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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2965/2024 promossa da:
(C.F. , avv. CRISPINO ITALIA Parte_1 C.F._1
AMELIA e avv. CRISTIANO FRANCESCO
RICORRENTE
contro
(C.F. avv. Controparte_1 P.IVA_1
PERICONE VALENTINA
RESISTENTE
In punto a: pubblico impiego;
risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 15.7.2024, avanti al
Tribunale di Bologna sezione lavoro, docente Parte_1 precaria, conveniva in giudizio il . Controparte_1
La ricorrente allegava che, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal relativo bando, aveva presentato domanda nelle graduatorie GPS di II fascia per il biennio 2022-2024 per il personale Docente per la Provincia di Bologna per le seguenti classi di concorso: AB24 (lingua inglese scuola secondaria di secondo grado), AB25 (lingua inglese scuola secondaria di primo grado), AD24 (lingua tedesca scuola secondaria di secondo grado),
AD25 (lingua tedesca scuola secondaria di primo grado), (sostegno scuola secondaria di primo grado), ADSS (sostegno scuola secondaria di secondo grado).
A seguito dell'espletamento della suddetta procedura concorsuale, il in data 22 agosto 2022, approvava e Controparte_1 pubblicava la graduatoria definitiva di merito per le suddette classi di concorso per la Regione Emilia Romagna;
in particolare per la classe di concorso AB25 la ricorrente aveva ottenuto il punteggio di 84,50, collocandosi nella posizione n. 135 della graduatoria e, a seguito di rettifica, nella posizione 134.
La ricorrente allegava l'errore commesso dall'algoritmo informatico utilizzato dal per l'attribuzione delle CP_1 supplenze, in quanto l'amministrazione convenuta, dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, non aveva provveduto a convocarla per la classe di concorso AB25 nell'istituto con codice meccanografico BOMM85101L, come da preferenza, assegnando, invece, con provvedimenti pubblicati in data 17/10/2022 e 10/11/2022, incarichi per la cattedra intera fino al termine delle attività didattiche alle candidate con punteggio 55 e Parte_2 con punteggio 52 mentre per la classe di concorso Persona_1
ADMM, per le graduatorie incrociate, nella scuola con codice meccanografico BOMM80801A, venivano assegnati incarichi per la cattedra intera fino al termine delle attività didattiche alle candidate con punteggio 62, punteggio Persona_2 Parte_3
61,5 e con punteggio 61,5. Persona_3
Svolte tali premesse, ritenuta l'illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
all'assunzione a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
come insegnante di scuola secondaria Controparte_1
di primo grado per la classe di concorso AB25 nell'istituto con
codice meccanografico BOMM85101L, con decorrenza dal 17.10.2022 al
30.06.2023, ovvero, in subordine, per la classe di concorso ADMM,
per le graduatorie incrociate, nella scuola con codice
meccanografico BOMM80801A, con decorrenza dal 17.10.2022 al
30.06.2023;
B) condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento in
favore della ricorrente del punteggio utile alla posizione in
graduatoria pari a 12 punti per l'a.s. 2022/2023;
C) condannare l'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 17.10.2022 al 30.6.2023, e pertanto quantificata nella somma di euro 15.325,30, secondo le tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da attribuirsi agli scriventi procuratori antistatari ex art. 93 cpc”.
Ritualmente costituitasi, l'amministrazione convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
contestava nel merito quanto ex adverso dedotto, e ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza odierna con sentenza contestuale. L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata. Sotto tale aspetto va richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che “E' l'attività in concreto posta in essere dall'Amministrazione, di carattere autoritativo o meno, a determinare il radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo o a quello ordinario, attesa la natura meramente servente degli eventuali strumenti informatici utilizzati dalla
p.a. per l'esercizio delle proprie funzioni, la cui eventuale presenza, pertanto, non può determinare alcun mutamento nella tipologia di potere dalla stessa in concreto esercitato. Prendendo le mosse da tale ragionamento, appare evidente come le contestazioni sul non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato dall'Amministrazione per l'assegnazione delle sedi ai docenti utilmente collocati nelle GPS/graduatorie di istituto siano orientate a contestare un segmento dell'azione amministrativa invero privo di rilievo pubblicistico, trattandosi di attività che la p.a. svolge in qualità di datore di lavoro di diritto privato, con ciò significando che eventuali irregolarità,
a prescindere se riguardino l'attività documentale o informatica della p.a., vanno contestate davanti al giudice del lavoro, risolvendosi la res controversa in una questione giuslavoristica sulla assegnazione delle sede presso cui espletare l'incarico di supplenza a fronte della quale non residuano se non diritti soggettivi, e non interessi legittimi. Diversamente opinando, peraltro, si finirebbe per far poggiare il riparto di giurisdizione non sulla effettiva consistenza delle posizioni giuridiche coinvolte nella vicenda contenziosa, ossia sul criterio del petitum sostanziale, attribuendo all'utilizzo, o meno, di sistemi informatici per l'espletamento dell'attività istituzionale devoluta all'Amministrazione un ruolo determinante (invero non previsto) nell'individuazione della natura del potere esercitato dai pubblici uffici, con evidenti conseguenze in punto di individuazione del giudice munito dello ius dicere”.
Nel merito, la ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione e, specularmente, la lesione del proprio diritto soggettivo all'assunzione conseguente alla mancata attribuzione dell'incarico di docenza alla quale la stessa avrebbe avuto accesso in base al punteggio - per la classe di concorso
AB25 la ricorrente aveva ottenuto il punteggio di 84,50, collocandosi nella posizione n. 135 della graduatoria conseguito dal 17.10.2022 al 30.06.2023 -. La ricorrente, pertanto, chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Parte ricorrente afferma, in primo luogo, che “la procedura di conferimento delle supplenze si sta svolgendo senza alcuna meritocrazia in quanto i docenti vengono considerati rinunciatari non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, bensì per tutte le sedi, anche tra quelle di preferenza resesi disponibili nei successivi turni di nomina”.
Si osserva che la doglianza della ricorrente va respinta alla luce della previsione dell'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/22 che testualmente prevede : “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi
e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”, così qualificando l'aspirante come
“rinunciatario” esclusivamente rispetto alle preferenze di posto/sedi non indicate nella domanda. Pertanto, “ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento” ( art. 12 comma 4).
Ne discende che, se l'aspirante docente ha indicato esclusivamente talune preferenze di sede, che risultano coperte da aspiranti in posizione più alta in graduatoria e, allo stesso tempo, in quel turno di nomina risulti rinunciatario per le sedi non espresse, non otterrà alcuna nomina a tempo determinato nel predetto turno di nomina.
La tesi della ricorrente risulta oltremodo infondata anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 10, dell'O.M. 112/2022 che prevede:
“Dinanzi alla disponibilità di posti sopraggiunti, anche per effetto di rinunce da parte degli aspiranti già nominati nel precedente turno di nomina, il sistema non riparte per
l'attribuzione delle nomine a tempo determinato dalla prima posizione in graduatoria, bensì procede a scorrere la graduatoria ripartendo dalla posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattati dalla procedura di nomina precedente.”
So osserva che la norma sopra citata ha una precisa ratio finalizzata a garantire la funzionalità del sistema informatizzato, evitando l'impossibilità gestionale di un continuo
“ritorno all'inizio” della graduatoria ogniqualvolta vi sia una nuova disponibilità.
Con riferimento specifico alle posizioni indicate dalla ricorrente, risulta documentato che:
- il posto presso l'IC8 di Bologna è stato originariamente assegnato alla docente (punteggio 119), Persona_4 collocata in posizione superiore alla ricorrente;
- successivamente, la docente richiedeva un'aspettativa per motivi familiari dopo la presa di servizio;
- il posto si è reso disponibile solo mesi dopo, in data successiva alla conclusione del primo turno di nomine, ed è stato assegnato nel rispetto delle disposizioni sopra citate.
Quanto alla contestazione relativa al posto assegnato alla docente
(punteggio 52), emerge che: Persona_1
- il posto era stato attribuito, dopo alla docente PE
, che lo ha poi rinunciato;
Pt_2
- la disponibilità si è quindi manifestata solo il 10 novembre
2022, in occasione della successiva fase di nomina;
- al momento della nuova assegnazione, il sistema non ha potuto processare la ricorrente, in quanto questa non era ancora stata trattata nel turno precedente, ed è ripartito, come previsto dalla normativa, dalla posizione immediatamente successiva all'ultima assegnazione.
Stante l'insussistenza di errori ascrivibili all'algoritmo informatico utilizzato dal ed essendo stata dimostrata CP_1 la correttezza dell'operato dell'amministrazione resistente per l'attribuzione delle supplenze, il ricorso viene respinto.
Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta il ricorso proposto da Parte_1
• condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, in favore dell'amministrazione resistente.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 20.5.2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese