TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 103
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione del principio di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 della Costituzione - violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa - carenza di motivazione – erronea applicazione dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 (T.U.E.)

    Il Tribunale rileva che, sebbene il ricorrente lamenti la violazione procedurale, la sua doglianza verte sostanzialmente sulla quantificazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Tale controversia è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, come confermato dalla giurisprudenza consolidata e dalla recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, n. 1000/2025.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per erronea determinazione del ristoro patrimoniale a favore del ricorrente. Violazione dei criteri individuati dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n 20691/2021. Illogicità della motivazione.

    Il Tribunale rileva che la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per l'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis cit. è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto rientra nella regola generale prevista dall'ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 103
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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