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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
***
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
NA IA Presidente
Vincenzo Ciliberti Giudice
TO TO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 20959/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 20/10/2024 avverso il provvedimento
N.11/2024/Div. P.A.S.I. Cat. A.12/2024/Uff.Immigrazione-1°Sezione emesso il
09/02/2024 dalla Questura di Venezia – e relativo alla domanda di protezione speciale formalizzata in data 17/10/2022 - e notificato il 30/09/2024, promossa da:
ALAALMAOUI C.F.: ), Pt_1 C.F._1 con l'Avv. Enrico Cancellier (C.F.: ), C.F._2
-attore-
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Nel merito: - in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento N11/2024Div. Pasi Cat A.12/2024Uff ImmigrazioneCUI emesso in data C.F._3
09/02/2024 e notificato in data 30/09/2024, per l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente alla protezione speciale.”
Per parte convenuta:
“Rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.
”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
04/09/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha reperito un'occupazione come lavoratore agricolo giornaliero presso la società “Bozzolo Verde Società Cooperativa Sociale”, con contratto a tempo determinato dal 17/05/2022 e che risulta attualmente
Pag. 2 di 3 prorogato fino al 31/12/2025 (cfr. doc. 02 – estratto conto doc. 03 – CP_2 proroga del contratto dal 30/11/2022 al 30/11/2023; nota di deposito del
04/09/2025, proroga del contratto dal 31/12/2024 al 31/12/2025, buste paga da agosto 2024 a luglio 2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.F: Parte_2
) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 14/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
TO TO NA IA
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
LA Cosmetico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
***
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
NA IA Presidente
Vincenzo Ciliberti Giudice
TO TO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 20959/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 20/10/2024 avverso il provvedimento
N.11/2024/Div. P.A.S.I. Cat. A.12/2024/Uff.Immigrazione-1°Sezione emesso il
09/02/2024 dalla Questura di Venezia – e relativo alla domanda di protezione speciale formalizzata in data 17/10/2022 - e notificato il 30/09/2024, promossa da:
ALAALMAOUI C.F.: ), Pt_1 C.F._1 con l'Avv. Enrico Cancellier (C.F.: ), C.F._2
-attore-
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Nel merito: - in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento N11/2024Div. Pasi Cat A.12/2024Uff ImmigrazioneCUI emesso in data C.F._3
09/02/2024 e notificato in data 30/09/2024, per l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente alla protezione speciale.”
Per parte convenuta:
“Rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.
”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
04/09/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha reperito un'occupazione come lavoratore agricolo giornaliero presso la società “Bozzolo Verde Società Cooperativa Sociale”, con contratto a tempo determinato dal 17/05/2022 e che risulta attualmente
Pag. 2 di 3 prorogato fino al 31/12/2025 (cfr. doc. 02 – estratto conto doc. 03 – CP_2 proroga del contratto dal 30/11/2022 al 30/11/2023; nota di deposito del
04/09/2025, proroga del contratto dal 31/12/2024 al 31/12/2025, buste paga da agosto 2024 a luglio 2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.F: Parte_2
) al rilascio di un permesso di soggiorno per C.F._1 protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 14/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
TO TO NA IA
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
LA Cosmetico
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