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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI nella persona del Giudice Dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , (c.f. , Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Luciana C.F._5
Pisu, che li rappresenta e difende come da procure in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ) e CP_1 C.F._6 Controparte_2 C.F._7 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo Controparte_3 C.F._8 studio dell'Avv. Pasquale Stramacchia, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo Controparte_4 C.F._9 studio dell'Avv. Matteo Stochino, che lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti
Oggetto: divisione ereditaria
L'attore ha concluso (foglio di precisazione delle conclusioni del 2.12.2024):
“Voglia questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
1) dichiarare lo scioglimento, nei confronti dei signori , Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 CP_
, , , della comunione ereditaria derivante dalla successione Controparte_4 CP_1
della signora ordinando la divisione secondo le disposizioni che regolano la Persona_1
successione legittima dei fratelli e delle sorelle, ex art.570 del codice civile;
2) dichiarare lo scioglimento nei confronti dei signori , Controparte_2 Controparte_3
, , della comunione ereditaria derivante dalla successione di
[...] Controparte_4 CP_1
Persona_2
3) dichiarare lo scioglimento nei confronti dei signori , Controparte_2 CP_3 CP_3
, , della comunione ereditaria derivante dalla successione di
[...] Controparte_4 CP_1
Persona_3
4) gli attori dichiarano, fin d'ora, di non opporsi, per le concrete finalità divisorie, alla formazione di un'unica massa sui beni provenienti dalle successioni ab intestato dei signori Persona_1 Per_2
e e instano, inoltre, affinchè nell'ipotesi di non comoda divisibilità degli immobili
[...] Persona_3
questi vengano ricompresi nella porzione cui hanno diritto gli attori;
5) con vittoria di spese e onorari di giudizio e con spese a carico della massa>>”.
I convenuti , e hanno concluso (comparsa CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dai defunti Persona_1
e e, conseguentemente, disporre la divisione dei beni sulla base della Persona_2 Persona_3
quota ereditaria spettante per legge a ciascun coerede.
Vinte le spese”.
Parte convenuta ha concluso (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale in intestazione, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, rigettare, le avverse domande.
Vinte le spese e gli onorari di causa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto domanda di divisione ereditaria dei patrimoni dei defunti Persona_1
e (masse plurime). Hanno dedotto che: Persona_2 Persona_3
1. in data 16 luglio 2006 era deceduta in Loceri Mercedes Melis, nata a [...] il [...], lasciando un consistente patrimonio immobiliare, che doveva essere devoluto ex art. 570 c.c. in favore dei fratelli superstiti ed Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_4
pagina 2 di 10 aveva successivamente rinunciato alla propria quota di eredità di con subentro, Parte_2 Per_1
per rappresentazione, dei figli , e Pt_3 Pt_5 Parte_4
Il patrimonio ereditario era costituito da alcuni immobili siti nel Comune di Loceri:
- fabbricato ad uso di civile abitazione censito nel NCEU al foglio 5, mappale 1170;
- tratto di terreno censito nel NCT, al foglio 3, mappale 256;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 5, mappale 76;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 5 mappali 1679, 1689 e 1690;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 19, mappale 105;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 9, mappale 21;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 16, mappali 99 e 158.
Il patrimonio di doveva essere diviso oggi in 3 quote spettanti a agli Persona_1 Parte_1
eredi di e a (agli eredi di) Parte_2 Persona_4
2. In data 30 settembre 2014 era deceduto in Loceri il fratello celibe senza figli, il cui Persona_2
patrimonio doveva essere devoluto ai sensi dell'art. 570 c.c. in favore dei fratelli superstiti , Pt_1
e a (agli eredi) in ragione di 1/3 ciascuno. Pt_2 Persona_4
Il patrimonio ereditario era costituito da alcuni immobili siti nel Comune di Loceri:
- fabbricato ad uso di civile abitazione censito al NCEU, foglio 5, mappale 722, sub 2,
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 10, mappale 204,
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 17, mappale 45,
- tratto di terreno censito al NCT al foglio 2, mappali 88 e 89,
- tratto di terreno censito al NCT al foglio 11, mappale 198.
Ed ancora, nel Comune di Ilbono, tratto di terreno censito al NCT, foglio 37, mappali 212 e 158. aveva lasciato, inoltre, una somma di denaro pari a euro 21.990,66 depositata nel libretto Persona_2
postale di risparmio bancoposta n.000027079415, filiale di Barisardo.
3. In data 9 novembre 1993 era deceduto in Loceri padre di Persona_3 Per_1 _4
, e (figli di prime nozze), che aveva lasciato quale patrimonio da Pt_1 Per_2 Parte_2
dividere un terreno sito nel Comune di Girasole, censito nel NCT al foglio 4 mappale 169. si era spostato in seconde nozze con nata da Arzana il 21 agosto 1908, Persona_3 Persona_5
deceduta anch'essa, senza figli e parenti, ragion per cui i beni del defunto andavano per Persona_3
intero ai figli di prime nozze (anche per acquisto per usucapione).
4. In data 16 ottobre 2016 decedeva (doc. 13 attori), lasciando a succedere i figli Persona_4 CP_4
, e . La quota spettante a questa doveva
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1
pagina 3 di 10 essere assegnata agli eredi;
non si chiedeva, tuttavia, di procedere alla divisione del patrimonio di
Persona_4
Gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio , , che hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3 contestato la mancanza di ogni prova circa l'appartenenza dei beni sopra indicati al patrimonio dei defunti e non potendo essere sufficiente a provare la titolarità dei Per_1 Per_2 Persona_3
beni né la denuncia di successione né le visure catastali degli immobili.
Nel procedere a divisione, il Tribunale doveva tenere in considerazione le donazioni che Per_1
aveva effettuato in vita in favore degli attori;
donazioni che dovevano essere oggetto di
[...]
collazione.
I convenuti hanno concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio deducendo che gli attori non avevano in alcun modo Controparte_4
provato la consistenza del patrimonio di cui chiedevano la divisione.
Ha concluso come sopra riportato.
La causa è stata istruita con sole prove documentali.
***
La domanda può essere accolta nei soli limiti che seguono.
Sugli oneri probatori in capo alle parti nel giudizio di divisione.
E' giurisprudenza di merito e di legittimità costante quella per cui nelle cause aventi ad oggetto la divisione ereditaria, è onere della parte che agisce per la divisione indicare i beni di cui è composta la massa ereditaria, ricadendo sulla stessa l'onere di provare l'appartenenza dei beni al de cuius al momento di apertura della successione tramite la produzione sia dell'atto di provenienza che delle visure ipo-catastali.
Con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha, tuttavia, mitigato tali consolidati principi affermando che, di fronte alle contestazioni dei coeredi, l'attore non sarebbe tenuto a fornire la stessa prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica) richiesta nel caso di azione di rivendica o di accertamento positivo della proprietà, poiché non si tratterebbe di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi (Cass. Civ. sent. n. 10067 del 28 maggio 2020).
La Suprema Corte ha ritenuto, altresì, che in questi giudizi debba riconoscersi rilevanza alla non contestazione dei convenuti ovvero all'esplicito e/o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi, non potendosi disconoscere in materia la possibilità della prova indiziaria (Cass. Civ, sent.
pagina 4 di 10 21716 del 8 ottobre 2020). Si è spinta a riconoscere, in una situazione in cui la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, una produzione documentale, operata in corso di causa, o acquisita d'ufficio dal ctu, senza che si incorra in alcuna preclusione, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro.
Queste pronunce sono state richiamate da parte attrice per addivenire alla divisione dei beni tutti come indicati in atto di citazione, sebbene in assenza di prova quanto alla provenienza degli stessi e alla permanente titolarità del diritto di proprietà in capo ai defunti, al momento di apertura della successione.
Questo Tribunale non ritiene, tuttavia, di fare proprie le più recenti affermazioni della Suprema Corte – non ancora consolidate né nelle pronunce di merito né in quelle di legittimità – che sotto taluni aspetti non appaiono del tutto condivisibili, a fronte di una esigenza di certezza del diritto e del trasferimento dei beni stessi.
Ed infatti, sostenere che nel giudizio di divisione l'attore non sia tenuto all'onere probatorio che caratterizza la probatio diabolica nei giudizi di rivendica (con prova di trasferimento del bene, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario) è cosa diversa dal ritenere che l'onere probatorio possa essere assolto, in caso di mancanza di un titolo di acquisto in capo al de cuius, attraverso la valorizzazione della condotta di non contestazione tra le parti ed il ricorso alle presunzioni.
Allorché si tratti di beni immobili, il fatto costitutivo del diritto azionato è rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam: l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere. Ne deriva che l'esistenza del diritto deve essere dimostrata in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (tra le altre Cass. Civ. n. 1072 del 14 gennaio 2022 e Cass. Civ. n. 25999 del 17 ottobre 2018).
La prova dell'appartenenza al de cuius o, comunque, ai condividenti dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, deve essere fornita con la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere probatorio sicuramente non rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione.
Ed infatti, l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa (è interesse delle parti non contestare l'appartenenza dei cespiti alla massa da dividere). Da ciò si desume per via logica che il pagina 5 di 10 principio di non contestazione tra le parti del giudizio di divisione non può portare all'attribuzione
(tramite la divisione) di un bene, che potrebbe appartenere ad un terzo.
Si consideri, altresì, che la pronuncia che dispone la divisione porta all'attribuzione di beni immobili in favore degli eredi;
attribuzione che è soggetta al regime di trascrizione nei pubblici registri, rispondendo ad una esigenza pubblica di certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
L'affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari verrebbe frustrata allorché si disponesse che la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni fosse rimessa alla piena disponibilità delle parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della “non contestazione”.
La pronunzia giurisdizionale attributiva del diritto sarebbe instabile rispetto ad eventuali pretese dei terzi e idonea a creare “un'apparenza” di diritto circa la titolarità di quei beni in capo ai condividenti con possibile compromissione della certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
Sotto il profilo strettamente processuale poi, non è dato comprendere perché la ratio del giudizio di divisione - ossia il garantire lo scioglimento della comunione - dovrebbe portare ad ammettere la possibilità di produrre i titoli di provenienza dei beni in corso di causa, su iniziativa delle parti o tramite acquisizione officiosa del ctu, ponendo deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso.
Ben la parte può, prima dell'instaurazione del giudizio, avere cura di procurarsi la documentazione necessaria a provare il proprio diritto (la titolarità del diritto di proprietà in capo al de cuius) e in caso di mancanza di titoli, promuovere – come da prassi – un'azione preliminare tesa al riconoscimento, comunque, di un acquisto a titolo originario del bene.
Né appare corretto ritenere che l'onere probatorio nei giudizi divisori dovrebbe essere più rigoroso solo nel caso in cui emergesse la necessità di procedere alla vendita a terzi del bene comune (in quanto indivisibile), dovendosi in tal caso procedere all'acquisizione, anche d'ufficio, della documentazione di cui all' art. 567 c.p.c.
Secondo un normale iter processuale, la previsione di procedere alla vendita del bene indiviso è un posterius rispetto all'accertamento del diritto alla divisione e all'istruttoria che concerne solo detto aspetto. Ed è in questa fase processuale che si colloca l'onere probatorio in capo alle parti di cui si è detto. La mancata prova del diritto di proprietà in capo al de cuius porta al rigetto della domanda di divisione, senza che si proceda all'espletamento di una ctu che appuri la non comoda divisibilità del cespite e, quindi, la necessità di vendita del bene (che è modalità di scioglimento della comunione).
Sostenere l'acquisizione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio, a seconda dell'evolversi pagina 6 di 10 dello stesso (e solo per un'esigenza di tutela del terzo acquirente dell'immobile), non è in linea con l'ordinaria sequenza delle fasi processuali che caratterizzano il giudizio divisorio.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che nel giudizio de quo, la ricostruzione delle masse da dividere debba necessariamente passare dalla produzione tempestiva dei titoli di proprietà dei beni stessi.
Sulle masse da dividere.
Parte attrice ha chiesto – con conclusioni condivise da parte convenuta – che si procedesse alla divisione del patrimonio dei defunti e Persona_1 Persona_2 Persona_3
Rispetto a detta domanda, applicati i principi di cui sopra, il Tribunale rileva che parte attrice ha prodotto i titoli di provenienza di soli due beni:
- terreno identificato al NCT del Comune di Loceri foglio 3 mappale 256 (erroneamente indicato in atto di citazione come di acquistato con rogito del notaio dott. (doc. 8 Persona_1 Persona_6
attori) del 26 gennaio 1973 da Secondo le visure catastali storiche relative al mappale Persona_3
lo stesso risulta oggi intestato a , e e, per la sorella a Pt_1 Pt_2 Persona_2 _4 CP_4
, , e (figli di successione del 2016);
[...] Controparte_5 CP_2 CP_1 _4
- terreno identificato al NCT del Comune di Loceri foglio 5 mappale 179 acquistato con rogito del notaio dott. del 1° ottobre 1968 da (doc. 10 E attori). Secondo le visure Persona_7 Persona_1
catastali storiche prodotte in causa, dal frazionamento di detta particella sono oggi derivati i mappali n.1679, 1689, 1690 (indicati alla lettera d) dell'atto di citazione nella massa di . I Persona_1
titolari catastali di detti mappali sono oggi , e Controparte_4 Controparte_5 CP_2 CP_1
(asseriti figli di per effetto della dichiarazione di successione del 2016 di
[...] Persona_4 _4
[...]
La dichiarazione di successione non è titolo idoneo al trasferimento del diritto di proprietà e, quindi, idoneo ad incidere e superare la titolarità derivante a dall'acquisto operato nel 1968 da Persona_1
(ancora risultante nelle visure storiche). Né parte convenuta ha dedotto un diverso Persona_8
modo di acquisto del bene da parte della madre _4
Con riferimento a tutti gli altri e diversi beni immobili, parte attrice non ha indicato e prodotto alcun titolo di provenienza per cui si ritiene che dalle sole visure catastali non possa trarsi l'appartenenza di detti beni alle masse di cui oggi si chiede la divisione.
La domanda di divisione deve, quindi, essere respinta per tutti i beni immobili ad esclusione di quelli sopra indicati.
Costituisce bene del patrimonio di il libretto Banco Posta n. 000027079415 (con deposito Persona_2
pagina 7 di 10 di euro 21.990,66 alla data di introduzione del giudizio), che diviene oggetto di divisione.
Sulle quote di divisione.
Dall'esame del certificato storico di famiglia relativo a emerge che: Persona_3
A) è deceduto il 9 novembre 1993: al momento di apertura della successione gli Persona_3
sopravvivevano i figli , , , e la moglie di seconde nozze Per_1 Pt_1 Pt_2 Per_2 _4 [...]
(deceduta il 19 agosto 1994). Per_5
Ai sensi dell'art. 565 c.c. nella successione legittima (quale il caso di specie), l'eredità si devolve al coniuge e ai discendenti;
secondo il disposto dell'art. 581 c.c. al coniuge spetta 1/3 della massa e ai figli i rimanenti 2/3.
è deceduta dopo il marito, la stessa è quindi chiamata all'eredità del coniuge. Persona_5
Atteso che oggi non è stata posta domanda di divisione rispetto al patrimonio di - con Persona_5
eventuale accertamento di terzi eredi ovvero di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità - la divisione deve tenere con anche della sua quota.
I beni che cadono nella massa ereditaria di devono essere attribuiti per 1/3 a Persona_3 [...]
e per i restanti 2/3 ai figli, , , e . Per_5 Per_1 Pt_1 Pt_2 _4 Per_2
Considerando che e sono deceduti e che le loro quote sono da dividersi in favore dei Per_1 Per_2
fratelli , ed (senza che sussistano altri eredi), il Tribunale procede alla Pt_1 Pt_2 _4
assegnazione della quota dei 2/3 del patrimonio di direttamente in favore di , Persona_3 Pt_1
ed . E così si procede a divisione con le seguenti percentuali: per i 3/9 a Pt_2 _4 Persona_5
e per i 2/9 a ciascuno dei figli , (non vi è rinuncia all'eredità) e Pt_1 Pt_2 _4
B) è deceduta in data 16 luglio 2006, vedova e senza figli, per cui si apre, rispetto al Persona_1
suo patrimonio, la successione ex art. 570 c.c. con attribuzione delle quote in favore dei fratelli _4
, e (tutti vivi all'epoca dell'apertura della successione) e, quindi, di 4 quote. Pt_1 Pt_2 Per_2
Considerando che la quota di (poi deceduto) perviene ai fratelli , ed per Per_2 Pt_1 Pt_2 _4
successione (non avendo altri eredi), si procede alla divisione del patrimonio di Per_2 Per_1
direttamente in 3 quote.
Rispetto al patrimonio di Per_1
1) la quota di è assegnata allo stesso;
Pt_1
2) la quota di deve essere assegnata in favore dei figli , e (ex art. Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4
476 c.c.) per effetto della rinuncia all'eredità operata dallo stesso in data 28 agosto 2013 (doc 2 attori);
3) la quota di anche a fronte del suo decesso, non può essere assegnata ai figli atteso che non è _4 oggetto di giudizio l'apertura della sua successione e, quindi, la divisione del suo patrimonio ereditario.
pagina 8 di 10 E' appena il caso di rilevare che i figli , e Controparte_4 Controparte_5 CP_2 CP_1
non hanno prodotto alcun certificato di stato di famiglia della madre per cui non sarebbe neppure possibile individuare i chiamati all'eredità e, quindi, statuire sulla integrità dei litisconsorti nel giudizio di divisione.
C) è deceduto il 30 settembre 2014. Al momento dell'apertura della successione i Persona_2 chiamati all'eredità ex art. 570 c.c. erano i fratelli , ed Pt_2 Pt_1 Persona_4
Le somme depositate sul libretto postale n. 000027079415 devono essere divise per i tre fratelli con quota di 1/3 ciascuno.
Sulla domanda di collazione.
Parte convenuta ha dedotto che gli attori avrebbero dovuto porre in collazione ex art. 737 c.c. i beni ricevuti dalla defunta Per_1
Si concorda con la difesa degli attori per cui i fratelli non sono soggetti su cui grava l'obbligo di collazione e, comunque, l'eccezione si pone come assolutamente generica, dovendo i convenuti allegare e provare le donazioni asseritamente poste in essere da in favore degli attori. Per_1
L'eccezione non è esaminata oltre.
Spese di causa.
Le spese di causa sono liquidate all'esito del giudizio di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, parzialmente pronunciando,
- dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in Loceri Persona_3
il 9 novembre 1993;
- dispone procedersi a divisione del patrimonio ereditario di così individuato: bene Persona_3
immobile identificato al NCT del Comune di Loceri, al foglio 3 mappale 256; il bene è da dividersi attribuendo la quota dei 3/9 a e la quota dei 2/9 a ciascuno dei figli , e Persona_5 Pt_1 Pt_2
_4
- dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Loceri il 16 luglio 2006;
- dispone procedersi a divisione del patrimonio ereditario di così individuato: beni Persona_1
immobili identificati al NCT del Comune di Loceri, foglio 5 mappali n.1679, 1689, 1690; i beni sono da dividersi in 3 quote in favore di (una quota), (una quota), , Parte_1 Persona_4 Pt_3
e (una quota pro indiviso, in rappresentazione di;
Pt_5 Parte_4 Parte_2
- dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in Loceri Persona_2
pagina 9 di 10 il 30 settembre 2014;
- dispone procedersi a divisione del patrimonio ereditario di costituito dalle somme Persona_2
depositate sul libretto postale n. 000027079415, da dividersi in favore dei fratelli superstiti , Pt_2
ed ciascuno per la quota di 1/3; Pt_1 Persona_4
- rigetta ogni altra e diversa domanda di divisione proposta da parte attrice rispetto ad altri beni asseritamente facenti parte dei patrimoni ereditari di e Persona_1 Persona_3 Persona_2
- rimette ogni decisione sulle spese del giudizio all'esito della definizione del giudizio di divisione;
- dispone la prosecuzione del giudizio per la predisposizione di un progetto di divisione come da separata ordinanza.
Lanusei, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI nella persona del Giudice Dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , (c.f. , Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Luciana C.F._5
Pisu, che li rappresenta e difende come da procure in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ) e CP_1 C.F._6 Controparte_2 C.F._7 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo Controparte_3 C.F._8 studio dell'Avv. Pasquale Stramacchia, che li rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo Controparte_4 C.F._9 studio dell'Avv. Matteo Stochino, che lo rappresenta e difende come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti
Oggetto: divisione ereditaria
L'attore ha concluso (foglio di precisazione delle conclusioni del 2.12.2024):
“Voglia questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
1) dichiarare lo scioglimento, nei confronti dei signori , Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 CP_
, , , della comunione ereditaria derivante dalla successione Controparte_4 CP_1
della signora ordinando la divisione secondo le disposizioni che regolano la Persona_1
successione legittima dei fratelli e delle sorelle, ex art.570 del codice civile;
2) dichiarare lo scioglimento nei confronti dei signori , Controparte_2 Controparte_3
, , della comunione ereditaria derivante dalla successione di
[...] Controparte_4 CP_1
Persona_2
3) dichiarare lo scioglimento nei confronti dei signori , Controparte_2 CP_3 CP_3
, , della comunione ereditaria derivante dalla successione di
[...] Controparte_4 CP_1
Persona_3
4) gli attori dichiarano, fin d'ora, di non opporsi, per le concrete finalità divisorie, alla formazione di un'unica massa sui beni provenienti dalle successioni ab intestato dei signori Persona_1 Per_2
e e instano, inoltre, affinchè nell'ipotesi di non comoda divisibilità degli immobili
[...] Persona_3
questi vengano ricompresi nella porzione cui hanno diritto gli attori;
5) con vittoria di spese e onorari di giudizio e con spese a carico della massa>>”.
I convenuti , e hanno concluso (comparsa CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dai defunti Persona_1
e e, conseguentemente, disporre la divisione dei beni sulla base della Persona_2 Persona_3
quota ereditaria spettante per legge a ciascun coerede.
Vinte le spese”.
Parte convenuta ha concluso (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_4
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale in intestazione, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, rigettare, le avverse domande.
Vinte le spese e gli onorari di causa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto domanda di divisione ereditaria dei patrimoni dei defunti Persona_1
e (masse plurime). Hanno dedotto che: Persona_2 Persona_3
1. in data 16 luglio 2006 era deceduta in Loceri Mercedes Melis, nata a [...] il [...], lasciando un consistente patrimonio immobiliare, che doveva essere devoluto ex art. 570 c.c. in favore dei fratelli superstiti ed Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_4
pagina 2 di 10 aveva successivamente rinunciato alla propria quota di eredità di con subentro, Parte_2 Per_1
per rappresentazione, dei figli , e Pt_3 Pt_5 Parte_4
Il patrimonio ereditario era costituito da alcuni immobili siti nel Comune di Loceri:
- fabbricato ad uso di civile abitazione censito nel NCEU al foglio 5, mappale 1170;
- tratto di terreno censito nel NCT, al foglio 3, mappale 256;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 5, mappale 76;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 5 mappali 1679, 1689 e 1690;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 19, mappale 105;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 9, mappale 21;
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 16, mappali 99 e 158.
Il patrimonio di doveva essere diviso oggi in 3 quote spettanti a agli Persona_1 Parte_1
eredi di e a (agli eredi di) Parte_2 Persona_4
2. In data 30 settembre 2014 era deceduto in Loceri il fratello celibe senza figli, il cui Persona_2
patrimonio doveva essere devoluto ai sensi dell'art. 570 c.c. in favore dei fratelli superstiti , Pt_1
e a (agli eredi) in ragione di 1/3 ciascuno. Pt_2 Persona_4
Il patrimonio ereditario era costituito da alcuni immobili siti nel Comune di Loceri:
- fabbricato ad uso di civile abitazione censito al NCEU, foglio 5, mappale 722, sub 2,
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 10, mappale 204,
- tratto di terreno censito nel NCT al foglio 17, mappale 45,
- tratto di terreno censito al NCT al foglio 2, mappali 88 e 89,
- tratto di terreno censito al NCT al foglio 11, mappale 198.
Ed ancora, nel Comune di Ilbono, tratto di terreno censito al NCT, foglio 37, mappali 212 e 158. aveva lasciato, inoltre, una somma di denaro pari a euro 21.990,66 depositata nel libretto Persona_2
postale di risparmio bancoposta n.000027079415, filiale di Barisardo.
3. In data 9 novembre 1993 era deceduto in Loceri padre di Persona_3 Per_1 _4
, e (figli di prime nozze), che aveva lasciato quale patrimonio da Pt_1 Per_2 Parte_2
dividere un terreno sito nel Comune di Girasole, censito nel NCT al foglio 4 mappale 169. si era spostato in seconde nozze con nata da Arzana il 21 agosto 1908, Persona_3 Persona_5
deceduta anch'essa, senza figli e parenti, ragion per cui i beni del defunto andavano per Persona_3
intero ai figli di prime nozze (anche per acquisto per usucapione).
4. In data 16 ottobre 2016 decedeva (doc. 13 attori), lasciando a succedere i figli Persona_4 CP_4
, e . La quota spettante a questa doveva
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1
pagina 3 di 10 essere assegnata agli eredi;
non si chiedeva, tuttavia, di procedere alla divisione del patrimonio di
Persona_4
Gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio , , che hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3 contestato la mancanza di ogni prova circa l'appartenenza dei beni sopra indicati al patrimonio dei defunti e non potendo essere sufficiente a provare la titolarità dei Per_1 Per_2 Persona_3
beni né la denuncia di successione né le visure catastali degli immobili.
Nel procedere a divisione, il Tribunale doveva tenere in considerazione le donazioni che Per_1
aveva effettuato in vita in favore degli attori;
donazioni che dovevano essere oggetto di
[...]
collazione.
I convenuti hanno concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio deducendo che gli attori non avevano in alcun modo Controparte_4
provato la consistenza del patrimonio di cui chiedevano la divisione.
Ha concluso come sopra riportato.
La causa è stata istruita con sole prove documentali.
***
La domanda può essere accolta nei soli limiti che seguono.
Sugli oneri probatori in capo alle parti nel giudizio di divisione.
E' giurisprudenza di merito e di legittimità costante quella per cui nelle cause aventi ad oggetto la divisione ereditaria, è onere della parte che agisce per la divisione indicare i beni di cui è composta la massa ereditaria, ricadendo sulla stessa l'onere di provare l'appartenenza dei beni al de cuius al momento di apertura della successione tramite la produzione sia dell'atto di provenienza che delle visure ipo-catastali.
Con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha, tuttavia, mitigato tali consolidati principi affermando che, di fronte alle contestazioni dei coeredi, l'attore non sarebbe tenuto a fornire la stessa prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica) richiesta nel caso di azione di rivendica o di accertamento positivo della proprietà, poiché non si tratterebbe di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi (Cass. Civ. sent. n. 10067 del 28 maggio 2020).
La Suprema Corte ha ritenuto, altresì, che in questi giudizi debba riconoscersi rilevanza alla non contestazione dei convenuti ovvero all'esplicito e/o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi, non potendosi disconoscere in materia la possibilità della prova indiziaria (Cass. Civ, sent.
pagina 4 di 10 21716 del 8 ottobre 2020). Si è spinta a riconoscere, in una situazione in cui la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, una produzione documentale, operata in corso di causa, o acquisita d'ufficio dal ctu, senza che si incorra in alcuna preclusione, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro.
Queste pronunce sono state richiamate da parte attrice per addivenire alla divisione dei beni tutti come indicati in atto di citazione, sebbene in assenza di prova quanto alla provenienza degli stessi e alla permanente titolarità del diritto di proprietà in capo ai defunti, al momento di apertura della successione.
Questo Tribunale non ritiene, tuttavia, di fare proprie le più recenti affermazioni della Suprema Corte – non ancora consolidate né nelle pronunce di merito né in quelle di legittimità – che sotto taluni aspetti non appaiono del tutto condivisibili, a fronte di una esigenza di certezza del diritto e del trasferimento dei beni stessi.
Ed infatti, sostenere che nel giudizio di divisione l'attore non sia tenuto all'onere probatorio che caratterizza la probatio diabolica nei giudizi di rivendica (con prova di trasferimento del bene, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario) è cosa diversa dal ritenere che l'onere probatorio possa essere assolto, in caso di mancanza di un titolo di acquisto in capo al de cuius, attraverso la valorizzazione della condotta di non contestazione tra le parti ed il ricorso alle presunzioni.
Allorché si tratti di beni immobili, il fatto costitutivo del diritto azionato è rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam: l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere. Ne deriva che l'esistenza del diritto deve essere dimostrata in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (tra le altre Cass. Civ. n. 1072 del 14 gennaio 2022 e Cass. Civ. n. 25999 del 17 ottobre 2018).
La prova dell'appartenenza al de cuius o, comunque, ai condividenti dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, deve essere fornita con la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere probatorio sicuramente non rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione.
Ed infatti, l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa (è interesse delle parti non contestare l'appartenenza dei cespiti alla massa da dividere). Da ciò si desume per via logica che il pagina 5 di 10 principio di non contestazione tra le parti del giudizio di divisione non può portare all'attribuzione
(tramite la divisione) di un bene, che potrebbe appartenere ad un terzo.
Si consideri, altresì, che la pronuncia che dispone la divisione porta all'attribuzione di beni immobili in favore degli eredi;
attribuzione che è soggetta al regime di trascrizione nei pubblici registri, rispondendo ad una esigenza pubblica di certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
L'affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari verrebbe frustrata allorché si disponesse che la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni fosse rimessa alla piena disponibilità delle parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della “non contestazione”.
La pronunzia giurisdizionale attributiva del diritto sarebbe instabile rispetto ad eventuali pretese dei terzi e idonea a creare “un'apparenza” di diritto circa la titolarità di quei beni in capo ai condividenti con possibile compromissione della certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
Sotto il profilo strettamente processuale poi, non è dato comprendere perché la ratio del giudizio di divisione - ossia il garantire lo scioglimento della comunione - dovrebbe portare ad ammettere la possibilità di produrre i titoli di provenienza dei beni in corso di causa, su iniziativa delle parti o tramite acquisizione officiosa del ctu, ponendo deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso.
Ben la parte può, prima dell'instaurazione del giudizio, avere cura di procurarsi la documentazione necessaria a provare il proprio diritto (la titolarità del diritto di proprietà in capo al de cuius) e in caso di mancanza di titoli, promuovere – come da prassi – un'azione preliminare tesa al riconoscimento, comunque, di un acquisto a titolo originario del bene.
Né appare corretto ritenere che l'onere probatorio nei giudizi divisori dovrebbe essere più rigoroso solo nel caso in cui emergesse la necessità di procedere alla vendita a terzi del bene comune (in quanto indivisibile), dovendosi in tal caso procedere all'acquisizione, anche d'ufficio, della documentazione di cui all' art. 567 c.p.c.
Secondo un normale iter processuale, la previsione di procedere alla vendita del bene indiviso è un posterius rispetto all'accertamento del diritto alla divisione e all'istruttoria che concerne solo detto aspetto. Ed è in questa fase processuale che si colloca l'onere probatorio in capo alle parti di cui si è detto. La mancata prova del diritto di proprietà in capo al de cuius porta al rigetto della domanda di divisione, senza che si proceda all'espletamento di una ctu che appuri la non comoda divisibilità del cespite e, quindi, la necessità di vendita del bene (che è modalità di scioglimento della comunione).
Sostenere l'acquisizione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio, a seconda dell'evolversi pagina 6 di 10 dello stesso (e solo per un'esigenza di tutela del terzo acquirente dell'immobile), non è in linea con l'ordinaria sequenza delle fasi processuali che caratterizzano il giudizio divisorio.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che nel giudizio de quo, la ricostruzione delle masse da dividere debba necessariamente passare dalla produzione tempestiva dei titoli di proprietà dei beni stessi.
Sulle masse da dividere.
Parte attrice ha chiesto – con conclusioni condivise da parte convenuta – che si procedesse alla divisione del patrimonio dei defunti e Persona_1 Persona_2 Persona_3
Rispetto a detta domanda, applicati i principi di cui sopra, il Tribunale rileva che parte attrice ha prodotto i titoli di provenienza di soli due beni:
- terreno identificato al NCT del Comune di Loceri foglio 3 mappale 256 (erroneamente indicato in atto di citazione come di acquistato con rogito del notaio dott. (doc. 8 Persona_1 Persona_6
attori) del 26 gennaio 1973 da Secondo le visure catastali storiche relative al mappale Persona_3
lo stesso risulta oggi intestato a , e e, per la sorella a Pt_1 Pt_2 Persona_2 _4 CP_4
, , e (figli di successione del 2016);
[...] Controparte_5 CP_2 CP_1 _4
- terreno identificato al NCT del Comune di Loceri foglio 5 mappale 179 acquistato con rogito del notaio dott. del 1° ottobre 1968 da (doc. 10 E attori). Secondo le visure Persona_7 Persona_1
catastali storiche prodotte in causa, dal frazionamento di detta particella sono oggi derivati i mappali n.1679, 1689, 1690 (indicati alla lettera d) dell'atto di citazione nella massa di . I Persona_1
titolari catastali di detti mappali sono oggi , e Controparte_4 Controparte_5 CP_2 CP_1
(asseriti figli di per effetto della dichiarazione di successione del 2016 di
[...] Persona_4 _4
[...]
La dichiarazione di successione non è titolo idoneo al trasferimento del diritto di proprietà e, quindi, idoneo ad incidere e superare la titolarità derivante a dall'acquisto operato nel 1968 da Persona_1
(ancora risultante nelle visure storiche). Né parte convenuta ha dedotto un diverso Persona_8
modo di acquisto del bene da parte della madre _4
Con riferimento a tutti gli altri e diversi beni immobili, parte attrice non ha indicato e prodotto alcun titolo di provenienza per cui si ritiene che dalle sole visure catastali non possa trarsi l'appartenenza di detti beni alle masse di cui oggi si chiede la divisione.
La domanda di divisione deve, quindi, essere respinta per tutti i beni immobili ad esclusione di quelli sopra indicati.
Costituisce bene del patrimonio di il libretto Banco Posta n. 000027079415 (con deposito Persona_2
pagina 7 di 10 di euro 21.990,66 alla data di introduzione del giudizio), che diviene oggetto di divisione.
Sulle quote di divisione.
Dall'esame del certificato storico di famiglia relativo a emerge che: Persona_3
A) è deceduto il 9 novembre 1993: al momento di apertura della successione gli Persona_3
sopravvivevano i figli , , , e la moglie di seconde nozze Per_1 Pt_1 Pt_2 Per_2 _4 [...]
(deceduta il 19 agosto 1994). Per_5
Ai sensi dell'art. 565 c.c. nella successione legittima (quale il caso di specie), l'eredità si devolve al coniuge e ai discendenti;
secondo il disposto dell'art. 581 c.c. al coniuge spetta 1/3 della massa e ai figli i rimanenti 2/3.
è deceduta dopo il marito, la stessa è quindi chiamata all'eredità del coniuge. Persona_5
Atteso che oggi non è stata posta domanda di divisione rispetto al patrimonio di - con Persona_5
eventuale accertamento di terzi eredi ovvero di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità - la divisione deve tenere con anche della sua quota.
I beni che cadono nella massa ereditaria di devono essere attribuiti per 1/3 a Persona_3 [...]
e per i restanti 2/3 ai figli, , , e . Per_5 Per_1 Pt_1 Pt_2 _4 Per_2
Considerando che e sono deceduti e che le loro quote sono da dividersi in favore dei Per_1 Per_2
fratelli , ed (senza che sussistano altri eredi), il Tribunale procede alla Pt_1 Pt_2 _4
assegnazione della quota dei 2/3 del patrimonio di direttamente in favore di , Persona_3 Pt_1
ed . E così si procede a divisione con le seguenti percentuali: per i 3/9 a Pt_2 _4 Persona_5
e per i 2/9 a ciascuno dei figli , (non vi è rinuncia all'eredità) e Pt_1 Pt_2 _4
B) è deceduta in data 16 luglio 2006, vedova e senza figli, per cui si apre, rispetto al Persona_1
suo patrimonio, la successione ex art. 570 c.c. con attribuzione delle quote in favore dei fratelli _4
, e (tutti vivi all'epoca dell'apertura della successione) e, quindi, di 4 quote. Pt_1 Pt_2 Per_2
Considerando che la quota di (poi deceduto) perviene ai fratelli , ed per Per_2 Pt_1 Pt_2 _4
successione (non avendo altri eredi), si procede alla divisione del patrimonio di Per_2 Per_1
direttamente in 3 quote.
Rispetto al patrimonio di Per_1
1) la quota di è assegnata allo stesso;
Pt_1
2) la quota di deve essere assegnata in favore dei figli , e (ex art. Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4
476 c.c.) per effetto della rinuncia all'eredità operata dallo stesso in data 28 agosto 2013 (doc 2 attori);
3) la quota di anche a fronte del suo decesso, non può essere assegnata ai figli atteso che non è _4 oggetto di giudizio l'apertura della sua successione e, quindi, la divisione del suo patrimonio ereditario.
pagina 8 di 10 E' appena il caso di rilevare che i figli , e Controparte_4 Controparte_5 CP_2 CP_1
non hanno prodotto alcun certificato di stato di famiglia della madre per cui non sarebbe neppure possibile individuare i chiamati all'eredità e, quindi, statuire sulla integrità dei litisconsorti nel giudizio di divisione.
C) è deceduto il 30 settembre 2014. Al momento dell'apertura della successione i Persona_2 chiamati all'eredità ex art. 570 c.c. erano i fratelli , ed Pt_2 Pt_1 Persona_4
Le somme depositate sul libretto postale n. 000027079415 devono essere divise per i tre fratelli con quota di 1/3 ciascuno.
Sulla domanda di collazione.
Parte convenuta ha dedotto che gli attori avrebbero dovuto porre in collazione ex art. 737 c.c. i beni ricevuti dalla defunta Per_1
Si concorda con la difesa degli attori per cui i fratelli non sono soggetti su cui grava l'obbligo di collazione e, comunque, l'eccezione si pone come assolutamente generica, dovendo i convenuti allegare e provare le donazioni asseritamente poste in essere da in favore degli attori. Per_1
L'eccezione non è esaminata oltre.
Spese di causa.
Le spese di causa sono liquidate all'esito del giudizio di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, parzialmente pronunciando,
- dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in Loceri Persona_3
il 9 novembre 1993;
- dispone procedersi a divisione del patrimonio ereditario di così individuato: bene Persona_3
immobile identificato al NCT del Comune di Loceri, al foglio 3 mappale 256; il bene è da dividersi attribuendo la quota dei 3/9 a e la quota dei 2/9 a ciascuno dei figli , e Persona_5 Pt_1 Pt_2
_4
- dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Loceri il 16 luglio 2006;
- dispone procedersi a divisione del patrimonio ereditario di così individuato: beni Persona_1
immobili identificati al NCT del Comune di Loceri, foglio 5 mappali n.1679, 1689, 1690; i beni sono da dividersi in 3 quote in favore di (una quota), (una quota), , Parte_1 Persona_4 Pt_3
e (una quota pro indiviso, in rappresentazione di;
Pt_5 Parte_4 Parte_2
- dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] e deceduto in Loceri Persona_2
pagina 9 di 10 il 30 settembre 2014;
- dispone procedersi a divisione del patrimonio ereditario di costituito dalle somme Persona_2
depositate sul libretto postale n. 000027079415, da dividersi in favore dei fratelli superstiti , Pt_2
ed ciascuno per la quota di 1/3; Pt_1 Persona_4
- rigetta ogni altra e diversa domanda di divisione proposta da parte attrice rispetto ad altri beni asseritamente facenti parte dei patrimoni ereditari di e Persona_1 Persona_3 Persona_2
- rimette ogni decisione sulle spese del giudizio all'esito della definizione del giudizio di divisione;
- dispone la prosecuzione del giudizio per la predisposizione di un progetto di divisione come da separata ordinanza.
Lanusei, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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