Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 306/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
03/10/1967, c.f. , , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Cataldo (CL) il 22/04/1967, c.f. , C.F._2 [...]
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_3
, , nato a [...], il C.F._3 CP_1 Parte_4
3/08/1969, c.f. , e , nato a [...], il C.F._4 Parte_5
20/09/1960, c.f. , quale legale rappresentante della C.F._5
società con Controparte_2
sede in Giarre, Partita IVA: , tutti elettivamente domiciliati in EN, P.IVA_1
via Francesco Spina n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grimaldi che li rappresenta e difende giusto mandato in atti;
ricorrenti
CONTRO
Controparte_3
(c.f. ,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022, , Parte_1
, , Parte_2 Parte_6 Parte_7
e la società semplice Controparte_2
, rappresentata da , premettendo di condurre, a vario titolo,
[...] Parte_5
quali imprenditori agricoli, degli appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio dei
Comuni di EN (SR) e di Catania, meglio infra descritti, rappresentavano che,
in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nelle giornate tra il 25 e il
30 ottobre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del fiume e di alcuni corsi d'acqua facenti parte del relativo bacino, CP_4
segnatamente il canale Fiumefreddo, il canale Panebianco, il canale Benante e il canale Spinasanta, le cui acque avevano sommerso le colture esistenti 3
arrecando ingenti danni, descritti nelle perizie redatte dal Dott. Persona_1
e dal Dott. , versate in atti. Citavano pertanto in giudizio
[...] Persona_2
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della
Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale
- deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti, così come quantificati nelle c.t.p.
allegate, ovvero nell'ammontare che sarebbe stato accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, su cui rivalutazione e interessi.
Con comparsa depositata in data 10 marzo 2022 si costituiva l'Autorità di Bacino
del presso la Presidenza della Controparte_3 Controparte_3
(nel prosieguo solo Autorità di Bacino) che negava ogni responsabilità,
adducendo il carattere eccezionale dell'evento meteorico verificatosi nei suddetti giorni, denominato “ciclone Apollo”, per il quale era stato infatti deliberato lo stato di calamità naturale;
rimarcava, in ogni caso, l'infondatezza della domanda,
ascrivendo ai ricorrenti, quali proprietari frontisti, una condotta omissiva per la mancata effettuazione degli interventi manutentivi previsti a loro carico e per la violazione delle fasce di pertinenza fluviale, richiamando a tal fine gli artt. 9, 12,
58, 93, 95 e 96 lettera f) del R.D 523 del 1904 e le disposizioni degli artt. 915,916
e 917 cod. civ.. In subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento in virtù delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1227 c.c..
All'udienza del 15.03.2022 il Tribunale disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, conferendo apposito incarico all'Ing. e al Dott. Persona_3
. Persona_4 4
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa, trattata in forma “scritta”, è
posta in decisione in data 2.1.2025.
***
I ricorrenti evocano, quale fatto dannoso, l'esondazione del fiume e CP_4
di altri limitrofi corsi d'acqua addebitandola al perdurante stato di abbandono dei medesimi. Nello specifico, segnalano la presenza, all'epoca dei fatti, di vegetazione ripariale, in particolare canneti ed essenze arbustive, che,
depositandosi sull'alveo e negli argini, ne aveva ridotto la sezione ostacolando il regolare flusso delle acque;
evidenziano inoltre, l'assenza decennale di interventi di manutenzione e di pulitura degli alvei ad opera delle autorità competenti, volta all'asportazione di sedimenti e vegetazione, con conseguente sedimentazione delle particelle terrose e formazione di vere e proprie barriere.
Quanto addotto dai ricorrenti risulta in buona parte confermato dalle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi, in quanto frutto di accertamenti accurati,
eseguiti secondo metodi corretti e scevri da vizi logici.
Innanzitutto, muovendo dalla descrizione dei fondi dei diversi ricorrenti, va rilevato quanto segue:
- i terreni condotti dal si trovano nel territorio del Comune di Parte_1
EN, sono estesi complessivamente circa 500 ettari (dal fascicolo aziendale
AGEA risultano condotti dalla ditta 500.08.74 ha di terreno), suddivisi in 2 distinti appezzamenti di diverse dimensioni. L'appezzamento più esteso è ubicato a
Nord del lago di EN in contrada Cuccumella;
quello più piccolo è ubicato a
Sud del predetto lago, in contrada Case Biviere;
ricadono catastalmente, per 5
come indicato in ricorso: al foglio 11, part.lle n. 9, 22, 41, 42, 45; al foglio 12,
part.lle n. 13, 17, 26, 47, 53, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 463, 464; al foglio 13,
part.lle n. 4, 6, 63, 65, 67, 68, 75, 77, 94, 95, 96, 183, 271, 272, 273, 283, 284,
285, 286, 289, 292, 296, 294; al foglio 16, part.lle n. 5, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 25,
29, 30, 31, 32, 33, 39, 46, 47, 48, 53, 54, 60, 61, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 107, 11, 112, 113, 115,
116, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 148, 149,
170, 181, 203, 205, 207, 218, 220, 301, 318;al foglio 17, part.lle n. 4, 10, 11, 12,
23, 25, 26, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 , 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 113, 114, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148, 151, 152,
153, 154, 156, 157, 157, 210; al foglio 18, part.lle n. 4, 18, 24, 25, 153, 156; al foglio 43, part.lle n. 257, 258, 386, 387, 1000, 1328; al foglio 50, part.lle n. 3, 133,
136, 153, 154, 155, 157, 159, 202, 203, 235, 239, 240, 241, 280, 281, 282,
283, 284, 285; foglio 59 part.lle n. 2, 4, 12, 107, 125, 324, 328. I consulenti hanno comunque rilevato che “tutte le particelle catastali che sono state indicate
dal CTP Dott. nella perizia dallo stesso redatta sono contenute Persona_5
nel fascicolo aziendale AGEA in atti protocollo AGEA.CAA6294.2021.0000273
(n. validazione 10371656082) avente data di stampa 13/03/2021 ad eccezione
delle particelle catastali 98 del foglio di mappa 12 e 115 del foglio di mappa 17.
Delle predette particelle, la 98 risulta catastalmente intestata alla ditta ricorrente,
per tal motivo è stata inclusa nel presente accertamento;
di contro la particella 6
115 catastalmente intestata al Demanio della Regione, è stata esclusa” (v. pag.
10 e l'elencazione riportata alle pag.11-12 della relazione di c.t.u.).
- i terreni detenuti da – quale comproprietaria per la quota Parte_2
di ½ e comodataria della restante quota indivisa da potere del coniuge comproprietario - ricadono in agro di EN e, divisi in appezzamenti contigui ubicati a brevissima distanza tra loro, possono essere considerati come costituenti un unico corpo la cui superficie complessiva è estesa catastalmente
48.80.20 ha.; ricadono in contrada Cuccumella a Nord del Lago di EN e sono allibrati, per come indicato in ricorso, al foglio 11, part.lle n. 58, 62,10, 276, 401,
422, 423,424; 425,266,25,103,105,89, 271,366; e al foglio 12, part.lle n.
27,11,50, 56;
- i terreni condotti da ricadono anch'essi nel territorio del Parte_6
Comune di EN e sono divisi in quattro appezzamenti ricadenti in diverse contrade poco distanti tra loro (circa 1.000 mt in linea d'aria), ubicate a Nord del
Lago di EN. Per come riportato in ricorso risultano così identificati sul piano catastale: al foglio n. 12 le part.lle n. 268, 291, 334, 335, 336, 489, 349, 398, 399,
468, 428, 60, 353, 323, 328, 14; al foglio n. 13 le part.lle n. 27, 28, 332, 335, 338,
341, 344, 347, 357, 355, 359, 361, 367; al foglio n. 17 le part.lle n. 27, 40, 176,
178; al foglio n. 12 la part.lla n. 266;
- i terreni di ricadono nel territorio comunale di EN e Parte_7
costituiscono un unico appezzamento, esteso 31.59.61 ha, ubicato in contrada
Carmìto, a Nord del Lago di EN. Sono censiti al foglio n. 13, part.lle n. 45, 47, 7
51, 53, 55, 57, 59, 103, 104, 105, 106, 139, 140, 307, 310, 314, 317, 369, 371,
372, e al foglio n. 17, part.lle n. 88 e 89;
- i terreni oggetto di accertamento condotti dalla “ e Controparte_2 [...]
”, costituenti parte di una più ampia azienda Controparte_5
agricola, ricadono nel territorio del Comune di Catania e formano un unico appezzamento ubicato nella contrada Spinasanta, compresa tra il bacino del
Fiume Gornalunga (a Sud) ed il bacino del Fiume Dittaino (a Nord). In particolare,
quelli risultati interessati dalla esondazione ricadono al foglio 51, part.lle 50,
121,123, 124 126.
Tanto premesso, i consulenti hanno proceduto alla analisi statistica delle precipitazioni cadute sul bacino idrografico di riferimento nel periodo in contestazione avvalendosi dei dati raccolti dalla rete di stazioni pluviometriche del SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), e in particolare, di quelli forniti dalle stazioni di Mineo, EN, TE NE e PE
. Da essi è emersa la verificazione di tre eventi principali, il primo datato
[...]
24.10.2021 con durata di 6 ore, il secondo datato 26.10.2021 con durata di 9 ore,
e infine il terzo del 29.10.2021 della durata di 13 ore (v. pag.60 relazione di c.t.u.)
Onde individuare la porzione di evento risultato maggiormente critico per il bacino in studio, così da stimare il tempo di ritorno associato al medesimo, i consulenti hanno fatto riferimento al tempo di corrivazione del bacino stesso, corrispondente al tempo che impiega una goccia d'acqua caduta nel punto idraulicamente più
lontano per giungere alla sezione di chiusura. A tal fine, attesa l'ubicazione delle particelle dei ricorrenti nel topoieto della stazione pluviometrica di EN, gli 8
esperti hanno assunto quest'ultima come stazione caratteristica. All'esito dell'elaborazione dei dati raccolti, hanno concluso associando all'evento meteorico per cui è causa un “tempo di ritorno” di “oltre 105 anni” (Ibidem,
pag.61-62).
L'effettiva sommersione dei terreni dei ricorrenti è stata accertata da periti in parte, e ove ancora possibile, valorizzando i segni rinvenuti sui luoghi all'atto dei sopralluoghi e, in ogni caso, tramite una valutazione incrociata sia delle immagini satellitari sia della simulazione, effettuata sulla scorta della modellazione numerica del processo idrologico ed idraulico avvenuto all'interno del bacino,
della formazione e della propagazione della piena, simulazione che ha mostrato ampie superfici di allagamento che comprendono tutte le particelle dei ricorrenti ad eccezione delle particelle 108, 122, 126, 216, 219 e 220 del Foglio 51. A detta degli ausiliari, “la formazione di un tirante significativo, presente per diverse ore
ed associato a forti velocità e turbolenze, può ritenersi sicuramente responsabile
dei danni avvenuti” (ibidem, pag.73).
Gli ausiliari hanno evidenziato che il flusso principale di inondazione non è
provenuto tanto da Nord, dove si trova il fiume , bensì da Ovest, ed è CP_4
stato favorito dalla morfologia naturale del bacino, nonché dalla presenza di canali artificiali, come il Panebianco, realizzati allo scopo di drenare i terreni coltivati ma che, in occasione di eventi di piena, incoraggiano il convogliamento delle acque proprio sulle particelle coltivate a cui sono asserviti.
Hanno ritenuto di individuare una con-causa nella asportazione della paratia già
collocata sotto il ponte della Strada Statale di Caltagirone, che separava il canale 9
Fiumefreddo dal , rimarcando, nel contempo come ulteriore fattore Parte_8
eziologico, la vulnerabilità delle particelle in oggetto derivante dalla presenza di una folta vegetazione naturale lungo tutto il corso del che, per una CP_4
corretta manutenzione idrogeologica del territorio e al fine di mantenere una adeguata capacità di convogliamento delle acque, andrebbe periodicamente asportata (ibidem, pag.73).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A.
resistente per gli allagamenti e per i danni derivanti dalle dette esondazioni alla proprietà dei ricorrenti.
E' vero, infatti, che i consulenti, pur evidenziando la necessità di comportamenti manutentivi in grado di limitare i danni o addirittura annullarli in caso di verificazione di eventi con “tempi di ritorno” più contenuti, indicando, come primo intervento, la pulizia dell'alveo del fiume e di tutti gli alvei naturali CP_4
principali del suo reticolo idrografico, hanno sostenuto che “non risulta
economicamente ragionevole cercare di realizzare opere idrauliche adeguate per
un tempo di ritorno di 105 anni al fine di tutelare in assoluto semplici particelle
agrarie”.
Tuttavia, la suddetta valutazione risulta frutto di un criterio meta-giuridico di comparazione costi/benefici (i costi degli interventi manutentivi a carico della P.A.
e l'entità dei danni che potrebbero conseguire in caso di omessa manutenzione)
che non può essere utilizzato ai fini decisori e che, peraltro, si presenta di difficile applicazione in concreto, tenuto conto che i danni da considerare non potrebbero essere circoscritti a quelli di un singolo privato ricorrente. 10
Deve piuttosto evidenziarsi che, utilizzando parametri di natura normativa,
l'evento meteorico in questione non può considerarsi eccezionale. Il D.Lgs.
23/02/2010 n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” - classifica infatti le alluvioni, in base alla durata del tempo di ritorno (TR), in: frequenti se con TR fino a 50 anni;
poco frequenti se con TR fino a 200 anni;
scenari di eventi estremi se con TR
superiore a 200 anni.
Applicando quindi i suddetti parametri, un tempo di ritorno di poco più di 105 anni costituisce evento infrequente ma non straordinario.
A monte, ritiene il Collegio che il metodo basato esclusivamente sui c.d. “tempi di ritorno” deve oggi riconsiderato alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il Paese negli ultimi anni. Invero, la prevedibilità di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più
considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili,
fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr.
Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022). Pertanto, il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass. 8466/2020; Cass. 26545/14). Come
precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in definitiva, tenuto anche conto del 11
dissesto idrologico in cui versa il Paese, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16 e Cass. 18877/2015).
In altre parole, laddove viene acclarato – come nella odierna vicenda - che una adeguata tenuta dei corsi d'acqua, attraverso interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, come la realizzazione di opere atte a garantire un'adeguata sufficienza idraulica degli alvei, avrebbe indubbiamente consentito una maggiore capacità di deflusso mitigando gli allagamenti dei fondi limitrofi, va esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, che solo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., poteva escludere la responsabilità dell'Autorità amministrativa competente alla loro gestione.
Va poi evidenziato che l'eventuale – e peraltro non specificamente dedotta -
sussistenza di responsabilità umane concorrenti (ad esempio quella di eventuali enti gestori dei canali artificiali sopramenzionati), non esonererebbe l'Autorità di
Bacino dall'obbligazione risarcitoria, alla luce del disposto dell'art.2055 c.c.,
stante l'unicità dei fatti dannosi.
Va ricordato che, in virtù della L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, gli Controparte_3
obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi correlati alla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c. (Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del
05.12.2011), sono transitati all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
Sicilia, istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione, odierna 12
resistente. Detto Dipartimento ha infatti, tra i suoi compiti, quello di “assicurare la
difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle
acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio
idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del
bacino del distretto idrografico della , in adempimento degli obblighi CP_3
derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le
competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della
legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Escluso, per le ragioni sopra esposte, il carattere di eccezionalità delle precipitazioni in esame – giudizio che va effettuato con riferimento al singolo bacino idrografico – nessuna diversa conclusione si trae dalla circostanza che,
per quell'evento meteorico valutato nel suo complesso, sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché,
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Privo di rilievo appare anche il richiamo operato dalla difesa erariale alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 12 del R.D. 523/1904 venendo in questo caso in discussione l'omessa esecuzione di interventi di ampia dimensione su un fiume
(il ) e su una rete di canali artificiali, interventi che non possono farsi CP_4
carico al singolo privato frontista. 13
Dalla citata relazione di CTU è infatti emersa, in primo luogo, la necessità di interventi manutentivi volti alla pulizia dell'alveo del suddetto fiume e di tutti gli alvei naturali principali del suo reticolo idrografico, unitamente all'esigenza di ripristinare o installare nuove paratie nei canali artificiali.
Parimenti infondato è il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917
c.c., che, seppur concernenti, rispettivamente, le riparazioni di sponde e di argini,
la rimozione degli ingombri e la regolamentazione dei relativi oneri economici tra i proprietari interessati, poiché entrate in vigore ben prima della normativa prima richiamata, con la quale è stata sancita la demanialità delle acque fluviali, sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private (Cass. Civ. Sent.
pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c.,
ha dedotto solo assertivamente un concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento, assunto che i consulenti di ufficio hanno comunque smentito, negando di avere riscontrato comportamenti dei ricorrenti in grado di incidere, anche solo in misura concorrente, sugli eventi dannosi oggetto di causa (pag.73 della relazione di c.t.u.).
Tanto ritenuto sull'an, quanto alla liquidazione dei danni, va evidenziato che gli ausiliari, dopo aver accertato le condizioni dei vari fondi, hanno effettuato la stima e quantificato in modo analitico le singole voci di spesa sia sulla scorta delle risultanze dei loro sopralluoghi sia a seguito dell'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti, in special modo di quella afferente alle coltivazioni 14
biologiche praticate nei suddetti appezzamenti, per loro natura sottoposte in tutto il loro sviluppo a rigorose verifiche da parte degli enti a ciò preposti.
La quantificazione così come eseguita – si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi - è stata oggetto di contestazioni solo da parte dei ricorrenti, contestazioni che sono state recepite dai consulenti esclusivamente in relazione al danno subito dai terreni di TI CA SE (v. la esaustiva nota di risposta dei c.t.u. alle osservazioni delle parti).
In conclusione, non essendovi motivi per discostarsi da tali stime, il valore economico complessivo dei danni patiti dagli odierni ricorrenti è stato quantificato in € 765.552,36 (di cui 742.287,81 per danno materiale e 23.264,55 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà ; in € Persona_7
116.165,82 (di cui € 65.086,12 per danno materiale e € 51.079,70 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà ; in € 116.123,26 Parte_2
(di cui € 102.882,52 per danno materiale e € 13.240,74 per mancati redditi) con riguardo al fondo di proprietà ; in € 60.017,22 (per Parte_6
danno materiale) con riguardo al fondo di proprietà ; in Parte_7
€ 107.088,00 (di cui € 104.238,00 per danno materiale e € 2.850,00 per mancati redditi) con riguardo al fondo condotto dalla “Vattiato AL e TA Mattia
Grazia Società Semplice”.
Siffatti importi, frutto delle stime effettuate a febbraio del 2024, costituiscono l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria,
dovranno essere rivalutati, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno 15
precedentemente sofferto. Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (ottobre
2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della
Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare:
- a l'importo di euro 846.619,30 (di cui euro Persona_7
69.600,52 per interessi);
- a l'importo di euro 128.467,02 (di cui euro Parte_2
10.561,27 per interessi);
- a l'importo di euro 128.419,94 (di cui euro Parte_6
10.557,39 per interessi);
- a l'importo di euro 66.372,65 (di cui euro Parte_7
5.456,49 per interessi);
- alla società “ l'importo di Parte_9
euro 118.427,92 (di cui euro 9.735,96 per interessi).
Su tali somme decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di giudizio segue la soccombenza. Le stesse si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori minimi, attesa la semplicità e serialità della causa, per le fasi “studio”, “introduttiva” e “decisionale”,
in quelli medi per la fase “istruttoria”) nella misura complessiva di euro 21.970,00 16
per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge.
Vanno definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali che si liquidano con separato decreto;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando:
-condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento:
a) in favore di dell'importo di euro 846.619,30; b) a Persona_7
favore di dell'importo di euro 128.467,02; c) a favore di Parte_2
dell'importo di euro 128.419,94; d) a favore di Parte_6
dell'importo di euro 66.372,65, e) a favore della società Parte_7
“ dell'importo di euro 118.427,92; Parte_9
somme tutte su cui interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
-condanna l'Autorità di Bacino a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 21.970,00 per onorari, oltre euro 545,00
per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA
come per legge;
-pone definitivamente a carico della Autorità di Bacini i costi della c.t.u., liquidati con separato decreto.
Palermo, 16.1.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo