TRIB
Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2024, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
5377/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Alessandro Adamo, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria Capua
Vetere al viale Gran Bretagna n. 35
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato CP_1 alla memoria difensiva, dall'avv. Giuseppe Zamboli, presso cui elettivamente domicilia in Baia
Domizia alla Via Pietre Bianche n. 17
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Controparte_2 allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Massimo Di Censo, presso cui elettivamente domicilia in
Arpino alla Via Marco Faucio n. 16
RESISTENTE
NONCHE'
Via Leonardo 81030 – Cellole Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.09.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dal 2017 alle dipendenze della ditta ” del sig. con mansioni CP_3 CP_1 di muratore-carpentiere; di aver lavorato senza una regolare assunzione;
di aver dal giorno 19 agosto
1 2018 insieme al titolare , iniziato dei lavori, commissionati dal sig. CP_1 Controparte_2
, presso l'abitazione di quest'ultimo; di aver subito il giorno 24 agosto, nel mentre
[...] effettuava la sostituzione di pali di legno dal tetto della predetta casa, insieme al sig. CP_1 ed a un tale , di nazionalità nigeriana, un infortunio alla gamba sinistra. In Persona_1 particolare deduceva di essersi ferito mentre era intento al taglio di alcune assi di legno per la carpenteria del tetto con una smerigliatrice angolare (comunemente detta flex) priva del carter di protezione;
di essere stato trasportato, privo di sensi, presso il Pronto Soccorso di Sora ove veniva sottoposto ad un urgente e delicatissimo intervento chirurgico alla gamba sinistra;
di essere stato dimesso il giorno seguente;
di essersi il giorno 28 agosto recato nuovamente presso l'Ospedale di
Sora per sottoporsi alla visita di controllo;
che nel recuperare il certificato di Pronto Soccorso nonché la cartella clinica si accorgeva che al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso era stato dichiarato che aveva avuto un “incidente domestico coscia sinistra con frullino”. Considerata l'estraneità della dichiarazione, deduceva di aver contattato immediatamente il sig. nonché il sig. CP_2 [...]
, titolare della ditta, evidenziando che era stato approfittato del suo stato di incoscienza CP_1 dichiarando una dinamica del sinistro differente da come si era verificata e del tutto falsa;
che per effetto di tale richiesta si vedeva offrire dal committente dei lavori una Controparte_2 somma a titolo di ristoro. Deduceva, altresì, di aver denunciato, in data 09.10.2018, i fatti di causa al
Comando della GG.FF. di Mondragone e successivamente in data 26.02.2019 procedeva a denunziare anche la transazione intercorsa con il sig. Tanto premesso, lamentava che in ragione CP_2 dell'evento aveva subito un danno permanente, determinato non solo dalla vulnerazione all'arto interessato e segno cicatriziale lungo la gamba, ma anche da un generale indebolimento dell'arto interessato. Assumeva che sul cantiere di lavoro non vi erano e non venivano forniti strumenti di protezione individuale (cuffie protettive, occhiali, guanti antitaglio) e lo stesso flex utilizzato per il taglio delle travi di legno era sprovvisto del carter di protezione del disco. Affermava che a fronte di espresse e specifiche sue richieste, il datore di lavoro non aveva mai provveduto a garantire, né sorvegliare che le attività si svolgessero in sicurezza;
né aveva mai fornito spiegazioni o materiale illustrativo sulla corretta funzionalità, pericolosità ed uso degli attrezzi di lavoro. Rappresentava che successivamente all'evento, era rimasto per circa sei mesi senza possibilità di lavoro, in quanto sofferente dei postumi alla gamba oggetto di trauma, affetta da impotenza funzionale ed ipotrofia muscolare conseguente all'intervento chirurgico ed alla immobilità. Deduceva la responsabilità dell'imprenditore datore di lavoro, nella causazione dell'infortunio occorsogli, per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica di esso lavoratore e la solidale responsabilità del committente. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la pari responsabilità dei resistenti nella produzione dell'evento dannoso occorso al ricorrente;
per l'effetto condannarsi in solido i resistenti al risarcimento dei danni derivati dall'evento dannoso, nessuno escluso per danno temporaneo, e permanente, nonché con espresso riguardo al danno da mancata attività lavorativa nei periodi successivi all'evento per mesi sette;
accertarsi il differenziale spettante al lavoratore sul danno biologico temporaneo e permanente rispetto all'indennità ; condannarsi i resistenti in solido a CP_4
2 rifondere i costi sopportati da esso ricorrente durante la fase successiva all'evento per spese mediche e di riabilitazione. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il resistente sig. eccependo in via preliminare la Controparte_2 nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 414, 1° comma n. 3 e 4 c.p.c. per mancata indicazione e quantificazione dei danni che si richiedono in una alla eventuale invalidità
(di qualunque specie e natura) che si assume sofferta. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, stante la valida conclusione della transazione del 28.08.2018. Evidenziava, infatti, che in data 28.08.2018 il signor si presentava presso la sua abitazione pretendendo di ottenere Parte_1 la mattina stessa, con il ministero dell'avv. Antonio Miraglia, il risarcimento dei danni che assumeva essergli occorsi mentre provvedeva al taglio di alcuni listelli in legno presso l'abitazione sita in Sora alla Via Valleradice. Confermava di avergli corrisposto, mediante assegno, quella mattina stessa, la somma di euro 7.000,00 prontamente incassata. Precisava che detta somma veniva corrisposta in via transattiva e senza il riconoscimento di alcuna responsabilità, non avendo esso resistente diretto i lavori ovvero avuto qualsivoglia attività di ingerenza sugli stessi, avendo lo stesso contattato il sig.
per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria in economia costituiti dalla CP_1 semplice sostituzione dei listelli in legno (di dimensione di cm 6X3 da tagliare a misura) su una parte della copertura della predetta abitazione sita in Sora. Rappresentava che il sig. gli aveva CP_1 specificato che per l'esecuzione dei già menzionati lavori avrebbe utilizzato la soc. House Costruzioni
S.r.l., impresa iscritta alla Camera di Commercio, di cui era legale rappresentante. Deduceva, altresì, che la N.C.E. di di cui parlava il ricorrente aveva cessato ogni attività dal 2009 con CP_1 cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale in parola. Nel merito, eccepiva, altresì,
l'insussistenza della propria responsabilità nella produzione dell'evento. In ogni caso, assumeva che era onere del lavoratore provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità al comportamento del committente. Spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso della somma di euro 7.000,00 elargita con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 28.08.2018, qualora detta transazione venisse ritenuta inefficace e/o annullata. Chiedeva, quindi, rigettarsi tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti del resistente in quanto infondate in fatto e diritto e prive di prova;
in mero subordine, nel denegato caso di ritenuta inefficacia/invalidità dell'intervenuta transazione tra il ricorrente e il resistente, condannarsi il ricorrente alla restituzione in suo favore dell'importo di € 7.000,00 percepito indebitamente, con contestuale rigetto delle domande risarcitorie svolte nei suoi confronti;
in ulteriore subordine, ritenersi totalmente satisfattiva per il ricorrente la percezione della somma di € 7.000,00, nonché dell'indennizzo corrisposto dall' , con rimborso CP_4 dell'eventuale eccedenza ad esso resistente in ragione dell'invalidità che verrà accertata in giudizio previo esperimento di CTU. Vinte le spese.
Resisteva, altresì, in giudizio il sig. che eccepiva, in via preliminare, la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva. Contestava l'asserito rapporto lavorativo affermato dal ricorrente, deduceva di essere stato contattato dal sig. per l'esecuzione di alcuni lavori urgenti di sistemazione CP_2 di una copertura di un immobile sito in Sora ed al fine di velocizzare detti lavori già in esecuzione e
3 completarli nell'arco di tempo prefissato. Precisava che il sig. gli richiedeva di informarsi CP_2 sulla disponibilità anche di altri lavoratori per cui, avendo conosciuto precedentemente il ricorrente li metteva in contatto e questi pattuivano direttamente i termini della prestazione di lavoro e il relativo corrispettivo, ricevendo dallo stesso committente le disposizioni sul lavoro da eseguirsi. Evidenziava che il giorno 24 agosto si infortunava nel corso dei lavori in esecuzione e veniva Parte_1 soccorso da lui e da altri lavoratori presenti che provvedevano ad accompagnarlo al locale nosocomio per le cure del caso. Chiedeva, quindi, in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del resistente e nel merito, rigettarsi la domanda del ricorrente, così come formulata nei confronti dei resistente perché infondata e non provata, in fatto ed in diritto. Vinte le spese.
Non si costituiva la resistente ditta ” di , pur regolarmente evocato in giudizio, CP_3 CP_1 per cui va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta l'acquisizione della documentazione , la causa CP_4 veniva rinviata per la discussione sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con note in sostituzione e decisa come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità dei resistenti per l'infortunio sul lavoro occorso e, per l'effetto, la condanna di questi al risarcimento dei danni derivanti dallo stesso nonché il differenziale spettante sul danno biologico temporaneo e permanente rispetto all'indennità . CP_4
La domanda per come formulata deve ritenersi inammissibile.
L'istante, infatti, costruisce il petitum come un ordinario giudizio risarcitorio da responsabilità extracontrattuale mentre articola la causa petendi qualificando il resistente come CP_1 datore di lavoro e deducendo, tra i resistenti, un appalto con conseguente responsabilità solidale estendendosi i profili della stessa anche in capo al committente.
Come è noto l'art. 2087 impone al datore di lavoro di predisporre tutte le misure idonee, secondo l'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, a prevenire situazioni di danno per la salute fisica e la personalità del lavoratore sulla base del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, in forza del quale le possibilità offerte dalla tecnica divengono il limite ultimo ed esterno di operatività degli obblighi di prevenzione.
Del resto la giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante, nell'interpretare la portata ed operatività della norma ritiene che essa non è esclusa, bensì rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongano l'adozione di particolari cautele ed obbliga l'imprenditore ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica (Cass. n. 20142/2010), misure per l'individuazione delle quali può farsi riferimento, ove
4 sussista identità di ratio, anche a norme dettate ad altri fini, ancorché peculiari ad attività diverse da quella dell'imprenditore (Cass. n. 3738/1995).
Sulla questione oggetto di causa, non si può omettere di ricordare che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
Orbene, proprio in relazione al riparto degli oneri probatori e, prima ancora allegatori, emerge, dalla lettura complessiva degli atti processuali introduttivi, come parte ricorrente non abbia chiesto l'accertamento della asserita subordinazione, indispensabile avendo dedotto un rapporto di lavoro “in nero”, sinanche alle dipendenze di;
tale accertamento sarebbe pregiudiziale al CP_1 riconoscimento della responsabilità datoriale e, quindi, del danno differenziale. Il ricorrente, infatti, non allega gli “elementi costitutivi” (primari e secondari) della subordinazione essendo del tutto omessa la deduzione delle modalità di svolgimento della prestazione (direttive, circostanze spazio- temporali, esercizio del potere disciplinare, retribuzione), per cui la giudicante è impossibilitata, anche in via incidentale, a compiere tale accertamento, costitutivo ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. in capo al resistente . CP_1
Del resto del tutto inconsistente è l'allegazione della presunta dipendenza dalla ditta stante la cancellazione della predetta dal registro delle imprese, quasi un decennio antecedente i fatti, come documentato dalla resistente. Così come non possono desumersi elementi significativi per il riconoscimento della subordinazione dalla documentazione di cui è stata richiesta l'esibizione CP_4 da parte della giudicante atteso che, come è noto, la copertura assicurativa, in ordine al dato soggettivo opera anche, ex art. 4 d.P.R. 1124/1965, con riferimento a rapporti di lavoro non subordinati.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, in assenza di deduzioni fondanti la subordinazione alle dipendenze del resistente alcuna responsabilità, ex art. 2087 c.c., può riconoscersi in CP_1 capo allo stesso.
Venendo alla posizione del signor parte ricorrente deduce un profilo di Controparte_2 responsabilità stante la sua qualità di “committente” delle opere e, nell'articolazione della causa petendi, ravvisa tale responsabilità nella culpa n eligendo per aver omesso la verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria dei lavori e, al contempo, nell'aver omesso di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori dell'impresa appaltatrice e,
5 comunque, per aver omesso il controllo sulle opere che venivano eseguite all'interno della sua abitazione.
La circostanza è contestata da entrambe le resistenti atteso che il signor ferma l'insussistenza CP_1 della subordinazione evidenzia che aveva messo in contatto direttamente il ricorrente con il signor
[...] per espletamento di lavori di manutenzione ordinaria minimi, mentre il resistente CP_2 CP_2 rimarca di aver concordato i lavori di manutenzione ordinaria in economia con e che CP_1 questi avrebbe utilizzato le maestranze della House Costruzioni s.r.l., che non aveva assunto la qualità di direttore dei lavori e, comunque, di non essere stato presente trattandosi di lavori di ordinaria manutenzione in economia. Sul punto, quindi, in termini fattuali le ricostruzioni non sono tra loro sovrapponibili e, al contempo, non vi è una produzione documentale che chiarisca la relazione negoziale tra le parti per cui trattandosi dell'esecuzione di lavori disposta su commissione del signor devono applicarsi le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro che disciplinano CP_2
l'affidamento dei lavori ai fini dell'individuazione delle responsabilità.
Ebbene l'art 26 D.Lgs 81/2008, ratione temporis, dispone che: “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti
6 stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, e successive modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Tra i danni ex comma 4, per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulta indennizzato dall' , CP_4 rientrano dunque il c.d. “danno differenziale” e il “danno complementare”.
La responsabilità solidale di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 non copre i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Se si può escludere che il vincolo solidale concerna i danni derivanti dai rischi specifici dell'attività del committente, per i quali lo stesso risponde in proprio, a prescindere dall'imposizione in capo ad esso di qualsivoglia vincolo solidale, sono compresi solamente i danni che derivano dai rischi causati dalla contiguità spaziale tra le diverse imprese e quelli che discendono da una loro sovrapposizione nello stesso ciclo produttivo. Dunque, appaltante e appaltatore sono obbligati in solido per tutti i danni non indennizzati dall' riconducibili all'interferenza pericolosa fra le diverse attività d'impresa. Ai sensi CP_4 dell'articolo 2087 c.c. e dell'art 26 comma 4 D.Lgs 81/2008, il committente, nella cui disponibilita' permanga l'ambiente di lavoro, e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrita'
7 e la salute dei lavoratori, ancorche' dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attivita' appaltata (cfr. Cass. sentenze n. 12561 del 18/05/2017 e n. 798 del 13/01/2017).
Alla luce di quanto precede, risulta quindi che in materia di infortuni sul lavoro va ritenuta superata la tradizionale e limitativa concezione che - in virtu' della normale autonomia e responsabilita' dell'appaltatore, quale elemento naturale del contratto - configurava la responsabilita' del committente come eccezionale, ossia solamente nei casi di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto (11757/2011, 10588/2008, 21540/2007, 15185/2004, 9065/2006) o alla luce del fatto concreto (Cass. 25758/2013, 2451/2011). “Come risulta, invece, dalle piu' recenti pronunce, gia' citate
(Cass. n. 12561/2017; n. 798/2017; n. 21694/11; n. 19494/09; n. 24935/2015), la responsabilita' del committente (e per quanto gia' detto di ciascun subcomittente) va integrata alla luce della disciplina del Decreto Legislativo n. 626 del 2004, articolo 7 (ed ora del Testo Unico n. 81 del 2008, articolo
26) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo). Ne consegue che la responsabilita' del committente (in relazione agli obblighi in discorso) e' oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un' attivita' produttiva attraverso contratti di appalto;
talche' il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia, limitandosi ad affermare di non sapere nulla del subappalto.
Va altresì osservato che il concetto di interferenza, ai fini dell' operativita' degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 26, e' dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale;
pertanto, occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che puo' essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumita' dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
cio' in quanto la "ratio" della norma e' quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione, nonche' soluzioni comuni di problematiche complesse (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018).
Del resto la giurisprudenza di legittimità con argomentazioni non disattese dalla giudicante recentemente ha affermato che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei
8 lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (cfr. Cass. Sez. 3 Ord. 9178 del
03/04/2023)”.
Mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva la giudicante che dalle circostanze fattuali dedotte in ricorso e contestate nelle memorie, valutate unitamente anche alla transazione siglata dalle parti a tacitazione della responsabilità, peraltro dal ricorrente non disconosciuta, sussiste nella specie, per la generica allegazione, impossibilità di procedere ad un'esatta qualificazione dei profili di responsabilità ma, al contempo, il rapporto va sicuramente ricondotto nell'ambito della disciplina dell'appalto di opera e, fermo il mancato accertamento della subordinazione nel rapporto tra il ricorrente e il signor va condiviso il recente arresto della giurisprudenza di legittimità CP_1 secondo cui “La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs.
n. 626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del sub-appalto costituisce una essenziale precondizione.” (cfr. Cass. 12465/2020).
E' indubbio, alla luce di quanto sopraesposto, che sussista un profilo di responsabilità in capo al committente che non ha fornito la prova ma non ha tantomeno dedotto di aver adottato misure necessarie per scongiurare eventuali infortuni e comunque per attuare gli obblighi di protezione e prevenzione, cooperando per la loro realizzazione. Il resistente si trincera esclusivamente CP_2 dietro la semplicità dei lavori e l'assenza dell'assunzione di qualità soggettive formali ma, come è stato in precedenza evidenziato, esse sono del tutto inconferenti per l'individuazione della sussistenza di profili di responsabilità. Del resto anche il contenuto della transazione siglata suggerisce tale qualificazione giuridica dei fatti.
Pur residuando, quindi, sicuramente un profilo di responsabilità in capo al committente per non aver fornito la prova di aver ottemperato agli obblighi di cui all'art. 26 co.
1-2 prima citati d.lgs. 81/2008, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di allegazioni e deduzioni in ordine al profilo risarcitorio e assertivo del danno.
Parte ricorrente conclude richiedendo il risarcimento dei “danni derivati dall'evento dannoso, nessun escluso per danno temporaneo e permanente nonché con espresso riguardo alla mancata attività lavorativa nei sette mesi successivi;
danno differenziale spettante sul danno biologico temporaneo e
9 permanente rispetto all'indennità , spese mediche e riabilitazione” (cfr. punti a), b), c) e d) CP_4 delle conclusioni).
Orbene non ignora la giudicante che in tema di danno differenziale la S.C. ha affermato con sent. n.
9166/2017 che la liquidazione del danno differenziale può essere operata anche d'ufficio ma evidenzia la giudicante che la liquidazione avviene secondo le ordinarie regole civilistiche, come peraltro la stessa Corte, nella sentenza summenzionata precisa. Non può, pertanto, procedersi ad alcunché in assenza di qualsivoglia allegazione e deduzione fattuale sia pure minima. Parte ricorrente non allega in punto di ricorso quanto ricevuto e non enuclea, sia pure sinteticamente, i danni patrimoniali e non che si limita a richiedere, senza nemmeno quantificare o indicare un criterio ai fini della stessa, in sede di conclusioni. E' evidente, quindi, come la domanda, sotto tale profilo debba ritenersi inammissibile. Tale statuizione comporta l'assorbimento delle richieste azionate dalla parte resistente in via gradata. Controparte_2
Alla luce delle sopraesposte considerazioni le spese di lite, considerato l'accoglimento del tutto parziale della domanda e la controvertibilità delle questioni sottese, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a)in accoglimento parziale del ricorso accerta la responsabilità di per Controparte_2 aver omesso le cautele di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per le ragioni indicate in parte motiva;
b) dichiara inammissibili le altre domande per le ragioni indicate in parte motiva;
c)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
1
0
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
5377/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Alessandro Adamo, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria Capua
Vetere al viale Gran Bretagna n. 35
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato CP_1 alla memoria difensiva, dall'avv. Giuseppe Zamboli, presso cui elettivamente domicilia in Baia
Domizia alla Via Pietre Bianche n. 17
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato Controparte_2 allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Massimo Di Censo, presso cui elettivamente domicilia in
Arpino alla Via Marco Faucio n. 16
RESISTENTE
NONCHE'
Via Leonardo 81030 – Cellole Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro – risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.09.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dal 2017 alle dipendenze della ditta ” del sig. con mansioni CP_3 CP_1 di muratore-carpentiere; di aver lavorato senza una regolare assunzione;
di aver dal giorno 19 agosto
1 2018 insieme al titolare , iniziato dei lavori, commissionati dal sig. CP_1 Controparte_2
, presso l'abitazione di quest'ultimo; di aver subito il giorno 24 agosto, nel mentre
[...] effettuava la sostituzione di pali di legno dal tetto della predetta casa, insieme al sig. CP_1 ed a un tale , di nazionalità nigeriana, un infortunio alla gamba sinistra. In Persona_1 particolare deduceva di essersi ferito mentre era intento al taglio di alcune assi di legno per la carpenteria del tetto con una smerigliatrice angolare (comunemente detta flex) priva del carter di protezione;
di essere stato trasportato, privo di sensi, presso il Pronto Soccorso di Sora ove veniva sottoposto ad un urgente e delicatissimo intervento chirurgico alla gamba sinistra;
di essere stato dimesso il giorno seguente;
di essersi il giorno 28 agosto recato nuovamente presso l'Ospedale di
Sora per sottoporsi alla visita di controllo;
che nel recuperare il certificato di Pronto Soccorso nonché la cartella clinica si accorgeva che al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso era stato dichiarato che aveva avuto un “incidente domestico coscia sinistra con frullino”. Considerata l'estraneità della dichiarazione, deduceva di aver contattato immediatamente il sig. nonché il sig. CP_2 [...]
, titolare della ditta, evidenziando che era stato approfittato del suo stato di incoscienza CP_1 dichiarando una dinamica del sinistro differente da come si era verificata e del tutto falsa;
che per effetto di tale richiesta si vedeva offrire dal committente dei lavori una Controparte_2 somma a titolo di ristoro. Deduceva, altresì, di aver denunciato, in data 09.10.2018, i fatti di causa al
Comando della GG.FF. di Mondragone e successivamente in data 26.02.2019 procedeva a denunziare anche la transazione intercorsa con il sig. Tanto premesso, lamentava che in ragione CP_2 dell'evento aveva subito un danno permanente, determinato non solo dalla vulnerazione all'arto interessato e segno cicatriziale lungo la gamba, ma anche da un generale indebolimento dell'arto interessato. Assumeva che sul cantiere di lavoro non vi erano e non venivano forniti strumenti di protezione individuale (cuffie protettive, occhiali, guanti antitaglio) e lo stesso flex utilizzato per il taglio delle travi di legno era sprovvisto del carter di protezione del disco. Affermava che a fronte di espresse e specifiche sue richieste, il datore di lavoro non aveva mai provveduto a garantire, né sorvegliare che le attività si svolgessero in sicurezza;
né aveva mai fornito spiegazioni o materiale illustrativo sulla corretta funzionalità, pericolosità ed uso degli attrezzi di lavoro. Rappresentava che successivamente all'evento, era rimasto per circa sei mesi senza possibilità di lavoro, in quanto sofferente dei postumi alla gamba oggetto di trauma, affetta da impotenza funzionale ed ipotrofia muscolare conseguente all'intervento chirurgico ed alla immobilità. Deduceva la responsabilità dell'imprenditore datore di lavoro, nella causazione dell'infortunio occorsogli, per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica di esso lavoratore e la solidale responsabilità del committente. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la pari responsabilità dei resistenti nella produzione dell'evento dannoso occorso al ricorrente;
per l'effetto condannarsi in solido i resistenti al risarcimento dei danni derivati dall'evento dannoso, nessuno escluso per danno temporaneo, e permanente, nonché con espresso riguardo al danno da mancata attività lavorativa nei periodi successivi all'evento per mesi sette;
accertarsi il differenziale spettante al lavoratore sul danno biologico temporaneo e permanente rispetto all'indennità ; condannarsi i resistenti in solido a CP_4
2 rifondere i costi sopportati da esso ricorrente durante la fase successiva all'evento per spese mediche e di riabilitazione. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il resistente sig. eccependo in via preliminare la Controparte_2 nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 414, 1° comma n. 3 e 4 c.p.c. per mancata indicazione e quantificazione dei danni che si richiedono in una alla eventuale invalidità
(di qualunque specie e natura) che si assume sofferta. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, stante la valida conclusione della transazione del 28.08.2018. Evidenziava, infatti, che in data 28.08.2018 il signor si presentava presso la sua abitazione pretendendo di ottenere Parte_1 la mattina stessa, con il ministero dell'avv. Antonio Miraglia, il risarcimento dei danni che assumeva essergli occorsi mentre provvedeva al taglio di alcuni listelli in legno presso l'abitazione sita in Sora alla Via Valleradice. Confermava di avergli corrisposto, mediante assegno, quella mattina stessa, la somma di euro 7.000,00 prontamente incassata. Precisava che detta somma veniva corrisposta in via transattiva e senza il riconoscimento di alcuna responsabilità, non avendo esso resistente diretto i lavori ovvero avuto qualsivoglia attività di ingerenza sugli stessi, avendo lo stesso contattato il sig.
per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria in economia costituiti dalla CP_1 semplice sostituzione dei listelli in legno (di dimensione di cm 6X3 da tagliare a misura) su una parte della copertura della predetta abitazione sita in Sora. Rappresentava che il sig. gli aveva CP_1 specificato che per l'esecuzione dei già menzionati lavori avrebbe utilizzato la soc. House Costruzioni
S.r.l., impresa iscritta alla Camera di Commercio, di cui era legale rappresentante. Deduceva, altresì, che la N.C.E. di di cui parlava il ricorrente aveva cessato ogni attività dal 2009 con CP_1 cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale in parola. Nel merito, eccepiva, altresì,
l'insussistenza della propria responsabilità nella produzione dell'evento. In ogni caso, assumeva che era onere del lavoratore provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità al comportamento del committente. Spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso della somma di euro 7.000,00 elargita con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 28.08.2018, qualora detta transazione venisse ritenuta inefficace e/o annullata. Chiedeva, quindi, rigettarsi tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti del resistente in quanto infondate in fatto e diritto e prive di prova;
in mero subordine, nel denegato caso di ritenuta inefficacia/invalidità dell'intervenuta transazione tra il ricorrente e il resistente, condannarsi il ricorrente alla restituzione in suo favore dell'importo di € 7.000,00 percepito indebitamente, con contestuale rigetto delle domande risarcitorie svolte nei suoi confronti;
in ulteriore subordine, ritenersi totalmente satisfattiva per il ricorrente la percezione della somma di € 7.000,00, nonché dell'indennizzo corrisposto dall' , con rimborso CP_4 dell'eventuale eccedenza ad esso resistente in ragione dell'invalidità che verrà accertata in giudizio previo esperimento di CTU. Vinte le spese.
Resisteva, altresì, in giudizio il sig. che eccepiva, in via preliminare, la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva. Contestava l'asserito rapporto lavorativo affermato dal ricorrente, deduceva di essere stato contattato dal sig. per l'esecuzione di alcuni lavori urgenti di sistemazione CP_2 di una copertura di un immobile sito in Sora ed al fine di velocizzare detti lavori già in esecuzione e
3 completarli nell'arco di tempo prefissato. Precisava che il sig. gli richiedeva di informarsi CP_2 sulla disponibilità anche di altri lavoratori per cui, avendo conosciuto precedentemente il ricorrente li metteva in contatto e questi pattuivano direttamente i termini della prestazione di lavoro e il relativo corrispettivo, ricevendo dallo stesso committente le disposizioni sul lavoro da eseguirsi. Evidenziava che il giorno 24 agosto si infortunava nel corso dei lavori in esecuzione e veniva Parte_1 soccorso da lui e da altri lavoratori presenti che provvedevano ad accompagnarlo al locale nosocomio per le cure del caso. Chiedeva, quindi, in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del resistente e nel merito, rigettarsi la domanda del ricorrente, così come formulata nei confronti dei resistente perché infondata e non provata, in fatto ed in diritto. Vinte le spese.
Non si costituiva la resistente ditta ” di , pur regolarmente evocato in giudizio, CP_3 CP_1 per cui va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta l'acquisizione della documentazione , la causa CP_4 veniva rinviata per la discussione sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con note in sostituzione e decisa come da sentenza versata in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità dei resistenti per l'infortunio sul lavoro occorso e, per l'effetto, la condanna di questi al risarcimento dei danni derivanti dallo stesso nonché il differenziale spettante sul danno biologico temporaneo e permanente rispetto all'indennità . CP_4
La domanda per come formulata deve ritenersi inammissibile.
L'istante, infatti, costruisce il petitum come un ordinario giudizio risarcitorio da responsabilità extracontrattuale mentre articola la causa petendi qualificando il resistente come CP_1 datore di lavoro e deducendo, tra i resistenti, un appalto con conseguente responsabilità solidale estendendosi i profili della stessa anche in capo al committente.
Come è noto l'art. 2087 impone al datore di lavoro di predisporre tutte le misure idonee, secondo l'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, a prevenire situazioni di danno per la salute fisica e la personalità del lavoratore sulla base del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, in forza del quale le possibilità offerte dalla tecnica divengono il limite ultimo ed esterno di operatività degli obblighi di prevenzione.
Del resto la giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante, nell'interpretare la portata ed operatività della norma ritiene che essa non è esclusa, bensì rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongano l'adozione di particolari cautele ed obbliga l'imprenditore ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica (Cass. n. 20142/2010), misure per l'individuazione delle quali può farsi riferimento, ove
4 sussista identità di ratio, anche a norme dettate ad altri fini, ancorché peculiari ad attività diverse da quella dell'imprenditore (Cass. n. 3738/1995).
Sulla questione oggetto di causa, non si può omettere di ricordare che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cass. civ., sez. lav., nn. 9817 e 21590 del 2008).
Orbene, proprio in relazione al riparto degli oneri probatori e, prima ancora allegatori, emerge, dalla lettura complessiva degli atti processuali introduttivi, come parte ricorrente non abbia chiesto l'accertamento della asserita subordinazione, indispensabile avendo dedotto un rapporto di lavoro “in nero”, sinanche alle dipendenze di;
tale accertamento sarebbe pregiudiziale al CP_1 riconoscimento della responsabilità datoriale e, quindi, del danno differenziale. Il ricorrente, infatti, non allega gli “elementi costitutivi” (primari e secondari) della subordinazione essendo del tutto omessa la deduzione delle modalità di svolgimento della prestazione (direttive, circostanze spazio- temporali, esercizio del potere disciplinare, retribuzione), per cui la giudicante è impossibilitata, anche in via incidentale, a compiere tale accertamento, costitutivo ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. in capo al resistente . CP_1
Del resto del tutto inconsistente è l'allegazione della presunta dipendenza dalla ditta stante la cancellazione della predetta dal registro delle imprese, quasi un decennio antecedente i fatti, come documentato dalla resistente. Così come non possono desumersi elementi significativi per il riconoscimento della subordinazione dalla documentazione di cui è stata richiesta l'esibizione CP_4 da parte della giudicante atteso che, come è noto, la copertura assicurativa, in ordine al dato soggettivo opera anche, ex art. 4 d.P.R. 1124/1965, con riferimento a rapporti di lavoro non subordinati.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, in assenza di deduzioni fondanti la subordinazione alle dipendenze del resistente alcuna responsabilità, ex art. 2087 c.c., può riconoscersi in CP_1 capo allo stesso.
Venendo alla posizione del signor parte ricorrente deduce un profilo di Controparte_2 responsabilità stante la sua qualità di “committente” delle opere e, nell'articolazione della causa petendi, ravvisa tale responsabilità nella culpa n eligendo per aver omesso la verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria dei lavori e, al contempo, nell'aver omesso di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori dell'impresa appaltatrice e,
5 comunque, per aver omesso il controllo sulle opere che venivano eseguite all'interno della sua abitazione.
La circostanza è contestata da entrambe le resistenti atteso che il signor ferma l'insussistenza CP_1 della subordinazione evidenzia che aveva messo in contatto direttamente il ricorrente con il signor
[...] per espletamento di lavori di manutenzione ordinaria minimi, mentre il resistente CP_2 CP_2 rimarca di aver concordato i lavori di manutenzione ordinaria in economia con e che CP_1 questi avrebbe utilizzato le maestranze della House Costruzioni s.r.l., che non aveva assunto la qualità di direttore dei lavori e, comunque, di non essere stato presente trattandosi di lavori di ordinaria manutenzione in economia. Sul punto, quindi, in termini fattuali le ricostruzioni non sono tra loro sovrapponibili e, al contempo, non vi è una produzione documentale che chiarisca la relazione negoziale tra le parti per cui trattandosi dell'esecuzione di lavori disposta su commissione del signor devono applicarsi le disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro che disciplinano CP_2
l'affidamento dei lavori ai fini dell'individuazione delle responsabilità.
Ebbene l'art 26 D.Lgs 81/2008, ratione temporis, dispone che: “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti
6 stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, e successive modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Tra i danni ex comma 4, per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulta indennizzato dall' , CP_4 rientrano dunque il c.d. “danno differenziale” e il “danno complementare”.
La responsabilità solidale di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 non copre i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Se si può escludere che il vincolo solidale concerna i danni derivanti dai rischi specifici dell'attività del committente, per i quali lo stesso risponde in proprio, a prescindere dall'imposizione in capo ad esso di qualsivoglia vincolo solidale, sono compresi solamente i danni che derivano dai rischi causati dalla contiguità spaziale tra le diverse imprese e quelli che discendono da una loro sovrapposizione nello stesso ciclo produttivo. Dunque, appaltante e appaltatore sono obbligati in solido per tutti i danni non indennizzati dall' riconducibili all'interferenza pericolosa fra le diverse attività d'impresa. Ai sensi CP_4 dell'articolo 2087 c.c. e dell'art 26 comma 4 D.Lgs 81/2008, il committente, nella cui disponibilita' permanga l'ambiente di lavoro, e' obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrita'
7 e la salute dei lavoratori, ancorche' dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attivita' appaltata (cfr. Cass. sentenze n. 12561 del 18/05/2017 e n. 798 del 13/01/2017).
Alla luce di quanto precede, risulta quindi che in materia di infortuni sul lavoro va ritenuta superata la tradizionale e limitativa concezione che - in virtu' della normale autonomia e responsabilita' dell'appaltatore, quale elemento naturale del contratto - configurava la responsabilita' del committente come eccezionale, ossia solamente nei casi di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nell'esecuzione dell'appalto (11757/2011, 10588/2008, 21540/2007, 15185/2004, 9065/2006) o alla luce del fatto concreto (Cass. 25758/2013, 2451/2011). “Come risulta, invece, dalle piu' recenti pronunce, gia' citate
(Cass. n. 12561/2017; n. 798/2017; n. 21694/11; n. 19494/09; n. 24935/2015), la responsabilita' del committente (e per quanto gia' detto di ciascun subcomittente) va integrata alla luce della disciplina del Decreto Legislativo n. 626 del 2004, articolo 7 (ed ora del Testo Unico n. 81 del 2008, articolo
26) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all'attuazione delle misure, coordinamento, controllo). Ne consegue che la responsabilita' del committente (in relazione agli obblighi in discorso) e' oggi normalmente implicata nell'esecuzione di un' attivita' produttiva attraverso contratti di appalto;
talche' il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia, limitandosi ad affermare di non sapere nulla del subappalto.
Va altresì osservato che il concetto di interferenza, ai fini dell' operativita' degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 26, e' dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale;
pertanto, occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che puo' essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumita' dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
cio' in quanto la "ratio" della norma e' quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione, nonche' soluzioni comuni di problematiche complesse (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018).
Del resto la giurisprudenza di legittimità con argomentazioni non disattese dalla giudicante recentemente ha affermato che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei
8 lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (cfr. Cass. Sez. 3 Ord. 9178 del
03/04/2023)”.
Mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva la giudicante che dalle circostanze fattuali dedotte in ricorso e contestate nelle memorie, valutate unitamente anche alla transazione siglata dalle parti a tacitazione della responsabilità, peraltro dal ricorrente non disconosciuta, sussiste nella specie, per la generica allegazione, impossibilità di procedere ad un'esatta qualificazione dei profili di responsabilità ma, al contempo, il rapporto va sicuramente ricondotto nell'ambito della disciplina dell'appalto di opera e, fermo il mancato accertamento della subordinazione nel rapporto tra il ricorrente e il signor va condiviso il recente arresto della giurisprudenza di legittimità CP_1 secondo cui “La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs.
n. 626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del sub-appalto costituisce una essenziale precondizione.” (cfr. Cass. 12465/2020).
E' indubbio, alla luce di quanto sopraesposto, che sussista un profilo di responsabilità in capo al committente che non ha fornito la prova ma non ha tantomeno dedotto di aver adottato misure necessarie per scongiurare eventuali infortuni e comunque per attuare gli obblighi di protezione e prevenzione, cooperando per la loro realizzazione. Il resistente si trincera esclusivamente CP_2 dietro la semplicità dei lavori e l'assenza dell'assunzione di qualità soggettive formali ma, come è stato in precedenza evidenziato, esse sono del tutto inconferenti per l'individuazione della sussistenza di profili di responsabilità. Del resto anche il contenuto della transazione siglata suggerisce tale qualificazione giuridica dei fatti.
Pur residuando, quindi, sicuramente un profilo di responsabilità in capo al committente per non aver fornito la prova di aver ottemperato agli obblighi di cui all'art. 26 co.
1-2 prima citati d.lgs. 81/2008, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di allegazioni e deduzioni in ordine al profilo risarcitorio e assertivo del danno.
Parte ricorrente conclude richiedendo il risarcimento dei “danni derivati dall'evento dannoso, nessun escluso per danno temporaneo e permanente nonché con espresso riguardo alla mancata attività lavorativa nei sette mesi successivi;
danno differenziale spettante sul danno biologico temporaneo e
9 permanente rispetto all'indennità , spese mediche e riabilitazione” (cfr. punti a), b), c) e d) CP_4 delle conclusioni).
Orbene non ignora la giudicante che in tema di danno differenziale la S.C. ha affermato con sent. n.
9166/2017 che la liquidazione del danno differenziale può essere operata anche d'ufficio ma evidenzia la giudicante che la liquidazione avviene secondo le ordinarie regole civilistiche, come peraltro la stessa Corte, nella sentenza summenzionata precisa. Non può, pertanto, procedersi ad alcunché in assenza di qualsivoglia allegazione e deduzione fattuale sia pure minima. Parte ricorrente non allega in punto di ricorso quanto ricevuto e non enuclea, sia pure sinteticamente, i danni patrimoniali e non che si limita a richiedere, senza nemmeno quantificare o indicare un criterio ai fini della stessa, in sede di conclusioni. E' evidente, quindi, come la domanda, sotto tale profilo debba ritenersi inammissibile. Tale statuizione comporta l'assorbimento delle richieste azionate dalla parte resistente in via gradata. Controparte_2
Alla luce delle sopraesposte considerazioni le spese di lite, considerato l'accoglimento del tutto parziale della domanda e la controvertibilità delle questioni sottese, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a)in accoglimento parziale del ricorso accerta la responsabilità di per Controparte_2 aver omesso le cautele di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per le ragioni indicate in parte motiva;
b) dichiara inammissibili le altre domande per le ragioni indicate in parte motiva;
c)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
1
0