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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa NA IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 605 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dagli Avv.ti Giovanni Romano (C.F.: e Piergiorgio Romano (C.F.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Benevento (BN), al C.F._5
Viale Mellusi n. 53, in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._6 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Frattolillo, cod. fisc. C.F._7
, ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Benevento alla via C.F._8
FI GU n.7, come da procura in atti;
OPPOSTI
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa – giusta mandato in calce alla CP_2 C.F._9 comparsa di costituzione– dall'Avv.to Vincenzo Petrella (c.f. ) ed elett.te C.F._10 domiciliata unitamente allo stesso in Caserta al Corso Trieste n. 170;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato - e Parte_5
nella qualità di comproprietari del bene staggito nell'ambito della procedura Parte_3 esecutiva immobiliare n. 25/2022 proposta da nei confronti di , CP_2 Controparte_1 introducevano il giudizio di merito della opposizione proposta avverso il provvedimento reso in data
19.01.2025 con il quale il G.E. aveva rigettato le istanze avanzate da essi comproprietari intese ad ottenere la revoca della ordinanza con la quale era stata delegata al professionista la vendita dei beni.
Assumevano, in particolare, avendo provveduto a stipulare atto di divisione in data 15.06.2023, di aver legittimamente richiesto al G.E. di disporre la vendita dei soli beni che, in base al predetto atto, risultavano appartenere in proprietà esclusiva al debitore esecutato e di quelli in comunione con
(lotti n. 5 e n. 6), anche alla luce del fatto che il prezzo di stima di tali beni era Parte_4 sufficiente a coprire la esposizione debitoria dell'esecutato, che vi erano, pertanto, i presupposti per procedere ad una riduzione del pignoramento, che la ordinanza di vendita era incerta in quanto non era dato comprendere se la stessa riguardasse la piena proprietà del compendio pignorato, ovvero solo la quota di titolarità dell'esecutato, assumevano, altresì, che gli immobili dei quali si richiedeva l'esclusione dalla vendita erano adibiti a prima abitazione di essi opponenti e, infine, allegavano di aver sostenuto tutte le spese necessarie per la manutenzione e ristrutturazione dei beni de quo, circostanza della quale ugualmente occorreva tener conto nel giudizio esecutivo.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la quale, CP_2 in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, e nel merito insisteva per il rigetto della proposta opposizione. Si costituivano, altresì, Controparte_1
e i quali chiedevano farsi luogo alla divisione del compendio immobiliare nel Persona_1 rispetto dell'atto notarile depositato dagli opponenti non debitori, di procedere, quindi, alla vendita del lotto 5 di proprietà esclusiva dell'esecutato e di procedere alla divisione del lotto 6 - in comproprietà al 50% fra quest'ultimo e – nel rispetto delle due soluzioni indicate Parte_4 nel progetto di divisione allegato.
Nel corso del giudizio esecutivo la creditrice procedente otteneva l'assegnazione in suo favore dei lotti n. 1, 2 3 e 4, quindi in merito ai lotti n. 5 e n. 6 l'esecutato chiedeva, quanto al primo, che venisse escluso dalla vendita e quanto al lotto n. 6 che venisse disposta la divisione con il coniuge.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 19.11.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE – In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da parte resistente essendo ben chiari sia il petitum che la causa petendi della domanda proposta.
Nel merito, preliminarmente, deve essere condivisa la ordinanza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto inopponibile al creditore procedente l'atto di divisione in data 15.06.2023 in quanto trascritto successivamente alla trascrizione dell'atto di pignoramento nonché alla notifica dell'avviso ex art.600
c.p.c., dunque qualsiasi questione che attenga alla operatività della divisione ed alla necessità che nella stessa si tenga conto ai fini della vendita non può trovare spazio in questa sede.
Non poteva nemmeno essere accolta, come correttamente motivato dal G.E., la istanza di riduzione del pignoramento alla luce dell'importo del credito (€ 180000,00) rispetto al valore di stima del compendio pignorato (€ 286960,00), tenuto conto anche delle spese di procedura e della difficoltà di vendere alla prima asta i beni, né era ipotizzabile una separazione in natura dei beni trattandosi di fabbricati.
La circostanza che i beni in questione siano adibiti a prima abitazione dei ricorrenti non è prevista come causa di esclusione dalla vendita, così come la circostanza che gli opponenti-comproprietari si siano occupati dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Con riguardo alla domanda avanzata dal debitore esecutato di procedere alla divisione del bene in comunione legale con il coniuge la stessa va rigettata in quanto è ormai orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello a mente del quale nel caso di bene in comunione legale l'immobile va pignorato per l'intero essendo la comunione legale una comunione senza quote di tipo germanico ed avendo il coniuge non esecutato solo diritto alla corresponsione del 50% del prezzo di aggiudicazione.
Preme, altresì, rilevare che poi in sede di comparsa conclusionale l'esecutato ha fatto presente che nella procedura esecutiva la creditrice aveva ottenuto l'assegnazione dei lotti n 1, 2, 3 e 4, e ha chiesto, quindi, che la vendita fosse limitata al lotto n. 6 previa divisione con il coniuge escludendo il lotto n.
5.
Tale richiesta in base al principio della natura necessariamente bifasica del giudizio di opposizione e, quindi, della inammissibilità di motivi di opposizione nuovi anche sopravvenuti non può essere esaminata in questa sede dovendo essere avanzata direttamente al GE per le determinazioni del caso.
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna , , al Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 4300,00 per onorari, oltre iva, CP_2 cp.a. e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Vincenzo Petrella dichiaratosi antistatario
Così deciso in Benevento, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA IC
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa NA IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 605 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dagli Avv.ti Giovanni Romano (C.F.: e Piergiorgio Romano (C.F.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Benevento (BN), al C.F._5
Viale Mellusi n. 53, in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._6 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Frattolillo, cod. fisc. C.F._7
, ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Benevento alla via C.F._8
FI GU n.7, come da procura in atti;
OPPOSTI
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e difesa – giusta mandato in calce alla CP_2 C.F._9 comparsa di costituzione– dall'Avv.to Vincenzo Petrella (c.f. ) ed elett.te C.F._10 domiciliata unitamente allo stesso in Caserta al Corso Trieste n. 170;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato - e Parte_5
nella qualità di comproprietari del bene staggito nell'ambito della procedura Parte_3 esecutiva immobiliare n. 25/2022 proposta da nei confronti di , CP_2 Controparte_1 introducevano il giudizio di merito della opposizione proposta avverso il provvedimento reso in data
19.01.2025 con il quale il G.E. aveva rigettato le istanze avanzate da essi comproprietari intese ad ottenere la revoca della ordinanza con la quale era stata delegata al professionista la vendita dei beni.
Assumevano, in particolare, avendo provveduto a stipulare atto di divisione in data 15.06.2023, di aver legittimamente richiesto al G.E. di disporre la vendita dei soli beni che, in base al predetto atto, risultavano appartenere in proprietà esclusiva al debitore esecutato e di quelli in comunione con
(lotti n. 5 e n. 6), anche alla luce del fatto che il prezzo di stima di tali beni era Parte_4 sufficiente a coprire la esposizione debitoria dell'esecutato, che vi erano, pertanto, i presupposti per procedere ad una riduzione del pignoramento, che la ordinanza di vendita era incerta in quanto non era dato comprendere se la stessa riguardasse la piena proprietà del compendio pignorato, ovvero solo la quota di titolarità dell'esecutato, assumevano, altresì, che gli immobili dei quali si richiedeva l'esclusione dalla vendita erano adibiti a prima abitazione di essi opponenti e, infine, allegavano di aver sostenuto tutte le spese necessarie per la manutenzione e ristrutturazione dei beni de quo, circostanza della quale ugualmente occorreva tener conto nel giudizio esecutivo.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la quale, CP_2 in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, e nel merito insisteva per il rigetto della proposta opposizione. Si costituivano, altresì, Controparte_1
e i quali chiedevano farsi luogo alla divisione del compendio immobiliare nel Persona_1 rispetto dell'atto notarile depositato dagli opponenti non debitori, di procedere, quindi, alla vendita del lotto 5 di proprietà esclusiva dell'esecutato e di procedere alla divisione del lotto 6 - in comproprietà al 50% fra quest'ultimo e – nel rispetto delle due soluzioni indicate Parte_4 nel progetto di divisione allegato.
Nel corso del giudizio esecutivo la creditrice procedente otteneva l'assegnazione in suo favore dei lotti n. 1, 2 3 e 4, quindi in merito ai lotti n. 5 e n. 6 l'esecutato chiedeva, quanto al primo, che venisse escluso dalla vendita e quanto al lotto n. 6 che venisse disposta la divisione con il coniuge.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 19.11.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE – In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da parte resistente essendo ben chiari sia il petitum che la causa petendi della domanda proposta.
Nel merito, preliminarmente, deve essere condivisa la ordinanza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto inopponibile al creditore procedente l'atto di divisione in data 15.06.2023 in quanto trascritto successivamente alla trascrizione dell'atto di pignoramento nonché alla notifica dell'avviso ex art.600
c.p.c., dunque qualsiasi questione che attenga alla operatività della divisione ed alla necessità che nella stessa si tenga conto ai fini della vendita non può trovare spazio in questa sede.
Non poteva nemmeno essere accolta, come correttamente motivato dal G.E., la istanza di riduzione del pignoramento alla luce dell'importo del credito (€ 180000,00) rispetto al valore di stima del compendio pignorato (€ 286960,00), tenuto conto anche delle spese di procedura e della difficoltà di vendere alla prima asta i beni, né era ipotizzabile una separazione in natura dei beni trattandosi di fabbricati.
La circostanza che i beni in questione siano adibiti a prima abitazione dei ricorrenti non è prevista come causa di esclusione dalla vendita, così come la circostanza che gli opponenti-comproprietari si siano occupati dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Con riguardo alla domanda avanzata dal debitore esecutato di procedere alla divisione del bene in comunione legale con il coniuge la stessa va rigettata in quanto è ormai orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello a mente del quale nel caso di bene in comunione legale l'immobile va pignorato per l'intero essendo la comunione legale una comunione senza quote di tipo germanico ed avendo il coniuge non esecutato solo diritto alla corresponsione del 50% del prezzo di aggiudicazione.
Preme, altresì, rilevare che poi in sede di comparsa conclusionale l'esecutato ha fatto presente che nella procedura esecutiva la creditrice aveva ottenuto l'assegnazione dei lotti n 1, 2, 3 e 4, e ha chiesto, quindi, che la vendita fosse limitata al lotto n. 6 previa divisione con il coniuge escludendo il lotto n.
5.
Tale richiesta in base al principio della natura necessariamente bifasica del giudizio di opposizione e, quindi, della inammissibilità di motivi di opposizione nuovi anche sopravvenuti non può essere esaminata in questa sede dovendo essere avanzata direttamente al GE per le determinazioni del caso.
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna , , al Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 4300,00 per onorari, oltre iva, CP_2 cp.a. e rimborso spese generali con attribuzione all'avv. Vincenzo Petrella dichiaratosi antistatario
Così deciso in Benevento, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA IC
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