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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5417/2024 r.g. lavoro
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Parte_1 al ricorso, dall' Avv. , unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Controparte_1 Luigi Denza n°24
RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2 RESISTENTE contumace
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell'Azienda convenuta e di aver lavorato nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicate specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, chiedeva dichiarare, per le causali di cui in ricorso, il proprio diritto ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il compenso spettante per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo e, per l'effetto, chiedeva condannare l' 3 Sud al pagamento, in CP_3 favore delle ricorrente, della somma di cui ai conteggi elaborati al ricorso, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese. Più specificamente, la ricorrente, dipendente dell' presso CP_2 l'Unità Operativa di Salute Mentale del Dipartimento di Sorrento, con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Professionale, ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali dal mese di marzo 2016 al 31 dicembre 2017 per un totale di 66 ore ed ha chiesto condannarsi il predetto Ente al pagamento di € 1.416,72 come da conteggi specifici di cui al ricorso introduttivo. L' , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_2 Il procedimento è stato deciso ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note di trattazione scritta da parte della sola difesa di parte ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Va rilevato che, da un esame degli atti prodotti dalla ricorrente, si deduce che effettivamente la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta contumace nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui agli atti introduttivi del giudizio (vedi fogli di servizio e prospetti paga prodotti). Va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art. 9 comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 fa riferimento, in via generale, all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. Difatti, non è condivisibile la tesi interpretativa secondo la quale l'art 9 è applicabile ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni, nei cui confronti sia richiesto di svolgere attività in giornate festive infrasettimanali, laddove, per coloro i quali tale attività svolgano in virtù di una turnazione ordinaria, verrebbe in considerazione il solo art. 44, 12° comma. Nello specifico, l'inapplicabilità dell'art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall'inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dell' 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista. In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo. In verità l'espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.” Del resto, tale opzione interpretativa ha trovato conferma nelle decisioni della Suprema Corte, secondo cui "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n.
1505/2021; n. 29632 del 16/11/2018). La Corte di legittimità ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Ciò posto, la mancata costituzione in giudizio dell' e la conseguente assenza di prova di adempimento CP_2 dell'obbligazione comporta l'accoglimento della domanda. Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi risultanti dalla verifica sui fogli di presenza, dell'attività lavorativa di parte ricorrente nei giorni festivi infrasettimanali, i quali non presentano elementi in contrasto con il dato normativo contabile.
Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di € 1.416,72, (importo riferito ai giorni festivi infrasettimanali dal 2016 al 20217 per un totale Parte_1 di 66 ore). Tale importo va maggiorato con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Per le ragioni esposte la domanda va accolta. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda o eccezione disattesa a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. Controparte_4 p.t., al pagamento della somma di € 1.416,72 in favore di;
Parte_1 Co b) Pone le spese di lite a carico della soccombente, che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali iva e cpa, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note e conclusioni scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5417/2024 r.g. lavoro
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Parte_1 al ricorso, dall' Avv. , unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Controparte_1 Luigi Denza n°24
RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2 RESISTENTE contumace
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dell'Azienda convenuta e di aver lavorato nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicate specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, chiedeva dichiarare, per le causali di cui in ricorso, il proprio diritto ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il compenso spettante per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo e, per l'effetto, chiedeva condannare l' 3 Sud al pagamento, in CP_3 favore delle ricorrente, della somma di cui ai conteggi elaborati al ricorso, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese. Più specificamente, la ricorrente, dipendente dell' presso CP_2 l'Unità Operativa di Salute Mentale del Dipartimento di Sorrento, con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Professionale, ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali dal mese di marzo 2016 al 31 dicembre 2017 per un totale di 66 ore ed ha chiesto condannarsi il predetto Ente al pagamento di € 1.416,72 come da conteggi specifici di cui al ricorso introduttivo. L' , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_2 Il procedimento è stato deciso ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note di trattazione scritta da parte della sola difesa di parte ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. Va rilevato che, da un esame degli atti prodotti dalla ricorrente, si deduce che effettivamente la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in favore della convenuta contumace nelle giornate festive infrasettimanali e secondo le cadenze orarie di cui agli atti introduttivi del giudizio (vedi fogli di servizio e prospetti paga prodotti). Va sottolineato che, sotto il profilo letterale, l'art. 9 comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 fa riferimento, in via generale, all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale tout court, senza alcuna limitazione ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni. Difatti, non è condivisibile la tesi interpretativa secondo la quale l'art 9 è applicabile ai soli dipendenti addetti ad un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni, nei cui confronti sia richiesto di svolgere attività in giornate festive infrasettimanali, laddove, per coloro i quali tale attività svolgano in virtù di una turnazione ordinaria, verrebbe in considerazione il solo art. 44, 12° comma. Nello specifico, l'inapplicabilità dell'art. 9 in questione al personale turnista avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista sin dall'inizio dello stesso articolo, che è di formulazione successiva rispetto all' art. 44. In verità la ratio dell' art. 44, comma 12°, del CCNL dell' 1/9/1995 è, dichiaratamente, quella di compensare interamente il disagio derivante esclusivamente dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, laddove la ratio dell' art 9 è quella di compensare il lavoratore per la perdita della giornata festiva infrasettimanale, tanto che la maggiorazione è prevista in alternativa alla fruizione del riposo compensativo, per cui non si vede per quale ragione debba spettare al solo personale non turnista. In realtà, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all' art 44, comma 12°, previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso aggiuntivo appositamente previsto, per tale diverso titolo, dall' art. 9 nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo. In verità l'espletamento di tale tipo di prestazione lavorativa è previsto e disciplinato dall' art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999, versato in atti, rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, che al primo comma dispone: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20, CCNL 1/9/95, e 34, CCNL 7/4/99, l' attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.” Del resto, tale opzione interpretativa ha trovato conferma nelle decisioni della Suprema Corte, secondo cui "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n.
1505/2021; n. 29632 del 16/11/2018). La Corte di legittimità ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi. Ciò posto, la mancata costituzione in giudizio dell' e la conseguente assenza di prova di adempimento CP_2 dell'obbligazione comporta l'accoglimento della domanda. Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi risultanti dalla verifica sui fogli di presenza, dell'attività lavorativa di parte ricorrente nei giorni festivi infrasettimanali, i quali non presentano elementi in contrasto con il dato normativo contabile.
Ne consegue che l' , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di € 1.416,72, (importo riferito ai giorni festivi infrasettimanali dal 2016 al 20217 per un totale Parte_1 di 66 ore). Tale importo va maggiorato con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Per le ragioni esposte la domanda va accolta. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda o eccezione disattesa a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. Controparte_4 p.t., al pagamento della somma di € 1.416,72 in favore di;
Parte_1 Co b) Pone le spese di lite a carico della soccombente, che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali iva e cpa, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Cristina Giusti