Sentenza 11 gennaio 2013
Massime • 1
Commette il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in legge 356 del 1992) il soggetto, cui è stato in precedenza confiscato il bene, che si adoperi a gestirlo, attraverso l'interposizione fittizia di un affittuario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2013, n. 19123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19123 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 11/01/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 98
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 39475/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ES, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 1771 della Corte d'appello di Lecce, 1^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento con rinvio del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Umberto Leo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1771/2011 in data 21.12.2011, la Corte di appello di Lecce, confermava la sentenza del 16.7.2009 del Tribunale di Brindisi, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 81 cpv c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, per avere, in concorso con
IN TO e LO IT, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di contrabbando, nonché di agevolare la commissione di delitti di cui all'art. 648 c.p., fittiziamente attribuito a LO IT - che aderiva all'intestazione del contratto di affitto a proprio nome, stipulato con l'amministratore giudiziario Cavaliere Sandro, (previe autorizzazioni del Tribunale di Brindisi rilasciate il 28 maggio 1998 e il 22 marzo 1999) - la conduzione stagionale dell'azienda di pescheria, di fatto gestita da TO IN, con l'aggravante di aver commesso i fatti, con il fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "sacra corona unita" e segnatamente la consorteria facente capo a IN ES. In Ostuni e Brindisi il 3 giugno 1988 ed il 4 maggio 1999. 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e b), per il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992 e l'erronea applicazione dello stesso articolo. Lamenta il ricorrente che con il rinvio alla motivazione del provvedimento del primo giudice, il giudice dell'appello ha reso una motivazione carente ed una erronea interpretazione del concetto di attribuzione, che, quale elemento essenziale della fattispecie criminosa, richiede un esame approfondito della condotta sotto il profilo della idoneità o della semplice attitudine a ledere gli interessi tutelati dal reato di fraudolento trasferimento e deve essere rivolta a creare un ostacolo alla identificazione del soggetto che ha l'effettiva e piena disponibilità del compendio illecitamente accumulato. Secondo il ricorrente la nozione di "attribuzione" comprende sicuramente la costituzione di nuove società e l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sempre che questi fatti siano rivolti a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dall'art. 12 quinquies cit., creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, ed integrando un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie.
Secondo il ricorrente, l'equiparazione del contratto di affitto ad una operazione di fraudolenta intestazione di beni valori ed altre utilità è impropria perché il negozio giuridico di conduzione stagionale intercorre fra chi è proprietario ed un soggetto che gestisce, ma non frappone ostacoli all'identificazione del suo dante causa, tenuto anche conto che l'intestazione fittizia delle quote della PE srl si è concretizzata in data antecedente all'intervento legislativo che ha reso penalmente rilevante il delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel 1988, allorché, cioè, IN ES ebbe a far intestare le quote della PE s.r.l alla di lui figlia IN EL. b) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) per il difetto di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 358 del 1992. Manca nella sentenza gravata ogni accertamento sulla consapevolezza e volontà di eludere gli effetti delle misure patrimoniali di prevenzione con una condotta, peraltro, successiva all'applicazione delle stesse anche con riferimento agli altri coimputati.
c) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), per il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992. Carente è la motivazione della sentenza circa la condotta di concorso di IN ES nel delitto di fraudolenta intestazione, avendo la Corte d'appello fatto riferimento soltanto all'interesse che IN aveva nel mantenere la gestione dell'attività commerciale di pescheria senza individuare lo specifico apporto soggettivo ed oggettivo all'illecito. d) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), per il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Deduce il ricorrente che l'accertato inserimento dell'imputato nel sodalizio denominato s.c.u non prova di per sè che i reati, eventualmente dallo stesso compiuti, siano stati finalizzati ad agevolare all'associazione di tipo mafioso e che sul punto la motivazione della Corte è carente perché ometta di spiegare in cosa sia consistita l'agevolazione della consorteria mafiosa.
e) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in ragione della motivazione illogica e contraddittoria circa la ravvisabilità della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - All'imputato viene contestato di aver operato una fraudolenta intestazione al fine di agevolare segnatamente la consorteria da egli stesso capeggiata. La sentenza di primo grado ha accertato che la consorteria capeggiata da IN ES non riveste i caratteri della mafiosità; si muoveva, infatti, in autonomia rispetto alla SCU. È, pertanto, illogico ravvisare l'aggravante speciale in relazione ad una consorteria che non ha natura mafiosa. f) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per l'inosservanza dell'art. 63 c.p., comma 4; il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'assorbimento della circostanza speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in quella della recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4;
g) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art.81 c.p.. La sentenza non coglie nel segno allorché, anche qui con motivazione sommaria, disattende la richiesta dell'imputato di vedersi riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e le condotte punite con sentenza 11.9.2003 della Corte di Appello di Lecce, irrevocabile da tempo. La Corte ha omesso di valutare, ai fini del riconoscimento della continuazione, le sentenze pregresse ed i singoli fatti criminosi oggetto del giudizio in corso e, quindi, trarre dalla sola comparazione tra le prime ed i secondi, qualora questi nel loro insieme presentino elementi indicativi di una progettualità, i dati che valgano a costruire un disegno unico.
h) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. In conseguenza della ritenuta colpevolezza (e della condanna) entrambe le sentenze di merito dispongono per la confisca dei beni oggetto di sequestro, omettendo la motivazione in ordine alla natura obbligatoria della confisca ed in assenza di un accertamento che conclami la sproporzione tra il valore dei beni staggiti ed il reddito del prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 È infondata la doglianza che lamenta l'insussistenza del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, sia per i profili oggettivi che soggettivi e che si articola, a dispetto del contenuto unitario, nei motivi sub a) b) c).
2.2 Va innanzitutto rilevato che le censure solo apparentemente si sostanziano nella legittima critica dell'interpretazione data dalla Corte di merito alla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori. Nella sostanza, la censura prescinde dalla puntuale ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito e non tiene conto degli aspetti qualificanti di tali fatti, pure puntualizzati dai giudici di merito, sulla base delle acquisizioni probatorie scrutinate positivamente. Per tali aspetti il motivo di ricorso è connotato anche da profili di evidente inammissibilità.
2.3 In particolare la Corte ha individuato, quali elementi oggettivi del reato, l'accertata adesione di IN ES all'associazione criminale mafiosa denominata s.c.u (con permanenza fino al 1998), nonché la commissione di diverse operazioni di contrabbando aggravato anche ex D.L. n. 152 del 1999, art.
7. Si tratta di circostanze di fatto ormai definitivamente accertate con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Assise di Brindisi del 13.6.2002 che ha sommariamente tratteggiato la struttura della s.c.u - la cui esistenza è ormai definitivamente acclarata con sentenze passate in giudicato, (tra cui quelle emesse nel cd. processo Cerbero, pronunciate dal Gup presso il Tribunale di Lecce il 29.11.1999 e dal Tribunale di Brindisi il 02.5.2001). È stata ricostruita la storia della consorteria e soprattutto la "atipica" forma di affiliazione di IN che garantiva sia alla organizzazione criminale che al IN le finalità di profitto cui era preordinata. È stato, definitivamente, e per le questioni in esame, in modo significativo, accertato che mentre IN si era assicurato la possibilità di espandersi autonomamente, usufruendo dell'egida garante della consorteria criminale, la S.C.U. partecipava agli utili del commercio illecito esercitato dall'imputato, pretendendo una sorta di "tassa" per ogni cassa di tabacco trasportato.
2.4 Per ciò che riguarda la "Pesca Sud srl", sempre in punto di fatto, è stato accertato che essa aveva un conto corrente, n. 70516, che fin dalla data della sua costituzione, era stato implementato con cospicui versamenti di denaro contante, proveniente dall'attività di contrabbando di tle del IN, sicché la società era essa stessa soggetto utilizzato per nascondere, impiegare e smistare denaro proveniente da attività di contrabbando di IN, ed è consequenziale argomentare, come si legge a pag. 5 del provvedimento impugnato, che tale denaro sporco, oltre ad essere entrato nel capitale sociale ne aveva innervato anche tutta l'attività di impresa. Il denaro, infatti, era stato impiegato non solo per la costituzione ma anche per il periodico approvvigionamento della società, ed i giudici di merito hanno anche constatato che tali fatti "hanno trovato conferma inequivoca nella lettura delle conversazioni intercettate, che a loro volta riscontrano le dichiarazioni rese in questa sede da IE RE - il quale ha testualmente affermato "Questo esercizio di pescheria faceva riferimento a "Ciccio la busta". Era sua sostanzialmente, sapevo che era il proprietario" -; oltre che dal fratello IE TO, che ha ricordato che vi aveva lavorato per qualche tempo la loro sorella RA;
ed infatti dalle conversazioni del 1.12.1998 delle ore 16,58, del 1.12.1998 e del 23.1.1999 emerge come le casse sociali fossero impinguite con i denari di IN ES e, soprattutto, che - nonostante il sequestro e la confisca della società, da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'affittuario dell'azienda LO IT era un mero prestanome e che nella pescheria - come chiarito da IN EL - c'era sempre il fratello TO, che garantisce in tal modo la permanenza del controllo di IN ES sulla predetta attività." (vedi pag. 5 del provvedimento impugnato).
2.5 Il ricorrente, tuttavia deduce che nella condotta di "attribuzione" punibile ai sensi dell'art. 12 quinquies, il Legislatore ha inteso sanzionare il comportamento oggetti va mente e soggettivamente fraudolento di chi, versando in una posizione nella quale si profila concretamente a suo carico l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, tenti di prevenire tali effetti pregiudizievoli, espungendo surrettiziamente dal proprio patrimonio i beni stessi mentre, nel caso in esame, soprattutto in ragione delle cautele già adottate dall'Autorità e dall'Amministrazione Giudiziaria, la fattispecie delittuosa non sarebbe, per ciò solo, ipotizzabile. Secondo il ricorrente la nozione di "attribuzione" penalmente rilevante non può estendersi al contratto di affitto dell'azienda per l'evidente ragione che il negozio giuridico di conduzione stagionale, a tutto voler concedere, intercorre fra chi è proprietario (e tale sempre rimane nonostante la sottoscrizione del contratto, non spogliandosi certo per ciò solo della titolarità dell'azienda) ed un soggetto che al più gestisce, ma non frappone (nè, pur volendo, potrebbe) ostacoli all'identificazione del suo dante causa.
2.6 La censura, tuttavia prescinde dai dati fattuali evidenziati in motivazione. La L. n. 356 del 1992, art. 12 quinques, prevede, come condotta tipica del reato, "l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro beni o altre utilità": se il richiamo alla titolarità, in via di pura interpretazione semantica, può in qualche modo giustificare i rilievi mossi dal ricorrente, il richiamo paritetico alla disponibilità, rendendo evidente che il legislatore ha inteso escludere ogni legittimazione alle disposizioni date dal soggetto agente, qualunque sia la loro natura, rende tali rilievi assolutamente inconferenti. L'intento del legislatore è stato quello di espungere gli atti dispositivi, di fatto o di diritto, pure ammessi dall'autonomia negoziale, di chiunque intenda prevenire e stravolgere i presidi legislativi, posti a tutela del nostro ordinamento economico, con la legislazione della prevenzione, del contrabbando e del riciclaggio.
2.7 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito il concetto affermando che: "Una volta realizzata l'"attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento;
l'attribuzione, della "titolarità" o della "disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un' attribuzione patrimoniale illecita, sicché il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile" (in questo senso, Sez. un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese). Ciò posto, però, è stato anche ritenuto che, l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata (Sez. 3^, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai;
Sez. 2^, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo). La condotta di attribuzione presuppone sicuramente che il soggetto che procede all'attribuzione, o nell'interesse del quale la medesima è effettuata, sia il reale dominus, che ricorre ad atti od operazioni simulate per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illecita. Nè va dimenticato che, nell'articolato ordinamento della prevenzione patrimoniale, la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ai commi 12 e 13, viene regolamentata anche la situazione del beni confiscati che rientrino "nella disponibilità" o "sotto il controllo" del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca e che, pertanto, anche a tale situazione fa riferimento l'art. 12 quinques, con il rinvio generale alle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In base all'ampia nozione di "attribuzione" è stato ritenuto,anche, che le modifiche allo status quo in materia di società (sia la costituzione di nuove società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici della società), qualora siano rivolte a creare nuove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti - funzionali ad eludere le disposizioni di legge richiamate dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni -, integrano un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie. (Sentenza n. 10024 del 2008 Rv. 242754;
Sentenza n. 23266 del 2010 - Rv. 247581).
2.8 Quanto ai fatti dedotti in imputazione, alla luce della giurisprudenza richiamata, è logico ritenere, nel pieno rispetto dello schema tipico del reato, che se l'imputato, al quale è stato espropriato formalmente il bene, si adopera per poterlo comunque gestire promuovendo, come nel caso in esame, attraverso l'interposizione di un affittuario, il trasferimento fittizio della gestione dell'azienda di una società confiscata in capo al soggetto compiacente, si realizza una nuova ipotesi di reato ex art. 12 quinques, che innova la situazione antigiuridica precedente. È, nei fatti, che la sottoscrizione del contratto di affitto della azienda della Pescasud srl è stata autorizzata negli anni 1998 e 1999 e pertanto in un tempo in cui gli avvenimenti che avevano generato la misura di prevenzione e la relativa confisca, erano stati scrutinati ed avevano esaurito il loro potenziale ablativo, nel rispetto e nei limiti del principio generale del ne bis in idem.
2.9 Quella all'esame è,pertanto, attività del tutto nuova ed autonoma rispetto alla precedente che aveva determinato i precedenti provvedimenti di prevenzione, (tra le altre sentenza n. 23197 del 2012 rv 252835 sentenza n. 15140/2012 rv 252610) e, come tale, è stata correttamente valutata dal Tribunale prima e dalla Corte di merito, poi.
2.10 Del pari privo di pregio è il motivo di ricorso che censura come carente la motivazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione criminale denominata s.c.u. e ne postula l'esclusione. La Corte di merito ha, in modo logico e conferente, messo in rilievo che il contenuto specifico dell'aggravamento andava ricercato nel fatto peculiare che l'organizzazione criminale, della quale IN era partecipe, a sua volta, partecipava dei profitti derivanti dall'illecita attività di contrabbando doganale con il cd. "pensiero", ovvero con quella sorta di tassa che il IN conferiva per ogni cassa di t.l.e. importato sicché l'attività dell'associazione traeva oggettiva locupletazione proprio dal controllo dell'illecita attività di impresa - il commercio di t.l.e. su scala internazionale - svolta dal partecipe e dalla sua personale organizzazione.
2.11 Del pari priva di pregio è la doglianza, articolata nei motivi di ricorso sub d) ed e), che censura, comunque, come illogica, contraddittoria e carente la motivazione della predetta aggravante e ne postula l'esclusione.
2.12 Anche tale doglianza presenta profili marcati di inammissibilità perché articola le censure del vizio motivazionale prospettando dati fattuali totalmente diversi da quelli individuati ed accertati dai giudici del merito. La Corte territoriale, ed in precedenza il giudice di prime cure, hanno posto in rilievo che il contenuto specifico dell'aggravamento andava ricercato nel fatto peculiare che l'organizzazione criminale S.C.U., della quale IN era partecipe, a sua volta, partecipava dei profitti derivanti dall'illecita attività di contrabbando doganale con il cd. "pensiero", ovvero con quella sorta di tassa che IN conferiva per ogni cassa di t.l.e. importato sicché l'attività dell'associazione traeva oggettiva locupletazione e conseguente agevolazione, proprio dal controllo dell'illecita attività dell'impresa contrabbandiera, il commercio di t.l.e. su scala internazionale, svolta dal partecipe e dal suo gruppo e questi ed il suo gruppo traevano, a loro volta beneficio, per l'illecita attività imprenditoriale contrabbandiera, svolta in forma organizzata, dalla protezione assegnatagli dalla S.C.U.. In particolare, esaminando la posizione di IN OB, fratello di IN ES, la Corte territoriale ha proprio precisato che anche l'associazione capeggiata da IN ES, era inserita, diversamente da quanto afferma il ricorrente, secondo le peculiari modalità del conferimento del "pensiero", nell'ambito di operatività della s.c.u.. In altri termini i giudici di merito, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, hanno ritenuto che vi sia stata un'oggettiva connessione tra l'attività illecita posta in essere dal gruppo di contrabbandieri diretti dal IN, e legati dal vincolo associativo, ed il conseguente supporto economico che dall'attività di tale gruppo ha tratto la S.C.U. e che tale peculiare circostanza fattuale ha giovato sia alla S.C.U., in termini di apporto di potenza economica, sia al gruppo diretto dal IN, in termini di copertura sul territorio e conseguente legittimazione mafiosa.
2.13 Nella ricostruzione fattuale dei giudici di merito, pertanto, non manca, a differenza di quanto afferma il ricorrente, l'individuazione del particolare profilo della modalità mafiosa, logicamente e correttamente ravvisato nella protezione accordata dall'organizzazione criminale S.C.U. all'attività economica illecita di IN, praticata in antitesi a quella lecita, svolta, in regime di monopolio, dallo Stato.
2.14 Non è fondato il motivo di ricorso sub f). Il riferimento all'assorbimento dell'aggravate di cui all'art. 7 è formulato in termini generici perché non fornisce spiegazione di un assunto, che si dimostra, a prima vista, privo di rilevanza e fondamento oltre che erroneo visto che l'aumento di pena è rimasto contenuto in misura assai inferiore al massimo consentito. Il calcolo delle aggravanti ad effetto speciale, inoltre, rispecchia la regola posta dall'art. 63 cod. pen., comma 4, che prevede la possibilità che il giudice operi l'aumento della pena sulla pena aggravata dalla circostanza ad effetto speciale.
2.15 Manifestamente infondato è il motivo di ricorso sub g) relativo all'art. 81 cpv cod. pen., perché la motivazione della Corte di merito non presenta profili di vizio evidenti. La Corte ha, infatti, ritenuto inammissibile il motivo perché formulato in modo generico e perplesso, viziato dall'uso del condizionale nel prospettare, a mò di ipotesi, la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso con i fatti oggetto delle sentenze passate in giudicato, in luogo di precisi elementi di fatto e diritto, come richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen.. La motivazione, formulata in modo congruo, logico e completo, ha escluso, nei fatti e, pertanto, con decisione non rivedibile in questa sede, la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso e dell'iniziale momento ideativo.
2.16 Manifestamente infondato è, infine, il motivo relativo alla confisca, che non è stato prospettato in sede di appello e che, oltretutto, viene formulato in modo assertivo e generico e pertanto inammissibile.
3. Per i motivi che precedono il ricorso deve essere rigettato: al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013