Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.