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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/09/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2861/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STRAGLIOTTO PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANOTTO GIOVANNI
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. BENI IMMOBILI.
2.1. la casa famigliare sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22 (catastalmente identificata al
Foglio 1, Numero 219, Sub 1, Cat. A/8, Classe 2; Foglio 1, Numero 219, Sub 2, Cat. C/6, Classe 1), di proprietà della società (P.I. ), verrà assegnata alla SI.ra CP_2 P.IVA_1 Parte_1 sino a quando i tre figli della coppia raggiungeranno la maggiore età e in ogni caso l'indipendenza economica, fatta eccezione per 6 (sei) quadri dell'artista NZ AN, che rimangono di esclusiva proprietà del Sig. il quale sarà libero di rimuoverli previo avviso di almeno CP_1
10 giorni;
2.2. il SI. si obbliga a far costituire a carico della società e gratuitamente in CP_1 CP_2 favore della SI.ra e dei figli , e , previo ottenimento Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, il diritto di abitazione a vita su tutto il compendio immobiliare di cui alla clausola sub 2.1) che precede, ivi comprese le pertinenze (edifici, terreni, giardini, dependance, ecc. nulla escluso). In caso di impossibilità di costituzione del suddetto diritto di abitazione per cause indipendenti dalla volontà del SI. quest'ultimo si obbliga a CP_1 costituire, in favore della prole e della coniuge, il diritto di abitazione a vita su un altro immobile di pari valore, scelto dalla SI.ra , ubicato a una distanza massima non superiore a 30 Parte_1 km dal comune di Mussolente;
2.3. il diritto di abitazione non potrà essere trasferito a terzi così come l'immobile non potrà essere concesso in locazione, comodato d'uso a nessuno per qualsiasi titolo o ragione. Nel caso in cui la SI.ra intraprenda una (nuova) relazione sentimentale che comporti una convivenza Parte_1 nell'immobile di cui al punto che precede, la stessa riconoscerà in favore della società e/o CP_2 del SI. il pagamento del canone di locazione per l'importo mensile di euro 600,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
2.4. il SI. si obbliga inoltre a far trasferire gratuitamente alla SI.ra , CP_1 Parte_1 la proprietà dell'immobile sito in Pietralunga (PG), Vocabolo NI (catastalmente identificato al Foglio 10, Particella 485, Partita: 461, Subalterni 5/6/7), anch'esso di proprietà della società
che dovrà essere consegnato completo di arredi per un valore non inferiore ad euro CP_2
30.000,00. In particolare, dovranno essere presenti almeno una cucina completamente attrezzata, un soggiorno, un bagno e quattro camere da letto. In caso di consegna dell'immobile privo degli arredi sopra indicati, la SI.ra potrà acquistarli personalmente, obbligandosi poi il SI. Parte_1 [...]
a rimborsare alla SI.ra l'intero importo anticipato, nella misura non inferiore ad euro CP_1 Pt_1
30.000,00, entro 10 giorni dalla richiesta di quest'ultima. In caso di impossibilità di trasferire la proprietà dalla società alla SI.ra per cause indipendenti dalla volontà del SI. CP_2 Pt_1 [...]
quest'ultimo si obbliga a trasferire alla SI.ra la proprietà di un altro immobile di pari CP_1 Pt_1 valore, scelto dalla SI.ra ; Parte_1 2.5. il SI. si obbliga a far concedere alla SI.ra , in comodato gratuito, CP_1 Parte_1
l'immobile sito in Jesolo (VE), via GO ES (Foglio 77, Numero 1317, Sub 5 e 10), di proprietà della società per un periodo di cinque settimane annue, anche non continuative;
CP_2 tali settimane ricadranno nel periodo intercorrente tra il 02 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e la loro specifica indicazione sarà annualmente comunicata per iscritto dalla SI.ra al SI. Pt_1 entro il 30 aprile di ciascun anno. In difetto di adempimento per cause indipendenti dalla CP_1 volontà del SI. la SI.ra , previo accordo sul costo a carico del SI. CP_1 Parte_1
avrà facoltà di assumere, a spese esclusive di quest'ultimo, la locazione di un immobile CP_1 sito nel comune di Jesolo, di dimensioni e caratteristiche simili a quello di cui alla presente clausola;
in tale seconda evenienza, qualora le spese di locazione/prenotazione fossero anticipate dalla SI.ra
, il SI. è obbligato a rimborsarle, previa esibizione dei giustificativi, Parte_1 CP_1 entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
2.6. il SI. si obbliga a curare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1 tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il trasferimento dei diritti reali di abitazione e della proprietà indicati ai punti sub 2.2, 2.4, 2.5, restando a proprio carico il pagamento di tutte le spese relative a registrazioni, trascrizioni, imposte, tasse e compensi professionali (ivi inclusi quelli notarili). La costituzione e il trasferimento dei diritti reali di abitazione e di proprietà menzionati ai punti 2.2, 2.4 e 2.5, dovranno avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con contestuale trascrizione nei registri immobiliari.
3. MANTENIMENTO DEGLI IMMOBILI.
3.1. fino a quando la SI.ra ed i figli , e conserveranno il Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 diritto di abitazione sull'immobile sito in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22, o comunque abiteranno nello stesso, ovvero nell'immobile alternativamente messo a disposizione dal SI. CP_1 il SI. provvederà al pagamento di tutte le spese di mantenimento ordinario e CP_1 straordinario del suddetto immobile e precisamente:
− utenze di energia elettrica, gas, acqua;
− l'imposta sulla proprietà dell'immobile (IMU) e qualsiasi altro onere fiscale connesso e/o collegato all'immobile;
− due manutenzioni annue del giardino (es. sfalcio erba, ripristino di alberi/piante morti);
− la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle sue pertinenze;
− la polizza di assicurazione a tutela dell'immobile contro eventi atmosferici, incendio, furto, RCT;
− la vigilanza privata;
3.2. il SI. provvederà altresì al pagamento di tutte le spese di mantenimento CP_1 dell'immobile sito in Pietralunga (PG), Vocabolo NI (si richiama l'elencazione contenuta a titolo esemplificativo e non esaustivo nel punto sub 3.1.) fino a quando la SI.ra Parte_1 conserverà la proprietà dello stesso ovvero del bene acquistato in alternativa;
3.3. il SI. si obbliga a pagare le spese di cui ai punti sub 3.1. e 3.2. tempestivamente CP_1
e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta formulata dalla SI.ra . Parte_1
4. BENI MOBILI REGISTRATI.
4.1. il SI. si accollerà tutte le spese derivanti dalla locazione dell'automobile CP_1 attualmente in uso alla SI.ra fino al 30 settembre 2026, escluso solo il pagamento del Parte_1 carburante;
4.2. successivamente, alla scadenza del predetto contratto di locazione, il SI. trasferirà CP_1 gratuitamente alla SI.ra la proprietà di un'automobile, che verrà scelta dalla SI.ra Parte_1
avente lo stesso valore commerciale a nuovo di quella attualmente in uso al momento della Pt_1 sottoscrizione del presente accordo. Le spese di manutenzione ordinaria di tale automobile verranno sostenute dalla SI.ra ; Parte_1
4.3. in difetto di adempimento di quanto previsto alla clausola sub 4.2., la SI.ra avrà Parte_1 facoltà di acquistare personalmente il predetto veicolo, ovvero, a sua scelta, di stipulare un contratto di noleggio, o di locazione, il cui prezzo, per tale acquisto, ovvero noleggio, o locazione, verrà posto a carico esclusivo del SI. il quale si obbliga al rimborso entro 10 giorni dalla CP_1 presentazione della relativa richiesta da parte della SI.ra ; Parte_1
5. AFFIDAMENTO E REGOLAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI.
5.1. i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_2 Per_1 Per_3 con collocamento prevalente presso la madre;
5.2. il SI. accompagnerà i propri figli a scuola le mattine di lunedì, mercoledì e CP_1 venerdì; il padre potrà incontrare e tenere con sé i minori secondo il seguente calendario: nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 14:00 nei giorni di vacanza) fino alle ore 20:00, andando a prendere i figli all'uscita da scuola (oppure presso la casa della madre nei giorni di vacanza) e riportandoli a casa della madre al termine dell'incontro; nonché nella giornata di sabato dalle ore 11:00 fino alle ore 22:00, andando a prendere i figli presso la casa della madre ed ivi riportandoli al termine dell'incontro, la giornata del sabato potrà variare in alternativa con la Domenica;
Il padre potrà tenere con sé i minori cinque giorni continuativi durante il periodo di vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando i genitori, annualmente i giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Si precisa che il padre dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 10:00 circa, e dovrà riportarli al termine dell'incontro verso le ore 18:00 circa. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i minori a pranzo oppure a cena nel giorno del loro compleanno.
Si precisa che, se si tratta del pranzo, il padre dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 11:00 circa, e dovrà riportarli al termine del pranzo verso le ore 14:00 circa, ovvero, se si tratta della cena, dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 18:00, e dovrà riportarli al termine della cena verso le ore 21:30.
Il padre, infine, potrà tenere con sé i figli per un periodo di una settimana durante le vacanze estive
(mese di agosto), concertando il periodo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Si precisa che il padre dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 10:00 circa, e dovrà riportarli al termine dell'incontro verso le ore 18:00 circa;
5.3. è sempre escluso il pernottamento dei figli durante il tempo in cui staranno con il padre, salvo diversi accordi tra le parti che interverranno di volta in volta. Nel momento in cui il SI. CP_1 avrà la stabile disponibilità di un'abitazione, le parti si impegneranno a ridefinire le modalità di esercizio del diritto di visita del padre;
6. MANTENIMENTO ED EDUCAZIONE DEI FIGLI.
6.1. il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario dei figli, un assegno mensile di euro 800,00 per ciascun figlio (ovvero euro 2.400,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6.2. le spese straordinarie in favore dei figli saranno al 100% a carico esclusivo del padre, con la precisazione che nelle spese straordinarie sono ricomprese:
- le spese scolastiche (rette delle scuole private, rette universitarie, canone di locazione per appartamento universitario fuori sede, libri di tutti i gradi, divise, equipaggiamento, gite, mensa, trasporto, cancelleria di inizio anno e di tutto l'anno, ecc…);
- le spese per centri estivi;
- le spese per attività sportiva, con relativa attrezzatura e spese accessorie, e ludica;
- le spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e spese mediche di sostegno (ad es. supporto psicologico);
- le spese per abbigliamento nella misura di due cambi stagione l'anno, per un valore di euro
2.000,00 circa a figlio all'anno, previa dimostrazione di quanto effettivamente speso;
- le spese per la baby sitter per 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali.
Non necessitano di preventivo accordo le spese straordinarie connesse alle eSIenze dei figli che non possono essere pregiudicate dal mancato consenso di uno dei genitori (mediche, scolastiche, universitarie, di sostegno).
Saranno poi suscettibili di rimborso da parte del SI. e a favore della SI.ra anche senza CP_1 Pt_1 preventivo accordo, le spese straordinarie che, rispetto ai redditi dei genitori, non comportano un impegno economico rilevante e sono volte a non modificare o completamente sopprimere, ove possibile, l'offerta formativa della quale i figli già godevano nel corso della convivenza genitoriale.
Il SI. si obbliga a rimborsare alla SI.ra le spese sostenute e CP_1 Parte_1 documentate entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
6.3. il SI. verserà alla SI.ra , oltre a quanto previsto nelle clausole CP_1 Parte_1 sopra descritte, a titolo di contributo alle spese per le vacanze dei figli minori, un importo massimo annuo di € 2.000,00 a figlio, previa documentazione delle spese sostenute;
6.4. l'assegno unico per i figli verrà riscosso integralmente ed esclusivamente dalla SI.ra
[...]
; Pt_1
6.5. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, tenendo conto, quanto all'educazione ed all'istruzione, delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
7. MANTENIMENTO DELLA IG.RA . Parte_1
7.1. il SI. verserà alla SI.ra , mediante bonifico bancario, la somma di CP_1 Parte_1 euro 30.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di mantenimento. Tale pagamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità e tempistiche:
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 30 aprile 2025;
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
I versamenti dovranno essere effettuati al conto corrente della SI.ra avente le seguenti Parte_1 coordinate bancarie: [...];
7.2. le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui ai punti sub 2.2., 2.3., 2.4., 2.5,
3.1., 3.2., 4.1., 4.2., sono assunte senza spirito di liberalità e, unitamente alla previsione del versamento dell'assegno di mantenimento una tantum (v. sub 7.1.), costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
8. VARIE
8.1. il SI. si obbliga a mantenere inalterate le condizioni della polizza vita da lui CP_1 stipulata, avente un capitale assicurato di € 1.000.000,00, a favore dei tre figli della coppia (per una quota del 50%), ivi incluse le modalità di pagamento dei premi, i beneficiari e le garanzie accessorie;
9. spese legali interamente compensate.
10. ADEMPIMENTI DELLA IG.RA Parte_1
Entro 5 giorni dall'avvenuto adempimento delle clausole n. 2.2, 2.4, 2.6 e 7.1, la SI.ra Parte_1 si obbliga a rassegnare le proprie dimissioni dalle società EO SRL e NI AG SRL e si obbliga inoltre a cedere al SI. e/o soggetto che quest'ultimo si riserva di nominare, CP_1 la quota corrispondente al 20,00% del capitale sociale di +42 Holding Sro al Prezzo simbolico di
1,00 Euro”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...] in Asolo (TV) in data 29/04/2020; che dall'unione nascevano i figli e in CP_1 Per_1 Per_2 data 22/11/2014 e in data 09/12/2018; che, a causa di condotte imputabili al resistente, tali Per_3 da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, era venuta meno l'affectio maritalis.
La ricorrente chiedeva, pertanto, in via cautelare e principale ex art. 473 bis.15 cpc, che venisse autorizzato il sequestro conservativo sulle quote societarie della società +42Holding S.r.o. (Numero identificativo: , con sede a Praga (Repubblica Ceca), 11000 Rybna, 716/24, Stare NumeroD_1
Mesto, appartenenti al SI. nella misura dell'80% del capitale sociale, fino a CP_1 concorrenza del credito di euro tre milioni vantato dalla SI.ra per il suo mantenimento Parte_1
e quello dei figli minori.
In via cautelare e subordinata ex art. 473 bis.15 cpc, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare formulata in via principale, chiedeva che venisse autorizzato il sequestro conservativo sulle quote societarie della società +42Holding S.r.o. (Numero identificativo: CZ10821392), con sede a
Praga (Repubblica Ceca), 11000 Rybna, 716/24, Stare Mesto, appartenenti al SI. nella CP_1 misura dell'80% del capitale sociale, fino a concorrenza del credito di euro 3.450.000,00 vantato dalla SI.ra per sé e per i figli minori. Parte_1
In via cautelare e ulteriormente subordinata ex art. 473 bis.15 cpc, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare formulata in via principale ed in via subordinata, chiedeva che venissero pronunciati i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 cpc ritenuti di giustizia e per l'effetto venisse disposto l'obbligo a carico del SI. di costituire a favore CP_1 della SI.ra una fideiussione a prima richiesta presso primaria banca internazionale per Parte_1 la somma di euro 3 milioni o, in via subordinata, di euro 3.450.000,00.
Nel merito, in via provvisoria ed urgente, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22, venisse a sé assegnata;
che i figli minori e venissero Per_2 Per_1 Per_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i figli minori secondo il calendario di cui al ricorso;
che il SI. venisse onerato dell'obbligo di versare alla SI.ra un assegno mensile CP_1 Parte_1 di euro 4.000,00 per ciascuno dei tre figli (ovvero euro 12.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 10 di ciascun mese;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre nella misura del 100%, comprese le spese per la babysitter, le rette scolastiche dei figli (mensa compresa); che il SI. CP_1 venisse onerato dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 mensili, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa, entro il giorno 10 di ciascun mese.
Nel merito, in via provvisoria ed urgente e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22, venisse assegnata a sè; che i figli minori Per_2 Per_1
e venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3 presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i figli secondo il calendario indicato in ricorso;
che il SI. venisse onerato dell'obbligo di versare alla SI.ra CP_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 5.000,00 per ciascuno dei tre figli (ovvero euro 15.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 10 di ciascun mese;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre nella misura del
50%, comprese le spese per la babysitter, le rette scolastiche dei figli (mensa compresa); che il SI. venisse onerato dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 CP_1 Pt_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa, entro il giorno 10 di ciascun mese.
Nel merito, in via principale, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle Statue
n. 22, venisse assegnata a sé; che i figli minori e venissero affidati in via Per_2 Per_1 Per_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i minori secondo il calendario indicato in ricorso;
che il SI. CP_1 venisse onerato dell'obbligo di versare un assegno mensile di euro 4.000,00 per ciascun figlio (ovvero euro 12.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre, comprese le spese per la babysitter e le rette scolastiche dei figli (mensa compresa); che il SI. venisse onerato CP_1 dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa;
che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al SI. ex art. CP_1
151, 2° co., c.c. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle
Statue n. 22, venisse assegnata a sé; che i figli minori e venissero affidati Per_2 Per_1 Per_3 in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i minori secondo il calendario indicato in ricorso;
che il SI.
[...] venisse onerato dell'obbligo di versare un assegno mensile di euro 5.000,00 per ciascun figlio CP_1
(ovvero euro 15.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre, comprese le spese per la babysitter e le rette scolastiche dei figli (mensa compresa);che il SI. venisse onerato CP_1 dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa;
che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al SI. ex art. CP_1
151, 2° co., c.c.
Instaurato il giudizio, il Giudice delegato, rigettate le istanze urgenti di parte ricorrente, fissava udienza di comparizione delle parti.
Alla prima udienza, veniva dichiarata la contumacia di mentre parte ricorrente dava CP_1 atto di aver raggiunto un accordo con il marito sulle condizioni della separazione ed esibiva l'originale dell'accordo sottoscritto. Il Giudice delegato rinviava così la causa all'udienza del 19/06/2025 per consentire la costituzione in giudizio del resistente, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito, entro la stessa data, di note scritte con le quali le parti, assistite dai rispettivi difensori, potessero rassegnare le loro conclusioni conformi.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni CP_1 concordemente formulate e riportate in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile: deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste interamente a carico del padre.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22 (catastalmente identificata al Foglio 1, Numero 219, Sub 1, Cat. A/8, Classe 2;
Foglio 1, Numero 219, Sub 2, Cat. C/6, Classe 1), in favore di quale genitore Parte_1 convivente con i figli minori.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro 30.000,00 a titolo di CP_1 Parte_1 liquidazione una tantum dell'assegno di mantenimento, con le seguenti modalità e tempistiche:
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 30 aprile 2025;
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025 ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese legali interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in Asolo (TV) in data 29/04/2020 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mussolente al n. 2, parte I, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mussolente (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio dell'11.09.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2861/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STRAGLIOTTO PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANOTTO GIOVANNI
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. BENI IMMOBILI.
2.1. la casa famigliare sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22 (catastalmente identificata al
Foglio 1, Numero 219, Sub 1, Cat. A/8, Classe 2; Foglio 1, Numero 219, Sub 2, Cat. C/6, Classe 1), di proprietà della società (P.I. ), verrà assegnata alla SI.ra CP_2 P.IVA_1 Parte_1 sino a quando i tre figli della coppia raggiungeranno la maggiore età e in ogni caso l'indipendenza economica, fatta eccezione per 6 (sei) quadri dell'artista NZ AN, che rimangono di esclusiva proprietà del Sig. il quale sarà libero di rimuoverli previo avviso di almeno CP_1
10 giorni;
2.2. il SI. si obbliga a far costituire a carico della società e gratuitamente in CP_1 CP_2 favore della SI.ra e dei figli , e , previo ottenimento Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, il diritto di abitazione a vita su tutto il compendio immobiliare di cui alla clausola sub 2.1) che precede, ivi comprese le pertinenze (edifici, terreni, giardini, dependance, ecc. nulla escluso). In caso di impossibilità di costituzione del suddetto diritto di abitazione per cause indipendenti dalla volontà del SI. quest'ultimo si obbliga a CP_1 costituire, in favore della prole e della coniuge, il diritto di abitazione a vita su un altro immobile di pari valore, scelto dalla SI.ra , ubicato a una distanza massima non superiore a 30 Parte_1 km dal comune di Mussolente;
2.3. il diritto di abitazione non potrà essere trasferito a terzi così come l'immobile non potrà essere concesso in locazione, comodato d'uso a nessuno per qualsiasi titolo o ragione. Nel caso in cui la SI.ra intraprenda una (nuova) relazione sentimentale che comporti una convivenza Parte_1 nell'immobile di cui al punto che precede, la stessa riconoscerà in favore della società e/o CP_2 del SI. il pagamento del canone di locazione per l'importo mensile di euro 600,00, da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
2.4. il SI. si obbliga inoltre a far trasferire gratuitamente alla SI.ra , CP_1 Parte_1 la proprietà dell'immobile sito in Pietralunga (PG), Vocabolo NI (catastalmente identificato al Foglio 10, Particella 485, Partita: 461, Subalterni 5/6/7), anch'esso di proprietà della società
che dovrà essere consegnato completo di arredi per un valore non inferiore ad euro CP_2
30.000,00. In particolare, dovranno essere presenti almeno una cucina completamente attrezzata, un soggiorno, un bagno e quattro camere da letto. In caso di consegna dell'immobile privo degli arredi sopra indicati, la SI.ra potrà acquistarli personalmente, obbligandosi poi il SI. Parte_1 [...]
a rimborsare alla SI.ra l'intero importo anticipato, nella misura non inferiore ad euro CP_1 Pt_1
30.000,00, entro 10 giorni dalla richiesta di quest'ultima. In caso di impossibilità di trasferire la proprietà dalla società alla SI.ra per cause indipendenti dalla volontà del SI. CP_2 Pt_1 [...]
quest'ultimo si obbliga a trasferire alla SI.ra la proprietà di un altro immobile di pari CP_1 Pt_1 valore, scelto dalla SI.ra ; Parte_1 2.5. il SI. si obbliga a far concedere alla SI.ra , in comodato gratuito, CP_1 Parte_1
l'immobile sito in Jesolo (VE), via GO ES (Foglio 77, Numero 1317, Sub 5 e 10), di proprietà della società per un periodo di cinque settimane annue, anche non continuative;
CP_2 tali settimane ricadranno nel periodo intercorrente tra il 02 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e la loro specifica indicazione sarà annualmente comunicata per iscritto dalla SI.ra al SI. Pt_1 entro il 30 aprile di ciascun anno. In difetto di adempimento per cause indipendenti dalla CP_1 volontà del SI. la SI.ra , previo accordo sul costo a carico del SI. CP_1 Parte_1
avrà facoltà di assumere, a spese esclusive di quest'ultimo, la locazione di un immobile CP_1 sito nel comune di Jesolo, di dimensioni e caratteristiche simili a quello di cui alla presente clausola;
in tale seconda evenienza, qualora le spese di locazione/prenotazione fossero anticipate dalla SI.ra
, il SI. è obbligato a rimborsarle, previa esibizione dei giustificativi, Parte_1 CP_1 entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
2.6. il SI. si obbliga a curare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1 tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il trasferimento dei diritti reali di abitazione e della proprietà indicati ai punti sub 2.2, 2.4, 2.5, restando a proprio carico il pagamento di tutte le spese relative a registrazioni, trascrizioni, imposte, tasse e compensi professionali (ivi inclusi quelli notarili). La costituzione e il trasferimento dei diritti reali di abitazione e di proprietà menzionati ai punti 2.2, 2.4 e 2.5, dovranno avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con contestuale trascrizione nei registri immobiliari.
3. MANTENIMENTO DEGLI IMMOBILI.
3.1. fino a quando la SI.ra ed i figli , e conserveranno il Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 diritto di abitazione sull'immobile sito in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22, o comunque abiteranno nello stesso, ovvero nell'immobile alternativamente messo a disposizione dal SI. CP_1 il SI. provvederà al pagamento di tutte le spese di mantenimento ordinario e CP_1 straordinario del suddetto immobile e precisamente:
− utenze di energia elettrica, gas, acqua;
− l'imposta sulla proprietà dell'immobile (IMU) e qualsiasi altro onere fiscale connesso e/o collegato all'immobile;
− due manutenzioni annue del giardino (es. sfalcio erba, ripristino di alberi/piante morti);
− la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle sue pertinenze;
− la polizza di assicurazione a tutela dell'immobile contro eventi atmosferici, incendio, furto, RCT;
− la vigilanza privata;
3.2. il SI. provvederà altresì al pagamento di tutte le spese di mantenimento CP_1 dell'immobile sito in Pietralunga (PG), Vocabolo NI (si richiama l'elencazione contenuta a titolo esemplificativo e non esaustivo nel punto sub 3.1.) fino a quando la SI.ra Parte_1 conserverà la proprietà dello stesso ovvero del bene acquistato in alternativa;
3.3. il SI. si obbliga a pagare le spese di cui ai punti sub 3.1. e 3.2. tempestivamente CP_1
e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta formulata dalla SI.ra . Parte_1
4. BENI MOBILI REGISTRATI.
4.1. il SI. si accollerà tutte le spese derivanti dalla locazione dell'automobile CP_1 attualmente in uso alla SI.ra fino al 30 settembre 2026, escluso solo il pagamento del Parte_1 carburante;
4.2. successivamente, alla scadenza del predetto contratto di locazione, il SI. trasferirà CP_1 gratuitamente alla SI.ra la proprietà di un'automobile, che verrà scelta dalla SI.ra Parte_1
avente lo stesso valore commerciale a nuovo di quella attualmente in uso al momento della Pt_1 sottoscrizione del presente accordo. Le spese di manutenzione ordinaria di tale automobile verranno sostenute dalla SI.ra ; Parte_1
4.3. in difetto di adempimento di quanto previsto alla clausola sub 4.2., la SI.ra avrà Parte_1 facoltà di acquistare personalmente il predetto veicolo, ovvero, a sua scelta, di stipulare un contratto di noleggio, o di locazione, il cui prezzo, per tale acquisto, ovvero noleggio, o locazione, verrà posto a carico esclusivo del SI. il quale si obbliga al rimborso entro 10 giorni dalla CP_1 presentazione della relativa richiesta da parte della SI.ra ; Parte_1
5. AFFIDAMENTO E REGOLAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI.
5.1. i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_2 Per_1 Per_3 con collocamento prevalente presso la madre;
5.2. il SI. accompagnerà i propri figli a scuola le mattine di lunedì, mercoledì e CP_1 venerdì; il padre potrà incontrare e tenere con sé i minori secondo il seguente calendario: nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 14:00 nei giorni di vacanza) fino alle ore 20:00, andando a prendere i figli all'uscita da scuola (oppure presso la casa della madre nei giorni di vacanza) e riportandoli a casa della madre al termine dell'incontro; nonché nella giornata di sabato dalle ore 11:00 fino alle ore 22:00, andando a prendere i figli presso la casa della madre ed ivi riportandoli al termine dell'incontro, la giornata del sabato potrà variare in alternativa con la Domenica;
Il padre potrà tenere con sé i minori cinque giorni continuativi durante il periodo di vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali, alternando i genitori, annualmente i giorni di Natale,
Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Si precisa che il padre dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 10:00 circa, e dovrà riportarli al termine dell'incontro verso le ore 18:00 circa. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé i minori a pranzo oppure a cena nel giorno del loro compleanno.
Si precisa che, se si tratta del pranzo, il padre dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 11:00 circa, e dovrà riportarli al termine del pranzo verso le ore 14:00 circa, ovvero, se si tratta della cena, dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 18:00, e dovrà riportarli al termine della cena verso le ore 21:30.
Il padre, infine, potrà tenere con sé i figli per un periodo di una settimana durante le vacanze estive
(mese di agosto), concertando il periodo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Si precisa che il padre dovrà andare a prendere i figli presso la casa della madre, alle ore 10:00 circa, e dovrà riportarli al termine dell'incontro verso le ore 18:00 circa;
5.3. è sempre escluso il pernottamento dei figli durante il tempo in cui staranno con il padre, salvo diversi accordi tra le parti che interverranno di volta in volta. Nel momento in cui il SI. CP_1 avrà la stabile disponibilità di un'abitazione, le parti si impegneranno a ridefinire le modalità di esercizio del diritto di visita del padre;
6. MANTENIMENTO ED EDUCAZIONE DEI FIGLI.
6.1. il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario dei figli, un assegno mensile di euro 800,00 per ciascun figlio (ovvero euro 2.400,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6.2. le spese straordinarie in favore dei figli saranno al 100% a carico esclusivo del padre, con la precisazione che nelle spese straordinarie sono ricomprese:
- le spese scolastiche (rette delle scuole private, rette universitarie, canone di locazione per appartamento universitario fuori sede, libri di tutti i gradi, divise, equipaggiamento, gite, mensa, trasporto, cancelleria di inizio anno e di tutto l'anno, ecc…);
- le spese per centri estivi;
- le spese per attività sportiva, con relativa attrezzatura e spese accessorie, e ludica;
- le spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e spese mediche di sostegno (ad es. supporto psicologico);
- le spese per abbigliamento nella misura di due cambi stagione l'anno, per un valore di euro
2.000,00 circa a figlio all'anno, previa dimostrazione di quanto effettivamente speso;
- le spese per la baby sitter per 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali.
Non necessitano di preventivo accordo le spese straordinarie connesse alle eSIenze dei figli che non possono essere pregiudicate dal mancato consenso di uno dei genitori (mediche, scolastiche, universitarie, di sostegno).
Saranno poi suscettibili di rimborso da parte del SI. e a favore della SI.ra anche senza CP_1 Pt_1 preventivo accordo, le spese straordinarie che, rispetto ai redditi dei genitori, non comportano un impegno economico rilevante e sono volte a non modificare o completamente sopprimere, ove possibile, l'offerta formativa della quale i figli già godevano nel corso della convivenza genitoriale.
Il SI. si obbliga a rimborsare alla SI.ra le spese sostenute e CP_1 Parte_1 documentate entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta;
6.3. il SI. verserà alla SI.ra , oltre a quanto previsto nelle clausole CP_1 Parte_1 sopra descritte, a titolo di contributo alle spese per le vacanze dei figli minori, un importo massimo annuo di € 2.000,00 a figlio, previa documentazione delle spese sostenute;
6.4. l'assegno unico per i figli verrà riscosso integralmente ed esclusivamente dalla SI.ra
[...]
; Pt_1
6.5. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, tenendo conto, quanto all'educazione ed all'istruzione, delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
7. MANTENIMENTO DELLA IG.RA . Parte_1
7.1. il SI. verserà alla SI.ra , mediante bonifico bancario, la somma di CP_1 Parte_1 euro 30.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di mantenimento. Tale pagamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità e tempistiche:
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 30 aprile 2025;
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
I versamenti dovranno essere effettuati al conto corrente della SI.ra avente le seguenti Parte_1 coordinate bancarie: [...];
7.2. le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui ai punti sub 2.2., 2.3., 2.4., 2.5,
3.1., 3.2., 4.1., 4.2., sono assunte senza spirito di liberalità e, unitamente alla previsione del versamento dell'assegno di mantenimento una tantum (v. sub 7.1.), costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
8. VARIE
8.1. il SI. si obbliga a mantenere inalterate le condizioni della polizza vita da lui CP_1 stipulata, avente un capitale assicurato di € 1.000.000,00, a favore dei tre figli della coppia (per una quota del 50%), ivi incluse le modalità di pagamento dei premi, i beneficiari e le garanzie accessorie;
9. spese legali interamente compensate.
10. ADEMPIMENTI DELLA IG.RA Parte_1
Entro 5 giorni dall'avvenuto adempimento delle clausole n. 2.2, 2.4, 2.6 e 7.1, la SI.ra Parte_1 si obbliga a rassegnare le proprie dimissioni dalle società EO SRL e NI AG SRL e si obbliga inoltre a cedere al SI. e/o soggetto che quest'ultimo si riserva di nominare, CP_1 la quota corrispondente al 20,00% del capitale sociale di +42 Holding Sro al Prezzo simbolico di
1,00 Euro”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...] in Asolo (TV) in data 29/04/2020; che dall'unione nascevano i figli e in CP_1 Per_1 Per_2 data 22/11/2014 e in data 09/12/2018; che, a causa di condotte imputabili al resistente, tali Per_3 da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, era venuta meno l'affectio maritalis.
La ricorrente chiedeva, pertanto, in via cautelare e principale ex art. 473 bis.15 cpc, che venisse autorizzato il sequestro conservativo sulle quote societarie della società +42Holding S.r.o. (Numero identificativo: , con sede a Praga (Repubblica Ceca), 11000 Rybna, 716/24, Stare NumeroD_1
Mesto, appartenenti al SI. nella misura dell'80% del capitale sociale, fino a CP_1 concorrenza del credito di euro tre milioni vantato dalla SI.ra per il suo mantenimento Parte_1
e quello dei figli minori.
In via cautelare e subordinata ex art. 473 bis.15 cpc, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare formulata in via principale, chiedeva che venisse autorizzato il sequestro conservativo sulle quote societarie della società +42Holding S.r.o. (Numero identificativo: CZ10821392), con sede a
Praga (Repubblica Ceca), 11000 Rybna, 716/24, Stare Mesto, appartenenti al SI. nella CP_1 misura dell'80% del capitale sociale, fino a concorrenza del credito di euro 3.450.000,00 vantato dalla SI.ra per sé e per i figli minori. Parte_1
In via cautelare e ulteriormente subordinata ex art. 473 bis.15 cpc, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare formulata in via principale ed in via subordinata, chiedeva che venissero pronunciati i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 cpc ritenuti di giustizia e per l'effetto venisse disposto l'obbligo a carico del SI. di costituire a favore CP_1 della SI.ra una fideiussione a prima richiesta presso primaria banca internazionale per Parte_1 la somma di euro 3 milioni o, in via subordinata, di euro 3.450.000,00.
Nel merito, in via provvisoria ed urgente, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22, venisse a sé assegnata;
che i figli minori e venissero Per_2 Per_1 Per_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i figli minori secondo il calendario di cui al ricorso;
che il SI. venisse onerato dell'obbligo di versare alla SI.ra un assegno mensile CP_1 Parte_1 di euro 4.000,00 per ciascuno dei tre figli (ovvero euro 12.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 10 di ciascun mese;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre nella misura del 100%, comprese le spese per la babysitter, le rette scolastiche dei figli (mensa compresa); che il SI. CP_1 venisse onerato dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 mensili, Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa, entro il giorno 10 di ciascun mese.
Nel merito, in via provvisoria ed urgente e in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22, venisse assegnata a sè; che i figli minori Per_2 Per_1
e venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_3 presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i figli secondo il calendario indicato in ricorso;
che il SI. venisse onerato dell'obbligo di versare alla SI.ra CP_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 5.000,00 per ciascuno dei tre figli (ovvero euro 15.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 10 di ciascun mese;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre nella misura del
50%, comprese le spese per la babysitter, le rette scolastiche dei figli (mensa compresa); che il SI. venisse onerato dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 CP_1 Pt_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa, entro il giorno 10 di ciascun mese.
Nel merito, in via principale, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle Statue
n. 22, venisse assegnata a sé; che i figli minori e venissero affidati in via Per_2 Per_1 Per_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i minori secondo il calendario indicato in ricorso;
che il SI. CP_1 venisse onerato dell'obbligo di versare un assegno mensile di euro 4.000,00 per ciascun figlio (ovvero euro 12.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre, comprese le spese per la babysitter e le rette scolastiche dei figli (mensa compresa); che il SI. venisse onerato CP_1 dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa;
che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al SI. ex art. CP_1
151, 2° co., c.c. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, chiedeva che la casa familiare sita in Mussolente (VI), via delle
Statue n. 22, venisse assegnata a sé; che i figli minori e venissero affidati Per_2 Per_1 Per_3 in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
che il padre potesse incontrare e tenere con sé i minori secondo il calendario indicato in ricorso;
che il SI.
[...] venisse onerato dell'obbligo di versare un assegno mensile di euro 5.000,00 per ciascun figlio CP_1
(ovvero euro 15.000,00 complessivi), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
che le spese straordinarie, sulla base di quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Vicenza, venissero poste a carico esclusivo del padre, comprese le spese per la babysitter e le rette scolastiche dei figli (mensa compresa);che il SI. venisse onerato CP_1 dell'obbligo di versare in favore della SI.ra la somma di euro 8.000,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento della stessa;
che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al SI. ex art. CP_1
151, 2° co., c.c.
Instaurato il giudizio, il Giudice delegato, rigettate le istanze urgenti di parte ricorrente, fissava udienza di comparizione delle parti.
Alla prima udienza, veniva dichiarata la contumacia di mentre parte ricorrente dava CP_1 atto di aver raggiunto un accordo con il marito sulle condizioni della separazione ed esibiva l'originale dell'accordo sottoscritto. Il Giudice delegato rinviava così la causa all'udienza del 19/06/2025 per consentire la costituzione in giudizio del resistente, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito, entro la stessa data, di note scritte con le quali le parti, assistite dai rispettivi difensori, potessero rassegnare le loro conclusioni conformi.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni CP_1 concordemente formulate e riportate in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile: deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste interamente a carico del padre.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mussolente (VI), via delle Statue n. 22 (catastalmente identificata al Foglio 1, Numero 219, Sub 1, Cat. A/8, Classe 2;
Foglio 1, Numero 219, Sub 2, Cat. C/6, Classe 1), in favore di quale genitore Parte_1 convivente con i figli minori.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro 30.000,00 a titolo di CP_1 Parte_1 liquidazione una tantum dell'assegno di mantenimento, con le seguenti modalità e tempistiche:
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 30 aprile 2025;
- euro 15.000,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025 ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese legali interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in Asolo (TV) in data 29/04/2020 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mussolente al n. 2, parte I, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mussolente (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio dell'11.09.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello