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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2040/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2040/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CATANIA, via Francesco Crispi n. 247, presso lo studio dell'avv.
IL RI IA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in CATANIA, via Guzzardi n. 15, presso lo C.F._2
studio dell'avv. DI MAURO ROSSELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Catania in data 20/06/2009.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 20/07/2002, il Persona_1 Persona_2
18/01/2008 e il 27/11/2013. Persona_3
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 2066/2023
pronunciata da questo Tribunale in data 12/05/2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Acquisita successivamente l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che peraltro fa espresso riferimento alle condizioni raggiunte dalle stesse nel giudizio di separazione.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni
Per_ e alla madre, come da accordo delle parti, e rispondendo tale regime al superiore Per_2
interesse delle minorenni, in ragione dello stato di detenzione del padre.
Le due figlie minori vanno collocate presso la madre, a cui va assegnata la casa coniugale.
Per quanto concerne i rapporti e le frequentazioni tra il padre e le figlie minorenni, nonché
sulla permanenza delle figlie presso e con il padre, il Collegio ritiene di concordare con quanto convenuto dalle parti, disponendo che: per la durata della pena, è data facoltà al padre di sentirle durante i colloqui telefonici settimanali e vederle, una volta al mese in presenza, durante il colloquio presso la struttura carceraria;
alla fine dell'espiazione della pena, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze delle stesse nonché con gli impegni, le esigenze e le necessità del padre, da concordare con l'altro genitore, il sig. potrà Parte_2
vedere e tenere seco le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nonché, a settimane alterne, nel week-end il sabato dalle ore 11:00 fino alle ore 19:30 della domenica. I
giorni indicati e gli orari indicati potranno essere sostituiti con altri più congeniali e subire pertanto variazioni, in ragione delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori e delle esigenze e degli impegni scolastici e ludici delle minori, purché ciò avvenga previamente concordato tra i coniugi;
durante le festività Natalizie, le minori trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi che comprendono, ad anni alterni i giorni dal 23 al 30 Dicembre e l'anno successivo i giorni dal 31 Dicembre al 6 Gennaio (in ogni caso, durante le dette festività, le minori trascorreranno, alternativamente, la vigilia del 24 Dicembre con un genitore ed il giorno successivo, il pranzo del 25 dicembre, con l'altro; parimenti la vigilia del 31 dicembre con un genitore e il giorno successivo, il pranzo dell'01 gennaio con l'altro); durante le festività
3 Pasquali, le minori trascorreranno con uno dei genitori tre giorni consecutivi che comprendono,
ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; nel periodo estivo le minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi ovvero da suddividere in due tranche, da stabilire entro il mese di giugno di ogni anno;
analogo,
periodo continuativo spetterà all'altro genitore, da intendersi con sospensione del diritto di visita infrasettimanale dell'altro genitore.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_2
debba contribuire al mantenimento delle due figlie minorenni e
[...] Persona_2
, versando a un assegno mensile dell'importo complessivo di Persona_3 Parte_1
Euro 450,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nulla va disposto in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne , avendo Persona_1
le parti precisato che è economicamente indipendente.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
20/06/2009 tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CATANIA dell'anno 2009, al N. 288, della
Parte II, Serie A;
dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e alla Persona_2 Persona_3
madre , con collocamento presso la madre;
Parte_1
4 assegna la casa coniugale a;
Parte_1
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie Parte_2
minorenni e secondo le modalità specificate in parte motiva, e in Persona_2 Persona_3
mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì
e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità
alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalle figlie minorenni;
dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie Parte_2
minorenni e versando a , entro il giorno 5 di Persona_2 Persona_3 Parte_1
ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2040/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CATANIA, via Francesco Crispi n. 247, presso lo studio dell'avv.
IL RI IA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in CATANIA, via Guzzardi n. 15, presso lo C.F._2
studio dell'avv. DI MAURO ROSSELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Catania in data 20/06/2009.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie il 20/07/2002, il Persona_1 Persona_2
18/01/2008 e il 27/11/2013. Persona_3
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 2066/2023
pronunciata da questo Tribunale in data 12/05/2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
All'udienza del 12/09/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Acquisita successivamente l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, che peraltro fa espresso riferimento alle condizioni raggiunte dalle stesse nel giudizio di separazione.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni
Per_ e alla madre, come da accordo delle parti, e rispondendo tale regime al superiore Per_2
interesse delle minorenni, in ragione dello stato di detenzione del padre.
Le due figlie minori vanno collocate presso la madre, a cui va assegnata la casa coniugale.
Per quanto concerne i rapporti e le frequentazioni tra il padre e le figlie minorenni, nonché
sulla permanenza delle figlie presso e con il padre, il Collegio ritiene di concordare con quanto convenuto dalle parti, disponendo che: per la durata della pena, è data facoltà al padre di sentirle durante i colloqui telefonici settimanali e vederle, una volta al mese in presenza, durante il colloquio presso la struttura carceraria;
alla fine dell'espiazione della pena, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze delle stesse nonché con gli impegni, le esigenze e le necessità del padre, da concordare con l'altro genitore, il sig. potrà Parte_2
vedere e tenere seco le minori il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nonché, a settimane alterne, nel week-end il sabato dalle ore 11:00 fino alle ore 19:30 della domenica. I
giorni indicati e gli orari indicati potranno essere sostituiti con altri più congeniali e subire pertanto variazioni, in ragione delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori e delle esigenze e degli impegni scolastici e ludici delle minori, purché ciò avvenga previamente concordato tra i coniugi;
durante le festività Natalizie, le minori trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi che comprendono, ad anni alterni i giorni dal 23 al 30 Dicembre e l'anno successivo i giorni dal 31 Dicembre al 6 Gennaio (in ogni caso, durante le dette festività, le minori trascorreranno, alternativamente, la vigilia del 24 Dicembre con un genitore ed il giorno successivo, il pranzo del 25 dicembre, con l'altro; parimenti la vigilia del 31 dicembre con un genitore e il giorno successivo, il pranzo dell'01 gennaio con l'altro); durante le festività
3 Pasquali, le minori trascorreranno con uno dei genitori tre giorni consecutivi che comprendono,
ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; nel periodo estivo le minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi ovvero da suddividere in due tranche, da stabilire entro il mese di giugno di ogni anno;
analogo,
periodo continuativo spetterà all'altro genitore, da intendersi con sospensione del diritto di visita infrasettimanale dell'altro genitore.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, Parte_2
debba contribuire al mantenimento delle due figlie minorenni e
[...] Persona_2
, versando a un assegno mensile dell'importo complessivo di Persona_3 Parte_1
Euro 450,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nulla va disposto in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne , avendo Persona_1
le parti precisato che è economicamente indipendente.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
20/06/2009 tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CATANIA dell'anno 2009, al N. 288, della
Parte II, Serie A;
dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni e alla Persona_2 Persona_3
madre , con collocamento presso la madre;
Parte_1
4 assegna la casa coniugale a;
Parte_1
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie Parte_2
minorenni e secondo le modalità specificate in parte motiva, e in Persona_2 Persona_3
mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì
e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità
alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalle figlie minorenni;
dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie Parte_2
minorenni e versando a , entro il giorno 5 di Persona_2 Persona_3 Parte_1
ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 21 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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