Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2702/2023 RG Lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...]
Germi, 88 elettivamente domiciliata in Pomigliano CodiceFiscale_1
D'Arco alla via San Paolo di Tarso 12, presso lo studio dell'avv. dell'avv. Guglielmo Crisci, C.F. (Pec: ), che la rapp.ta e difende C.F._2 Email_1
- giusta procura in atti
- Appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi in virtù di procura generale alle liti per C.F._3
Notaio del distretto di Fiumicino (Roma) del 22.3.24 numero Rep. Persona_1
37875 racc. n. 7313 elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , con indirizzo PEC CP_1
t Email_2
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro n. 5822/2023 pubbl. il 10/10/2023 con la quale, dichiarata la cessazione della
1
- in data 28.9.2022 alla Sede Legale di Roma ed in data 22.9.2022 alla Sede Provinciale di Napoli), era stata disposta la compensazione delle spese di lite. A sostegno della statuizione il Tribunale aveva rilevato la condizione di reciproca soccombenza, in quanto da un lato vi era da considerare l'intempestività del ricorso siccome proposto il 115° giorno dalla notifica dell'AP 70 indispensabile per la liquidazione della prestazione (quindi prima del decorso dei 120 giorni di spatium deliberandi, previsto dall'art. 445 bis c.p.c.), dall'altro lato, la tardività del pagamento da parte dell' siccome avvenuto successivamente sia al deposito CP_1 che alla notifica del ricorso ( 22.02.2023). L'appellante ha censurato esclusivamente il governo delle spese, in quanto erroneamente compensate sulla base di una interpretazione non condivisibile della soccombenza reciproca con riguardo al rispetto dello spatium deliberandi riconosciuto all' dopo la trasmissione in via telematica dell'AP70. Ha precisato CP_1 infatti che tale modello era stato inviato a mezzo PEC il 30.9.2022 e che l'atto introduttivo del presente giudizio era stato depositato il 27.1.2023, decorsi 120 gg. come previsto dall'art. 445 bis c.p.c. e non già 115 come indicato dal Tribunale. Ha concluso chiedendo
-In via preliminare, accertare e dichiarare la violazione ad opera del Giudice di prime cure dell'art. 92 c.p.c comma 2;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di prime cure in merito alle condizioni sottese e giustificative di una parziale soccombenza reciproca così come dichiarate nell'appellata Sentenza;
- Per l'effetto, in riforma parzialmente della sentenza appellata, provvedere alla quantificazione corretta delle spese di giudizio relative al primo grado, con contestuale condanna all' al pagamento delle stesse con attribuzione al CP_1 procuratore antistatario;
- con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. Notificato l'atto, l' si è costituito, resistendo al gravame. CP_1
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 2 Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame la liquidazione della prestazione, come è pacifico, è stata effettuata in corso di causa (v. prospetto Mod. TE08 del 17.2.2023 e cedolino di pagamento del 7.3.2023) dopo il deposito (del 27.1.2023) e la notifica del ricorso (risultando la raccomandata spedita il 17.2.2023). Il Giudice ha rilevato che il ricorso era stato depositato al 115^ giorno dalla trasmissione del modello AP70, laddove addirittura è da reputarsi irrilevante il mancato invio da parte dell'assistito del modello AP70 al fine di giustificare il ritardo nel pagamento. Infatti, come risulta dalle circolari , tale adempimento non è CP_1 richiesto in via preventiva, ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto. Invero nel messaggio n. 20715 del 17.12.2013 si evidenzia che CP_1 la verifica dei requisiti socio-economici “non possa essere effettuata mediante 3 l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta ricevuto il decreto di omologa, per le prestazioni CP_1 dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , prescindendo anche dalla CP_1 restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche quindi devono essere svolte d'ufficio grazie all'interconnessione tra le banche dati, sollecitandosi da parte dell' – CP_1 ove ritenuta necessaria – l'eventuale collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa. Anche le provvidenze di invalidità civile non soggette alla verifica del requisito reddituale (come l'indennità di accompagnamento) saranno liquidate in via provvisoria entro il termine sopra indicato di 60 giorni dalla notifica del decreto. L'operatore chiederà all'utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali (v. messaggio 4818 del 2015) per l'eventuale ripetizione di indebito”. Inoltre deve osservarsi che lo spatium deliberandi di 120 gg. previsto dall'art. 445 bis c.p.c. deve correttamente riferirsi all'intervallo intercorrente tra la notifica del decreto di omologa e la liquidazione della prestazione: “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Al riguardo risulta che il decreto di omologa era stato notificato il 22.9.2022 presso la sede di Napoli ed il 28.9.2022 in Roma (v. all. 1 con A.R. – produz. primo grado) e che il ricorso giudiziario era stato depositato il 27.1.2023, quindi dopo 120 giorni da tale data, nel rispetto al termine di legge. Sulla base di tali premesse, il collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte ( , che solo tardivamente CP_1 ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero, stante la fondatezza della pretesa ricorrente – riconosciuta dall'Ente in corso di causa.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte non ha allegato una nota spese.
In ogni caso la tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 55/2014
- 147/2022; deve applicarsi lo scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare della prestazione riconosciuta e corrisposta alla ricorrente, nei parametri minimi, avuto riguardo all'assenza di particolari questioni di fatto e diritto (stante la cessazione della materia del contendere in corso di causa).
In riforma parziale della gravata sentenza, le spese seguono la soccombenza, con conseguente liquidazione –per il primo grado - della somma complessiva di euro 1.700,00 da porsi a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella CP_1 misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
4 Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado che liquida per intero CP_1 in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario Avv. Guglielmo Crisci;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5