Sentenza 16 giugno 2001
Massime • 1
In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952 - è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege". Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. In merito a tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché, da un lato, ad esso si applicano la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. e l'art. 429 cod. proc. civ. in materia di interessi e rivalutazione e, dall'altro, esso può essere fatto valere indipendentemente dall'avvenuto rimborso in favore del datore di lavoro dei contributi indebitamente versati. (Fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dall'ATM sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell'ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5973 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5973 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 26339/2016 proposto da: Fochi Sud s.r.l., in Amministrazione straordinaria, nella persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Concetta M. Rita Trovato, e Andrea Carroli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8175 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. IO MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) - ON IO
2) - ER NC
3) - SP IO
rapp.ti e difesi dall'avv. Salvatore Mocella, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Mincio, n. 04, presso l'avv. Maria Francesca Corradi, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti -
contro
A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
già A.T.A.N. - Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., ing. Renato Muratore, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Rizzo, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e contro
I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Ing. NI Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correra e Rina Sarto, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in atti, - costituito solo con procura -
e da
A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
già A.T.A.N. Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., ing. Renato Muratore, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Rizzo, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale,
- ricorrente incidentale -
contro
1) - ON IO
2) - ER NC
3) - SP IO
- intimati avverso il ricorso incidentale -
e contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - intimato avverso il ricorso incidentale -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 04701/98 del 06.11/28.12.1998, R.G. n. 45054/94, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. NI Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Luigi Cantarini, in virtù di delega dell'avv. Fabrizio Correra, per l'Inps, e Gaetano Rizzo per l'Azienda;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la riunione dei ricorsi e per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 giugno 1994 il Pretore di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da IO VI, SC RU e NI Esposito, dipendenti dell'A.T.A.N. - Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli (in appresso Atan), oggi A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ (in appresso Anm) e diretta al riconoscimento in loro favore, a carico dell'Atan, e successivamente anche dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quest'ultimo chiamato in causa a seguito di istanza dell'Atan, del diritto al godimento degli sgravi fiscali di cui all'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968 e alla condanna dell'Atan alla restituzione della quota di loro spettanza (1,50% fino al 1984 e 0,75% per il 1985), trattenute dall'Azienda e versate all'Inps, nei limiti della prescrizione decennale, condannava l'Inps al pagamento del richiesto, escludendo la legittimazione passiva dell'Atan.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello principale proposto dall'Inps dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, e, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiarava il diritto dei lavoratori nei soli confronti dell'Anm, già Atan, al rimborso delle quote loro spettanti nei limiti, tempi e modi di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 71/93, convertito in legge n. 151 del 1993; spese di entrambi i gradi del giudizio interamente compensate tra tutte le parti.
Osservava il Tribunale: era pacifica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991 l'applicabilità degli sgravi contributivi di cui all'art. 18, secondo comma, del d.l. n. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968, anche alle aziende di trasporto, ed altrettanto pacifica, pertanto, il diritto alla restituzione della quota di contributi al personale di esse a cui carico erano stati indebitamente trattenuti dall'Atan e versati all'Inps; successivamente era intervenuto il legislatore con vari decreti legge, di cui l'ultimo n. 71 del 1993, convertito in legge n. 151 del 1993, che aveva disposto la restituzione, a domanda dei singoli dipendenti, dall'Inps delle dette quote nel rispetto dei termini generali di prescrizione, in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione monetaria e interessi entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima rata, dal 1992, e senza possibilità di compensazione con le somme dovute all'Inps ed esposte nelle denunce contributive mensili;
il detto divieto di compensazione rivelava la volontà del legislatore di regolare, in primo luogo, il rapporto tra Inps e le aziende beneficiarie;
ne conseguiva che i dipendenti, in conformità peraltro alla giurisprudenza di legittimità, aveva titolo alla restituzione dei contributi indebitamente trattenuti e versati all'Inps solo nei confronti del datore di lavoro;
la Corte Costituzionale con sentenza n. 320 del 1995 aveva dichiarato la legittimità dei limiti, tempi e modi di restituzione prevista dalla normativa citata, ed essi andavano applicati anche al rapporto tra i dipendenti richiedenti e il datore di lavoro;
in realtà, attesa la responsabilità assunta ex lege dal datore per il pagamento dei contributi anche per la quota a carico dei dipendenti, tutte le vicende che interessavano il rapporto relativo all'obbligo di pagamento dei contributi non potevano non ripercuotersi sul parallelo e sottostante rapporto tra il datore di lavoro ed i suoi dipendenti, tanto più che l'intento del legislatore nel definire le modalità di restituzione era principalmente quello di stabilire un certo equilibrio fra le imprese.
IO VI, RU SC ed Esposito NI propongono avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura.
L'Anm, si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo di censura, e ha depositato memoria illustrativa.
L'Inps si è costituito solo con procura.
VI IO, RU SC, Esposito NI e l'Inps non si sono costituiti avverso il ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primò motivo di ricorso principale VI IO, RU SC ed Esposito NI denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2041 e 2115 c.c., 19 della legge n. 218 del 1952, 18 della legge n. 918 del 1968, 1, terzo comma, del d.l. 19 marzo 1973, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: essendo il rapporto previdenziale tra dipendente e datore di lavoro completamente autonomo dall'altro tra datore di lavoro e Inps, l'azione di restituzione proposta nei confronti del datore di lavoro è fondata anche prima della restituzione delle quote di sgravi a quest'ultimo da parte dell'Inps; i limiti, i tempi e le modalità di restituzione di cui alla norma invocata non erano applicabili alla domanda di restituzione avanzata dai dipendenti nei confronti del datore di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso principale VI IO, RU SC ed Esposito NI denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 55 del r.d.l. n. 55 del 1935, 2946 c.c., 22 del d.l. 12 settembre 1993, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e 416 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: non era condivisibile la tesi del Tribunale che sulle somme in restituzione, rateizzate in dieci anni, non fossero dovuti interessi e rivalutazione monetaria.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'Anm denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2934, 2936, 2946 e 2948 c.c., 112 c.p.c., nonché omessa pronuncia e insufficiente motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.:
il Tribunale, benché a tanto sollecitato in entrambi i gradi di merito, non aveva esaminato la eccezione di prescrizione quinquennale, riconoscendo quella decennale, e non aveva esaminato la tardività o meno della domanda sugli accessori proposta solo con l'atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso incidentale, da esaminarsi preliminarmente per motivi di ordine logico e sistematico, è fondato.
Va premessa la natura cd. retributiva della domanda di restituzione, cui è legittimato passivo il datore di lavoro, delle somme, ritenute dallo stesso in danno dei propri dipendenti a titolo di contributi non dovuti, e rimesse all'Inps.
Sono già affermati da questa Corte i principi, secondo cui "in tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro - che, ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori, che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta al medesimi - è direttamente obbligato verso l'ente, anche per la parte a carico dei lavoratori, dei quali non è rappresentante ex lege;
egli, pertanto, in ipotesi di indebito versamento contributivo, è l'unico legittimato all'azione di ripetizione, anche con riguardo alla quota predetta, nei confronti dell'ente previdenziale, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può eventualmente agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa" (giurisprudenza costante, cfr. per tutte Cass. 30 dicembre 1993 n. 12993, 17 febbraio 1994 n. 1536, 8 luglio 1995 n. 7524, 15 dicembre 1995 n. 12855, 2^ novembre 1996 n. 10181, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12758). Si è sostenuto in proposito che la legge, ponendo a carico del datore di lavoro e del lavoratore i contributi per gli enti di previdenza e di assistenza, stabilisce che il primo è responsabile del relativo versamento anche per la parte a carico del secondo, nei confronti del quale ha diritto di rivalsa, attuabile mediante trattenuta (art. 2115 c.c. e 19 legge 04 aprile 1952, n. 218). Insorgono, così, due distinti rapporti, l'uno (pubblicistico) contributivo, intercorrente (esclusivamente) fra datore di lavoro ed ente previdenziale cui i contributi devono essere versati, l'altro (privatistico) di rivalsa, intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore;
nell'ambito del rapporto contributivo, il datore di lavoro, tenuto a versare a detto ente la quota contributiva a proprio carico e quella a carico del lavoratore, in nome e per conto di lui, non assume, tuttavia, la veste di rappresentante ex lege di esso;
egli è invece l'unico soggetto passivo del rapporto, obbligato direttamente, per entrambe le quote, nei confronti dell'ente creditore (e soggetto a sanzioni di varia natura per il caso di omesso o ritardato o insufficiente versamento, riguardante l'una o l'atra quota). Pertanto, e poiché legittimato nei confronti dell'accipiens all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è il solvens (art. 2033 c.c., che si riferisce a chi ha eseguito un pagamento e a chi lo ha ricevuto), solo il datore di lavoro può chiedere - per quanto qui interessa, all'I.N.P.S., anche per la parte a carico del lavoratore, la restituzione di contributi versati e non dovuti.
In buona sostanza, le somme in questione, di cui occorrerebbe chiedere non tanto la restituzione quanto il pagamento per effetto del parziale adempimento della relativa obbligazione del datore di lavoro, hanno mera natura retributiva, con la conseguenza. quale inevitabile corollario, della legittimazione passiva del datore di lavoro alla richiesta di adempimento (Cass. nn. 12855/95, 0 1536/94 e 12842/93) in considerazione del diritto (causa petendi) alla integrità della retribuzione, non decurtabile a titolo di rivalsa se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza (nell'an e nel quantum) dell'obligazione contributiva adempiuta, e per ottenere (petituin) direttamente dallo stesso datore di lavoro la quantità di retribuzione non corrisposta perché trattenuta, a quel titolo, oltre i limiti cui in realtà era tenuto (Cass. nn. 12855/95, 12837/93, 10181/96). Ed allora, come ulteriore corollario della accertata natura giuridica del diritto azionato, ad esso va applicata la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.. L'omesso esame da parte del giudice di appello - che nella specie si è limitato, sotto diverso profilo, alla valutazione ed applicazione della sola prescrizione decennale - della relativa eccezione integra gli estremi della censura in esame, cui segue la cassazione sul punto della sentenza impugnata.
Sul ricorso principale, osserva il Collegio che non v'è dubbio circa la prospettazione, in entrambi i motivi di esso, d'ella questione relativa alla natura retributiva del credito azionato, la cui soluzione affermativa risulta dalle argomentazioni già espresse nell'esame del ricorso incidentale.
Di conseguenza, come risulta già affermato da questa Corte (Cass. 21 dicembre 1998, n. 12758, sopra riportata) a detto credito di natura retributiva non può non essere applicata la intera disciplina afferente il rapporto di lavoro privatistico, con le conseguenze, specifiche del caso in esame, della inapplicabilità della previsione di cui all'art. 1, comma terzo, del d.l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, riferibile solo al diverso ed autonomo rapporto pubblicistico tra l'Azienda e l'Istituto previdenziale, e della applicabilità, invece, dell'art. 429 c.p.c., il tutto, evidentemente e per quanto sopra esposto a proposito del ricorso incidentale, subordinatamente alle valutazioni del giudice di merito in tema di prescrizione quinquennale. Ed in tal senso risultano fondate anche le censure del ricorso principale. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, va accolto il ricorso incidentale e, per quanto di ragione, il ricorso principale, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e nei limiti di esse, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Napoli, per il riesame della controversia nel rispetto di quanto sopra enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, e, per quanto di ragione, il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001