Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2025, proposto da
ON IO SI, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Morlupo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Eleonora Zazza con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Morlupo n. 30 del 25 novembre 2024, recante l’acquisizione al patrimonio indisponibile del medesimo Comune, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, dell’area ricadente in Zona di PRG F3, servizi di uso pubblico e, in parte, in zona G1, verde pubblico attrezzato, censito al N.C.E.U. del Comune di Morlupo al foglio 13 particella n. 341, di proprietà del ricorrente, per una superficie complessiva di mq. 180,00, a fronte di un corrispettivo pari all’importo complessivo di euro 6.632,67, secondo l’analitica determinazione di seguito riportata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Morlupo;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa CE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con atto di gravame notificato a controparte in data 30/12/2024 e depositato in giudizio in data 13/01/2025, ha impugnato la deliberazione consiliare meglio specificata in oggetto, avverso la quale ha dedotto le censure di seguito riportate.
2. Eccesso di potere per violazione del principio di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 della Costituzione - violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa - carenza di motivazione – erronea applicazione dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 327/2001 (T.U.E.).
2.1 Con questo primo mezzo di gravame il ricorrente, dopo avere riportato cospicua giurisprudenza sulla necessità di assicurare la partecipazione del privato - espropriato di fatto - al procedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, deduce che il Comune di Morlupo avrebbe violato le garanzie partecipative in quanto l’ente avrebbe dichiarato: “ a pag. 4 della Del. n 30/2024 [..] di aver ottemperato all’obbligo di partecipazione con la nota prot. N 23353 del 11.11.2024 ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, comunicando al sottoscritto difensore n.q. di difensore domiciliatario dell’Arch. ON l’avvio del procedimento di cui all’art. 42-bis TU espropriazioni per l’acquisizione sanante del bene di sua proprietà distino al NCEU del Comune di Morlupo al fg. 13 part. 341, in conseguenza della sentenza del TAR Lazio-Roma n. 15530/2024 del 31.7.2024. Tale comunicazione è irrituale perché il ricorrente doveva essere avvisato personalmente. ” Tuttavia il difensore del ricorrente ha riscontrato, ugualmente: “ la comunicazione di avvio del procedimento ” (protocollo interno N. 23353/2024 del 11-11-2024) “ con la nota del 19.11.2024, con la quale evidenziava l’impossibilità di accedere alla piattaforma telematica per l’acquisizione della documentazione sottesa al procedimento comunicato e trasmetteva al responsabile del procedimento l’ordinanza della Corte di cassazione n. 27354/2024 con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza n. 6535/2022 della Corte di Appello di Roma che nel determinare l’indennità di occupazione legittima sulla scorta della CTU svolta in quel giudizio, aveva fondato la valutazione sulla base della destinazione urbanistica dei terreni per come risultante dal Certificato di destinazione urbanistica, che indicava il terreno di cui al foglio 13, particella 341, mq 620, in parte in zona F3, Servizi di uso pubblico, ed in parte in zona G1, verde pubblico attrezzato, con previsto verde attrezzato di quartiere, come da PRG approvato con la delibera della Giunta Regionale 10/7/1990, e senza aver tenuto conto in concreto della corretta consistenza urbana degli stessi anche per effetto della intervenuta realizzazione sul terreno di proprietà del ricorrente, da parte del Comune di Morlupo, di un parcheggio multipiano, ciò che ha determinato una variante urbanistica ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 1 Legge n. 1/1978 e quindi con applicazione di un altro parametro urbanistico, in considerazione della ubicazione del terreno in zona F, attrezzature di interesse generale, ex art. 31 NTA, e in particolare in zona F2, servizi ed attrezzature pubbliche, di cui all’art. 33 delle NTA. ”
2.2 Eccesso di potere per erronea determinazione del ristoro patrimoniale a favore del ricorrente. Violazione dei criteri individuati dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n 20691/2021. Illogicità della motivazione.
Con questo seconda serie di motivi di gravame, il ricorrente censura nel merito i parametri impiegati dal Comune intimato in sede di quantificazione dell’indennità ex art. 42 -bis del d.P.R. n. 327/2001.
3. Il 24/01/2025 il Comune di Morlupo ha depositato in giudizio una memoria di costituzione e difesa con cui eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per difetto di giurisdizione del G.A. adito e, nel merito, l’infondatezza, chiedendone la reiezione.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
5. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In adesione all’eccezione formulata dal Comune di Morlupo e conformemente all’avviso reso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario.
7. Infatti, anche se il ricorrente, lamentando, con il primo mezzo di gravame, la violazione delle norme procedimentali, sembrerebbe fare valere una posizione giuridica soggettiva tipicamente di interesse legittimo, egli, in realtà, si duole che la resistente A.C., nella quantificazione dell’indennità dovuta ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, non avrebbe tenuto conto dell’apporto dato con l’esibita p.e.c. del 19 novembre 2024, a mezzo della quale ha trasmesso alla medesima Amministrazione copia dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27354/2024 del 22/10/2024.
7.1 Dal tenore del ricorso, oltre che dalla documentazione versata agli atti del giudizio, infatti, emerge che l’odierno ricorrente ha impugnato, dinanzi all’A.G.O., l’indennità riconosciutagli per il quinquennio di occupazione legittima a seguito di decreto di occupazione d’urgenza dell’area di che trattasi, e che la Corte di Cassazione, accogliendo (giusta ordinanza n. 27354/2024 cit.) il gravame proposto dal medesimo ricorrente avverso la quantificazione operata dal primo giudice (Corte di Appello di Roma) della predetta indennità, ne ha cassato la sentenza (n. 6535/2022) con rinvio.
Il ricorrente, quindi, lamenta che, benché egli abbia inviato l’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27354/2024) al Comune di Morlupo con la prefata p.e.c. del 19/11/2024, quest’ultimo abbia quantificato l’indennità dovuta ex art. 42- bis cit. alla stregua del medesimo criterio impiegato nella sentenza (n. 6535/2022) della Corte d’Appello di Roma, poi cassata.
7.2 In sostanza, il Signor IO SI ON, pur dolendosi della mancata valutazione della p.e.c. inviata come riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune del proprio immobile, contesta, a ben vedere, non già la decisione dell’Amministrazione comunale di acquisire la proprietà dell’immobile, ormai irreversibilmente trasformato e detenuto sine titulo , i.e. l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, come tale rimesso alla cognizione del G.A., ma un tratto di azione amministrativa - la quantificazione dell’indennità di cui all’art. 42-bis cit. – rimesso alla cognitio del G.O. (e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello), alla stregua del chiaro tenore dell’art. 133, comma 1., lett. g), c.p.a.
7.3 Al riguardo, infatti, non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ., S.U., n. 20691/2021; n. 15912/2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6074/2019; n. 1917/2021 e n. 4550/2017; T.A.R. Campania, Salerno, n. 2465/2022), secondo cui la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis cit. è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello) e costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato.
Tale indirizzo è stato confermato, di recente, da Cassazione Civile, Sezione I, 15/01/2025, n. 1000 ove è stato ribadito il seguente principio di diritto: “ sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42bis t. u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a "titolo risarcitorio" (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell'art. 42bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato "senza titolo" dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un "indennizzo" (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un "risarcimento" di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione ”.
8. Il ricorso, in virtù delle considerazioni che precedono, è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
9. Le spese processuali del presente giudizio, ex art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in € 2.000,00 (Duemila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e individua quale Giudice munito di giurisdizione quello Ordinario, innanzi alla quale la parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Comune di Morlupo, in persona del Sindaco pro tempore , della somma complessiva di € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA NC, Presidente
CE CA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE CA | LA NC |
IL SEGRETARIO