Art. 4.
I contratti, i cosiddetti "conti-ricavi", la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.
I contratti, i cosiddetti "conti-ricavi", la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.