Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1394/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1 07/12/1956 Con il patrocinio dell'Avv. LISTA SALVATORE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2 23/11/1967 Con il patrocinio dell'Avv. LISTA SALVATORE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] il [...] Parte_1 e , nata a [...] il 23.1 n Oleggio Castello alla Via REGIONE Controparte_1
- Lettera: B, contratto in PO, in data 3 febbraio 1988, secondo il rito concordatario, trascritto negli atti dello stato civile del comune di PO, in pari data, sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, parte II, Serie A n.21 b) Disporre in favore della ed a carico di un assegno divorzile dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1 120,00 mensili, quale contributo partecipativo alle spese mediche sostenute dalla stessa;
Controparte_1 c) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del comune nché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art.69 del d.P.R. 369/2000.” Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
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PO (NA) in data 3 febbraio 1988 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21 parte II, serie A, anno 1988. Per Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (22/08/1990) e (17/01/1989) entrambi maggiorenni Per_2 ed economicamente indipendenti. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1 Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PO (NA) in data 3 febbraio 1988 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del predetto comune al n. 21 parte II, serie A, anno 1988.;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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