282/001 per € 45.140.00= con scadenza 60 giorni il 10-08-2024 (docc.14 a-b);
-in data 11-07-2024 ha ricevuto dall'istituto bancario la comunicazione di insoluto CP_1
ConCon della riferita alla prima tranche della fattura n. 210/001 del 30-04-2024 scaduta il 10-07-
2024 e con mail di pari data ha sollecitato l'immediato pagamento del dovuto con contestuale invio della copia cortesia della fattura 282/001 del 31-05-2024 di cui aveva richiesto Parte_1
il posticipo di pagamento al 15-09-2024 (docc.15-16);
pagina 6 di 10 -solo a seguito dell'intervenuta notifica di titolo e precetto in data 10-09-2024 ha Parte_1
informato con comunicazione 12-09-2024 di aver depositato istanza di accesso alla composizione negoziata e di aver richiesto l'adozione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII(doc. 18);
- con nota 03-12-2024 ha depositato l'accollo assunto dal socio Parte_1 CP_2
relativamente agli eventuali costi derivanti dai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi intrapresi da che dovessero avere esito negativo per la stessa (doc.21). Pt_1
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto per il pagamento della fattura
210/001 per cui era scaduto il termine del 24-07-2024 richiesto da . Parte_1
Richiede , altresì, il pagamento di quanto dovuto per le opere richieste successivamente da , come da Offerta 23-05-2024 e ordine 27198 del 24-05-2024, credito portato Parte_1 Pt_1
dalla fattura n.282/001 del 31-05-2024 scaduta il 10-08-2024 per € 45.140,00.=, oltre agli interessi commerciali di mora maturati, maturata successivamente, relativa anch'essa a lavori interamente eseguiti, tempestivamente consegnati, sottoscritti per accettazione e mai contestati.
Chiede la condanna di spese e competenze del giudizio da porre a carico del socio unico di , con sede in P.zza Simoni 1 Verona, in forza di accollo assunto dal socio CP_2
relativamente agli eventuali costi derivanti dai giudizi di opposizone ai decreti CP_2
ingiuntivi intrapresi da che dovessero avere esito negativo per la stessa nella procedura di Pt_1
composizione negoziata della crisi (doc.21).
In prima memoria istruttoria parte opponente, eccepisce l'inammissibilita' della domanda relativa alla fattura 282/001 del 31.05.2024 poiche' ha azionato in sede CP_1
monitoria soltanto la fattura n. 210/001 del 30.04.2024, sulla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto e non ha richiesto il pagamento della fattura n. 282/001 del 31.05.2024, che fa riferimento a diversi ordini e diverse lavorazioni.
Eccepisce, altresì, l'estraneità del terzo accollante al giudizio.
Venendo al merito delle domande delle parti, va rilevata in primo luogo la contraddittorietà delle difese spiegate dalla opponente in relazione alla fattura azionata in decreto ingiuntivo, la quale ha contestato l'inesistenza di qualsiasi accordo laddove nelle premesse esponeva letteralmente :“ La società veniva incaricata di svolgere Controparte_1
pagina 7 di 10 opere di sondaggio a carotaggio continuo su cumuli presenti presso gli stabilimenti dell'opponente. “
Si osserva che è corretto il richiamo effettuato dalla difesa opponente alla giurisprudenza che evidenzia come sia posto a carico del creditore l'onere di dare prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, tuttavia, il principio richiamato va coordinato con l'obbligo di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c.; in caso di contestazione di inadempimento o di inesatto adempimento l'eccezione deve quindi essere sufficientemente specifica in quanto una contestazione ambigua o generica non sarebbe idonea a determinare quali fatti debbano essere provati o meno;
per queste ragioni “la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset” (Cass. 7775/2014).
Nella fattispecie, la parte opposta ha prodotto ordini accettati e successiva corrispondenza la quale conferma la conclusione del contratto (prodd da 3 a 9).
A fronte della prova scritta di un contratto in essere tra le parti, e della successiva corrispondenza che ne attesta l'esecuzione confermando l'esistenza dei rapporti tra le parti, nulla l'opponente ha contestato.
L'affermazione che l'attività non sarebbe stata dimostrata dall'attore e il richiamo ai principi dell'onere della prova non costituisce certamente una contestazione specifica;
“dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”
(Cass., sez. VI., 27 agosto 2020, n. 17889), qualora le circostanze dedotte in giudizio siano
“nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore” (Cass. civ. 15 aprile 2009 n.
8933).
Si deve ritenere, pertanto, che il credito azionato in via monitoria sia stato adeguatamente provato sia tramite la produzione della documentazione contrattuale, sia della corrispondenza proveniente da parte opponente che dimostra il riconoscimento di debito con richiesta di emissione di ricevute bancarie (prod.9), l'accettazione dell'opera con la sottoscrizione del SAL (prod.6), oltre che in forza dell'art. 115 c.p.c. per la genericità della contestazione.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, confermato.
Quanto alla richiesta proposta in comparsa di costituzione e risposta per il pagamento di altra fattura 282/001 del 31-05-2024, risulta ammissibile poiché tale domanda si riferisce alla pagina 8 di 10 medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è connessa a quella originariamente proposta, rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo,
e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale.
La fattura ha analogo oggetto della fattura azionata in via monitoria, costituendo prosecuzione dei medesimi lavori.
Nel merito l'ordine (prod. 11) e l'accettazione dell'opera con la sottoscrizione del SAL
(prod.13) provano la fondatezza della domanda, in relazione alla quale nessuna contestazione è stata effettuata, neanche generica, in ordine alla sussistenza dell'accordo sui lavori e sulla loro esecuzione, esaurendosi la difesa opponente nell'eccezione di inammissibilità della domanda.
Valgono, pertanto, le medesime considerazioni di cui sopra in ordine all'applicabilità dell'art. 115 c.p.c.
Non può accogliersi la domanda di condanna della convenuta ex art 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di cui al comma 3 e di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (Cass. SU n. 19014/2007) e della istruttoria solo documentale.
Va rigettata la domanda di parte opposta di porre le spese a carico di terza parte accollante estranea al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2024 del 08.09.2024 (n.
1764/2024 RG), emesso il 09.09.2024 dal Tribunale di Alessandria;
condanna, altresì, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €
45.140,00.= oltre interessi commerciali di mora dalla scadenza al saldo effettivo di cui alla pagina 9 di 10 fattura n. 282/001 del 31-05-2024.
Condanna altresì la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 TUCCILLO CARMELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. TONIOLO 1 31100 TREVISO presso il difensore avv. TUCCILLO CARMELA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLINI LAURA e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BELLOCCHIO, 11 27058 VOGHERA presso il difensore avv.
BELLINI LAURA
CONVENUTO/I
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“ Nel merito
Dichiararsi inammissibile la domanda di condanna al pagamento della fattura n. 282/001 del
31.05.2024 formulata da nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto non Controparte_1 oggetto del decreto ingiuntivo opposto e pertanto estranea al presente giudizio e per l'effetto,
Limitare il presente giudizio alla verifica della fondatezza o meno del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, relativo esclusivamente alla fattura n. 210/001 del 30.04.2024 e conseguentemente,
Accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del presunto credito vantato dalla convenuta opposta, nei confronti dell'attrice opponente, in forza della fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicata nel presente atto di opposizione, per l'effetto, in accoglimento ex art. 653
c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 843/2024 D.I., pronunciato dal Tribunale di Alessandria il 08.09.2024, depositato il 09.09.2024 nel procedimento per ingiunzione n.
1764/2024 R.G.; pagina 1 di 10 Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, rideterminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la pretesa creditoria dell'opposta nella minor somma che risulterà effettivamente dimostrata,
In ogni caso
Dichiarare inammissibile la domanda di condanna alle spese volta nei confronti del socio unico
. CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza,
Nel merito
- Respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
- In ogni caso condannare al pagamento della somma portata dalla fattura n. 210/001 del Parte_1
30-04-2024 di € 45.319,10.= oltre interessi commerciali di mora dalla scadenza al saldo effettivo e della somma di € 45.140,00.= oltre interessi commerciali di mora dalla scadenza al saldo effettivo portata dalla fattura n. 282/001 del 31-05-2024, o altra somma ritenuta di giustizia da accertarsi in giudizio;
- Accertare e dichiarare l'accollo incondizionato ed irrevocabile ex art. 1273 c.c. di delle Parte_2 spese di lite del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio con condanna al pagamento in via solidale a carico di
e di;
Parte_1 CP_2
In via istruttoria
- Ammettere le prove per interpello sui capitoli di seguito articolati premesse le parole “vero che” mediante interrogatorio formale di:
, Presidente legale rappresentante di , via San Rocco 48 37067 Testimone_1 Parte_1
Valeggio sul Mincio (VR);
, amministratore unico legale rappresentante di , via della Controparte_3 Parte_1
Mornerina 22, 20900 Monza;
, amministratore unico di , str. Complanare 10, 13040 Carisio Controparte_4 Parte_1
(VC);
- Ammettere le prove per testi sui capitoli di seguito articolati premesse le parole “vero che”:
è impresa specializzata nell'esecuzione di lavori di perforazione, trivellazione, CP_1 movimento terra, geotecnica, lavori edili e scavi correlati (doc.1)
, impresa che opera nel recupero e riciclaggio di Parte_3 prodotti metallurgici a socio unico - ha commissionato a l'esecuzione di CP_2 CP_1 opere di sondaggi a carotaggio continuo in cumuli presso gli stabilimenti siti in Carisio (VC) (doc.2);
ha sottoscritto per accettazione Offerta 12-03-2024 elaborata da con Parte_1 CP_1 riferimento alle specifiche tecniche comunicate ed all'intercorso sopralluogo ed ha formulato e
pagina 2 di 10 sottoscritto Ordine d'acquisto n. 26836 del 22-03-2024, come da documenti che mi si rammostrano (docc.3-4);
In esecuzione dell'incarico, nel mese di aprile 2024 ha eseguito nel cantiere di CP_1
Carisio le lavorazioni dettagliate nel Registro di Cantiere ed esposte nel 1°SAL per € 37.146,80.= firmato per accettazione da , come da documenti che mi si rammostrano (docc. 5-6); Parte_1
Tra le parti è intercorso un costante scambio di comunicazioni e con mail 08-05-2024 Pt_1
ha trasmesso a i giustificativi 1°SAL controfirmati per approvazione con invito a
[...] CP_1 procedere alla fatturazione e all'invio della copia cortesia per l'emissione della ricevuta bancaria (doc.8):
ha emesso e inviato tramite SDI a fattura n. 210/00 del 30-04-2024 di CP_1 Parte_1 complessive € 45.319,10.= relativa all'ordine di acquisto n. 26836 del 22-03-2024 SAL 01 al 30-04- 2024, con scadenza 60 gg. al 10-07-2024, trasmessa su richiesta di in copia cortesia con mail Pt_1
8/9-05-2024 (docc. 7a,b-);
Con mail 10-05-2024 ha richiesto a di poter ripartire il pagamento Parte_1 CP_1 della fattura 210 del 30-04-2024 e di emettere a tal fine 2 ricevute bancarie con scadenze al 10-07-
2024 e 24-07-2024 entrambe di € 22.659,55.= come da documento che mi si rammostra (doc.9);
Nel mese di maggio 2024 ha quindi richiesto la realizzazione di ulteriori opere di Parte_1 scavo e sondaggio con installazione di piezometro a distruzione presso lo stabilimento di Carisio e ha formulato Offerta nr. P-111-24 del 23-05-2024 che ha accettato con Ordine CP_1 Parte_1 di Acquisto 27198 del 24-05-2024, inviato a mezzo mail 24-05-2024, come da documenti che mi si rammostrano (docc.10-11-12);
ha eseguito tempestivamente e a regola d'arte le opere e ha sottoscritto CP_1 Parte_1 per accettazione e conferma il 2°SAL relativo ai lavori eseguiti da nel mese di maggio CP_1
2024 presso il cantiere di Carisio per un importo complessivo di € 37.000,00.= - per sconto convenuto
-, come da documento che mi si rammostra (doc.13);
1. in data 31-05-2024 ha quindi emesso e trasmesso tramite SDI a fattura CP_1 Parte_1 n. 282/001 per € 45.140.00.= con scadenza 60 giorni il 10-08-2024 (docc. 14 a-b);
2. In data 11-07-2024 ha ricevuto dall'istituto bancario la comunicazione di insoluto CP_1 Co Co della riferita alla prima tranche della fattura n. 210/001 del 30-04-2024 scaduta il 10-07-2024 e con mail di pari data ha sollecitato l'immediato pagamento del dovuto con contestuale invio della copia cortesia della fattura 282/001 del 31-05-2024 di cui aveva richiesto il posticipo di Parte_1 pagamento al 15-09-2024 (docc.15-16);
3. A fronte del persistente inadempimento ed inutilmente decorso anche il termine del 24-07-2024 richiesto da per il pagamento della seconda rata della fattura n. 210/2024 (mail 10-05-2024 Pt_1 doc.9), in data 29-07-024 si è attivata in via monitoria in forza della fattura scaduta e il CP_1
Tribunale di Monza in data 09-09-2024 ha emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto (All.B);
4. Solo a seguito dell'intervenuta notifica di titolo e precetto in data 10-09-2024 ha Parte_1 informato con comunicazione 12-09-2024 di aver depositato istanza di accesso alla composizione negoziata e di aver richiesto l'adozione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII(doc. 18);
5. Con comparsa di costituzione 12-10-2024 è intervenuta nella procedura di CP_1 composizione negoziata della crisi rg n. 2914/2024V pendente avanti il Tribunale di Vercelli dott.ssa
pagina 3 di 10 che con provvedimento di data 05-12-2024 ha confermato l'istanza di proroga delle misure Per_1 protettive deposita da (doc.20); Parte_1
6. Con dichiarazione 25-11-2024 , quale socio unico di , si è accollata CP_2 Parte_1 incondizionatamente ed irrevocabilmente il debito afferente ai costi legali per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che dovessero avere esito negativo per la stessa avviati rispetto all'indicata elencazione, depositata da con nota 03-12-2024 nella procedura di composizione rg 2914/2024 Pt_1
Tribunale di Vercelli, come da documento che mi si rammostra (doc.21);
7. L'Avv. Mariangela Restaino, quale esperto nominato nella procedura di composizione negoziata rg 2914/24 VG avanti il Tribunale di Vercelli, con Relazione finale depositata in data 31-01- 2025, ha dato atto dell'assenza di concrete prospettive e dell'impossibilità di individuare una soluzione che consenta il risanamento dell'Impresa, con conseguente conclusione della composizione negoziale della crisi (doc.22)
8. Con Istanza 03-02-2025 ha richiesto alla CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Parte_1 al Tribunale di Vercelli l'archiviazione della procedura di composizione negoziata e con decreto depositato il 03-02-2025 il Tribunale di Vercelli ha dichiarato cessati gli effetti delle misure protettive e disposto l'archiviazione delle procedura (docc.23-24);
Si indicano a testi: ****
- Disporre CTU tecnica per l'accertamento della realizzazione ad opera d'arte dei lavori eseguiti da nello stabilimento di a Carisio VC, della conformità degli stessi agli CP_1 Parte_1 incarichi conferiti da e della congruenza e legittimità delle fatture n.210/00 del 30-04-2024 e Parte_1
n. 282/001 del 31-05-2024, con riserva di nomina di consulente di parte;
Con ogni più ampia riserva “
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. CP_1
843/2024 del 08.09.2024 (n. 1764/2024 RG), emesso il 09.09.2024, con cui , il Tribunale di
Alessandria ingiungeva a di seguito per brevità Parte_3 Pt_1
di pagare la somma di € 45.319,10, oltre interessi e spese ivi liquidate.
[...]
Proponeva opposizione l'ingiunta eccependo e deducendo che:
-difetta la necessaria attestazione notarile per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la società veniva incaricata di svolgere opere di sondaggio a carotaggio Controparte_1 continuo su cumuli presenti presso gli stabilimenti dell'opponente;
-diversamente da quanto convenuto, però, l'odierna opposta non eseguiva tutte le lavorazioni preventivate a regola d'arte e con continuità;
-l'assenza di valore probatorio della fattura;
-la documentazione in atti, non prova alcunchè in ordine ai corrispettivi indicati in fattura e la prova dell'esistenza di un valido contratto inter partes (la c.d. fonte negoziale), incombe sull'eventuale creditore della prestazione e non può essere desunta dalle fatture commerciali;
-inoltre, nel 2024 l'odierna opponente ha incontrato una serie di difficoltà aziendali causate, principalmente, da problematiche nella gestione degli approvvigionamenti, dovute alla scarsità di materia prima sul mercato.
Chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita l'opposta deducendo che:
-Performa è impresa specializzata nell'esecuzione di lavori di perforazione, trivellazione, movimento terra, geotecnica, lavori edili e scavi correlati;
, impresa che opera nel recupero e riciclaggio di Parte_3
prodotti metallurgici a socio unico - ha commissionato a l'esecuzione CP_2 CP_1
di opere di sondaggi a carotaggio continuo in cumuli presso gli stabilimenti siti in Carisio (VC);
- ha sottoscritto per accettazione Offerta 12-03-2024 elaborata da con Parte_1 CP_1 riferimento alle specifiche tecniche comunicate ed all'intercorso sopralluogo ed ha formulato e sottoscritto Ordine d'acquisto n. 26836 del 22-03-2024, come da documenti in atti (docc.3-4);
pagina 5 di 10 -in esecuzione dell'incarico, nel mese di aprile 2024 ha eseguito nel cantiere di CP_1
Carisio le lavorazioni dettagliate nel Registro di Cantiere ed esposte nel 1°SAL per €
37.146,80.= firmato per accettazione da , come da documenti in atti (docc. 5-6); Parte_1
-tra le parti è intercorso un costante scambio di comunicazioni e con mail 08-05-2024 Parte_1
ha trasmesso a i giustificativi 1°SAL controfirmati per approvazione con invito a CP_1
procedere alla fatturazione e all'invio della copia cortesia per l'emissione della ricevuta bancaria (doc.8): ha emesso e inviato tramite SDI a fattura n. 210/00 del 30-04-2024 di CP_1 Parte_1
complessive € 45.319,10= relativa all'ordine di acquisto n. 26836 del 22-03-2024 SAL 01 al
30-04-2024, con scadenza 60 gg. al 10-07-2024, trasmessa su richiesta di in copia Pt_1
cortesia con mail 8/9-05-2024 (docc. 7a,b-);
-con mail 10-05-2024 ha richiesto a di poter ripartire il pagamento della Parte_1 CP_1
fattura 210 del 30-04-2024 e di emettere a tal fine 2 ricevute bancarie con scadenze al 10-07-
2024 e 24-07-2024 entrambe di € 22.659,55= (doc.9);
-nel mese di maggio 2024 ha quindi richiesto la realizzazione di ulteriori opere di Parte_1
scavo e sondaggio con installazione di piezometro a distruzione presso lo stabilimento di
Carisio e ha formulato Offerta nr. P-111-24 del 23-05-2024 che ha CP_1 Parte_1
accettato con Ordine di Acquisto 27198 del 24-05-2024, inviato a mezzo mail 24-05-2024, come da documenti in atti (docc.10-11-12);
- ha eseguito tempestivamente e a regola d'arte le opere e ha sottoscritto CP_1 Parte_1
per accettazione e conferma il 2°SAL relativo ai lavori eseguiti da nel mese di CP_1
maggio 2024 presso il cantiere di Carisio per un importo complessivo di € 37.000,00.= - per sconto convenuto -, come da documento in atti (doc.13);
- in data 31-05-2024 ha quindi emesso e trasmesso tramite SDI a fattura CP_1 Parte_1
n. 282/001 per € 45.140.00= con scadenza 60 giorni il 10-08-2024 (docc.14 a-b);
-in data 11-07-2024 ha ricevuto dall'istituto bancario la comunicazione di insoluto CP_1
ConCon della riferita alla prima tranche della fattura n. 210/001 del 30-04-2024 scaduta il 10-07-
2024 e con mail di pari data ha sollecitato l'immediato pagamento del dovuto con contestuale invio della copia cortesia della fattura 282/001 del 31-05-2024 di cui aveva richiesto Parte_1
il posticipo di pagamento al 15-09-2024 (docc.15-16);
pagina 6 di 10 -solo a seguito dell'intervenuta notifica di titolo e precetto in data 10-09-2024 ha Parte_1
informato con comunicazione 12-09-2024 di aver depositato istanza di accesso alla composizione negoziata e di aver richiesto l'adozione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII(doc. 18);
- con nota 03-12-2024 ha depositato l'accollo assunto dal socio Parte_1 CP_2
relativamente agli eventuali costi derivanti dai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi intrapresi da che dovessero avere esito negativo per la stessa (doc.21). Pt_1
Chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto per il pagamento della fattura
210/001 per cui era scaduto il termine del 24-07-2024 richiesto da . Parte_1
Richiede , altresì, il pagamento di quanto dovuto per le opere richieste successivamente da , come da Offerta 23-05-2024 e ordine 27198 del 24-05-2024, credito portato Parte_1 Pt_1
dalla fattura n.282/001 del 31-05-2024 scaduta il 10-08-2024 per € 45.140,00.=, oltre agli interessi commerciali di mora maturati, maturata successivamente, relativa anch'essa a lavori interamente eseguiti, tempestivamente consegnati, sottoscritti per accettazione e mai contestati.
Chiede la condanna di spese e competenze del giudizio da porre a carico del socio unico di , con sede in P.zza Simoni 1 Verona, in forza di accollo assunto dal socio CP_2
relativamente agli eventuali costi derivanti dai giudizi di opposizone ai decreti CP_2
ingiuntivi intrapresi da che dovessero avere esito negativo per la stessa nella procedura di Pt_1
composizione negoziata della crisi (doc.21).
In prima memoria istruttoria parte opponente, eccepisce l'inammissibilita' della domanda relativa alla fattura 282/001 del 31.05.2024 poiche' ha azionato in sede CP_1
monitoria soltanto la fattura n. 210/001 del 30.04.2024, sulla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto e non ha richiesto il pagamento della fattura n. 282/001 del 31.05.2024, che fa riferimento a diversi ordini e diverse lavorazioni.
Eccepisce, altresì, l'estraneità del terzo accollante al giudizio.
Venendo al merito delle domande delle parti, va rilevata in primo luogo la contraddittorietà delle difese spiegate dalla opponente in relazione alla fattura azionata in decreto ingiuntivo, la quale ha contestato l'inesistenza di qualsiasi accordo laddove nelle premesse esponeva letteralmente :“ La società veniva incaricata di svolgere Controparte_1
pagina 7 di 10 opere di sondaggio a carotaggio continuo su cumuli presenti presso gli stabilimenti dell'opponente. “
Si osserva che è corretto il richiamo effettuato dalla difesa opponente alla giurisprudenza che evidenzia come sia posto a carico del creditore l'onere di dare prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, tuttavia, il principio richiamato va coordinato con l'obbligo di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c.; in caso di contestazione di inadempimento o di inesatto adempimento l'eccezione deve quindi essere sufficientemente specifica in quanto una contestazione ambigua o generica non sarebbe idonea a determinare quali fatti debbano essere provati o meno;
per queste ragioni “la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset” (Cass. 7775/2014).
Nella fattispecie, la parte opposta ha prodotto ordini accettati e successiva corrispondenza la quale conferma la conclusione del contratto (prodd da 3 a 9).
A fronte della prova scritta di un contratto in essere tra le parti, e della successiva corrispondenza che ne attesta l'esecuzione confermando l'esistenza dei rapporti tra le parti, nulla l'opponente ha contestato.
L'affermazione che l'attività non sarebbe stata dimostrata dall'attore e il richiamo ai principi dell'onere della prova non costituisce certamente una contestazione specifica;
“dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”
(Cass., sez. VI., 27 agosto 2020, n. 17889), qualora le circostanze dedotte in giudizio siano
“nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore” (Cass. civ. 15 aprile 2009 n.
8933).
Si deve ritenere, pertanto, che il credito azionato in via monitoria sia stato adeguatamente provato sia tramite la produzione della documentazione contrattuale, sia della corrispondenza proveniente da parte opponente che dimostra il riconoscimento di debito con richiesta di emissione di ricevute bancarie (prod.9), l'accettazione dell'opera con la sottoscrizione del SAL (prod.6), oltre che in forza dell'art. 115 c.p.c. per la genericità della contestazione.
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, confermato.
Quanto alla richiesta proposta in comparsa di costituzione e risposta per il pagamento di altra fattura 282/001 del 31-05-2024, risulta ammissibile poiché tale domanda si riferisce alla pagina 8 di 10 medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è connessa a quella originariamente proposta, rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo,
e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale.
La fattura ha analogo oggetto della fattura azionata in via monitoria, costituendo prosecuzione dei medesimi lavori.
Nel merito l'ordine (prod. 11) e l'accettazione dell'opera con la sottoscrizione del SAL
(prod.13) provano la fondatezza della domanda, in relazione alla quale nessuna contestazione è stata effettuata, neanche generica, in ordine alla sussistenza dell'accordo sui lavori e sulla loro esecuzione, esaurendosi la difesa opponente nell'eccezione di inammissibilità della domanda.
Valgono, pertanto, le medesime considerazioni di cui sopra in ordine all'applicabilità dell'art. 115 c.p.c.
Non può accogliersi la domanda di condanna della convenuta ex art 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di cui al comma 3 e di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente, tenuto conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (Cass. SU n. 19014/2007) e della istruttoria solo documentale.
Va rigettata la domanda di parte opposta di porre le spese a carico di terza parte accollante estranea al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2024 del 08.09.2024 (n.
1764/2024 RG), emesso il 09.09.2024 dal Tribunale di Alessandria;
condanna, altresì, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €
45.140,00.= oltre interessi commerciali di mora dalla scadenza al saldo effettivo di cui alla pagina 9 di 10 fattura n. 282/001 del 31-05-2024.
Condanna altresì la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Alessandria, 24 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Asteggiano
pagina 10 di 10