Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44688 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F con l'avvocato Eugenio Parte_1 C.F._1
Mingoia che l0 difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione del
26.9.2023.
OPPONENTE
CONTRO
C.F. con l'avvocato Gianclaudio Loreti che CP_1 C.F._2 lo difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente come da foglio di precisazione dell'11.10.2024, per l'opposta come da verbale di udienza del 10 gennaio 2025
FATTO E SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1 ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 10574/2023 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Roma nel giudizio RG. n. 25252/23 in data 15 .06.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 53.000,00 in favore di quale residuo non pagato del maggior prestito concesso da CP_1 quest'ultimo alla propria figlia e dal medesimo garantito in qualità Controparte_2 di co-fideiussore, congiuntamente al sig. a garanzia della Controparte_3 restituzione della somma di denaro concessa.
La causa, istruita per via documentale, nessuna istruttoria essendo stata sollecitata fin dalla prima udienza dalla difesa dell'opponente, concessi i termini di cui all'art. 171 ter e 189 c.p.c., viene oggi trattenuta in decisione e decisa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione di attore sostanziale, mentre parte opponente, nella veste di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o allegando fatti estintivi o modificativi del diritto stesso.
Il creditore, allora, in qualità di attore sostanziale, è gravato dall'onere probatorio circa i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre parte opponente, che assume la posizione di convenuto sostanziale, ha l'onere di prendere posizione e sui fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Nel caso in esame non ha assolto all'onere probatorio Parte_1 suddetto non provando l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa attorea.
Parte opposta al contrario ha provato il titolo della propria pretesa, depositando, financo in originale, (cfr. ordinanza a verbale di udienza dell'11 marzo 2024) la scrittura privata del 28.02.218 intercorsa tra le parti al cui articolo 4) rubricato
“garanzia” il ha assunto l'impegno di garantire il credito Parte_1 concesso alla figlia per l'ipotesi di suo inadempimento (cfr. Controparte_2 clausola in doc 3 fascicolo . CP_1
In tal modo, parte opposta, sulla quale ricadeva l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ha dato piena prova documentale dell'esistenza del proprio credito.
La prova del credito è stata raggiunta anche riguardo all'ammontare richiesto col procedimento in monitorio con il deposito della scrittura privata datata 11.1.2021, allegata al n. 4 del proprio fascicolo dall'opposta.
2 Come è noto l'art. 115, comma 1, c.p.c. ha espressamente introdotto nel processo civile il principio della non contestazione, disponendo testualmente “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Ne consegue che il Giudice è autorizzato ad utilizzare direttamente, ai fini della decisione, i fatti non specificamente contestati e/o addirittura riconosciuti da una parte processuale esonerando, di converso, la parte che ha adottato tali fatti dall'onere di doverli provare, in deroga, pertanto, al principio processuale della disponibilità delle prove.
A ciò si aggiunga, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, che il creditore che agisce per il pagamento di una somma ha l'onere di provare il relativo titolo ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che la eccepisca, onere qui non assolto dall'attore in opposizione.
Va, inoltre, evidenziato che l'opponente non ha contestato la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 28.02.2018, con l'ovvia conseguenza che l'esistenza del vincolo contrattuale deve ritenersi pacifica, così da rendere superflua qualsivoglia ulteriore valutazione al riguardo.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 10574/2023 del Parte_1
15/06/2023, emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Roma nel giudizio RG. n. 25252/23 rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto conferma;
condanna alla refusione, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025
Il GOP
Paola Giardina
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