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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 25/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 385 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
, cf: , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Caserta) alla Via della Libertà 35, elettivamente domiciliata in Recale (Caserta) nella via Roma 135, presso lo studio dell'Avv. Emma Rosato, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
e
, cf: , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
De Gasperi n.14, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine di Lanusei, rappresentato dall'Avv. Caterina Cardia, del Foro di Cagliari, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.05.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 3 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Triei il 9.08.2008 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2008 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni;
dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso del 21.10.2024 la ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni in esso riportate.
Il sig. si costituiva in giudizio il 28.04.2025, aderendo integralmente alle domande di parte CP_1
ricorrente.
I difensori chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale.
Concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.05.2025.
Con omologa n. 1977/2019 del 28.10.2019 (RG 270/2019) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, i ricorrenti chiedono che vengano accolte le condizioni così come di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- nulla in merito alla casa coniugale;
- nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento dell'una e dell'altra parte;
- le parti si concedono vicendevolmente il nulla osta all'eventuale rilascio del passaporto per l'estero.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione definito con omologa il 28.10.2019.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto dell'adesione del PM, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Triei il 9.08.2008 fra e Parte_1 [...]
, come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune CP_1
al n. 1, parte I, anno 2008;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Triei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
pagina 2 di 3 - dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 385 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
, cf: , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Caserta) alla Via della Libertà 35, elettivamente domiciliata in Recale (Caserta) nella via Roma 135, presso lo studio dell'Avv. Emma Rosato, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
e
, cf: , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
De Gasperi n.14, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine di Lanusei, rappresentato dall'Avv. Caterina Cardia, del Foro di Cagliari, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.05.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 3 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Triei il 9.08.2008 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2008 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni;
dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso del 21.10.2024 la ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni in esso riportate.
Il sig. si costituiva in giudizio il 28.04.2025, aderendo integralmente alle domande di parte CP_1
ricorrente.
I difensori chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale.
Concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.05.2025.
Con omologa n. 1977/2019 del 28.10.2019 (RG 270/2019) è stata pronunciata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
Essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, i ricorrenti chiedono che vengano accolte le condizioni così come di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- nulla in merito alla casa coniugale;
- nulla sarà reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento dell'una e dell'altra parte;
- le parti si concedono vicendevolmente il nulla osta all'eventuale rilascio del passaporto per l'estero.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione definito con omologa il 28.10.2019.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto dell'adesione del PM, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Triei il 9.08.2008 fra e Parte_1 [...]
, come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune CP_1
al n. 1, parte I, anno 2008;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Triei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
pagina 2 di 3 - dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3