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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 403/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. BECCALOSSI ROBERTO , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA TOSIO 24 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BECCALOSSI ROBERTO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. BERTOLI MARIA Controparte_1
GABRIELLA GIULIA , elettivamente domiciliato in PIAZZA MERC 30 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BERTOLI MARIA GABRIELLA GIULIA
APPELLATA pagina 1 di 30 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/10/2024, avente ad oggetto:
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
24/02/2020 con il n. 421/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In accoglimento dei motivi del presente appello e in totale riforma della impugnata sentenza, voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda e conclusione:
IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE E DI MERITO:
- Accertare e dichiarare che, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti o comunque ravvisabili nel caso di specie:- sia con riferimento alla sentenza n. 676/2017 del
9/5/2017, della Corte d'Appello di Brescia, che con riferimento alla sentenza n.
288/2017 del 30/1/2017, del Tribunale di Brescia - non è intervenuto alcun giudicato su alcuna delle domande formulate dall'attore-opponente in primo grado (e qui riproposte) e, in particolare, su quelle formulate sub 5 e 6 delle conclusioni, con ogni debita conseguenza.
- Accertare e dichiarare che, per i motivi, di fatto e di diritto esposti, o comunque ravvisabili nel caso di specie: in ogni caso, nessuna ipotesi di inammissibilità è
ravvisabile nelle domande formulate, mancandone tutti i presupposti e le condizioni,
con ogni debita conseguenza, anche sotto il profilo della indebita rifusione delle spese di causa.
pagina 2 di 30 - Accertare e dichiarare che, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti o comunque ravvisabili nel caso di specie: il Tribunale ha erroneamente omesso la doverosa cognizione e decisione del merito delle domande proposte e della controversia.
- Voglia pertanto questa Corte, in integrale riforma dell'appellata sentenza:
accertatane la fondatezza, in fatto e in diritto, accogliere le domande e conclusioni di primo grado dall'attoreopponente, che di seguito nuovamente si riportano:
“1) Disporre l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione n° 30488/2012 e sospenderla;
2) Ritenere e dichiarare l'atto di precetto notificato al Signor il 2 Parte_1
maggio 2012 nullo ed inefficace in quanto intima l'esecuzione di generici obblighi di fare indicati < nella sentenza inter partes n. 658/2011 del Tribunale di Milano >;
3) Ritenere e dichiarare l'atto di precetto notificato al signor il 2 Parte_1
maggio 2012 nullo ed inefficace in quanto il decreto ex art.195 disp. att. c.p.c. emesso dal Giudice del Tribunale di Milano il 5 luglio 2011 è titolo assolutamente generico in quanto non indica quali debbono essere eseguite;
4) Accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto della Signora di Controparte_1
procedere ad esecuzione e che il Signor ha eseguito le opere Parte_1
divisionali di cui alla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano la cui esecuzione
è stata intimata con l'atto di precetto notificato il 2 maggio 2012;
5) Accertare e dichiarare che il Signor ha eseguito le opere Parte_1
divisionali di cui alla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano relative alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti individuati dalla sentenza n° 658/2011 del
Tribunale di Milano;
pagina 3 di 30 6) Ritenere e dichiarare l'infondatezza del diritto della Signora di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata in quanto richiede il compimento di opere non determinate né nell'atto di precetto, né nel ricorso ex art. 612 c.p.c., e comunque contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano;
7) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 13 Legge 247/2012, CPA ed IVA come per legge”.
IN OGNI CASO
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del giudizio d'appello,
con distrazione del relativo importo a favore del difensore, il quale, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., chiede espressamente che il Giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese di giudizio, distragga in suo favore tutti i compensi, che dichiara di non avere riscosso, e tutte le spese, che dichiara di avere anticipate.
- Provvisoria esecuzione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Richiamata la produzione documentale in atti, si insiste per l'ammissione di ogni precedente istanza istruttoria.
Dell'appellata
1. Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata;
2. Respingersi in ogni caso le domande tutte ex adverso proposte perché
inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
pagina 4 di 30 3. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15%, iva , cpa e successive occorrende, anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.612 cpc 3/12/2012 ha chiesto al Tribunale Controparte_1
di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, di determinare le modalità di esecuzione di quanto statuito dal Tribunale di Milano nella sentenza n.658/2011, divenuta definitiva il 30/04/2011, a definizione della causa di divisione della comunione tra l'attrice e . Parte_1
Quest'ultimo si è costituito nella procedura esecutiva iscritta al N.30488/2012
contestando la validità del precetto e chiedendo accertarsi l'inesistenza del diritto della ricorrente a procedere esecutivamente nei suoi confronti, e ciò in quanto a suo dire le opere divisionali richieste dalla sentenza del Tribunale di
Milano erano già state eseguite e comunque risultava indeterminata l'indicazione delle opere delle quali era richiesta la realizzazione con il precetto ed il successivo ricorso.
Con ordinanza 25/11/2013 il Giudice dell'Esecuzione osservava che i rilievi esposti dall'esecutato si risolvevano in contestazioni del diritto della ricorrente ad ottenere quanto richiesto esecutivamente e configuravano ulteriori motivi di opposizione all'esecuzione; fissava pertanto alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art.616 cpc relativamente ai predetti rilievi di contestazione dell'esecuzione; il GE pagina 5 di 30 disponeva inoltre l'ulteriore corso di quel giudizio per l'attuazione del titolo azionato, rilevando in tale contesto non esser stata proposta istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.624 cpc.
Entro il termine assegnato ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia chiedendo, in relazione all'atto di Controparte_1
precetto 2/05/2012 ed al successivo ricorso ex art.612 cpc, conseguenti al decreto del Tribunale di Milano ex art.195 disp.att. cpc, l'accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata di obblighi di fare e dell'illegittimità o invalidità o inefficacia del precetto 2/05/2012 e della conseguente procedura esecutiva.
L'attore rilevava la genericità dell'atto di precetto quanto alle opere di cui si intimava l'esecuzione, e la discrasia tra le opere specificate nel ricorso ex art.612 cpc ed il contenuto della sentenza, della quale richiamava il contenuto per sottolineare che presupposto della divisione era stata la comoda divisibilità
degli immobili siti in Manerba d/G e che il parametro utilizzato per la divisione era stato il valore a corpo e non la metratura. Rappresentava poi di aver dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano sia versando alla controparte la somma di € 4.437,00 a titolo di conguaglio sia, quanto all'immobile di
Manerba, avendo provveduto ad immettere la nella disponibilità CP_1
del fabbricato accessorio con relativo terreno, e secondo le indicazioni del
CTU della causa milanese. Rilevava, inoltre, che residuava, alla stregua della pagina 6 di 30 sentenza e del decreto ex art.195 disp.att. cpc, la necessità della divisione fra fondi contigui di cui ai due lotti. E in ordine a tale ultimo aspetto osservava che il confine proposto dalla non era realizzabile perché avrebbe CP_1
attraversato la piscina propria del lotto attribuito all'attore.
Quest'ultimo contestava, ancora, che le opere richieste con l'esecuzione da parte della fossero quelle imposte dalla sentenza, ovvero che fosse CP_1
stata prevista una servitù in favore del lotto assegnato alla convenuta.
Il concludeva quindi per l'annullamento del precetto 2/05/2012 e Parte_1
per l'accertamento dell'inesistenza del diritto della all'esecuzione, CP_1
essendo già stata da lui stesso eseguita la sentenza costituente titolo. Col favore delle spese.
Costituendosi in giudizio replicava che l'immobile di Controparte_1
Manerba d/G era stato occupato per l'intero dal , il quale aveva Parte_1
ampliato la villa sconfinando nel lotto assegnato alla convenuta, e da ciò era conseguita la necessità di procedere con il precetto 2/05/2012 e con il successivo ricorso ex art.612 cpc per la delimitazione fisica e catastale di due aree di pari superficie e per l'individuazione delle annesse opere divisionali
(definizione della strada di accesso, allacciamento ai sottoservizi, ecc.).
La convenuta rilevava inoltre che le opere divisionali erano facilmente individuabili alla stregua della sentenza di Milano e precisava di non mai pagina 7 di 30 proposto una divisione della piscina, essendosi limitata a chiedere che il lotto che le sarebbe stato assegnato avesse la medesima estensione di quello assegnato all'attore.
Concludeva pertanto per il rigetto di tutte le domande attoree col favore delle spese.
Il procedimento civile in tal modo instaurato era iscritto al n.1321/2014 RG.
***
Con altro identico atto di citazione, ugualmente iscritto in data 24/01/2014,
citava in giudizio introducendo il giudizio Parte_1 Controparte_1
di merito per le medesime questioni di cui al precedente atto;
in tale procedimento, iscritto al n.1322/2014 RG, si costituiva la convenuta negli stessi termini di cui al precedente procedimento.
***
Riuniti i due procedimenti all'udienza dell'11/01/2018 di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Con successivo provvedimento del 14/06/2018 il Giudice, rilevato che talune delle conclusioni dell'opponente erano coperte dal giudicato in quanto definite con sentenza della corte d'appello di Brescia n.676/2017 del 9/05/2017 e che le ulteriori domande erano state oggetto della sentenza n.288/2017 del 2/02/2017
del tribunale di Brescia, di cui occorreva verificare la definitività, rimetteva la pagina 8 di 30 causa sul ruolo.
All'udienza erano acquisiti, in conformità al predetto provvedimento, il ricorso in opposizione e l'atto di citazione relativi alla causa definita con la sentenza n.
288/2017 del tribunale di Brescia e l'attore precisava di non aver interposto appello avverso la predetta sentenza n.288/2017.
Alla successiva udienza del 31/01/2019 le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
L'attore sig. concludeva per l'annullamento del precetto 2/05/2012 Parte_1
o per la sua inefficacia, nonché per l'accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta sig.ra di procedere esecutivamente, essendo già CP_1
state eseguite da lui stesso le opere divisionali di ci alla sentenza n.658/2011
del tribunale di Milano, ed essendo comunque le opere richieste indeterminate ed in contrasto con quanto disposto con la sentenza milanese.
La convenuta sig.ra concludeva chiedendo il rigetto delle domande CP_1
dell'attore, essendo già state definite con le sentenze della corte d'appello di
Brescia n.676/2017 e del tribunale di Brscia n.288/2017, e comunque perché
infondate.
***
Con sentenza n.421/2020 il tribunale di Brescia dichiarava inammissibili le pagina 9 di 30 opposizioni proposte da avverso il precetto 2/05/2012 ed il Parte_1
ricorso ex art.612 cpc del 3/12/2012, promossi da in Controparte_1
esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n.658/2011 e del decreto
5/07/2011 del tribunale di Milano emesso ai sensi dell'art.195 disp. att. cpc;
condannava, infine, il a rifondere alla le spese di lite. Parte_1 CP_1
***
Avverso la predetta decisione ha proposto tempestivo appello il , Parte_1
chiedendo che in riforma della stessa, esclusa la sussistenza di alcuna preclusione per giudicato esterno, la corte pervenisse alla declaratoria di nullità
ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 2/05/2012 in quanto recante intimazione all'esecuzione di generici obblighi di fare indicati “nella sentenza inter partes n.658/2011” del tribunale di Milano, ed ancora in quanto il decreto ex art.195 disp.att. cpc del 5/07/2011 sarebbe risultato assolutamente generico non indicando quali “opere divisionali” avrebbero dovuto essere eseguite, ed ancora che la corte accertasse e dichiarasse l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione, avendo già il sig. Controparte_1 [...]
eseguito le opere divisionali di cui alla sentenza n.658/2011 del Parte_1
tribunale di Milano, segnatamente con riferimento a quelle afferenti alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti individuati nella predetta sentenza;
chiedeva inoltre accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata per aver la stessa richiesto il CP_1
pagina 10 di 30 compimento di opere non determinate né nell'atto di precetto né nel ricorso ex art.612 cpc e comunque contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano.
costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame col favore Controparte_1
delle spese.
***
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Le motivazioni della sentenza impugnata
Il giudice di prime cure è pervenuto alla decisione qui impugnata muovendo dalla premessa che il presente giudizio altro non fosse se non l'ultimo di una serie di analoghe controversie di opposizione al precetto ed all'esecuzione introdotte dal nell'ambito dell'esecuzione della sentenza Parte_1
n.658/2011 del Tribunale di Milano la quale aveva disposto lo scioglimento della comunione tra la ed il ed aveva Controparte_1 Parte_1
disposto la divisione del patrimonio un tempo comune con la formazione di due distinti lotti, la cui assegnazione all'una e all'altra delle parti aveva avuto luogo mediante sorteggio disposto con decreto ex art.195 disp.att. cpc del pagina 11 di 30 tribunale di Milano in data 5/07/2011.
Ciò considerato, e premesso ancora che la fase esecutiva della sentenza e del contestuale decreto era stata contestata dal , il quale aveva avviato Parte_1
a tale proposito più procedimenti, il tribunale di Brescia ha rilevato essersi acquisite agli atti due distinte sentenze, definitive per concorde ammissione delle parti, precisamente la sentenza n.288/2017 del tribunale di Brescia, del
30/01/2017, e la n.676/2017 della corte d'appello di Brescia, del 9/05/2017.
Il giudice di prime cure ha anzitutto preso in esame la prima di esse, e cioè la sentenza n.288/2017 del tribunale di Brescia, rilevando che essa aveva avuto per oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dal avverso il Parte_1
ricorso ex art.612 cpc promosso da per l'attuazione della Controparte_1
sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano e del decreto 5/07/2011; che il ricorso introduttivo di tale giudizio era conseguente al precetto notificato dalla in data 2/05/2012; che, come risultava dalla lettura della sentenza, CP_1
in quella procedura il aveva negato che il titolo esecutivo Parte_1
contenesse alcuna statuizione di condanna di obblighi di fare (cioè quelli indicati nel ricorso ex art.612 cpc e riportati nell'atto di opposizione:
determinazione fisica dei lotti, comunione dei passaggi, allacciamento del lotto
2 ai sottoservizi, esecuzione delle opere divisionali), ed aveva ancora sostenuto che l'unico obbligo derivante dalla sentenza di Milano era quello relativo al pagamento di una somma a titolo di conguaglio così che tutte le operazioni di pagina 12 di 30 cui al citato ricorso dovevano considerarsi ultronee ed estranee al titolo.
Il giudice di prime cure ha quindi evidenziato che il tribunale di Brescia, con tale decisione, rigettando l'opposizione, aveva individuato il contenuto del titolo esecutivo ai fini dell'individuazione dei confini, della servitù di passaggio, del calcolo della volumetria, ritenendo quindi correttamente introdotto il ricorso ex art.612 cpc in ragione della compiutezza di quel titolo.
E' quindi passato all'esame della seconda sentenza, la n.676/2017 della corte d'appello di Brescia, rilevando che essa aveva avuto per oggetto l'appello avverso la sentenza n.1815/2014 del tribunale di Brescia del 29/05/2014 e che nel giudizio di impugnazione avverso quest'ultima decisione il Parte_1
aveva concluso chiedendo dichiararsi, in riforma della pronuncia appellata, la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 2/05/2012 nella parte in cui vi si intimava l'esecuzione di generici obblighi di fare, e ciò per la genericità del decreto ex art.195 disp.att. cpc del 5/07/2011, nel quale infatti non erano state indicate le opere divisionali da effettuare, ed infine dichiararsi l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata, per aver l'opponente, ed appellante, già provveduto Parte_1
ad eseguire le opere divisionali di cui alla sentenza del tribunale di Milano
n.658/2011.
Il giudice di prime cure ha rilevato che con la sentenza n.676/2017 la corte d'appello di Brescia, rigettando l'impugnazione, aveva sottolineato pagina 13 di 30 l'infondatezza dell'assunto circa la genericità del precetto e la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza e del provvedimento di assegnazione dei lotti, e ciò in quanto la divisione materiale del terreno relativo ai fabbricati dell'immobile sito in Manerba d/G, nei termini in cui era stata realizzata dal
, non corrispondeva al contenuto della sentenza milanese. Parte_1
Eseguita in tal modo la disamina delle sentenze n.288/2017 del tribunale di
Brescia e n.676/2017 della corte d'appello di Brescia, entrambe pacificamente passate in giudicato, il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che con il presente giudizio l'attore aveva riproposto le Parte_1
identiche questioni già sottoposte al vaglio giudiziario nei giudizi civili definiti con tali pronunce.
Ha motivato tale conclusione muovendo dal rilievo che in tali pregressi procedimenti l'attore aveva dedotto nullità ed inefficacia del precetto
2/05/2012 ovvero insussistenza del diritto di all'esecuzione della CP_1
sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano (sentenza n.676/2017 della corte d'appello di Brescia), ed aveva inoltre contestato la previsione nel titolo esecutivo (sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano) degli obblighi di fare
(comprese le servitù di passaggio e di allacciamento dei servizi) oggetto del ricorso promosso dalla dopo la notifica del suddetto precetto, CP_1
assumendone l'insussistenza nel titolo (sentenza n.658/2011 del tribunale di
Milano), per poi passare alla disamina delle domande proposte in questa causa,
pagina 14 di 30 ritenute sostanzialmente coincidenti con quelle esaminate e decise con le due sentenza sopra menzionate del tribunale e della corte d'appello di Brescia.
Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che nella presente causa il aveva rinnovato le questioni di nullità ed inefficacia del precetto;
Parte_1
aveva inoltre ribadito di aver adempiuto agli obblighi di cui alla sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano;
aveva anche qui affermato l'estraneità a quel titolo degli obblighi intimati con il precetto.
Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto che nella presente causa il avesse insistito per ottenere una decisione su aspetti ampiamente Parte_1
affrontati e risposti sia dal tribunale sia dalla corte d'appello di Brescia con le citate sentenze irrevocabili, con le quali si era ribadito che il precetto ed il ricorso ex art.612 cpc, all'origine delle plurime controversie avviate dal
, erano del tutto in linea con il titolo esecutivo, del quale le predette Parte_1
decisioni avevano confermato la compiutezza, escludendo sussistere la genericità prospettata dall'attore.
Sulla base di tali considerazioni il giudice di prime cure ha concluso per l'inammissibilità delle domande proposte dal con gli atti di Parte_1
citazione in avvio del presente giudizio, stante la preclusione derivante, ai sensi dell'art.2909 c.c., dai pregressi giudicati.
Ne ha dedotto, infine, che l'ulteriore documentazione offerta in comunicazione pagina 15 di 30 dall'attore e le precisazioni circa l'iter amministrativo della pratica edilizia dovevano ritenersi del tutto inconferenti ai fini del decidere.
II) I motivi di gravame
Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea e ingiusta declaratoria di intervenuto giudicato sostanziale sulle domande proposte dall'attore opponente, rilevando la non completa sovrapponibilità tra le conclusioni formulate nel presente giudizio e quelle formulate nei procedimenti 857/2014 RG corte d'appello di Brescia, definito con sentenza n.676/2017 del 9/05/2017, e 2305/2015 RG tribunale di Brescia definito con sentenza n.288/2017 del 30/01/2017:
a) nella procedura 857/2014 RG (oggetto della quale era un'opposizione al precetto, ex art.615, primo comma, cpc, mentre oggetto del presente giudizio è
un'opposizione all'esecuzione, ex art.615, secondo comma, cpc) non risultavano contemplate le conclusioni della presente causa a nn. 5) e 6), e cioè: 5) <accertare e dichiarare che il signor ha eseguito Parte_1
le opere divisionali di cui alla sentenza n.658/2011 del Tribunale di Milano
relative alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti individuati dalla
sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano>>; 6) <ritenere e dichiarare
l'infondatezza del diritto della signora di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata in quanto richiede il compimento di opere non determinate
né nell'atto di precetto, né nel ricorso ex art.612 c.p.c. e comunque pagina 16 di 30 contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di
Milano>>: trattandosi di domande non proposte nel giudizio definito con la sentenze n.676/2017 della corte d'appello nessuna preclusione per giudicato esterno avrebbe potuto inferirsene, attesa la relativa estraneità rispetto alle domande ivi formulate;
b) nel giudizio a RG 2305/2015 tribunale di Brescia, definito con sentenza n.288/2017, l'opponente aveva formulato le seguenti conclusioni: <In via
preliminare: - disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo de quo
e del processo esecutivo in corso. Nel merito: - accertarsi e dichiararsi la
inesistenza in capo all'esecutante del diritto a procedere all'esecuzione
intrapresa, sia di per sé che per come proposta, nonché la illegittimità,
invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato, nonché la infondatezza
ed illegittimità dell'azione esecutiva proposta, nonché la improponibilità,
illegittimità, inammissibilità, invalidità, improcedibilità e irritualità della
relativa procedura esecutiva, per i motivi, di fatto e di diritto, sopra esposti e
comunque ravvisabili nella fattispecie. In ogni caso: - spese, competenze e
compensi di causa rifuse. Provvisoria esecuzione>>.
L'appellante sostiene che in tale giudizio era stato contestato il diritto dell'esecutante ad avviare e proseguire la procedura esecutiva di presunti obblighi di fare, in quanto di tutti i presupposti in astratto previsi, la cui compresenza sarebbe stata necessaria a legittimare tale procedura, sarebbe pagina 17 di 30 risultata carente l'allegazione e in ogni caso l'effettiva sussistenza. Più
specificatamente l'opponente, premettendo la necessità, in astratto, 1) della presenza di un preciso obbligo a carico di un soggetto cui corrispondesse un diritto a favore di altro soggetto;
2) che detto obbligo riguardasse propriamente un “fare”, e cioè “un'opera da costruire o da distruggere, o, più in generale,
una modificazione materiale della realtà concreta” (Cass.9/12/1981 n.6500);
della preesistenza di un accertamento giudiziale sull'intervenuta violazione –
inadempimento di tale preciso obbligo (art.612 cpc e 2931 cc), con conseguente condanna a carico dell'inadempiente e a favore della controparte,
ha evidenziato come di nessuna di tali obbligazioni fosse stata fatta allegazione e si fosse fornita la prova da parte dell'esecutante. Di qui l'illegittimità e l'inesistenza del diritto e dell'azione esecutiva intrapresa, ed ancora l'illegittimità, invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato e l'improponibilità, inammissibilità, inutilizzabilità, improcedibilità ed irritualità
della procedura esecutiva intentata.
Oggetto del pregresso giudizio sarebbe stata quindi la contestazione e negazione, in astratto e a priori, della stessa utilizzabilità, in generale, a) dello strumento esecutivo volto al compimento di obblighi di fare, ex art.612 cpc,
ovvero b) dello strumento esecutivo, tout court, di qualsiasi tipo o natura, e ciò
a causa da un lato della mancata allegazione, ed effettiva insussistenza, dei presupposti in astratto previsti, e/o, dall'altro lato, dell'intrinseca inidoneità, a pagina 18 di 30 seconda dei casi, o dello strumento esecutivo adottato ovvero di qualsivoglia strumento esecutivo. Il tutto sulla base del solo tenore e della natura intrinseca delle statuizioni del titolo esecutivo, indipendentemente dallo specifico contenuto degli atti di controparte (atto di precetto e ricorso ex art.612 cpc) e della loro conformità al contenuto del titolo stesso.
Le domande del presente giudizio, invece, riguarderebbero la contestazione in concreto ed a posteriori della legittimità della procedura esecutiva intrapresa,
sulla base: a) della dedotta nullità ed inefficacia, in concreto, dell'atto di precetto e/o per la genericità ed indeterminatezza sua e del decreto 5/7/2011 ex art.195 disp. att. cpc del tribunale di Milano;
b) della dedotta infondatezza, in concreto, del diritto dell'esecutante di procedere ad esecuzione per il già
intervenuto compimento delle opere divisionali;
c) del necessario e richiesto accertamento, in concreto, sulla già intervenuta delimitazione, fisica e catastale, dei due lotti individuati dalla sentenza n.658/2011 del tribunale di
Milano; d) della dedotta infondatezza, in concreto, del diritto dell'esecutante di procedere ad esecuzione in quanto concernente opere non determinate né
nell'atto di precetto né nel ricorso ex art.612 cpc oltrechè contrastanti con quanto disposto dal titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'appellante sostiene che le domande formulate nel presente giudizio non presenterebbero alcuna attinenza con quelle proposte nella causa definita con sentenza n.288/2017 del tribunale di Brescia. Sicchè anche con pagina 19 di 30 riferimento a quest'ultima nessun giudicato sarebbe riscontrabile relativamente alle domande oggetto del presente giudizio, ivi compresa quella di cui al punto
6) delle conclusioni.
Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea e irrituale declaratoria di inammissibilità delle domande proposte da parte sua quale opponente, ritenendo in ogni caso intrinsecamente errata la declaratoria della relativa inammissibilità, sostenendo che quest'ultima può ravvisarsi soltanto laddove l'atto della parte che ne verrebbe colpita risulti esser stato carente di un elemento indispensabile già al momento della proposizione dell'atto stesso,
il che non si sarebbe verificato nella fattispecie, in quanto le due sentenze il cui accertamento, passato in cosa giudicato, era stato posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità, erano state pubblicate rispettivamente il giorno
9/05/2017 la pronuncia della corte d'appello ed il giorno 2/02/2017 quella del tribunale e perciò entrambe in data successiva rispetto a quella di introduzione in primo grado della presente causa (atti di citazione ex art.616 notificati in data 23/01/2014 dopo il precedente deposito innanzi al GE in data 6/02/2013 di memoria costitutiva ed in data 21/01/2013 di ricorso in opposizione all'esecuzione).
Sul presupposto del previo accoglimento di uno o di entrambi i predetti motivi di gravame l'appellante ripropone ex art.346 cpc le domande già formulate in primo grado. Il cui esame è pertanto da ritenersi subordinato al ricorrere di tale pagina 20 di 30 presupposto.
III) La valutazione da parte del collegio.
A giudizio della corte è al momento della decisione, e non a quello di avvio del procedimento, che il giudice deve verificare se l'accertamento del diritto che gli viene richiesto sia oppure no precluso in ragione del già intervenuto passaggio in giudicato di altra decisione che si sia al riguardo già pronunciata.
Ritiene, inoltre, il collegio che, una volta preannunciato l'avvio dell'esecuzione forzata con atto di precetto, e ancora più una volta dato avvio a tale esecuzione, nel giudizio instaurato a seguito della relativa opposizione ex art.615 cpc, ove sia posto in discussione il diritto di procedere ad esecuzione forzata, l'opponente sia tenuto a proporre tutte le ragioni che intende far valere per contrastare la sussistenza in capo al procedente di tale diritto, perché la sentenza che eventualmente dovesse respingere l'opposizione, una volta passata in giudicato, verrebbe a coprire non soltanto il dedotto ma anche il deducibile.
La non perfetta coincidenza tra i motivi di opposizione sollevati in un procedimento e quelli esposti nell'altro procedimento non appare pertanto costituire elemento ostativo rispetto alla conferma dell'intervenuta preclusione per giudicato esterno, volta che sia intervenuta pronuncia che definitivamente ha concluso per il rigetto dell'opposizione, da essa derivando, per logica pagina 21 di 30 necessità, la conferma circa la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Nella specie, peraltro, la sentenza n. 676/2017 di questa corte – la quale ha statuito su domanda di opposizione a precetto con richiesta di accertamento dell'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Controparte_1
delle opere divisionali stabilite dal tribunale di Milano nella sentenza di divisione e della già avvenuta esecuzione da parte dell'opponente Parte_1
delle anzidette opere - ha preso posizione su pressochè tutte le ragioni
[...]
da quest'ultimo fatte valere a sostegno dell'opposizione, a) escludendo la fondatezza della contestazione di genericità del precetto, b) precisando che titolo esecutivo doveva considerarsi nella fattispecie il verbale di assegnazione ex art. 195 disp. att. cpc;
c) rilevando che la divisione materiale del terreno intorno ai fabbricati eseguita dal (che nella sostanza prevedeva Parte_1
l'assegnazione di quasi 2/3 del terreno al lotto 1, sebbene la sentenza del tribunale di Milano, facendo riferimento alla piantina, prevedesse la divisione del terreno in due parti uguali con attribuzione dell'area di passaggio nell'ambito del terreno assegnato al lotto n.1) non corrispondeva alla previsione della sentenza di divisione passata in giudicato;
d) concludendo non esservi dubbi su tale questione ed e) escludendo potersi ammettere qualsiasi altra possibile interpretazione della sentenza e dell'ordinanza.
La sentenza n.288/2017 è stata emessa dal tribunale di Brescia in esito a pagina 22 di 30 procedimento di opposizione instaurato da avverso Parte_1
l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti ex art.612 cpc da Controparte_1
in forza della sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano, con la quale era stata disposta la divisione degli immobili in comproprietà fra il e la Parte_1
con individuazione di due lotti uguali, nonché in forza del CP_1
successivo decreto di assegnazione ex art.195 del medesimo tribunale, datato
5/7/2011, con il quale il giudice, oltre ad attribuire a ciascun condividente il lotto estratto, aveva disposto che entrambe le parti avrebbero dovuto provvedere alle opere divisionali indicate in sentenza. Con tale sentenza il tribunale ha definitivamente stabilito che titolo esecutivo da eseguirsi era sia la sentenza di divisione, passata in giudicato, sia la relazione del ctu arch.
alla quale la sentenza faceva in motivazione espresso riferimento, Per_1
e che veniva quindi ad integrare il contenuto del provvedimento, e che pertanto era a tale atto tecnico, disposto e redatto nel contraddittorio delle parti, che doveva parsi riferimento per individuare il contenuto del titolo esecutivo nella parte in cui disponeva “che entrambe le parti provvedano alle opere divisionali indicate in sentenza”. Il tribunale di Brescia ha pertanto affermato che a tale ctu doveva porsi mente per individuare l'estensione concreta dei lotti, i loro confini, il tracciato della servitù di passo imposta a favore del lotto 2, il calcolo della volumetria riconosciuta a favore di tale lotto. Richiamate le determinazioni del GE, per il quale “gli interventi che dovranno porsi in
pagina 23 di 30 essere, nell'ambito della presente procedura, saranno limitati a quanto
strettamente necessario per consentire alla di esercitare la servitù CP_1
di passo onde poter accedere al lotto ad essa assegnato”; la “volumetria
assegnata al lotto 2 sarà quella calcolata dal ctu sulla base della superficie
verificata in sede di operazioni peritali” ed “i confini fra i due lotti saranno
quelli evincibili dalla planimetria”, cui lo stesso dispositivo di sentenza aveva fatto riferimento, il tribunale di Brescia ha concluso statuendo che il titolo esecutivo, integrato con le conclusioni del ctu e con le risultanze dei documenti allegati alla relazione peritale, era da considerarsi perfettamente completo e preciso e come tale eseguibile mediante il ricorso alla procedura ex art. 612
cpc, che pertanto doveva ritenersi <legittimamente intrapresa dalla
convenuta, stante il rifiuto dell'atto di procedere spontaneamente alle suddette
operazioni>>.
Essendo sceso il giudicato sul diritto della a procedere ad CP_1
esecuzione forzata onde ottenere l'esecuzione delle opere divisionali, ed essendo parimenti incontrovertibili i fatti accertati nelle due sentenze sopra richiamate ne viene de plano confermato il rigetto di tutte le contestazioni poste a fondamento dell'opposizione, segnatamente con riferimento ai numeri da 2) a 6): infatti è da escludere che l'atto di precetto notificato al Parte_1
il 2/05/2012 possa ritenersi nullo “in quanto intima l'esecuzione di generici obblighi di fare indicati nella sentenza inter partes n.658/2011 del Tribunale di pagina 24 di 30 Milano” (punto 2 delle conclusioni); è parimenti da escludere che tale atto sia da considerarsi nullo ed inefficace per essere “il decreto ex art.195 disp. att.
cpc emesso dal Tribunale di Milano il 5 luglio 2011 … titolo assolutamente generico in quanto non indica quali opere divisionali devono essere eseguite”
(punto 3 delle conclusioni); è ancora da rigettare l'assunto di parte opponente secondo cui sarebbe insussistente il “diritto della Signora di Controparte_1
procedere ad esecuzione” (punto 4 delle conclusioni); non corrisponde al vero che il Signor abbia “eseguito le opere divisionali di cui alla Parte_1
sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano relativa alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti” individuati da tale sentenza (punto 5 delle conclusioni); è infine da rigettare l'assunto di parte opponente secondo cui sarebbe insussistente il “diritto della Signora di procedere ad Controparte_1
esecuzione”, per aver essa fatto richiesta del compimento di opere non determinate né nell'atto di precetto né nel ricorso ex art.612 cpc e comunque contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di
Milano (punto 6 delle conclusioni): titolo esecutivo da eseguirsi, in forza di sentenza passata in giudicato, era infatti sia la sentenza di divisione sia la relazione del ctu arch. che veniva ad integrarne il contenuto, la Per_1
quale aveva accertato la divisibilità dell'area in due singoli lotti di circa mq
2.210 catastali ciascuno, ed inoltre aveva previsto la costituzione di servitù
reciproche limitate all'attuale viabilità di accesso, a filo della recinzione,
pagina 25 di 30 destinata ad essere messa in comune dal proprietario del lotto 1, per un calibro di mt 3 circa, ed all'esistente ingresso carraio e pedonale nonché alle reti tecnologiche sottostanti, ed aveva ancora disciplinato il regime del sedime stradale, la ripartizione della volumetria residua, l'ammontare del conguaglio.
Se titolo esecutivo da eseguirsi, in forza di sentenza passata in giudicato, era sia la sentenza di divisione sia la relazione del ctu arch. che Per_1
veniva ad integrarne il contenuto, come statuito da sentenza passata in giudicato, è pertanto da escludersi che la richiesta di esecuzione a ciò conforme possa esser valutata come generica o come contrastante con le determinazioni espresse nella sentenza di divisione (la quale, infatti, necessariamente integrata con il decreto ex art.195 disp. att. cpc quanto ad assegnazione dei lotti, faceva rinvio “ai criteri adottati dal CTU per l'individuazione materiale delle due porzioni”, tra i quali, come si è visto, vi era non solo l'omogeneità del valore dei due lotti ma anche la pari estensione del lotto 1 e del lotto 2, che dovevano essere ciascuno di circa mq 2.210 catastali).
Nel corso del procedimento n.488/2012 innanzi al tribunale di Brescia,
disposta dal giudice dell'esecuzione CTU, nella sua relazione il tecnico nominato, arch. , rilevata la non praticabilità della soluzione Persona_2
individuata nella planimetria richiamata nella sentenza di divisione, in particolare con l'attribuzione al lotto assegnato alla della metà della CP_1
superficie dell'intero mappale n.2630, ha tuttavia risposto in senso affermativo pagina 26 di 30 all'ulteriore quesito, formulato per il caso in cui l'ipotesi di cui al punto precedente non risultasse possibile (per l'eventuale sconfinamento di costruzioni pertinenziali alla villa del oltre l'ipotetica dividente), Parte_1
se la superficie spettante al lotto della potesse essere, in tutto o in CP_1
parte, recuperata, ipotizzando una linea di confine non rettilinea purchè
effettivamente suscettibile di godimento ed atta a garantire la fruibilità
dell'area pertinenziale al lotto del e la riservatezza delle persone in Parte_1
esso presenti. Il CTU arch. ha infatti ritenuto possibile ottenere due Per_2
lotti di pari dimensioni (mq 2253,50 ciascuno), individuando un secondo allineamento parallelo al lato nord est della piscina, distante 2,40 mt dal bordo vasca, destinato a svilupparsi per circa 20,75 mt per poi proseguire nuovamente fino al raggiungimento del confine nord. L'allineamento non rettilineo verrebbe a garantire comunque una distanza minima del confine dal portico della villa esistente (fabbricato A in planimetria) non inferiore a 6,50
mt, notevolmente superiore al minimo di tre metri ci cui all'art.873 c.c.. Il
CTU ha inoltre affermato che nella definizione della suddetta linea dividente non rettilinea l'osservanza degli articoli 873, 889 e 892 del codice civile aveva costituito il criterio scelto a garanzia della ragionevole fruibilità dei lotti così
individuati, ed ha concluso affermando che la superficie così recuperata avrebbe potuto essere pienamente goduta dalla senza in realtà CP_1
compromettere l'effettiva fruibilità della area pertinenziale al lotto del pagina 27 di 30 né la riservatezza delle persone in esso presenti. Parte_1
Emerge quindi con tutta evidenza la concreta possibilità di dare attuazione a quanto stabilito nella sentenza di divisione, col suo rinvio alla CTU disposta in quel procedimento, che aveva previsto la formazione di due lotti di pari estensione, senza che ne venga compromesso l'utilizzo della piscina presente nel lotto del . Parte_1
La richiesta da parte della di esecuzione delle opere divisionali di CP_1
cui all'atto di precetto risulta pertanto non soltanto sufficientemente specifica e coerente rispetto alle prescrizioni del titolo esecutivo ma anche concretamente suscettibile di attuazione con modalità tali da non pregiudicare in alcun modo la fruizione da parte del del lotto di sua pertinenza e della piscina Parte_1
ivi ubicata.
Per tutte le considerazioni che precedono la corte non può che confermare il giudizio espresso dal tribunale di Brescia riconoscendo che il passaggio in giudicato delle sentenze n.288/2017 del tribunale di Brescia e 676/2017 della corte d'appello di Brescia, rendendo incontrovertibile l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata lì riconosciuto, così come l'accertamento dei fatti sopra riportati, ad esso strumentale, preclude il riesame in ordine alla sussistenza di tale diritto.
Diritto che in ogni caso va riconosciuto attesa la possibilità di pagina 28 di 30 un'interpretazione univoca del titolo esecutivo, e con essa del precetto che lo richiama, nel senso della prevista attribuzione a ciascuno dei due condividenti di un lotto di pari dimensioni, concretamente realizzabile con le modalità
indicate nella relazione del CTU arch. , senza alcuna apprezzabile Per_2
menomazione per il godimento dell'area di cui al lotto assegnato al Parte_1
e della piscina ivi ubicata.
***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile, complessità media, valori medi quanto a studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale;
valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 29 di 30 respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.421/2020 del Tribunale di
Brescia.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 10.313,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro
1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per “fase istruttoria e/o di trattazione” ed euro 4.287,00 per “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 30 di 30
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 403/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. BECCALOSSI ROBERTO , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA TOSIO 24 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BECCALOSSI ROBERTO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. BERTOLI MARIA Controparte_1
GABRIELLA GIULIA , elettivamente domiciliato in PIAZZA MERC 30 25121
BRESCIA presso il difensore avv. BERTOLI MARIA GABRIELLA GIULIA
APPELLATA pagina 1 di 30 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/10/2024, avente ad oggetto:
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
24/02/2020 con il n. 421/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In accoglimento dei motivi del presente appello e in totale riforma della impugnata sentenza, voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda e conclusione:
IN VIA PRELIMINARE, PREGIUDIZIALE E DI MERITO:
- Accertare e dichiarare che, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti o comunque ravvisabili nel caso di specie:- sia con riferimento alla sentenza n. 676/2017 del
9/5/2017, della Corte d'Appello di Brescia, che con riferimento alla sentenza n.
288/2017 del 30/1/2017, del Tribunale di Brescia - non è intervenuto alcun giudicato su alcuna delle domande formulate dall'attore-opponente in primo grado (e qui riproposte) e, in particolare, su quelle formulate sub 5 e 6 delle conclusioni, con ogni debita conseguenza.
- Accertare e dichiarare che, per i motivi, di fatto e di diritto esposti, o comunque ravvisabili nel caso di specie: in ogni caso, nessuna ipotesi di inammissibilità è
ravvisabile nelle domande formulate, mancandone tutti i presupposti e le condizioni,
con ogni debita conseguenza, anche sotto il profilo della indebita rifusione delle spese di causa.
pagina 2 di 30 - Accertare e dichiarare che, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti o comunque ravvisabili nel caso di specie: il Tribunale ha erroneamente omesso la doverosa cognizione e decisione del merito delle domande proposte e della controversia.
- Voglia pertanto questa Corte, in integrale riforma dell'appellata sentenza:
accertatane la fondatezza, in fatto e in diritto, accogliere le domande e conclusioni di primo grado dall'attoreopponente, che di seguito nuovamente si riportano:
“1) Disporre l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione n° 30488/2012 e sospenderla;
2) Ritenere e dichiarare l'atto di precetto notificato al Signor il 2 Parte_1
maggio 2012 nullo ed inefficace in quanto intima l'esecuzione di generici obblighi di fare indicati < nella sentenza inter partes n. 658/2011 del Tribunale di Milano >;
3) Ritenere e dichiarare l'atto di precetto notificato al signor il 2 Parte_1
maggio 2012 nullo ed inefficace in quanto il decreto ex art.195 disp. att. c.p.c. emesso dal Giudice del Tribunale di Milano il 5 luglio 2011 è titolo assolutamente generico in quanto non indica quali debbono essere eseguite;
4) Accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto della Signora di Controparte_1
procedere ad esecuzione e che il Signor ha eseguito le opere Parte_1
divisionali di cui alla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano la cui esecuzione
è stata intimata con l'atto di precetto notificato il 2 maggio 2012;
5) Accertare e dichiarare che il Signor ha eseguito le opere Parte_1
divisionali di cui alla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano relative alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti individuati dalla sentenza n° 658/2011 del
Tribunale di Milano;
pagina 3 di 30 6) Ritenere e dichiarare l'infondatezza del diritto della Signora di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata in quanto richiede il compimento di opere non determinate né nell'atto di precetto, né nel ricorso ex art. 612 c.p.c., e comunque contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano;
7) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 13 Legge 247/2012, CPA ed IVA come per legge”.
IN OGNI CASO
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del giudizio d'appello,
con distrazione del relativo importo a favore del difensore, il quale, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., chiede espressamente che il Giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese di giudizio, distragga in suo favore tutti i compensi, che dichiara di non avere riscosso, e tutte le spese, che dichiara di avere anticipate.
- Provvisoria esecuzione.
IN VIA ISTRUTTORIA
Richiamata la produzione documentale in atti, si insiste per l'ammissione di ogni precedente istanza istruttoria.
Dell'appellata
1. Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata;
2. Respingersi in ogni caso le domande tutte ex adverso proposte perché
inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
pagina 4 di 30 3. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15%, iva , cpa e successive occorrende, anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.612 cpc 3/12/2012 ha chiesto al Tribunale Controparte_1
di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, di determinare le modalità di esecuzione di quanto statuito dal Tribunale di Milano nella sentenza n.658/2011, divenuta definitiva il 30/04/2011, a definizione della causa di divisione della comunione tra l'attrice e . Parte_1
Quest'ultimo si è costituito nella procedura esecutiva iscritta al N.30488/2012
contestando la validità del precetto e chiedendo accertarsi l'inesistenza del diritto della ricorrente a procedere esecutivamente nei suoi confronti, e ciò in quanto a suo dire le opere divisionali richieste dalla sentenza del Tribunale di
Milano erano già state eseguite e comunque risultava indeterminata l'indicazione delle opere delle quali era richiesta la realizzazione con il precetto ed il successivo ricorso.
Con ordinanza 25/11/2013 il Giudice dell'Esecuzione osservava che i rilievi esposti dall'esecutato si risolvevano in contestazioni del diritto della ricorrente ad ottenere quanto richiesto esecutivamente e configuravano ulteriori motivi di opposizione all'esecuzione; fissava pertanto alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art.616 cpc relativamente ai predetti rilievi di contestazione dell'esecuzione; il GE pagina 5 di 30 disponeva inoltre l'ulteriore corso di quel giudizio per l'attuazione del titolo azionato, rilevando in tale contesto non esser stata proposta istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.624 cpc.
Entro il termine assegnato ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia chiedendo, in relazione all'atto di Controparte_1
precetto 2/05/2012 ed al successivo ricorso ex art.612 cpc, conseguenti al decreto del Tribunale di Milano ex art.195 disp.att. cpc, l'accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata di obblighi di fare e dell'illegittimità o invalidità o inefficacia del precetto 2/05/2012 e della conseguente procedura esecutiva.
L'attore rilevava la genericità dell'atto di precetto quanto alle opere di cui si intimava l'esecuzione, e la discrasia tra le opere specificate nel ricorso ex art.612 cpc ed il contenuto della sentenza, della quale richiamava il contenuto per sottolineare che presupposto della divisione era stata la comoda divisibilità
degli immobili siti in Manerba d/G e che il parametro utilizzato per la divisione era stato il valore a corpo e non la metratura. Rappresentava poi di aver dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano sia versando alla controparte la somma di € 4.437,00 a titolo di conguaglio sia, quanto all'immobile di
Manerba, avendo provveduto ad immettere la nella disponibilità CP_1
del fabbricato accessorio con relativo terreno, e secondo le indicazioni del
CTU della causa milanese. Rilevava, inoltre, che residuava, alla stregua della pagina 6 di 30 sentenza e del decreto ex art.195 disp.att. cpc, la necessità della divisione fra fondi contigui di cui ai due lotti. E in ordine a tale ultimo aspetto osservava che il confine proposto dalla non era realizzabile perché avrebbe CP_1
attraversato la piscina propria del lotto attribuito all'attore.
Quest'ultimo contestava, ancora, che le opere richieste con l'esecuzione da parte della fossero quelle imposte dalla sentenza, ovvero che fosse CP_1
stata prevista una servitù in favore del lotto assegnato alla convenuta.
Il concludeva quindi per l'annullamento del precetto 2/05/2012 e Parte_1
per l'accertamento dell'inesistenza del diritto della all'esecuzione, CP_1
essendo già stata da lui stesso eseguita la sentenza costituente titolo. Col favore delle spese.
Costituendosi in giudizio replicava che l'immobile di Controparte_1
Manerba d/G era stato occupato per l'intero dal , il quale aveva Parte_1
ampliato la villa sconfinando nel lotto assegnato alla convenuta, e da ciò era conseguita la necessità di procedere con il precetto 2/05/2012 e con il successivo ricorso ex art.612 cpc per la delimitazione fisica e catastale di due aree di pari superficie e per l'individuazione delle annesse opere divisionali
(definizione della strada di accesso, allacciamento ai sottoservizi, ecc.).
La convenuta rilevava inoltre che le opere divisionali erano facilmente individuabili alla stregua della sentenza di Milano e precisava di non mai pagina 7 di 30 proposto una divisione della piscina, essendosi limitata a chiedere che il lotto che le sarebbe stato assegnato avesse la medesima estensione di quello assegnato all'attore.
Concludeva pertanto per il rigetto di tutte le domande attoree col favore delle spese.
Il procedimento civile in tal modo instaurato era iscritto al n.1321/2014 RG.
***
Con altro identico atto di citazione, ugualmente iscritto in data 24/01/2014,
citava in giudizio introducendo il giudizio Parte_1 Controparte_1
di merito per le medesime questioni di cui al precedente atto;
in tale procedimento, iscritto al n.1322/2014 RG, si costituiva la convenuta negli stessi termini di cui al precedente procedimento.
***
Riuniti i due procedimenti all'udienza dell'11/01/2018 di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Con successivo provvedimento del 14/06/2018 il Giudice, rilevato che talune delle conclusioni dell'opponente erano coperte dal giudicato in quanto definite con sentenza della corte d'appello di Brescia n.676/2017 del 9/05/2017 e che le ulteriori domande erano state oggetto della sentenza n.288/2017 del 2/02/2017
del tribunale di Brescia, di cui occorreva verificare la definitività, rimetteva la pagina 8 di 30 causa sul ruolo.
All'udienza erano acquisiti, in conformità al predetto provvedimento, il ricorso in opposizione e l'atto di citazione relativi alla causa definita con la sentenza n.
288/2017 del tribunale di Brescia e l'attore precisava di non aver interposto appello avverso la predetta sentenza n.288/2017.
Alla successiva udienza del 31/01/2019 le parti precisavano le conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
L'attore sig. concludeva per l'annullamento del precetto 2/05/2012 Parte_1
o per la sua inefficacia, nonché per l'accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta sig.ra di procedere esecutivamente, essendo già CP_1
state eseguite da lui stesso le opere divisionali di ci alla sentenza n.658/2011
del tribunale di Milano, ed essendo comunque le opere richieste indeterminate ed in contrasto con quanto disposto con la sentenza milanese.
La convenuta sig.ra concludeva chiedendo il rigetto delle domande CP_1
dell'attore, essendo già state definite con le sentenze della corte d'appello di
Brescia n.676/2017 e del tribunale di Brscia n.288/2017, e comunque perché
infondate.
***
Con sentenza n.421/2020 il tribunale di Brescia dichiarava inammissibili le pagina 9 di 30 opposizioni proposte da avverso il precetto 2/05/2012 ed il Parte_1
ricorso ex art.612 cpc del 3/12/2012, promossi da in Controparte_1
esecuzione della sentenza del tribunale di Milano n.658/2011 e del decreto
5/07/2011 del tribunale di Milano emesso ai sensi dell'art.195 disp. att. cpc;
condannava, infine, il a rifondere alla le spese di lite. Parte_1 CP_1
***
Avverso la predetta decisione ha proposto tempestivo appello il , Parte_1
chiedendo che in riforma della stessa, esclusa la sussistenza di alcuna preclusione per giudicato esterno, la corte pervenisse alla declaratoria di nullità
ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 2/05/2012 in quanto recante intimazione all'esecuzione di generici obblighi di fare indicati “nella sentenza inter partes n.658/2011” del tribunale di Milano, ed ancora in quanto il decreto ex art.195 disp.att. cpc del 5/07/2011 sarebbe risultato assolutamente generico non indicando quali “opere divisionali” avrebbero dovuto essere eseguite, ed ancora che la corte accertasse e dichiarasse l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione, avendo già il sig. Controparte_1 [...]
eseguito le opere divisionali di cui alla sentenza n.658/2011 del Parte_1
tribunale di Milano, segnatamente con riferimento a quelle afferenti alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti individuati nella predetta sentenza;
chiedeva inoltre accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata per aver la stessa richiesto il CP_1
pagina 10 di 30 compimento di opere non determinate né nell'atto di precetto né nel ricorso ex art.612 cpc e comunque contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano.
costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame col favore Controparte_1
delle spese.
***
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Le motivazioni della sentenza impugnata
Il giudice di prime cure è pervenuto alla decisione qui impugnata muovendo dalla premessa che il presente giudizio altro non fosse se non l'ultimo di una serie di analoghe controversie di opposizione al precetto ed all'esecuzione introdotte dal nell'ambito dell'esecuzione della sentenza Parte_1
n.658/2011 del Tribunale di Milano la quale aveva disposto lo scioglimento della comunione tra la ed il ed aveva Controparte_1 Parte_1
disposto la divisione del patrimonio un tempo comune con la formazione di due distinti lotti, la cui assegnazione all'una e all'altra delle parti aveva avuto luogo mediante sorteggio disposto con decreto ex art.195 disp.att. cpc del pagina 11 di 30 tribunale di Milano in data 5/07/2011.
Ciò considerato, e premesso ancora che la fase esecutiva della sentenza e del contestuale decreto era stata contestata dal , il quale aveva avviato Parte_1
a tale proposito più procedimenti, il tribunale di Brescia ha rilevato essersi acquisite agli atti due distinte sentenze, definitive per concorde ammissione delle parti, precisamente la sentenza n.288/2017 del tribunale di Brescia, del
30/01/2017, e la n.676/2017 della corte d'appello di Brescia, del 9/05/2017.
Il giudice di prime cure ha anzitutto preso in esame la prima di esse, e cioè la sentenza n.288/2017 del tribunale di Brescia, rilevando che essa aveva avuto per oggetto l'opposizione all'esecuzione promossa dal avverso il Parte_1
ricorso ex art.612 cpc promosso da per l'attuazione della Controparte_1
sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano e del decreto 5/07/2011; che il ricorso introduttivo di tale giudizio era conseguente al precetto notificato dalla in data 2/05/2012; che, come risultava dalla lettura della sentenza, CP_1
in quella procedura il aveva negato che il titolo esecutivo Parte_1
contenesse alcuna statuizione di condanna di obblighi di fare (cioè quelli indicati nel ricorso ex art.612 cpc e riportati nell'atto di opposizione:
determinazione fisica dei lotti, comunione dei passaggi, allacciamento del lotto
2 ai sottoservizi, esecuzione delle opere divisionali), ed aveva ancora sostenuto che l'unico obbligo derivante dalla sentenza di Milano era quello relativo al pagamento di una somma a titolo di conguaglio così che tutte le operazioni di pagina 12 di 30 cui al citato ricorso dovevano considerarsi ultronee ed estranee al titolo.
Il giudice di prime cure ha quindi evidenziato che il tribunale di Brescia, con tale decisione, rigettando l'opposizione, aveva individuato il contenuto del titolo esecutivo ai fini dell'individuazione dei confini, della servitù di passaggio, del calcolo della volumetria, ritenendo quindi correttamente introdotto il ricorso ex art.612 cpc in ragione della compiutezza di quel titolo.
E' quindi passato all'esame della seconda sentenza, la n.676/2017 della corte d'appello di Brescia, rilevando che essa aveva avuto per oggetto l'appello avverso la sentenza n.1815/2014 del tribunale di Brescia del 29/05/2014 e che nel giudizio di impugnazione avverso quest'ultima decisione il Parte_1
aveva concluso chiedendo dichiararsi, in riforma della pronuncia appellata, la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 2/05/2012 nella parte in cui vi si intimava l'esecuzione di generici obblighi di fare, e ciò per la genericità del decreto ex art.195 disp.att. cpc del 5/07/2011, nel quale infatti non erano state indicate le opere divisionali da effettuare, ed infine dichiararsi l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata, per aver l'opponente, ed appellante, già provveduto Parte_1
ad eseguire le opere divisionali di cui alla sentenza del tribunale di Milano
n.658/2011.
Il giudice di prime cure ha rilevato che con la sentenza n.676/2017 la corte d'appello di Brescia, rigettando l'impugnazione, aveva sottolineato pagina 13 di 30 l'infondatezza dell'assunto circa la genericità del precetto e la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza e del provvedimento di assegnazione dei lotti, e ciò in quanto la divisione materiale del terreno relativo ai fabbricati dell'immobile sito in Manerba d/G, nei termini in cui era stata realizzata dal
, non corrispondeva al contenuto della sentenza milanese. Parte_1
Eseguita in tal modo la disamina delle sentenze n.288/2017 del tribunale di
Brescia e n.676/2017 della corte d'appello di Brescia, entrambe pacificamente passate in giudicato, il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che con il presente giudizio l'attore aveva riproposto le Parte_1
identiche questioni già sottoposte al vaglio giudiziario nei giudizi civili definiti con tali pronunce.
Ha motivato tale conclusione muovendo dal rilievo che in tali pregressi procedimenti l'attore aveva dedotto nullità ed inefficacia del precetto
2/05/2012 ovvero insussistenza del diritto di all'esecuzione della CP_1
sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano (sentenza n.676/2017 della corte d'appello di Brescia), ed aveva inoltre contestato la previsione nel titolo esecutivo (sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano) degli obblighi di fare
(comprese le servitù di passaggio e di allacciamento dei servizi) oggetto del ricorso promosso dalla dopo la notifica del suddetto precetto, CP_1
assumendone l'insussistenza nel titolo (sentenza n.658/2011 del tribunale di
Milano), per poi passare alla disamina delle domande proposte in questa causa,
pagina 14 di 30 ritenute sostanzialmente coincidenti con quelle esaminate e decise con le due sentenza sopra menzionate del tribunale e della corte d'appello di Brescia.
Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che nella presente causa il aveva rinnovato le questioni di nullità ed inefficacia del precetto;
Parte_1
aveva inoltre ribadito di aver adempiuto agli obblighi di cui alla sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano;
aveva anche qui affermato l'estraneità a quel titolo degli obblighi intimati con il precetto.
Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto che nella presente causa il avesse insistito per ottenere una decisione su aspetti ampiamente Parte_1
affrontati e risposti sia dal tribunale sia dalla corte d'appello di Brescia con le citate sentenze irrevocabili, con le quali si era ribadito che il precetto ed il ricorso ex art.612 cpc, all'origine delle plurime controversie avviate dal
, erano del tutto in linea con il titolo esecutivo, del quale le predette Parte_1
decisioni avevano confermato la compiutezza, escludendo sussistere la genericità prospettata dall'attore.
Sulla base di tali considerazioni il giudice di prime cure ha concluso per l'inammissibilità delle domande proposte dal con gli atti di Parte_1
citazione in avvio del presente giudizio, stante la preclusione derivante, ai sensi dell'art.2909 c.c., dai pregressi giudicati.
Ne ha dedotto, infine, che l'ulteriore documentazione offerta in comunicazione pagina 15 di 30 dall'attore e le precisazioni circa l'iter amministrativo della pratica edilizia dovevano ritenersi del tutto inconferenti ai fini del decidere.
II) I motivi di gravame
Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea e ingiusta declaratoria di intervenuto giudicato sostanziale sulle domande proposte dall'attore opponente, rilevando la non completa sovrapponibilità tra le conclusioni formulate nel presente giudizio e quelle formulate nei procedimenti 857/2014 RG corte d'appello di Brescia, definito con sentenza n.676/2017 del 9/05/2017, e 2305/2015 RG tribunale di Brescia definito con sentenza n.288/2017 del 30/01/2017:
a) nella procedura 857/2014 RG (oggetto della quale era un'opposizione al precetto, ex art.615, primo comma, cpc, mentre oggetto del presente giudizio è
un'opposizione all'esecuzione, ex art.615, secondo comma, cpc) non risultavano contemplate le conclusioni della presente causa a nn. 5) e 6), e cioè: 5) <accertare e dichiarare che il signor ha eseguito Parte_1
le opere divisionali di cui alla sentenza n.658/2011 del Tribunale di Milano
relative alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti individuati dalla
sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano>>; 6) <ritenere e dichiarare
l'infondatezza del diritto della signora di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata in quanto richiede il compimento di opere non determinate
né nell'atto di precetto, né nel ricorso ex art.612 c.p.c. e comunque pagina 16 di 30 contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di
Milano>>: trattandosi di domande non proposte nel giudizio definito con la sentenze n.676/2017 della corte d'appello nessuna preclusione per giudicato esterno avrebbe potuto inferirsene, attesa la relativa estraneità rispetto alle domande ivi formulate;
b) nel giudizio a RG 2305/2015 tribunale di Brescia, definito con sentenza n.288/2017, l'opponente aveva formulato le seguenti conclusioni: <In via
preliminare: - disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo de quo
e del processo esecutivo in corso. Nel merito: - accertarsi e dichiararsi la
inesistenza in capo all'esecutante del diritto a procedere all'esecuzione
intrapresa, sia di per sé che per come proposta, nonché la illegittimità,
invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato, nonché la infondatezza
ed illegittimità dell'azione esecutiva proposta, nonché la improponibilità,
illegittimità, inammissibilità, invalidità, improcedibilità e irritualità della
relativa procedura esecutiva, per i motivi, di fatto e di diritto, sopra esposti e
comunque ravvisabili nella fattispecie. In ogni caso: - spese, competenze e
compensi di causa rifuse. Provvisoria esecuzione>>.
L'appellante sostiene che in tale giudizio era stato contestato il diritto dell'esecutante ad avviare e proseguire la procedura esecutiva di presunti obblighi di fare, in quanto di tutti i presupposti in astratto previsi, la cui compresenza sarebbe stata necessaria a legittimare tale procedura, sarebbe pagina 17 di 30 risultata carente l'allegazione e in ogni caso l'effettiva sussistenza. Più
specificatamente l'opponente, premettendo la necessità, in astratto, 1) della presenza di un preciso obbligo a carico di un soggetto cui corrispondesse un diritto a favore di altro soggetto;
2) che detto obbligo riguardasse propriamente un “fare”, e cioè “un'opera da costruire o da distruggere, o, più in generale,
una modificazione materiale della realtà concreta” (Cass.9/12/1981 n.6500);
della preesistenza di un accertamento giudiziale sull'intervenuta violazione –
inadempimento di tale preciso obbligo (art.612 cpc e 2931 cc), con conseguente condanna a carico dell'inadempiente e a favore della controparte,
ha evidenziato come di nessuna di tali obbligazioni fosse stata fatta allegazione e si fosse fornita la prova da parte dell'esecutante. Di qui l'illegittimità e l'inesistenza del diritto e dell'azione esecutiva intrapresa, ed ancora l'illegittimità, invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato e l'improponibilità, inammissibilità, inutilizzabilità, improcedibilità ed irritualità
della procedura esecutiva intentata.
Oggetto del pregresso giudizio sarebbe stata quindi la contestazione e negazione, in astratto e a priori, della stessa utilizzabilità, in generale, a) dello strumento esecutivo volto al compimento di obblighi di fare, ex art.612 cpc,
ovvero b) dello strumento esecutivo, tout court, di qualsiasi tipo o natura, e ciò
a causa da un lato della mancata allegazione, ed effettiva insussistenza, dei presupposti in astratto previsti, e/o, dall'altro lato, dell'intrinseca inidoneità, a pagina 18 di 30 seconda dei casi, o dello strumento esecutivo adottato ovvero di qualsivoglia strumento esecutivo. Il tutto sulla base del solo tenore e della natura intrinseca delle statuizioni del titolo esecutivo, indipendentemente dallo specifico contenuto degli atti di controparte (atto di precetto e ricorso ex art.612 cpc) e della loro conformità al contenuto del titolo stesso.
Le domande del presente giudizio, invece, riguarderebbero la contestazione in concreto ed a posteriori della legittimità della procedura esecutiva intrapresa,
sulla base: a) della dedotta nullità ed inefficacia, in concreto, dell'atto di precetto e/o per la genericità ed indeterminatezza sua e del decreto 5/7/2011 ex art.195 disp. att. cpc del tribunale di Milano;
b) della dedotta infondatezza, in concreto, del diritto dell'esecutante di procedere ad esecuzione per il già
intervenuto compimento delle opere divisionali;
c) del necessario e richiesto accertamento, in concreto, sulla già intervenuta delimitazione, fisica e catastale, dei due lotti individuati dalla sentenza n.658/2011 del tribunale di
Milano; d) della dedotta infondatezza, in concreto, del diritto dell'esecutante di procedere ad esecuzione in quanto concernente opere non determinate né
nell'atto di precetto né nel ricorso ex art.612 cpc oltrechè contrastanti con quanto disposto dal titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'appellante sostiene che le domande formulate nel presente giudizio non presenterebbero alcuna attinenza con quelle proposte nella causa definita con sentenza n.288/2017 del tribunale di Brescia. Sicchè anche con pagina 19 di 30 riferimento a quest'ultima nessun giudicato sarebbe riscontrabile relativamente alle domande oggetto del presente giudizio, ivi compresa quella di cui al punto
6) delle conclusioni.
Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta erronea e irrituale declaratoria di inammissibilità delle domande proposte da parte sua quale opponente, ritenendo in ogni caso intrinsecamente errata la declaratoria della relativa inammissibilità, sostenendo che quest'ultima può ravvisarsi soltanto laddove l'atto della parte che ne verrebbe colpita risulti esser stato carente di un elemento indispensabile già al momento della proposizione dell'atto stesso,
il che non si sarebbe verificato nella fattispecie, in quanto le due sentenze il cui accertamento, passato in cosa giudicato, era stato posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità, erano state pubblicate rispettivamente il giorno
9/05/2017 la pronuncia della corte d'appello ed il giorno 2/02/2017 quella del tribunale e perciò entrambe in data successiva rispetto a quella di introduzione in primo grado della presente causa (atti di citazione ex art.616 notificati in data 23/01/2014 dopo il precedente deposito innanzi al GE in data 6/02/2013 di memoria costitutiva ed in data 21/01/2013 di ricorso in opposizione all'esecuzione).
Sul presupposto del previo accoglimento di uno o di entrambi i predetti motivi di gravame l'appellante ripropone ex art.346 cpc le domande già formulate in primo grado. Il cui esame è pertanto da ritenersi subordinato al ricorrere di tale pagina 20 di 30 presupposto.
III) La valutazione da parte del collegio.
A giudizio della corte è al momento della decisione, e non a quello di avvio del procedimento, che il giudice deve verificare se l'accertamento del diritto che gli viene richiesto sia oppure no precluso in ragione del già intervenuto passaggio in giudicato di altra decisione che si sia al riguardo già pronunciata.
Ritiene, inoltre, il collegio che, una volta preannunciato l'avvio dell'esecuzione forzata con atto di precetto, e ancora più una volta dato avvio a tale esecuzione, nel giudizio instaurato a seguito della relativa opposizione ex art.615 cpc, ove sia posto in discussione il diritto di procedere ad esecuzione forzata, l'opponente sia tenuto a proporre tutte le ragioni che intende far valere per contrastare la sussistenza in capo al procedente di tale diritto, perché la sentenza che eventualmente dovesse respingere l'opposizione, una volta passata in giudicato, verrebbe a coprire non soltanto il dedotto ma anche il deducibile.
La non perfetta coincidenza tra i motivi di opposizione sollevati in un procedimento e quelli esposti nell'altro procedimento non appare pertanto costituire elemento ostativo rispetto alla conferma dell'intervenuta preclusione per giudicato esterno, volta che sia intervenuta pronuncia che definitivamente ha concluso per il rigetto dell'opposizione, da essa derivando, per logica pagina 21 di 30 necessità, la conferma circa la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Nella specie, peraltro, la sentenza n. 676/2017 di questa corte – la quale ha statuito su domanda di opposizione a precetto con richiesta di accertamento dell'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Controparte_1
delle opere divisionali stabilite dal tribunale di Milano nella sentenza di divisione e della già avvenuta esecuzione da parte dell'opponente Parte_1
delle anzidette opere - ha preso posizione su pressochè tutte le ragioni
[...]
da quest'ultimo fatte valere a sostegno dell'opposizione, a) escludendo la fondatezza della contestazione di genericità del precetto, b) precisando che titolo esecutivo doveva considerarsi nella fattispecie il verbale di assegnazione ex art. 195 disp. att. cpc;
c) rilevando che la divisione materiale del terreno intorno ai fabbricati eseguita dal (che nella sostanza prevedeva Parte_1
l'assegnazione di quasi 2/3 del terreno al lotto 1, sebbene la sentenza del tribunale di Milano, facendo riferimento alla piantina, prevedesse la divisione del terreno in due parti uguali con attribuzione dell'area di passaggio nell'ambito del terreno assegnato al lotto n.1) non corrispondeva alla previsione della sentenza di divisione passata in giudicato;
d) concludendo non esservi dubbi su tale questione ed e) escludendo potersi ammettere qualsiasi altra possibile interpretazione della sentenza e dell'ordinanza.
La sentenza n.288/2017 è stata emessa dal tribunale di Brescia in esito a pagina 22 di 30 procedimento di opposizione instaurato da avverso Parte_1
l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti ex art.612 cpc da Controparte_1
in forza della sentenza n.658/2011 del tribunale di Milano, con la quale era stata disposta la divisione degli immobili in comproprietà fra il e la Parte_1
con individuazione di due lotti uguali, nonché in forza del CP_1
successivo decreto di assegnazione ex art.195 del medesimo tribunale, datato
5/7/2011, con il quale il giudice, oltre ad attribuire a ciascun condividente il lotto estratto, aveva disposto che entrambe le parti avrebbero dovuto provvedere alle opere divisionali indicate in sentenza. Con tale sentenza il tribunale ha definitivamente stabilito che titolo esecutivo da eseguirsi era sia la sentenza di divisione, passata in giudicato, sia la relazione del ctu arch.
alla quale la sentenza faceva in motivazione espresso riferimento, Per_1
e che veniva quindi ad integrare il contenuto del provvedimento, e che pertanto era a tale atto tecnico, disposto e redatto nel contraddittorio delle parti, che doveva parsi riferimento per individuare il contenuto del titolo esecutivo nella parte in cui disponeva “che entrambe le parti provvedano alle opere divisionali indicate in sentenza”. Il tribunale di Brescia ha pertanto affermato che a tale ctu doveva porsi mente per individuare l'estensione concreta dei lotti, i loro confini, il tracciato della servitù di passo imposta a favore del lotto 2, il calcolo della volumetria riconosciuta a favore di tale lotto. Richiamate le determinazioni del GE, per il quale “gli interventi che dovranno porsi in
pagina 23 di 30 essere, nell'ambito della presente procedura, saranno limitati a quanto
strettamente necessario per consentire alla di esercitare la servitù CP_1
di passo onde poter accedere al lotto ad essa assegnato”; la “volumetria
assegnata al lotto 2 sarà quella calcolata dal ctu sulla base della superficie
verificata in sede di operazioni peritali” ed “i confini fra i due lotti saranno
quelli evincibili dalla planimetria”, cui lo stesso dispositivo di sentenza aveva fatto riferimento, il tribunale di Brescia ha concluso statuendo che il titolo esecutivo, integrato con le conclusioni del ctu e con le risultanze dei documenti allegati alla relazione peritale, era da considerarsi perfettamente completo e preciso e come tale eseguibile mediante il ricorso alla procedura ex art. 612
cpc, che pertanto doveva ritenersi <legittimamente intrapresa dalla
convenuta, stante il rifiuto dell'atto di procedere spontaneamente alle suddette
operazioni>>.
Essendo sceso il giudicato sul diritto della a procedere ad CP_1
esecuzione forzata onde ottenere l'esecuzione delle opere divisionali, ed essendo parimenti incontrovertibili i fatti accertati nelle due sentenze sopra richiamate ne viene de plano confermato il rigetto di tutte le contestazioni poste a fondamento dell'opposizione, segnatamente con riferimento ai numeri da 2) a 6): infatti è da escludere che l'atto di precetto notificato al Parte_1
il 2/05/2012 possa ritenersi nullo “in quanto intima l'esecuzione di generici obblighi di fare indicati nella sentenza inter partes n.658/2011 del Tribunale di pagina 24 di 30 Milano” (punto 2 delle conclusioni); è parimenti da escludere che tale atto sia da considerarsi nullo ed inefficace per essere “il decreto ex art.195 disp. att.
cpc emesso dal Tribunale di Milano il 5 luglio 2011 … titolo assolutamente generico in quanto non indica quali opere divisionali devono essere eseguite”
(punto 3 delle conclusioni); è ancora da rigettare l'assunto di parte opponente secondo cui sarebbe insussistente il “diritto della Signora di Controparte_1
procedere ad esecuzione” (punto 4 delle conclusioni); non corrisponde al vero che il Signor abbia “eseguito le opere divisionali di cui alla Parte_1
sentenza n° 658/2011 del Tribunale di Milano relativa alla delimitazione fisica e catastale dei due lotti” individuati da tale sentenza (punto 5 delle conclusioni); è infine da rigettare l'assunto di parte opponente secondo cui sarebbe insussistente il “diritto della Signora di procedere ad Controparte_1
esecuzione”, per aver essa fatto richiesta del compimento di opere non determinate né nell'atto di precetto né nel ricorso ex art.612 cpc e comunque contrastanti con quanto disposto dalla sentenza n° 658/2011 del Tribunale di
Milano (punto 6 delle conclusioni): titolo esecutivo da eseguirsi, in forza di sentenza passata in giudicato, era infatti sia la sentenza di divisione sia la relazione del ctu arch. che veniva ad integrarne il contenuto, la Per_1
quale aveva accertato la divisibilità dell'area in due singoli lotti di circa mq
2.210 catastali ciascuno, ed inoltre aveva previsto la costituzione di servitù
reciproche limitate all'attuale viabilità di accesso, a filo della recinzione,
pagina 25 di 30 destinata ad essere messa in comune dal proprietario del lotto 1, per un calibro di mt 3 circa, ed all'esistente ingresso carraio e pedonale nonché alle reti tecnologiche sottostanti, ed aveva ancora disciplinato il regime del sedime stradale, la ripartizione della volumetria residua, l'ammontare del conguaglio.
Se titolo esecutivo da eseguirsi, in forza di sentenza passata in giudicato, era sia la sentenza di divisione sia la relazione del ctu arch. che Per_1
veniva ad integrarne il contenuto, come statuito da sentenza passata in giudicato, è pertanto da escludersi che la richiesta di esecuzione a ciò conforme possa esser valutata come generica o come contrastante con le determinazioni espresse nella sentenza di divisione (la quale, infatti, necessariamente integrata con il decreto ex art.195 disp. att. cpc quanto ad assegnazione dei lotti, faceva rinvio “ai criteri adottati dal CTU per l'individuazione materiale delle due porzioni”, tra i quali, come si è visto, vi era non solo l'omogeneità del valore dei due lotti ma anche la pari estensione del lotto 1 e del lotto 2, che dovevano essere ciascuno di circa mq 2.210 catastali).
Nel corso del procedimento n.488/2012 innanzi al tribunale di Brescia,
disposta dal giudice dell'esecuzione CTU, nella sua relazione il tecnico nominato, arch. , rilevata la non praticabilità della soluzione Persona_2
individuata nella planimetria richiamata nella sentenza di divisione, in particolare con l'attribuzione al lotto assegnato alla della metà della CP_1
superficie dell'intero mappale n.2630, ha tuttavia risposto in senso affermativo pagina 26 di 30 all'ulteriore quesito, formulato per il caso in cui l'ipotesi di cui al punto precedente non risultasse possibile (per l'eventuale sconfinamento di costruzioni pertinenziali alla villa del oltre l'ipotetica dividente), Parte_1
se la superficie spettante al lotto della potesse essere, in tutto o in CP_1
parte, recuperata, ipotizzando una linea di confine non rettilinea purchè
effettivamente suscettibile di godimento ed atta a garantire la fruibilità
dell'area pertinenziale al lotto del e la riservatezza delle persone in Parte_1
esso presenti. Il CTU arch. ha infatti ritenuto possibile ottenere due Per_2
lotti di pari dimensioni (mq 2253,50 ciascuno), individuando un secondo allineamento parallelo al lato nord est della piscina, distante 2,40 mt dal bordo vasca, destinato a svilupparsi per circa 20,75 mt per poi proseguire nuovamente fino al raggiungimento del confine nord. L'allineamento non rettilineo verrebbe a garantire comunque una distanza minima del confine dal portico della villa esistente (fabbricato A in planimetria) non inferiore a 6,50
mt, notevolmente superiore al minimo di tre metri ci cui all'art.873 c.c.. Il
CTU ha inoltre affermato che nella definizione della suddetta linea dividente non rettilinea l'osservanza degli articoli 873, 889 e 892 del codice civile aveva costituito il criterio scelto a garanzia della ragionevole fruibilità dei lotti così
individuati, ed ha concluso affermando che la superficie così recuperata avrebbe potuto essere pienamente goduta dalla senza in realtà CP_1
compromettere l'effettiva fruibilità della area pertinenziale al lotto del pagina 27 di 30 né la riservatezza delle persone in esso presenti. Parte_1
Emerge quindi con tutta evidenza la concreta possibilità di dare attuazione a quanto stabilito nella sentenza di divisione, col suo rinvio alla CTU disposta in quel procedimento, che aveva previsto la formazione di due lotti di pari estensione, senza che ne venga compromesso l'utilizzo della piscina presente nel lotto del . Parte_1
La richiesta da parte della di esecuzione delle opere divisionali di CP_1
cui all'atto di precetto risulta pertanto non soltanto sufficientemente specifica e coerente rispetto alle prescrizioni del titolo esecutivo ma anche concretamente suscettibile di attuazione con modalità tali da non pregiudicare in alcun modo la fruizione da parte del del lotto di sua pertinenza e della piscina Parte_1
ivi ubicata.
Per tutte le considerazioni che precedono la corte non può che confermare il giudizio espresso dal tribunale di Brescia riconoscendo che il passaggio in giudicato delle sentenze n.288/2017 del tribunale di Brescia e 676/2017 della corte d'appello di Brescia, rendendo incontrovertibile l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata lì riconosciuto, così come l'accertamento dei fatti sopra riportati, ad esso strumentale, preclude il riesame in ordine alla sussistenza di tale diritto.
Diritto che in ogni caso va riconosciuto attesa la possibilità di pagina 28 di 30 un'interpretazione univoca del titolo esecutivo, e con essa del precetto che lo richiama, nel senso della prevista attribuzione a ciascuno dei due condividenti di un lotto di pari dimensioni, concretamente realizzabile con le modalità
indicate nella relazione del CTU arch. , senza alcuna apprezzabile Per_2
menomazione per il godimento dell'area di cui al lotto assegnato al Parte_1
e della piscina ivi ubicata.
***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile, complessità media, valori medi quanto a studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale;
valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 29 di 30 respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.421/2020 del Tribunale di
Brescia.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 10.313,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro
1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per “fase istruttoria e/o di trattazione” ed euro 4.287,00 per “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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