Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 53/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...],
e da
(c.f. ), nata a [...], il [...], residente ad Parte_2 C.F._2
Annone Brianza (LC), in via Parini n. 4, entrambi con il patrocinio dell'avv. MICHELE
SPAGNUOLO; con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i coniugi sono qui a rassegnare le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il tribunale adito
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
; matrimonio celebrato nel Comune di Annone Brianza (LC) e trascritto nei Parte_2 registri dello Stato Civile Anno 2008, n. 2 P. 2 s. A.
2. prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
3. La figlia minore sarà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale e collocamento prevalente con la madre nella casa familiare, oggi abitazione di esclusiva proprietà della stessa madre, sita in Annone
4. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Il padre, IG. potrà vedere la figlia e tenerla con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo Pt_1 con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nelle settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre a l6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre i1 giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa, nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I coniugi si danno reciprocamente atto che previo accordo tra di loro il calendario sopra descritto potrà in ogni momento ed in qualunque modo essere derogato secondo buonsenso (e quindi tenendo conto del lavoro dei genitori, anche di malattie, impegni scolastici, sportivi o ludici della figlia), e comunque con ampia facoltà per il padre di frequentare . Per_1
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore sino al raggiungimento della sua Pt_1 autonomia economica:
a. versando, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a , nella Sua qualità Parte_2 di genitore convivente, l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta) con decorrenza dal 15 di giugno 2025, mentre sino a quella data, continuerà a versare la somma di € 350,00 mensili, come da condizioni della separazione;
importo sottoposto a rivalutazione annua secondo indici ISTAT;
b. rimborsando alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie come da "protocollo Parte_2 per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nella cause di diritto di famiglia del Tribunale di Lecco"
6. L'Assegno Unico Universale per la figlia verrà percepito interamente dalla madre, presso cui la figlia è collocata.
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Annone Brianza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Tutto ciò premesso, gli istanti
CHIEDONO che il Presidente adito voglia fissare l'udienza per la loro comparizione davanti al giudice relatore, affinché venga pronunciata sentenza di divorzio, alle condizioni sopra riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario il 26.4.2008 nel Comune di Annone Brianza e dalla loro unione è nata la figlia
(a Lecco, in data 5.12.2015), minorenne. Persona_2 Con sentenza n. 396/2023, emessa all'esito del procedimento n. 973/2023, il Tribunale di Lecco ha pronunciato, ex art. 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi , Pt_1 Pt_2 omologando le condizioni tra di essi concordate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15.1.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento: risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione;
inoltre, la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Il Tribunale, valutata infine la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di Annone Brianza, il 26.4.2008 tra ed Parte_1 Parte_2
, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio,
[...] anno 2008, parte II, serie A, numero 2;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Comune di ANNONE BRIANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada