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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 612/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 612 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Francesco Pelle del Foro di Locri, e (C.F.: CP_1
, già in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura
Rinaldi e Marco Romanelli del Foro di Torino.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 633/2019 del 28 maggio 2019, resa all'esito del procedimento n. 100173/2012, il Tribunale di Locri – dopo avere dichiarato inammissibile (perché presentata solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente) la pure proposta richiesta di riduzione del prezzo – rigettava le domande dell'attore, il quale aveva acquistato una Volkswagen Golf nel 2010 per
23.500,00 euro, riferendone – dopo alcuni mesi –rumori insoliti e strattonamenti durante il cambio delle marce.
2.1. , allora, aveva citato in giudizio (alienante), Pt_1 Controparte_2 invocando la risoluzione del contratto d'acquisto e la restituzione del prezzo pagato, oppure la sostituzione del veicolo con uno nuovo.
2.1.1. Il Tribunale, pur riconoscendo come l'auto presentasse dei difetti, ha ritenuto come a) questi non compromettessero la sicurezza dell'auto e b) potessero essere considerati di lieve entità, di talché la sostituzione del veicolo sarebbe stata eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione: donde I) il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, al pari di II) quella di sostituzione del veicolo.
3. appella la sentenza censurando le argomentazioni del giudice, Pt_1
innanzitutto nella parte in cui egli ha rigettato la domanda di riduzione del prezzo ritenendola tardiva, senza considerare la memoria assertiva ex art. 183, VI c.,
c.p.c., regolarmente depositata, con correlata erroneità – a suo dire – dell'individuazione del petitum, e violazione dell'art. 112 c.p.c. (per omessa pronuncia).
3.1. L'appellante – al riguardo – afferma come la domanda di riduzione del prezzo fossa legittima e tempestiva, poiché compatibile con la fase processuale prevista dall'art. 183, VI c., c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione (essendo la stessa connessa alla vicenda sostanziale senza compromettere le difese della controparte).
3.2. Sotto altro profilo, poi, deduce come il difetto di conformità del Pt_1
veicolo fosse stato accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e riconosciuto dal giudice.
2 3.3. Quest'ultimo – nel ritenere il difetto di lieve entità, quindi inidoneo a giustificare la risoluzione del contratto – ha reputato implicitamente sufficiente il vizio a giustificare la riduzione del prezzo di vendita.
3.4. Il giudice – pertanto – ha riconosciuto come il tentativo di riparazione effettuato prima del giudizio non avesse eliminato il difetto di conformità, legittimando la richiesta di riduzione del prezzo.
3.5. , infine, sostiene come la riduzione del prezzo dovesse essere Pt_1
determinata in base alle spese necessarie per eliminare i difetti accertati, oltreché in relazione alle spese già sostenute, per un totale pari a 8.117,21 euro.
4. La compagine – al contrario – chiede il rigetto integrale dell'appello, sostenendo la bontà del provvedimento di primo grado.
4.1. Essa – in particolare – ritiene come il Tribunale abbia considerato correttamente la tardività della domanda di riduzione del prezzo, e sottolinea la distinzione tra l'azione di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, argomentandone la separatezza, e l'infungibilità.
4.2. Quanto all'importo richiesto per la riduzione del prezzo (appunto pari a
8.117,21 euro), la società afferma come non siano state fornite prove sufficienti al riguardo, le consulenze esperite, infatti, non avendo determinato certamente la causa dei difetti, così da rendere la quantificazione proposta dall'avversario speculativa.
5. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. L'appello va accolto parzialmente.
7. Giova innanzitutto segnalare come la decisione abbia rilevato correttamente – in carenza dei presupposti (anche consumeristici) per fare luogo alla risoluzione del contratto di compravendita del bene di consumo controverso (dato il complessivo buon funzionamento del mezzo, comprovato dall'elevato numero di chilometri annui percorsi, pari a circa 20.000, e dall'innocuità dei difetti riscontrati
– in sede consulenziale – rispetto alla sicurezza e stabilità dell'automezzo) –
l'improponibilità della domanda di sostituzione dell'autovettura (sebbene difettosa, poiché inficiata da problematiche relative al cambio e al volante, consistenti nella generazione di rumori in sterzata, e di strattonamenti).
7.1. Tale domanda di sostituzione, invero, non avrebbe potuto trovare accoglimento, in ragione della notevole sproporzione fra il valore (compromesso
3 di poco dalle difformità pure rilevate) del veicolo controverso (rispetto al quale i difetti riscontrati – invero – risulterebbero risolvibili con un esborso non particolarmente significativo, pari a 5.398,24 euro: ciò, sempre alla luce delle succitate e accurate consulenze, condotte in primo grado), e il diverso (e sensibilmente superiore) importo cui l'appellata avrebbe dovuto fare fronte, al fine d'offrire all'appellante un veicolo nuovo.
8. La medesima pronuncia, poi, ha negato – altrettanto convincentemente – la percorribilità della risoluzione del contratto (ventilata dall'attore – e appellante – in via subordinata), una volta accertata – sempre sulla scorta dell'ampio e dettagliato materiale consulenziale acquisito al procedimento – la lieve entità dei difetti gravanti sul veicolo, ampiamente utilizzato dal compratore (come attestato dal kilometraggio registrato) senza insorgenza di rischi per l'incolumità degli occupanti del mezzo (data l'irrilevanza dei difetti, quanto alla sicurezza del prodotto).
9. Orbene, l'appellante critica, poi, la decisione laddove essa avrebbe escluso – in terzo luogo – la proponibilità della domanda di riduzione del prezzo: relativamente a questo profilo dell'appello, il gravame è – però – convincente.
10. Come chiarito – in argomento – da Cass., Sez. VI Civ., ord. n. 25417/2022 –
«In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto»: da tale puntualizzazione pretoria, quindi, si coglie la percorribilità alternativa della risoluzione ovvero della riduzione del prezzo (appartenenti alla seconda categoria di rimedi a disposizione del consumatore).
11. D'altra parte – secondo le ulteriori puntualizzazioni offerte (ancora recentemente) da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 30455/2023 – «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle
4 potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali».
11.1. È appurato come la precisazione delle domande proposte dall'attore – tradottasi nella formulazione, in ultima istanza, della domanda di riduzione del prezzo – sia stata veicolata nel processo (di primo grado) in sede di prima memoria assertiva (ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c.): di talché la presentazione all'Ufficio della richiesta di ridimensionamento del prezzo di vendita è avvenuta tempestivamente, siccome – appunto – contenuta (temporalmente) all'interno del limite contemplato dall'art. 183 c.p.c. sopramenzionato.
12. L'attore, quindi, avrebbe avuto titolo – nella concomitanza delle restanti condizioni sostanziali – a invocare la restituzione della componente del prezzo d'acquisto, non più spettante (alla controparte) in virtù del riscontro dei vizi denunciati.
12.1. Nell'ottica del riequilibrio del sinallagma contrattuale – e venendo, dunque, al merito di tale specifica rivendicazione (proposta subordinatamente dall'appellante) – è giocoforza constatare la sussistenza dei vizi (analiticamente individuati dalle consulenze esperite in primo grado), e del correlato diritto dell'attore alla proporzionale restituzione di quanto versato per l'incameramento del bene di consumo.
12.2. Come chiarito da tempo – giusta, fra le altre, Cass., Sez. II Civ., sent. n.
12852/2008 – «Nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'"actio quanti minoris", ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi».
12.3. A pag. 3 della consulenza depositata (in prima cura) il 27 aprile 2018, si evince la sussistenza – a carico del veicolo controverso – di fenomeni di
«strattonamento in scalata di marcia e […] rumore in sterzata sia a destra che a sinistra», per la cui rimozione – passante attraverso la sostituzione del cambio, e del kit cuscinetti e semiassi delle ruote anteriori – è stato quantificato come necessario un esborso totale di 5.398,24 euro.
5 13. Per tutto quanto rimarcato sopra – in conclusione – l'appello va accolto parzialmente, e la controparte condannata alla restituzione all'esponente della somma corrispondente a 5.398,24 euro, oltre agli accessori del credito.
14. Le spese di ambo i gradi seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del criterio del decisum (conformemente – fra le altre – a Cass., Sez. III Civ., sent. n.
35073/2023, secondo la quale «In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione, come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5») e del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente, considerando la vicenda di complessità media e previa compensazione per 2/3, alla luce delle domande proposte e della (parziale) misura in cui le stesse sono state accolte effettivamente:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00
Dovuto a seguito della compensazione per 2/3: € 1.693,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00
Dovuto a seguito della compensazione per 2/3: € 1.936,00
6
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di (già , Parte_1 CP_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, condanna (già , in persona del CP_1 Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, alla restituzione a – a titolo di Parte_1
riduzione del prezzo di vendita della vettura Volkswagen Golf acquistata nel 2010 per 23.500,00 euro – della somma pari a 5.398,24 euro, oltre agli accessori del credito;
- condanna, infine, (già , in persona del CP_1 Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, alla rifusione – in favore di – Parte_1 delle spese di lite sostenute dall'attore e appellante in ambo i gradi di giudizio, e liquidate complessivamente – previa rispettiva compensazione per 2/3 – in
3.629,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Pelle, procuratore dell'attore e appellante, dichiaratosi anticipatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 612 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Francesco Pelle del Foro di Locri, e (C.F.: CP_1
, già in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura
Rinaldi e Marco Romanelli del Foro di Torino.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 633/2019 del 28 maggio 2019, resa all'esito del procedimento n. 100173/2012, il Tribunale di Locri – dopo avere dichiarato inammissibile (perché presentata solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente) la pure proposta richiesta di riduzione del prezzo – rigettava le domande dell'attore, il quale aveva acquistato una Volkswagen Golf nel 2010 per
23.500,00 euro, riferendone – dopo alcuni mesi –rumori insoliti e strattonamenti durante il cambio delle marce.
2.1. , allora, aveva citato in giudizio (alienante), Pt_1 Controparte_2 invocando la risoluzione del contratto d'acquisto e la restituzione del prezzo pagato, oppure la sostituzione del veicolo con uno nuovo.
2.1.1. Il Tribunale, pur riconoscendo come l'auto presentasse dei difetti, ha ritenuto come a) questi non compromettessero la sicurezza dell'auto e b) potessero essere considerati di lieve entità, di talché la sostituzione del veicolo sarebbe stata eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione: donde I) il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, al pari di II) quella di sostituzione del veicolo.
3. appella la sentenza censurando le argomentazioni del giudice, Pt_1
innanzitutto nella parte in cui egli ha rigettato la domanda di riduzione del prezzo ritenendola tardiva, senza considerare la memoria assertiva ex art. 183, VI c.,
c.p.c., regolarmente depositata, con correlata erroneità – a suo dire – dell'individuazione del petitum, e violazione dell'art. 112 c.p.c. (per omessa pronuncia).
3.1. L'appellante – al riguardo – afferma come la domanda di riduzione del prezzo fossa legittima e tempestiva, poiché compatibile con la fase processuale prevista dall'art. 183, VI c., c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione (essendo la stessa connessa alla vicenda sostanziale senza compromettere le difese della controparte).
3.2. Sotto altro profilo, poi, deduce come il difetto di conformità del Pt_1
veicolo fosse stato accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e riconosciuto dal giudice.
2 3.3. Quest'ultimo – nel ritenere il difetto di lieve entità, quindi inidoneo a giustificare la risoluzione del contratto – ha reputato implicitamente sufficiente il vizio a giustificare la riduzione del prezzo di vendita.
3.4. Il giudice – pertanto – ha riconosciuto come il tentativo di riparazione effettuato prima del giudizio non avesse eliminato il difetto di conformità, legittimando la richiesta di riduzione del prezzo.
3.5. , infine, sostiene come la riduzione del prezzo dovesse essere Pt_1
determinata in base alle spese necessarie per eliminare i difetti accertati, oltreché in relazione alle spese già sostenute, per un totale pari a 8.117,21 euro.
4. La compagine – al contrario – chiede il rigetto integrale dell'appello, sostenendo la bontà del provvedimento di primo grado.
4.1. Essa – in particolare – ritiene come il Tribunale abbia considerato correttamente la tardività della domanda di riduzione del prezzo, e sottolinea la distinzione tra l'azione di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, argomentandone la separatezza, e l'infungibilità.
4.2. Quanto all'importo richiesto per la riduzione del prezzo (appunto pari a
8.117,21 euro), la società afferma come non siano state fornite prove sufficienti al riguardo, le consulenze esperite, infatti, non avendo determinato certamente la causa dei difetti, così da rendere la quantificazione proposta dall'avversario speculativa.
5. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. L'appello va accolto parzialmente.
7. Giova innanzitutto segnalare come la decisione abbia rilevato correttamente – in carenza dei presupposti (anche consumeristici) per fare luogo alla risoluzione del contratto di compravendita del bene di consumo controverso (dato il complessivo buon funzionamento del mezzo, comprovato dall'elevato numero di chilometri annui percorsi, pari a circa 20.000, e dall'innocuità dei difetti riscontrati
– in sede consulenziale – rispetto alla sicurezza e stabilità dell'automezzo) –
l'improponibilità della domanda di sostituzione dell'autovettura (sebbene difettosa, poiché inficiata da problematiche relative al cambio e al volante, consistenti nella generazione di rumori in sterzata, e di strattonamenti).
7.1. Tale domanda di sostituzione, invero, non avrebbe potuto trovare accoglimento, in ragione della notevole sproporzione fra il valore (compromesso
3 di poco dalle difformità pure rilevate) del veicolo controverso (rispetto al quale i difetti riscontrati – invero – risulterebbero risolvibili con un esborso non particolarmente significativo, pari a 5.398,24 euro: ciò, sempre alla luce delle succitate e accurate consulenze, condotte in primo grado), e il diverso (e sensibilmente superiore) importo cui l'appellata avrebbe dovuto fare fronte, al fine d'offrire all'appellante un veicolo nuovo.
8. La medesima pronuncia, poi, ha negato – altrettanto convincentemente – la percorribilità della risoluzione del contratto (ventilata dall'attore – e appellante – in via subordinata), una volta accertata – sempre sulla scorta dell'ampio e dettagliato materiale consulenziale acquisito al procedimento – la lieve entità dei difetti gravanti sul veicolo, ampiamente utilizzato dal compratore (come attestato dal kilometraggio registrato) senza insorgenza di rischi per l'incolumità degli occupanti del mezzo (data l'irrilevanza dei difetti, quanto alla sicurezza del prodotto).
9. Orbene, l'appellante critica, poi, la decisione laddove essa avrebbe escluso – in terzo luogo – la proponibilità della domanda di riduzione del prezzo: relativamente a questo profilo dell'appello, il gravame è – però – convincente.
10. Come chiarito – in argomento – da Cass., Sez. VI Civ., ord. n. 25417/2022 –
«In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto»: da tale puntualizzazione pretoria, quindi, si coglie la percorribilità alternativa della risoluzione ovvero della riduzione del prezzo (appartenenti alla seconda categoria di rimedi a disposizione del consumatore).
11. D'altra parte – secondo le ulteriori puntualizzazioni offerte (ancora recentemente) da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 30455/2023 – «La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle
4 potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali».
11.1. È appurato come la precisazione delle domande proposte dall'attore – tradottasi nella formulazione, in ultima istanza, della domanda di riduzione del prezzo – sia stata veicolata nel processo (di primo grado) in sede di prima memoria assertiva (ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c.): di talché la presentazione all'Ufficio della richiesta di ridimensionamento del prezzo di vendita è avvenuta tempestivamente, siccome – appunto – contenuta (temporalmente) all'interno del limite contemplato dall'art. 183 c.p.c. sopramenzionato.
12. L'attore, quindi, avrebbe avuto titolo – nella concomitanza delle restanti condizioni sostanziali – a invocare la restituzione della componente del prezzo d'acquisto, non più spettante (alla controparte) in virtù del riscontro dei vizi denunciati.
12.1. Nell'ottica del riequilibrio del sinallagma contrattuale – e venendo, dunque, al merito di tale specifica rivendicazione (proposta subordinatamente dall'appellante) – è giocoforza constatare la sussistenza dei vizi (analiticamente individuati dalle consulenze esperite in primo grado), e del correlato diritto dell'attore alla proporzionale restituzione di quanto versato per l'incameramento del bene di consumo.
12.2. Come chiarito da tempo – giusta, fra le altre, Cass., Sez. II Civ., sent. n.
12852/2008 – «Nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'"actio quanti minoris", ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi».
12.3. A pag. 3 della consulenza depositata (in prima cura) il 27 aprile 2018, si evince la sussistenza – a carico del veicolo controverso – di fenomeni di
«strattonamento in scalata di marcia e […] rumore in sterzata sia a destra che a sinistra», per la cui rimozione – passante attraverso la sostituzione del cambio, e del kit cuscinetti e semiassi delle ruote anteriori – è stato quantificato come necessario un esborso totale di 5.398,24 euro.
5 13. Per tutto quanto rimarcato sopra – in conclusione – l'appello va accolto parzialmente, e la controparte condannata alla restituzione all'esponente della somma corrispondente a 5.398,24 euro, oltre agli accessori del credito.
14. Le spese di ambo i gradi seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del criterio del decisum (conformemente – fra le altre – a Cass., Sez. III Civ., sent. n.
35073/2023, secondo la quale «In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione, come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5») e del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate secondo il prospetto seguente, considerando la vicenda di complessità media e previa compensazione per 2/3, alla luce delle domande proposte e della (parziale) misura in cui le stesse sono state accolte effettivamente:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.680,00
Fase decisionale: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00
Dovuto a seguito della compensazione per 2/3: € 1.693,00
Appello
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00
Dovuto a seguito della compensazione per 2/3: € 1.936,00
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p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di (già , Parte_1 CP_1 Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, condanna (già , in persona del CP_1 Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, alla restituzione a – a titolo di Parte_1
riduzione del prezzo di vendita della vettura Volkswagen Golf acquistata nel 2010 per 23.500,00 euro – della somma pari a 5.398,24 euro, oltre agli accessori del credito;
- condanna, infine, (già , in persona del CP_1 Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, alla rifusione – in favore di – Parte_1 delle spese di lite sostenute dall'attore e appellante in ambo i gradi di giudizio, e liquidate complessivamente – previa rispettiva compensazione per 2/3 – in
3.629,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Pelle, procuratore dell'attore e appellante, dichiaratosi anticipatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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