Sentenza 10 febbraio 1986
Massime • 3
Nel giudizio divisorio che comporta il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti alla comunione, la sentenza sulla domanda di divisione è "utiliter data" solo se sia pronunciata nei confronti di tutti i detti legittimi contraddittori, con la conseguenza che la rinuncia al ricorso per Cassazione da parte di alcuni dei predetti non determina l'Estinzione del processo di Cassazione neppure limitatamente alle persone dei rinuncianti. ( V 3312/68, mass n 336307).*
In tema di divisione della comunione l'assegnazione di quote uguali ai singoli condividenti mediante attribuzione, è ammissibile in luogo di quella mediante estrazione a sorte prevista dall'art. 729 cod. civ. nel solo caso in cui il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni comuni. ( V 2986/74, mass n 371439; ( V 327/58; ( V 2250/53; ( Conf 5247/83, mass n 430130; ( Conf 3209/80, mass n 407003; ( contra 1828/63; ( contra 2724/54).*
La comoda divisibilità di un edificio agli effetti dell'art. 720 cod. proc. civ., non è impedita dal fatto che il frazionamento determini la Costituzione di un condominio, purché non produca un eccessivo deprezzamento della cosa rispetto all'utilizzazione del complesso indiviso e consenta la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. ( V 2328/71, mass n 353197; ( Conf 3812/81, mass n 414443; ( Conf 60/81; ( Conf 4243/75, mass n 378605; ( Conf 3531/74, mass n 372046).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/1986, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1986 |
Testo completo
Nel giudizio divisorio che comporta il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti alla comunione, la sentenza sulla domanda di divisione è "utiliter data" solo se sia pronunciata nei confronti di tutti i detti legittimi contraddittori, con la conseguenza che la rinuncia al ricorso per Cassazione da parte di alcuni dei predetti non determina l'Estinzione del processo di Cassazione neppure limitatamente alle persone dei rinuncianti. ( V 3312/68, mass n 336307).*