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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 637/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
FR S. MO Presidente
IL IT IO Consigliere -relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 637/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10/09/2025 tra
La , (C.F. Parte_1
), con sede legale in Pescara (PE) alla Via Di Sotto n. 3, in persona del P.IVA_1
Liquidatore Sig. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
MA Di DO del foro di Pescara, e BE AV, del foro di Roma, presso cui
è elettivamente domicilia giusta procura in foglio separato da ritenersi parte integrante dell'atto di reclamo;
RECLAMANTE
e
, con sede alla Via Martiri Angolani n. 4, in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Pescara alla Via
Giuseppe Mazzini 152, presso e nello Studio dell'Avv. Ernesto TorinoRodriguez del
Foro di Pescara, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Maura ET del Foro di Pescara, giusta Delibera di Giunta Comunale della Civica
Amministrazione di Loreto Aprutino n. 100 del 17.07.2025 e procura speciale rilasciata dal Sindaco in data 24.07.2025 apposta in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013 e che, a mente di quanto dispongono gli artt. 133 e 134 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: Email_1
Controparte_2
, con sede legale in Pescara (PE)
[...] alla Via Di Sotto n. 3, in persona del Curatore pro tempore Dott. Controparte_3 con studio in Pescara alla Piazza dell'Unione n.4, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'Avv. Giovanni Di Bartolomeo e dall'Avv. Mirta Giardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Pescara 65127 alla via Conte di
Ruvo n. 28, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato;
RESISTENTI
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della spa
(previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato Parte_1 preventivo) n. 31/2025 del 4/06/2025 del Tribunale di Pescara
CONCLUSIONI: per la reclamante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, IN VIA PRELIMINARE, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52 CCII, disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e di ogni attività di gestione, anche inaudita altera parte, per le ragioni compendiate nel presente reclamo;
NEL MERITO, avuto riguardo ai motivi di censura ed alle considerazioni svolte con il presente atto di reclamo, riformare la sentenza n. 31/2025, pronunciata dal Tribunale di
Pescara, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio del 3 giugno
2025, pubblicata in data 4 giugno 2025, comunicata dalla cancelleria in pari data, e revocare la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della Società
n.17/2025-Trib. Pescara, con condanna - in caso di Parte_1 opposizione – del creditore istante , alla rifusione delle Controparte_1
pag. 2/17 spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari e con riserva di azione per i danni cagionati medio tempore alla reclamante. CONSEGUENTEMENTE, disporre l'ammissione della alla procedura di Concordato Parte_1
Preventivo ex art. 44 CCII.
IN VIA ISTRUTTORIA, disporre, si opus it ai fini del decidere, CTU contabile, mai disposta dal Tribunale di Pescara, per la istruttoria della domanda di liquidazione giudiziale e per la valutazione in relazione alla fattibilità del piano di concordato preventivo liquidatorio che, alla luce delle suesposte considerazioni e censure e della documentazione prodotta, accerti se ricorrano i presupposti per la liquidazione giudiziale e per l'accoglimento della domanda di concordato preventivo liquidatorio, con ogni altra conseguente statuizione.chiede in accoglimento del presente reclamo, di revocare/annullare/riformare il predetto decreto, adottando tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e consequenziali per pervenire all'apertura della procedura di concordato nei confronti di Valore in Sanità come richiesta con il ricorso depositato in data 4 dicembre
2023.”
Per il : “CHIEDE che l'On Corte di Appello di L'Aquila Controparte_1 voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato dalla Parte_1
e, in subordine, rigettarlo in quanto infondato per tutte le ragioni sopra
[...] esposte, con conferma integrale della sentenza n. 31/2025 pronunciata dal Tribunale di
Pescara in data 3.06.2025 e pubblicata il 04.06.2025; con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del .” Controparte_1
Per la Curatela: “I/ in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione, siccome infondata in fatto e in diritto e priva dei presupposti di cui all'art. 52 CCII;
II/ dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il reclamo proposto, in quanto illegittimo e destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/17 1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 31/2025, pubblicata in data 4/06/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società a Parte_1 seguito di istanza proposta dal , che agiva per il recupero di Controparte_1 un credito di € 254.220,79.
In udienza (18/03/2025), la debitrice rappresentava di aver depositato il giorno precedente un ricorso ex art. 44 CCII, ottenendo il termine di giorni 60 per il deposito del piano e della domanda di concordato preventivo, il che avveniva nei termini
(24/5/2025), con l'attestazione del professionista indipendente ex art. 87 CCII e con conseguente richiesta del parere del Commissario Giudiziale, acquisito il 29/05/2025.
1.1. Il Tribunale, rilevato che il piano in cui si articola la proposta ha natura liquidatoria, che, anche mediante utilizzo delle risorse provenienti dal finanziamento postergato del socio di € 150.000,00, prevede a) il pagamento integrale dei Controparte_4 crediti prededucibili;
b) il pagamento del 20% dei crediti privilegiati e chirografari anche per degrado indicati nelle classi 1, 2, 3, 4, e 5, ha proceduto al vaglio di ritualità della proposta, (implicante anche un controllo di legittimità sostanziale) stante anche la presenza di una domanda di liquidazione giudiziale, con conseguente necessità della verifica, ex at. 7 comma 2 lett. a) e b) del CCII, se la domanda di omologa non sia manifestamente inammissibile e se il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, da effettuarsi prima dell'apertura della procedura.
1.2. All'uopo, ha rilevato la mancanza, quale adempimento ex art. 39 CCII, della la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, nonché dell'indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, del CCII compiuti nel quinquennio anteriore, tra cui i pagamenti segnalati dal
Commissario Giudiziale in data 8/04/2025 per complessivi € 112.202,20, che, in quanto effettuati in un contesto di rilevantissimo indebitamento, avevano pressoché azzerato il patrimonio societario, costituito all'epoca dalla somma di € 112.681,56 pervenuta quale eccedenza del riparto della procedura esecutiva immobiliare 92/2021 Trib. Pescara, che aveva avuto ad oggetto la vendita dell'unico cespite immobiliare della società, una dimora storica adibita ad esercizio alberghiero.
1.3.Il Tribunale ha poi rilevato che, in violazione del disposto di cui all'art. 87 CCII
(lett. h), non erano menzionate (come evidenziato dal Commissario Giudiziale):1) le pag. 4/17 azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili contro il Liquidatore per i ridetti pagamenti, effettuati in violazione della par condicio creditorum;
2) quella nei confronti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale che non aveva convocato l'assemblea dopo aver rilevato nel bilancio 2018 una perdita d'esercizio pari ad € 422.090,00 con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo;
3) quella nei confronti dell'organo amministrativo, che, pur in presenza della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di € 50.000 a causa della perdita verificatasi nell'esercizio 2019 (pari ad € 557.333,00), non ha deliberato la ricapitalizzazione o la trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 c.c., dando luogo ad un costante incremento del patrimonio netto negativo, giunto ad €
3.750.244,00 euro nel 2024.
1.4. Ha poi evidenziato che l'attestatore era venuto meno ai propri obblighi rappresentando una situazione diversa da quella reale, nell'omettere informazioni significative laddove aveva escluso, a proposito dell'entità e della composizione dell'attivo, la presenza di ulteriori assets suscettibili di autonomo realizzo, non citando il giudizio pendente in cassazione (indicato nella relazione dell'avv. Mastromauro), di opposizione agli atti esecutivi, con cui, impugnando il rigetto del Tribunale di Pescara, la società chiedeva la restituzione dei beni mobili contenuti nell'hotel del valore di circa sei milioni di euro, esclusi dalla procedura esecutiva e che non potevano certamente ritenersi “res derelictae”, come erroneamente indicato dal professionista delegato nell'avviso di vendita, né erano state indicate le motivazioni di un probabile esito negativo dello stesso.
1.5. Infine, l'attestatore non aveva fatto riferimento alle azioni di responsabilità esperibili ex art. 255 CCII di cui alla relazione del Commissario Giudiziale e, infine, non aveva illustrato gli accertamenti svolti per valutare la capacità finanziaria della socia a fornire la finanza esterna di € 150.000,00 benché questa non Controparte_5 avesse fornito alcuna garanzia di pagamento.
1.6. Ha pertanto ritenuto che la proposta non avesse superato il vaglio di ritualità ex art. 47 CCII dichiarandola inammissibile.
1.7. Ha quindi proceduto alla delibazione dell' istanza di apertura di liquidazione giudiziale (sulla quale il contraddittorio si era già svolto all'udienza del 18/03/2025) e - pag. 5/17 ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge (natura di imprenditore commerciale in ragione dell'attività alberghiera esercitata, l'assenza dei requisiti di esenzione ex art. 2 comma 1° lett. d) del CCI alla luce delle risultanze dei bilanci;
l'insolvenza, accertata, stante la condizione di società in liquidazione, con l'accertamento dell'inidoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale, pari ad € 22.451,98 ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali per € 2.777.402,15) - ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo affidandolo a n. 7 Parte_1 motivi, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe.
3. Si sono costituiti, con distinti atti, il creditore procedente, Controparte_1
e la Curatela della liquidazione giudiziale, entrambi contrastando il reclamo sotto ogni profilo, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
3.1. Con le note depositate per l'udienza del 10.9.2025 la reclamante ha chiesto la concessione di un termine per replicare alle avverse costituzioni, concesso con ordinanza del 10.9.2025 fino al 26.9.2025, con termine alle controparti per eventuali repliche fino al 6.10.2025, con riserva all'esito della decisione.
4.Vanno ora delibati i singoli motivi del reclamo, preceduti dall'istanza x art. 52 CCII di sospensione della liquidazione dell'attivo e di ogni atto di gestione, per la ricorrenza in tal senso di gravi motivi (fumus e periculum), che è assorbita dalla presente decisione del merito del reclamo:
4.1. Col primo motivo di reclamo, la società reclamante ha censurato la decisione per:
Violazione dell'art. 47 CCII commi 1 e 4, violazione del principio del contraddittorio ed omessa valutazione del piano concordatario in relazione all'ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano
Ha evidenziato la reclamante come il Tribunale di Pescara abbia completamente ignorato le disposizioni del primo comma dell'art. 47 CCII senza tener conto che il
Commissario Giudiziale non aveva reso parere negativo, omettendo ogni valutazione tecnica e scendendo nella valutazione del merito, che, ai sensi della norma (che fa riferimento alla verifica della ritualità della proposta e della fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati), non gli pag. 6/17 competeva, motivando in relazione a presunte problematiche (i pagamenti pregressi) che aveva già superato con un provvedimento di non luogo a provvedere.
Il Tribunale avrebbe poi violato il 4° comma dell'art. 47 CCII omettendo di convocare la società, i creditori ed il Pubblico Ministero, con aperta violazione del contraddittorio, non fissando all'uopo neppure l'udienza, così negando ad essa debitrice anche la facoltà, ivi prevista, di avere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, con conseguente nullità della sentenza.
4.2. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha riscontrato gravi carenze documentali e, soprattutto, gravi lacune nell'attestazione del professionista, tali da non consentire alla proposta di superare il vaglio di ritualità previsto dal primo comma dell'art. 47 CCII, mentre non sono ravvisabili nella sentenza valutazioni circa la fattibilità del piano, dovendosi considerare che l'attestazione – che non è suscettibile di integrazioni salvo modificazioni del piano - costituisce il presupposto processuale su cui si fonda la veridicità dei dati aziendali che sorreggono la proposta, nonché il dato di partenza che ha la funzione di dare ai creditori elementi certi su cui contare ai fini della consapevole espressione del voto in sede di adunanza.
La questione posta e relativa ai pagamenti pregressi e al provvedimento di non luogo a provvedere, che è del pari infondata, sarà delibata nel prosieguo, essendo oggetto di uno specifico motivo (il sesto) di reclamo.
Neppure sussiste la violazione del contraddittorio per l'omessa convocazione della reclamante, oltre che del creditore istante per la liquidazione giudiziale e del Pubblico
Ministero, trattandosi della asserita violazione di regole procedurali per la quale non ha indicato lo specifico pregiudizio concretamente causatole, Parte_1 posto che non indica le iniziative che in tal caso essa avrebbe potuto assumere, ove, ad esempio, le fosse stato concesso un termine per integrare la documentazione mancante e tanto non fa neppure nel prosieguo del reclamo, senza considerare che le lacune riscontrate (si è già detto delle lacune dell'attestazione) erano tanto gravi da non poter neppure essere sanate.
4.3. Con il secondo motivo di reclamo ha censurato la sentenza per: pag. 7/17 Eccesso di potere giurisdizionale, sconfinamento nei poteri del Tribunale circa la valutazione del merito economico del piano
Secondo la reclamante, il Tribunale di Pescara, cui spetta un potere tecnico “in negativo”, ossia di fare una “valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità prima facie delle modalità adempitive della proposta”, come sottolineato dalla Corte
d'Appello di Bologna, avrebbe dovuto verificare la non manifesta inettitudine del piano, ma di fatto e in eccesso di potere, si è attribuito un'autorità di determinare l'opportunità economica o strategica del piano, che spettava agli organi della procedura
(CG e ceto creditorio), esprimendo valutazioni sul grado di convenienza delle operazioni liquidatorie, sulla percentuale di soddisfacimento proposta e sulla presunta irrealizzabilità dei tempi o dei valori di realizzo, in assenza di supporto (consulenza, pareri).
4.4. Il motivo è infondato, sol che si consideri che la sentenza impugnata altro non fa che esprimere un giudizio di ammissibilità della domanda e del piano in termini negativi, rilevando, oltre che gravi carenze dell'attestazione del professionista e quindi la violazione di obblighi informativi, anche gravi carenze documentali e quindi il difetto dei presupposti di legge, stante la mancata indicazione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (con riguardo alla consistenza e valutazione dei
“beni/assets” della società rinvenienti dal contenzioso in essere) e di azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili. Del resto, la Suprema Corte (Cass. n. 1703/2023) ha sottolineato come “in tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile,” tanto richiedendo l'art. 47 I comma CCII laddove fa riferimento alla verifica della non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, vieppiù laddove trattasi, come nella specie, di concordato liquidatorio.
4.5. Con il terzo motivo di reclamo la decisione impugnata è stata censurata per:
Errori tecnici nella valutazione del piano – Violazione del parametro della “non manifesta inattitudine” – Motivazione apparente pag. 8/17 In proposito, la reclamante ha evidenziato l'erroneità nella valutazione del parametro in questione, in costanza di parere favorevole del Commissario Giudiziale, con violazione dell'art. 47 1 comma CCII, stante l'assenza di adeguata motivazione sul perché il piano sarebbe manifestamente inidoneo, ponendosi in una posizione di ingiustificato contrasto con la relazione dell'attestatore, che aveva confermato la ragionevolezza della proposta, così incorrendo in errore di diritto nell'applicazione del parametro normativo di ammissibilità.
4.6. Anche questo motivo è infondato, e prima ancora apodittico e contraddittorio laddove si riferisce ad una motivazione generica che costringe a ripetere che, nell'ambito del doveroso vaglio di ritualità, il Tribunale, nella sentenza reclamata, ha riscontrato gravi lacune nell'attestazione del professionista accreditato, delle quali si parlerà nel corso della delibazione del motivo successivo e gravi omissioni e carenze documentali, adeguatamente esposte ed analizzate, come riferito in parte narrativa.
4.7. Con il quarto motivo di reclamo, la sentenza è stata censurata per:
Errata e/o mancata valutazione dell'attestazione del professionista indipendente e dei contenuti del piano attestato con particolare riguardo ai giudizi pendenti ed alle operazioni di analisi poste in essere.
La reclamante ha in proposito evidenziato che, com'è noto, la riforma del Codice della crisi privilegia l'accesso a strumenti di composizione negoziale rispetto alla liquidazione giudiziale, in linea con i principi della Direttiva(UE) 2019/1023 (“Direttiva
Insolvency”), violati dal Tribunale, che ha deciso, peraltro in tempi estremamente veloci, per la procedura di liquidazione omettendo ogni valutazione comparativa ex art. 87 CCII tra piano concordatario e scenario liquidatorio, frustrando così ogni possibilità di soddisfazione alternativa dei creditori, che è alla base del codice della crisi. Tanto per la ritenuta omessa indicazione di una causa pendente in Cassazione di rilevante valore ma dagli esiti non indicati, essendo l'attestatore stato generico a proposito dei contenziosi pendenti, richiamando il contenuto del Piano, che – del pari - non prevede margini di miglioramento del valore dell'attivo patrimoniale derivanti da possibili azioni risarcitorie e/o recuperatori.
Ha quindi evidenziato il mancato esame della documentazione in atti, soprattutto in merito alle censure da promuovere in sede giudiziaria nei confronti di amministratori e pag. 9/17 collegio sindacale, arrivando a preferire la liquidazione giudiziale nonostante l'apporto di finanza esterna e ipotizzando l'esito positivo del giudizio pendente in cassazione in assenza di prognosi in tal senso.
Analoghe considerazioni ha svolto relativamente agli altri giudizi pendenti, nell'ottica di una corretta informazione dei creditori chiamati ad esprimere il giudizio di convenienza della proposta.
Ha poi difeso l'operato dell'attestatore laddove aveva ritenuto non suscettibili di miglioramento il valore dell'attivo patrimoniale derivante da azioni risarcitorie o recuperatorie, rilevando la correttezza dell'operato degli amministratori, come del resto aveva fatto il piano (pp.71 e 72) con riferimento al periodo pregresso.
Infine, a proposito degli omessi accertamenti per valutare la capacità finanziaria di a fornire la finanza esterna di € 150.000,00, ha rilevato come Controparte_5
l'impegno irrevocabile sottoscritto dalla socia contenga l'espressa disponibilità della stessa ad anticipare a titolo di cauzione una somma pari ad € 30.000,00 (trentamila/00)
o nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale, nonché a rendere ogni dovuta informativa in merito alla propria capacità reddituale/finanziaria prospettica, circostanze indicate nell'attestazione (p.28). Inoltre, medio tempore, era stata richiesta e ottenuta lettera di referenze resa da Fideuram S.p.A. circa le disponibilità finanziarie detenute per un importo superiore all'impegno assunto, prodotto unitamente al reclamo.
4.8. Il motivo è infondato, dovendo considerarsi che il Tribunale non poteva non rilevare che sia il piano che l'attestazione sono gravemente omissivi su molteplici e rilevanti elementi, come del resto rilevato anche nel parere del CG del 29/05/2025.
In particolare, quanto alle omissioni relative al contenzioso pendente in Cassazione, deve considerarsi il valore consistente della causa, al quale significativamente non si è fatto cenno: il piano rimanda alla relazione legale allegata, che non fa alcun cenno agli eventuali effetti positivi della stessa, configurando una grave omissione, che diventa, appunto, significativa se si considera che il piano (p. 33) prevede, dopo l'omologa e la definizione della situazione debitoria pregressa, non la chiusura della società, ma la Part trasformazione della stessa da in Srl a unico socio ed il mantenimento della liquidazione con prosecuzione dei giudizi in corso fino alla definizione. I giudizi pendenti, pur sommariamente descritti nel Piano (p. 34) e nella Relazione dell'Avv. pag. 10/17 del 9.05.2025 (allegato 2 al Piano), come detto, non sono Persona_1 stati oggetto di valutazione prognostica negativa o positiva, non ne è stato indicato il valore, né sono stati considerati descrivendo il patrimonio aziendale. E si deve considerare che, come specificato nella sentenza impugnata, il giudizio pendente presso la Corte di Cassazione ha ad oggetto la restituzione dei beni mobili, derelitti nell'immobile oggetto di esecuzione forzata, per un valore complessivo di circa sei milioni di euro, secondo quanto riconosciuto dalla stessa reclamante. Si tratta, insomma, di un attivo del tutto eventuale ma di certo capace – ove mai recuperato – di assicurare la soddisfazione integrale dei creditori.
L'omessa valutazione delle azioni di responsabilità e recuperatorie sarà trattata in sede di delibazione del settimo motivo di reclamo, mentre, quanto alla posizione della socia finanziatrice, il Commissario Giudiziale ha correttamente evidenziato (Parere del
29.05.2025) l'incertezza dell'apporto di finanza esterna di € 150.000,00 promesso, nei sessanta giorni successivi all'omologa, dalla socia con Controparte_4
“Manifestazione di impegno irrevocabile” ma senza nessuna vera garanzia reale o personale, sicché non rileva neppure la produzione della lettera di referenze della
Fideuram Intesa Sanpaolo del 4.06.2025, che afferma che la , cliente della CP_4 Pt_3 dal 2000, alla data del 4.06.2025 aveva “disponibilità finanziarie per un controvalore superiore ad € 160.000,00” e che fino ad allora aveva assolto con puntualità gli impegni.
4.9 Con il quinto motivo di reclamo, censura la sentenza per: Parte_1
Errata e/o inesistente esame e valutazione del piano in relazione alla asserita mancanza della certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
.
La reclamante contrasta l'assunto, di cui alla sentenza impugnata, di non avere assolto tutti gli obblighi documentali previsti dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII deducendo che, quanto ai debiti fiscali, la relativa certificazione sarebbe stata contenuta nell'ambito del piano e, comunque, acquisita dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento Unitario 15/2025.
Quanto ai debiti previdenziali, deduce che la relativa certificazione sarebbe stata acquisita anch'essa dalla cancelleria fallimentare del Tribunale e che il mancato pag. 11/17 inserimento nel Piano sarebbe stato determinato da una valutazione dell'Advisor dopo aver constatato che l'Ente era incorso in errori.
Quanto, infine, alla certificazione sui debiti assicurativi, sostiene che non vi fossero debiti assicurativi da certificare, né l'INAIL aveva prodotto alcunché nonostante la regolare richiesta della cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara nel procedimento unitario 15/2025.
5. Anche questo motivo è infondato e siffatte argomentazioni certamente non consentono di ritenere perfezionato l'assolvimento del preciso obbligo documentale, che
è funzionale alla compiuta determinazione del debito tributario, previdenziale e assicurativo, che l'art. 39, commi 1 e 2, CCII pone a carico del debitore che chiede l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (questo il testo: “1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi…”).
Si tratta di documentazione indispensabile, anche perché frutto di una attività di ricognizione di esclusivo appannaggio delle amministrazioni, sicché la domanda che ne fosse priva mancherebbe dei requisiti minimi essenziali previsti dalla norma: ed infatti, la documentazione prodotta in atti non permette di “cristallizzare” con assoluta certezza il debito fiscale, previdenziale e per premi assicurativi della . Pt_1
In particolare, quanto alla certificazione per debiti fiscali, è la stessa reclamante ad ammettere che questa non sia stata allegata all'atto del deposito del piano, essendo stato riprodotto in copia fotostatica solo un allegato alla certificazione.
Quanto alla certificazione per debiti previdenziali, ammette che tale certificazione sia stata prodotta dall'INPS presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara pag. 12/17 nell'ambito del procedimento Unitario 15/2025, per di più in maniera erronea, tanto da non essere stata riproposta nel piano concordatario. Anzi essa è stata “autonomamente” integrata dall'advisor della società sulla base dei riscontri eseguiti presso l' ed il CP_6 relativo debito è stato ricondotto a due sole cartelle (nn. 38320230000355180000 e
38320230001007190000). Tale certificazione non è stata mai rilasciata in maniera definitiva dall'INPS per stessa ammissione della società “Nell'impossibilità di poter richiedere, nei tempi previsti dalla procedura, una rettifica della certificazione prodotta dall'INPS…”.
Quanto alla certificazione dei debiti assicurativi, essa non risulta essere stata richiesta dalla società, né prodotta in atti, né acquisita dal Tribunale di Pescara. ritenendo opportunisticamente la prima che il mancato riscontro dell'INAIL alla richiesta di rilascio avanzata dalla cancelleria del Tribunale di Pescara vada interpretato quale pacifica inesistenza di debiti previdenziali, come se l'Ente non fosse comunque tenuto a rilasciare una certificazione negativa.
Con il sesto motivo di reclamo, la società censura la sentenza per:
5.1. Errata e/o inesistente esame e valutazione del piano in relazione alla indicazione della mancata valutazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 del CCII.
La reclamante censura il passo della sentenza nel quale il Tribunale, facendo riferimento alla relazione del CG dell'8.4.2025, censura la mancanza della documentazione relativa alla indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 del CCII, rilevando semplicisticamente che trattasi di circostanze - quelle relative ai pagamenti effettuati negli otto mesi precedenti al deposito del ricorso per € 112.202,20, con azzeramento del patrimonio della società - superate dallo stesso Tribunale, che, in proposito emise un provvedimento (del
6.5.2025) di non luogo a provvedere, all'esito del deposito delle note di chiarimenti richiestile.
5.2. Il motivo è infondato.
Deve invero considerarsi che il provvedimento del Tribunale in questione era stato emesso in corso di procedura (di qui la natura interlocutoria) evidentemente per consentire alla società di completare l'iter procedimentale, rimandando una consapevole pag. 13/17 valutazione della vicenda sottesa al suo esito, a fronte di una relazione che, in proposito e genericamente, negava il compimento di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio precedente.
L'omessa indicazione dei pagamenti (poi evidenziati dal CG) con i quali - va ribadito –
è stato azzerato il patrimonio sociale, integra la riscontrata violazione dell'art. 39, comma secondo, CCII, ledendo il diritto dei creditori ad un'informazione esaustiva circa la situazione economico-patrimoniale della società e impedendo all'Autorità
Giudiziaria un'adeguata valutazione della proposta.
5.3. Con il settimo (e ultimo) motivo di reclamo, la sentenza viene censurata per:
Errata e/o mancato esame e valutazione del piano e dell'attestazione nonché di tutta la documentazione depositata dalla con particolare riguardo alla Pt_1 asserita mancata considerazione delle possibili azioni risarcitorie e recuperatorie e di responsabilità ex art. 255 ccii
In proposito, la reclamante fa riferimento al passo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale rileva che non sono indicate, tra le azioni esperibili ex art. 87 CCII: 1) quella contro il Liquidatore per i pagamenti di cui sopra in quanto effettuati in violazione della par condicio creditorum sostenendo che la questione era stata, come osservato col sesto motivo, con il provvedimento di non luogo a provvedere;
2) quella nei confronti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale quando in realtà il capitale sociale non si era ridotto di oltre un terzo, non avendo tenuto conto il
Tribunale delle riserve iscritte in bilancio;
3) quella nei confronti dell'organo amministrativo, che – come descritto nella segnalazione del Commissario Giudiziale del 22/04/2025 – pur in presenza della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di € 50.000 a causa della perdita verificatasi nell'esercizio 2019, non ha deliberato la ricapitalizzazione o la trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cc (dando luogo al costante incremento del patrimonio negativo giunto ad € 3.750.244,00 nel2024), in proposito rilevando che era stata tenuta un'assemblea il 26.3.2021 per valutare la necessità di procedere ad un aumento del capitale con l'esecuzione dei necessari apporti di denaro da parte dei soci e all'uopo concludendo che, in realtà, non vi era modo di configurare pag. 14/17 la positiva esperibilità di azioni recuperatorie o risarcitorie, come del resto indicato nell'attestazione (pp. 28 e 35).
5.4. Anche questo ultimo motivo è infondato.
Come evidenziato da entrambe le controparti costituite, appare assorbente la circostanza che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle azioni recuperatorie e risarcitorie esperibili, l'attestazione non dava atto, né in termini positivi che negativi, del comportamento del liquidatore né del comportamento di amministratori e sindaci, in ragione della crisi attraversata dalla società soprattutto nel corso dell'esercizio del 2019
(ma iniziata anni prima), con il conseguente aggravarsi dell'insolvenza, senza che, quantomeno tempestivamente (l'assemblea cui fa riferimento la reclamante si svolse nel
2021 per discutere del bilancio 2019), si attivassero i rimedi previsti dagli artt. 2446 e
2447 cpc. Il che non consentiva di procedere oltre e di entrare nella valutazione del merito relativo alla domanda di concordato.
Il Tribunale ha rilevato, correttamente, siffatte ulteriori gravi carenze dell'attestatore, che non potevano non incidere in modo determinante sull'ammissibilità della proposta.
Per non parlare, poi, delle azioni recuperatorie esperibili in presenza di pagamenti sottaciuti ed effettuati proprio nel periodo cd sospetto, senz'altro tali da significativamente alterare la par condicio creditorum.
E' evidente che i pagamenti eseguiti dal Liquidatore nell'imminenza del deposito del ricorso in favore di sé stesso, dei sindaci e del legale non potessero essere sottaciuti, il che imponeva, secondo il disposto dell'art. 87 CCII, di fare menzione della iniziativa attuabile per la lesione della par condicio creditorum con quei pagamenti procurata, che peraltro era dimostrato dalla circostanza, ben evidenziata in prime cure, che la domanda di concordato proponeva il pagamento nella misura del 20% dei crediti dei sindaci assistiti dal privilegio dell'art. 2751 bis n. 2) c.c. a fronte del pagamento per l'intero dei creditori e dell'avv. , titolari di crediti assistiti dallo stesso CP_7 Persona_1 grado di privilegio, che erano stati soddisfatti per l'intero.
I rilievi del Tribunale, allora, senza entrare nel merito, proprio della fase successiva
(come fa invece la reclamante), evidenziano, già solo in linea di principio, una incolmabile lacuna dell'attestazione, posto che, in realtà, nella fattispecie, il professionista non procede ad alcun autonomo esame dell'attività dell'organo pag. 15/17 amministrativo e di controllo, né tantomeno del liquidatore, non facendo altro che associarsi alle affermazioni della ricorrente e tanto rendeva improseguibile l'iter avviato con la proposta.
Quanto al comportamento dell'organo amministrativo e di controllo, che inerisce al secondo e terzo profilo di possibili responsabilità indicati dal Tribunale, viene in considerazione la mancata adozione di tempestivi provvedimenti in presenza dei sempre più negativi risultati degli esercizi dal 2018 in avanti e di una gestione in crisi già dal
2015, con bilanci, approvati con il parere contrario del Collegio Sindacale, dai quali emergevano elementi a carico dell'organo amministrativo, con considerevole ritardo nelle relative approvazioni, nonché nell'adozione delle iniziative necessarie a tutela della società e dei creditori.
In conclusione, siffatte evidenti criticità imponevano che la proposta ed il piano di concordato, ma ancor più la attestazione, recassero una approfondita valutazione dei temi indicati dal Tribunale, così da giustificare – anche sotto quel profilo - la conclusione per cui l'alternativa della liquidazione giudiziale non avrebbe apportato sul punto alcun ulteriore beneficio per i creditori.
5.5. Nulla viene dedotto in merito all'avvenuto riscontro, nella sentenza impugnata, dei presupposti per procedere all'apertura della liquidazione giudiziale.
5.6. Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del secondo tariffa e con esclusione della fase Controparte_1 trattazione/istruttoria, mentre nessuna somma può essere riconosciuta alla Liquidazione
Giudiziale reclamata, gravando sulla massa il carico delle spese sostenute dal Curatore per il presente giudizio.
10.A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo:
1) respinge il reclamo;
pag. 16/17 2) condanna la reclamante a rimborsare al le spese del Controparte_1 presente giudizio di reclamo, liquidate, in complessivi € 6.025,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) nulla sulle spese in favore della;
Controparte_2
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL IT IO FR S. MO
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 637/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
FR S. MO Presidente
IL IT IO Consigliere -relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 637/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10/09/2025 tra
La , (C.F. Parte_1
), con sede legale in Pescara (PE) alla Via Di Sotto n. 3, in persona del P.IVA_1
Liquidatore Sig. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
MA Di DO del foro di Pescara, e BE AV, del foro di Roma, presso cui
è elettivamente domicilia giusta procura in foglio separato da ritenersi parte integrante dell'atto di reclamo;
RECLAMANTE
e
, con sede alla Via Martiri Angolani n. 4, in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Pescara alla Via
Giuseppe Mazzini 152, presso e nello Studio dell'Avv. Ernesto TorinoRodriguez del
Foro di Pescara, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Maura ET del Foro di Pescara, giusta Delibera di Giunta Comunale della Civica
Amministrazione di Loreto Aprutino n. 100 del 17.07.2025 e procura speciale rilasciata dal Sindaco in data 24.07.2025 apposta in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013 e che, a mente di quanto dispongono gli artt. 133 e 134 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: Email_1
Controparte_2
, con sede legale in Pescara (PE)
[...] alla Via Di Sotto n. 3, in persona del Curatore pro tempore Dott. Controparte_3 con studio in Pescara alla Piazza dell'Unione n.4, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'Avv. Giovanni Di Bartolomeo e dall'Avv. Mirta Giardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Pescara 65127 alla via Conte di
Ruvo n. 28, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato;
RESISTENTI
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della spa
(previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato Parte_1 preventivo) n. 31/2025 del 4/06/2025 del Tribunale di Pescara
CONCLUSIONI: per la reclamante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, IN VIA PRELIMINARE, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52 CCII, disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e di ogni attività di gestione, anche inaudita altera parte, per le ragioni compendiate nel presente reclamo;
NEL MERITO, avuto riguardo ai motivi di censura ed alle considerazioni svolte con il presente atto di reclamo, riformare la sentenza n. 31/2025, pronunciata dal Tribunale di
Pescara, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio del 3 giugno
2025, pubblicata in data 4 giugno 2025, comunicata dalla cancelleria in pari data, e revocare la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della Società
n.17/2025-Trib. Pescara, con condanna - in caso di Parte_1 opposizione – del creditore istante , alla rifusione delle Controparte_1
pag. 2/17 spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari e con riserva di azione per i danni cagionati medio tempore alla reclamante. CONSEGUENTEMENTE, disporre l'ammissione della alla procedura di Concordato Parte_1
Preventivo ex art. 44 CCII.
IN VIA ISTRUTTORIA, disporre, si opus it ai fini del decidere, CTU contabile, mai disposta dal Tribunale di Pescara, per la istruttoria della domanda di liquidazione giudiziale e per la valutazione in relazione alla fattibilità del piano di concordato preventivo liquidatorio che, alla luce delle suesposte considerazioni e censure e della documentazione prodotta, accerti se ricorrano i presupposti per la liquidazione giudiziale e per l'accoglimento della domanda di concordato preventivo liquidatorio, con ogni altra conseguente statuizione.chiede in accoglimento del presente reclamo, di revocare/annullare/riformare il predetto decreto, adottando tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e consequenziali per pervenire all'apertura della procedura di concordato nei confronti di Valore in Sanità come richiesta con il ricorso depositato in data 4 dicembre
2023.”
Per il : “CHIEDE che l'On Corte di Appello di L'Aquila Controparte_1 voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato dalla Parte_1
e, in subordine, rigettarlo in quanto infondato per tutte le ragioni sopra
[...] esposte, con conferma integrale della sentenza n. 31/2025 pronunciata dal Tribunale di
Pescara in data 3.06.2025 e pubblicata il 04.06.2025; con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del .” Controparte_1
Per la Curatela: “I/ in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione, siccome infondata in fatto e in diritto e priva dei presupposti di cui all'art. 52 CCII;
II/ dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il reclamo proposto, in quanto illegittimo e destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/17 1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 31/2025, pubblicata in data 4/06/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società a Parte_1 seguito di istanza proposta dal , che agiva per il recupero di Controparte_1 un credito di € 254.220,79.
In udienza (18/03/2025), la debitrice rappresentava di aver depositato il giorno precedente un ricorso ex art. 44 CCII, ottenendo il termine di giorni 60 per il deposito del piano e della domanda di concordato preventivo, il che avveniva nei termini
(24/5/2025), con l'attestazione del professionista indipendente ex art. 87 CCII e con conseguente richiesta del parere del Commissario Giudiziale, acquisito il 29/05/2025.
1.1. Il Tribunale, rilevato che il piano in cui si articola la proposta ha natura liquidatoria, che, anche mediante utilizzo delle risorse provenienti dal finanziamento postergato del socio di € 150.000,00, prevede a) il pagamento integrale dei Controparte_4 crediti prededucibili;
b) il pagamento del 20% dei crediti privilegiati e chirografari anche per degrado indicati nelle classi 1, 2, 3, 4, e 5, ha proceduto al vaglio di ritualità della proposta, (implicante anche un controllo di legittimità sostanziale) stante anche la presenza di una domanda di liquidazione giudiziale, con conseguente necessità della verifica, ex at. 7 comma 2 lett. a) e b) del CCII, se la domanda di omologa non sia manifestamente inammissibile e se il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, da effettuarsi prima dell'apertura della procedura.
1.2. All'uopo, ha rilevato la mancanza, quale adempimento ex art. 39 CCII, della la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, nonché dell'indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, del CCII compiuti nel quinquennio anteriore, tra cui i pagamenti segnalati dal
Commissario Giudiziale in data 8/04/2025 per complessivi € 112.202,20, che, in quanto effettuati in un contesto di rilevantissimo indebitamento, avevano pressoché azzerato il patrimonio societario, costituito all'epoca dalla somma di € 112.681,56 pervenuta quale eccedenza del riparto della procedura esecutiva immobiliare 92/2021 Trib. Pescara, che aveva avuto ad oggetto la vendita dell'unico cespite immobiliare della società, una dimora storica adibita ad esercizio alberghiero.
1.3.Il Tribunale ha poi rilevato che, in violazione del disposto di cui all'art. 87 CCII
(lett. h), non erano menzionate (come evidenziato dal Commissario Giudiziale):1) le pag. 4/17 azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili contro il Liquidatore per i ridetti pagamenti, effettuati in violazione della par condicio creditorum;
2) quella nei confronti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale che non aveva convocato l'assemblea dopo aver rilevato nel bilancio 2018 una perdita d'esercizio pari ad € 422.090,00 con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo;
3) quella nei confronti dell'organo amministrativo, che, pur in presenza della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di € 50.000 a causa della perdita verificatasi nell'esercizio 2019 (pari ad € 557.333,00), non ha deliberato la ricapitalizzazione o la trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 c.c., dando luogo ad un costante incremento del patrimonio netto negativo, giunto ad €
3.750.244,00 euro nel 2024.
1.4. Ha poi evidenziato che l'attestatore era venuto meno ai propri obblighi rappresentando una situazione diversa da quella reale, nell'omettere informazioni significative laddove aveva escluso, a proposito dell'entità e della composizione dell'attivo, la presenza di ulteriori assets suscettibili di autonomo realizzo, non citando il giudizio pendente in cassazione (indicato nella relazione dell'avv. Mastromauro), di opposizione agli atti esecutivi, con cui, impugnando il rigetto del Tribunale di Pescara, la società chiedeva la restituzione dei beni mobili contenuti nell'hotel del valore di circa sei milioni di euro, esclusi dalla procedura esecutiva e che non potevano certamente ritenersi “res derelictae”, come erroneamente indicato dal professionista delegato nell'avviso di vendita, né erano state indicate le motivazioni di un probabile esito negativo dello stesso.
1.5. Infine, l'attestatore non aveva fatto riferimento alle azioni di responsabilità esperibili ex art. 255 CCII di cui alla relazione del Commissario Giudiziale e, infine, non aveva illustrato gli accertamenti svolti per valutare la capacità finanziaria della socia a fornire la finanza esterna di € 150.000,00 benché questa non Controparte_5 avesse fornito alcuna garanzia di pagamento.
1.6. Ha pertanto ritenuto che la proposta non avesse superato il vaglio di ritualità ex art. 47 CCII dichiarandola inammissibile.
1.7. Ha quindi proceduto alla delibazione dell' istanza di apertura di liquidazione giudiziale (sulla quale il contraddittorio si era già svolto all'udienza del 18/03/2025) e - pag. 5/17 ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge (natura di imprenditore commerciale in ragione dell'attività alberghiera esercitata, l'assenza dei requisiti di esenzione ex art. 2 comma 1° lett. d) del CCI alla luce delle risultanze dei bilanci;
l'insolvenza, accertata, stante la condizione di società in liquidazione, con l'accertamento dell'inidoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale, pari ad € 22.451,98 ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali per € 2.777.402,15) - ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo affidandolo a n. 7 Parte_1 motivi, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe.
3. Si sono costituiti, con distinti atti, il creditore procedente, Controparte_1
e la Curatela della liquidazione giudiziale, entrambi contrastando il reclamo sotto ogni profilo, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
3.1. Con le note depositate per l'udienza del 10.9.2025 la reclamante ha chiesto la concessione di un termine per replicare alle avverse costituzioni, concesso con ordinanza del 10.9.2025 fino al 26.9.2025, con termine alle controparti per eventuali repliche fino al 6.10.2025, con riserva all'esito della decisione.
4.Vanno ora delibati i singoli motivi del reclamo, preceduti dall'istanza x art. 52 CCII di sospensione della liquidazione dell'attivo e di ogni atto di gestione, per la ricorrenza in tal senso di gravi motivi (fumus e periculum), che è assorbita dalla presente decisione del merito del reclamo:
4.1. Col primo motivo di reclamo, la società reclamante ha censurato la decisione per:
Violazione dell'art. 47 CCII commi 1 e 4, violazione del principio del contraddittorio ed omessa valutazione del piano concordatario in relazione all'ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano
Ha evidenziato la reclamante come il Tribunale di Pescara abbia completamente ignorato le disposizioni del primo comma dell'art. 47 CCII senza tener conto che il
Commissario Giudiziale non aveva reso parere negativo, omettendo ogni valutazione tecnica e scendendo nella valutazione del merito, che, ai sensi della norma (che fa riferimento alla verifica della ritualità della proposta e della fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati), non gli pag. 6/17 competeva, motivando in relazione a presunte problematiche (i pagamenti pregressi) che aveva già superato con un provvedimento di non luogo a provvedere.
Il Tribunale avrebbe poi violato il 4° comma dell'art. 47 CCII omettendo di convocare la società, i creditori ed il Pubblico Ministero, con aperta violazione del contraddittorio, non fissando all'uopo neppure l'udienza, così negando ad essa debitrice anche la facoltà, ivi prevista, di avere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, con conseguente nullità della sentenza.
4.2. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha riscontrato gravi carenze documentali e, soprattutto, gravi lacune nell'attestazione del professionista, tali da non consentire alla proposta di superare il vaglio di ritualità previsto dal primo comma dell'art. 47 CCII, mentre non sono ravvisabili nella sentenza valutazioni circa la fattibilità del piano, dovendosi considerare che l'attestazione – che non è suscettibile di integrazioni salvo modificazioni del piano - costituisce il presupposto processuale su cui si fonda la veridicità dei dati aziendali che sorreggono la proposta, nonché il dato di partenza che ha la funzione di dare ai creditori elementi certi su cui contare ai fini della consapevole espressione del voto in sede di adunanza.
La questione posta e relativa ai pagamenti pregressi e al provvedimento di non luogo a provvedere, che è del pari infondata, sarà delibata nel prosieguo, essendo oggetto di uno specifico motivo (il sesto) di reclamo.
Neppure sussiste la violazione del contraddittorio per l'omessa convocazione della reclamante, oltre che del creditore istante per la liquidazione giudiziale e del Pubblico
Ministero, trattandosi della asserita violazione di regole procedurali per la quale non ha indicato lo specifico pregiudizio concretamente causatole, Parte_1 posto che non indica le iniziative che in tal caso essa avrebbe potuto assumere, ove, ad esempio, le fosse stato concesso un termine per integrare la documentazione mancante e tanto non fa neppure nel prosieguo del reclamo, senza considerare che le lacune riscontrate (si è già detto delle lacune dell'attestazione) erano tanto gravi da non poter neppure essere sanate.
4.3. Con il secondo motivo di reclamo ha censurato la sentenza per: pag. 7/17 Eccesso di potere giurisdizionale, sconfinamento nei poteri del Tribunale circa la valutazione del merito economico del piano
Secondo la reclamante, il Tribunale di Pescara, cui spetta un potere tecnico “in negativo”, ossia di fare una “valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità prima facie delle modalità adempitive della proposta”, come sottolineato dalla Corte
d'Appello di Bologna, avrebbe dovuto verificare la non manifesta inettitudine del piano, ma di fatto e in eccesso di potere, si è attribuito un'autorità di determinare l'opportunità economica o strategica del piano, che spettava agli organi della procedura
(CG e ceto creditorio), esprimendo valutazioni sul grado di convenienza delle operazioni liquidatorie, sulla percentuale di soddisfacimento proposta e sulla presunta irrealizzabilità dei tempi o dei valori di realizzo, in assenza di supporto (consulenza, pareri).
4.4. Il motivo è infondato, sol che si consideri che la sentenza impugnata altro non fa che esprimere un giudizio di ammissibilità della domanda e del piano in termini negativi, rilevando, oltre che gravi carenze dell'attestazione del professionista e quindi la violazione di obblighi informativi, anche gravi carenze documentali e quindi il difetto dei presupposti di legge, stante la mancata indicazione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (con riguardo alla consistenza e valutazione dei
“beni/assets” della società rinvenienti dal contenzioso in essere) e di azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili. Del resto, la Suprema Corte (Cass. n. 1703/2023) ha sottolineato come “in tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile,” tanto richiedendo l'art. 47 I comma CCII laddove fa riferimento alla verifica della non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, vieppiù laddove trattasi, come nella specie, di concordato liquidatorio.
4.5. Con il terzo motivo di reclamo la decisione impugnata è stata censurata per:
Errori tecnici nella valutazione del piano – Violazione del parametro della “non manifesta inattitudine” – Motivazione apparente pag. 8/17 In proposito, la reclamante ha evidenziato l'erroneità nella valutazione del parametro in questione, in costanza di parere favorevole del Commissario Giudiziale, con violazione dell'art. 47 1 comma CCII, stante l'assenza di adeguata motivazione sul perché il piano sarebbe manifestamente inidoneo, ponendosi in una posizione di ingiustificato contrasto con la relazione dell'attestatore, che aveva confermato la ragionevolezza della proposta, così incorrendo in errore di diritto nell'applicazione del parametro normativo di ammissibilità.
4.6. Anche questo motivo è infondato, e prima ancora apodittico e contraddittorio laddove si riferisce ad una motivazione generica che costringe a ripetere che, nell'ambito del doveroso vaglio di ritualità, il Tribunale, nella sentenza reclamata, ha riscontrato gravi lacune nell'attestazione del professionista accreditato, delle quali si parlerà nel corso della delibazione del motivo successivo e gravi omissioni e carenze documentali, adeguatamente esposte ed analizzate, come riferito in parte narrativa.
4.7. Con il quarto motivo di reclamo, la sentenza è stata censurata per:
Errata e/o mancata valutazione dell'attestazione del professionista indipendente e dei contenuti del piano attestato con particolare riguardo ai giudizi pendenti ed alle operazioni di analisi poste in essere.
La reclamante ha in proposito evidenziato che, com'è noto, la riforma del Codice della crisi privilegia l'accesso a strumenti di composizione negoziale rispetto alla liquidazione giudiziale, in linea con i principi della Direttiva(UE) 2019/1023 (“Direttiva
Insolvency”), violati dal Tribunale, che ha deciso, peraltro in tempi estremamente veloci, per la procedura di liquidazione omettendo ogni valutazione comparativa ex art. 87 CCII tra piano concordatario e scenario liquidatorio, frustrando così ogni possibilità di soddisfazione alternativa dei creditori, che è alla base del codice della crisi. Tanto per la ritenuta omessa indicazione di una causa pendente in Cassazione di rilevante valore ma dagli esiti non indicati, essendo l'attestatore stato generico a proposito dei contenziosi pendenti, richiamando il contenuto del Piano, che – del pari - non prevede margini di miglioramento del valore dell'attivo patrimoniale derivanti da possibili azioni risarcitorie e/o recuperatori.
Ha quindi evidenziato il mancato esame della documentazione in atti, soprattutto in merito alle censure da promuovere in sede giudiziaria nei confronti di amministratori e pag. 9/17 collegio sindacale, arrivando a preferire la liquidazione giudiziale nonostante l'apporto di finanza esterna e ipotizzando l'esito positivo del giudizio pendente in cassazione in assenza di prognosi in tal senso.
Analoghe considerazioni ha svolto relativamente agli altri giudizi pendenti, nell'ottica di una corretta informazione dei creditori chiamati ad esprimere il giudizio di convenienza della proposta.
Ha poi difeso l'operato dell'attestatore laddove aveva ritenuto non suscettibili di miglioramento il valore dell'attivo patrimoniale derivante da azioni risarcitorie o recuperatorie, rilevando la correttezza dell'operato degli amministratori, come del resto aveva fatto il piano (pp.71 e 72) con riferimento al periodo pregresso.
Infine, a proposito degli omessi accertamenti per valutare la capacità finanziaria di a fornire la finanza esterna di € 150.000,00, ha rilevato come Controparte_5
l'impegno irrevocabile sottoscritto dalla socia contenga l'espressa disponibilità della stessa ad anticipare a titolo di cauzione una somma pari ad € 30.000,00 (trentamila/00)
o nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale, nonché a rendere ogni dovuta informativa in merito alla propria capacità reddituale/finanziaria prospettica, circostanze indicate nell'attestazione (p.28). Inoltre, medio tempore, era stata richiesta e ottenuta lettera di referenze resa da Fideuram S.p.A. circa le disponibilità finanziarie detenute per un importo superiore all'impegno assunto, prodotto unitamente al reclamo.
4.8. Il motivo è infondato, dovendo considerarsi che il Tribunale non poteva non rilevare che sia il piano che l'attestazione sono gravemente omissivi su molteplici e rilevanti elementi, come del resto rilevato anche nel parere del CG del 29/05/2025.
In particolare, quanto alle omissioni relative al contenzioso pendente in Cassazione, deve considerarsi il valore consistente della causa, al quale significativamente non si è fatto cenno: il piano rimanda alla relazione legale allegata, che non fa alcun cenno agli eventuali effetti positivi della stessa, configurando una grave omissione, che diventa, appunto, significativa se si considera che il piano (p. 33) prevede, dopo l'omologa e la definizione della situazione debitoria pregressa, non la chiusura della società, ma la Part trasformazione della stessa da in Srl a unico socio ed il mantenimento della liquidazione con prosecuzione dei giudizi in corso fino alla definizione. I giudizi pendenti, pur sommariamente descritti nel Piano (p. 34) e nella Relazione dell'Avv. pag. 10/17 del 9.05.2025 (allegato 2 al Piano), come detto, non sono Persona_1 stati oggetto di valutazione prognostica negativa o positiva, non ne è stato indicato il valore, né sono stati considerati descrivendo il patrimonio aziendale. E si deve considerare che, come specificato nella sentenza impugnata, il giudizio pendente presso la Corte di Cassazione ha ad oggetto la restituzione dei beni mobili, derelitti nell'immobile oggetto di esecuzione forzata, per un valore complessivo di circa sei milioni di euro, secondo quanto riconosciuto dalla stessa reclamante. Si tratta, insomma, di un attivo del tutto eventuale ma di certo capace – ove mai recuperato – di assicurare la soddisfazione integrale dei creditori.
L'omessa valutazione delle azioni di responsabilità e recuperatorie sarà trattata in sede di delibazione del settimo motivo di reclamo, mentre, quanto alla posizione della socia finanziatrice, il Commissario Giudiziale ha correttamente evidenziato (Parere del
29.05.2025) l'incertezza dell'apporto di finanza esterna di € 150.000,00 promesso, nei sessanta giorni successivi all'omologa, dalla socia con Controparte_4
“Manifestazione di impegno irrevocabile” ma senza nessuna vera garanzia reale o personale, sicché non rileva neppure la produzione della lettera di referenze della
Fideuram Intesa Sanpaolo del 4.06.2025, che afferma che la , cliente della CP_4 Pt_3 dal 2000, alla data del 4.06.2025 aveva “disponibilità finanziarie per un controvalore superiore ad € 160.000,00” e che fino ad allora aveva assolto con puntualità gli impegni.
4.9 Con il quinto motivo di reclamo, censura la sentenza per: Parte_1
Errata e/o inesistente esame e valutazione del piano in relazione alla asserita mancanza della certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
.
La reclamante contrasta l'assunto, di cui alla sentenza impugnata, di non avere assolto tutti gli obblighi documentali previsti dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII deducendo che, quanto ai debiti fiscali, la relativa certificazione sarebbe stata contenuta nell'ambito del piano e, comunque, acquisita dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento Unitario 15/2025.
Quanto ai debiti previdenziali, deduce che la relativa certificazione sarebbe stata acquisita anch'essa dalla cancelleria fallimentare del Tribunale e che il mancato pag. 11/17 inserimento nel Piano sarebbe stato determinato da una valutazione dell'Advisor dopo aver constatato che l'Ente era incorso in errori.
Quanto, infine, alla certificazione sui debiti assicurativi, sostiene che non vi fossero debiti assicurativi da certificare, né l'INAIL aveva prodotto alcunché nonostante la regolare richiesta della cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara nel procedimento unitario 15/2025.
5. Anche questo motivo è infondato e siffatte argomentazioni certamente non consentono di ritenere perfezionato l'assolvimento del preciso obbligo documentale, che
è funzionale alla compiuta determinazione del debito tributario, previdenziale e assicurativo, che l'art. 39, commi 1 e 2, CCII pone a carico del debitore che chiede l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (questo il testo: “1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico- patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi…”).
Si tratta di documentazione indispensabile, anche perché frutto di una attività di ricognizione di esclusivo appannaggio delle amministrazioni, sicché la domanda che ne fosse priva mancherebbe dei requisiti minimi essenziali previsti dalla norma: ed infatti, la documentazione prodotta in atti non permette di “cristallizzare” con assoluta certezza il debito fiscale, previdenziale e per premi assicurativi della . Pt_1
In particolare, quanto alla certificazione per debiti fiscali, è la stessa reclamante ad ammettere che questa non sia stata allegata all'atto del deposito del piano, essendo stato riprodotto in copia fotostatica solo un allegato alla certificazione.
Quanto alla certificazione per debiti previdenziali, ammette che tale certificazione sia stata prodotta dall'INPS presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara pag. 12/17 nell'ambito del procedimento Unitario 15/2025, per di più in maniera erronea, tanto da non essere stata riproposta nel piano concordatario. Anzi essa è stata “autonomamente” integrata dall'advisor della società sulla base dei riscontri eseguiti presso l' ed il CP_6 relativo debito è stato ricondotto a due sole cartelle (nn. 38320230000355180000 e
38320230001007190000). Tale certificazione non è stata mai rilasciata in maniera definitiva dall'INPS per stessa ammissione della società “Nell'impossibilità di poter richiedere, nei tempi previsti dalla procedura, una rettifica della certificazione prodotta dall'INPS…”.
Quanto alla certificazione dei debiti assicurativi, essa non risulta essere stata richiesta dalla società, né prodotta in atti, né acquisita dal Tribunale di Pescara. ritenendo opportunisticamente la prima che il mancato riscontro dell'INAIL alla richiesta di rilascio avanzata dalla cancelleria del Tribunale di Pescara vada interpretato quale pacifica inesistenza di debiti previdenziali, come se l'Ente non fosse comunque tenuto a rilasciare una certificazione negativa.
Con il sesto motivo di reclamo, la società censura la sentenza per:
5.1. Errata e/o inesistente esame e valutazione del piano in relazione alla indicazione della mancata valutazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 del CCII.
La reclamante censura il passo della sentenza nel quale il Tribunale, facendo riferimento alla relazione del CG dell'8.4.2025, censura la mancanza della documentazione relativa alla indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 del CCII, rilevando semplicisticamente che trattasi di circostanze - quelle relative ai pagamenti effettuati negli otto mesi precedenti al deposito del ricorso per € 112.202,20, con azzeramento del patrimonio della società - superate dallo stesso Tribunale, che, in proposito emise un provvedimento (del
6.5.2025) di non luogo a provvedere, all'esito del deposito delle note di chiarimenti richiestile.
5.2. Il motivo è infondato.
Deve invero considerarsi che il provvedimento del Tribunale in questione era stato emesso in corso di procedura (di qui la natura interlocutoria) evidentemente per consentire alla società di completare l'iter procedimentale, rimandando una consapevole pag. 13/17 valutazione della vicenda sottesa al suo esito, a fronte di una relazione che, in proposito e genericamente, negava il compimento di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio precedente.
L'omessa indicazione dei pagamenti (poi evidenziati dal CG) con i quali - va ribadito –
è stato azzerato il patrimonio sociale, integra la riscontrata violazione dell'art. 39, comma secondo, CCII, ledendo il diritto dei creditori ad un'informazione esaustiva circa la situazione economico-patrimoniale della società e impedendo all'Autorità
Giudiziaria un'adeguata valutazione della proposta.
5.3. Con il settimo (e ultimo) motivo di reclamo, la sentenza viene censurata per:
Errata e/o mancato esame e valutazione del piano e dell'attestazione nonché di tutta la documentazione depositata dalla con particolare riguardo alla Pt_1 asserita mancata considerazione delle possibili azioni risarcitorie e recuperatorie e di responsabilità ex art. 255 ccii
In proposito, la reclamante fa riferimento al passo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale rileva che non sono indicate, tra le azioni esperibili ex art. 87 CCII: 1) quella contro il Liquidatore per i pagamenti di cui sopra in quanto effettuati in violazione della par condicio creditorum sostenendo che la questione era stata, come osservato col sesto motivo, con il provvedimento di non luogo a provvedere;
2) quella nei confronti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale quando in realtà il capitale sociale non si era ridotto di oltre un terzo, non avendo tenuto conto il
Tribunale delle riserve iscritte in bilancio;
3) quella nei confronti dell'organo amministrativo, che – come descritto nella segnalazione del Commissario Giudiziale del 22/04/2025 – pur in presenza della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di € 50.000 a causa della perdita verificatasi nell'esercizio 2019, non ha deliberato la ricapitalizzazione o la trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cc (dando luogo al costante incremento del patrimonio negativo giunto ad € 3.750.244,00 nel2024), in proposito rilevando che era stata tenuta un'assemblea il 26.3.2021 per valutare la necessità di procedere ad un aumento del capitale con l'esecuzione dei necessari apporti di denaro da parte dei soci e all'uopo concludendo che, in realtà, non vi era modo di configurare pag. 14/17 la positiva esperibilità di azioni recuperatorie o risarcitorie, come del resto indicato nell'attestazione (pp. 28 e 35).
5.4. Anche questo ultimo motivo è infondato.
Come evidenziato da entrambe le controparti costituite, appare assorbente la circostanza che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle azioni recuperatorie e risarcitorie esperibili, l'attestazione non dava atto, né in termini positivi che negativi, del comportamento del liquidatore né del comportamento di amministratori e sindaci, in ragione della crisi attraversata dalla società soprattutto nel corso dell'esercizio del 2019
(ma iniziata anni prima), con il conseguente aggravarsi dell'insolvenza, senza che, quantomeno tempestivamente (l'assemblea cui fa riferimento la reclamante si svolse nel
2021 per discutere del bilancio 2019), si attivassero i rimedi previsti dagli artt. 2446 e
2447 cpc. Il che non consentiva di procedere oltre e di entrare nella valutazione del merito relativo alla domanda di concordato.
Il Tribunale ha rilevato, correttamente, siffatte ulteriori gravi carenze dell'attestatore, che non potevano non incidere in modo determinante sull'ammissibilità della proposta.
Per non parlare, poi, delle azioni recuperatorie esperibili in presenza di pagamenti sottaciuti ed effettuati proprio nel periodo cd sospetto, senz'altro tali da significativamente alterare la par condicio creditorum.
E' evidente che i pagamenti eseguiti dal Liquidatore nell'imminenza del deposito del ricorso in favore di sé stesso, dei sindaci e del legale non potessero essere sottaciuti, il che imponeva, secondo il disposto dell'art. 87 CCII, di fare menzione della iniziativa attuabile per la lesione della par condicio creditorum con quei pagamenti procurata, che peraltro era dimostrato dalla circostanza, ben evidenziata in prime cure, che la domanda di concordato proponeva il pagamento nella misura del 20% dei crediti dei sindaci assistiti dal privilegio dell'art. 2751 bis n. 2) c.c. a fronte del pagamento per l'intero dei creditori e dell'avv. , titolari di crediti assistiti dallo stesso CP_7 Persona_1 grado di privilegio, che erano stati soddisfatti per l'intero.
I rilievi del Tribunale, allora, senza entrare nel merito, proprio della fase successiva
(come fa invece la reclamante), evidenziano, già solo in linea di principio, una incolmabile lacuna dell'attestazione, posto che, in realtà, nella fattispecie, il professionista non procede ad alcun autonomo esame dell'attività dell'organo pag. 15/17 amministrativo e di controllo, né tantomeno del liquidatore, non facendo altro che associarsi alle affermazioni della ricorrente e tanto rendeva improseguibile l'iter avviato con la proposta.
Quanto al comportamento dell'organo amministrativo e di controllo, che inerisce al secondo e terzo profilo di possibili responsabilità indicati dal Tribunale, viene in considerazione la mancata adozione di tempestivi provvedimenti in presenza dei sempre più negativi risultati degli esercizi dal 2018 in avanti e di una gestione in crisi già dal
2015, con bilanci, approvati con il parere contrario del Collegio Sindacale, dai quali emergevano elementi a carico dell'organo amministrativo, con considerevole ritardo nelle relative approvazioni, nonché nell'adozione delle iniziative necessarie a tutela della società e dei creditori.
In conclusione, siffatte evidenti criticità imponevano che la proposta ed il piano di concordato, ma ancor più la attestazione, recassero una approfondita valutazione dei temi indicati dal Tribunale, così da giustificare – anche sotto quel profilo - la conclusione per cui l'alternativa della liquidazione giudiziale non avrebbe apportato sul punto alcun ulteriore beneficio per i creditori.
5.5. Nulla viene dedotto in merito all'avvenuto riscontro, nella sentenza impugnata, dei presupposti per procedere all'apertura della liquidazione giudiziale.
5.6. Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del secondo tariffa e con esclusione della fase Controparte_1 trattazione/istruttoria, mentre nessuna somma può essere riconosciuta alla Liquidazione
Giudiziale reclamata, gravando sulla massa il carico delle spese sostenute dal Curatore per il presente giudizio.
10.A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo:
1) respinge il reclamo;
pag. 16/17 2) condanna la reclamante a rimborsare al le spese del Controparte_1 presente giudizio di reclamo, liquidate, in complessivi € 6.025,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) nulla sulle spese in favore della;
Controparte_2
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL IT IO FR S. MO
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