Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 377 / 2021
promossa da
C.F. C.F. 1 Parte 1 1rappresentata e difesa dall'avv. CALCAGNO ALESSIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso dall'avv. SCIFO STEFANO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: emolumenti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2021, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di avere lavorato dal 13.12.2016 al 21.10.2017, presso i locali della cooperativa come operaio part time per n. 30 ore settimanali;
di non avere percepito, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione relativa alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2017, le ferie, le
Controparte_2Si costituiva la che eccepiva, preliminarmente, l'irritualità della notifica del ricorso introduttivo;
nel merito, deduceva di essere stata, in realtà, debitrice della minor somma pari ad euro 3.152,00 che, ad ogni modo, avere provveduto a saldare.
Ha, altresì, evidenziato di essere creditrice della somma dovuta a titolo di indennità per il mancato preavviso di recesso. Chiedeva, dunque, di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, "il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova" (Cassazione 4 ottobre 2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n.
1878).
Parte ricorrente ha allegato di essere creditrice della somma relativa alle mensilità di giugno,
luglio e agosto 2017, ferie, festività ed il TFR;
tuttavia, nel corso dell'udienza del 24 marzo
2022, ha dedotto essere avvenuto un pagamento di euro 3.152,00, in seguito alla notifica del ricorso.
A fronte di tale corresponsione, parte ricorrente ha ritenuto di essere ancora creditrice di ulteriori somme non corrisposte.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il quantum debeatur, il consulente,
facendo applicazione del CCNL Cooperative sociali, Livello A, calcolando un orario di lavoro di 30 ore settimanali (part-time), ha riferito che nulla è più dovuto alla lavoratrice, "in quanto il datore di lavoro, mediante più bonifici effettuati in più date, ha saldato l'importo delle suddette mensilità. Gli importi versati, hanno altresì saldato l'importo della 13^ mensilità e del Tfr".
Pertanto, sulla domanda azionata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere poiché
l'avvenuto pagamento costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Inammissibile è, invece, la domanda riconvenzionale azionata dalla società convenuta e volta all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso, in quanto, a mente dell'art. 418
c.p.c., a pena di decadenza della riconvenzionale medesima, doveva essere chiesto lo spostamento della prima udienza di comparizione.
Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022), e nell'importo minimo per lo scaglione di riferimento vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Le spese di ctu, invece, vengono poste a carico della lavoratrice, considerando che nonostante il soddisfacimento integrale della pretesa – ha insistito per il suo espletamento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara decaduta parte convenuta dal proporre domanda in via riconvenzionale;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.314,00 oltre iva e cpa come per legge;
condanna parte ricorrente al pagamento del consulente tecnico, liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 26/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo