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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 debiti Parte_1 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. letti gli atti e i documenti della presente procedura, udito il giudice relatore;
ha pronunciato nel procedimento n. RG 1459/2024 procedimento unitario
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
EX ART. 48 comma 4 CCII
NEL PROCEDIMENTO PER L'OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE, R.G. 1459/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO A.R., introdotto con il ricorso ex artt. 40, 57 CCII per omologa dell'accordo di ristrutturazione depositato per via telematica, da parte della società
[...]
con sede legale a MILANO (MI) VIA GABRIO Parte_1
SERBELLONI 5 cap 20124 PIANO 3
[...]
Numero REA MI – 2604637 Email_1
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore amministratore unico , (c.f. CP_2
) nato a [...], il 1° gennaio 1967, rappresentata e difesa C.F._1
in forza di procura alle liti allegata al ricorsi dagli Avv.ti Michele Petriello (c.f.
) e Caterina Prestia (c.f. ) del Foro di C.F._2 C.F._3
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via della
Moscova n. 18 (per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento si indicano il numero di fax 0276018478 e l'indirizzo pec:
; Email_2
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
PREMESSO CHE
1. Lo svolgimento del procedimento.
- la ricorrente in epigrafe depositava accordo di ristrutturazione e ricorso per la relativa omologa, iscritti al registro imprese, unitamente all'attestazione del Dott.
[...]
, che risulta iscritto all'albo ed elenco pubblico dei gestori della crisi di Per_1 impresa al n. 3657, rassegnando le conclusioni che seguono (pagina 18): “omologare ai sensi dell'art. 48 CCII gli accordi di ristrutturazione dei debiti indicati in narrativa con transazione fiscale e previdenziale ex artt. 57 e 63 CCII, che saranno a breve
CP_ integrati anche con l'accordo con l' e l'Inail in corso di formalizzazione e, di conseguenza, autorizzare tutti gli atti da compiersi in esecuzione degli stessi e del Piano di risanamento elaborato dalla Società oggetto di attestazione.”;
- l'iscrizione del ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti al registro delle imprese, come desumibile dall'aggiornata visura camerale storica, avveniva in data 20-21.2.2025, alla quale seguiva l'evasione della “PUBBLICAZIONE
IN DATA 24/02/2025 DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
EX ARTT. 57 DEL D.LGS. N. 14/2019";
- il giudice relatore con decreto in data 4.3.2025 emetteva il seguente provvedimento interlocutorio: “…
P.Q.M.
Invita la società ricorrente a documentare con idonee visure camerali e di evasione aggiornate la pubblicazione effettiva dell'accordo con i creditori aderenti, con l'Erario, nonché dell'attestazione aggiornata e del piano presso la
CCIAA Milano e di eventuali altri documenti allegati come richiesto in motivazione, invita la società ricorrente a documentare l'accordo e la transazione previdenziale ove raggiunta e sottoscritta con;
invita la società ricorrente a precisare, con CP_4
integrazione dell'attestazione, le modalità di pagamento dei creditori non aderenti scaduti e a scadere (doc. 15), nei termini di legge ex art. 57 co. 3 CCII, producendo estratti di conto corrente aggiornati con evidenza della liquidità attuale, anche per la verifica di capacità del pagamento dei crediti già scaduti.”;
- con memoria integrativa autorizzata in data 21.3.2025 la società ricorrente provvedeva al deposito telematico delle integrazioni e precisazioni richieste, insistendo per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- anche a seguito della successiva conclusione dell'accordo e della transazione previdenziale con ex art. 58 CCII, con nota di deposito telematico in data CP_4
1.4.2025, la società ricorrente documentava “ESITO EVASIONE PROTOCOLLO
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 debiti Controparte_5
167441/2025 DEL 20-24/03/2025” con successiva pubblicazione dell'integrazione e modifica dell'accordo con transazione fiscale/previdenziale in oggetto;
- la cancelleria della II Sezione Civile, in persona del direttore, in data 7.5.2025 attestava l'assenza di opposizioni proposte dai creditori e dagli altri interessati, una volta decorsi i termini di legge dall'iscrizione al registro delle imprese in data 24.3.2025 (vedi visura di evasione del protocollo già citata), a seguito di consultazione dei registri di cancelleria: “PROCEDIMENTO PER OMOLOGA ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE - R.G. 1459-2/2024 Parte_1
Consultato il registro informatico SIECIC del Procedimento per omologa accordi di ristrutturazione RG 1459-2/2024 a carico di Parte_1
si attesta che alla data del 6 maggio 2025 non risultano essere state acquisite opposizioni.”;
2. L'inquadramento sistematico.
In mancanza di opposizioni e dunque di introduzione nel giudizio di un'eccezione/difesa volta ad ottenere il rigetto della richiesta di omologazione del concordato, si deve ritenere che il novero delle circostanze e degli elementi che il
Tribunale può e deve esaminare nel giudizio di omologa rimane circoscritto solo dalla domanda della società proponente ed all'attestazione, non dovendosi procedere ad una valutazione più completa e approfondita dell'omologabilità nè ad alcun giudizio
“ampliato” rispetto ai temi già costituenti oggetto del processo.
Il CCII, come noto, ha provveduto ad una parziale revisione della disciplinata in materia di A.D.R. precedentemente normata dall'art. 182 bis L.F..
Il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'A.D.R. ex artt. 40, 48 e 57 CCII, investe in primis una serie di presupposti formali di ammissibilità declinati in misura parzialmente diversa dalla previgente disciplina fallimentare e così:
1) presupposto soggettivo: gli accordi sono conclusi ex art 57 co. 1 CCII dall'imprenditore anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore (art. 2 co.
1 lett. d), in stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a, b);
2) la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII;
3) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, quali:
- per le società la sottoscrizione della domanda a norma dell'art. 40 co. 2 CCII;
- la presenza di un piano economico-finanziario che ne consenta l'esecuzione redatto secondo quanto prescritto dall'art. 56 CCII, come da richiamo operato all'art. 57 co. 2
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CCII, atteso che l'accordo di ristrutturazione deve contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione;
- al piano devono essere allegati i documenti di cui all'art. 39 commi 1 e 3 CCII (Cfr. art. 57 co. 2 CCII);
- alla domanda deve essere allegata attestazione del professionista ex art. 57 co. 4 CCII
(che così prescrive: “Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3”) e, pertanto, l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di 120 giorni dalla omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data e di 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione;
l'attestazione deve essere rilasciata da un professionista che risulti indipendente ex art. 2 co. 1 lett o) CCII;
va dunque verificata la presenza di una attestazione di cui al comma
4 art.57 redatta da professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dell'accordo e del Piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 art.57 CCII (art.57 co.4 CCII).
In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, secondo la giurisprudenza della S.C., il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge (cfr. Cass. sez. I, 08/05/2019, n. 12064, ex multis Cass. n. 1182/18,
Cass. n. 9087/18, vedi anche in motivazione Corte di Appello di Milano sentenza n.
114/2022 del 14 gennaio 2022, Pres. Vigorelli est. Busacca reperibile su . Email_3
Secondo attenta dottrina, la funzione di maggiore tutela del giudizio di omologa da parte del Tribunale è quella di accertare la fondatezza del giudizio emesso dall'attestatore con riferimento alla particolare idoneità del piano finanziario/liquidatorio/industriale in caso di continuità elaborato e della strategia predisposta ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti integralmente alle scadenze o comunque al termine della moratoria di 120 giorni, posto che gli aderenti hanno valutato i rischi dell'operazione e vi hanno aderito, avendovi evidentemente un interesse, mentre così non è per i non
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aderenti, i quali, pertanto, devono in principalità essere tutelati, posto che la compressione del loro diritto è possibile solo per 120 giorni, non votando essi all'interno del meccanismo di formazione e di calcolo delle maggioranze di questa procedura, solo parzialmente giurisdizionalizzata, dovendo i creditori estranei “subire” la decisione della maggioranza che si è accordata per la ristrutturazione;
4) l'avvenuta pubblicazione (iscrizione) degli accordi nel Registro delle Imprese ex art. 40 co. 4 CCII;
5) la correttezza dell'iter procedimentale ed in particolare la presenza di “accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti” ex art. 57 co. 1
CCII;
Deve intendersi come attuabilità la verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che, da un lato consentano il pagamento regolare dei creditori non aderenti, dall'altro lato, consentano all'impresa la progressiva anche se non repentina uscita dalla situazione di crisi.
Il controllo di attuabilità deve sicuramente assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa, ma dovendo scendere nella verifica della esaustività ed analiticità della relazione medesima la quale, esattamente come nel caso dell'attestazione predisposta per il concordato preventivo, dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa, potendosi pertanto disattendere quest'ultima per procedere ad una valutazione alternativa diretta da parte del Tribunale qualora le considerazioni dell'esperto risultino scarsamente motivate, contraddittorie, prive di riferimenti a dati concreti, generiche.
Il giudizio si estende poi alla completezza e puntualità descrittiva dell'accordo, considerato che questi caratteri sono fondamentali per verificare la conformità all'accordo degli atti successivi che si assume ne costituiscano attuazione (e che sono pertanto esonerati dalla revocatoria).
Con riguardo al contenuto del giudizio di omologazione, esso, in assenza di opposizioni, viene a considerare la ricorrenza dei presupposti di cui sopra, la ricorrenza e regolarità di accordi con creditori riguardanti almeno il 60% della complessiva esposizione debitoria, la ricorrenza di elementi che possano consentire l'esecuzione dello stesso e la soddisfazione dei creditori aderenti (secondo le percentuali definite dall'accordo) e non aderenti, con soddisfazione totale ed entro 120 giorni dall'omologazione (in caso
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di crediti già scaduti a quella data) ovvero entro 120 giorni dalla scadenza (in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione).
RILEVATO IN FATTO CHE
3. La presenza dei requisiti formali e documentali stabiliti dalla legge.
Operato tale inquadramento sistematico, ad avviso del Tribunale, quanto alla fattispecie concreta in esame, risultano sussistere i presupposti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, in quanto:
- si ravvisa la competenza del Tribunale adito avendo la società ricorrente sede legale e
COMI a MILANO (MI) VIA GABRIO SERBELLONI 5 cap 20124 PIANO 3;
- trattasi di imprenditore commerciale, in quanto la società ricorrente esercita la seguente attività prevalente come da oggetto sociale e statuto risultante dalla visura camerale: “impresa di pulizia”;
- trattasi di imprenditore commerciale sopra soglia, avendo la società superato le soglie dimensionali e non trattandosi di c.d. “impresa minore” di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) e 121 CCII come emerge dal bilancio al 31.12.2023, dal quale è sufficiente desumere che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 perché pari ad
€ 3.278.740,00;
- sussiste, nella specie, uno stato di crisi in quanto come ammesso nello stesso ricorso la società ricorrente versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria la cui genesi
è da ricondurre ai seguenti fattori: mancato recupero di ingenti crediti nei confronti di soggetti dichiarati falliti;
pandemia da Covid-19; nel bilancio al 31.12.2023 si era infatti registrata una perdita di esercizio di € 1,3 milioni circa ed un patrimonio netto negativo di € 63.750,00;
- la procura alle liti ai difensori, telematicamente acclusa al ricorso per omologa dell'accordo, con facoltà di deposito del ricorso ex art. 57 CCII, è stata sottoscritta in data 19.2.2025 dal legale rappresentante pro tempore , munito dei CP_2
necessari poteri in virtù di delibera/determina ex art. 120-bis, co. 1 CCII assunta con rogito del Notaio Dott. , in data 6 febbraio 2025, N. 6810 di repertorio N. Persona_2
3411 di raccolta, con la quale si determina“di ricorrere allo strumento di regolazione della crisi coincidente negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con transazione fiscale ex art. 63 CCII, riservandosi - ai sensi di legge - di apportare alle linee guida del
piano di cui sopra ogni ulteriore precisazione ed integrazione conseguente alle ultime
verifiche in corso, non intaccandone comunque il contenuto sostanziale;
per l'effetto, di
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depositare la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'art. 57 CCII, alle condizioni indicate nel ricorso che sarà presentato al Tribunale,
nonché di approvare e depositare presso il medesimo Tribunale il piano e la documentazione ex art. 39 CCII…”; tale determina risulta iscritta al registro delle imprese, quale “Decisione accesso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ex art. 120 bis DLGS 14/2019 DEPOSITO DELLA DELIBERA DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 120-BIS DEL CODICE DELLA CRISI , DI
ACCESSO A UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA (RICORSO EX ART. 57 CCII), CON ATTO A REP. N. 6810/3411
”; Parte_2
Con riferimento alla documentazione richiesta dal combinato disposto di cui agli artt.
57 co. 2 e 39 commi 1 e 3 CCII, la ricorrente odierna depositava telematicamente il seguente compendio documentale:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- il fascicolo di bilancio degli esercizi chiusi per l'ultimo triennio in data 31.12.2021,
31.12.2022, una situazione patrimoniale-economica e contabile al 31.12.2023 ed al
31.12.2024, contenente a tale ultima data uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività (poi seguite dall'ufficiale approvazione dei bilanci 2023-2024 con le note integrative, come si desume dalla visura);
- Elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti;
- dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi;
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società ricorrente, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, nonché con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti (si precisa che non ve ne è alcuno, essendovi una dichiarazione del legale rappresentante del 5.2.2025, secondo la quale non sono presenti titolari che vantano diritti reali e personali su beni di proprietà della ricorrente);
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo
94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore (dichiarazione di assenza di tali atti da parte del legale rappresentante in data 5.2.2025, sostitutiva dell'atto di notorietà).
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Pertanto, alla domanda/ricorso per omologazione dell'accordo, è allegata, sub docc. da
A a J, la documentazione di cui all'art. 39 CCII.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
4. Gli accordi conclusi con i creditori e le maggioranze di legge.
A pagina 42 dell'attestazione del dott. - dovendo essere conclusi Persona_1 per legge ex art. 57 comma 1 CCII accordi “con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti” - viene attestato che “il totale del credito vantato nei confronti dei creditori aderenti è pari all'80% circa del totale dei crediti vantati da terzi nei confronti della Società.”.
Come precisato nel ricorso per omologa, gli accordi con i creditori aderenti
(l'Amministrazione finanziaria, gli Enti previdenziali e i fornitori menzionati) consentono di pagare l'80,19% del debito complessivo della ricorrente;
Pt_3
risulta pertanto ampiamente superata la maggioranza del 60% dei crediti prevista dall'art 57 CCII.
La società è riuscita a raggiungere accordi con cinque fornitori e segnatamente con
Partners s.r.l.s. (c.f. e p.iva , con (p.iva CP_6 P.IVA_2 Controparte_7
), con Tecnopolish s.r.l. (p.iva ), con il commercialista dott. P.IVA_3 P.IVA_4
, con (p.iva Controparte_8 Controparte_9
), come descritti alle pagine 10-11 del ricorso e come si desume dai P.IVA_5
documenti allegati 10-11-12-13-14, in cui vi è la conclusione e sottoscrizione degli accordi con il formato ammesso dello scambio di PEC.
Pertanto, si deve concludere che gli accordi di ristrutturazione sono stati regolarmente sottoscritti con i creditori aderenti e hanno data certa poiché scambiati tramite posta elettronica certificata.
Con è stato Controparte_10 raggiunto un ATTO DI TRANSAZIONE FISCALE NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (ex artt. 57 e 63 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), sottoscritto in data 23.1.2025 da ” nella Pt_4
persona del Direttore Regionale Lombardia Dott. in virtù dei poteri Persona_3
allo stesso conferiti con procura speciale a rogito del notaio Dott. in Persona_4
data 25/07/2024 n. 181516 di rep. – Raccolta 12773.
Anche con Controparte_11
rappresentato dal Direttore di Filiale metropolitana di Milano Dott.ssa Daniela Cutugno
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e con rappresentato dal Direttore Controparte_12
Regionale del Lazio Dott. è stato positivamente raggiunto un Parte_5
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI AI SENSI
DELL'ART. 57 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Le maggioranze di legge risultano raggiunte e stante l'espressa accettazione del trattamento riservato ai creditori tributari e contributivi da parte degli stessi non occorre attivare alcun giudizio di cram down e/o di estensione a creditori non aderenti, in assenza di richiesta della debitrice ricorrente.
5. Il piano economico -finanziario.
Ad avviso del Tribunale, il piano appare redatto secondo le indicazioni e le modalità dell'art. 56 CCII e contiene gli elementi di natura economica e finanziaria che ne consentono l'esecuzione (vedi doc. 7: piano di risanamento aggiornato al 18.2.2025, nonché integrazione e modifica del piano a sua volta pubblicata al registro delle imprese, datato 19.3.2025, vedi doc. 23).
Come precisato alle pagine 6-7 del ricorso per omologazione, il Piano di risanamento della Società è stato articolato nell'orizzonte temporale di cinque anni e si fonda essenzialmente sulle seguenti linee guida:
• la definizione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 57 CCII con alcuni fornitori della Società, accompagnati dalla proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art 63 CCII;
• la continuità diretta e l'apporto di finanza esterna da parte del socio unico in misura pari ad € 80.000,00. Tale somma verrà versata come segue: (i) € 40.000,00, quale anticipazione a fondo perduto a sostegno del Piano entro quindici giorni
CP_ dall'assenso dell'Amministrazione finanziaria, e Inail alla proposta di transazione fiscale e contributiva, condizionatamente ad esso;
(ii) € 40.000,00, entro trenta giorni dalla definitività del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e condizionatamente ad essi, previa adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Quanto sopra consentirà:
1. il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti verso i dipendenti;
2. il pagamento dei creditori aderenti all'accordo, ovverosia: (i) l' , Controparte_10
CP_ l' e gli Enti previdenziali ( e Inail), che rappresentano Controparte_12 circa l'80% dei debiti complessivi della Società, secondo la proposta di transazione
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fiscale e la proposta di transazione previdenziale;
(ii) taluni fornitori, secondo gli accordi negoziati;
3. il pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologa in caso di crediti già scaduti, ed entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione.
6. L'attestazione sul pagamento dei creditori estranei nei termini di legge, sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, sulla maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sulla capacità di pagamento dei creditori non aderenti e sulla tenuta del piano in continuità diretta, in ricorso per omologazione la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che: “…l'attivo patrimoniale è aumentato da € 3.162.840,00 ad €
3.555.718; tale incremento è legato alla crescita delle disponibilità liquide della
Società aumentate da € 76.097,00 ad € 362.400,00; - il passivo patrimoniale risulta costituito in larga parte da debiti verso l'Erario e gli Enti previdenziali oggetto di transazione fiscale e previdenziale;
- i debiti verso i fornitori risultano incrementati da
€ 135.558,00 ad € 429.184,00; poiché il Piano di risanamento è in continuità la situazione debitoria con i fornitori è in continuo divenire, ma al contempo è coerente con la crescita dei lavori commissionati alla Società e con il conseguente aumento di fatturato registrato nel 2024; - seppure a fine esercizio risulta un patrimonio netto negativo pari a € - 494.559,00 (in ragione di costi per servizi non ricorrenti),
l'andamento dei ricavi avvalora le ipotesi di crescita del fatturato previste nel Piano di risanamento e stimate prudenzialmente per gli esercizi successivi al 2024 nel 10%. In conclusione, le dinamiche economico patrimoniali registrate dalla Società appaiono coerenti con le ipotesi poste alla base del Piano di risanamento, in quanto confermano la solidità delle previsioni e la capacità dell'impresa di mantenere una crescita sostenibile nel lungo termine.”
Successivamente, a seguito dei rilievi da parte del giudice relatore, al fine di fornire le precisazioni richieste dal Tribunale circa le modalità di pagamento dei creditori non aderenti scaduti e a scadere nei termini di legge ex art. 57 CCII, la ricorrente Pt_3
ha integrato il proprio Piano di risanamento predisponendo il citato piano integrativo, prodotto quale documento n. 23; ad avviso della ricorrente, in estrema sintesi, la liquidità di cassa presente sui conti correnti bancari della Società e gli incassi stimati
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sono più che sufficienti a soddisfare i debiti scaduti e a scadere dei creditori non aderenti.
Sono stati prodotti a tal fine gli estratti di conto corrente bancari dal 30 settembre 2024 al 28 febbraio 2025 relativi ai c/c intestati alla Società accesi presso , CP_13
UNICREDIT, INTESA e MPS (doc. n. 24), i bonifici di pagamento dei dipendenti da agosto 2024 a dicembre 2024 (doc. n. 25); i piani di ammortamento relativi ai finanziamenti MPS, e UNICREDIT (doc. n. 26) dai quali si desume il regolare CP_13
adempimento dei debiti verso gli istituti di credito.
La suddetta documentazione è stata offerta in visione all'attestatore e professionista indipendente dott. che ha integrato l'attestazione ex art. 57 comma Persona_1
4, e 63, comma 1, CCII (doc. n. 27 allegato alla memoria integrativa), rassegnando il proprio giudizio positivo finale.
All'esito di un accurato esame dei debiti scaduti e a scadere, del piano dei ricavi nell'orizzonte temporale, dei saldi bancari, con l'integrazione dell'attestazione resa in data 19 marzo 2025 (pagine 12-13), il professionista indipendente ha concluso a norma dell'art. 57 commi 2-3 ccii, che “…a) Le risorse disponibili per il 2025 sono ampiamente sufficienti a ripagare i debiti verso creditori non aderenti;
b) Le risorse consentiranno il pagamento integrale dei debiti scaduti entro 120 giorni dall'omologazione ed il rispetto delle scadenze contrattuali e legali per i debiti non scaduti;
c) Le ipotesi alla base degli incassi 2025 sono coerenti con il Piano di
Ristrutturazione e formulate secondo criteri prudenziali;
d) La Società è in grado di garantire la continuità aziendale ed il rispetto degli obblighi, confermando la sostenibilità del Piano.” Conseguentemente, l'attestatore ha ritenuto che “La società dispone ed ha la capacità di disporre di flussi idonei a garantire risorse sufficienti a far fronte ai pagamenti in favore dei creditori estranei alle scadenze sopra indicate e dei crediti scaduti, nei termini di legge;
-La società è in grado di rispettare alle scadenze i flussi per il pagamento dei creditori non aderenti, anche con riferimento alla continuità diretta in arco piano, avendo valutato positivamente la capacità della società di “accumulare”, per effetto della continuità diretta, risorse finanziarie idonee a pagare anche i creditori della continuità diretta a scadenza e/o scaduti;
-La società è in grado di garantire che i debiti generati per effetto della continuità, scaduti e/o a scadere, saranno adempiuti in orizzonte di piano e nei 120 giorni dalla scadenza e comunque nei termini di legge;
-La società, con l'integrazione di Piano proposta, ha
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
dimostrato di essere in grado di effettuare il pagamento dei creditori non aderenti scaduti e a scadere nei termini di legge ex art. 57 co.3, CCII, producendo estratti di conto corrente aggiornati con evidenza della liquidità attuale, anche in ordine al pagamento di debiti già scaduti.”
L'attestatore ha poi positivamente concluso attestando la veridicità dei dati contabili ed aziendali per le seguenti ragioni: “A seguito del lavoro di verifica svolto non sono emerse anomalie e/o errori che possano inficiare la veridicità dei dati aziendali. Il giudizio sull'attendibilità dei dati contabili basato sulle verifiche ed accertamenti eseguiti in esecuzione dell'incarico ricevuto, e riferito alla situazione patrimoniale contabile al 31.07.2024, porta ad osservare quanto segue: - La situazione contabile riflette quanto trascritto nelle scritture contabili al 31.07.2024; - Le attività e le passività incluse nella situazione contabile in esame risultano supportate da idonea documentazione;
- Le attività non appaiono significativamente sovrastimate, né le passività sottostimate;
La documentazione consegnata e le informazioni assunte portano ad escludere l'esistenza di accadimenti societari e/o operazioni rilevanti non riflesse nella predetta situazione contabile. Si ritiene pertanto che la situazione patrimoniale della Società, come rettificata, rappresenti adeguatamente gli accadimenti aziendali alla data del 31.07.2024”.
Verificata la sostanziale attendibilità del dato contabile di partenza, l'attestazione ha poi proceduto all'analisi della fattibilità del (sopra richiamato) piano economico e finanziario alla base dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla Società, da realizzarsi in 5 anni, finalizzato a risanare l'esposizione debitoria e ripristinare l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della medesima, ritenendo che “la conclusione riportata dagli Advisors secondo cui dal Piano, così come elaborato, emerge capacità finanziaria della società a supportare il pagamento dei creditori nelle modalità indicate”, valutando come limitati i rischi relativi alle voci di realizzo dell'attivo, ad esempio i crediti, che risultano svalutati in modo congruo e correttamente appostati nel Piano.
Il Dott. ha quindi attestato la fattibilità del piano ed attuabilità Persona_1 dell'accordo, a seguito della conclusione positiva della transazione fiscale/previdenziale, affermando che “In ordine alle previsioni di incasso, legate alla continuità aziendale, si rileva che dalla documentazione esaminata e dai colloqui con
l'organo amministrativo e gli advisor è emerso che la Società, nel 2024, ha comunque
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
ottenuto risultati migliori rispetto alle previsioni indicate nell'originaria versione del
Piano. I contratti sottoscritti dalla società e le previsioni future di vendita (e di incassi, pur con una stima prudente del ciclo finanziario) rendono coerenti le stime effettuate nel Piano.”
L'attestatore ha poi individuato una voce di responsabilità risarcitoria del legale rappresentante per € 472.000,00, rilevante in alternativa liquidatoria ed anche al fine di corretta informazione e consenso dei creditori, per omessa tempestiva svalutazione di una voce di bilancio al 31.12.2023, in ultimo svalutata “per correzione di errori contabili”, ovvero la “posta per “crediti per fatture da emettere servizi di pulizia”, per un importo pari ad Euro 472.046,50 che – probabilmente – nell'anno precedente ha comportato un patrimonio netto più alto di quello effettivo (il ricavo per fatture da emettere in oggetto era stato iscritto nel bilancio al 31.12.2022).”
Ha dunque provveduto a sommare al realizzo dell'attivo in sede di liquidazione giudiziale ipotizzato in piano anche un importo, pari ad Euro 400.000,00, quale attivo potenzialmente rinvenibile dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo (ipotizzandolo, prudenzialmente, in riduzione rispetto all'importo di € 472.000,00 al netto dei costi legali per il giudizio di cognizione, di esecuzione ecc.).
Secondo la ricorrente, in sede di liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo sarebbe limitato agli oneri di procedura (in misura integrale), ai lavoratori dipendenti ed al debito previdenziale, al MedioCredito Centrale, tutte posizioni soddisfatte in modo integrale, nonché all'Erario per una quota pari al 7,70%.
Tuttavia, con l'incremento di € 400.000 dell'azione risarcitoria lo scenario non cambierebbe, in quanto è già aderente all'accordo e ha accettato il proprio Pt_4 trattamento economico senza alcuna necessità di cram down, ed in ogni caso l'erario riceverebbe in sede di liquidazione giudiziale un importo complessivo di € 662.592,00, Contr mentre in sede di è proposto un trattamento del credito fiscale con pagamento ben maggiore di € 1.534.171,50. Contr L'attestatore ha quindi concluso in ogni caso per la maggior convenienza dell' rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto “…qualora – in Procedura di Liquidazione
Giudiziale – si potesse attrarre un ulteriore attivo come sopra ipotizzato (euro
400.000,00 per azione di responsabilità), il soddisfacimento dei creditori sarebbe comunque inferiore rispetto a quello che potrebbero trarre dalla procedura di
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 i s tr. debiti Controparte_5
ristrutturazione con accordi. E ciò, anche in considerazione dei tempi della Procedura di Liquidazione Giudiziale e dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità (cui dovrebbe poi seguire un'esecuzione immobiliare nei confronti dell'amministratore, nel caso di condanna).”
Ha poi così positivamente concluso il proprio giudizio di veridicità dei dati contabili e di fattibilità del piano sottostante all'accordo (pagine da 55 a 57): “…- I dati esposti nella situazione patrimoniale di riferimento al 20 dicembre 2024 siano veritieri;
- Il piano di risanamento possa ritenersi ragionevole e fattibile, nonché idoneo al pieno soddisfacimento dei creditori non aderenti all'accordo nei termini previsti dalla norma… Sulla base di tutto quanto analizzato, lo scrivente è giunto a ritenere che, nella sostanza, la tenuta complessiva del piano sia realizzabile. Il piano appare ragionevole, sostenuto da una coerenza complessiva del programma con la situazione di partenza, con una concreta possibilità di riuscita, anche in considerazione dell'avvenuta Cont sottoscrizione della “Transazione Fiscale” con e , ed a condizione che si Pt_4
confermino i flussi di ricavi previsti negli anni futuri. Le verifiche eseguite consentono al sottoscritto di ritenere che il piano appaia attendibile, sostenibile e coerente, fondato su ipotesi realistiche (i flussi di ricavi sono stimati sulla base dei contratti già stipulati),
e con risultati ragionevolmente conseguibili. In conclusione, ai sensi dell'art. 57 CCII, il sottoscritto, VISTI - Gli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i creditori ed il piano predisposto dalla società; - La situazione di riferimento alla data del 20.12.2024;
- Lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori;
sulla base del lavoro svolto e dell'analisi descritta nei paragrafi precedenti, in piena autonomia di giudizio può concludere quanto segue: - Dalle verifiche, dai controlli e dalle analisi condotte sui dati aziendali della società alla data di riferimento del
20.12.2024, non sono emerse anomalie;
Il documento descrittivo del piano è completo ed adeguato nei contenuti, nel loro grado di approfondimento dei singoli fenomeni economici finanziari e nella forma, individua correttamente ed in modo esaustivo le cause della crisi ed i profili di discontinuità e consente le verifiche di coerenza storico- prospettiche dei dati;
- Le iniziative per la ristrutturazione dei debiti della società appaiono realizzabili;
- Il piano nel suo complesso appare fattibile ed i suoi riflessi economico-finanziari idonei a ripristinare il normale equilibrio della società. Pertanto, il sottoscritto, in forza del mandato ricevuto - La veridicità dei dati aziendali Pt_6
alla data di riferimento del 20.12.2024, su cui si basa il piano di ristrutturazione in
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
esame; - L'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori chirografari sotteso al piano predisposto dalla società ed analizzato nella presente, con particolare riferimento alla idoneità del medesimo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge;
…OMISSIS…”.
L'attestazione appare dotata di una motivazione logica e congrua che il Tribunale ritiene di dover far propria e condividere per le ragioni che precedono, avendo affermato, in modo documentato e meditato, che l'accordo di ristrutturazione ed il sottostante piano economico/finanziario/industriale aggiornato sono fattibili in quanto in forza dell'accordo medesimo si liberano risorse finanziarie sufficienti per soddisfare i creditori non aderenti.
Il Tribunale nella presente sede è chiamato a svolgere, come riferito in premessa, funzione di c.d. eterotutela, a prescindere, cioè, dalle iniziative dei creditori non aderenti ed anche in assenza di opposizioni.
L'omologazione dell'accordo è quindi subordinata alla verifica che sia, comunque, preservata l'aspettativa di soddisfazione dei non aderenti entro 120 giorni per i crediti scaduti ed alla scadenza dell'obbligazione per gli altri non scaduti.
Il professionista indipendente ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto delle scadenze prefissate.
Il professionista è chiamato ad esprimere:
- sia un giudizio di idoneità astratta dell'accordo (e del sottostante Piano) a consentire il ripristino di condizioni di normale solvibilità del debitore;
- sia un giudizio di realizzabilità in concreto, la qual cosa richiede che i dati di partenza siano veri e le ipotesi previsionali siano ragionevoli.
Ebbene, il Collegio ritiene nel caso de quo che la relazione del professionista (oggetto di successiva integrazione ut supra) appare fondata su dati di partenza verificati;
argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati;
adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi.
Il Tribunale anche all'esito delle note a chiarimenti depositata dalla società ricorrente e dalla integrazione della attestazione non ha ragione di discostarsi o di disattendere criticamente le valutazioni del professionista;
la relazione del professionista nel suo complesso appare fondata su dati di partenza verificati ed argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati.
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
Tale relazione costituisce, come ben si sa, l'interfaccia principale tra gli accordi ed il piano di ristrutturazione, da una parte, ed il Tribunale, dall'altra.
Ebbene, nella sua relazione l'attestatore nominato ha anzitutto evidenziato l'attendibilità e veridicità dei dati contabili aziendali e, quanto all'attuabilità, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire il pagamento dei creditori anche non aderenti.
In ragione di quanto sin qui illustrato il Tribunale deve concludere positivamente il vaglio in ordine alla idoneità del piano in termini di attuabilità dell'accordo e soddisfacimento dei non aderenti, come da conclusioni motivate dell'attestatore.
Pertanto, alla luce della “spalla contabile” di partenza e della situazione economico- finanziaria rappresentata nel caso di specie e delle finalità e condizioni del piano, il
Tribunale reputa come le previsioni contenute nella relazione dell'attestatore siano connotate, nel loro insieme, da un livello adeguato di completezza e di coerenza, sulla base di un percorso motivazionale apparentemente immune da vizi logici ed idoneo come tale a sorreggere, in termini di ragionevolezza, una valutazione di successo del piano, sicché sussistono tutti i presupposti per la richiesta omologa dell'A.D.R. in oggetto.
Conclusivamente, sulla base dei motivi evidenziati, che non si rinvengono ragioni ostative alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione.
P. Q. M.
visti gli artt. 40, 48 e 57 CCII,
OMOLOGA
l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
con sede legale a MILANO (MI) VIA GABRIO SERBELLONI 5
[...]
cap 20124 PIANO 3
[...]
Numero REA MI – 2604637 Email_1
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA . P.IVA_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al Pubblico Ministero, per tutti gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione a norma dell'art.45
CCII.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile del 15 maggio 2025.
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
Il giudice rel. est. Il Presidente
dott. Francesco Pipicelli dott.ssa Laura De Simone
17
Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 debiti Parte_1 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. letti gli atti e i documenti della presente procedura, udito il giudice relatore;
ha pronunciato nel procedimento n. RG 1459/2024 procedimento unitario
SENTENZA
DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
EX ART. 48 comma 4 CCII
NEL PROCEDIMENTO PER L'OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE, R.G. 1459/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO A.R., introdotto con il ricorso ex artt. 40, 57 CCII per omologa dell'accordo di ristrutturazione depositato per via telematica, da parte della società
[...]
con sede legale a MILANO (MI) VIA GABRIO Parte_1
SERBELLONI 5 cap 20124 PIANO 3
[...]
Numero REA MI – 2604637 Email_1
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore amministratore unico , (c.f. CP_2
) nato a [...], il 1° gennaio 1967, rappresentata e difesa C.F._1
in forza di procura alle liti allegata al ricorsi dagli Avv.ti Michele Petriello (c.f.
) e Caterina Prestia (c.f. ) del Foro di C.F._2 C.F._3
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via della
Moscova n. 18 (per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento si indicano il numero di fax 0276018478 e l'indirizzo pec:
; Email_2
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
PREMESSO CHE
1. Lo svolgimento del procedimento.
- la ricorrente in epigrafe depositava accordo di ristrutturazione e ricorso per la relativa omologa, iscritti al registro imprese, unitamente all'attestazione del Dott.
[...]
, che risulta iscritto all'albo ed elenco pubblico dei gestori della crisi di Per_1 impresa al n. 3657, rassegnando le conclusioni che seguono (pagina 18): “omologare ai sensi dell'art. 48 CCII gli accordi di ristrutturazione dei debiti indicati in narrativa con transazione fiscale e previdenziale ex artt. 57 e 63 CCII, che saranno a breve
CP_ integrati anche con l'accordo con l' e l'Inail in corso di formalizzazione e, di conseguenza, autorizzare tutti gli atti da compiersi in esecuzione degli stessi e del Piano di risanamento elaborato dalla Società oggetto di attestazione.”;
- l'iscrizione del ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti al registro delle imprese, come desumibile dall'aggiornata visura camerale storica, avveniva in data 20-21.2.2025, alla quale seguiva l'evasione della “PUBBLICAZIONE
IN DATA 24/02/2025 DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
EX ARTT. 57 DEL D.LGS. N. 14/2019";
- il giudice relatore con decreto in data 4.3.2025 emetteva il seguente provvedimento interlocutorio: “…
P.Q.M.
Invita la società ricorrente a documentare con idonee visure camerali e di evasione aggiornate la pubblicazione effettiva dell'accordo con i creditori aderenti, con l'Erario, nonché dell'attestazione aggiornata e del piano presso la
CCIAA Milano e di eventuali altri documenti allegati come richiesto in motivazione, invita la società ricorrente a documentare l'accordo e la transazione previdenziale ove raggiunta e sottoscritta con;
invita la società ricorrente a precisare, con CP_4
integrazione dell'attestazione, le modalità di pagamento dei creditori non aderenti scaduti e a scadere (doc. 15), nei termini di legge ex art. 57 co. 3 CCII, producendo estratti di conto corrente aggiornati con evidenza della liquidità attuale, anche per la verifica di capacità del pagamento dei crediti già scaduti.”;
- con memoria integrativa autorizzata in data 21.3.2025 la società ricorrente provvedeva al deposito telematico delle integrazioni e precisazioni richieste, insistendo per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- anche a seguito della successiva conclusione dell'accordo e della transazione previdenziale con ex art. 58 CCII, con nota di deposito telematico in data CP_4
1.4.2025, la società ricorrente documentava “ESITO EVASIONE PROTOCOLLO
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 debiti Controparte_5
167441/2025 DEL 20-24/03/2025” con successiva pubblicazione dell'integrazione e modifica dell'accordo con transazione fiscale/previdenziale in oggetto;
- la cancelleria della II Sezione Civile, in persona del direttore, in data 7.5.2025 attestava l'assenza di opposizioni proposte dai creditori e dagli altri interessati, una volta decorsi i termini di legge dall'iscrizione al registro delle imprese in data 24.3.2025 (vedi visura di evasione del protocollo già citata), a seguito di consultazione dei registri di cancelleria: “PROCEDIMENTO PER OMOLOGA ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE - R.G. 1459-2/2024 Parte_1
Consultato il registro informatico SIECIC del Procedimento per omologa accordi di ristrutturazione RG 1459-2/2024 a carico di Parte_1
si attesta che alla data del 6 maggio 2025 non risultano essere state acquisite opposizioni.”;
2. L'inquadramento sistematico.
In mancanza di opposizioni e dunque di introduzione nel giudizio di un'eccezione/difesa volta ad ottenere il rigetto della richiesta di omologazione del concordato, si deve ritenere che il novero delle circostanze e degli elementi che il
Tribunale può e deve esaminare nel giudizio di omologa rimane circoscritto solo dalla domanda della società proponente ed all'attestazione, non dovendosi procedere ad una valutazione più completa e approfondita dell'omologabilità nè ad alcun giudizio
“ampliato” rispetto ai temi già costituenti oggetto del processo.
Il CCII, come noto, ha provveduto ad una parziale revisione della disciplinata in materia di A.D.R. precedentemente normata dall'art. 182 bis L.F..
Il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'A.D.R. ex artt. 40, 48 e 57 CCII, investe in primis una serie di presupposti formali di ammissibilità declinati in misura parzialmente diversa dalla previgente disciplina fallimentare e così:
1) presupposto soggettivo: gli accordi sono conclusi ex art 57 co. 1 CCII dall'imprenditore anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore (art. 2 co.
1 lett. d), in stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co. 1 lett. a, b);
2) la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII;
3) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, quali:
- per le società la sottoscrizione della domanda a norma dell'art. 40 co. 2 CCII;
- la presenza di un piano economico-finanziario che ne consenta l'esecuzione redatto secondo quanto prescritto dall'art. 56 CCII, come da richiamo operato all'art. 57 co. 2
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CCII, atteso che l'accordo di ristrutturazione deve contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione;
- al piano devono essere allegati i documenti di cui all'art. 39 commi 1 e 3 CCII (Cfr. art. 57 co. 2 CCII);
- alla domanda deve essere allegata attestazione del professionista ex art. 57 co. 4 CCII
(che così prescrive: “Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3”) e, pertanto, l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di 120 giorni dalla omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data e di 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione;
l'attestazione deve essere rilasciata da un professionista che risulti indipendente ex art. 2 co. 1 lett o) CCII;
va dunque verificata la presenza di una attestazione di cui al comma
4 art.57 redatta da professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dell'accordo e del Piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 art.57 CCII (art.57 co.4 CCII).
In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, secondo la giurisprudenza della S.C., il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge (cfr. Cass. sez. I, 08/05/2019, n. 12064, ex multis Cass. n. 1182/18,
Cass. n. 9087/18, vedi anche in motivazione Corte di Appello di Milano sentenza n.
114/2022 del 14 gennaio 2022, Pres. Vigorelli est. Busacca reperibile su . Email_3
Secondo attenta dottrina, la funzione di maggiore tutela del giudizio di omologa da parte del Tribunale è quella di accertare la fondatezza del giudizio emesso dall'attestatore con riferimento alla particolare idoneità del piano finanziario/liquidatorio/industriale in caso di continuità elaborato e della strategia predisposta ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti integralmente alle scadenze o comunque al termine della moratoria di 120 giorni, posto che gli aderenti hanno valutato i rischi dell'operazione e vi hanno aderito, avendovi evidentemente un interesse, mentre così non è per i non
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aderenti, i quali, pertanto, devono in principalità essere tutelati, posto che la compressione del loro diritto è possibile solo per 120 giorni, non votando essi all'interno del meccanismo di formazione e di calcolo delle maggioranze di questa procedura, solo parzialmente giurisdizionalizzata, dovendo i creditori estranei “subire” la decisione della maggioranza che si è accordata per la ristrutturazione;
4) l'avvenuta pubblicazione (iscrizione) degli accordi nel Registro delle Imprese ex art. 40 co. 4 CCII;
5) la correttezza dell'iter procedimentale ed in particolare la presenza di “accordo con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti” ex art. 57 co. 1
CCII;
Deve intendersi come attuabilità la verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che, da un lato consentano il pagamento regolare dei creditori non aderenti, dall'altro lato, consentano all'impresa la progressiva anche se non repentina uscita dalla situazione di crisi.
Il controllo di attuabilità deve sicuramente assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa, ma dovendo scendere nella verifica della esaustività ed analiticità della relazione medesima la quale, esattamente come nel caso dell'attestazione predisposta per il concordato preventivo, dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa, potendosi pertanto disattendere quest'ultima per procedere ad una valutazione alternativa diretta da parte del Tribunale qualora le considerazioni dell'esperto risultino scarsamente motivate, contraddittorie, prive di riferimenti a dati concreti, generiche.
Il giudizio si estende poi alla completezza e puntualità descrittiva dell'accordo, considerato che questi caratteri sono fondamentali per verificare la conformità all'accordo degli atti successivi che si assume ne costituiscano attuazione (e che sono pertanto esonerati dalla revocatoria).
Con riguardo al contenuto del giudizio di omologazione, esso, in assenza di opposizioni, viene a considerare la ricorrenza dei presupposti di cui sopra, la ricorrenza e regolarità di accordi con creditori riguardanti almeno il 60% della complessiva esposizione debitoria, la ricorrenza di elementi che possano consentire l'esecuzione dello stesso e la soddisfazione dei creditori aderenti (secondo le percentuali definite dall'accordo) e non aderenti, con soddisfazione totale ed entro 120 giorni dall'omologazione (in caso
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di crediti già scaduti a quella data) ovvero entro 120 giorni dalla scadenza (in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione).
RILEVATO IN FATTO CHE
3. La presenza dei requisiti formali e documentali stabiliti dalla legge.
Operato tale inquadramento sistematico, ad avviso del Tribunale, quanto alla fattispecie concreta in esame, risultano sussistere i presupposti formali e sostanziali stabiliti dalla legge, in quanto:
- si ravvisa la competenza del Tribunale adito avendo la società ricorrente sede legale e
COMI a MILANO (MI) VIA GABRIO SERBELLONI 5 cap 20124 PIANO 3;
- trattasi di imprenditore commerciale, in quanto la società ricorrente esercita la seguente attività prevalente come da oggetto sociale e statuto risultante dalla visura camerale: “impresa di pulizia”;
- trattasi di imprenditore commerciale sopra soglia, avendo la società superato le soglie dimensionali e non trattandosi di c.d. “impresa minore” di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) e 121 CCII come emerge dal bilancio al 31.12.2023, dal quale è sufficiente desumere che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 perché pari ad
€ 3.278.740,00;
- sussiste, nella specie, uno stato di crisi in quanto come ammesso nello stesso ricorso la società ricorrente versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria la cui genesi
è da ricondurre ai seguenti fattori: mancato recupero di ingenti crediti nei confronti di soggetti dichiarati falliti;
pandemia da Covid-19; nel bilancio al 31.12.2023 si era infatti registrata una perdita di esercizio di € 1,3 milioni circa ed un patrimonio netto negativo di € 63.750,00;
- la procura alle liti ai difensori, telematicamente acclusa al ricorso per omologa dell'accordo, con facoltà di deposito del ricorso ex art. 57 CCII, è stata sottoscritta in data 19.2.2025 dal legale rappresentante pro tempore , munito dei CP_2
necessari poteri in virtù di delibera/determina ex art. 120-bis, co. 1 CCII assunta con rogito del Notaio Dott. , in data 6 febbraio 2025, N. 6810 di repertorio N. Persona_2
3411 di raccolta, con la quale si determina“di ricorrere allo strumento di regolazione della crisi coincidente negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con transazione fiscale ex art. 63 CCII, riservandosi - ai sensi di legge - di apportare alle linee guida del
piano di cui sopra ogni ulteriore precisazione ed integrazione conseguente alle ultime
verifiche in corso, non intaccandone comunque il contenuto sostanziale;
per l'effetto, di
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
depositare la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'art. 57 CCII, alle condizioni indicate nel ricorso che sarà presentato al Tribunale,
nonché di approvare e depositare presso il medesimo Tribunale il piano e la documentazione ex art. 39 CCII…”; tale determina risulta iscritta al registro delle imprese, quale “Decisione accesso strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ex art. 120 bis DLGS 14/2019 DEPOSITO DELLA DELIBERA DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 120-BIS DEL CODICE DELLA CRISI , DI
ACCESSO A UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA (RICORSO EX ART. 57 CCII), CON ATTO A REP. N. 6810/3411
”; Parte_2
Con riferimento alla documentazione richiesta dal combinato disposto di cui agli artt.
57 co. 2 e 39 commi 1 e 3 CCII, la ricorrente odierna depositava telematicamente il seguente compendio documentale:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- il fascicolo di bilancio degli esercizi chiusi per l'ultimo triennio in data 31.12.2021,
31.12.2022, una situazione patrimoniale-economica e contabile al 31.12.2023 ed al
31.12.2024, contenente a tale ultima data uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività (poi seguite dall'ufficiale approvazione dei bilanci 2023-2024 con le note integrative, come si desume dalla visura);
- Elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti;
- dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi;
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società ricorrente, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, nonché con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti (si precisa che non ve ne è alcuno, essendovi una dichiarazione del legale rappresentante del 5.2.2025, secondo la quale non sono presenti titolari che vantano diritti reali e personali su beni di proprietà della ricorrente);
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo
94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore (dichiarazione di assenza di tali atti da parte del legale rappresentante in data 5.2.2025, sostitutiva dell'atto di notorietà).
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
Pertanto, alla domanda/ricorso per omologazione dell'accordo, è allegata, sub docc. da
A a J, la documentazione di cui all'art. 39 CCII.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
4. Gli accordi conclusi con i creditori e le maggioranze di legge.
A pagina 42 dell'attestazione del dott. - dovendo essere conclusi Persona_1 per legge ex art. 57 comma 1 CCII accordi “con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti” - viene attestato che “il totale del credito vantato nei confronti dei creditori aderenti è pari all'80% circa del totale dei crediti vantati da terzi nei confronti della Società.”.
Come precisato nel ricorso per omologa, gli accordi con i creditori aderenti
(l'Amministrazione finanziaria, gli Enti previdenziali e i fornitori menzionati) consentono di pagare l'80,19% del debito complessivo della ricorrente;
Pt_3
risulta pertanto ampiamente superata la maggioranza del 60% dei crediti prevista dall'art 57 CCII.
La società è riuscita a raggiungere accordi con cinque fornitori e segnatamente con
Partners s.r.l.s. (c.f. e p.iva , con (p.iva CP_6 P.IVA_2 Controparte_7
), con Tecnopolish s.r.l. (p.iva ), con il commercialista dott. P.IVA_3 P.IVA_4
, con (p.iva Controparte_8 Controparte_9
), come descritti alle pagine 10-11 del ricorso e come si desume dai P.IVA_5
documenti allegati 10-11-12-13-14, in cui vi è la conclusione e sottoscrizione degli accordi con il formato ammesso dello scambio di PEC.
Pertanto, si deve concludere che gli accordi di ristrutturazione sono stati regolarmente sottoscritti con i creditori aderenti e hanno data certa poiché scambiati tramite posta elettronica certificata.
Con è stato Controparte_10 raggiunto un ATTO DI TRANSAZIONE FISCALE NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (ex artt. 57 e 63 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), sottoscritto in data 23.1.2025 da ” nella Pt_4
persona del Direttore Regionale Lombardia Dott. in virtù dei poteri Persona_3
allo stesso conferiti con procura speciale a rogito del notaio Dott. in Persona_4
data 25/07/2024 n. 181516 di rep. – Raccolta 12773.
Anche con Controparte_11
rappresentato dal Direttore di Filiale metropolitana di Milano Dott.ssa Daniela Cutugno
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 acc.ri s tr. debiti Parte_1
e con rappresentato dal Direttore Controparte_12
Regionale del Lazio Dott. è stato positivamente raggiunto un Parte_5
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI AI SENSI
DELL'ART. 57 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Le maggioranze di legge risultano raggiunte e stante l'espressa accettazione del trattamento riservato ai creditori tributari e contributivi da parte degli stessi non occorre attivare alcun giudizio di cram down e/o di estensione a creditori non aderenti, in assenza di richiesta della debitrice ricorrente.
5. Il piano economico -finanziario.
Ad avviso del Tribunale, il piano appare redatto secondo le indicazioni e le modalità dell'art. 56 CCII e contiene gli elementi di natura economica e finanziaria che ne consentono l'esecuzione (vedi doc. 7: piano di risanamento aggiornato al 18.2.2025, nonché integrazione e modifica del piano a sua volta pubblicata al registro delle imprese, datato 19.3.2025, vedi doc. 23).
Come precisato alle pagine 6-7 del ricorso per omologazione, il Piano di risanamento della Società è stato articolato nell'orizzonte temporale di cinque anni e si fonda essenzialmente sulle seguenti linee guida:
• la definizione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 57 CCII con alcuni fornitori della Società, accompagnati dalla proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art 63 CCII;
• la continuità diretta e l'apporto di finanza esterna da parte del socio unico in misura pari ad € 80.000,00. Tale somma verrà versata come segue: (i) € 40.000,00, quale anticipazione a fondo perduto a sostegno del Piano entro quindici giorni
CP_ dall'assenso dell'Amministrazione finanziaria, e Inail alla proposta di transazione fiscale e contributiva, condizionatamente ad esso;
(ii) € 40.000,00, entro trenta giorni dalla definitività del decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e condizionatamente ad essi, previa adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Quanto sopra consentirà:
1. il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti verso i dipendenti;
2. il pagamento dei creditori aderenti all'accordo, ovverosia: (i) l' , Controparte_10
CP_ l' e gli Enti previdenziali ( e Inail), che rappresentano Controparte_12 circa l'80% dei debiti complessivi della Società, secondo la proposta di transazione
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Sentenza di omologa nel pr ocedimento unitario R G N. 1459/2024 sub 2 debiti Controparte_5
fiscale e la proposta di transazione previdenziale;
(ii) taluni fornitori, secondo gli accordi negoziati;
3. il pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologa in caso di crediti già scaduti, ed entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione.
6. L'attestazione sul pagamento dei creditori estranei nei termini di legge, sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, sulla maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sulla capacità di pagamento dei creditori non aderenti e sulla tenuta del piano in continuità diretta, in ricorso per omologazione la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che: “…l'attivo patrimoniale è aumentato da € 3.162.840,00 ad €
3.555.718; tale incremento è legato alla crescita delle disponibilità liquide della
Società aumentate da € 76.097,00 ad € 362.400,00; - il passivo patrimoniale risulta costituito in larga parte da debiti verso l'Erario e gli Enti previdenziali oggetto di transazione fiscale e previdenziale;
- i debiti verso i fornitori risultano incrementati da
€ 135.558,00 ad € 429.184,00; poiché il Piano di risanamento è in continuità la situazione debitoria con i fornitori è in continuo divenire, ma al contempo è coerente con la crescita dei lavori commissionati alla Società e con il conseguente aumento di fatturato registrato nel 2024; - seppure a fine esercizio risulta un patrimonio netto negativo pari a € - 494.559,00 (in ragione di costi per servizi non ricorrenti),
l'andamento dei ricavi avvalora le ipotesi di crescita del fatturato previste nel Piano di risanamento e stimate prudenzialmente per gli esercizi successivi al 2024 nel 10%. In conclusione, le dinamiche economico patrimoniali registrate dalla Società appaiono coerenti con le ipotesi poste alla base del Piano di risanamento, in quanto confermano la solidità delle previsioni e la capacità dell'impresa di mantenere una crescita sostenibile nel lungo termine.”
Successivamente, a seguito dei rilievi da parte del giudice relatore, al fine di fornire le precisazioni richieste dal Tribunale circa le modalità di pagamento dei creditori non aderenti scaduti e a scadere nei termini di legge ex art. 57 CCII, la ricorrente Pt_3
ha integrato il proprio Piano di risanamento predisponendo il citato piano integrativo, prodotto quale documento n. 23; ad avviso della ricorrente, in estrema sintesi, la liquidità di cassa presente sui conti correnti bancari della Società e gli incassi stimati
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sono più che sufficienti a soddisfare i debiti scaduti e a scadere dei creditori non aderenti.
Sono stati prodotti a tal fine gli estratti di conto corrente bancari dal 30 settembre 2024 al 28 febbraio 2025 relativi ai c/c intestati alla Società accesi presso , CP_13
UNICREDIT, INTESA e MPS (doc. n. 24), i bonifici di pagamento dei dipendenti da agosto 2024 a dicembre 2024 (doc. n. 25); i piani di ammortamento relativi ai finanziamenti MPS, e UNICREDIT (doc. n. 26) dai quali si desume il regolare CP_13
adempimento dei debiti verso gli istituti di credito.
La suddetta documentazione è stata offerta in visione all'attestatore e professionista indipendente dott. che ha integrato l'attestazione ex art. 57 comma Persona_1
4, e 63, comma 1, CCII (doc. n. 27 allegato alla memoria integrativa), rassegnando il proprio giudizio positivo finale.
All'esito di un accurato esame dei debiti scaduti e a scadere, del piano dei ricavi nell'orizzonte temporale, dei saldi bancari, con l'integrazione dell'attestazione resa in data 19 marzo 2025 (pagine 12-13), il professionista indipendente ha concluso a norma dell'art. 57 commi 2-3 ccii, che “…a) Le risorse disponibili per il 2025 sono ampiamente sufficienti a ripagare i debiti verso creditori non aderenti;
b) Le risorse consentiranno il pagamento integrale dei debiti scaduti entro 120 giorni dall'omologazione ed il rispetto delle scadenze contrattuali e legali per i debiti non scaduti;
c) Le ipotesi alla base degli incassi 2025 sono coerenti con il Piano di
Ristrutturazione e formulate secondo criteri prudenziali;
d) La Società è in grado di garantire la continuità aziendale ed il rispetto degli obblighi, confermando la sostenibilità del Piano.” Conseguentemente, l'attestatore ha ritenuto che “La società dispone ed ha la capacità di disporre di flussi idonei a garantire risorse sufficienti a far fronte ai pagamenti in favore dei creditori estranei alle scadenze sopra indicate e dei crediti scaduti, nei termini di legge;
-La società è in grado di rispettare alle scadenze i flussi per il pagamento dei creditori non aderenti, anche con riferimento alla continuità diretta in arco piano, avendo valutato positivamente la capacità della società di “accumulare”, per effetto della continuità diretta, risorse finanziarie idonee a pagare anche i creditori della continuità diretta a scadenza e/o scaduti;
-La società è in grado di garantire che i debiti generati per effetto della continuità, scaduti e/o a scadere, saranno adempiuti in orizzonte di piano e nei 120 giorni dalla scadenza e comunque nei termini di legge;
-La società, con l'integrazione di Piano proposta, ha
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dimostrato di essere in grado di effettuare il pagamento dei creditori non aderenti scaduti e a scadere nei termini di legge ex art. 57 co.3, CCII, producendo estratti di conto corrente aggiornati con evidenza della liquidità attuale, anche in ordine al pagamento di debiti già scaduti.”
L'attestatore ha poi positivamente concluso attestando la veridicità dei dati contabili ed aziendali per le seguenti ragioni: “A seguito del lavoro di verifica svolto non sono emerse anomalie e/o errori che possano inficiare la veridicità dei dati aziendali. Il giudizio sull'attendibilità dei dati contabili basato sulle verifiche ed accertamenti eseguiti in esecuzione dell'incarico ricevuto, e riferito alla situazione patrimoniale contabile al 31.07.2024, porta ad osservare quanto segue: - La situazione contabile riflette quanto trascritto nelle scritture contabili al 31.07.2024; - Le attività e le passività incluse nella situazione contabile in esame risultano supportate da idonea documentazione;
- Le attività non appaiono significativamente sovrastimate, né le passività sottostimate;
La documentazione consegnata e le informazioni assunte portano ad escludere l'esistenza di accadimenti societari e/o operazioni rilevanti non riflesse nella predetta situazione contabile. Si ritiene pertanto che la situazione patrimoniale della Società, come rettificata, rappresenti adeguatamente gli accadimenti aziendali alla data del 31.07.2024”.
Verificata la sostanziale attendibilità del dato contabile di partenza, l'attestazione ha poi proceduto all'analisi della fattibilità del (sopra richiamato) piano economico e finanziario alla base dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla Società, da realizzarsi in 5 anni, finalizzato a risanare l'esposizione debitoria e ripristinare l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della medesima, ritenendo che “la conclusione riportata dagli Advisors secondo cui dal Piano, così come elaborato, emerge capacità finanziaria della società a supportare il pagamento dei creditori nelle modalità indicate”, valutando come limitati i rischi relativi alle voci di realizzo dell'attivo, ad esempio i crediti, che risultano svalutati in modo congruo e correttamente appostati nel Piano.
Il Dott. ha quindi attestato la fattibilità del piano ed attuabilità Persona_1 dell'accordo, a seguito della conclusione positiva della transazione fiscale/previdenziale, affermando che “In ordine alle previsioni di incasso, legate alla continuità aziendale, si rileva che dalla documentazione esaminata e dai colloqui con
l'organo amministrativo e gli advisor è emerso che la Società, nel 2024, ha comunque
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ottenuto risultati migliori rispetto alle previsioni indicate nell'originaria versione del
Piano. I contratti sottoscritti dalla società e le previsioni future di vendita (e di incassi, pur con una stima prudente del ciclo finanziario) rendono coerenti le stime effettuate nel Piano.”
L'attestatore ha poi individuato una voce di responsabilità risarcitoria del legale rappresentante per € 472.000,00, rilevante in alternativa liquidatoria ed anche al fine di corretta informazione e consenso dei creditori, per omessa tempestiva svalutazione di una voce di bilancio al 31.12.2023, in ultimo svalutata “per correzione di errori contabili”, ovvero la “posta per “crediti per fatture da emettere servizi di pulizia”, per un importo pari ad Euro 472.046,50 che – probabilmente – nell'anno precedente ha comportato un patrimonio netto più alto di quello effettivo (il ricavo per fatture da emettere in oggetto era stato iscritto nel bilancio al 31.12.2022).”
Ha dunque provveduto a sommare al realizzo dell'attivo in sede di liquidazione giudiziale ipotizzato in piano anche un importo, pari ad Euro 400.000,00, quale attivo potenzialmente rinvenibile dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo (ipotizzandolo, prudenzialmente, in riduzione rispetto all'importo di € 472.000,00 al netto dei costi legali per il giudizio di cognizione, di esecuzione ecc.).
Secondo la ricorrente, in sede di liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo sarebbe limitato agli oneri di procedura (in misura integrale), ai lavoratori dipendenti ed al debito previdenziale, al MedioCredito Centrale, tutte posizioni soddisfatte in modo integrale, nonché all'Erario per una quota pari al 7,70%.
Tuttavia, con l'incremento di € 400.000 dell'azione risarcitoria lo scenario non cambierebbe, in quanto è già aderente all'accordo e ha accettato il proprio Pt_4 trattamento economico senza alcuna necessità di cram down, ed in ogni caso l'erario riceverebbe in sede di liquidazione giudiziale un importo complessivo di € 662.592,00, Contr mentre in sede di è proposto un trattamento del credito fiscale con pagamento ben maggiore di € 1.534.171,50. Contr L'attestatore ha quindi concluso in ogni caso per la maggior convenienza dell' rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto “…qualora – in Procedura di Liquidazione
Giudiziale – si potesse attrarre un ulteriore attivo come sopra ipotizzato (euro
400.000,00 per azione di responsabilità), il soddisfacimento dei creditori sarebbe comunque inferiore rispetto a quello che potrebbero trarre dalla procedura di
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ristrutturazione con accordi. E ciò, anche in considerazione dei tempi della Procedura di Liquidazione Giudiziale e dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità (cui dovrebbe poi seguire un'esecuzione immobiliare nei confronti dell'amministratore, nel caso di condanna).”
Ha poi così positivamente concluso il proprio giudizio di veridicità dei dati contabili e di fattibilità del piano sottostante all'accordo (pagine da 55 a 57): “…- I dati esposti nella situazione patrimoniale di riferimento al 20 dicembre 2024 siano veritieri;
- Il piano di risanamento possa ritenersi ragionevole e fattibile, nonché idoneo al pieno soddisfacimento dei creditori non aderenti all'accordo nei termini previsti dalla norma… Sulla base di tutto quanto analizzato, lo scrivente è giunto a ritenere che, nella sostanza, la tenuta complessiva del piano sia realizzabile. Il piano appare ragionevole, sostenuto da una coerenza complessiva del programma con la situazione di partenza, con una concreta possibilità di riuscita, anche in considerazione dell'avvenuta Cont sottoscrizione della “Transazione Fiscale” con e , ed a condizione che si Pt_4
confermino i flussi di ricavi previsti negli anni futuri. Le verifiche eseguite consentono al sottoscritto di ritenere che il piano appaia attendibile, sostenibile e coerente, fondato su ipotesi realistiche (i flussi di ricavi sono stimati sulla base dei contratti già stipulati),
e con risultati ragionevolmente conseguibili. In conclusione, ai sensi dell'art. 57 CCII, il sottoscritto, VISTI - Gli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i creditori ed il piano predisposto dalla società; - La situazione di riferimento alla data del 20.12.2024;
- Lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori;
sulla base del lavoro svolto e dell'analisi descritta nei paragrafi precedenti, in piena autonomia di giudizio può concludere quanto segue: - Dalle verifiche, dai controlli e dalle analisi condotte sui dati aziendali della società alla data di riferimento del
20.12.2024, non sono emerse anomalie;
Il documento descrittivo del piano è completo ed adeguato nei contenuti, nel loro grado di approfondimento dei singoli fenomeni economici finanziari e nella forma, individua correttamente ed in modo esaustivo le cause della crisi ed i profili di discontinuità e consente le verifiche di coerenza storico- prospettiche dei dati;
- Le iniziative per la ristrutturazione dei debiti della società appaiono realizzabili;
- Il piano nel suo complesso appare fattibile ed i suoi riflessi economico-finanziari idonei a ripristinare il normale equilibrio della società. Pertanto, il sottoscritto, in forza del mandato ricevuto - La veridicità dei dati aziendali Pt_6
alla data di riferimento del 20.12.2024, su cui si basa il piano di ristrutturazione in
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esame; - L'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori chirografari sotteso al piano predisposto dalla società ed analizzato nella presente, con particolare riferimento alla idoneità del medesimo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge;
…OMISSIS…”.
L'attestazione appare dotata di una motivazione logica e congrua che il Tribunale ritiene di dover far propria e condividere per le ragioni che precedono, avendo affermato, in modo documentato e meditato, che l'accordo di ristrutturazione ed il sottostante piano economico/finanziario/industriale aggiornato sono fattibili in quanto in forza dell'accordo medesimo si liberano risorse finanziarie sufficienti per soddisfare i creditori non aderenti.
Il Tribunale nella presente sede è chiamato a svolgere, come riferito in premessa, funzione di c.d. eterotutela, a prescindere, cioè, dalle iniziative dei creditori non aderenti ed anche in assenza di opposizioni.
L'omologazione dell'accordo è quindi subordinata alla verifica che sia, comunque, preservata l'aspettativa di soddisfazione dei non aderenti entro 120 giorni per i crediti scaduti ed alla scadenza dell'obbligazione per gli altri non scaduti.
Il professionista indipendente ha il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto delle scadenze prefissate.
Il professionista è chiamato ad esprimere:
- sia un giudizio di idoneità astratta dell'accordo (e del sottostante Piano) a consentire il ripristino di condizioni di normale solvibilità del debitore;
- sia un giudizio di realizzabilità in concreto, la qual cosa richiede che i dati di partenza siano veri e le ipotesi previsionali siano ragionevoli.
Ebbene, il Collegio ritiene nel caso de quo che la relazione del professionista (oggetto di successiva integrazione ut supra) appare fondata su dati di partenza verificati;
argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati;
adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi.
Il Tribunale anche all'esito delle note a chiarimenti depositata dalla società ricorrente e dalla integrazione della attestazione non ha ragione di discostarsi o di disattendere criticamente le valutazioni del professionista;
la relazione del professionista nel suo complesso appare fondata su dati di partenza verificati ed argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati.
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Tale relazione costituisce, come ben si sa, l'interfaccia principale tra gli accordi ed il piano di ristrutturazione, da una parte, ed il Tribunale, dall'altra.
Ebbene, nella sua relazione l'attestatore nominato ha anzitutto evidenziato l'attendibilità e veridicità dei dati contabili aziendali e, quanto all'attuabilità, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire il pagamento dei creditori anche non aderenti.
In ragione di quanto sin qui illustrato il Tribunale deve concludere positivamente il vaglio in ordine alla idoneità del piano in termini di attuabilità dell'accordo e soddisfacimento dei non aderenti, come da conclusioni motivate dell'attestatore.
Pertanto, alla luce della “spalla contabile” di partenza e della situazione economico- finanziaria rappresentata nel caso di specie e delle finalità e condizioni del piano, il
Tribunale reputa come le previsioni contenute nella relazione dell'attestatore siano connotate, nel loro insieme, da un livello adeguato di completezza e di coerenza, sulla base di un percorso motivazionale apparentemente immune da vizi logici ed idoneo come tale a sorreggere, in termini di ragionevolezza, una valutazione di successo del piano, sicché sussistono tutti i presupposti per la richiesta omologa dell'A.D.R. in oggetto.
Conclusivamente, sulla base dei motivi evidenziati, che non si rinvengono ragioni ostative alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione.
P. Q. M.
visti gli artt. 40, 48 e 57 CCII,
OMOLOGA
l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
con sede legale a MILANO (MI) VIA GABRIO SERBELLONI 5
[...]
cap 20124 PIANO 3
[...]
Numero REA MI – 2604637 Email_1
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA . P.IVA_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al Pubblico Ministero, per tutti gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione a norma dell'art.45
CCII.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile del 15 maggio 2025.
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Il giudice rel. est. Il Presidente
dott. Francesco Pipicelli dott.ssa Laura De Simone
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