Sentenza 29 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, da parte del g.i.p., ai sensi dell' art. 459, comma terzo, cod.proc.pen. è da considerarsi inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione. Nè può considerarsi abnorme e quindi ricorribile in cassazione per tale motivo, in quanto per la configurabilità di un provvedimento abnorme è necessario che lo stesso violi macroscopicamente fondamentali principi di diritto processuale e si ponga al di fuori dello stesso ordinamento processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di Consiglio
dott. IO Pioletti Presidente del 29.10.1998
1. dott. IN Accattatis Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 2775
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Salvatore Salvago Consigliere N. 18185/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena avverso il provvedimento in data 4.02.1998 con cui il GIP presso il Tribunale di Modena ha disposto la restituzione al p.m. degli atti relativi alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna nel confronti di RM GR, AD NO, RL BR, LL ER, NI RC, UG AM, IN NO, ER GI, De CH IN, AN GI, LO MA, NI UG, VI IO, NT DO, VI AN, ST AN, MA IN, BE TO, MI EN, OR DO, NI IN, BE IZ, NI AN, NI AN, IN NI, NA NO, CA PP, RA DR, CH AN, PA US, NI ZI, BI CA NIni GI, AB IA, MA PP e TA NA, indagati del reato di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) legge n. 516/1982;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva di NI RC e UG AM;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto che il decreto impugnato sia annullato senza rinvio;
Considerato che "il provvedimento di restituzione degli atti al p. m ai sensi dell'art. 459 comma 3 c.p.p. è da considerarsi inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione" (Cass. 10.06 1993, RV. 194839);
Che ciò consegue dal principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione, mantenuto nel nuovo sistema dall'art. 568;
Che tale provvedimento "non può considerarsi abnorme, e quindi ricorribile per cassazione per tale motivo, in quanto per la configurabilità di un provvedimento abnorme è necessario che lo stesso, a differenza di quello de quo, violi macroscopicamente fondamentali principi di diritto processuale e si ponga al di fuori dello stesso ordinamento processuale" (Cass. 20.10 1993, RV. 195551);
Che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
La Corte dichiara l'ammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria 14 dicembre 1998