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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 207/2023 promossa da: nella causa di appello iscritta al n. r.g. 207/2023 promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 già rappresentata dalla madre e divenuta maggiorenne il 25 giugno 2023 Parte_2 con l'avv Rita Rossi del foro di Bologna
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] e residente a [...] Commercio, 5 con l'avv Fabrizio Fabbri, del foro di Forlì-Cesena
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Forlì nella causa civile n. R.G.
4622/2016, pubblicata il 2 gennaio 2023 avente ad oggetto l'accertamento giudiziale di paternità
pagina 1 di 13 Assegnata a decisione con ordinanza del 12 aprile 2025, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
Per parte appellante, come da note scritte depositate il 7 aprile 2025
Per parte appellata, come da note scritte depositate il 7 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza n.4/2023 deliberata il 28 dicembre 2022, pubblicata il 2 gennaio 2023 e notificata in data 3 gennaio 2023, il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria espletata con l'espletamento di una
TU e della riassunzione del giudizio seguito alla sospensione dello steso ex art. 295 c.p.c., disposta per consentire lo svolgimento del giudizio di disconoscimento di paternità (relativo al rapporto di genitura fra e quest'ultimo marito della madre), ha respinto la domanda Per_1 Parte_3 proposta da nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della minore Parte_2 [...]
( nata il [...] da una relazione con a sua volta nato il 12 agosto Parte_1 ON
1981 in costanza del matrimonio fra e il e morto il 14 novembre Parte_3 Parte_4
2014) finalizzata ad accertare ex artt. 269 e ss c.c. che era il padre di Controparte_1 [...]
padre premorto della minore. CP_2
A sostegno della propria decisione il Tribunale, richiamando la parte finale della relazione della TU, in particolare quella che riportava le osservazioni del CT del convenuto (il quale evidenziava l'erroneità dell'operato della consulente d'ufficio per non aver tenuto conto del fatto che il convenuto era zio di , in quanto fratello del padre e che inoltre aveva più fratelli, e che qualora CP_1 Per_1 la circostanza fosse stata tenuta in considerazione il calcolo statistico avrebbe condotto a risultati diversi), ha osservato che “, il C.T.U. non ha preso in considerazione il fatto storico, non contestato, che il convenuto sia fratello di e quindi zio di , con la conseguenza Controparte_1 Pt_3 Per_1 che le conclusioni alle quali è giunto nella bozza di relazione riguardano ipotesi di persone non correlate tra loro mentre il padre della minore e il convenuto sono soggetti consanguinei.”
Il giudice di prime cure ha inoltre osservato che A fronte di un siffatto risultato ottenuto dalla consulenza tecnica di ufficio, non sussistono ulteriori significativi elementi probatori ad colorandum della affermata paternità del convenuto . Tale non può essere considerato infatti Controparte_1
l'esame genetico recante la data del 5 agosto 2005 asseritamente eseguito presso il Centro Genoma
S.r.l. di Roma e prodotto dalla parte attrice quale doc. n. 7, trattandosi di documento non utilizzabile in quanto illeggibile e non essendovi alcuna prova che i reperti biologici di riferimento ivi ipoteticamente utilizzati appartengano a Analogamente alcun rilievo dirimente Controparte_1
pagina 2 di 13 può essere attribuito alla “domanda di tumulazione e determinazione resti o ceneri” del defunto recante data del 27.11.2014 inoltrata dal convenuto al trattandosi ON Controparte_3 di adempimento che ben può essere posto in essere da un familiare, nel caso zio, e non necessariamente da un genitore.
Il Tribunale di Forlì ha quindi respinto la domanda proposta da quale genitore esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore volta a sentire accertare e dichiarare Parte_1 che il premorto fu figlio di e ha compensato integralmente le ON Controparte_1 spese di lite.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , affidando l'impugnazione a Parte_2 cinque ordini di motivi:
1) L'erronea interpretazione della TU e contraddittorietà della motivazione, per avere il
Tribunale formato il proprio convincimento non già sulle risultanze peritali, quanto piuttosto sul parere del consulente di parte convenuta (e addirittura di un consulente esterno che aveva fatto pervenire al CT le proprie considerazioni poi inoltrate alla TU dal CT);
2) il difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso la risposta peritale al quesito e omesso esame di un documento essenziale, comprovante il fatto accertato in via definitiva (e cioè la sentenza n. 701/2019 del Tribunale di Forlì che aveva accolto la domanda di disconoscimento) che non è zio di , non sussistendo Controparte_1 Per_1 nel caso concreto il rapporto di consanguineità, non essendo appunto padre di;
Pt_3 Per_1
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 269 co. II, c.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda istruttoria di prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi;
4) la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nel corso della TU, avendo il CT nominato da controparte (dott. ) inviato non già le proprie osservazioni, ma Per_2 quelle de dott. , mai nominato: il CT , infatti, soltanto in sede di osservazioni Per_3 Per_2 alla bozza peritale, senza autorizzazione alcuna e senza averlo in precedenza preannunciato ha comunicato alla TU prof. che “trattandosi di materia afferente alla genetica forense Per_4 medico legale ho ritenuto opportuno avvalermi, con decisione personale, di un ausilio tecnico, individuato nella persona del dott. P. , genetista forense di Milano. Questi seppur non Per_3 nominato ufficialmente, in ambito di conferimento di incarico peritale al TU ed ai CC.TT.PP.,
è da ritenersi come mio referente tecnico personale”. Il CT ha aggiunto: “Dopo aver Per_2 fatto mie le considerazioni da lui espresse nelle relazioni tecniche (allegati A-B-C alle presenti osservazioni alla bozza), mi preme esprimerle a titolo di CT ufficialmente incaricato e prego il pagina 3 di 13 TU di ritenerle espressione di note critiche riportate direttamente dallo scrivente CT, quale nominato in sede di conferimento di incarico peritale”;
5) l'erronea valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto che la consulente tecnica d'ufficio dovesse allargare l'indagine di sua iniziativa: il quesito posto dal TU riguardava esclusivamente lo studio del rapporto di genitura tra e , Controparte_1 ON senza alcun riferimento ad altre possibili ipotesi di paternità presunta relative ad altri correlati
Ha quindi così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Forlì n. 4/2023, notificata in data 03.01.2023
nel merito,
in via principale,
1. accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] in data [...], e ON deceduto a Lima in data 14 novembre 2014, fu figlio di nato a Bologna (BO), in [...] [...], e domiciliato a Forlì (FC), in Via del Commercio n. 5;
2. ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento nell'atto di nascita così come prescritto dall'art. 49, lett. O), D.P.R. n. 396/2000. in via istruttoria
, A. ammettere interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti circostanze precedute da “vero che”:
1. la minore è figlia di il quale nacque nel 1981, in costanza Parte_1 ON di matrimonio dei Sig.ri e;
2. Lei intrattenne una relazione Parte_3 Parte_4 sentimentale o, comunque sessuale, o comunque ebbe uno o più rapporti sessuali con la sig.a
tra il 1980 e il 1981; 3. dalla relazione di cui sopra venne concepito Parte_4 [...]
4. al momento della nascita di e durante l'infanzia e l'adolescenza di CP_2 ON questi, la madre e il marito, lavoravano alle Sue dipendenze, essendo Lei Pt_4 Parte_3 titolare di un'azienda operante nel settore della produzione di polistirolo e tra Voi intercorrevano rapporti di frequentazione;
5. durante l'infanzia e l'adolescenza, visse in famiglia, ON ovvero insieme alla madre e al marito di lei, sig. frequentando anche Lei come Parte_3 proprio zio;
6. quando ebbe l'età di 17/18 anni, la madre gli rivelò che il suo vero padre era Per_1
Lei; a quel punto, La affrontò ottenendo conferma anche da parte Sua del fatto che era Lei il
Per_1 vero padre.
7. lei trattò sempre come figlio anche somministrandogli mezzi economici e
Per_1 acquistando beni per lui, tra cui un'autovettura;
8. Nel 2007, quando venne accusato di
Per_1 spaccio di sostanze stupefacenti Lei interruppe i rapporti con lui;
9. in seguito si trasferì
Per_1 all'estero e morì in Perù nel novembre 2014, come da certificato di morte che si rammostra;
10. lei pagina 4 di 13 presentò domanda di tumulazione dei resti di come da doc. 6 che si rammostra;
B. ON ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze precedute da “vero che”: Firmato Da: RO
IT Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 406e0048108097dd 26 1. la minore
[...]
è figlia di il quale nacque nel 1981, in costanza di matrimonio dei Sig.ri Parte_1 ON
e ;
2. nasceva in costanza di matrimonio dei Parte_3 Parte_4 ON
Sig.ri e da relazione della sig.ra con il sig. Parte_3 Parte_4 Parte_4 CP_1
3. all'epoca dela nascita di e durante la sua infanzia e adolescenza, la
[...] ON madre e il marito di questa, lavoravano alle dipendenze del sig. Pt_4 Parte_3 CP_1
titolare di un'azienda operante nel settore della produzione di polistirolo e tra tutti
[...] intercorrevano rapporti di frequentazione;
4. durante l'infanzia e l'adolescenza, ON visse in famiglia, ovvero insieme alla madre e al marito di lei, sig. frequentando Parte_3 anche come proprio zio;
5. quando ebbe l'età di 17/18 anni, la madre gli Controparte_1 Per_1 rivelò che il suo vero padre era a quel punto, affrontò il sig. Controparte_1 Per_1 CP_1 ottenendo conferma anche da parte di questi di esserne il figlio.
6. trattò sempre Controparte_1
come figlio anche somministrandogli mezzi economici e acquistando beni per lui, tra cui Per_1 un'autovettura;
7. Nel 2007, quando venne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti Per_1 interruppe i rapporti con lui;
8. in seguito si trasferì all'estero e morì in Controparte_1 Per_1
Perù nel novembre 2014, come da certificato di morte che si rammostra;
Firmato Da: RO IT
Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 406e0048108097dd 27 9. La domanda di tumulazione dei resti di venne presentata da come da doc. 6 ON Controparte_1 che si rammostra. 10. manifestò il desiderio di far accertare e dichiarare ON formalmente la propria vera paternità; 11. dopo la nascita della figlia precisamente in data 5 Pt_1 agosto 2005, si recò presso il centro GENOMA s.r.l. di Roma per verificare la ON compatibilità genetica tra il proprio DNA e quello del presunto padre L'esame Controparte_1 dava esito positivo, appurando la corrispondenza genetica con una probabilità di paternità del sig. maggiore del 99,99%, come da documento 7 che si rammostra;
Si indica quale Controparte_1 testimone: - , residente in [...]; Con vittoria di spese e Parte_4 competenze legali di entrambi i gradi del giudizio
*
Si è costituito contestando l'appello ed eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione di , la quale avrebbe agito in proprio, senza far riferimento alla Parte_2 sua qualità di madre della minore;
l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice, come pure delle pagina 5 di 13 circostanze da cui deriverebbe una violazione della legge ed ancora della rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito ha contestato i motivi d'impugnazione, sostenendo che la consulenza tecnica avrebbe a suo dire escluso il rapporto di filiazione tra e poiché correlati, essendo CP_1 Per_1 CP_1 fratello di , dal cui matrimonio con è nato ed essendo in ragione di ciò l'indice Pt_3 Pt_4 Per_1 statistico di paternità tra zio e nipote molto basso;
vi sarebbero quattro incompatibilità genetiche fra e;
la valutazione sarebbe comunque deficitaria. Pt_1 CP_1
Il primo motivo d'impugnazione, ad avviso dell'appellato, sarebbe quindi “infondato poiché basato su di una interpretazione errata e parziale della TU e pretende di non tener conto della consanguineità zio-nipote dato storico mai contestato.”
Pure infondato sarebbe il secondo motivo, in quanto la sentenza di disconoscimento della paternità fra e (sentenza numero 701 del 2019 del Tribunale di Forlì) rappresenterebbe Parte_3 Per_1 unicamente un requisito pregiudiziale richiesto dalla legge per esperire l'azione di riconoscimento della paternità ma, nella sostanza, non potrebbe far confluire in questa causa gli accertamenti compiuti, in quella sede, ove non era presente, e il padre disconosciuto, insieme alla madre, Controparte_1 contumaci. Inoltre tale decisione, a detta dell'appellato, si fonderebbe su un documento inutilizzabile mai verificato (ipotetica perizia presso Genoma) di cui non si conosce nulla a cominciare dalle modalità di prelievo dei campioni del padre putativo dei soggetti coinvolti nell'accertamento.
L'appellato contesta le richieste istruttorie, eccependo che l'appellante non ha contestato la TU e che, pur insistendo sulle prove orali all'udienza di conclusioni non avrebbe poi argomentato al riguardo.
Le osservazioni del dott. , poi, sono state fatte proprie e sottoscritte dal dott. , e Per_3 Per_2 pertanto la difesa di eccepisce l'infondatezza del quarto motivo. Controparte_1
Da ultimo anche il quinto motivo andrebbe disatteso, perché, oltre a non riportare le parti del provvedimento che intende appellare, il TU non avrebbe ampliato il suo quesito bensì, Parte_2 più semplicemente, formulato un'ipotesi sempre riferita al quesito iniziale, offrendo un calcolo statistico di probabilità che potesse essere padre di , tenendo conto dal Controparte_1 Per_1 fatto che era zio di , ribadendo che sarebbe fatto storico reale e incontestato che i due CP_1 Per_1 soggetti erano fra loro correlati e consanguinei.
*
Con atto depositato il 4 dicembre 2023, si è costituita in giudizio in proprio, in Parte_1 luogo della madre che in precedenza la rappresentava in giudizio , dando atto di essere divenuta maggiorenne il 25 giugno 2023, successivamente all'udienza 13.06.2023, e che a seguito di ciò _2 ha perso, ex art. 300 c.p.c., la capacità di stare in giudizio quale rappresentante legale della figlia.
[...]
pagina 6 di 13 Il PROCURATORE GENERALE è intervenuto in giudizio senza rassegnare conclusioni.
La Corte ha trattenuto una prima volta la causa in decisione, ma con ordinanza del 10 settembre 2024 ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, ammettendo la prova per interrogatorio formale di e per testi con la teste sui capitoli 2,5,6,7 e 11 di parte Controparte_1 Parte_4 appellante.
Con successiva ordinanza è stata poi convocata a chiarimenti la TU a suo tempo nominata prof
[...]
Per_5
Con ordinanza depositata il 12 aprile 2025, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alla parte costituita il termine di legge per le difese conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione dell'originaria appellante _2
, sollevata dall'appellato.
[...]
Risulta infatti documentalmente dall'atto di citazione introduttivo del primo grado che il presente procedimento è stato instaurato da nata a [...], in data [...], e ivi Parte_2 residente in [...], C.F. , in qualità di genitore esercente CodiceFiscale_1 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Forlì (FC), in [...] 25 giugno Parte_1
2005”.
Nel presente grado, pur non essendo nell'intestazione dell'appello espressamente ripetuta tale qualità, la dicitura testè richiamata è integralmente riportata alla pag 2 dell'atto, come pure sono integralmente ribadite e nuovamente svolte le argomentazioni dalle quali si evince inequivocabilmente che _2
ha agito esclusivamente quale rappresentante della figlia minore: ciò per quel breve lasso di
[...] tempo durante il quale è rimasta minorenne, posto che il giorno 25 giugno 2023, come già si è Pt_1 detto, ella ha raggiunto la maggiore età e si è costituita in proprio in giudizio, in luogo della madre.
pagina 7 di 13 Nella sua ampia e motivata relazione, che per serietà d'impostazione scientifica depositata il 12 maggio
2022 deve intendersi richiamata e condivisa in questa sede, la prof. ha infatti dapprima Persona_5 descritto le modalità con le quali ha proceduto, nel contraddittorio dei consulenti di parte al prelievo dei campioni (in loro presenza), la metodica utilizzata per l'estrazione del DNA, e quella di amplificazione usata per l'ottenimento dei migliori risultati. Da ultimo ha riferito le modalità del calcolo biostatistico scelto, eseguto con il software “Familias v 3.2.9”, validato dalla Società Scientifica Internazionale utilizzando sia le frequenze della popolazione italiana (Ge.F.I.) che quelle del database STRideR, queste ultime disponibili on line, confrontando le due proposizioni: H1: che sia Controparte_1 padre di;
H2: che il padre di sia una persona random nella ON ON popolazione e non correlata a . Il software consente la ricostruzione dell'albero Controparte_1 genealogico inserendo i profili genetici dei soggetti correlati e tipizzati essendo ON deceduto. Il valore di Indice di paternità ottenuto è risultato pari a 82.639,91 (frequenze alleliche
Ge.F.I.) e 83.345.04 (frequenze alleliche STRideR), valori pertanto sovrapponibili come ordine di grandezza (pagg 11 e 12 della relazione prof. I valori di LR ottenuti nel caso in esame, sono Per_4 nell'ordine di 104 ed appaiono corrispondenti, in termini di opinione dell'esperto, a un supporto molto forte della proposizione H1 cioè che sia il padre di piuttosto Controparte_1 ON che il padre sia un uomo random non correlato nella popolazione di riferimento (H2).
La prof ha quindi così risposto all'incarico conferitole: In conclusione, per rispondere al quesito Per_4 posto, effettuati i necessari prelievi biologici su , , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e ricostruito il loro profilo genetico, dal calcolo biostatistico effettuato Parte_4 confrontando l'ipotesi di paternità contro quella di non paternità rispetto alla popolazione generale, è emerso un supporto molto forte all'ipotesi che il Sig. sia padre del Sig. Controparte_1 [...]
(pag 11) CP_2
A fronte delle osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta dott (a mezzo di Per_2 argomentazioni di un diverso specialista) la TU prof ha ribadito che l'osservazione circa le Per_4 ipotesi testate dal TU, occorre premettere che il quesito posto dal Giudice riguardava esclusivamente lo studio del rapporto di genitura tra e , senza alcun riferimento Controparte_1 ON ad altre possibili ipotesi di paternità presunta relative a eventuali correlati.
Ed invero, non solo (come correttamente affermato dalla TU), il quesito postole la incaricava solamente di dire “... effettuati i necessari prelievi biologici ed esperito ogni altro accertamento ritenuto opportuno, se esista compatibilità genetica tra il convenuto Sig. e il Sig. Controparte_1 [...]
attraverso il prelievo del campione biologico sulla figlia di quest'ultimo, al CP_2 Parte_1
pagina 8 di 13 fine di accertare o meno la paternità del primo nei confronti del secondo”; ma nessuno e tanto meno il convenuto nè il consulente di parte, presente alle operazioni peritali (prima delle osservazioni poste alla bozza), ha mai ipotizzato la possibilità di un' ipotesi alternativa di paternità nei confronti di
[...]
coinvolgente un familiare correlato rispetto a quella di . CP_2 Per_6
Nel caso di specie tale ipotesi non è mai stata prospettata in giudizio: non solo l'attrice ha allegato unicamente la paternità di , deducendo che con lui la madre di , , CP_1 Per_1 Parte_4 aveva avuto una relazione sentimentale e sessuale, dalla quale era stato concepito il padre di ma Pt_1 né il difensore del convenuto – appellato, né il suo consulente di parte hanno mai evidenziato anteriormente all'invio della bozza della relazione peritale ai consulenti di parte la presenza di fratelli maschi di e tanto meno la richiesta di sottoporli ad un confronto (cosa, quest'ultima, che CP_1 peraltro neppure nelle osservazioni e in seguito viene prospettata).
5- Tanto premesso può dirsi fin d'ora che la violazione del contraddittorio di cui si duole l'appellante con riferimento alle circostanze dedotte dal dott. , “fiduciario” del CT dott. sussiste, Per_3 Per_2 ma non tanto per il fatto che tale professionista sarebbe stato indicato “a sorpresa”, senza alcuna preventiva autorizzazione, a fronte della nomina del CT (va infatti considerato che Per_2 quest'ultimo ha pienamente fatto proprie le osservazioni del dott , che per dichiarata esigenza Per_3 di correttezza e chiarezza ha inteso esplicitare provenissero da terzi) quanto piuttosto per le questioni sostanziali nuove dedotte con tali osservazioni, non oggetto del contraddittorio già formatosi fra le parti e costituente la materia del contendere.
In tal senso e in tali limiti vanno quindi ritenute fondate le contestazioni di cui al IV e al V motivo di appello, avendo anche sotto tale profilo la sentenza impugnata omesso di valutare i limiti della materia del contendere, come formatasi.
6- Ciò detto, va comunque osservato che la decisione impugnata – come pure le osservazioni del CT del convenuto sulle quali la stessa si è fondata – è errata, nella parte in cui ha affermato: In buona sostanza, dunque, il C.T.U. non ha preso in considerazione il fatto storico, non contestato, che il convenuto sia fratello di e quindi zio di , con la conseguenza che le Controparte_1 Pt_3 Per_1 conclusioni alle quali è giunto nella bozza di relazione riguardano ipotesi di persone non correlate tra loro mentre il padre della minore e il convenuto sono soggetti consanguinei.
Invero tale “fatto storico” non soltanto è contestato, ma è addirittura escluso dalla sentenza del
Tribunale di Forlì n. 701/2019 (doc. 18 allegata all'atto di riassunzione di primo grado), che ha
“accertato e dichiarato che (nato a [...] il [...]) non è il padre di Parte_3
(nato a [...] il [...] e deceduto a Lima, in Perù, in data 14.11.2014”. ON pagina 9 di 13 E' bene precisare che tale pronuncia è stata resa nel contraddittorio delle parti necessarie (il giudizio è stato instaurato da un curatore speciale appositamente nominato alla minore, nei confronti della madre di e di marito di quest'ultima e padre ON Parte_4 Parte_3
“legale” dello stesso), ancorchè i convenuti fossero rimasti contumaci (ma presentatisi alle operazioni peritali), e non è affatto fondata né su presunzioni, né sulle risultanze di un test eseguito da CP_2
quando era in vita, cui la sentenza fa cenno “ad abundantiam” alla fine della motivazione (pag.
[...]
6), bensì sulle “incontrovertibili” risultanze della TU svolta e anche in quella sede affidata alla prof.
professionista di nota e provata competenza. Persona_5
Si legge infatti a pag. 5 della suddetta sentenza che “Nella fattispecie in esame ... la dott.ssa Persona_5 ha accertato la non corrispondenza genetica tra il sig e il Sig , Parte_3 ON attraverso la nipote/figlia Si legga a pag 5 e 6 della perizia della dott.ssa Parte_1 Per_4 laddove si afferma che dal confronto dei profili genetici dei soggetti sottoposti ad analisi (i convenuti e , la minore e la di lei madre ) il Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2 dato quantitativo ottenuto “consente da solo di escludere che sia padre di Parte_3 CP_2
”. Anche il calcolo del rapporto tra l'ipotesi della paternità e quella della non paternità,
[...] utilizzando il software Familias in cui vengono inseriti i profili genetici noti dell'albero familiare, ha fornito “fortissimo supporto all'ipotesi di non paternità di nei confronti di Parte_3 CP_2
”.
[...]
Tale sentenza è passata in giudicato: se non è padre di , va senz'altro escluso che Pt_3 Per_1
possa essere ritenuto zio di , e certo tale circostanza può essere rimessa in CP_1 Per_1 discussione in questa sede.
La decisione oggi appellata, erroneamente, non ha tenuto conto di ciò e della sentenza di disconoscimento e il secondo motivo d'impugnazione, che se ne duole, è fondato e va accolto.
7- Parimenti è fondato il primo motivo d'appello, dovendosi effettivamente ritenere erronea anche l'interpretazione svolta dal Tribunale di Forlì dell'elaborato peritale e contraddittoria la sua motivazione, posto che – quanto sopra detto – la decisione ha avuto riguardo alle considerazioni del
CT e non si è basata sulle argomentazioni della TU sopra richiamate e ribadite anche nel corso del presente giudizio all'udienza del 14 gennaio 2015, allorquando la prof. convocata a Persona_5 chiarimenti, ha affermato:
“ribadisco che a risposta del quesito che mi era stato posto dal Tribunale, sulla base dei dati a mia disposizione (relativi a e a , le risultanze statistiche Pt_1 Parte_2 Parte_4 evidenziavano una possibilità di paternità nei confronti di da parte di ON CP_1 pagina 10 di 13 corrispondente al valore di 80.000 e di una percentuale del 99,99%, cioè un supporto forte o molto forte. Si trattava di una valutazione fatta considerando la paternità di rispetto alla CP_1 popolazione generale. Confermo anche che al livello statistico, qualora dovessi considerare il rapporto genitoriale – rispetto ad un'altra persona consanguinea correlata (che comunque, in CP_1 Per_1 concreto, non ho potuto esaminare, neppure come ipotesi, poiché non era nel quesito) i dati statistici proposti dal consulente di parte sarebbero condivisibili e sarebbero molto più Controparte_1 bassi nell'ordine del supporto moderato all'ipotesi di paternità. Non sono in grado di quantificarlo.
Trattandosi di dati meramente statistici ed ipotetici non sono in grado di differenziare quest'ultima ipotesi rispetto a quella in cui abbia due o più fratelli. Come ho già scritto, qualora CP_1 CP_1 avesse avuto un non sarebbe stato verosimilmente possibile individuare il padre” Per_7
Ferma restando l'erroneità della pronuncia impugnata che si è fondata esclusivamente sull'asserita relazione di consanguineità fra il padre della minore e il convenuto, va invero sottolineato che la prof. ha ancora una volta ribadito che la prospettazione numerico – statistica dei dott. – Per_4 Per_2
è in linea di principio corretta, ma non in concreto applicabile alla fattispecie, che aveva Per_3 riguardo unicamente al rapporto di genitura e , senza alcun riferimento ad altre ON possibili ipotesi di paternità presunta relative a eventuali correlati .
Risulta infatti chiaro a pag 14 della relazione prof. che “il TU risponde alla proposizione Per_4
(quesito) del Giudice, senza procedere in autonomia ad avanzare altre proposizioni o quesiti desumibili solo eventualmente dai dati circostanziali di cui il TU non è in possesso”, aggiungendo significativamente che “se così non fosse il TU sarebbe costretto a formulare, al di fuori del quesito, ipotesi di possibili correlati finanche ad ipotizzare come alternativa, ad esempio, l'eventualità della paternità di un gemello monozigote del presunto padre. È appena il caso di ricordare che le conclusioni del TU si riferiscono alla probabilità delle osservazioni dato il quesito e non alla probabilità dei quesiti. Tutto ciò premesso, si concorda con il ctp che, in caso di valutazione statistica in cui vi siano soggetti correlati nel confronto tra ipotesi di paternità e di non paternità, il calcolo statistico fornisce risultati diversi e generalmente più bassi, come nel calcolo mostrato nelle osservazioni del ctp.”
E' evidente che la TU non ha affatto inteso ampliare il quesito, ma semmai sottolineato il contrario, limitandosi a svolgere considerazioni in termini meramente speculativi e di principio.
Poichè, comunque, mai è stata ipotizzato il caso della paternità di e quella di un familiare CP_1
(eventualmente uno dei due fratelli maschi esistenti, escluso ovviamente ), neppure può essere Pt_3 prospettata una comparazione in termini genetico – scientifici fra la paternità di e di terzi. CP_1
* pagina 11 di 13 8- Tanto premesso, deve allora concludersi, così come ha fatto la TU prof che sussiste un Per_4 supporto molto forte o comunque forte (a seconda della letteratura scientifica utilizzata, essendo comunque più recente quella che conduce al primo risultato, v. pagg. 12-13 della relazione peritale) a supporto del rapporto di paternità fra e Controparte_1 ON
A quanto già detto è appena il caso di aggiungere che la TU non ha ritenuto sussistente alcuna incompatibilità, che neppure il CT di ha eccepito,1 e pertanto le allegazioni Controparte_1 svolte per la prima volta da quest'ultimo in appello (oltre che nella comparsa conclusionale di primo grado) sono quindi inammissibili perché nuove, oltre che non fornite di adeguata argomentazione, mentre la consulente d'ufficio ha ritenuto sufficiente ai fini dell'individuazione della genitura i dati derivanti dai soggetti esaminati (quelli del presunto padre, della madre, della nipote e della madre di quest'ultima).
Pur essendo le considerazioni sopra svolte assorbenti, non può omettersi di rilevare, ad abundantiam che in ogni caso, , sussiste un principio di prova a sostegno del concepimento di ON dalla relazione extraconiugale fra la madre e così come Parte_4 Controparte_1 emerso dalla testimonianza resa dalla stesa all'udienza del 12 novembre 2024: vero è infatti che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento con costituiscono prova della paternità”, tuttavia si tratta di circostanze significative, a maggior ragione in assenza di qualunque allegazione in ordine all'esistenza di altre relazioni e rapporti della madre di una volta dimostrata con certezza l'inesistenza della paternità del ON marito della madre e in ogni caso la piena compatibilità dei profili genetici di e di CP_1 Pt_1
9 - La riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
Pur nella soccombenza dell'appellato ritiene la Corte che nel caso di specie possano configurarsi eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle valutazioni tecniche involte e dei margini di valutazione.
Le spese di TU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, devono invece essere definitivamente poste a carico della parte soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, in totale riforma della sentenza impugnata
1) accerta e dichiara che nato a [...] in data [...], e deceduto a ON
Lima in data 14 novembre 2014, fu figlio di nato a Bologna (BO), in [...] Controparte_1
14 agosto 1938, e domiciliato a Forlì (FC), in Via del Commercio n. 5;
2) ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento nell'atto di nascita così come prescritto dall'art. 49, lett. O), D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4) pone definitivamente a carico di le spese di TU, come già liquidate nel Controparte_1
corso del primo grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 4 settembre 2025
Il Consigliere est. dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, dovendosi senz'altro condividere le doglianze articolate dall'appellante con i primi due motivi, come pure – nei limiti di quanto si andrà ad osservare
– dei restanti, motivi che appaiono tutti intimamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.
Vero è infatti non solo che non risulta che la TU abbia concluso per il difetto di rapporto di paternità fra e ravvisando invece nelle risultanze delle operazioni ON Controparte_1 peritali un supporto molto forte all'ipotesi di paternità. 11 Mi sono sposata con mio marito LO VE il 26 settembre 1963 e sono ancora sposata con lui. Ho iniziato la frequentazione con perché siamo andati ad abitare nella sua stessa villa dove ci ha messo a disposizione un
CP_1 appartamento. Da lì è iniziata una relazione saltuaria con . Ad un certo punto sono rimasta incinta e sapevo
CP_1 benissimo che si trattasse del figlio di tanto che avrei voluto interrompere la gravidanza ma ho cambiato idea.
CP_1 Mio marito non sapeva nulla, era al corrente. Capitolo 5: è vero che quando aveva circa 17/18 anni decisi
CP_1 Per_1 di dirgli che suo padre era ....ero sicura che mio figlio fosse stato concepito con perché in quel
CP_1 Per_1 CP_1 periodo non avevo rapporti con mio marito . Con mio marito avevo avuto due figlie più grandi, quando non avevo Pt_3 rapporti con . ADR: devo dire che quando gli comunicai che aspettavo un bambino da lui, era contento.
CP_1 CP_1 La relazione è andata avanti fino a quando io ne ho parlato con , che lo ha detto a , il quale ha negato. Da Per_1 CP_1 allora si sono interrotti i rapporti e lui si è incattivito con me. A domanda dell'Avv. Rossi risponde: quando era Per_1 bambino veniva abbastanza spesso a vederlo. Solo io e lui sapevamo di questa cosa
CP_1 pagina 12 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 207/2023 promossa da: nella causa di appello iscritta al n. r.g. 207/2023 promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 già rappresentata dalla madre e divenuta maggiorenne il 25 giugno 2023 Parte_2 con l'avv Rita Rossi del foro di Bologna
APPELLANTE contro nato a [...] il [...] e residente a [...] Commercio, 5 con l'avv Fabrizio Fabbri, del foro di Forlì-Cesena
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Forlì nella causa civile n. R.G.
4622/2016, pubblicata il 2 gennaio 2023 avente ad oggetto l'accertamento giudiziale di paternità
pagina 1 di 13 Assegnata a decisione con ordinanza del 12 aprile 2025, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
Per parte appellante, come da note scritte depositate il 7 aprile 2025
Per parte appellata, come da note scritte depositate il 7 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza n.4/2023 deliberata il 28 dicembre 2022, pubblicata il 2 gennaio 2023 e notificata in data 3 gennaio 2023, il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria espletata con l'espletamento di una
TU e della riassunzione del giudizio seguito alla sospensione dello steso ex art. 295 c.p.c., disposta per consentire lo svolgimento del giudizio di disconoscimento di paternità (relativo al rapporto di genitura fra e quest'ultimo marito della madre), ha respinto la domanda Per_1 Parte_3 proposta da nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale della minore Parte_2 [...]
( nata il [...] da una relazione con a sua volta nato il 12 agosto Parte_1 ON
1981 in costanza del matrimonio fra e il e morto il 14 novembre Parte_3 Parte_4
2014) finalizzata ad accertare ex artt. 269 e ss c.c. che era il padre di Controparte_1 [...]
padre premorto della minore. CP_2
A sostegno della propria decisione il Tribunale, richiamando la parte finale della relazione della TU, in particolare quella che riportava le osservazioni del CT del convenuto (il quale evidenziava l'erroneità dell'operato della consulente d'ufficio per non aver tenuto conto del fatto che il convenuto era zio di , in quanto fratello del padre e che inoltre aveva più fratelli, e che qualora CP_1 Per_1 la circostanza fosse stata tenuta in considerazione il calcolo statistico avrebbe condotto a risultati diversi), ha osservato che “, il C.T.U. non ha preso in considerazione il fatto storico, non contestato, che il convenuto sia fratello di e quindi zio di , con la conseguenza Controparte_1 Pt_3 Per_1 che le conclusioni alle quali è giunto nella bozza di relazione riguardano ipotesi di persone non correlate tra loro mentre il padre della minore e il convenuto sono soggetti consanguinei.”
Il giudice di prime cure ha inoltre osservato che A fronte di un siffatto risultato ottenuto dalla consulenza tecnica di ufficio, non sussistono ulteriori significativi elementi probatori ad colorandum della affermata paternità del convenuto . Tale non può essere considerato infatti Controparte_1
l'esame genetico recante la data del 5 agosto 2005 asseritamente eseguito presso il Centro Genoma
S.r.l. di Roma e prodotto dalla parte attrice quale doc. n. 7, trattandosi di documento non utilizzabile in quanto illeggibile e non essendovi alcuna prova che i reperti biologici di riferimento ivi ipoteticamente utilizzati appartengano a Analogamente alcun rilievo dirimente Controparte_1
pagina 2 di 13 può essere attribuito alla “domanda di tumulazione e determinazione resti o ceneri” del defunto recante data del 27.11.2014 inoltrata dal convenuto al trattandosi ON Controparte_3 di adempimento che ben può essere posto in essere da un familiare, nel caso zio, e non necessariamente da un genitore.
Il Tribunale di Forlì ha quindi respinto la domanda proposta da quale genitore esercente Parte_2 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore volta a sentire accertare e dichiarare Parte_1 che il premorto fu figlio di e ha compensato integralmente le ON Controparte_1 spese di lite.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , affidando l'impugnazione a Parte_2 cinque ordini di motivi:
1) L'erronea interpretazione della TU e contraddittorietà della motivazione, per avere il
Tribunale formato il proprio convincimento non già sulle risultanze peritali, quanto piuttosto sul parere del consulente di parte convenuta (e addirittura di un consulente esterno che aveva fatto pervenire al CT le proprie considerazioni poi inoltrate alla TU dal CT);
2) il difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso la risposta peritale al quesito e omesso esame di un documento essenziale, comprovante il fatto accertato in via definitiva (e cioè la sentenza n. 701/2019 del Tribunale di Forlì che aveva accolto la domanda di disconoscimento) che non è zio di , non sussistendo Controparte_1 Per_1 nel caso concreto il rapporto di consanguineità, non essendo appunto padre di;
Pt_3 Per_1
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 269 co. II, c.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda istruttoria di prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi;
4) la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nel corso della TU, avendo il CT nominato da controparte (dott. ) inviato non già le proprie osservazioni, ma Per_2 quelle de dott. , mai nominato: il CT , infatti, soltanto in sede di osservazioni Per_3 Per_2 alla bozza peritale, senza autorizzazione alcuna e senza averlo in precedenza preannunciato ha comunicato alla TU prof. che “trattandosi di materia afferente alla genetica forense Per_4 medico legale ho ritenuto opportuno avvalermi, con decisione personale, di un ausilio tecnico, individuato nella persona del dott. P. , genetista forense di Milano. Questi seppur non Per_3 nominato ufficialmente, in ambito di conferimento di incarico peritale al TU ed ai CC.TT.PP.,
è da ritenersi come mio referente tecnico personale”. Il CT ha aggiunto: “Dopo aver Per_2 fatto mie le considerazioni da lui espresse nelle relazioni tecniche (allegati A-B-C alle presenti osservazioni alla bozza), mi preme esprimerle a titolo di CT ufficialmente incaricato e prego il pagina 3 di 13 TU di ritenerle espressione di note critiche riportate direttamente dallo scrivente CT, quale nominato in sede di conferimento di incarico peritale”;
5) l'erronea valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto che la consulente tecnica d'ufficio dovesse allargare l'indagine di sua iniziativa: il quesito posto dal TU riguardava esclusivamente lo studio del rapporto di genitura tra e , Controparte_1 ON senza alcun riferimento ad altre possibili ipotesi di paternità presunta relative ad altri correlati
Ha quindi così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Forlì n. 4/2023, notificata in data 03.01.2023
nel merito,
in via principale,
1. accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...] in data [...], e ON deceduto a Lima in data 14 novembre 2014, fu figlio di nato a Bologna (BO), in [...] [...], e domiciliato a Forlì (FC), in Via del Commercio n. 5;
2. ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento nell'atto di nascita così come prescritto dall'art. 49, lett. O), D.P.R. n. 396/2000. in via istruttoria
, A. ammettere interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti circostanze precedute da “vero che”:
1. la minore è figlia di il quale nacque nel 1981, in costanza Parte_1 ON di matrimonio dei Sig.ri e;
2. Lei intrattenne una relazione Parte_3 Parte_4 sentimentale o, comunque sessuale, o comunque ebbe uno o più rapporti sessuali con la sig.a
tra il 1980 e il 1981; 3. dalla relazione di cui sopra venne concepito Parte_4 [...]
4. al momento della nascita di e durante l'infanzia e l'adolescenza di CP_2 ON questi, la madre e il marito, lavoravano alle Sue dipendenze, essendo Lei Pt_4 Parte_3 titolare di un'azienda operante nel settore della produzione di polistirolo e tra Voi intercorrevano rapporti di frequentazione;
5. durante l'infanzia e l'adolescenza, visse in famiglia, ON ovvero insieme alla madre e al marito di lei, sig. frequentando anche Lei come Parte_3 proprio zio;
6. quando ebbe l'età di 17/18 anni, la madre gli rivelò che il suo vero padre era Per_1
Lei; a quel punto, La affrontò ottenendo conferma anche da parte Sua del fatto che era Lei il
Per_1 vero padre.
7. lei trattò sempre come figlio anche somministrandogli mezzi economici e
Per_1 acquistando beni per lui, tra cui un'autovettura;
8. Nel 2007, quando venne accusato di
Per_1 spaccio di sostanze stupefacenti Lei interruppe i rapporti con lui;
9. in seguito si trasferì
Per_1 all'estero e morì in Perù nel novembre 2014, come da certificato di morte che si rammostra;
10. lei pagina 4 di 13 presentò domanda di tumulazione dei resti di come da doc. 6 che si rammostra;
B. ON ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze precedute da “vero che”: Firmato Da: RO
IT Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 406e0048108097dd 26 1. la minore
[...]
è figlia di il quale nacque nel 1981, in costanza di matrimonio dei Sig.ri Parte_1 ON
e ;
2. nasceva in costanza di matrimonio dei Parte_3 Parte_4 ON
Sig.ri e da relazione della sig.ra con il sig. Parte_3 Parte_4 Parte_4 CP_1
3. all'epoca dela nascita di e durante la sua infanzia e adolescenza, la
[...] ON madre e il marito di questa, lavoravano alle dipendenze del sig. Pt_4 Parte_3 CP_1
titolare di un'azienda operante nel settore della produzione di polistirolo e tra tutti
[...] intercorrevano rapporti di frequentazione;
4. durante l'infanzia e l'adolescenza, ON visse in famiglia, ovvero insieme alla madre e al marito di lei, sig. frequentando Parte_3 anche come proprio zio;
5. quando ebbe l'età di 17/18 anni, la madre gli Controparte_1 Per_1 rivelò che il suo vero padre era a quel punto, affrontò il sig. Controparte_1 Per_1 CP_1 ottenendo conferma anche da parte di questi di esserne il figlio.
6. trattò sempre Controparte_1
come figlio anche somministrandogli mezzi economici e acquistando beni per lui, tra cui Per_1 un'autovettura;
7. Nel 2007, quando venne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti Per_1 interruppe i rapporti con lui;
8. in seguito si trasferì all'estero e morì in Controparte_1 Per_1
Perù nel novembre 2014, come da certificato di morte che si rammostra;
Firmato Da: RO IT
Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 406e0048108097dd 27 9. La domanda di tumulazione dei resti di venne presentata da come da doc. 6 ON Controparte_1 che si rammostra. 10. manifestò il desiderio di far accertare e dichiarare ON formalmente la propria vera paternità; 11. dopo la nascita della figlia precisamente in data 5 Pt_1 agosto 2005, si recò presso il centro GENOMA s.r.l. di Roma per verificare la ON compatibilità genetica tra il proprio DNA e quello del presunto padre L'esame Controparte_1 dava esito positivo, appurando la corrispondenza genetica con una probabilità di paternità del sig. maggiore del 99,99%, come da documento 7 che si rammostra;
Si indica quale Controparte_1 testimone: - , residente in [...]; Con vittoria di spese e Parte_4 competenze legali di entrambi i gradi del giudizio
*
Si è costituito contestando l'appello ed eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione di , la quale avrebbe agito in proprio, senza far riferimento alla Parte_2 sua qualità di madre della minore;
l'inammissibilità dell'impugnazione per mancata indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice, come pure delle pagina 5 di 13 circostanze da cui deriverebbe una violazione della legge ed ancora della rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito ha contestato i motivi d'impugnazione, sostenendo che la consulenza tecnica avrebbe a suo dire escluso il rapporto di filiazione tra e poiché correlati, essendo CP_1 Per_1 CP_1 fratello di , dal cui matrimonio con è nato ed essendo in ragione di ciò l'indice Pt_3 Pt_4 Per_1 statistico di paternità tra zio e nipote molto basso;
vi sarebbero quattro incompatibilità genetiche fra e;
la valutazione sarebbe comunque deficitaria. Pt_1 CP_1
Il primo motivo d'impugnazione, ad avviso dell'appellato, sarebbe quindi “infondato poiché basato su di una interpretazione errata e parziale della TU e pretende di non tener conto della consanguineità zio-nipote dato storico mai contestato.”
Pure infondato sarebbe il secondo motivo, in quanto la sentenza di disconoscimento della paternità fra e (sentenza numero 701 del 2019 del Tribunale di Forlì) rappresenterebbe Parte_3 Per_1 unicamente un requisito pregiudiziale richiesto dalla legge per esperire l'azione di riconoscimento della paternità ma, nella sostanza, non potrebbe far confluire in questa causa gli accertamenti compiuti, in quella sede, ove non era presente, e il padre disconosciuto, insieme alla madre, Controparte_1 contumaci. Inoltre tale decisione, a detta dell'appellato, si fonderebbe su un documento inutilizzabile mai verificato (ipotetica perizia presso Genoma) di cui non si conosce nulla a cominciare dalle modalità di prelievo dei campioni del padre putativo dei soggetti coinvolti nell'accertamento.
L'appellato contesta le richieste istruttorie, eccependo che l'appellante non ha contestato la TU e che, pur insistendo sulle prove orali all'udienza di conclusioni non avrebbe poi argomentato al riguardo.
Le osservazioni del dott. , poi, sono state fatte proprie e sottoscritte dal dott. , e Per_3 Per_2 pertanto la difesa di eccepisce l'infondatezza del quarto motivo. Controparte_1
Da ultimo anche il quinto motivo andrebbe disatteso, perché, oltre a non riportare le parti del provvedimento che intende appellare, il TU non avrebbe ampliato il suo quesito bensì, Parte_2 più semplicemente, formulato un'ipotesi sempre riferita al quesito iniziale, offrendo un calcolo statistico di probabilità che potesse essere padre di , tenendo conto dal Controparte_1 Per_1 fatto che era zio di , ribadendo che sarebbe fatto storico reale e incontestato che i due CP_1 Per_1 soggetti erano fra loro correlati e consanguinei.
*
Con atto depositato il 4 dicembre 2023, si è costituita in giudizio in proprio, in Parte_1 luogo della madre che in precedenza la rappresentava in giudizio , dando atto di essere divenuta maggiorenne il 25 giugno 2023, successivamente all'udienza 13.06.2023, e che a seguito di ciò _2 ha perso, ex art. 300 c.p.c., la capacità di stare in giudizio quale rappresentante legale della figlia.
[...]
pagina 6 di 13 Il PROCURATORE GENERALE è intervenuto in giudizio senza rassegnare conclusioni.
La Corte ha trattenuto una prima volta la causa in decisione, ma con ordinanza del 10 settembre 2024 ha disposto la rimessione della causa in istruttoria, ammettendo la prova per interrogatorio formale di e per testi con la teste sui capitoli 2,5,6,7 e 11 di parte Controparte_1 Parte_4 appellante.
Con successiva ordinanza è stata poi convocata a chiarimenti la TU a suo tempo nominata prof
[...]
Per_5
Con ordinanza depositata il 12 aprile 2025, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alla parte costituita il termine di legge per le difese conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione dell'originaria appellante _2
, sollevata dall'appellato.
[...]
Risulta infatti documentalmente dall'atto di citazione introduttivo del primo grado che il presente procedimento è stato instaurato da nata a [...], in data [...], e ivi Parte_2 residente in [...], C.F. , in qualità di genitore esercente CodiceFiscale_1 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Forlì (FC), in [...] 25 giugno Parte_1
2005”.
Nel presente grado, pur non essendo nell'intestazione dell'appello espressamente ripetuta tale qualità, la dicitura testè richiamata è integralmente riportata alla pag 2 dell'atto, come pure sono integralmente ribadite e nuovamente svolte le argomentazioni dalle quali si evince inequivocabilmente che _2
ha agito esclusivamente quale rappresentante della figlia minore: ciò per quel breve lasso di
[...] tempo durante il quale è rimasta minorenne, posto che il giorno 25 giugno 2023, come già si è Pt_1 detto, ella ha raggiunto la maggiore età e si è costituita in proprio in giudizio, in luogo della madre.
pagina 7 di 13 Nella sua ampia e motivata relazione, che per serietà d'impostazione scientifica depositata il 12 maggio
2022 deve intendersi richiamata e condivisa in questa sede, la prof. ha infatti dapprima Persona_5 descritto le modalità con le quali ha proceduto, nel contraddittorio dei consulenti di parte al prelievo dei campioni (in loro presenza), la metodica utilizzata per l'estrazione del DNA, e quella di amplificazione usata per l'ottenimento dei migliori risultati. Da ultimo ha riferito le modalità del calcolo biostatistico scelto, eseguto con il software “Familias v 3.2.9”, validato dalla Società Scientifica Internazionale utilizzando sia le frequenze della popolazione italiana (Ge.F.I.) che quelle del database STRideR, queste ultime disponibili on line, confrontando le due proposizioni: H1: che sia Controparte_1 padre di;
H2: che il padre di sia una persona random nella ON ON popolazione e non correlata a . Il software consente la ricostruzione dell'albero Controparte_1 genealogico inserendo i profili genetici dei soggetti correlati e tipizzati essendo ON deceduto. Il valore di Indice di paternità ottenuto è risultato pari a 82.639,91 (frequenze alleliche
Ge.F.I.) e 83.345.04 (frequenze alleliche STRideR), valori pertanto sovrapponibili come ordine di grandezza (pagg 11 e 12 della relazione prof. I valori di LR ottenuti nel caso in esame, sono Per_4 nell'ordine di 104 ed appaiono corrispondenti, in termini di opinione dell'esperto, a un supporto molto forte della proposizione H1 cioè che sia il padre di piuttosto Controparte_1 ON che il padre sia un uomo random non correlato nella popolazione di riferimento (H2).
La prof ha quindi così risposto all'incarico conferitole: In conclusione, per rispondere al quesito Per_4 posto, effettuati i necessari prelievi biologici su , , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e ricostruito il loro profilo genetico, dal calcolo biostatistico effettuato Parte_4 confrontando l'ipotesi di paternità contro quella di non paternità rispetto alla popolazione generale, è emerso un supporto molto forte all'ipotesi che il Sig. sia padre del Sig. Controparte_1 [...]
(pag 11) CP_2
A fronte delle osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta dott (a mezzo di Per_2 argomentazioni di un diverso specialista) la TU prof ha ribadito che l'osservazione circa le Per_4 ipotesi testate dal TU, occorre premettere che il quesito posto dal Giudice riguardava esclusivamente lo studio del rapporto di genitura tra e , senza alcun riferimento Controparte_1 ON ad altre possibili ipotesi di paternità presunta relative a eventuali correlati.
Ed invero, non solo (come correttamente affermato dalla TU), il quesito postole la incaricava solamente di dire “... effettuati i necessari prelievi biologici ed esperito ogni altro accertamento ritenuto opportuno, se esista compatibilità genetica tra il convenuto Sig. e il Sig. Controparte_1 [...]
attraverso il prelievo del campione biologico sulla figlia di quest'ultimo, al CP_2 Parte_1
pagina 8 di 13 fine di accertare o meno la paternità del primo nei confronti del secondo”; ma nessuno e tanto meno il convenuto nè il consulente di parte, presente alle operazioni peritali (prima delle osservazioni poste alla bozza), ha mai ipotizzato la possibilità di un' ipotesi alternativa di paternità nei confronti di
[...]
coinvolgente un familiare correlato rispetto a quella di . CP_2 Per_6
Nel caso di specie tale ipotesi non è mai stata prospettata in giudizio: non solo l'attrice ha allegato unicamente la paternità di , deducendo che con lui la madre di , , CP_1 Per_1 Parte_4 aveva avuto una relazione sentimentale e sessuale, dalla quale era stato concepito il padre di ma Pt_1 né il difensore del convenuto – appellato, né il suo consulente di parte hanno mai evidenziato anteriormente all'invio della bozza della relazione peritale ai consulenti di parte la presenza di fratelli maschi di e tanto meno la richiesta di sottoporli ad un confronto (cosa, quest'ultima, che CP_1 peraltro neppure nelle osservazioni e in seguito viene prospettata).
5- Tanto premesso può dirsi fin d'ora che la violazione del contraddittorio di cui si duole l'appellante con riferimento alle circostanze dedotte dal dott. , “fiduciario” del CT dott. sussiste, Per_3 Per_2 ma non tanto per il fatto che tale professionista sarebbe stato indicato “a sorpresa”, senza alcuna preventiva autorizzazione, a fronte della nomina del CT (va infatti considerato che Per_2 quest'ultimo ha pienamente fatto proprie le osservazioni del dott , che per dichiarata esigenza Per_3 di correttezza e chiarezza ha inteso esplicitare provenissero da terzi) quanto piuttosto per le questioni sostanziali nuove dedotte con tali osservazioni, non oggetto del contraddittorio già formatosi fra le parti e costituente la materia del contendere.
In tal senso e in tali limiti vanno quindi ritenute fondate le contestazioni di cui al IV e al V motivo di appello, avendo anche sotto tale profilo la sentenza impugnata omesso di valutare i limiti della materia del contendere, come formatasi.
6- Ciò detto, va comunque osservato che la decisione impugnata – come pure le osservazioni del CT del convenuto sulle quali la stessa si è fondata – è errata, nella parte in cui ha affermato: In buona sostanza, dunque, il C.T.U. non ha preso in considerazione il fatto storico, non contestato, che il convenuto sia fratello di e quindi zio di , con la conseguenza che le Controparte_1 Pt_3 Per_1 conclusioni alle quali è giunto nella bozza di relazione riguardano ipotesi di persone non correlate tra loro mentre il padre della minore e il convenuto sono soggetti consanguinei.
Invero tale “fatto storico” non soltanto è contestato, ma è addirittura escluso dalla sentenza del
Tribunale di Forlì n. 701/2019 (doc. 18 allegata all'atto di riassunzione di primo grado), che ha
“accertato e dichiarato che (nato a [...] il [...]) non è il padre di Parte_3
(nato a [...] il [...] e deceduto a Lima, in Perù, in data 14.11.2014”. ON pagina 9 di 13 E' bene precisare che tale pronuncia è stata resa nel contraddittorio delle parti necessarie (il giudizio è stato instaurato da un curatore speciale appositamente nominato alla minore, nei confronti della madre di e di marito di quest'ultima e padre ON Parte_4 Parte_3
“legale” dello stesso), ancorchè i convenuti fossero rimasti contumaci (ma presentatisi alle operazioni peritali), e non è affatto fondata né su presunzioni, né sulle risultanze di un test eseguito da CP_2
quando era in vita, cui la sentenza fa cenno “ad abundantiam” alla fine della motivazione (pag.
[...]
6), bensì sulle “incontrovertibili” risultanze della TU svolta e anche in quella sede affidata alla prof.
professionista di nota e provata competenza. Persona_5
Si legge infatti a pag. 5 della suddetta sentenza che “Nella fattispecie in esame ... la dott.ssa Persona_5 ha accertato la non corrispondenza genetica tra il sig e il Sig , Parte_3 ON attraverso la nipote/figlia Si legga a pag 5 e 6 della perizia della dott.ssa Parte_1 Per_4 laddove si afferma che dal confronto dei profili genetici dei soggetti sottoposti ad analisi (i convenuti e , la minore e la di lei madre ) il Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2 dato quantitativo ottenuto “consente da solo di escludere che sia padre di Parte_3 CP_2
”. Anche il calcolo del rapporto tra l'ipotesi della paternità e quella della non paternità,
[...] utilizzando il software Familias in cui vengono inseriti i profili genetici noti dell'albero familiare, ha fornito “fortissimo supporto all'ipotesi di non paternità di nei confronti di Parte_3 CP_2
”.
[...]
Tale sentenza è passata in giudicato: se non è padre di , va senz'altro escluso che Pt_3 Per_1
possa essere ritenuto zio di , e certo tale circostanza può essere rimessa in CP_1 Per_1 discussione in questa sede.
La decisione oggi appellata, erroneamente, non ha tenuto conto di ciò e della sentenza di disconoscimento e il secondo motivo d'impugnazione, che se ne duole, è fondato e va accolto.
7- Parimenti è fondato il primo motivo d'appello, dovendosi effettivamente ritenere erronea anche l'interpretazione svolta dal Tribunale di Forlì dell'elaborato peritale e contraddittoria la sua motivazione, posto che – quanto sopra detto – la decisione ha avuto riguardo alle considerazioni del
CT e non si è basata sulle argomentazioni della TU sopra richiamate e ribadite anche nel corso del presente giudizio all'udienza del 14 gennaio 2015, allorquando la prof. convocata a Persona_5 chiarimenti, ha affermato:
“ribadisco che a risposta del quesito che mi era stato posto dal Tribunale, sulla base dei dati a mia disposizione (relativi a e a , le risultanze statistiche Pt_1 Parte_2 Parte_4 evidenziavano una possibilità di paternità nei confronti di da parte di ON CP_1 pagina 10 di 13 corrispondente al valore di 80.000 e di una percentuale del 99,99%, cioè un supporto forte o molto forte. Si trattava di una valutazione fatta considerando la paternità di rispetto alla CP_1 popolazione generale. Confermo anche che al livello statistico, qualora dovessi considerare il rapporto genitoriale – rispetto ad un'altra persona consanguinea correlata (che comunque, in CP_1 Per_1 concreto, non ho potuto esaminare, neppure come ipotesi, poiché non era nel quesito) i dati statistici proposti dal consulente di parte sarebbero condivisibili e sarebbero molto più Controparte_1 bassi nell'ordine del supporto moderato all'ipotesi di paternità. Non sono in grado di quantificarlo.
Trattandosi di dati meramente statistici ed ipotetici non sono in grado di differenziare quest'ultima ipotesi rispetto a quella in cui abbia due o più fratelli. Come ho già scritto, qualora CP_1 CP_1 avesse avuto un non sarebbe stato verosimilmente possibile individuare il padre” Per_7
Ferma restando l'erroneità della pronuncia impugnata che si è fondata esclusivamente sull'asserita relazione di consanguineità fra il padre della minore e il convenuto, va invero sottolineato che la prof. ha ancora una volta ribadito che la prospettazione numerico – statistica dei dott. – Per_4 Per_2
è in linea di principio corretta, ma non in concreto applicabile alla fattispecie, che aveva Per_3 riguardo unicamente al rapporto di genitura e , senza alcun riferimento ad altre ON possibili ipotesi di paternità presunta relative a eventuali correlati .
Risulta infatti chiaro a pag 14 della relazione prof. che “il TU risponde alla proposizione Per_4
(quesito) del Giudice, senza procedere in autonomia ad avanzare altre proposizioni o quesiti desumibili solo eventualmente dai dati circostanziali di cui il TU non è in possesso”, aggiungendo significativamente che “se così non fosse il TU sarebbe costretto a formulare, al di fuori del quesito, ipotesi di possibili correlati finanche ad ipotizzare come alternativa, ad esempio, l'eventualità della paternità di un gemello monozigote del presunto padre. È appena il caso di ricordare che le conclusioni del TU si riferiscono alla probabilità delle osservazioni dato il quesito e non alla probabilità dei quesiti. Tutto ciò premesso, si concorda con il ctp che, in caso di valutazione statistica in cui vi siano soggetti correlati nel confronto tra ipotesi di paternità e di non paternità, il calcolo statistico fornisce risultati diversi e generalmente più bassi, come nel calcolo mostrato nelle osservazioni del ctp.”
E' evidente che la TU non ha affatto inteso ampliare il quesito, ma semmai sottolineato il contrario, limitandosi a svolgere considerazioni in termini meramente speculativi e di principio.
Poichè, comunque, mai è stata ipotizzato il caso della paternità di e quella di un familiare CP_1
(eventualmente uno dei due fratelli maschi esistenti, escluso ovviamente ), neppure può essere Pt_3 prospettata una comparazione in termini genetico – scientifici fra la paternità di e di terzi. CP_1
* pagina 11 di 13 8- Tanto premesso, deve allora concludersi, così come ha fatto la TU prof che sussiste un Per_4 supporto molto forte o comunque forte (a seconda della letteratura scientifica utilizzata, essendo comunque più recente quella che conduce al primo risultato, v. pagg. 12-13 della relazione peritale) a supporto del rapporto di paternità fra e Controparte_1 ON
A quanto già detto è appena il caso di aggiungere che la TU non ha ritenuto sussistente alcuna incompatibilità, che neppure il CT di ha eccepito,1 e pertanto le allegazioni Controparte_1 svolte per la prima volta da quest'ultimo in appello (oltre che nella comparsa conclusionale di primo grado) sono quindi inammissibili perché nuove, oltre che non fornite di adeguata argomentazione, mentre la consulente d'ufficio ha ritenuto sufficiente ai fini dell'individuazione della genitura i dati derivanti dai soggetti esaminati (quelli del presunto padre, della madre, della nipote e della madre di quest'ultima).
Pur essendo le considerazioni sopra svolte assorbenti, non può omettersi di rilevare, ad abundantiam che in ogni caso, , sussiste un principio di prova a sostegno del concepimento di ON dalla relazione extraconiugale fra la madre e così come Parte_4 Controparte_1 emerso dalla testimonianza resa dalla stesa all'udienza del 12 novembre 2024: vero è infatti che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento con costituiscono prova della paternità”, tuttavia si tratta di circostanze significative, a maggior ragione in assenza di qualunque allegazione in ordine all'esistenza di altre relazioni e rapporti della madre di una volta dimostrata con certezza l'inesistenza della paternità del ON marito della madre e in ogni caso la piena compatibilità dei profili genetici di e di CP_1 Pt_1
9 - La riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
Pur nella soccombenza dell'appellato ritiene la Corte che nel caso di specie possano configurarsi eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle valutazioni tecniche involte e dei margini di valutazione.
Le spese di TU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, devono invece essere definitivamente poste a carico della parte soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, in totale riforma della sentenza impugnata
1) accerta e dichiara che nato a [...] in data [...], e deceduto a ON
Lima in data 14 novembre 2014, fu figlio di nato a Bologna (BO), in [...] Controparte_1
14 agosto 1938, e domiciliato a Forlì (FC), in Via del Commercio n. 5;
2) ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento nell'atto di nascita così come prescritto dall'art. 49, lett. O), D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4) pone definitivamente a carico di le spese di TU, come già liquidate nel Controparte_1
corso del primo grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 4 settembre 2025
Il Consigliere est. dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, dovendosi senz'altro condividere le doglianze articolate dall'appellante con i primi due motivi, come pure – nei limiti di quanto si andrà ad osservare
– dei restanti, motivi che appaiono tutti intimamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.
Vero è infatti non solo che non risulta che la TU abbia concluso per il difetto di rapporto di paternità fra e ravvisando invece nelle risultanze delle operazioni ON Controparte_1 peritali un supporto molto forte all'ipotesi di paternità. 11 Mi sono sposata con mio marito LO VE il 26 settembre 1963 e sono ancora sposata con lui. Ho iniziato la frequentazione con perché siamo andati ad abitare nella sua stessa villa dove ci ha messo a disposizione un
CP_1 appartamento. Da lì è iniziata una relazione saltuaria con . Ad un certo punto sono rimasta incinta e sapevo
CP_1 benissimo che si trattasse del figlio di tanto che avrei voluto interrompere la gravidanza ma ho cambiato idea.
CP_1 Mio marito non sapeva nulla, era al corrente. Capitolo 5: è vero che quando aveva circa 17/18 anni decisi
CP_1 Per_1 di dirgli che suo padre era ....ero sicura che mio figlio fosse stato concepito con perché in quel
CP_1 Per_1 CP_1 periodo non avevo rapporti con mio marito . Con mio marito avevo avuto due figlie più grandi, quando non avevo Pt_3 rapporti con . ADR: devo dire che quando gli comunicai che aspettavo un bambino da lui, era contento.
CP_1 CP_1 La relazione è andata avanti fino a quando io ne ho parlato con , che lo ha detto a , il quale ha negato. Da Per_1 CP_1 allora si sono interrotti i rapporti e lui si è incattivito con me. A domanda dell'Avv. Rossi risponde: quando era Per_1 bambino veniva abbastanza spesso a vederlo. Solo io e lui sapevamo di questa cosa
CP_1 pagina 12 di 13