Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5322
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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In tema di assicurazione contro i danni (nella specie, da furto), la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (nella specie, procedimento penale per simulazione di reato e tentata truffa a carico dell'assicurato) non ha, di per sè, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, che non resta, perciò, sospeso (stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ.), salvo che le parti, nella libera esplicazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo predetto, nel qual caso l'avveramento della condizione (e, cioè, l'instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all'esercizio del diritto spettante all'assicurato (ex art. 2935 cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato stesso, con conseguente impedimento "medio tempore" del decorso della relativa prescrizione.

Commentario1

  • 1Amministrazione di sostegno e sospensione della prescrizione
    Dimt · https://www.dimt.it/ · 12 luglio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5322
Data del deposito : 4 aprile 2003

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