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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/11/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3212/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GUIDOTTI Parte_1 P.IVA_1
DI e AZ MA
ATTRICE contro con il patrocinio degli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti GIOVATI ANTONIO e GIANGROSSI ILARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e conclusione, accertare e dichiarare che la esponente ha esattamente e correttamente adempiuto alla fornitura e consegna dei beni idonei all'uso alimentare indicati in fattura 4600391 del 29 ottobre 2014; respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o tardive
e/o per essere maturato il termine di prescrizione e/o decadenza ed in ogni caso inammissibili anche per invalidità
e/o inesistenza e/o inefficacia della procura alle liti rilasciata da e comunque Controparte_3 per tutti i motivi in atti o come meglio in diritto;
pagina 1 di 18 emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dal l'accoglimento delle doman- de che precedono in conformità a quanto narrato;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite Controparte_3
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, sia pregiudiziale che pre- liminare di merito, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- rigettare l'eccezione di decadenza formulata ex adverso;
In via principale:
- respingere tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere
da ogni avversaria pretesa;
Controparte_3
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per cui è causa per fatto e per colpa di e/o Parte_1 disporre l'annullamento del contratto medesimo ex art. 1439 cod. civ.;
- condannare alla restituzione del prezzo della fornitura nonché al risarcimento in favore Parte_1 della società di quanto dovuto a titolo di danno emergente e lucro cessante, pari ad Euro CP_3 Controparte_3
892.696,14, ovvero alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre al danno all'immagine e al risarcimento dei danni indiretti e futuri, da liquidarsi in via equitativa […];
In ogni caso:
- condannare l'attrice al pagamento di quella somma equitativamente determinata che codesto ill.mo Giudice riterrà opportuna a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e/o 3, cod. proc. civ. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave per le ragioni meglio esposte in narrativa;
- con vittoria di spese legali e condanna di controparte a rimborsare all'esponente le spese sopportate per la rogatoria internazionale, pari ad USD canadesi 42.906,43
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale la società canadese (nel prosieguo indicata con il nome com- CP_3 Controparte_3 merciale ) al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 37.576,79 a titolo di corri- CP_3 spettivo dovuto per una fornitura di prodotti alimentari (salame, mortadella, prosciutto cotto, arro- pagina 2 di 18 sto ) eseguita nell'ottobre 2014; chiedeva inoltre l'attrice un accertamento in or- Parte_2 dine alla correttezza del proprio operato in relazione all'esecuzione della suddetta fornitura.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le domande avanzate da parte dell'attrice, CP_3 chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva una pronuncia di risoluzione e/o annullamento del contratto, con condanna di alla restituzione del prezzo e al Parte_1 risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi da cui era risultata affetta la fornitura, per un importo complessivo pari ad € 892.696,14.
Esponeva la convenuta, in particolare, che:
- nell'ambito di un rapporto commerciale instaurato con ai fini Parte_1
dell'importazione sul mercato canadese di prodotti italiani, nel novembre 2014 ri- CP_3 ceveva una fornitura di , Parte_3 Parte_4 [...]
, immediatamente saldata all'attrice con il pa- Parte_5 gamento della relativa fattura di € 37.576,79;
- a seguito del diffondersi, nel febbraio 2015, della notizia di un'intossicazione alimentare causata dall'assunzione di prodotti alimentari che aveva colpito alcuni clienti del supermer- cato canadese “Lady York Foods”, l' ana- Controparte_4 dian Food Inspection provvedeva ad eseguire una serie di controlli sui CP_5 prodotti commercializzati presso il supermercato;
- all'esito di tali accertamenti, la IA riscontrava in diversi campioni del prodotto
[...]
fornito da la presenza di batteri della specie listeria in misura Parte_6 Parte_1 superiore a quella consentita, disponendo, pertanto, in data 27/02/2015 il ritiro del prodot- to dall'intero mercato canadese;
- a seguito di ulteriori controlli, inoltre, in data 12/03/2015 veniva disposto il ritiro dal com- mercio di un altro prodotto fornito da il , anch'esso risul- Parte_1 Parte_3 tato affetto dal medesimo batterio;
- le analisi su campioni dei suddetti prodotti eseguite privatamente da presso CP_3
l'Università di Guelph e quelle successivamente trasmesse da parte della IA confermava- no una contaminazione degli stessi da Listeria Monocytogenes;
- alla situazione sopra descritta, si aggiungeva un ulteriore blocco relativo agli ulteriori pro- dotti forniti da – di cui era Parte_7 disposto il ritiro dal mercato dalla IA in data 13/03/2015, in quanto prodotti dall'attrice pagina 3 di 18 presso uno stabilimento a IA (Frosinone) che nell'agosto 2014 aveva cessato la propria attività su iniziativa del Ministero della Salute Italiano e importati, quindi, in violazione della normativa canadese sul commercio dei prodotti a base di carne (Meat Inspection Act);
- le contestazioni sollevate dalla facevano emergere come, nel corso delle trattative per CP_5
l'acquisto della merce, avesse occultato la reale data di produzione dei pro- Parte_1 dotti, dando anche informazioni scorrette ai consumatori circa la loro effettiva data di sca- denza;
- le condotte tenute dall'attrice, oltre a giustificare la risoluzione e l'annullabilità del contratto, avevano arrecato gravi danni a anche a causa del clamore mediatico suscitato dal- CP_3 la vicenda, danni di cui pur riconoscendo le proprie responsabilità, non Parte_1 operava alcun risarcimento, instaurando strumentalmente un giudizio volto al pagamento di un corrispettivo già saldato.
1.1. Alla prima udienza del 22/03/2016, il Giudice Istruttore, viste le contestazioni attoree in ordi- ne alla nullità della procura rilasciata ai difensori di controparte, concedeva termine di 120 giorni per la rinnovazione della procura, disponendo un rinvio del procedimento.
Successivamente, decorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie ed esperito infruttuosa- mente un tentativo di mediazione delegata dal Giudice, venivano disposti nel corso del giudizio plurimi rinvii per consentire di completare la rogatoria internazionale disposta con ordinanza del
16/10/2018 ai fini dell'assunzione delle prove orali di parte convenuta ammesse con ordinanza del
10/08/2018.
Esaurita la rogatoria internazionale con il deposito da parte della convenuta, in data 20/12/2022, degli affidavit dei testi acquisiti dall'autorità giudiziaria canadese, la causa era successivamente istrui- ta mediante l'audizione di ulteriori testimoni (cfr. verbali udienze del 15/03/2023, 16/01/2024 e
7/05/2024).
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025 era trattenuta in decisione con la concessio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
2. Preliminarmente, tenuto conto che si tratta di una vendita internazionale conclusa tra parti che hanno sede in diversi continenti, occorre dare atto che sussiste senz'altro, nel caso di specie, la giu- risdizione italiana ai fini della decisione sulle domande di cui è causa.
Invero, a prescindere dai criteri dettati dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di compe-
pagina 4 di 18 tenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
– a cui, in forza dell'art. 68 del medesimo Regolamento, deve intendersi operato il riferimento di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 – deve rilevarsi che nessuna contestazione in merito alla sussistenza della giurisdizione italiana è stata sollevata da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio.
Se non altro, quindi, opera il criterio sussidiario fissato dall'art. 4 della L. n. 218/1995 in forza del quale la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2.1. Connesso al tema della giurisdizione, si pone quello della legge applicabile alla fattispecie og- getto di causa.
In particolare, occorre rilevare che la vendita internazionale di cui trattasi è indubbiamente discipli- nata dalla regolamentazione uniforme posta in materia dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile
1980 (resa esecutiva in Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 765), essendo stata conclusa tra par- ti che hanno sede in Stati (Italia e Canada) che hanno aderito a tale Convenzione.
Come più volte rilevato dalla Suprema Corte, invero, le disposizioni della Convenzione di Vienna si applicano, tra gli Stati che vi hanno aderito, a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato degli Stati contraenti e, dunque, prevalgono, per l'Italia, sulla disciplina dettata, per le obbli- gazioni contrattuali in genere, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (oggi sostituita dal
Reg. CE 593/2008) così come richiamata dall'art. 57 della L. n. 218/1995 (cfr. Cass. Civ. n.
1867/2018; n. 18902/2004; n. 14837/2002).
Ne segue che le domande ed eccezioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio, nella misura in cui attengono a profili strettamente legati alla vendita da loro conclusa, non possono che esser lette nell'ambito del quadro normativo delineato dalla suddetta Convenzione, ferma restando l'applicazione della legge italiana ai fini della regolamentazione del processo (cfr, art. 12 della L. n.
218/1995).
2.2. Nella prospettiva sopra delineata, deve rilevarsi che è infondata l'eccezione attorea, riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni, che adduce l'inammissibilità delle domande ricon- venzionali spiegate da controparte in ragione della nullità e/o inesistenza della prima procura rila- sciata ai difensori di parte convenuta.
Parte convenuta, invero, ha provveduto a depositare una nuova procura, debitamente legalizzata
(cfr. deposito del 4/07/2016), entro il termine concesso dal Giudice Istruttore alla prima udienza pagina 5 di 18 del 22/03/2016 per la rinnovazione della procura, in conformità al disposto di cui all'art. 182
c.p.c., a mente del quale (nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie) “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rap- presentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
In tal modo risultano senz'altro sanati i vizi della procura originariamente depositata con la com- parsa di costituzione in giudizio che, pur priva di apposita legalizzazione, non poteva in alcun mo- do ritenersi inesistente.
2.3. Parimenti infondate sono le doglianze attoree che lamentano l'inutilizzabilità delle risultanze della rogatoria internazionale disposta con ordinanza del 16/10/2018 ai fini dell'assunzione delle prove orali di parte convenuta ammesse con ordinanza del 10/08/2018.
Come puntualmente ricordato dalla difesa di parte convenuta (si veda la memoria autorizzata de- positata il 14/07/2023), invero, la Suprema Corte, nel delineare i principi a cui deve attenersi il giudice nazionale nel valutare gli esiti della rogatoria, ha avuto più volte modo di evidenziare che l'assunzione della prova all'estero non può che essere regolata dalla lex loci, con l'unico limite rap- presentato dall'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, precisando sempre, a riguardo, che queste ultime “non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti di difesa” (cfr. Cass.
Pen. n. 47878/2012)
Nel caso di specie, la rogatoria internazionale risulta esser stata espletata tramite l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria canadese (Ontario Superior Court of Justice), degli affidavit depositati da parte convenuta in data 20/12/2022; l'esame di tale documentazione evidenzia come si tratti es- senzialmente di dichiarazioni scritte rese dai testi indicati dalla medesima convenuta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sui capitoli ammessi con l'ordinanza del 10/08/2018 (in as- senza di alcun limite complessivo posto dalla medesima ordinanza al numero dei testi da assume- re).
Il solo fatto che l'assunzione di tali dichiarazioni sia stata operata senza la partecipazione dei difen- sori di parte attrice, pur autorizzata dal Giudice Istruttore con decreto del 18/01/2019, non può ritenersi incida sugli esiti della rogatoria internazionale, in ossequio ai principi giurisprudenziali so- pra richiamati, rappresentando tale circostanza un'inevitabile conseguenza delle modalità di acqui- pagina 6 di 18 sizione della prova (per iscritto) prescelte dall'autorità straniera, in conformità alla normativa pro- cessuale di riferimento (si vedano ancora le deduzioni di cui alla memoria autorizzata di parte con- venuta del 14/07/2023), sul cui rispetto non viene sollevato alcun dubbio da parte dell'attrice; del resto, l'utilizzabilità ai fini della decisione degli affidavit in questione è ben evidenziata dalla circo- stanza che anche il nostro ordinamento, a certe condizioni, contempla l'istituto della testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c.), confermando l'assenza di contrasto con norme di ordine pubblico e buon costume di dichiarazioni rese per iscritto da parte di un teste.
Né può dirsi che l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni sia determinata, nel caso di specie, dal mancato rispetto del termine di 240 giorni originariamente concesso dal Giudice Istruttore per l'espletamento della rogatoria (cfr. ordinanza del 16/10/2018).
Invero, tale termine, di carattere ordinatorio, risulta esser stato più volte prorogato nel corso del giudizio a fronte dei ripetuti rinvii disposti, su istanza della convenuta, proprio per consentire l'espletamento della rogatoria. In data 24/05/2022, inoltre, il Giudice Istruttore, non ravvisando l'imputabilità alla convenuta del mancato completamento della rogatoria entro il termine assegnato, concedeva nuovo termine per l'espletamento di tale incombente.
In questo contesto, non può ravvisarsi una decadenza della convenuta dal diritto di acquisire la prova espletata tramite rogatoria: come ripetutamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova delegata, infatti, la nullità eventualmente determinata dall'assunzione della pro- va fuori termine è relativa (cfr. Cass. Civ. n. 14011/2005; n. 3527/1993), sicché la stessa, nel caso di specie, deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., dalla mancata proposizione della relativa eccezione da parte dell'attrice all'udienza (del 21/12/2022) successiva al deposito degli esiti della rogatoria, a seguito della rimessione in termini (a prescindere dalla riserva, espressa in tale udienza dall'attrice, di esaminare il contenuto degli affidavit).
3. Venendo, quindi, all'esame nel merito della controversia, occorre rilevare come l'oggetto princi- pale del presente giudizio sia rappresentato dalle domande di risoluzione e risarcimento dei danni proposte da parte di in ragione dei vizi da cui assume fosse affetta la fornitura ricevuta da CP_3 nel novembre 2014. Parte_1
È pacifico, infatti, che la domanda volta ad ottenere il pagamento del prezzo della suddetta fornitu- ra, originariamente proposta da non trovi alcuna giustificazione (tanto da non es- Parte_1 ser stata riproposta dall'attrice sin dalla prima memoria istruttoria), giacché la fattura portata a fon- damento dell'iniziativa attorea era già stata saldata da ben prima dell'instaurazione del CP_3
pagina 7 di 18 giudizio, come peraltro comunicato ad con mail dell'8/01/2015 (doc.
1-3 di parte Parte_1 convenuta); la stessa attrice, sin dalle deduzioni per la prima udienza del 22/03/2016, ha ricono- sciuto apertamente tale circostanza, imputando ad un “disguido interno alla società” il mancato riscon- tro del pagamento della fattura.
Il principale punto di discordia tra le parti, quindi, come in parte anticipato dalle deduzioni svolte dall'attrice nell'atto introduttivo - accompagnate da una domanda di accertamento circa l'esatto adempimento della prestazione -, riguarda le contestazioni sollevate da parte di in rela- CP_3 zione alle vicende sopravvenute che hanno interessato l'esecuzione (e il pagamento) della fornitura in questione.
Parte convenuta, in particolare, addebita ad di aver fornito merce che, a seguito Parte_1 del verificarsi di una serie di casi di listerosi in Ontario nel febbraio 2015, è risultata contaminata da
Listeria Monocytogenes – un batterio che provoca sintomi gravi, come cefalee, vomito, febbre e dolori muscolari, e può anche portare al decesso di chi ne sia affetto –, portando la competente
Agenzia Canadese per la Sicurezza Alimentare (Canadian Food Inspection Agency – IA) a di- sporre, in data 27/02/2015 e 12/03/2015 (doc. 16 e 17 di parte convenuta), il ritiro e il blocco della commercializzazione su tutto il mercato canadese dei prodotti Parte_8
, risultati affetti dal batterio (doc. 22-24 di parte convenuta).
[...]
Inoltre, a dire della convenuta, avrebbe prodotto la merce compravenduta presso Parte_1 uno stabilimento a IA (Frosinone) a cui, alla data di importazione sul territorio canadese, era già stata revocata l'autorizzazione all'esportazione di prodotti alimentari su iniziativa del Ministero della Salute Italiano, celando artificiosamente la reale data di produzione e scadenza dei prodotti nel corso delle trattative con con la conseguenza che la , in data 13/03/2015 (doc. CP_3 CP_5
26 di parte convenuta), disponeva il ritiro dal mercato anche degli ulteriori prodotti – Ar- Pt_2 rosto alle e – oggetto della fornitura, per violazione della normativa canadese Pt_2 Parte_7 sul commercio dei prodotti a base di carne (Meat Inspection Act).
Secondo la convenuta, il clamore mediatico causato dello scandalo listerosi in Canada si sarebbe accompagnato ad un disinteresse per la vicenda manifestato da tenuta a risponde- Parte_1 re di tutti i danni – per spese sostenute, mancati guadagni, potenziali pretese risarcitorie che ver- ranno avanzate da terzi e lesione dell'immagine – subiti da parte di CP_3
3.1. A fronte del quadro sopra richiamato, deve anzitutto rilevarsi che è infondata l'eccezione di tardività circa la denuncia dei vizi sollevata (preventivamente) da parte attrice sin dall'atto di cita- pagina 8 di 18 zione e ribadita nei successivi atti del giudizio.
È vero, infatti, che il rivenditore di prodotti alimentari, soprattutto nell'ambito di operazioni su lar- ga scala come le vendite internazionali, deve ritenersi tenuto ad effettuare controlli periodici o a campione sulla merce, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione;
tale obbligo, invero, trova anche un espresso riferimento nel con- testo normativo applicabile alla fattispecie per cui è causa, la Convenzione di Vienna, che all'art. 38 prevede espressamente che “l'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibi- le, considerate le circostanze”.
Nei rapporti con il venditore, tuttavia, i doveri di diligenza posti in capo all'acquirente non posso- no spingersi sino al punto di configurare un onere di immediata denuncia dei vizi quando gli stessi assumano un carattere occulto.
La rilevanza del carattere occulto del vizio, ai fini della valutazione circa la possibilità di attivare i relativi rimedi, è ben evidenziata dalle stesse disposizioni della Convenzione di Vienna (art. 39), che nel sancire un onere dell'acquirente di denunciare il vizio “entro un termine ragionevole”, precisano che esso decorre dal momento in cui l'acquirente ha constatato il vizio o avrebbe dovuto constatarlo.
Nel caso di specie, il fatto che i vizi lamentati da parte della convenuta abbiano carattere occulto è attestato dalla circostanza che la contaminazione da Listeria Monocytogenes dei prodotti forniti da
è emersa con certezza, ai fini della valutazione della tempestività della denuncia, Parte_1 soltanto all'esito di analisi scientifiche eseguite da parte di (doc. 22-23 di parte convenuta) CP_3
e della competente (doc. 24 di parte convenuta); la stessa attrice, inoltre, sia pur Controparte_4 con diversi risultati, ha dato atto sin dall'introduzione del giudizio di aver dovuto sottoporre ad analisi scientifiche presso laboratori privati (doc.
6-7 di parte attrice) alcuni campioni del lotto di merce venduto a al fine di escluderne una contaminazione da listeria. CP_3
Gli elementi sopra richiamati, al di là della loro rilevanza probatoria in punto di sussistenza dei vizi, evidenziano come, al momento della consegna, non fosse tenuta a denunciare immedia- CP_3 tamente la lamentata contaminazione dei prodotti, di cui ha acquisito compiuta conoscenza soltan- to all'esito delle analisi a cui sono stati sottoposti.
In questo contesto, nessuna decadenza può imputarsi alla convenuta se si considera che la prima segnalazione ad circa possibili problematiche di contaminazione dei prodotti risul- Parte_1 ta esser stata operata dal legale rappresentante di in data 28/02/2015 CP_3 CP_6 Pt_9
(doc. 38 di parte convenuta), ancor prima dell'esito delle analisi sopra richiamate, il giorno succes- pagina 9 di 18 sivo al ritiro disposto dalla IA delle mortadelle presenti presso il supermercato canadese “Lady
York Foods” (doc. 18 di parte convenuta) a fronte di alcuni casi di intossicazione alimentare verifi- catisi in (si veda la sezione Background nell'ordine di ritiro della IA prodotto da parte CP_3 convenuta sub doc. 16).
3.2. Il tempo trascorso tra la consegna dei prodotti all'acquirente e il momento in cui è stata ri- scontrata una loro contaminazione, tuttavia, assume indubbiamente rilievo ai fini della valutazione della fondatezza delle pretese avanzate da nell'ambito del presente giudizio. CP_3
A riguardo, appare opportuno preliminarmente chiarire che, in assenza di una specifica regolamen- tazione dettata dalla normativa sovranazionale applicabile alla fattispecie in esame, le regole, di ri- lievo eminentemente processuale, che presidiano il riparto dell'onere della prova nel processo che si svolge di fronte al giudice italiano non possono che esser rinvenute nelle norme e nei principi propri del nostro ordinamento.
In questa prospettiva, non può non ricordarsi come la Suprema Corte, nel risolvere un contrasto sorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità, abbia avuto ormai da tempo modo di chiarire che, in materia di vendita, l'onere di provare la sussistenza del vizio della cosa compravenduta gra- va sul compratore che faccia valere i relativi rimedi (Cass. Sez. Un. n. 11748/2019). La soluzione offerta dalle Sezioni Unite, in particolare, si pone apertamente in conformità al criterio ermeneuti- co che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 12910/2022), deve guidare l'interprete nel tracciare la distinzione tra fatti costitutivi e fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto (posta dall'art. 2697 c.c. ai fini del riparto dell'onere della prova), ossia il principio di vi- cinanza della prova: è il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali ad un ac- certamento del vizio lamentato.
Questa considerazione implica inevitabilmente che gravi sul compratore che riscontra un difetto di conformità del prodotto compravenduto l'onere di provare che lo stesso rappresenti effettivamen- te un vizio, in senso tecnico-giuridico, in quanto ascrivibile, sul piano causale, ad un inadempimen- to del venditore.
Il relativo accertamento, peraltro, non può ritenersi vincolato sul piano processuale ad esigenze di certezza, ma implica comunque un riscontro, sulla base delle circostanze del caso concreto, in or- dine alla ragionevole probabilità che quel difetto di conformità non sia ascrivibile a cause soprav- venute capaci di interrompere il nesso di causalità (art. 41 c.p.), alla stregua del criterio del “più pagina 10 di 18 probabile che non” che, in ambito civilistico, guida l'accertamento del nesso di causalità materiale
(ex multis Cass. Sez. Un. n. 576/2008; Cass. n. 15991/2011).
3.2.1. Nell'ambito delle coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate, occorre rilevare che, nel caso di specie, è indubbio che, a seguito della vendita, i prodotti forniti da siano risulta- Parte_1 ti affetti da una contaminazione batterica capace di incidere sulla funzione a cui i beni erano desti- nati.
La circostanza è attestata indiscutibilmente dall'esito delle analisi eseguite dalla competente autorità canadese, la IA (doc. 24 di parte convenuta), in data 1/04/2015 che, per il prodotto Parte_3
accertano come, su 19 campioni (su un totale di 20) esaminati, solo 3 non presentassero
[...] segni di contaminazione da listeria;
in tutti gli altri casi, infatti, veniva rilevata la presenza di Listeria
Monocytogenes in quantitativi talora molto elevati.
Le risultanze sopra richiamate, inoltre, sono avvalorate dall'esito delle analisi fatte eseguire priva- tamente da presso l'Università di Guelph, uno dei maggiori centri di ricerca in materia di CP_3 sicurezza alimentare dell'America settentrionale (doc. 21 di parte convenuta), che confermano la presenza di listeria sui prodotti (doc. 22 e 23 di parte con- Parte_10 venuta).
I risultati della analisi a cui sono stati sottoposti i prodotti confermano così i rischi evidenziati dai provvedimenti adottati dalla IA (doc. 16 e 17 di parte convenuta) che, in data 27/02/2015 e
12/03/2015, ha disposto il ritiro sull'intero mercato canadese dei prodotti Parte_10
, commercializzati da in ragione di una possibile contaminazione da li-
[...] CP_3 steria degli stessi, mettendone in luce la pericolosità per la salute umana.
È bene evidenziare, peraltro, che le risultanze agli atti del giudizio consentono di ritener provato che le problematiche sopra richiamate abbiano interessato l'intera fornitura operata da Parte_11 dei prodotti in questione (e non soltanto la merce commercializzata presso il supermercato
[...]
“Lady York Foods”, da cui sono partiti i primi accertamenti), debitamente conservati presso Pt_12 alla data in cui sono state eseguite le analisi.
[...]
In questo senso, in particolare, si pone l'affidavit reso da all'epoca dei fatti Controparte_7 [...] presso , che ha confermato che le analisi dell'Agenzia canadese che hanno portato al Parte_13 CP_5 riscontro del batterio sono state eseguite su campioni del prodotto del fornito Parte_10 Pt_10 da integri, sigillati, conservati sottovuoto e prelevati direttamente dall'inventario Parte_1 di prima della loro messa in commercio (
5. Question: “It is true that, following the verifying acti- CP_3
pagina 11 di 18 vity according to chapter 1, IA found in many samples of product “DE LL – La DE del
Cuore” (“LOT:044293”) supplied by the presence of bacteria of species Listeria?” Controparte_8
Answer: Yes” […] 11. Question: “It is true that analysis done by IA as doc. 24 shown to the witness
[Exhibit “D” to my affidavit] have been done on samples of product DE LL proper, seized, vacuum conserved and taken directly from inventory of Molisana, before they were on sale?” Answer: Yes”; sul punto si vedano anche gli affidavit resi dai testi e ). Testimone_1 Testimone_2
Nello stesso senso, inoltre, si pone il report dell'Università di Guelph (doc. 74 di parte convenuta) relativo alle modalità di prelievo dei campioni, che attesta come anche le analisi svolte da tale istitu- to siano state condotte su prodotti sigillati e conservati alla corretta temperatura.
Gli elementi sin qui richiamati, tuttavia, non costituiscono affatto, come sostenuto da parte della convenuta, “già di per sé” prova idonea a ravvisare “l'imputabilità dell'accaduto all'odierna attrice”.
È pacifico, invero, che la fornitura di cui trattasi sia stata consegnata da in data 27- Parte_1
29/10/2014, su espressa indicazione di presso lo stabilimento italiano della società CP_3 [...]
(doc. 2 di parte attrice), altro fornitore della società canadese, che si è accollata i costi e i CP_9 rischi della spedizione, ricevendo la merce dal vettore (MSC) in data 15/11/2014 (doc. 14-15 di parte convenuta).
Nessun idoneo elemento probatorio è stato offerto da parte della convenuta (che ha formulato sul punto solo generiche istanze di prova orale) in ordine alle corrette modalità di conservazione dei prodotti da parte del suddetto fornitore, nel corso del trasporto e per tutto il lungo tempo intercor- so tra l'arrivo in Canada (il 15/11/2014) e il momento in cui sono stati prelevati per le analisi ese- guite dall'Università di Guelph (il 12/03/2015) e dalla IA (il 1/04/2015), nonostante sia incon- testato che la contaminazione da listeria possa esser causata da un'interruzione della c.d. “catena del freddo” a cui sono sottoposti i prodotti.
Non risulta, in particolare, che al momento della presa in carico i prodotti siano stati sottoposti ad analisi a campione da parte dell'acquirente che, se non richieste ai fini della valutazione della tem- pestività della denuncia, avrebbero comunque consentito di far chiarezza in ordine alla sussistenza di una contaminazione a quella data.
Per contro, risulta agli atti che, in data 30/10/2014 (prima della partenza per il Canada), i beni sia- no stati sottoposti a controllo da parte dei Veterinari Ufficiali dell'ASL di Parma e di Sondrio che, in tale occasione, ne certificavano la conformità alla normativa canadese e l'idoneità al consumo umano (doc. 11 [a-e] di parte attrice). pagina 12 di 18 Il veterinario, in particolare, ha certificato il luogo di macellazione, il luogo di produzione, il tipo e il peso del prodotto, rilevando che “i prodotti carnei sopra descritti sono stati preparati in stabilimenti ricono- sciuti idonei per l'esportazione in Canada e che provengono da animali trovati esenti da malattia all'ispezione ante e post mortem, e che i prodotti a base di carne sono stati riconosciuti, sotto ogni aspetto, atti al consumo umano e risul- tano, sotto tutti i punti di vista, conformi alle esigenze richieste dalla legge e dal regolamento canadese sull'ispezione sanitaria delle carni”.
Con specifico riguardo alla mortadella e al prosciutto cotto, inoltre, al punto 2.3 del relativo certifi- cato aggiuntivo (doc. 11 [b-c] di parte attrice), è attestato che “i prodotti a base di carne suina disossati, accompagnati dal presente certificato, sono stati trattati termicamente in modo tale che la temperatura a cuore del prodotto abbia raggiunto i 70° per almeno 30 minuti […] sono state adottate tutte le precauzioni per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la manipolazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti a base di carne suina, con carni di origine animale ottenuti con uno stato zoosanitario inferiore”.
La riferibilità dei suddetti certificati alla fornitura di cui trattasi si evince chiaramente non solo dall'indicazione dell'esportatore ( , dell'importatore ( e del Parte_1 Controparte_2 vettore (MSC) ma anche dall'esatta corrispondenza tra i quantitativi del prodotto analizzati e quelli fatturati da parte di (doc. 1 di parte attrice), in un contesto in cui non risultano es- Parte_1 servi state, nel medesimo periodo, altre forniture tra le parti.
La rilevanza e la pertinenza delle certificazioni sopra richiamate, inoltre, è confermata dalle risul- tanze delle prove orali acquisite nel corso del giudizio.
In particolare, rispondendo ai capitoli 15 e 16 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte at- trice, il teste ha avuto modo di chiarire: “assolutamente si, gli stabili- Testimone_3 menti che fanno prodotti a base di carne sono sottoposti a vigilanza veterinaria;
ogni stabilimento ha un numero di riconoscimento comunitario che lo identifica nel contesto dei controlli ufficiali. La ASL associa un team veterinario allo stabilimento sulla base di questo numero, team che è incaricato della vigilanza;
questa vigilanza consiste in ispe- zioni, controlli periodici, prelievi di campioni e verifiche documentali. Dati veterinari vengono anche emessi i certificati per l'esportazione; questo vale per tutti gli stabilimenti di che, come tutti gli stabilimenti del grup- Parte_1 po, hanno un numero di riconoscimento comunitario per questi controlli” e che “vi era stata una sorveglianza vete- rinaria in relazione alla produzione di cui si parla ma non ricordo in cosa fosse consistita nel dettaglio, in quanto lo stabilimento non era sotto il mio diretto controllo;
posso dirlo sulla base di interlocuzioni che operavo con i miei colle- ghi e lo deduco dal fatto che lo stabilimento aveva un regolare numero di riconoscimento comunitario e che regolarmen- te erano emessi certificati” pagina 13 di 18 Nello stesso senso anche il teste rispondendo al capitolo 15 della seconda memoria Testimone_4 ex art. 183, c.p.c. di parte attrice ha evidenziato che “si confermo il controllo non è periodico ma continuo tanto che i veterinari dell'ASL hanno all'interno dell'azienda un ufficio”.
Per ultimo il teste sui capitoli 15 e 16 della seconda memoria ex art. 183, c.p.c. di Testimone_5 parte attrice ha dichiarato “per la spedizione verso paesi terzi dall'Unione Europea è richiesta la supervisione di Parte un veterinario dell' , che verifica i documenti di registrazione e tracciabilità, e di processo del lotto destinato alla spedizione appunto verso Paesi terzi […] corretto;
ogni spedizione dev'essere scortata da detto documento ufficiale per superare i controlli di dogana;
ADR si tratta dello stabilimento di Postalesio in provincia di Sondrio, a memoria”.
Peraltro, a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta rispetto all'efficacia probatoria dei certificati in questione, non può che rilevarsi come gli stessi costituiscano indubbiamente un atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pub- blico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Le risultanze offerte dai certificati sopra richiamati sono rafforzate, inoltre, dalle analisi fatte ese- guire privatamente sui prodotti da presso due laboratori, NE e Laboratorio Parte_1
CH (doc. 6 e 7 di parte attrice), che hanno dato esito negativo circa la presenza di listeria.
È vero che, come rilevato dalla difesa di parte convenuta, tali analisi costituiscono un accertamento di parte che, a differenza delle analisi eseguite dalla IA e dall' , non è stato Controparte_10 eseguito sui medesimi prodotti oggetto della contestata fornitura.
Le risultanze delle prove orali acquisite nel corso del giudizio (si vedano in particolare le dichiara- zioni rese dai testi e , tuttavia, consentono di rilevare che le ana- Testimone_6 Tes_7 lisi in questione sono state effettuate presso laboratori indipendenti, su campioni di prodotti che riportavano il medesimo numero di lotto di quelli forniti a (e, quindi, in ipotesi, passati CP_3 per il medesimo ciclo produttivo).
Gli elementi da ultimo richiamati pongono in tal modo seri dubbi in ordine alla riconducibilità del- la contaminazione dei prodotti, pur effettivamente sussistente, alle fasi di produzione o conserva- zione degli stessi presso Parte_1
In questo contesto, in particolare, non può dirsi assolto da parte della convenuta l'onere di provare la riconducibilità causale di tale contaminazione all'attrice, risultando maggiormente probabile, sulla ba- se di un giudizio di probabilità logica orientato dalle circostanze del caso concreto, che essa sia in- tervenuta in un momento successivo alla consegna.
Nessun riconoscimento circa l'esistenza dei vizi, d'altra parte, può ravvisarsi nella comunicazione pagina 14 di 18 del 19/03/2015 (doc. 42 di parte convenuta) con cui export manager presso Ita- Parte_15 lia Alimentari, si è limitato a richiedere al legale rappresentante di una lista dei costi so- CP_3 stenuti per i richiami della merce operati dalla , senza manifestare alcuna intenzione della so- CP_5 cietà attrice di farsene carico.
Alla luce di tutto quanto sopra, in definitiva, quello che manca, all'esito del giudizio, è la prova che la contaminazione riscontrata da costituisca effettivamente un vizio originario del prodot- CP_3 to, imputabile al venditore, non potendo ragionevolmente escludersi che essa si sia verificata nella molteplicità di passaggi che sono seguiti ad un riscontro (certificato) di conformità, quando i beni erano già nella sfera di disponibilità del compratore.
3.3. Parimenti sfornite di supporto probatorio sono le doglianze di parte convenuta che lamentano una violazione della normativa canadese sul commercio dei prodotti a base di carne (Meat Inspection
Act) operata da con la fornitura di cui è causa. Parte_1
In particolare, nessun riferimento alla violazione della suddetta normativa risulta esser contenuto nell'avviso del 13/03/2015 (doc. 26 di parte convenuta) con cui la IA ha disposto il ritiro dal mercato canadese degli ulteriori prodotti – – oggetto Parte_7 della fornitura, che non risultavano presentare una contaminazione da listeria.
Parte convenuta, invero, pare rilevare la suddetta violazione sulla base delle mail inviate, in via in- formale, dalla referente della ( , in cui la stessa dava conto di una comuni- CP_5 Controparte_7 cazione ricevuta dal Ministero della Salute Italiano che informava l'autorità canadese della cessa- zione dell'attività da parte dello stabilimento di IA (Frosinone), dove era stata prodotta la merce da nell'agosto 2014, prima della loro esportazione per il Canada (doc. 28 di Parte_1 parte convenuta).
Secondo la convenuta, tali risultanze evidenzierebbero la condotta scorretta tenuta da parte di
[...] che avrebbe prodotto la merce in uno stabilimento a cui, ancor prima dell'ordinativo Parte_1 dei prodotti, era già stata “revocata”, su iniziativa del Ministero della Salute Italiano, l'autorizzazione ad esportare prodotti alimentari (ricavando anche da tale circostanza un indice a supporto del fatto che la contaminazione da listeria dei prodotti sarebbe imputabile ad . Parte_1
Sennonché, la documentazione offerta agli atti da parte dell'attrice (si veda il verbale del CdA di del 14/08/2014 sub doc. 14 e la comunicazione del Ministero della Salute sub Parte_1 doc. 12) attesta come la cessazione della produzione da parte dello stabilimento di IA ad ago- sto 2014 non sia stata determinata da motivi sanitari ma da una scelta organizzativa di razionalizza- pagina 15 di 18 zione interna dell'azienda, che ha deliberato il trasferimento dell'attività produttiva presso un diver- so stabilimento (Busseto).
In questo contesto, in assenza di specifiche contestazioni confluite in un provvedimento che con- senta anche di vagliare la correttezza della scelta compiuta dall'amministrazione, non è dato com- prendere in cosa consista la pretesa violazione del Meat Inspection Act, posto che, alla data di produ- zione della merce (agosto 2014), lo stabilimento di IA era pacificamente autorizzato ad espor- tare prodotti verso il Canada.
Del resto, una violazione della normativa canadese è indiscutibilmente esclusa nel caso di specie dai certificati dei Veterinari Ufficiali dell'Asl (doc. 11 [a-e] di parte attrice) che, come già rilevato, con riferimento a tutti i prodotti oggetto della fornitura, attestano che “i prodotti carnei sopra descritti sono stati preparati in stabilimenti riconosciuti idonei per l'esportazione in Canada e che provengono da animali trovati esenti da malattia all'ispezione ante e post mortem, e che i prodotti a base di carne sono stati riconosciuti, sotto ogni aspetto, atti al consumo umano e risultano, sotto tutti i punti di vista, conformi alle esigenze richieste dalla legge e dal regolamento canadese sull'ispezione sanitaria delle carni”.
3.4. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che non risulta nel caso di specie una scorrettezza rilevante, ai fini della tenuta del vincolo contrattuale, in relazione alle informazioni fornite da Parte_1 circa la data di produzione e scadenza della merce oggetto della fornitura.
In particolare, anche ad ammettere l'applicazione della legge italiana sotto il profilo in esame (come sostenuto da parte della convenuta nel richiamare la disciplina di cui all'art. 1439 c.c.), non può ri- tenersi che rappresenti una condotta tale da integrare gli estremi del dolo contrattuale il sollecito operato dall'export manager di al legale rappresentante di Parte_1 Parte_15 Pt_12
con comunicazione del 2/10/2014 (doc. 12 di parte convenuta), ad eseguire l'ordine per la
[...] fornitura di mortadella in tempo utile per consentirne la produzione, sebbene sia poi stata fornita merce che, come visto, era già stata prodotta alla data del sollecito, tenuto anche conto della quali- fica professionale che caratterizza le parti in causa.
Soprattutto, non vi è alcun elemento agli atti che induca a pensare che il suddetto sollecito abbia tratto in errore il legale rappresentante di in modo tale da portarlo a eseguire un ordine CP_3 che, qualora fosse stato a conoscenza della reale data di produzione della merce, non avrebbe ope- rato, potendo, al contrario, ragionevolmente ritenersi (in assenza, lo si ripete, di alcun elemento di segno contrario) che, nella misura in cui sia fornita merce idonea all'uso a cui è destinata, per l'acquirente, nell'ambito di una compravendita di prodotti alimentari su larga scala, non rappresenti pagina 16 di 18 un elemento dirimente la data di produzione della merce.
3.4.1. La considerazione da ultimo operata, invero, si lega al rilievo che nessun elemento concreto
è stato offerto nel caso di specie che consenta di ravvisare l'indicazione, da parte di Controparte_11
[.
di un'errata data di produzione e scadenza sull'etichetta dei prodotti, capace di trarre in inganno anche il pubblico dei consumatori.
In particolare, il semplice fatto che la data di scadenza indicata sui prodotti non corrisponda alle tempistiche di conservazione precedentemente comunicate informalmente da parte del venditore
(cfr. doc. 32 di parte convenuta), non significa, di per sé, che tale data sia errata, non essendo stato dedotto in alcun modo la violazione di un parametro tecnico o normativo che faccia emergere que- sta circostanza.
Anche sotto questo profilo, quindi, nessuna scorrettezza può essere imputata ad Parte_1 tale da giustificare la pretesa annullabilità del contratto invocata da parte convenuta.
4. Le considerazioni sin qui svolte evidenziano come tutte le domande avanzate in via riconven- zionale da parte convenuta nell'ambito del presente giudizio siano infondate e debbano pertanto essere respinte.
In particolare, in assenza di prova di vizi della merce compravenduta, non possono essere in alcun modo addossate ad le conseguenze, sul piano patrimoniale e non patrimoniale, Parte_1 che la convenuta assume aver subito a causa della contaminazione riscontrata sui prodotti alimen- tari dalla stessa acquistati.
5. In ordine alle spese di lite, si osserva quanto segue.
È indubbio che l'iniziativa assunta da con l'instaurazione del presente giudizio as- Parte_1 suma significativi caratteri di anomalia, in quanto volta (almeno in origine) a far valere in via prin- cipale una pretesa creditoria fondata su di una fattura che, alla data di introduzione del giudizio, ri- sultava esser stata saldata da tempo.
In particolare, appare del tutto inverosimile, tenuto anche conto della qualifica professionale delle parti in causa, che nel momento in cui ha instaurato il giudizio, non avesse con- Parte_1 tezza dell'intervenuto pagamento della fattura, a causa di un “disguido interno alla società”, come dalla stessa sostenuto (cfr. anche doc. 3 di parte convenuta).
Né può dirsi che l'iniziativa assunta dall'attrice fosse giustificata dalla domanda di accertamento circa l'esatto adempimento della fornitura, dalla stessa proposta, accanto a quella di condanna, sin dall'instaurazione del giudizio, non potendo spingersi la tutela offerta dal processo, pur nell'ambito pagina 17 di 18 di un sistema che riconosce un interesse alla domanda di mero accertamento, sino al punto di con- sentire un'iniziativa preventiva della parte nei cui confronti viene contestato, in sede stragiudiziale, un inadempimento contrattuale (motivo per cui la domanda attorea viene “assorbita”, in dispositi- vo, nella pronuncia di rigetto delle domande di parte convenuta).
In questo contesto, non può che riconoscersi nella scelta di instaurare il processo per la controver- sia internazionale di cui è causa di fronte al giudice italiano - mai contestata sotto questo profilo, è bene ribadirlo, da parte della convenuta - un carattere di mala fede o colpa grave tale da integrare, in astratto, gli estremi di una responsabilità processuale aggravata.
Occorre, tuttavia, considerare che il reale oggetto del presente giudizio, come sopra rilevato, si è definito attorno alle domande (di risoluzione, annullamento del contratto e risarcimento del danno) avanzate, in via riconvenzionale, da parte della convenuta, domande su cui la stessa convenuta, all'esito del giudizio, risulta integralmente soccombente.
Tale circostanza esclude la possibilità di ravvisare la sussistenza dei presupposti per una condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte convenuta, essendo tale condanna strettamente legata ad una soccombenza che, nel caso di specie, non si ravvisa (ex multis Cass. n.
15232/2024; n. 24158/2017).
Al più, quindi, le anomalie sopra segnalate in ordine all'iniziativa giudiziale attorea consentono di ravvisare nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni che, in linea a quanto stabilito dalla
Corte Cost. con la sentenza n. 77/2018, giustificano una compensazione integrale delle spese di li- te, tenuto anche conto che la rinuncia alla domanda di condanna al pagamento della fornitura ope- rata da parte dell'attrice non esclude il rilievo di una reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande originariamente proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Parma, 7/11/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3212/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti GUIDOTTI Parte_1 P.IVA_1
DI e AZ MA
ATTRICE contro con il patrocinio degli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti GIOVATI ANTONIO e GIANGROSSI ILARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e conclusione, accertare e dichiarare che la esponente ha esattamente e correttamente adempiuto alla fornitura e consegna dei beni idonei all'uso alimentare indicati in fattura 4600391 del 29 ottobre 2014; respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o tardive
e/o per essere maturato il termine di prescrizione e/o decadenza ed in ogni caso inammissibili anche per invalidità
e/o inesistenza e/o inefficacia della procura alle liti rilasciata da e comunque Controparte_3 per tutti i motivi in atti o come meglio in diritto;
pagina 1 di 18 emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dal l'accoglimento delle doman- de che precedono in conformità a quanto narrato;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite Controparte_3
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, sia pregiudiziale che pre- liminare di merito, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- rigettare l'eccezione di decadenza formulata ex adverso;
In via principale:
- respingere tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere
da ogni avversaria pretesa;
Controparte_3
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento di per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per cui è causa per fatto e per colpa di e/o Parte_1 disporre l'annullamento del contratto medesimo ex art. 1439 cod. civ.;
- condannare alla restituzione del prezzo della fornitura nonché al risarcimento in favore Parte_1 della società di quanto dovuto a titolo di danno emergente e lucro cessante, pari ad Euro CP_3 Controparte_3
892.696,14, ovvero alla diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre al danno all'immagine e al risarcimento dei danni indiretti e futuri, da liquidarsi in via equitativa […];
In ogni caso:
- condannare l'attrice al pagamento di quella somma equitativamente determinata che codesto ill.mo Giudice riterrà opportuna a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1 e/o 3, cod. proc. civ. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave per le ragioni meglio esposte in narrativa;
- con vittoria di spese legali e condanna di controparte a rimborsare all'esponente le spese sopportate per la rogatoria internazionale, pari ad USD canadesi 42.906,43
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale la società canadese (nel prosieguo indicata con il nome com- CP_3 Controparte_3 merciale ) al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 37.576,79 a titolo di corri- CP_3 spettivo dovuto per una fornitura di prodotti alimentari (salame, mortadella, prosciutto cotto, arro- pagina 2 di 18 sto ) eseguita nell'ottobre 2014; chiedeva inoltre l'attrice un accertamento in or- Parte_2 dine alla correttezza del proprio operato in relazione all'esecuzione della suddetta fornitura.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le domande avanzate da parte dell'attrice, CP_3 chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva una pronuncia di risoluzione e/o annullamento del contratto, con condanna di alla restituzione del prezzo e al Parte_1 risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi da cui era risultata affetta la fornitura, per un importo complessivo pari ad € 892.696,14.
Esponeva la convenuta, in particolare, che:
- nell'ambito di un rapporto commerciale instaurato con ai fini Parte_1
dell'importazione sul mercato canadese di prodotti italiani, nel novembre 2014 ri- CP_3 ceveva una fornitura di , Parte_3 Parte_4 [...]
, immediatamente saldata all'attrice con il pa- Parte_5 gamento della relativa fattura di € 37.576,79;
- a seguito del diffondersi, nel febbraio 2015, della notizia di un'intossicazione alimentare causata dall'assunzione di prodotti alimentari che aveva colpito alcuni clienti del supermer- cato canadese “Lady York Foods”, l' ana- Controparte_4 dian Food Inspection provvedeva ad eseguire una serie di controlli sui CP_5 prodotti commercializzati presso il supermercato;
- all'esito di tali accertamenti, la IA riscontrava in diversi campioni del prodotto
[...]
fornito da la presenza di batteri della specie listeria in misura Parte_6 Parte_1 superiore a quella consentita, disponendo, pertanto, in data 27/02/2015 il ritiro del prodot- to dall'intero mercato canadese;
- a seguito di ulteriori controlli, inoltre, in data 12/03/2015 veniva disposto il ritiro dal com- mercio di un altro prodotto fornito da il , anch'esso risul- Parte_1 Parte_3 tato affetto dal medesimo batterio;
- le analisi su campioni dei suddetti prodotti eseguite privatamente da presso CP_3
l'Università di Guelph e quelle successivamente trasmesse da parte della IA confermava- no una contaminazione degli stessi da Listeria Monocytogenes;
- alla situazione sopra descritta, si aggiungeva un ulteriore blocco relativo agli ulteriori pro- dotti forniti da – di cui era Parte_7 disposto il ritiro dal mercato dalla IA in data 13/03/2015, in quanto prodotti dall'attrice pagina 3 di 18 presso uno stabilimento a IA (Frosinone) che nell'agosto 2014 aveva cessato la propria attività su iniziativa del Ministero della Salute Italiano e importati, quindi, in violazione della normativa canadese sul commercio dei prodotti a base di carne (Meat Inspection Act);
- le contestazioni sollevate dalla facevano emergere come, nel corso delle trattative per CP_5
l'acquisto della merce, avesse occultato la reale data di produzione dei pro- Parte_1 dotti, dando anche informazioni scorrette ai consumatori circa la loro effettiva data di sca- denza;
- le condotte tenute dall'attrice, oltre a giustificare la risoluzione e l'annullabilità del contratto, avevano arrecato gravi danni a anche a causa del clamore mediatico suscitato dal- CP_3 la vicenda, danni di cui pur riconoscendo le proprie responsabilità, non Parte_1 operava alcun risarcimento, instaurando strumentalmente un giudizio volto al pagamento di un corrispettivo già saldato.
1.1. Alla prima udienza del 22/03/2016, il Giudice Istruttore, viste le contestazioni attoree in ordi- ne alla nullità della procura rilasciata ai difensori di controparte, concedeva termine di 120 giorni per la rinnovazione della procura, disponendo un rinvio del procedimento.
Successivamente, decorsi i termini per il deposito di memorie istruttorie ed esperito infruttuosa- mente un tentativo di mediazione delegata dal Giudice, venivano disposti nel corso del giudizio plurimi rinvii per consentire di completare la rogatoria internazionale disposta con ordinanza del
16/10/2018 ai fini dell'assunzione delle prove orali di parte convenuta ammesse con ordinanza del
10/08/2018.
Esaurita la rogatoria internazionale con il deposito da parte della convenuta, in data 20/12/2022, degli affidavit dei testi acquisiti dall'autorità giudiziaria canadese, la causa era successivamente istrui- ta mediante l'audizione di ulteriori testimoni (cfr. verbali udienze del 15/03/2023, 16/01/2024 e
7/05/2024).
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 13/05/2025 era trattenuta in decisione con la concessio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
2. Preliminarmente, tenuto conto che si tratta di una vendita internazionale conclusa tra parti che hanno sede in diversi continenti, occorre dare atto che sussiste senz'altro, nel caso di specie, la giu- risdizione italiana ai fini della decisione sulle domande di cui è causa.
Invero, a prescindere dai criteri dettati dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di compe-
pagina 4 di 18 tenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
– a cui, in forza dell'art. 68 del medesimo Regolamento, deve intendersi operato il riferimento di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 – deve rilevarsi che nessuna contestazione in merito alla sussistenza della giurisdizione italiana è stata sollevata da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio.
Se non altro, quindi, opera il criterio sussidiario fissato dall'art. 4 della L. n. 218/1995 in forza del quale la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2.1. Connesso al tema della giurisdizione, si pone quello della legge applicabile alla fattispecie og- getto di causa.
In particolare, occorre rilevare che la vendita internazionale di cui trattasi è indubbiamente discipli- nata dalla regolamentazione uniforme posta in materia dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile
1980 (resa esecutiva in Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 765), essendo stata conclusa tra par- ti che hanno sede in Stati (Italia e Canada) che hanno aderito a tale Convenzione.
Come più volte rilevato dalla Suprema Corte, invero, le disposizioni della Convenzione di Vienna si applicano, tra gli Stati che vi hanno aderito, a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato degli Stati contraenti e, dunque, prevalgono, per l'Italia, sulla disciplina dettata, per le obbli- gazioni contrattuali in genere, dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (oggi sostituita dal
Reg. CE 593/2008) così come richiamata dall'art. 57 della L. n. 218/1995 (cfr. Cass. Civ. n.
1867/2018; n. 18902/2004; n. 14837/2002).
Ne segue che le domande ed eccezioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio, nella misura in cui attengono a profili strettamente legati alla vendita da loro conclusa, non possono che esser lette nell'ambito del quadro normativo delineato dalla suddetta Convenzione, ferma restando l'applicazione della legge italiana ai fini della regolamentazione del processo (cfr, art. 12 della L. n.
218/1995).
2.2. Nella prospettiva sopra delineata, deve rilevarsi che è infondata l'eccezione attorea, riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni, che adduce l'inammissibilità delle domande ricon- venzionali spiegate da controparte in ragione della nullità e/o inesistenza della prima procura rila- sciata ai difensori di parte convenuta.
Parte convenuta, invero, ha provveduto a depositare una nuova procura, debitamente legalizzata
(cfr. deposito del 4/07/2016), entro il termine concesso dal Giudice Istruttore alla prima udienza pagina 5 di 18 del 22/03/2016 per la rinnovazione della procura, in conformità al disposto di cui all'art. 182
c.p.c., a mente del quale (nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie) “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rap- presentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
In tal modo risultano senz'altro sanati i vizi della procura originariamente depositata con la com- parsa di costituzione in giudizio che, pur priva di apposita legalizzazione, non poteva in alcun mo- do ritenersi inesistente.
2.3. Parimenti infondate sono le doglianze attoree che lamentano l'inutilizzabilità delle risultanze della rogatoria internazionale disposta con ordinanza del 16/10/2018 ai fini dell'assunzione delle prove orali di parte convenuta ammesse con ordinanza del 10/08/2018.
Come puntualmente ricordato dalla difesa di parte convenuta (si veda la memoria autorizzata de- positata il 14/07/2023), invero, la Suprema Corte, nel delineare i principi a cui deve attenersi il giudice nazionale nel valutare gli esiti della rogatoria, ha avuto più volte modo di evidenziare che l'assunzione della prova all'estero non può che essere regolata dalla lex loci, con l'unico limite rap- presentato dall'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, precisando sempre, a riguardo, che queste ultime “non debbono necessariamente identificarsi con il complesso delle regole dettate dal codice di rito ed in particolare con quelle relative all'esercizio dei diritti di difesa” (cfr. Cass.
Pen. n. 47878/2012)
Nel caso di specie, la rogatoria internazionale risulta esser stata espletata tramite l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria canadese (Ontario Superior Court of Justice), degli affidavit depositati da parte convenuta in data 20/12/2022; l'esame di tale documentazione evidenzia come si tratti es- senzialmente di dichiarazioni scritte rese dai testi indicati dalla medesima convenuta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sui capitoli ammessi con l'ordinanza del 10/08/2018 (in as- senza di alcun limite complessivo posto dalla medesima ordinanza al numero dei testi da assume- re).
Il solo fatto che l'assunzione di tali dichiarazioni sia stata operata senza la partecipazione dei difen- sori di parte attrice, pur autorizzata dal Giudice Istruttore con decreto del 18/01/2019, non può ritenersi incida sugli esiti della rogatoria internazionale, in ossequio ai principi giurisprudenziali so- pra richiamati, rappresentando tale circostanza un'inevitabile conseguenza delle modalità di acqui- pagina 6 di 18 sizione della prova (per iscritto) prescelte dall'autorità straniera, in conformità alla normativa pro- cessuale di riferimento (si vedano ancora le deduzioni di cui alla memoria autorizzata di parte con- venuta del 14/07/2023), sul cui rispetto non viene sollevato alcun dubbio da parte dell'attrice; del resto, l'utilizzabilità ai fini della decisione degli affidavit in questione è ben evidenziata dalla circo- stanza che anche il nostro ordinamento, a certe condizioni, contempla l'istituto della testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c.), confermando l'assenza di contrasto con norme di ordine pubblico e buon costume di dichiarazioni rese per iscritto da parte di un teste.
Né può dirsi che l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni sia determinata, nel caso di specie, dal mancato rispetto del termine di 240 giorni originariamente concesso dal Giudice Istruttore per l'espletamento della rogatoria (cfr. ordinanza del 16/10/2018).
Invero, tale termine, di carattere ordinatorio, risulta esser stato più volte prorogato nel corso del giudizio a fronte dei ripetuti rinvii disposti, su istanza della convenuta, proprio per consentire l'espletamento della rogatoria. In data 24/05/2022, inoltre, il Giudice Istruttore, non ravvisando l'imputabilità alla convenuta del mancato completamento della rogatoria entro il termine assegnato, concedeva nuovo termine per l'espletamento di tale incombente.
In questo contesto, non può ravvisarsi una decadenza della convenuta dal diritto di acquisire la prova espletata tramite rogatoria: come ripetutamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova delegata, infatti, la nullità eventualmente determinata dall'assunzione della pro- va fuori termine è relativa (cfr. Cass. Civ. n. 14011/2005; n. 3527/1993), sicché la stessa, nel caso di specie, deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., dalla mancata proposizione della relativa eccezione da parte dell'attrice all'udienza (del 21/12/2022) successiva al deposito degli esiti della rogatoria, a seguito della rimessione in termini (a prescindere dalla riserva, espressa in tale udienza dall'attrice, di esaminare il contenuto degli affidavit).
3. Venendo, quindi, all'esame nel merito della controversia, occorre rilevare come l'oggetto princi- pale del presente giudizio sia rappresentato dalle domande di risoluzione e risarcimento dei danni proposte da parte di in ragione dei vizi da cui assume fosse affetta la fornitura ricevuta da CP_3 nel novembre 2014. Parte_1
È pacifico, infatti, che la domanda volta ad ottenere il pagamento del prezzo della suddetta fornitu- ra, originariamente proposta da non trovi alcuna giustificazione (tanto da non es- Parte_1 ser stata riproposta dall'attrice sin dalla prima memoria istruttoria), giacché la fattura portata a fon- damento dell'iniziativa attorea era già stata saldata da ben prima dell'instaurazione del CP_3
pagina 7 di 18 giudizio, come peraltro comunicato ad con mail dell'8/01/2015 (doc.
1-3 di parte Parte_1 convenuta); la stessa attrice, sin dalle deduzioni per la prima udienza del 22/03/2016, ha ricono- sciuto apertamente tale circostanza, imputando ad un “disguido interno alla società” il mancato riscon- tro del pagamento della fattura.
Il principale punto di discordia tra le parti, quindi, come in parte anticipato dalle deduzioni svolte dall'attrice nell'atto introduttivo - accompagnate da una domanda di accertamento circa l'esatto adempimento della prestazione -, riguarda le contestazioni sollevate da parte di in rela- CP_3 zione alle vicende sopravvenute che hanno interessato l'esecuzione (e il pagamento) della fornitura in questione.
Parte convenuta, in particolare, addebita ad di aver fornito merce che, a seguito Parte_1 del verificarsi di una serie di casi di listerosi in Ontario nel febbraio 2015, è risultata contaminata da
Listeria Monocytogenes – un batterio che provoca sintomi gravi, come cefalee, vomito, febbre e dolori muscolari, e può anche portare al decesso di chi ne sia affetto –, portando la competente
Agenzia Canadese per la Sicurezza Alimentare (Canadian Food Inspection Agency – IA) a di- sporre, in data 27/02/2015 e 12/03/2015 (doc. 16 e 17 di parte convenuta), il ritiro e il blocco della commercializzazione su tutto il mercato canadese dei prodotti Parte_8
, risultati affetti dal batterio (doc. 22-24 di parte convenuta).
[...]
Inoltre, a dire della convenuta, avrebbe prodotto la merce compravenduta presso Parte_1 uno stabilimento a IA (Frosinone) a cui, alla data di importazione sul territorio canadese, era già stata revocata l'autorizzazione all'esportazione di prodotti alimentari su iniziativa del Ministero della Salute Italiano, celando artificiosamente la reale data di produzione e scadenza dei prodotti nel corso delle trattative con con la conseguenza che la , in data 13/03/2015 (doc. CP_3 CP_5
26 di parte convenuta), disponeva il ritiro dal mercato anche degli ulteriori prodotti – Ar- Pt_2 rosto alle e – oggetto della fornitura, per violazione della normativa canadese Pt_2 Parte_7 sul commercio dei prodotti a base di carne (Meat Inspection Act).
Secondo la convenuta, il clamore mediatico causato dello scandalo listerosi in Canada si sarebbe accompagnato ad un disinteresse per la vicenda manifestato da tenuta a risponde- Parte_1 re di tutti i danni – per spese sostenute, mancati guadagni, potenziali pretese risarcitorie che ver- ranno avanzate da terzi e lesione dell'immagine – subiti da parte di CP_3
3.1. A fronte del quadro sopra richiamato, deve anzitutto rilevarsi che è infondata l'eccezione di tardività circa la denuncia dei vizi sollevata (preventivamente) da parte attrice sin dall'atto di cita- pagina 8 di 18 zione e ribadita nei successivi atti del giudizio.
È vero, infatti, che il rivenditore di prodotti alimentari, soprattutto nell'ambito di operazioni su lar- ga scala come le vendite internazionali, deve ritenersi tenuto ad effettuare controlli periodici o a campione sulla merce, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione;
tale obbligo, invero, trova anche un espresso riferimento nel con- testo normativo applicabile alla fattispecie per cui è causa, la Convenzione di Vienna, che all'art. 38 prevede espressamente che “l'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibi- le, considerate le circostanze”.
Nei rapporti con il venditore, tuttavia, i doveri di diligenza posti in capo all'acquirente non posso- no spingersi sino al punto di configurare un onere di immediata denuncia dei vizi quando gli stessi assumano un carattere occulto.
La rilevanza del carattere occulto del vizio, ai fini della valutazione circa la possibilità di attivare i relativi rimedi, è ben evidenziata dalle stesse disposizioni della Convenzione di Vienna (art. 39), che nel sancire un onere dell'acquirente di denunciare il vizio “entro un termine ragionevole”, precisano che esso decorre dal momento in cui l'acquirente ha constatato il vizio o avrebbe dovuto constatarlo.
Nel caso di specie, il fatto che i vizi lamentati da parte della convenuta abbiano carattere occulto è attestato dalla circostanza che la contaminazione da Listeria Monocytogenes dei prodotti forniti da
è emersa con certezza, ai fini della valutazione della tempestività della denuncia, Parte_1 soltanto all'esito di analisi scientifiche eseguite da parte di (doc. 22-23 di parte convenuta) CP_3
e della competente (doc. 24 di parte convenuta); la stessa attrice, inoltre, sia pur Controparte_4 con diversi risultati, ha dato atto sin dall'introduzione del giudizio di aver dovuto sottoporre ad analisi scientifiche presso laboratori privati (doc.
6-7 di parte attrice) alcuni campioni del lotto di merce venduto a al fine di escluderne una contaminazione da listeria. CP_3
Gli elementi sopra richiamati, al di là della loro rilevanza probatoria in punto di sussistenza dei vizi, evidenziano come, al momento della consegna, non fosse tenuta a denunciare immedia- CP_3 tamente la lamentata contaminazione dei prodotti, di cui ha acquisito compiuta conoscenza soltan- to all'esito delle analisi a cui sono stati sottoposti.
In questo contesto, nessuna decadenza può imputarsi alla convenuta se si considera che la prima segnalazione ad circa possibili problematiche di contaminazione dei prodotti risul- Parte_1 ta esser stata operata dal legale rappresentante di in data 28/02/2015 CP_3 CP_6 Pt_9
(doc. 38 di parte convenuta), ancor prima dell'esito delle analisi sopra richiamate, il giorno succes- pagina 9 di 18 sivo al ritiro disposto dalla IA delle mortadelle presenti presso il supermercato canadese “Lady
York Foods” (doc. 18 di parte convenuta) a fronte di alcuni casi di intossicazione alimentare verifi- catisi in (si veda la sezione Background nell'ordine di ritiro della IA prodotto da parte CP_3 convenuta sub doc. 16).
3.2. Il tempo trascorso tra la consegna dei prodotti all'acquirente e il momento in cui è stata ri- scontrata una loro contaminazione, tuttavia, assume indubbiamente rilievo ai fini della valutazione della fondatezza delle pretese avanzate da nell'ambito del presente giudizio. CP_3
A riguardo, appare opportuno preliminarmente chiarire che, in assenza di una specifica regolamen- tazione dettata dalla normativa sovranazionale applicabile alla fattispecie in esame, le regole, di ri- lievo eminentemente processuale, che presidiano il riparto dell'onere della prova nel processo che si svolge di fronte al giudice italiano non possono che esser rinvenute nelle norme e nei principi propri del nostro ordinamento.
In questa prospettiva, non può non ricordarsi come la Suprema Corte, nel risolvere un contrasto sorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità, abbia avuto ormai da tempo modo di chiarire che, in materia di vendita, l'onere di provare la sussistenza del vizio della cosa compravenduta gra- va sul compratore che faccia valere i relativi rimedi (Cass. Sez. Un. n. 11748/2019). La soluzione offerta dalle Sezioni Unite, in particolare, si pone apertamente in conformità al criterio ermeneuti- co che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 12910/2022), deve guidare l'interprete nel tracciare la distinzione tra fatti costitutivi e fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto (posta dall'art. 2697 c.c. ai fini del riparto dell'onere della prova), ossia il principio di vi- cinanza della prova: è il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali ad un ac- certamento del vizio lamentato.
Questa considerazione implica inevitabilmente che gravi sul compratore che riscontra un difetto di conformità del prodotto compravenduto l'onere di provare che lo stesso rappresenti effettivamen- te un vizio, in senso tecnico-giuridico, in quanto ascrivibile, sul piano causale, ad un inadempimen- to del venditore.
Il relativo accertamento, peraltro, non può ritenersi vincolato sul piano processuale ad esigenze di certezza, ma implica comunque un riscontro, sulla base delle circostanze del caso concreto, in or- dine alla ragionevole probabilità che quel difetto di conformità non sia ascrivibile a cause soprav- venute capaci di interrompere il nesso di causalità (art. 41 c.p.), alla stregua del criterio del “più pagina 10 di 18 probabile che non” che, in ambito civilistico, guida l'accertamento del nesso di causalità materiale
(ex multis Cass. Sez. Un. n. 576/2008; Cass. n. 15991/2011).
3.2.1. Nell'ambito delle coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate, occorre rilevare che, nel caso di specie, è indubbio che, a seguito della vendita, i prodotti forniti da siano risulta- Parte_1 ti affetti da una contaminazione batterica capace di incidere sulla funzione a cui i beni erano desti- nati.
La circostanza è attestata indiscutibilmente dall'esito delle analisi eseguite dalla competente autorità canadese, la IA (doc. 24 di parte convenuta), in data 1/04/2015 che, per il prodotto Parte_3
accertano come, su 19 campioni (su un totale di 20) esaminati, solo 3 non presentassero
[...] segni di contaminazione da listeria;
in tutti gli altri casi, infatti, veniva rilevata la presenza di Listeria
Monocytogenes in quantitativi talora molto elevati.
Le risultanze sopra richiamate, inoltre, sono avvalorate dall'esito delle analisi fatte eseguire priva- tamente da presso l'Università di Guelph, uno dei maggiori centri di ricerca in materia di CP_3 sicurezza alimentare dell'America settentrionale (doc. 21 di parte convenuta), che confermano la presenza di listeria sui prodotti (doc. 22 e 23 di parte con- Parte_10 venuta).
I risultati della analisi a cui sono stati sottoposti i prodotti confermano così i rischi evidenziati dai provvedimenti adottati dalla IA (doc. 16 e 17 di parte convenuta) che, in data 27/02/2015 e
12/03/2015, ha disposto il ritiro sull'intero mercato canadese dei prodotti Parte_10
, commercializzati da in ragione di una possibile contaminazione da li-
[...] CP_3 steria degli stessi, mettendone in luce la pericolosità per la salute umana.
È bene evidenziare, peraltro, che le risultanze agli atti del giudizio consentono di ritener provato che le problematiche sopra richiamate abbiano interessato l'intera fornitura operata da Parte_11 dei prodotti in questione (e non soltanto la merce commercializzata presso il supermercato
[...]
“Lady York Foods”, da cui sono partiti i primi accertamenti), debitamente conservati presso Pt_12 alla data in cui sono state eseguite le analisi.
[...]
In questo senso, in particolare, si pone l'affidavit reso da all'epoca dei fatti Controparte_7 [...] presso , che ha confermato che le analisi dell'Agenzia canadese che hanno portato al Parte_13 CP_5 riscontro del batterio sono state eseguite su campioni del prodotto del fornito Parte_10 Pt_10 da integri, sigillati, conservati sottovuoto e prelevati direttamente dall'inventario Parte_1 di prima della loro messa in commercio (
5. Question: “It is true that, following the verifying acti- CP_3
pagina 11 di 18 vity according to chapter 1, IA found in many samples of product “DE LL – La DE del
Cuore” (“LOT:044293”) supplied by the presence of bacteria of species Listeria?” Controparte_8
Answer: Yes” […] 11. Question: “It is true that analysis done by IA as doc. 24 shown to the witness
[Exhibit “D” to my affidavit] have been done on samples of product DE LL proper, seized, vacuum conserved and taken directly from inventory of Molisana, before they were on sale?” Answer: Yes”; sul punto si vedano anche gli affidavit resi dai testi e ). Testimone_1 Testimone_2
Nello stesso senso, inoltre, si pone il report dell'Università di Guelph (doc. 74 di parte convenuta) relativo alle modalità di prelievo dei campioni, che attesta come anche le analisi svolte da tale istitu- to siano state condotte su prodotti sigillati e conservati alla corretta temperatura.
Gli elementi sin qui richiamati, tuttavia, non costituiscono affatto, come sostenuto da parte della convenuta, “già di per sé” prova idonea a ravvisare “l'imputabilità dell'accaduto all'odierna attrice”.
È pacifico, invero, che la fornitura di cui trattasi sia stata consegnata da in data 27- Parte_1
29/10/2014, su espressa indicazione di presso lo stabilimento italiano della società CP_3 [...]
(doc. 2 di parte attrice), altro fornitore della società canadese, che si è accollata i costi e i CP_9 rischi della spedizione, ricevendo la merce dal vettore (MSC) in data 15/11/2014 (doc. 14-15 di parte convenuta).
Nessun idoneo elemento probatorio è stato offerto da parte della convenuta (che ha formulato sul punto solo generiche istanze di prova orale) in ordine alle corrette modalità di conservazione dei prodotti da parte del suddetto fornitore, nel corso del trasporto e per tutto il lungo tempo intercor- so tra l'arrivo in Canada (il 15/11/2014) e il momento in cui sono stati prelevati per le analisi ese- guite dall'Università di Guelph (il 12/03/2015) e dalla IA (il 1/04/2015), nonostante sia incon- testato che la contaminazione da listeria possa esser causata da un'interruzione della c.d. “catena del freddo” a cui sono sottoposti i prodotti.
Non risulta, in particolare, che al momento della presa in carico i prodotti siano stati sottoposti ad analisi a campione da parte dell'acquirente che, se non richieste ai fini della valutazione della tem- pestività della denuncia, avrebbero comunque consentito di far chiarezza in ordine alla sussistenza di una contaminazione a quella data.
Per contro, risulta agli atti che, in data 30/10/2014 (prima della partenza per il Canada), i beni sia- no stati sottoposti a controllo da parte dei Veterinari Ufficiali dell'ASL di Parma e di Sondrio che, in tale occasione, ne certificavano la conformità alla normativa canadese e l'idoneità al consumo umano (doc. 11 [a-e] di parte attrice). pagina 12 di 18 Il veterinario, in particolare, ha certificato il luogo di macellazione, il luogo di produzione, il tipo e il peso del prodotto, rilevando che “i prodotti carnei sopra descritti sono stati preparati in stabilimenti ricono- sciuti idonei per l'esportazione in Canada e che provengono da animali trovati esenti da malattia all'ispezione ante e post mortem, e che i prodotti a base di carne sono stati riconosciuti, sotto ogni aspetto, atti al consumo umano e risul- tano, sotto tutti i punti di vista, conformi alle esigenze richieste dalla legge e dal regolamento canadese sull'ispezione sanitaria delle carni”.
Con specifico riguardo alla mortadella e al prosciutto cotto, inoltre, al punto 2.3 del relativo certifi- cato aggiuntivo (doc. 11 [b-c] di parte attrice), è attestato che “i prodotti a base di carne suina disossati, accompagnati dal presente certificato, sono stati trattati termicamente in modo tale che la temperatura a cuore del prodotto abbia raggiunto i 70° per almeno 30 minuti […] sono state adottate tutte le precauzioni per prevenire il contatto diretto o indiretto durante la manipolazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti a base di carne suina, con carni di origine animale ottenuti con uno stato zoosanitario inferiore”.
La riferibilità dei suddetti certificati alla fornitura di cui trattasi si evince chiaramente non solo dall'indicazione dell'esportatore ( , dell'importatore ( e del Parte_1 Controparte_2 vettore (MSC) ma anche dall'esatta corrispondenza tra i quantitativi del prodotto analizzati e quelli fatturati da parte di (doc. 1 di parte attrice), in un contesto in cui non risultano es- Parte_1 servi state, nel medesimo periodo, altre forniture tra le parti.
La rilevanza e la pertinenza delle certificazioni sopra richiamate, inoltre, è confermata dalle risul- tanze delle prove orali acquisite nel corso del giudizio.
In particolare, rispondendo ai capitoli 15 e 16 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte at- trice, il teste ha avuto modo di chiarire: “assolutamente si, gli stabili- Testimone_3 menti che fanno prodotti a base di carne sono sottoposti a vigilanza veterinaria;
ogni stabilimento ha un numero di riconoscimento comunitario che lo identifica nel contesto dei controlli ufficiali. La ASL associa un team veterinario allo stabilimento sulla base di questo numero, team che è incaricato della vigilanza;
questa vigilanza consiste in ispe- zioni, controlli periodici, prelievi di campioni e verifiche documentali. Dati veterinari vengono anche emessi i certificati per l'esportazione; questo vale per tutti gli stabilimenti di che, come tutti gli stabilimenti del grup- Parte_1 po, hanno un numero di riconoscimento comunitario per questi controlli” e che “vi era stata una sorveglianza vete- rinaria in relazione alla produzione di cui si parla ma non ricordo in cosa fosse consistita nel dettaglio, in quanto lo stabilimento non era sotto il mio diretto controllo;
posso dirlo sulla base di interlocuzioni che operavo con i miei colle- ghi e lo deduco dal fatto che lo stabilimento aveva un regolare numero di riconoscimento comunitario e che regolarmen- te erano emessi certificati” pagina 13 di 18 Nello stesso senso anche il teste rispondendo al capitolo 15 della seconda memoria Testimone_4 ex art. 183, c.p.c. di parte attrice ha evidenziato che “si confermo il controllo non è periodico ma continuo tanto che i veterinari dell'ASL hanno all'interno dell'azienda un ufficio”.
Per ultimo il teste sui capitoli 15 e 16 della seconda memoria ex art. 183, c.p.c. di Testimone_5 parte attrice ha dichiarato “per la spedizione verso paesi terzi dall'Unione Europea è richiesta la supervisione di Parte un veterinario dell' , che verifica i documenti di registrazione e tracciabilità, e di processo del lotto destinato alla spedizione appunto verso Paesi terzi […] corretto;
ogni spedizione dev'essere scortata da detto documento ufficiale per superare i controlli di dogana;
ADR si tratta dello stabilimento di Postalesio in provincia di Sondrio, a memoria”.
Peraltro, a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta rispetto all'efficacia probatoria dei certificati in questione, non può che rilevarsi come gli stessi costituiscano indubbiamente un atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pub- blico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Le risultanze offerte dai certificati sopra richiamati sono rafforzate, inoltre, dalle analisi fatte ese- guire privatamente sui prodotti da presso due laboratori, NE e Laboratorio Parte_1
CH (doc. 6 e 7 di parte attrice), che hanno dato esito negativo circa la presenza di listeria.
È vero che, come rilevato dalla difesa di parte convenuta, tali analisi costituiscono un accertamento di parte che, a differenza delle analisi eseguite dalla IA e dall' , non è stato Controparte_10 eseguito sui medesimi prodotti oggetto della contestata fornitura.
Le risultanze delle prove orali acquisite nel corso del giudizio (si vedano in particolare le dichiara- zioni rese dai testi e , tuttavia, consentono di rilevare che le ana- Testimone_6 Tes_7 lisi in questione sono state effettuate presso laboratori indipendenti, su campioni di prodotti che riportavano il medesimo numero di lotto di quelli forniti a (e, quindi, in ipotesi, passati CP_3 per il medesimo ciclo produttivo).
Gli elementi da ultimo richiamati pongono in tal modo seri dubbi in ordine alla riconducibilità del- la contaminazione dei prodotti, pur effettivamente sussistente, alle fasi di produzione o conserva- zione degli stessi presso Parte_1
In questo contesto, in particolare, non può dirsi assolto da parte della convenuta l'onere di provare la riconducibilità causale di tale contaminazione all'attrice, risultando maggiormente probabile, sulla ba- se di un giudizio di probabilità logica orientato dalle circostanze del caso concreto, che essa sia in- tervenuta in un momento successivo alla consegna.
Nessun riconoscimento circa l'esistenza dei vizi, d'altra parte, può ravvisarsi nella comunicazione pagina 14 di 18 del 19/03/2015 (doc. 42 di parte convenuta) con cui export manager presso Ita- Parte_15 lia Alimentari, si è limitato a richiedere al legale rappresentante di una lista dei costi so- CP_3 stenuti per i richiami della merce operati dalla , senza manifestare alcuna intenzione della so- CP_5 cietà attrice di farsene carico.
Alla luce di tutto quanto sopra, in definitiva, quello che manca, all'esito del giudizio, è la prova che la contaminazione riscontrata da costituisca effettivamente un vizio originario del prodot- CP_3 to, imputabile al venditore, non potendo ragionevolmente escludersi che essa si sia verificata nella molteplicità di passaggi che sono seguiti ad un riscontro (certificato) di conformità, quando i beni erano già nella sfera di disponibilità del compratore.
3.3. Parimenti sfornite di supporto probatorio sono le doglianze di parte convenuta che lamentano una violazione della normativa canadese sul commercio dei prodotti a base di carne (Meat Inspection
Act) operata da con la fornitura di cui è causa. Parte_1
In particolare, nessun riferimento alla violazione della suddetta normativa risulta esser contenuto nell'avviso del 13/03/2015 (doc. 26 di parte convenuta) con cui la IA ha disposto il ritiro dal mercato canadese degli ulteriori prodotti – – oggetto Parte_7 della fornitura, che non risultavano presentare una contaminazione da listeria.
Parte convenuta, invero, pare rilevare la suddetta violazione sulla base delle mail inviate, in via in- formale, dalla referente della ( , in cui la stessa dava conto di una comuni- CP_5 Controparte_7 cazione ricevuta dal Ministero della Salute Italiano che informava l'autorità canadese della cessa- zione dell'attività da parte dello stabilimento di IA (Frosinone), dove era stata prodotta la merce da nell'agosto 2014, prima della loro esportazione per il Canada (doc. 28 di Parte_1 parte convenuta).
Secondo la convenuta, tali risultanze evidenzierebbero la condotta scorretta tenuta da parte di
[...] che avrebbe prodotto la merce in uno stabilimento a cui, ancor prima dell'ordinativo Parte_1 dei prodotti, era già stata “revocata”, su iniziativa del Ministero della Salute Italiano, l'autorizzazione ad esportare prodotti alimentari (ricavando anche da tale circostanza un indice a supporto del fatto che la contaminazione da listeria dei prodotti sarebbe imputabile ad . Parte_1
Sennonché, la documentazione offerta agli atti da parte dell'attrice (si veda il verbale del CdA di del 14/08/2014 sub doc. 14 e la comunicazione del Ministero della Salute sub Parte_1 doc. 12) attesta come la cessazione della produzione da parte dello stabilimento di IA ad ago- sto 2014 non sia stata determinata da motivi sanitari ma da una scelta organizzativa di razionalizza- pagina 15 di 18 zione interna dell'azienda, che ha deliberato il trasferimento dell'attività produttiva presso un diver- so stabilimento (Busseto).
In questo contesto, in assenza di specifiche contestazioni confluite in un provvedimento che con- senta anche di vagliare la correttezza della scelta compiuta dall'amministrazione, non è dato com- prendere in cosa consista la pretesa violazione del Meat Inspection Act, posto che, alla data di produ- zione della merce (agosto 2014), lo stabilimento di IA era pacificamente autorizzato ad espor- tare prodotti verso il Canada.
Del resto, una violazione della normativa canadese è indiscutibilmente esclusa nel caso di specie dai certificati dei Veterinari Ufficiali dell'Asl (doc. 11 [a-e] di parte attrice) che, come già rilevato, con riferimento a tutti i prodotti oggetto della fornitura, attestano che “i prodotti carnei sopra descritti sono stati preparati in stabilimenti riconosciuti idonei per l'esportazione in Canada e che provengono da animali trovati esenti da malattia all'ispezione ante e post mortem, e che i prodotti a base di carne sono stati riconosciuti, sotto ogni aspetto, atti al consumo umano e risultano, sotto tutti i punti di vista, conformi alle esigenze richieste dalla legge e dal regolamento canadese sull'ispezione sanitaria delle carni”.
3.4. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che non risulta nel caso di specie una scorrettezza rilevante, ai fini della tenuta del vincolo contrattuale, in relazione alle informazioni fornite da Parte_1 circa la data di produzione e scadenza della merce oggetto della fornitura.
In particolare, anche ad ammettere l'applicazione della legge italiana sotto il profilo in esame (come sostenuto da parte della convenuta nel richiamare la disciplina di cui all'art. 1439 c.c.), non può ri- tenersi che rappresenti una condotta tale da integrare gli estremi del dolo contrattuale il sollecito operato dall'export manager di al legale rappresentante di Parte_1 Parte_15 Pt_12
con comunicazione del 2/10/2014 (doc. 12 di parte convenuta), ad eseguire l'ordine per la
[...] fornitura di mortadella in tempo utile per consentirne la produzione, sebbene sia poi stata fornita merce che, come visto, era già stata prodotta alla data del sollecito, tenuto anche conto della quali- fica professionale che caratterizza le parti in causa.
Soprattutto, non vi è alcun elemento agli atti che induca a pensare che il suddetto sollecito abbia tratto in errore il legale rappresentante di in modo tale da portarlo a eseguire un ordine CP_3 che, qualora fosse stato a conoscenza della reale data di produzione della merce, non avrebbe ope- rato, potendo, al contrario, ragionevolmente ritenersi (in assenza, lo si ripete, di alcun elemento di segno contrario) che, nella misura in cui sia fornita merce idonea all'uso a cui è destinata, per l'acquirente, nell'ambito di una compravendita di prodotti alimentari su larga scala, non rappresenti pagina 16 di 18 un elemento dirimente la data di produzione della merce.
3.4.1. La considerazione da ultimo operata, invero, si lega al rilievo che nessun elemento concreto
è stato offerto nel caso di specie che consenta di ravvisare l'indicazione, da parte di Controparte_11
[.
di un'errata data di produzione e scadenza sull'etichetta dei prodotti, capace di trarre in inganno anche il pubblico dei consumatori.
In particolare, il semplice fatto che la data di scadenza indicata sui prodotti non corrisponda alle tempistiche di conservazione precedentemente comunicate informalmente da parte del venditore
(cfr. doc. 32 di parte convenuta), non significa, di per sé, che tale data sia errata, non essendo stato dedotto in alcun modo la violazione di un parametro tecnico o normativo che faccia emergere que- sta circostanza.
Anche sotto questo profilo, quindi, nessuna scorrettezza può essere imputata ad Parte_1 tale da giustificare la pretesa annullabilità del contratto invocata da parte convenuta.
4. Le considerazioni sin qui svolte evidenziano come tutte le domande avanzate in via riconven- zionale da parte convenuta nell'ambito del presente giudizio siano infondate e debbano pertanto essere respinte.
In particolare, in assenza di prova di vizi della merce compravenduta, non possono essere in alcun modo addossate ad le conseguenze, sul piano patrimoniale e non patrimoniale, Parte_1 che la convenuta assume aver subito a causa della contaminazione riscontrata sui prodotti alimen- tari dalla stessa acquistati.
5. In ordine alle spese di lite, si osserva quanto segue.
È indubbio che l'iniziativa assunta da con l'instaurazione del presente giudizio as- Parte_1 suma significativi caratteri di anomalia, in quanto volta (almeno in origine) a far valere in via prin- cipale una pretesa creditoria fondata su di una fattura che, alla data di introduzione del giudizio, ri- sultava esser stata saldata da tempo.
In particolare, appare del tutto inverosimile, tenuto anche conto della qualifica professionale delle parti in causa, che nel momento in cui ha instaurato il giudizio, non avesse con- Parte_1 tezza dell'intervenuto pagamento della fattura, a causa di un “disguido interno alla società”, come dalla stessa sostenuto (cfr. anche doc. 3 di parte convenuta).
Né può dirsi che l'iniziativa assunta dall'attrice fosse giustificata dalla domanda di accertamento circa l'esatto adempimento della fornitura, dalla stessa proposta, accanto a quella di condanna, sin dall'instaurazione del giudizio, non potendo spingersi la tutela offerta dal processo, pur nell'ambito pagina 17 di 18 di un sistema che riconosce un interesse alla domanda di mero accertamento, sino al punto di con- sentire un'iniziativa preventiva della parte nei cui confronti viene contestato, in sede stragiudiziale, un inadempimento contrattuale (motivo per cui la domanda attorea viene “assorbita”, in dispositi- vo, nella pronuncia di rigetto delle domande di parte convenuta).
In questo contesto, non può che riconoscersi nella scelta di instaurare il processo per la controver- sia internazionale di cui è causa di fronte al giudice italiano - mai contestata sotto questo profilo, è bene ribadirlo, da parte della convenuta - un carattere di mala fede o colpa grave tale da integrare, in astratto, gli estremi di una responsabilità processuale aggravata.
Occorre, tuttavia, considerare che il reale oggetto del presente giudizio, come sopra rilevato, si è definito attorno alle domande (di risoluzione, annullamento del contratto e risarcimento del danno) avanzate, in via riconvenzionale, da parte della convenuta, domande su cui la stessa convenuta, all'esito del giudizio, risulta integralmente soccombente.
Tale circostanza esclude la possibilità di ravvisare la sussistenza dei presupposti per una condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte convenuta, essendo tale condanna strettamente legata ad una soccombenza che, nel caso di specie, non si ravvisa (ex multis Cass. n.
15232/2024; n. 24158/2017).
Al più, quindi, le anomalie sopra segnalate in ordine all'iniziativa giudiziale attorea consentono di ravvisare nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni che, in linea a quanto stabilito dalla
Corte Cost. con la sentenza n. 77/2018, giustificano una compensazione integrale delle spese di li- te, tenuto anche conto che la rinuncia alla domanda di condanna al pagamento della fornitura ope- rata da parte dell'attrice non esclude il rilievo di una reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande originariamente proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Parma, 7/11/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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