Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4920 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4920 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sulbiate (MB), Via Don Mario Ciceri 27 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Sironi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Merate (LC), Via Sant'Ambrogio n.
20, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Crea e dall'avv. Federica Manfroi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Osnago
(LC), Via Statale n. 8, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione consensuale tra le parti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli delle parti verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, nello spirito dell'affido condiviso, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative agli stessi.
3. I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, nell'immobile sito in Sulbiate (MB),
Via Don Mario Ciceri n. 27 ove rimarrà fissata la loro residenza anagrafica.
4. Il signor avrà il diritto e corrispondente obbligo di vedere e tenere con sé i figli a fine Pt_2 settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 circa sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nonchè ogni mercoledì sera nella settimana in cui non trascorrerà il weekend con gli stessi, dalle ore 18.00 circa, quando si recherà a prenderli dalla madre (ovvero presso i nonni materni) con pernotto presso il padre e accompagnamento da parte di quest'ultimo a scuola il giovedì mattina.
Si riporta di seguito tabella esemplificativa
D'altro canto i coniugi di settimana in settimana, una volta noti i turni di lavoro di entrambi della settimana successiva e tendenzialmente entro il sabato precedente, avranno cura di stabilire numero una/due sere la settimana, oltre a quella fissa di cui al calendario, in cui i minori staranno a cena con il padre, dalle ore 18,00 circa, quando egli si recherà a prelevarli dalla madre (ovvero dai nonni materni), sino alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre.
6. Il signor in ragione del collocamento di cui al piano genitoriale sopra descritto, verserà a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla signora anche con Pt_1 riferimento alla quota parte di spettanza del signor che si impegna ad assumere ogni formalità Pt_2 all'uopo necessaria
7. Le spese straordinarie relative ai minori verranno ripartite tra i signori e ella misura Pt_2 Pt_1 del 50 % ciascuno secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- Spese mediche urgenti
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari;
- Alloggio o permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
8. I coniugi si impegnano a conguagliare le spese straordinarie anticipate da ciascuno per i figli di mese in mese. Dunque, il genitore che avrà versato somme inferiori avrà cura di versare all'altro genitore la differenza. Ove il versamento dovesse essere eseguito dal signor esso dovrà avvenire Pt_2 in pari data al versamento dell'assegno mensile di mantenimento ordinario.
9. I coniugi concordano che, quando per necessità lavorative fossero costretti entrambi ad uscire di casa la mattina ben prima dell'inizio delle attività scolastiche, essi potranno fare ricorso ad una baby-sitter che si occupi di accompagnare i minori a scuola in loro vece, con suddivisione della relativa spesa - approssimativamente indicata in € 12,00 (dodici/00) orarie - nella misura del 50% ciascuno. Resta pertanto inteso che mensilmente i coniugi avranno cura di regolamentare il suddetto esborso, procedendo ad ogni relativo rimborso/conguaglio secondo la prassi propria del Protocollo relativo alle spese straordinarie applicato da codesto Tribunale.
10. Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, e si alterneranno dal 23 Per_1 Per_2 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio presso l'uno o l'altro genitore. Quando trascorreranno con la signora l giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, staranno con il signor Pt_1 il giorno di Santo Stefano e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo. Natale 2024 con Pt_2 la madre.
La medesima alternanza si avrà per le festività durante l'arco dell'anno, compresa l'Epifania, e per le vacanze pasquali. Pasqua 2025 con il padre, con la madre. Per_3
e trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni di vacanza ogni anno, Per_1 Per_2 in agosto ovvero in altro periodo concordato tra i signori e non appena noto il piano Pt_2 Pt_1 di ferie di entrambi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica dei figli con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
11. Le detrazioni per i carichi di famiglia, ove ancora fruibili, nonché il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie detraibili/deducibili sostenute nell'interesse del minore, saranno suddivise al 50% tra i genitori. In ogni caso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari
12. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli minori.
13. Nessun contributo al mantenimento verrà previsto per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti
14. Ciascuno dei coniugi rimarrà intestatario del proprio conto corrente.
15. Ciascuno dei coniugi dichiara di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
16. I coniugi si impegnano a dare esecuzione alle condizioni contenute nel presente atto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
17. Le spese legali della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
***
I signori e Parte_2 Parte_1 CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa la Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter, 2° comma, cpc, con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase di separazione, con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Terni (TR) il
21.06.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2008, numero 57, parte
1
- ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. I figli delle parti resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, nello spirito dell'affido condiviso, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni ordinarie e straordinarie relative agli stessi.
2. I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, nell'immobile sito in Sulbiate (MB),
Via Don Mario Ciceri n. 27 ove rimarrà fissata la loro residenza anagrafica.
3. Il signor avrà il diritto e corrispondente obbligo di vedere e tenere con sé i figli a fine Pt_2 settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 circa sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, nonchè ogni mercoledì sera nella settimana in cui non trascorrerà il weekend con gli stessi, dalle ore 18.00 circa, quando si recherà a prenderli dalla madre (ovvero presso i nonni materni) con pernotto presso il padre e accompagnamento da parte di quest'ultimo a scuola il giovedì mattina.
Si riporta di seguito tabella esemplificativa
D'altro canto i coniugi di settimana in settimana, una volta noti i turni di lavoro di entrambi della settimana successiva e tendenzialmente entro il sabato precedente, avranno cura di stabilire numero una/due sere la settimana, oltre a quella fissa di cui al calendario, in cui i minori staranno a cena con il padre, dalle ore 18,00 circa, quando egli si recherà a prelevarli dalla madre (ovvero dai nonni materni), sino alle ore 22,00 quando li riaccompagnerà a casa della madre.
4. Il signor in ragione del collocamento di cui al piano genitoriale sopra descritto, verserà a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/oo), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre l'assegno unico relativo ad entrambi i figli verrà percepito integralmente dalla signora anche con riferimento alla quota parte di spettanza del signor che si impegna ad Pt_1 Pt_2 assumere ogni formalità all'uopo necessaria
5. Le spese straordinarie relative ai minori verranno ripartite tra i signori e ella misura Pt_2 Pt_1 del 50 % ciascuno secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- Spese mediche urgenti
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari;
- Alloggio o permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
6. I coniugi si impegnano a conguagliare le spese straordinarie anticipate da ciascuno per i figli di mese in mese. Dunque, il genitore che avrà versato somme inferiori avrà cura di versare all'altro genitore la differenza. Ove il versamento dovesse essere eseguito dal signor esso dovrà avvenire Pt_2 in pari data al versamento dell'assegno mensile di mantenimento ordinario.
7. I coniugi concordano che, quando per necessità lavorative fossero costretti entrambi ad uscire di casa la mattina ben prima dell'inizio delle attività scolastiche, essi potranno fare ricorso ad una baby-sitter che si occupi di accompagnare i minori a scuola in loro vece, con suddivisione della relativa spesa - forfettariamente indicata in € 12,00 (dodici/00) orarie - nella misura del 50% ciascuno. Resta pertanto inteso che mensilmente i coniugi avranno cura di regolamentare il suddetto esborso, procedendo ad ogni relativo rimborso/conguaglio secondo la prassi propria del Protocollo relativo alle spese straordinarie in uso presso codesto Tribunale.
8. Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, e si alterneranno dal 23 Per_1 Per_2 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio presso l'uno o l'altro genitore. Quando trascorreranno con la signora l giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, staranno con il signor Pt_1 il giorno di Santo Stefano e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo. Natale 2024 con Pt_2 la madre.
La medesima alternanza si avrà per le festività durante l'arco dell'anno, compresa l'Epifania, e per le vacanze pasquali. Pasqua 2025 con il padre, con la madre. Per_3
e trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni di vacanza ogni anno, Per_1 Per_2 in agosto ovvero in altro periodo concordato tra i signori e non appena noto il piano Pt_2 Pt_1 di ferie di entrambi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica dei figli con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
9. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli minori.
10. Le detrazioni per i carichi di famiglia, ove ancora fruibili, nonché il diritto di dedurre/detrarre dal reddito le spese straordinarie detraibili/deducibili sostenute nell'interesse del minore, saranno suddivise al 50% tra i genitori. In ogni caso, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per l'ottenimento dei predetti benefici per come sopra regolamentati e comunque a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari.
11. Nessun contributo nel mantenimento verrà previsto per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art.473 bis 51, II comma, cpc, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 6 novembre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Deve al contrario essere dichiarata inammissibile la domanda articolata dai coniugi per la prima volta nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 19 marzo 2025 a che, decorsi i termini di legge, il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti. La facoltà dei coniugi di chiedere al Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., di pronunciare il divorzio decorsi i termini di cui alla L. 55/2015 può infatti essere utilmente esercitata nei soli atti introduttivi del giudizio, non anche in corso di procedimento. Nel caso di specie i coniugi hanno depositato ricorso per la separazione consensuale in data 15 luglio 2024 e in data 5 novembre 2024 hanno quindi chiesto la fissazione di udienza per la comparizione degli stessi dinanzi al giudice relatore a fronte di sopravvenienze che rendevano necessaria una revisione delle condizioni depositate unitamente al ricorso;
solo in seguito alle udienze dinanzi al giudice relatore tenutesi in data 14 e 21 gennaio 2025, precisamente in data 19 marzo 2025, le parti hanno modificato le conclusioni congiunte rispetto a quelle depositate unitamente al ricorso e hanno introdotto per la prima volta la domanda di scioglimento del matrimonio. Tale domanda non è stata quindi ritualmente formulata nell'atto introduttivo del procedimento e, in quanto tale, è inammissibile e dovrà essere introdotta con separato giudizio nel rispetto dei termini di cui alla L. 55/2015.
V. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 15.07.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Terni (TR), affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. DICHIARA inammissibile la domanda delle parti rispetto alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970
(come modificato per effetto della L. 55/2015);
V. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi