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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 768/2023, promossa da
(C.F. ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
DOTT. (C.F. ) sito alla II PARALLELA DI V.LE Parte_2 C.F._1
G. DI VITTORIO N. 12, (C.F. ), Parte_3 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._5 Parte_7
) con il patrocinio dell'avv. SAVINO RENZO RENNA, elettivamente C.F._6
domiciliati alla VIA CELENTANO n. 27,- BARI, presso il difensore avv. SAVINO RENZO RENNA.
Appellanti- appellati incidentali contro pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABINO Controparte_1 C.F._7
LIUNI, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO n. 198, – BARI, presso il difensore avv. SABINO LIUNI.
Appellato- appellante incidentale nonché
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_2
CONCETTA ELIA, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI n. 85/A, – BARI, presso l'AVVOCATURA DELL'ENTE.
Altro Appellato avverso la sentenza n. 750/2023, pubblicata il 29.04.2023, rep. 842/2023 del 02.05.2023, resa dal Tribunale di
Trani nella causa iscritta al R.G. 1658/2017.
All'esito dell'udienza collegiale del 03.12.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Oggetto: opposizione ordinaria ex art. 404 co. 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il in epigrafe, nonché i sgg.ri Parte_1 Parte_3
, nella loro qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 condomini del medesimo condominio, spiegavano opposizione ai sensi dell' art 404 co. 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 1239/2013 del Tribunale di Trani, sez. dist. di Canosa di Puglia pronunciata il 6.12.2013 nel giudizio r.g. n. 16110/2009 promosso da nei confronti dell' Controparte_1 [...]
(ora ). Controparte_3 Controparte_2
Deducevano che il Condominio attore, sito in alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. Parte_1
12, era composto da sei appartamenti costituenti una delle tre palazzine in linea identificato in atti come condominio “A”.
Il predetto fabbricato fu costruito negli anni '60 dalla Gestione Ina casa, poi ed Pt_8 CP_2
e, in epoca successiva al 1970, trasferito agli assegnatari delle singole unità abitative.
[...]
I sigg.ri , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 erano tutti proprietari di appartamenti che facevano parte del Condominio “A” nonché, pro quota, delle parti comuni previste negli atti di trasferimento. pagina 2 di 14 Spiegavano questi ultimi che la comproprietà riguardava anche le aree poste ad est e sud del fabbricato,
e cioè una porzione di terreno estesa per circa 220 mq. adiacente al CP_4
Tale porzione di terreno, sostenevano gli odierni appellanti principali, veniva da sempre utilizzata dai condomini per il parcheggio di autoveicoli ed attraversamento con veicoli per accedere nell'area comune posta ad est del Parte_1
Il 6.10.2016 il anch'egli condomino (divenuto proprietario dal 2005 di un Controparte_1 appartamento) della palazzina “A” realizzava un muro di recinzione della predetta area posta a sud del fabbricato alterando così lo stato dei luoghi ed impedendo di fatto ai condomini l'utilizzazione di detta superficie.
Esponevano inoltre che a seguito dell'infruttuoso tentativo di bonario componimento, si vedevano costretti a proporre il giudizio possessorio nei confronti del CP_1
In data 18.12.2016 nel corso dell'assemblea condominiale, gli opponenti apprendevano che CP_1 aveva instaurato una causa dinanzi al Tribunale di Trani nei confronti dell'allora causa definita, Pt_8
a loro dire, in assenza di contraddittorio, con la sentenza n. 1239/2013 pubblicata il 6.12.2013, trascritta il 14.3.2014, con cui veniva accertato e dichiarato il diritto di proprietà dell'attore sulla predetta area.
Di qui l'interesse degli opponenti a far accertare il loro diritto di comproprietà sull'immobile in questione, osservando che la domanda volta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiedeva la presenza di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata poiché comportava l'accertamento di una situazione giuridica contrastante con quella preesistente.
Concludevano chiedendo di annullare la sent. n. 1239/2013 del Tribunale di Trani del 6.12.2013.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.6.2017 si costituiva che chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'avversa domanda ribadendo al contempo che l'avvenuto acquisto per usucapione era avvenuto a seguito del possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre trent'anni; a tal proposito spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2017 si costituiva in persona del Controparte_2
l.r.p.t., che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'estromissione dal giudizio con compensazione delle spese di lite ed in via subordinata chiedeva accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella vicenda de qua, con conseguente condanna dello stesso alle spese di lite. Controparte_1
pagina 3 di 14 Esperita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente nella causa civile iscritta al n. 1658/2017 del Ruolo
Generale, così provvedeva: “
1. rigetta la richiesta di estromissione dal giudizio di CP_2
in persona del l.r.p.t.; 2. dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...] [...]
alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12 con atto di citazione notificato in data Parte_1
14.3.2017; 3. rigetta la domanda proposta da , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
con atto di citazione notificato in data 14.3.2017; 4. rigetta la domanda Parte_6
riconvenzionale proposta da in comparsa di costituzione del 12.6.2017; 5. Controparte_1
compensa integralmente le competenze di lite tra la parte attrice alla Parte_1
II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12,
[...] Parte_1 Parte_3
, , , ed il convenuto 6.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_1
dichiara tenuto e condanna il alla II parallela di v.le G. Di Vittorio Parte_1
n. 12, , , , in solido tra loro al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagamento delle competenze di lite in favore del convenuto in persona del l.r.p.t. Controparte_2
che, in relazione al valore indeterminato della controversia, liquida in complessivi euro 3.356,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria – già applicata la riduzione del 50% -, fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% ex art. 4, co. 2
d. m. n. 44/2014 e succ. mod. in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.”
Il Tribunale esaminando in via preliminare la domanda di estromissione proposta da CP_2
in persona del l.r.p.t. riteneva di non poterle dare seguito, poiché l'opposizione era “volta a
[...] sindacare l'accertamento dell'usucapione nella sentenza revocata, e pertanto ad accertare
l'usucapione in capo al condominio ed ai condomini attori,” dunque coinvolgeva la posizione del proprietario del fondo oggetto del giudizio, ragion per cui l'Ente non poteva essere estromesso dal giudizio.
Nel merito, riteneva che la domanda proposta dal in alla II parallela di Parte_1 Parte_1
v.le G. Di Vittorio n. 12 doveva ritenersi inammissibile;
priva di pregio e quindi meritevole di rigetto pagina 4 di 14 era ritenuta invece la domanda proposta da , Parte_3 Parte_4 Parte_5
. Parte_6 Parte_7
In buona sostanza il Tribunale osservava che i riferimenti all'utilizzo dell'area per parcheggio dovevano ritenersi estremamente generici e, dunque, inidonei a circostanziare il diritto di proprietà sull'area ritenuta pertinenziale dagli opponenti.
Circa la domanda riconvenzionale il Tribunale la riteneva la priva di alcun elemento idoneo all'individuazione dell'area; ne evidenziava pertanto la genericità da cui seguiva il verdetto di inammissibilità anche perché essa era già stata oggetto di pronuncia passata in giudicato.
3. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello il Parte_1
nonché i sgg.ri , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
.
[...]
L'appello è affidato a due motivi di gravame con cui si chiede alla Corte di: “I) annullare la sentenza
n. 1239/2013 resa dal Tribunale di Trani ex sezione distaccata di Canosa di Puglia in data 6.12.2013 nel giudizio iscritto al n. 16110/2009 R.G. e/o dichiarare l'illegittimità e inefficacia nei confronti degli attori, con condanna di a cancellare la relativa trascrizione del 14.3.2014 (reg. Controparte_1 part. 3739, reg. gen. 4644) risultante sull'immobile e ogni altro consequenziale provvedimento;
II) accertare e dichiarare il diritto di comproprietà degli odierni appellanti sull'immobile sito in
IN GE (BT) alla Via II parallela di Viale Giuseppe di Vittorio n. 12 (ora contraddistinto in
Catasto Terreni siti nel Comune di al foglio 116, particella 813); III) condannare Parte_1
alla refusione di spese e competenze legali del doppio grado del giudizio;
IV) in Controparte_1 ogni caso, compensare le spese di lite tra gli odierni appellanti e l' per tutte le Controparte_2 ragioni indicate nel secondo motivo di appello.”.
In data 02.10.2023 si costituiva in persona del l.r.p.t., chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza gravata in quanto correttamente motivata con vittoria di spese.
In pari data si costituiva anche che in via principale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
perché inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e in via incidentale con un unico motivo chiedeva l'accoglimento della domanda finalizzata alla dichiarazione di intervenuta usucapione in suo favore dell'area a sud della sita in alla Via II Parallela Controparte_5 Parte_1
Giuseppe Di Vittorio n. 12. con vittoria di spese del grado del giudizio.
pagina 5 di 14 Dopo la trattazione in prima udienza, la Corte rinviava la causa all'udienza del 03.12.2024 per precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per deposito di note e fino a venti giorni prima per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Gli appelli principale e incidentale sono infondati.
5. Con il primo articolato motivo di appello principale, gli appellanti deducono la “Omessa e/o erronea valutazione della prova documentale acquisita in giudizio, assenza di avversa contestazione, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.,
115 e 116 c.p.c. sul capo della sentenza che ha statuito sull'ammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c.”.
Essi ritengono che la pronuncia del Tribunale sia viziata non avendo il Giudicante preso in considerazione i documenti decisivi per la controversia quali i titoli di provenienza della proprietà e avendo valutato erroneamente gli atti di acquisto degli immobili, peraltro non contestati dal convenuto.
Sostengono -sempre gli appellanti- di aver fornito nel giudizio di primo grado la prova del loro diritto di proprietà sul suolo usucapito dal con conseguente legittimità e ammissibilità “della CP_1 spiegata opposizione proposta dal rea comune) e i suoi Parte_9 condomini (proprietari pro quota dell'area comune), essendo stati pretermessi nel giudizio di cui alla sentenza di usucapione opposta con l'azione ex art. 404 co. 1 c.p.c..”.
Inoltre, argomentano anche sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver il Giudice di prime cure applicato il principio di non contestazione, infatti a loro dire, il nulla avrebbe eccepito circa CP_1 la legittimazione degli attori e l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c., né tanto meno v'è una contestazione espressa circa i titoli di proprietà prodotti in giudizio.
Invocano altresì l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto che gli attori, e cioè il e i condomini, avessero proposto una domanda di usucapione, in realtà mai avanzata e, al Parte_1 contrario ritengono che dall'atto introduttivo emergerebbe che l'opposizione proposta si fonderebbe sul loro diritto di proprietà dell'area oggetto di causa. Inoltre, per escludere la fondatezza della domanda di pagina 6 di 14 usucapione avanzata dal ritengono di avere fornito nel corso del giudizio di primo grado CP_1 anche la prova dell'uso comune da parte di tutti i condomini del bene conteso.
Tale uso comune sarebbe provato anche dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti.
In buona sostanza gli appellanti ritengono che qualora il Tribunale non avesse dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c., limitando così la prova testimoniale alla sola verifica dei presupposti utili ai fini dell'usucapione mai richiesta, si sarebbe potuto confermare l'uso comune del bene conteso e la fondatezza dell'opposizione spiegata.
5.1 Ciò detto, va premesso brevemente in diritto che sul piano generale, l'opposizione di terzo ordinaria, prevista dall'art. 404 c.p.c. comma 1, può essere proposta da qualsiasi terzo che ritenga la sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, pronunciata “inter alios”, pregiudizievole dei suoi diritti.
La legittimazione a proporre tale mezzo di impugnazione straordinaria presuppone, in capo all'opponente, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti e alla quale si ricollega la produzione del pregiudizio incidente negativamente sulla sua sfera giuridica.
Il rimedio impugnatorio in discorso consente quindi, di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio al diritto che il terzo non sia stato messo in grado di far valere nei riguardi delle parti della controversia sfociata nell'emissione della sentenza
“pregiudizievole” ma che egli avrebbe potuto in quel momento (ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, considerato e cristallizzato dalla sentenza opponenda) viceversa far valere, ove avesse partecipato al giudizio.
Ebbene, come osservato dal Tribunale, affinchè sia correttamente esperita, l'opposizione di terzo presuppone in capo al ricorrente la titolarità di una situazione giuridica che, nel caso in esame, consiste in un diritto di proprietà incompatibile con quello accertato in sentenza e cioè l'acquisto a titolo originario da parte del CP_1
A differenza però di quanto rilevato dal Tribunale, la Corte ritiene -a seguito del sollecitato riesame dell'atto introduttivo spiegato in primo grado- che gli attori in verità non abbiano dedotto di aver acquisito per usucapione il bene conteso ma semplicemente di essere stati illegittimamente pretermessi dal quel giudizio attesa la loro qualità di comproprietari dei beni di pertinenza della palazzina ivi pagina 7 di 14 compreso il suolo di circa mq. 200 circa sito a sud dello stabile del Parte_1 Parte_1
alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12.
Ebbene, tale domanda così come proposta dagli odierni appellanti deve ritenersi inammissibile, oltre che infondata nel merito.
Gli odierni opponenti non possono essere considerati litisconsorti necessari nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza di usucapione opposta perché l'oggetto della domanda spiegata nel giudizio di usucapione dal non riguardava le parti comuni o almeno ciò non risultava da alcun titolo e CP_1
soprattutto perché il suolo oggetto del contendere risultava essere nella titolarità dello al Pt_8 momento dell'instaurazione del giudizio per usucapione.
Non si può quindi ritenere che l'area oggetto del contenere costituisse una pertinenza degli appartamenti dei singoli condomini poiché la Corte adita, nel riesaminare gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari, allegati al fascicolo di parte opponente (vedasi fasc. di parte di primo grado e di appello), non ha individuato un solo titolo di acquisto dal quale si potesse desumere che il suolo conteso costituisse una pertinenza della palazzina di proprietà degli opponenti.
Come correttamente rilevato dal Tribunale dunque tutti gli atti traslativi contengono semplicemente una formula di stile per cui con la proprietà dell'appartamento vengano trasferite altresì le relative pertinenze ma senza individuare e descrivere nel dettaglio le pertinenze stesse.
Nessun utile contributo può altresì cogliersi dagli atti di assegnazione dell'
[...]
Controparte_3
A bene vedere gli opponenti richiedono la tutela della proprietà facendo valere un acquisto a titolo derivativo, titolo quest'ultimo, che non risulta essere stato in alcun modo provato documentalmente né
a tale scopo possono essere di ausilio le prove testimoniali dal momento che siffatto acquisto può essere provato solo con l'atto pubblico traslativo, la sentenza passata in giudicato (di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione) o la scrittura privata autenticata di data certa anteriore.
Per converso, a fronte di una domanda tesa ad un acquisto a titolo originario fatto valere nel caso che ci occupa dal l'unico diritto che gli odierni opponenti avrebbero potuto far valere è quello di CP_1 essere loro proprietari dell'area usucapita e pertanto, avrebbero dovuto provare non solo di essere proprietari delle pertinenze ma di esserlo divenuti in base ad un valido titolo di acquisto documentando di aver ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario. Per far questo, il e i Parte_1 pagina 8 di 14 condomini appellanti avrebbero dovuto necessariamente dimostrare in via alternativa l'acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene fornendo, così, la c.d. probatio diabolica, ossia la dimostrazione della effettiva proprietà dell'immobile o, come nella specie, delle sue pertinenze (cfr. Cass. civ. sez. II n. 7883 del 19/03/2021).
Ciò non è accaduto e pertanto, vanno condivise le determinazioni a cui è giunto il Tribunale che, da un lato ha ritenuto sfornita di legittimazione l'azione proposta dal (che, come già detto Parte_1 contengono sul punto una mera formula di stile) e dall'altro ha ritenuto insussistente la prova della proprietà delle pertinenze in capo ai singoli condomini.
Con specifico riferimento al autorizzato alla proposizione della domanda dall'assemblea Parte_1
del 29.1.2027, giusta verbale in atti, la Corte osserva che il non è fornito di personalità Parte_1
giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini e pertanto deve considerarsi un mero ente di gestione.
Ne deriva che la titolarità dei beni, da intendersi sia in termini di proprietà individuale, sia di proprietà comune, attiene esclusivamente alla sfera giuridica dei singoli condomini. In tale, prospettiva, la
Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore in caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà, anche comune, può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito da ciascuno dei condomini al medesimo amministratore e non già - ad eccezione della equivalente ipotesi di unanime positiva deliberazione di tutti i condomini - nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex articolo 77 cod. proc. civ., presupponente peraltro quella sostanziale. Ne consegue che, in assenza del potere rappresentativo in capo all'amministratore in relazione all'azione esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante - vizio rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di legittimità - comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza (nella specie, l'amministratore aveva esperito azione per far accertare la proprietà in capo al condominio dei locali soffitte di cui un condomino si era appropriato mettendoli in comunicazione con la propria abitazione a mezzo di una botola: la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva accolto la domanda, pagina 9 di 14 perché l'azione non poteva essere proposta;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5862 del 13/03/2007, Rv.
595652 – 01 e, già Sez. 2, Sentenza n. 8570 del 26/04/2005, Rv. 581826 – 01 e, poi, fra le molte).
Nella specie, all'assemblea partecipavano solo tre condomini e, in disparte ogni considerazione circa l'assenza di e di (incompatibile solo il primo), la Corte adita Controparte_1 Parte_6 ritiene, in virtù del principio di diritto su richiamato, che l'appellante sia privo di Parte_1 legittimazione attiva in virtù dell'omesso conferimento di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini in favore dell'amministratore.
Di talché, appare corretto quanto affermato dal Tribunale che ha chiarito che gli opponenti di terzo, odierni appellanti, non sono litisconsorti necessari nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza di usucapione opposta dal momento che vi è litisconsorzio necessario del rispetto all'azione Parte_1
instaurata da uno dei condomini solo nel caso in cui la domanda di usucapione abbia ad oggetto parti comuni fatto, che non ricorre nella specie visto che al momento dell'istaurazione del giudizio l'area era nella titolarità dello Neppure può ritenersi che l'area in questione costituisse pertinenza degli Pt_8
appartamenti dei singoli condomini, visto che gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari, allegati al fascicolo di parte attrice, recano la formula di stile per cui con la proprietà dell'appartamento sono trasferite altresì le relative pertinenze, senza alcuna descrizione delle predette particelle (come osservato in motivazione della sentenza n. 1239/2013). Ne deriva che, se la legittimazione alla proposizione dell'opposizione di terzo passa dall'accertamento della titolarità di un interesse in conflitto con quello accertato nella sentenza opposta e dunque all'accertamento dell'usucapione da parte degli attori del presente giudizio ( e singoli condomini), il Condominio appellante è Parte_1 privo della legittimazione a proporre l'opposizione di terzo e l'opposizione proposta dai singoli condomini è infondata visto che il loro diritto sulle pertinenze usucapite è rimasto sfornito di prova. Sul punto non giova la protesta avanzata col gravame a tenore della quale il Tribunale avrebbe trascurato il contenuto delle planimetrie in atti (quelle allegate agli atti di assegnazione degli immobili di proprietà degli opponenti appellanti). Ed infatti, l'esame delle stesse (cfr. planimetrie allegate agli atti di assegnazione) non consente di scardinare le conclusioni raggiunte col primo giudizio attesa la genericità delle planimetrie delle indicazioni contenute in tutti i titoli di provenienza in atti.
Ne deriva la declaratoria l'infondatezza della domanda, come già significato in prime cure, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
pagina 10 di 14 6. Con il secondo motivo di appello principale, si lamenta la “erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. sul capo della sentenza che ha statuito sulle spese di lite.”.
Gli appellanti ritengono ingiusto il capo della sentenza che statuisce sulle spese in favore del convenuto in persona del l.r.p.t.. Secondo tale prospettazione l'Ente non avrebbe avanzato Controparte_2
alcuna domanda di condanna alle spese nei confronti degli odierni appellanti e quindi erroneamente il
Tribunale ha dato seguito alla richiesta di condanna formulata nelle note conclusive, in quanto tardiva e quindi inammissibile.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, rigettando l'opposizione degli odierni appellanti e la domanda riconvenzionale del convenuto, odierno appellante incidentale, ha compensato le spese e circa il riparto di quelle tra gli odierni appellanti, opponenti di terzo, e il convenuto , ravvisando la soccombenza dei primi CP_2 con riferimento a quest'ultima parte, ha posto le spese a loro carico liquidandole in favore di
[...]
. CP_2
La statuizione appare immune da censure dal momento che la condanna al pagamento delle spese ha seguito il principio della soccombenza: l'opposizione degli odierni appellanti è stata infatti respinta.
Si rammenta che la condanna alle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria a quella principale, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859)
e sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria rinunciando alla liquidazione delle spese in suo favore. Le spese infatti vengono liquidate anche quando si dichiara cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 29/9/2006, n. 21244 e Sez. 2 - , Ordinanza n.
30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 - 01).
Il pagamento delle spese per effetto della soccombenza sull'opposizione, in ispecie, seppur non congruamente motivata, appare corretta visto che gli appellanti hanno perso sulla domanda.
Per di più, non pare ricorrere in ispecie una delle tassative ipotesi che legittima la compensazione delle spese processuali (soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione;
mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente) e per conseguenza non vi era alcuna ragione per disporla.
pagina 11 di 14 Né la richiesta di compensare le spese verso gli opponenti da parte di può interpretarsi CP_2
come rinuncia alla liquidazione delle spese in proprio favore.
Ed infatti la volontà contraria alla condanna degli odierni appellanti non può tradursi nella violazione del principio generale di soccombenza salva la rinunzia non ravvisabile nella specie, come già accennato.
Ne deriva il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
7. Venendo all'appello incidentale con cui ritiene di aver dimostrato Controparte_1
documentalmente l'inizio del possesso sin dal 1982 nonché l'ininterrotta utilizzazione per i suoi fini esclusivi dell'area (lo sostiene a cagione dello sbancamento durato dodici anni sino al 1994 e richiama una istanza di sanatoria al e la presenza dei suoi mezzi agricoli sull'intera area oltre che per CP_6
quanto detto e confermato a suo giudizio dai testimoni di parte;
al contrario i testi escussi dalla sua controparte avrebbero dovuto ritenersi inattendibili), si tratta di appello inammissibile per due ragioni.
Anzitutto perché non appare chiara la doglianza avverso la pronuncia di prime cure nè risulta evidenziata l'eventuale violazione di legge, limitandosi il con il gravame, a richiamare CP_1
quanto già detto in primo grado.
Per chiarezza dello scrutinio, giova partire da quanto affermato dal Tribunale nella statuizione oggetto di gravame: “Quanto poi alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nella parte conclusiva della comparsa di costituzione, si chiedeva “in via riconvenzionale, che venga comunque accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione in favore del del suolo esteso per Controparte_1 mq. 200 circa posto a sud dello stabile del La domanda è del tutto generica perché CP_7 priva di alcun elemento idoneo all'individuazione dell'area per cui è domanda, e pertanto inammissibile;
ove poi l'area per cui è domanda riconvenzionale dovesse essere individuata nella medesima area per cui è sentenza, del pari la domanda sarebbe inammissibile poiché già oggetto di pronuncia passata in giudicato.”
Con siffatta motivazione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per indeterminatezza e, comunque, ove il abbia invocato l'acquisto per usucapione ne ha CP_1 parimenti sancito l'inammissibilità atteso il giudicato su quella domanda.
Ebbene, premessa l'indeterminatezza delle censure incorporate nell'atto di gravame, già di per sé causa di inammissibilità, non è superfluo richiamare un passaggio dell'appello incidentale che conferma esso stesso l'inammissibilità dell'appello per la medesima ragione già spiegata in seconda battuta dal primo pagina 12 di 14 Giudice: <Costituendosi nel giudizio di primo grado eccepiva che già con la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trani - Sez. Dist. Canosa di Puglia il Giudice aveva accertato, sulle contestazioni mosse in senso contrario dallo , la interventa usucapione dell'area in suo favore: è Pt_8
un dato di fatto incontrovertibile perché la pronuncia del Tribunale di Trani - Sez. Dist. di Canosa di
Puglia accertava l'intervenuta usucapione e quindi il possesso continuato, ininterrotto e ultra ventennale del Anche nel corso del giudizio di primo grado per CP_1 Controparte_1 contestare le istanze degli appellanti eccepiva l'intervenuta usucapione in suo favore della stessa area dimostrando documentalmente e con prove orali che dal 1982, quando andò ad abitare in uno degli appartamenti del , aveva occupato l'area abbandonata (foto in atti) con un dislivello di Parte_1
oltre tre metri dal piano di calpestio, che certamente non poteva ritenersi una pertinenza nel senso tecnico-giuridico del , utilizzandola in modo esclusivo. L'eccezione di intervenuta Parte_1
usucapione viene riproposta in via incidentale anche con il presente atto di costituzione in giudizio.>>
(cfr. testualmente da pag. 3 dell'atto di appello incidentale).
Di conseguenza, se come afferma il la domanda di usucapione sia riferita alla stessa area già CP_1
usucapita, essa è inammissibile per violazione del bis in idem.
Stando così le cose, non può che dichiararsi inammissibile l'appello incidentale anche per tale ragione.
8. Circa le spese processuali del presente grado di giudizio, vanno compensate quelle tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca attesa la reiezione (e/o declaratoria di inammissibilità) di entrambi i gravami. Gli appellanti principali, poi, vanno condannati al pagamento delle spese in favore dell' in conseguenza della CP_2
soccombenza sul gravame circa il capo delle spese. Esse vengono liquidate come da dispositivo secondo il valore indeterminabile a complessità bassa, nel valore minimo.
Circa gli esborsi, sussistono infine i presupposti per porre a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...] in persona dell'amministratore dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 13 di 14 , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
contro e , in persona del
[...] Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t., avverso la sentenza n. sentenza n. 750/2023, pubblicata in data 29 aprile 2023, resa dal
Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. 1658/2017, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite tra gli appellanti principale e incidentale;
- dichiara tenuti e condanna gli appellanti principali in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'appellato in persona del l.r.p.t., spese che, Controparte_2
liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e C.A.P. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 768/2023, promossa da
(C.F. ) in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
DOTT. (C.F. ) sito alla II PARALLELA DI V.LE Parte_2 C.F._1
G. DI VITTORIO N. 12, (C.F. ), Parte_3 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_4 C.F._3 Parte_5 C.F._4
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._5 Parte_7
) con il patrocinio dell'avv. SAVINO RENZO RENNA, elettivamente C.F._6
domiciliati alla VIA CELENTANO n. 27,- BARI, presso il difensore avv. SAVINO RENZO RENNA.
Appellanti- appellati incidentali contro pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABINO Controparte_1 C.F._7
LIUNI, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO n. 198, – BARI, presso il difensore avv. SABINO LIUNI.
Appellato- appellante incidentale nonché
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_2
CONCETTA ELIA, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO CRISPI n. 85/A, – BARI, presso l'AVVOCATURA DELL'ENTE.
Altro Appellato avverso la sentenza n. 750/2023, pubblicata il 29.04.2023, rep. 842/2023 del 02.05.2023, resa dal Tribunale di
Trani nella causa iscritta al R.G. 1658/2017.
All'esito dell'udienza collegiale del 03.12.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Oggetto: opposizione ordinaria ex art. 404 co. 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il in epigrafe, nonché i sgg.ri Parte_1 Parte_3
, nella loro qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 condomini del medesimo condominio, spiegavano opposizione ai sensi dell' art 404 co. 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 1239/2013 del Tribunale di Trani, sez. dist. di Canosa di Puglia pronunciata il 6.12.2013 nel giudizio r.g. n. 16110/2009 promosso da nei confronti dell' Controparte_1 [...]
(ora ). Controparte_3 Controparte_2
Deducevano che il Condominio attore, sito in alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. Parte_1
12, era composto da sei appartamenti costituenti una delle tre palazzine in linea identificato in atti come condominio “A”.
Il predetto fabbricato fu costruito negli anni '60 dalla Gestione Ina casa, poi ed Pt_8 CP_2
e, in epoca successiva al 1970, trasferito agli assegnatari delle singole unità abitative.
[...]
I sigg.ri , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 erano tutti proprietari di appartamenti che facevano parte del Condominio “A” nonché, pro quota, delle parti comuni previste negli atti di trasferimento. pagina 2 di 14 Spiegavano questi ultimi che la comproprietà riguardava anche le aree poste ad est e sud del fabbricato,
e cioè una porzione di terreno estesa per circa 220 mq. adiacente al CP_4
Tale porzione di terreno, sostenevano gli odierni appellanti principali, veniva da sempre utilizzata dai condomini per il parcheggio di autoveicoli ed attraversamento con veicoli per accedere nell'area comune posta ad est del Parte_1
Il 6.10.2016 il anch'egli condomino (divenuto proprietario dal 2005 di un Controparte_1 appartamento) della palazzina “A” realizzava un muro di recinzione della predetta area posta a sud del fabbricato alterando così lo stato dei luoghi ed impedendo di fatto ai condomini l'utilizzazione di detta superficie.
Esponevano inoltre che a seguito dell'infruttuoso tentativo di bonario componimento, si vedevano costretti a proporre il giudizio possessorio nei confronti del CP_1
In data 18.12.2016 nel corso dell'assemblea condominiale, gli opponenti apprendevano che CP_1 aveva instaurato una causa dinanzi al Tribunale di Trani nei confronti dell'allora causa definita, Pt_8
a loro dire, in assenza di contraddittorio, con la sentenza n. 1239/2013 pubblicata il 6.12.2013, trascritta il 14.3.2014, con cui veniva accertato e dichiarato il diritto di proprietà dell'attore sulla predetta area.
Di qui l'interesse degli opponenti a far accertare il loro diritto di comproprietà sull'immobile in questione, osservando che la domanda volta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiedeva la presenza di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata poiché comportava l'accertamento di una situazione giuridica contrastante con quella preesistente.
Concludevano chiedendo di annullare la sent. n. 1239/2013 del Tribunale di Trani del 6.12.2013.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.6.2017 si costituiva che chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'avversa domanda ribadendo al contempo che l'avvenuto acquisto per usucapione era avvenuto a seguito del possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre trent'anni; a tal proposito spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.6.2017 si costituiva in persona del Controparte_2
l.r.p.t., che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi l'estromissione dal giudizio con compensazione delle spese di lite ed in via subordinata chiedeva accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella vicenda de qua, con conseguente condanna dello stesso alle spese di lite. Controparte_1
pagina 3 di 14 Esperita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente nella causa civile iscritta al n. 1658/2017 del Ruolo
Generale, così provvedeva: “
1. rigetta la richiesta di estromissione dal giudizio di CP_2
in persona del l.r.p.t.; 2. dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...] [...]
alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12 con atto di citazione notificato in data Parte_1
14.3.2017; 3. rigetta la domanda proposta da , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
con atto di citazione notificato in data 14.3.2017; 4. rigetta la domanda Parte_6
riconvenzionale proposta da in comparsa di costituzione del 12.6.2017; 5. Controparte_1
compensa integralmente le competenze di lite tra la parte attrice alla Parte_1
II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12,
[...] Parte_1 Parte_3
, , , ed il convenuto 6.
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_1
dichiara tenuto e condanna il alla II parallela di v.le G. Di Vittorio Parte_1
n. 12, , , , in solido tra loro al Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagamento delle competenze di lite in favore del convenuto in persona del l.r.p.t. Controparte_2
che, in relazione al valore indeterminato della controversia, liquida in complessivi euro 3.356,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria – già applicata la riduzione del 50% -, fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% ex art. 4, co. 2
d. m. n. 44/2014 e succ. mod. in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.”
Il Tribunale esaminando in via preliminare la domanda di estromissione proposta da CP_2
in persona del l.r.p.t. riteneva di non poterle dare seguito, poiché l'opposizione era “volta a
[...] sindacare l'accertamento dell'usucapione nella sentenza revocata, e pertanto ad accertare
l'usucapione in capo al condominio ed ai condomini attori,” dunque coinvolgeva la posizione del proprietario del fondo oggetto del giudizio, ragion per cui l'Ente non poteva essere estromesso dal giudizio.
Nel merito, riteneva che la domanda proposta dal in alla II parallela di Parte_1 Parte_1
v.le G. Di Vittorio n. 12 doveva ritenersi inammissibile;
priva di pregio e quindi meritevole di rigetto pagina 4 di 14 era ritenuta invece la domanda proposta da , Parte_3 Parte_4 Parte_5
. Parte_6 Parte_7
In buona sostanza il Tribunale osservava che i riferimenti all'utilizzo dell'area per parcheggio dovevano ritenersi estremamente generici e, dunque, inidonei a circostanziare il diritto di proprietà sull'area ritenuta pertinenziale dagli opponenti.
Circa la domanda riconvenzionale il Tribunale la riteneva la priva di alcun elemento idoneo all'individuazione dell'area; ne evidenziava pertanto la genericità da cui seguiva il verdetto di inammissibilità anche perché essa era già stata oggetto di pronuncia passata in giudicato.
3. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello il Parte_1
nonché i sgg.ri , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
.
[...]
L'appello è affidato a due motivi di gravame con cui si chiede alla Corte di: “I) annullare la sentenza
n. 1239/2013 resa dal Tribunale di Trani ex sezione distaccata di Canosa di Puglia in data 6.12.2013 nel giudizio iscritto al n. 16110/2009 R.G. e/o dichiarare l'illegittimità e inefficacia nei confronti degli attori, con condanna di a cancellare la relativa trascrizione del 14.3.2014 (reg. Controparte_1 part. 3739, reg. gen. 4644) risultante sull'immobile e ogni altro consequenziale provvedimento;
II) accertare e dichiarare il diritto di comproprietà degli odierni appellanti sull'immobile sito in
IN GE (BT) alla Via II parallela di Viale Giuseppe di Vittorio n. 12 (ora contraddistinto in
Catasto Terreni siti nel Comune di al foglio 116, particella 813); III) condannare Parte_1
alla refusione di spese e competenze legali del doppio grado del giudizio;
IV) in Controparte_1 ogni caso, compensare le spese di lite tra gli odierni appellanti e l' per tutte le Controparte_2 ragioni indicate nel secondo motivo di appello.”.
In data 02.10.2023 si costituiva in persona del l.r.p.t., chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza gravata in quanto correttamente motivata con vittoria di spese.
In pari data si costituiva anche che in via principale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_1
perché inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e in via incidentale con un unico motivo chiedeva l'accoglimento della domanda finalizzata alla dichiarazione di intervenuta usucapione in suo favore dell'area a sud della sita in alla Via II Parallela Controparte_5 Parte_1
Giuseppe Di Vittorio n. 12. con vittoria di spese del grado del giudizio.
pagina 5 di 14 Dopo la trattazione in prima udienza, la Corte rinviava la causa all'udienza del 03.12.2024 per precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per deposito di note e fino a venti giorni prima per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Gli appelli principale e incidentale sono infondati.
5. Con il primo articolato motivo di appello principale, gli appellanti deducono la “Omessa e/o erronea valutazione della prova documentale acquisita in giudizio, assenza di avversa contestazione, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.,
115 e 116 c.p.c. sul capo della sentenza che ha statuito sull'ammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c.”.
Essi ritengono che la pronuncia del Tribunale sia viziata non avendo il Giudicante preso in considerazione i documenti decisivi per la controversia quali i titoli di provenienza della proprietà e avendo valutato erroneamente gli atti di acquisto degli immobili, peraltro non contestati dal convenuto.
Sostengono -sempre gli appellanti- di aver fornito nel giudizio di primo grado la prova del loro diritto di proprietà sul suolo usucapito dal con conseguente legittimità e ammissibilità “della CP_1 spiegata opposizione proposta dal rea comune) e i suoi Parte_9 condomini (proprietari pro quota dell'area comune), essendo stati pretermessi nel giudizio di cui alla sentenza di usucapione opposta con l'azione ex art. 404 co. 1 c.p.c..”.
Inoltre, argomentano anche sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver il Giudice di prime cure applicato il principio di non contestazione, infatti a loro dire, il nulla avrebbe eccepito circa CP_1 la legittimazione degli attori e l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c., né tanto meno v'è una contestazione espressa circa i titoli di proprietà prodotti in giudizio.
Invocano altresì l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto che gli attori, e cioè il e i condomini, avessero proposto una domanda di usucapione, in realtà mai avanzata e, al Parte_1 contrario ritengono che dall'atto introduttivo emergerebbe che l'opposizione proposta si fonderebbe sul loro diritto di proprietà dell'area oggetto di causa. Inoltre, per escludere la fondatezza della domanda di pagina 6 di 14 usucapione avanzata dal ritengono di avere fornito nel corso del giudizio di primo grado CP_1 anche la prova dell'uso comune da parte di tutti i condomini del bene conteso.
Tale uso comune sarebbe provato anche dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti.
In buona sostanza gli appellanti ritengono che qualora il Tribunale non avesse dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c., limitando così la prova testimoniale alla sola verifica dei presupposti utili ai fini dell'usucapione mai richiesta, si sarebbe potuto confermare l'uso comune del bene conteso e la fondatezza dell'opposizione spiegata.
5.1 Ciò detto, va premesso brevemente in diritto che sul piano generale, l'opposizione di terzo ordinaria, prevista dall'art. 404 c.p.c. comma 1, può essere proposta da qualsiasi terzo che ritenga la sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, pronunciata “inter alios”, pregiudizievole dei suoi diritti.
La legittimazione a proporre tale mezzo di impugnazione straordinaria presuppone, in capo all'opponente, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti e alla quale si ricollega la produzione del pregiudizio incidente negativamente sulla sua sfera giuridica.
Il rimedio impugnatorio in discorso consente quindi, di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio al diritto che il terzo non sia stato messo in grado di far valere nei riguardi delle parti della controversia sfociata nell'emissione della sentenza
“pregiudizievole” ma che egli avrebbe potuto in quel momento (ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, considerato e cristallizzato dalla sentenza opponenda) viceversa far valere, ove avesse partecipato al giudizio.
Ebbene, come osservato dal Tribunale, affinchè sia correttamente esperita, l'opposizione di terzo presuppone in capo al ricorrente la titolarità di una situazione giuridica che, nel caso in esame, consiste in un diritto di proprietà incompatibile con quello accertato in sentenza e cioè l'acquisto a titolo originario da parte del CP_1
A differenza però di quanto rilevato dal Tribunale, la Corte ritiene -a seguito del sollecitato riesame dell'atto introduttivo spiegato in primo grado- che gli attori in verità non abbiano dedotto di aver acquisito per usucapione il bene conteso ma semplicemente di essere stati illegittimamente pretermessi dal quel giudizio attesa la loro qualità di comproprietari dei beni di pertinenza della palazzina ivi pagina 7 di 14 compreso il suolo di circa mq. 200 circa sito a sud dello stabile del Parte_1 Parte_1
alla II parallela di v.le G. Di Vittorio n. 12.
Ebbene, tale domanda così come proposta dagli odierni appellanti deve ritenersi inammissibile, oltre che infondata nel merito.
Gli odierni opponenti non possono essere considerati litisconsorti necessari nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza di usucapione opposta perché l'oggetto della domanda spiegata nel giudizio di usucapione dal non riguardava le parti comuni o almeno ciò non risultava da alcun titolo e CP_1
soprattutto perché il suolo oggetto del contendere risultava essere nella titolarità dello al Pt_8 momento dell'instaurazione del giudizio per usucapione.
Non si può quindi ritenere che l'area oggetto del contenere costituisse una pertinenza degli appartamenti dei singoli condomini poiché la Corte adita, nel riesaminare gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari, allegati al fascicolo di parte opponente (vedasi fasc. di parte di primo grado e di appello), non ha individuato un solo titolo di acquisto dal quale si potesse desumere che il suolo conteso costituisse una pertinenza della palazzina di proprietà degli opponenti.
Come correttamente rilevato dal Tribunale dunque tutti gli atti traslativi contengono semplicemente una formula di stile per cui con la proprietà dell'appartamento vengano trasferite altresì le relative pertinenze ma senza individuare e descrivere nel dettaglio le pertinenze stesse.
Nessun utile contributo può altresì cogliersi dagli atti di assegnazione dell'
[...]
Controparte_3
A bene vedere gli opponenti richiedono la tutela della proprietà facendo valere un acquisto a titolo derivativo, titolo quest'ultimo, che non risulta essere stato in alcun modo provato documentalmente né
a tale scopo possono essere di ausilio le prove testimoniali dal momento che siffatto acquisto può essere provato solo con l'atto pubblico traslativo, la sentenza passata in giudicato (di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione) o la scrittura privata autenticata di data certa anteriore.
Per converso, a fronte di una domanda tesa ad un acquisto a titolo originario fatto valere nel caso che ci occupa dal l'unico diritto che gli odierni opponenti avrebbero potuto far valere è quello di CP_1 essere loro proprietari dell'area usucapita e pertanto, avrebbero dovuto provare non solo di essere proprietari delle pertinenze ma di esserlo divenuti in base ad un valido titolo di acquisto documentando di aver ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario. Per far questo, il e i Parte_1 pagina 8 di 14 condomini appellanti avrebbero dovuto necessariamente dimostrare in via alternativa l'acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene fornendo, così, la c.d. probatio diabolica, ossia la dimostrazione della effettiva proprietà dell'immobile o, come nella specie, delle sue pertinenze (cfr. Cass. civ. sez. II n. 7883 del 19/03/2021).
Ciò non è accaduto e pertanto, vanno condivise le determinazioni a cui è giunto il Tribunale che, da un lato ha ritenuto sfornita di legittimazione l'azione proposta dal (che, come già detto Parte_1 contengono sul punto una mera formula di stile) e dall'altro ha ritenuto insussistente la prova della proprietà delle pertinenze in capo ai singoli condomini.
Con specifico riferimento al autorizzato alla proposizione della domanda dall'assemblea Parte_1
del 29.1.2027, giusta verbale in atti, la Corte osserva che il non è fornito di personalità Parte_1
giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini e pertanto deve considerarsi un mero ente di gestione.
Ne deriva che la titolarità dei beni, da intendersi sia in termini di proprietà individuale, sia di proprietà comune, attiene esclusivamente alla sfera giuridica dei singoli condomini. In tale, prospettiva, la
Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore in caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà, anche comune, può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito da ciascuno dei condomini al medesimo amministratore e non già - ad eccezione della equivalente ipotesi di unanime positiva deliberazione di tutti i condomini - nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex articolo 77 cod. proc. civ., presupponente peraltro quella sostanziale. Ne consegue che, in assenza del potere rappresentativo in capo all'amministratore in relazione all'azione esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante - vizio rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di legittimità - comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza (nella specie, l'amministratore aveva esperito azione per far accertare la proprietà in capo al condominio dei locali soffitte di cui un condomino si era appropriato mettendoli in comunicazione con la propria abitazione a mezzo di una botola: la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva accolto la domanda, pagina 9 di 14 perché l'azione non poteva essere proposta;
cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5862 del 13/03/2007, Rv.
595652 – 01 e, già Sez. 2, Sentenza n. 8570 del 26/04/2005, Rv. 581826 – 01 e, poi, fra le molte).
Nella specie, all'assemblea partecipavano solo tre condomini e, in disparte ogni considerazione circa l'assenza di e di (incompatibile solo il primo), la Corte adita Controparte_1 Parte_6 ritiene, in virtù del principio di diritto su richiamato, che l'appellante sia privo di Parte_1 legittimazione attiva in virtù dell'omesso conferimento di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini in favore dell'amministratore.
Di talché, appare corretto quanto affermato dal Tribunale che ha chiarito che gli opponenti di terzo, odierni appellanti, non sono litisconsorti necessari nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza di usucapione opposta dal momento che vi è litisconsorzio necessario del rispetto all'azione Parte_1
instaurata da uno dei condomini solo nel caso in cui la domanda di usucapione abbia ad oggetto parti comuni fatto, che non ricorre nella specie visto che al momento dell'istaurazione del giudizio l'area era nella titolarità dello Neppure può ritenersi che l'area in questione costituisse pertinenza degli Pt_8
appartamenti dei singoli condomini, visto che gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari, allegati al fascicolo di parte attrice, recano la formula di stile per cui con la proprietà dell'appartamento sono trasferite altresì le relative pertinenze, senza alcuna descrizione delle predette particelle (come osservato in motivazione della sentenza n. 1239/2013). Ne deriva che, se la legittimazione alla proposizione dell'opposizione di terzo passa dall'accertamento della titolarità di un interesse in conflitto con quello accertato nella sentenza opposta e dunque all'accertamento dell'usucapione da parte degli attori del presente giudizio ( e singoli condomini), il Condominio appellante è Parte_1 privo della legittimazione a proporre l'opposizione di terzo e l'opposizione proposta dai singoli condomini è infondata visto che il loro diritto sulle pertinenze usucapite è rimasto sfornito di prova. Sul punto non giova la protesta avanzata col gravame a tenore della quale il Tribunale avrebbe trascurato il contenuto delle planimetrie in atti (quelle allegate agli atti di assegnazione degli immobili di proprietà degli opponenti appellanti). Ed infatti, l'esame delle stesse (cfr. planimetrie allegate agli atti di assegnazione) non consente di scardinare le conclusioni raggiunte col primo giudizio attesa la genericità delle planimetrie delle indicazioni contenute in tutti i titoli di provenienza in atti.
Ne deriva la declaratoria l'infondatezza della domanda, come già significato in prime cure, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
pagina 10 di 14 6. Con il secondo motivo di appello principale, si lamenta la “erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. sul capo della sentenza che ha statuito sulle spese di lite.”.
Gli appellanti ritengono ingiusto il capo della sentenza che statuisce sulle spese in favore del convenuto in persona del l.r.p.t.. Secondo tale prospettazione l'Ente non avrebbe avanzato Controparte_2
alcuna domanda di condanna alle spese nei confronti degli odierni appellanti e quindi erroneamente il
Tribunale ha dato seguito alla richiesta di condanna formulata nelle note conclusive, in quanto tardiva e quindi inammissibile.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, rigettando l'opposizione degli odierni appellanti e la domanda riconvenzionale del convenuto, odierno appellante incidentale, ha compensato le spese e circa il riparto di quelle tra gli odierni appellanti, opponenti di terzo, e il convenuto , ravvisando la soccombenza dei primi CP_2 con riferimento a quest'ultima parte, ha posto le spese a loro carico liquidandole in favore di
[...]
. CP_2
La statuizione appare immune da censure dal momento che la condanna al pagamento delle spese ha seguito il principio della soccombenza: l'opposizione degli odierni appellanti è stata infatti respinta.
Si rammenta che la condanna alle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria a quella principale, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa (cfr. Cass. S.U. 10/10/1997 n. 9859)
e sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria rinunciando alla liquidazione delle spese in suo favore. Le spese infatti vengono liquidate anche quando si dichiara cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 29/9/2006, n. 21244 e Sez. 2 - , Ordinanza n.
30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 - 01).
Il pagamento delle spese per effetto della soccombenza sull'opposizione, in ispecie, seppur non congruamente motivata, appare corretta visto che gli appellanti hanno perso sulla domanda.
Per di più, non pare ricorrere in ispecie una delle tassative ipotesi che legittima la compensazione delle spese processuali (soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione;
mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente) e per conseguenza non vi era alcuna ragione per disporla.
pagina 11 di 14 Né la richiesta di compensare le spese verso gli opponenti da parte di può interpretarsi CP_2
come rinuncia alla liquidazione delle spese in proprio favore.
Ed infatti la volontà contraria alla condanna degli odierni appellanti non può tradursi nella violazione del principio generale di soccombenza salva la rinunzia non ravvisabile nella specie, come già accennato.
Ne deriva il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
7. Venendo all'appello incidentale con cui ritiene di aver dimostrato Controparte_1
documentalmente l'inizio del possesso sin dal 1982 nonché l'ininterrotta utilizzazione per i suoi fini esclusivi dell'area (lo sostiene a cagione dello sbancamento durato dodici anni sino al 1994 e richiama una istanza di sanatoria al e la presenza dei suoi mezzi agricoli sull'intera area oltre che per CP_6
quanto detto e confermato a suo giudizio dai testimoni di parte;
al contrario i testi escussi dalla sua controparte avrebbero dovuto ritenersi inattendibili), si tratta di appello inammissibile per due ragioni.
Anzitutto perché non appare chiara la doglianza avverso la pronuncia di prime cure nè risulta evidenziata l'eventuale violazione di legge, limitandosi il con il gravame, a richiamare CP_1
quanto già detto in primo grado.
Per chiarezza dello scrutinio, giova partire da quanto affermato dal Tribunale nella statuizione oggetto di gravame: “Quanto poi alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nella parte conclusiva della comparsa di costituzione, si chiedeva “in via riconvenzionale, che venga comunque accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione in favore del del suolo esteso per Controparte_1 mq. 200 circa posto a sud dello stabile del La domanda è del tutto generica perché CP_7 priva di alcun elemento idoneo all'individuazione dell'area per cui è domanda, e pertanto inammissibile;
ove poi l'area per cui è domanda riconvenzionale dovesse essere individuata nella medesima area per cui è sentenza, del pari la domanda sarebbe inammissibile poiché già oggetto di pronuncia passata in giudicato.”
Con siffatta motivazione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per indeterminatezza e, comunque, ove il abbia invocato l'acquisto per usucapione ne ha CP_1 parimenti sancito l'inammissibilità atteso il giudicato su quella domanda.
Ebbene, premessa l'indeterminatezza delle censure incorporate nell'atto di gravame, già di per sé causa di inammissibilità, non è superfluo richiamare un passaggio dell'appello incidentale che conferma esso stesso l'inammissibilità dell'appello per la medesima ragione già spiegata in seconda battuta dal primo pagina 12 di 14 Giudice: <Costituendosi nel giudizio di primo grado eccepiva che già con la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trani - Sez. Dist. Canosa di Puglia il Giudice aveva accertato, sulle contestazioni mosse in senso contrario dallo , la interventa usucapione dell'area in suo favore: è Pt_8
un dato di fatto incontrovertibile perché la pronuncia del Tribunale di Trani - Sez. Dist. di Canosa di
Puglia accertava l'intervenuta usucapione e quindi il possesso continuato, ininterrotto e ultra ventennale del Anche nel corso del giudizio di primo grado per CP_1 Controparte_1 contestare le istanze degli appellanti eccepiva l'intervenuta usucapione in suo favore della stessa area dimostrando documentalmente e con prove orali che dal 1982, quando andò ad abitare in uno degli appartamenti del , aveva occupato l'area abbandonata (foto in atti) con un dislivello di Parte_1
oltre tre metri dal piano di calpestio, che certamente non poteva ritenersi una pertinenza nel senso tecnico-giuridico del , utilizzandola in modo esclusivo. L'eccezione di intervenuta Parte_1
usucapione viene riproposta in via incidentale anche con il presente atto di costituzione in giudizio.>>
(cfr. testualmente da pag. 3 dell'atto di appello incidentale).
Di conseguenza, se come afferma il la domanda di usucapione sia riferita alla stessa area già CP_1
usucapita, essa è inammissibile per violazione del bis in idem.
Stando così le cose, non può che dichiararsi inammissibile l'appello incidentale anche per tale ragione.
8. Circa le spese processuali del presente grado di giudizio, vanno compensate quelle tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca attesa la reiezione (e/o declaratoria di inammissibilità) di entrambi i gravami. Gli appellanti principali, poi, vanno condannati al pagamento delle spese in favore dell' in conseguenza della CP_2
soccombenza sul gravame circa il capo delle spese. Esse vengono liquidate come da dispositivo secondo il valore indeterminabile a complessità bassa, nel valore minimo.
Circa gli esborsi, sussistono infine i presupposti per porre a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...] in persona dell'amministratore dott. Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 13 di 14 , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
contro e , in persona del
[...] Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t., avverso la sentenza n. sentenza n. 750/2023, pubblicata in data 29 aprile 2023, resa dal
Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G. 1658/2017, così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite tra gli appellanti principale e incidentale;
- dichiara tenuti e condanna gli appellanti principali in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'appellato in persona del l.r.p.t., spese che, Controparte_2
liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e C.A.P. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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