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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA F.CORRIDONI,1 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFEROTTI NICCOLO', Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 24 FIRENZE, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel Merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, l'avvenuta cessazione
per scadenza del termine finale di durata del contratto di leasing de quo ed il mancato pagamento dei
canoni insoluti ed esercizio del diritto di opzione finale di acquisto da parte dell'utilizzatore subentrato
nel rapporto, nonché odierno convenuto, e per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare
immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di
eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito in Comune di Parte_1
Calcinato (BS) via Statale 11 Padana Superiore n. 314 come descritto nell'atto notarile offerto in
comunicazione. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i danni
subendi e subiti per fatto e colpa della società convenuta e per il pagamento del credito derivante dal
contratto di leasing per cui vi è causa.
In ogni caso e sempre: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come
per legge.
Per parte convenuta:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di
Parte_1
- in via preliminare subordinata: dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'inesistenza
e/o difetto della procura alle liti;
- nel merito: rigettare la domanda perché infondata e destituita di ogni prova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. quale mandataria di Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 7 instaurava il presente giudizio nei confronti di al fine di ottenerne la condanna alla Controparte_1
restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 30.5.2005 già acquistava su richiesta della Parte_3 Controparte_2 [...]
poi confluita un immobile a uso industriale Controparte_3 Controparte_4
sito in Calcinato, alla via Statale 11 Padana Superiore n. 314;
Cont
- che in pari data detto immobile veniva concesso in locazione finanziaria alla stessa;
- che, a seguito del fallimento dell'utilizzatrice, il curatore fallimentare dichiarava di voler subentrare nel rapporto di leasing, il quale veniva quindi ceduto quale componente di ramo di azienda alla la quale, quindi, subentrava nel rapporto di locazione Controparte_1
finanziaria;
- che il contratto di locazione finanziaria veniva portato alla sua naturale scadenza, senza che l'utilizzatrice esercitasse il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile;
- che, tuttavia, l'utilizzatrice non provvedeva a restituire alla concedente il bene;
- che, in costanza di rapporto, in data 19.12.2022 Intesa Sanpaolo s.p.a., nella quale si era fusa in cui in precedenza si era fusa cedeva alla Controparte_5 Parte_3 Parte_1
un complesso di beni e rapporti giuridici, fra cui era ricompreso il rapporto di
[...]
locazione finanziaria oggetto di causa;
- che il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo all'odierna attrice avveniva a seguito di una scissione parziale disposta da Intesa Sanpaolo in favore della , che Parte_1
comprendeva i beni oggetto della locazione finanziaria in cui era subentrata la;
CP_1
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
pagina 3 di 7 dell'utilizzatore, questi andava condannato all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, eccependo il difetto di legittimazione attiva della attrice e, in ogni caso, il difetto di valida procura conferita dalla in favore di nel merito evidenziava di non Parte_1 Parte_2
avere potuto esercitare il diritto di opzione a causa dei vizi presenti nell'immobile.
Il giudice, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, all'udienza del 13.5.2025
tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte convenuta, infatti, ha contestato le pretese attoree, sostanzialmente articolando due profili di difesa, costituiti dal difetto di legittimazione attiva della e del difetto di procura che Parte_1
quest'ultima avrebbe conferito a . Parte_2
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Quanto al primo profilo di contestazione, parte convenuta ha evidenziato come a suo dire non sarebbe stata fornita la prova della cessione in capo a del contratto di locazione finanziaria e Parte_1
della proprietà dell'immobile oggetto della prima.
La contestazione deve essere disattesa, considerato come, ferme restando le plurime vicende successorie fra società riepilogate nella parte narrativa della sentenza e non oggetto di contestazione ad opera delle parti, la ricomprensione del rapporto oggetto di causa fra quelli trasferiti alla attrice, sia quanto al contratto di locazione finanziaria, sia con riferimento alla proprietà dell'immobile oggetto della stessa, emerga dall'Allegato C dell'atto di scissione parziale disposta da Intesa Sanpaolo in favore pagina 4 di 7 di;
in tale allegato, infatti, è riportato l'elenco dei rapporti e dei beni ricompresi nella Parte_1
scissione in favore dell'attrice, fra cui è menzionato quello oggetto di causa, identificato in base al numero del contratto di locazione finanziaria.
Trattasi di un allegato al contratto notarile di scissione, a sua volta sottoscritto dal notaio rogante.
A prescindere, quindi, dalla visura catastale poi prodotta dalla attrice e riferita a un mappale differente da quelli oggetto della locazione finanziaria, la ricomprensione del contratto di leasing oggetto di causa fra quelli oggetto di cessione alla comporta il riconoscimento in capo a quest'ultima Parte_1
della legittimazione attiva ad agire nella sua veste di concedente, al fine di ottenere l'adempimento da parte dell'utilizzatrice all'obbligo contrattualmente assunto di restituire l'immobile non optato alla scadenza del rapporto locativo finanziario.
Eccezione di difetto di procura.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di procura conferita in favore di . Parte_2
Parte attrice, infatti, ha prodotto in uno con il ricorso introduttivo l'Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n° 149 del 24 dicembre 2022, con il quale Intesa
Sanpaolo, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ha ceduto alla un Controparte_6
blocco di crediti derivanti da contratti di leasing e, nel contesto della medesima cartolarizzazione, è
stato ceduto altresì alla ricorrente il complesso di beni oggetto delle locazioni Parte_1
finanziarie cedute a . CP_6
Il mandato speciale, conferito da a in data 27.12.2022, attribuisce Parte_1 Parte_2
espressamente alla mandataria il potere di agire giudizialmente per la gestione e, in particolare, per il recupero e la consegna degli immobili e dei beni oggetto delle locazioni finanziarie alla prima trasmesse e collegate ai crediti derivanti da tali contratti ceduti alla . CP_6
pagina 5 di 7 Ne consegue che la procura agli atti sicuramente faccia riferimento e si estenda all'azione oggi intrapresa.
Per ultimo del tutto generiche sono rimaste le contestazioni in ordine alle ragioni per cui non è stato esercitato il diritto di opzione all'acquisto dell'immobile da parte dell'utilizzatrice, non avendo quest'ultima mai specificato in cosa sarebbero consistiti i vizi del bene né, tanto meno, avendo allegato in ragione di quale rilevanza giuridica gli stessi avrebbero mai potuto precludere l'esercizio di tale diritto potestativo.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va pronunciata condanna della convenuta all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito in Calcinato, alla via Statale 11 Padana Superiore n. 314, distinto al Catasto dei
Fabbricati al Foglio 9 sez. NCT, Mappale n. 24, sub 4, Via Statale XI, n. 314, p. T-1-2-S1, Cat. D/7,
RC Euro 35.935,07; Mappale n. 24, sub 5, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 2,5, RC
Euro 108,46; Mappale n. 24, sub 6, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 2,5, RC Euro
108,46; Mappale n. 24, sub 7, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 3,5, RC Euro 151,84;
Mappale n. 24, sub 8, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 3,5, RC Euro 151,84.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore del bene, come desumibile dal prezzo di acquisto (euro 4.240,000,00), in complessivi euro 21.245,00, oltre c.p.a., di cui euro
545,00 per rimborso spese ed euro 2.700,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da quale mandataria di Parte_2 [...]
nei confronti di condanna la convenuta all'immediata Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 restituzione in favore della ricorrente dei beni concessi in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito in Calcinato, alla via Statale 11 Padana Superiore n. 314, distinto al Catasto
dei Fabbricati al Foglio 9 sez. NCT, Mappale n. 24, sub 4, Via Statale XI, n. 314, p. T-1-2-S1,
Cat. D/7, RC Euro 35.935,07; Mappale n. 24, sub 5, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl.
3, vani 2,5, RC Euro 108,46; Mappale n. 24, sub 6, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3,
vani 2,5, RC Euro 108,46; Mappale n. 24, sub 7, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3,
vani 3,5, RC Euro 151,84; Mappale n. 24, sub 8, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3,
vani 3,5, RC Euro 151,84;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
21.245,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 2.700,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 14 maggio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA F.CORRIDONI,1 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIANFEROTTI NICCOLO', Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 24 FIRENZE, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel Merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in narrativa, l'avvenuta cessazione
per scadenza del termine finale di durata del contratto di leasing de quo ed il mancato pagamento dei
canoni insoluti ed esercizio del diritto di opzione finale di acquisto da parte dell'utilizzatore subentrato
nel rapporto, nonché odierno convenuto, e per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare
immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di
eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito in Comune di Parte_1
Calcinato (BS) via Statale 11 Padana Superiore n. 314 come descritto nell'atto notarile offerto in
comunicazione. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i danni
subendi e subiti per fatto e colpa della società convenuta e per il pagamento del credito derivante dal
contratto di leasing per cui vi è causa.
In ogni caso e sempre: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come
per legge.
Per parte convenuta:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di
Parte_1
- in via preliminare subordinata: dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'inesistenza
e/o difetto della procura alle liti;
- nel merito: rigettare la domanda perché infondata e destituita di ogni prova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. quale mandataria di Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 7 instaurava il presente giudizio nei confronti di al fine di ottenerne la condanna alla Controparte_1
restituzione di un immobile concesso in locazione finanziaria.
La ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 30.5.2005 già acquistava su richiesta della Parte_3 Controparte_2 [...]
poi confluita un immobile a uso industriale Controparte_3 Controparte_4
sito in Calcinato, alla via Statale 11 Padana Superiore n. 314;
Cont
- che in pari data detto immobile veniva concesso in locazione finanziaria alla stessa;
- che, a seguito del fallimento dell'utilizzatrice, il curatore fallimentare dichiarava di voler subentrare nel rapporto di leasing, il quale veniva quindi ceduto quale componente di ramo di azienda alla la quale, quindi, subentrava nel rapporto di locazione Controparte_1
finanziaria;
- che il contratto di locazione finanziaria veniva portato alla sua naturale scadenza, senza che l'utilizzatrice esercitasse il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile;
- che, tuttavia, l'utilizzatrice non provvedeva a restituire alla concedente il bene;
- che, in costanza di rapporto, in data 19.12.2022 Intesa Sanpaolo s.p.a., nella quale si era fusa in cui in precedenza si era fusa cedeva alla Controparte_5 Parte_3 Parte_1
un complesso di beni e rapporti giuridici, fra cui era ricompreso il rapporto di
[...]
locazione finanziaria oggetto di causa;
- che il trasferimento della proprietà dell'immobile in capo all'odierna attrice avveniva a seguito di una scissione parziale disposta da Intesa Sanpaolo in favore della , che Parte_1
comprendeva i beni oggetto della locazione finanziaria in cui era subentrata la;
CP_1
- che, pertanto, fermo restando il diritto di credito maturato a seguito della morosità
pagina 3 di 7 dell'utilizzatore, questi andava condannato all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, eccependo il difetto di legittimazione attiva della attrice e, in ogni caso, il difetto di valida procura conferita dalla in favore di nel merito evidenziava di non Parte_1 Parte_2
avere potuto esercitare il diritto di opzione a causa dei vizi presenti nell'immobile.
Il giudice, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, all'udienza del 13.5.2025
tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte convenuta, infatti, ha contestato le pretese attoree, sostanzialmente articolando due profili di difesa, costituiti dal difetto di legittimazione attiva della e del difetto di procura che Parte_1
quest'ultima avrebbe conferito a . Parte_2
Eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Quanto al primo profilo di contestazione, parte convenuta ha evidenziato come a suo dire non sarebbe stata fornita la prova della cessione in capo a del contratto di locazione finanziaria e Parte_1
della proprietà dell'immobile oggetto della prima.
La contestazione deve essere disattesa, considerato come, ferme restando le plurime vicende successorie fra società riepilogate nella parte narrativa della sentenza e non oggetto di contestazione ad opera delle parti, la ricomprensione del rapporto oggetto di causa fra quelli trasferiti alla attrice, sia quanto al contratto di locazione finanziaria, sia con riferimento alla proprietà dell'immobile oggetto della stessa, emerga dall'Allegato C dell'atto di scissione parziale disposta da Intesa Sanpaolo in favore pagina 4 di 7 di;
in tale allegato, infatti, è riportato l'elenco dei rapporti e dei beni ricompresi nella Parte_1
scissione in favore dell'attrice, fra cui è menzionato quello oggetto di causa, identificato in base al numero del contratto di locazione finanziaria.
Trattasi di un allegato al contratto notarile di scissione, a sua volta sottoscritto dal notaio rogante.
A prescindere, quindi, dalla visura catastale poi prodotta dalla attrice e riferita a un mappale differente da quelli oggetto della locazione finanziaria, la ricomprensione del contratto di leasing oggetto di causa fra quelli oggetto di cessione alla comporta il riconoscimento in capo a quest'ultima Parte_1
della legittimazione attiva ad agire nella sua veste di concedente, al fine di ottenere l'adempimento da parte dell'utilizzatrice all'obbligo contrattualmente assunto di restituire l'immobile non optato alla scadenza del rapporto locativo finanziario.
Eccezione di difetto di procura.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di procura conferita in favore di . Parte_2
Parte attrice, infatti, ha prodotto in uno con il ricorso introduttivo l'Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n° 149 del 24 dicembre 2022, con il quale Intesa
Sanpaolo, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ha ceduto alla un Controparte_6
blocco di crediti derivanti da contratti di leasing e, nel contesto della medesima cartolarizzazione, è
stato ceduto altresì alla ricorrente il complesso di beni oggetto delle locazioni Parte_1
finanziarie cedute a . CP_6
Il mandato speciale, conferito da a in data 27.12.2022, attribuisce Parte_1 Parte_2
espressamente alla mandataria il potere di agire giudizialmente per la gestione e, in particolare, per il recupero e la consegna degli immobili e dei beni oggetto delle locazioni finanziarie alla prima trasmesse e collegate ai crediti derivanti da tali contratti ceduti alla . CP_6
pagina 5 di 7 Ne consegue che la procura agli atti sicuramente faccia riferimento e si estenda all'azione oggi intrapresa.
Per ultimo del tutto generiche sono rimaste le contestazioni in ordine alle ragioni per cui non è stato esercitato il diritto di opzione all'acquisto dell'immobile da parte dell'utilizzatrice, non avendo quest'ultima mai specificato in cosa sarebbero consistiti i vizi del bene né, tanto meno, avendo allegato in ragione di quale rilevanza giuridica gli stessi avrebbero mai potuto precludere l'esercizio di tale diritto potestativo.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va pronunciata condanna della convenuta all'immediata restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito in Calcinato, alla via Statale 11 Padana Superiore n. 314, distinto al Catasto dei
Fabbricati al Foglio 9 sez. NCT, Mappale n. 24, sub 4, Via Statale XI, n. 314, p. T-1-2-S1, Cat. D/7,
RC Euro 35.935,07; Mappale n. 24, sub 5, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 2,5, RC
Euro 108,46; Mappale n. 24, sub 6, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 2,5, RC Euro
108,46; Mappale n. 24, sub 7, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 3,5, RC Euro 151,84;
Mappale n. 24, sub 8, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3, vani 3,5, RC Euro 151,84.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore del bene, come desumibile dal prezzo di acquisto (euro 4.240,000,00), in complessivi euro 21.245,00, oltre c.p.a., di cui euro
545,00 per rimborso spese ed euro 2.700,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da quale mandataria di Parte_2 [...]
nei confronti di condanna la convenuta all'immediata Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 restituzione in favore della ricorrente dei beni concessi in locazione finanziaria e, quindi dell'immobile sito in Calcinato, alla via Statale 11 Padana Superiore n. 314, distinto al Catasto
dei Fabbricati al Foglio 9 sez. NCT, Mappale n. 24, sub 4, Via Statale XI, n. 314, p. T-1-2-S1,
Cat. D/7, RC Euro 35.935,07; Mappale n. 24, sub 5, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl.
3, vani 2,5, RC Euro 108,46; Mappale n. 24, sub 6, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3,
vani 2,5, RC Euro 108,46; Mappale n. 24, sub 7, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3,
vani 3,5, RC Euro 151,84; Mappale n. 24, sub 8, Via Statale XI, n. 314, p. T , Cat. A/3, Cl. 3,
vani 3,5, RC Euro 151,84;
- condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
21.245,00, oltre c.p.a., di cui euro 545,00 per rimborso spese ed euro 2.700,00 per spese generali.
Così deciso in Milano , 14 maggio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7