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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3128/2023
Il giorno 06/11/2025, nella causa iscritta al n RG 3128 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3128/2023 promossa da:
(32/2020) ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Genova 29, con l'avv. GRAZIANI
ND ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._1 all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. POZZOLI CESARE
AN e gli avv.ti CHIELLO ANGELO GIUSEPPE e GIARDINI C.F._2
ELISA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. Il n. 32/2020 ha svolto azione revocatoria Parte_1 fallimentare ai sensi dell'art. 67 n. 2 legge fall. avverso il pagamento di € 250.695,96 eseguito da
[...]
(di seguito - committente della Controparte_2 Parte_2 per la realizzazione di un impianto di trattamento del gas in Svobodnyj Parte_1
(Russia), giusto “Purchase Order No: P2AM-4-0501-01 for Supply of Fired Heaters” del 28 marzo 2018 – in favore della in virtù del patto di accollo “non allo scoperto” Parte_3 Controparte_1 contenuto all'art. 7 del tripartite agreement stipulato in data 4 giugno 2020.
A sostegno della domanda, ha dedotto che, secondo quanto disciplinato dal patto di accollo, il pagamento in questione ha prodotto un duplice effetto liberatorio: da un lato, dell'obbligazione di nei confronti del proprio fornitore ( e, dall'altro lato, Parte_1 Controparte_1 dell'obbligazione di verso per l'ammontare corrispondente;
ha Parte_2 Parte_1 quindi dedotto la revocabilità del pagamento, eseguito nell'intervallo temporale di cui all'art. 67 comma 1 n. ) legge fall., attraverso una modalità solutoria “anormale” (ossia mediante patto di accollo) e realizzando un'alterazione delle cause legittime di prelazione.
Si è costituita la eccependo la non revocabilità del pagamento in quanto Controparte_1 eseguito da un terzo senza che alcun importo sia mai uscito dal patrimonio di nel merito, ha Pt_1 contestato l'insussistenza dei presupposti dell'invocata revocatoria, con particolare riferimento alla
“anormalità” del mezzo di pagamento utilizzato e all'elemento soggettivo della conoscenza dell'insolvenza di in punto di fatto, ha dedotto che ha anticipato ad Accede parte Pt_1 Parte_2 del corrispettivo Fasi 1, 2 e 3 per un importo totale di € 5.140.601,40 ed ha versato ad Accede
l'importo di € 250.695,95 in riferimento alle Fasi 1 e 2 del contratto.
La causa è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è infondata.
Oggetto della spiegata revocatoria fallimentare è il pagamento eseguito da un terzo,
C.P.E.C.C., per conto della debitrice poi fallita Parte_1
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito effettuato da un terzo è ammissibile soltanto nei casi in cui il terzo, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito prima della dichiarazione del fallimento. L'azione revocatoria prevista dall'art. 67 legge fall., infatti, “si caratterizza come rimedio volto a ripristinare la parità di trattamento tra i creditori (sia pur nel rispetto delle eventuali cause di prelazione), e, con riguardo, in particolare, ai pagamenti compiuti in un arco di tempo - predeterminato "ex lege" -
3 di 6 anteriore alla dichiarazione di fallimento, a rendere tali atti inefficaci nei confronti della massa, con effetto retroattivo.
Anche nel pagamento del terzo è, pertanto, ravvisabile una potenziale idoneità ad incidere sulla "par condicio", purché, di esso, possa legittimamente predicarsi una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito (come nel caso di pagamenti eseguiti con denaro di quest'ultimo, ovvero con denaro proprio del terzo, che abbia, però, successivamente, esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo), realizzandosi, in tal caso, un depauperamento del patrimonio del fallito stesso, mentre, in assenza di tale relazione, detto pagamento assume veste di atto del tutto "neutro" rispetto ai creditori, non comportando ne' una riduzione dell'attivo, ne' un incremento del passivo, con,, conseguente, strutturale inidoneità ad incidere sulla "par condicio" assicurata dalla legge speciale, con conseguente insuscettibilità di revoca ex art. 67 legge fall.” (Cass. 22 gennaio 1999, n. 570). Questa giurisprudenza si fonda sulla considerazione che, “ove la rivalsa del terzo non abbia luogo, non si verifica alcuna lesione della "par condicio creditorum", non venendo in alcun modo modificato l'ammontare dei crediti ammessi alla ripartizione dell'eventuale attivo, una volta che al posto dell'originario creditore viene ad insinuarsi il terzo, per lo stesso ammontare e con i medesimi diritti” (Cass. 22 marzo 1991, n. 3110). Sicché è indiscusso che, eseguito il pagamento, il terzo diviene a sua volta creditore dell'originario debitore, tanto che, se non ha già ottenuto la rivalsa prima del fallimento, deve far valere le sue ragioni come ogni altro creditore, mediante l'insinuazione nel passivo fallimentare.
Pertanto, occorre verificare se il pagamento eseguito da in favore di Parte_2 CP_1 abbia comportato, in concreto, una lesione della par condicio creditorum intaccando il patrimonio
[...] della fallita.
Orbene, secondo la prospettazione del Fallimento attore, per effetto del pagamento eseguito da in favore di si sarebbe verificato un duplice effetto estintivo: sia Parte_2 Controparte_1 dell'obbligazione di Accede nei confronti della subfornitrice sia, per ciò che qui Controparte_1 interessa, dell'obbligazione della committente nei confronti di Accede per l'ammontare Parte_2 corrispondente, secondo quanto previsto dall'art. 7 del tripartite agreement stipulato in data 4 giugno
2020. In tale ottica, il pagamento del terzo (C.P.E.C.C.) avrebbe quindi depauperato la fallita di un credito vantato nei confronti del solvens di pari importo.
Ai fini della revocabilità del pagamento, il Fallimento attore è quindi onerato della prova della estinzione di una posta creditoria vantata da nei confronti di per effetto del Pt_1 Parte_2 pagamento eseguito da quest'ultima nei confronti di Controparte_1
Tale prova non è stata fornita.
Infatti, va anzitutto rilevato che mediante il menzionato tripartite agreement le parti hanno stabilito che il pagamento della somma di € 250.695,96 dovuta da Accede a Controparte_1
4 di 6 sarebbe stato eseguito da per conto di e che, per l'effetto, avrebbe Parte_2 Pt_1 Parte_2 dedotto la somma versata dal proprio debito nei confronti di Accede (art. 7).
Tuttavia, né all'interno dell'accordo né nell'ambito del presente giudizio viene concretamente individuato il debito verso Accede che avrebbe estinto mediante il pagamento in Parte_2 questione.
Anzi, risulta che C.P.E.C.C. ha svolto domanda di insinuazione al passivo del Fallimento odierno attore, sostenendo di aver già anticipato ad Accede l'88,11% del Corrispettivo Fasi 1, 2 e 3 per un importo totale di € 5.140.601,40, senza che Accede abbia adempiuto alle prestazioni previste per tali fasi, e di essersi trovata nella condizione di dover eseguire anche il pagamento dei subfornitori, tra cui per conto di Accede. Peraltro, dalla lettura della domanda di Controparte_1 insinuazione al passivo di C.P.E.C.C., risulta che tra i crediti vantati nei confronti del vi Parte_1 sia anche quello relativo alla rivalsa per il pagamento del complessivo importo di € 250.695,96 in favore di Controparte_1
Pertanto, dagli atti non emerge l'esistenza di alcun debito di C.P.E.C.C. verso Accede, suscettibile di essere estinto con il pagamento oggetto di causa. Il duplice effetto estintivo predicato dal citato tripartite agreement rimane quindi su un piano meramente astratto, non potendo accertarsi in concreto un depauperamento del patrimonio della società poi fallita.
Ne deriva che la domanda di revocatoria del pagamento del terzo è carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio, in mancanza di allegazione e prova che il pagamento eseguito dal terzo abbia concretamente inciso sul patrimonio della debitrice prima della dichiarazione di fallimento.
La domanda attorea merita conseguentemente di essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna il attore al pagamento in favore della società convenuta delle spese di Parte_1 lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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