Sentenza breve 2 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 02/05/2023, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07422/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01852/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2023, proposto da AN TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA,
nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione materia conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso per le classi di concorso AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA ( INGLESE)presentata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni.
PER IL CONTESTUALE ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 3 C.P.A. VERTENDOSI NEL CASO IN ESAME IN MATERIA DI ATTIVITÀ VINCOLATA O COMUNQUE RISPETTO ALLA QUALE NON RESIDUA MARGINE DI ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA,
del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione , sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005
CON SPECIFICA RICHIESTA DI:
ORDINARE AL MIUR EX ART 117 CO.2 CPA,
di provvedere, entro il termine massimo di 30 gg all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell'art. 16, co. 6 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 e n°55/2013 per la classe di concorso AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA ( INGLESE)
NOMINARE, AI SENSI DELL'ART.117 CO.3, un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero in altro paese UE.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta alle amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo di conseguito all’estero.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
In considerazione della specificità dell’adempimento richiesto non può trovare accoglimento la domanda di pronunzia sul merito del titolo richiesto dal ricorrente, la cui valutazione involge profili di discrezionalità tecnica, anche con riguardo ad eventuali misure compensative, che rientra nelle prerogative dell’amministrazione ponderare.
In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie quanto all’accertamento della sussistenza dell’inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione; per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.
Respinge per il resto.
Nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Daniele Profili, Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO