Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione contro i danni (nella specie, da furto), la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (nella specie, procedimento penale per simulazione di reato e tentata truffa a carico dell'assicurato) non ha, di per sè, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, che non resta, perciò, sospeso (stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ.), salvo che le parti, nella libera esplicazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo predetto, nel qual caso l'avveramento della condizione (e, cioè, l'instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all'esercizio del diritto spettante all'assicurato (ex art. 2935 cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato stesso, con conseguente impedimento "medio tempore" del decorso della relativa prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Amministrazione di sostegno e sospensione della prescrizioneDimt · https://www.dimt.it/ · 12 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5322 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'TE PP, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE, con studio in 80133 NAPOLI P.ZZA G. BOVIO, 14 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AURORA ASSICURAZIONI SpA., che ha incorporato la S.I.A.D. SpA, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., sig. Arturo Viscione e sig. Paola Attard, elettivamente domiciliata, in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 397/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Terza Civile emessa il 15/1/1999, depositata il 16/02/99;
RG.
1678/1994;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GURGO ANTONIO (per delega avv. Erasmo Augeri);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso rigetto dei primi due motivi, assorbito il 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'IO PP conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la spa SIAD, per ottenere il pagamento dell'indennizzo dovutogli per un furto con scasso subito nella propria macelleria il 20 gennaio 1984. Esponeva di aver chiesto tale pagamento fin dal 23 gennaio 1984; di essere stato sottoposto a procedimento penale per tentata truffa e simulazione di reato, nel quale la società assicuratrice si era costituita parte civile, concluso con sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa dal Tribunale il 10 marzo 1987, e infine con sentenza della Cassazione di assoluzione per insussistenza del fatto;
di aver chiesto inutilmente il pagamento dell'intero massimale ancora il 18 luglio e il 27 settembre 1990. La convenuta eccepiva "in limine" la prescrizione del diritto. Tale eccezione veniva accolta tanto dal Tribunale quanto, con sentenza del 16 febbraio 1999, dalla Corte d'Appello di Napoli. Ricorre il D'IO, sulla basa di tre motivi.
Resiste con controricorso la spa Aurora Assicurazioni, che ha incorporato la SIAD.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 2934, 2935, 2947 e 2952 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), sostiene che erroneamente è stato ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo da lui azionato, potendo esso farsi valere soltanto dal 24 ottobre 1989, data della sua definitiva assoluzione dalle imputazioni di tentata truffa e simulazione di reato in danno della società assicuratrice.
Quando la Corte ritiene che le parti non abbiano elevato la pendenza del giudizio penale a condizione sospensiva del diritto, trascura le espressioni letterali del contratto, da cui si desume agevolmente il contrario, e si discosta altresì da molteplici precedenti della Suprema Corte in casi analoghi, alla stregua dei quali, se una clausola del contratto di assicurazione contro i danni, come nella specie, subordina il pagamento dell'indennizzo, nel caso che sia stata aperta una procedura giudiziaria circa la causa del sinistro, alla dimostrazione che l'evento dannoso non è stato determinato da dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone di cui egli debba rispondere, la prescrizione annuale del diritto all'indennizzo inizia a decorrere dalla conclusione, favorevole per l'assicurato, della procedura giudiziaria.
La tesi sommariamente rifiutata dalla Corte affonda nel complessivo sistema ermeneutico codicistico, a norma del quale l'interpretazione va condotta "secondo buona fede", ricercando la comune intenzione delle parti, senza dimenticare che, trattandosi di contratto concluso su un modulo predisposto dalla società assicuratrice, soccorre, nel dubbio, il criterio dell'interpretazione contro l'autore della clausola.
Vieppiù insufficiente, se non addirittura omessa, continua il ricorrente, è la motivazione con cui la Corte partenopea ha disatteso la subordinata qualificazione in termini di "presupposizione" o condizione inespressa del regolamento contrattuale.
Infatti, argomenta il ricorrente, essendo indubitabile come elemento insopprimibile della ed. "base negoziale" dell'accordo assicurativo tra le parti sia l'estraneità del contraente assicurato all'evento garantito;
in coerenza con tale condizione inespressa deve ritenersi che, qualora, come nella specie, sia scattata l'azione penale nei confronti dell'assicurato con un'imputazione, dimostratasi poi infondata, di simulazione di reato e di tentata truffa, soltanto alla definizione del giudizio il diritto al pagamento dell'indennizzo possa essere fatto valere, solo allora acclarandosi l'inesistenza di fatti configurati quali ostativi all'efficacia della polizza. Queste censure sono infondate.
La sentenza impugnata è dell'avviso che, con le clausole invocate dall'appellante, racchiuse negli artt. 3 lett. A (sull'obbligo della Società di risarcire i danni derivati dal furto, "a condizione" che il ladro si sia introdotto nei locali con determinate modalità), 10 (sull'esclusione dall'indennizzo dei danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere) e 19 (sulla perdita del diritto all'indennizzo nel caso di inosservanza degli obblighi di avviso e salvataggio) delle condizioni generali di assicurazione, le parti abbiano previsto solo le ipotesi in cui la OM ha facoltà di non riconoscere l'indennizzo, ma non abbiano affatto condizionato l'esercizio del diritto all'indennizzo al superamento dell'azione penale destinata ad accertare quelle ipotesi e, quindi, non abbiano elevato la pendenza del processo penale a condizione sospensiva del diritto. Correttamente, pertanto, i primi giudici hanno ritenuto maturata la prescrizione, giacché nella polizza non fu pattuita espressamente alcuna condizione del genere, essendo "a maggior ragione inconferente il richiamo alla presupposizione".
Così decidendo, osserva il Collegio, la Corte ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrano l'evento assicurato (furto, incendio, e così via) o su fatti che porterebbero a escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (per es., simulazione di reato o tentata truffa in danno dell'assicuratore) non ha, di per sè, nessuna incidenza sul decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, che non ne rimane perciò sospeso, stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c.; a meno che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non l'abbiano espressamente elevata a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo, nel qual caso l'avveramento di questa condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto medesimo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, col conseguente impedimento "medio tempore" della relativa prescrizione (Cass. 10 settembre 1999 n. 9608; 2 luglio 1998 n. 6458; 24 maggio 1997 n. 4637; 19 marzo 1993 n. 3294; 20 novembre 1985 n. 5716; 7 novembre 1981 n. 5878; 10 marzo 1980 n. 1582). Nella fattispecie, come accertato dai giudici di merito, di una condizione siffatta non è traccia nella polizza, avendo le clausole invocate dal ricorrente e più sopra ricordate, con palmare evidenza, nel loro inequivoco testo letterale, tutt'altra funzione e significato, giacché attengono alle delimitazioni oggettive e soggettive del rischio assicurato e alle cause di decadenza dal diritto all'indennizzo e non hanno dunque alcuna attinenza con la materia di cui si discute.
Poiché l'espressa clausola condizionante manca, non si può certo crearla, come vorrebbe il ricorrente, con un'interpretazione di buona fede, alla quale è consentito far ricorso, quale mezzo sussidiario, solo nell'impossibilità di identificare in modo chiaro la volontà negoziale, attraverso l'interpretazione letterale e logica della comune intenzione delle parti (Cass. 9 novembre 1984 n. 5663). Nemmeno può attendersi il ricorrente che una clausola condizionante possa affiorare dalla polizza per effetto di una "interpretatio contra proferentem", difettando, per quanto detto, il presupposto di una qualsiasi "dubbiezza" del testo contrattuale, ai sensi dell'art. 1370 c.c.. Infine, col pretesto della presupposizione, il ricorrente accredita altrettanto infondatamente la tesi che, nella polizza, il condizionamento dell'esercizio del diritto nel senso da lui sostenuto fosse non espresso ma sottinteso;
ma si è detto che una condizione del genere dev'essere espressa, per cui, già per questo, è vano invocare quella che è, per definizione, una condizione "non espressa". Peraltro l'estraneità dell'assicurato all'evento garantito rappresenta soltanto una delimitazione legale soggettiva del rischio e non può pertanto essere concettualmente confusa con la presupposizione (o base negoziale), la quale consiste in circostanze esterne al contratto che, pur se non espressamente richiamate, ne costituiscono l'oggettivo presupposto e la cui mancanza comporta la caducazione del contratto stesso. Con secondo mezzo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2935, 2943, 2945, 2^ comma, 2952 c.c. e 92, 1^ comma c.p.p nel testo previgente, nonché insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), critica la sentenza anche nella parte in cui ha escluso che la pendenza del giudizio penale, in ordine al fatto stesso del furto "de quo" e alla responsabilità ed imputabilità del medesimo, rendesse inesigibile l'indennizzo e altresì impedisse la prescrizione del diritto all'indennizzo, anche, e in particolare, per essersi costituita parte civile la società assicuratrice. Invero, equivalendo detta costituzione di parte civile ad una contestazione del diritto del concludente a percepire indennizzi di sorta, ed essendo dunque il diritto all'indennizzo per il furto "de quo" già "sub judice" nei presupposti, inevitabilmente non ne poteva correre la prescrizione nel corso del processo che lo riguardava.
Cogliendo questo aspetto del problema i giudici di primo grado ritennero interrotta sì la prescrizione ma, contraddittoriamente, solo fino alla sentenza pretorile di condanna del 6 giugno 1985, anziché fino al conclusivo epilogo del 24 ottobre 1989, in tal modo obliterando il principio d'immanenza della costituzione di parte civile in ogni stato e grado del processo, in forza del quale non rileva che la società assicuratrice, presente nel dibattimento di primo grado, non sia comparsa ne' in appello ne' in Cassazione. Proprio quindi per effetto di tale costituzione di parte civile, non più revocata, il diritto del D'IO all'indennizzo era esercitabile solo dal 24 ottobre 1989, epoca di emissione della sentenza penale definitiva di assoluzione.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Secondo la Corte non ha alcuna influenza sul decorso della prescrizione il rilievo "che nel processo penale la SIAD ebbe a costituirsi, peraltro solo nel giudizio pretorile, parte civile". Tale costituzione è infatti causa di interruzione della prescrizione solo a favore dei danneggiati che si siano costituiti e non già contro gli stessi e a favore dell'imputato o del responsabile civile.
Ineccepibile, in punto di diritto, questo ragionamento. Opera invero, con la costituzione di parte civile nel processo penale (della quale non può certo disconoscersi l'immanenza di ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 92 1^ comma c.p.p. abr. E 76 2^ comma c.p.p. vig., sebbene tale profilo sia nella specie ininfluente) l'effetto interruttivo permanente a favore del danneggiato dal reato (in ipotesi, la SIAD) e contro l'autore del medesimo (in ipotesi, il D'IO), fino alla sentenza irrevocabile del giudice penale e relativamente, s'intende, all'oggetto dell'azione civile accessoria, ossia alla pretesa risarcitoria del danno conseguente all'illecito penale;
ma davvero non è facile capire su quali basi giuridiche vorrebbe il ricorrente che da tale costituzione la SIAD risentisse, al tempo stesso, anche un effetto a sè sfavorevole, come la sospensione del corso della prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo.
Conclusivamente, il diritto all'indennizzo, sorto col verificarsi dell'evento assicurato (furto), rettamente è stato dichiarato prescritto, in assenza di ostacoli giuridici al suo esercizio (art. 2935 c.c.), nonostante la pendenza del procedimento penale contro il d'IO.
Col terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1882 e segg., 2952 e 2697 c.c. e 112 c.p.c. nonché insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), il d'IO osserva che, una volta rimosso il pregiudiziale ostacolo prescrizionale, nulla osta all'accoglimento della domanda di indennizzo, nei limiti del massimale rivalutato e accresciuto degli interessi, attesa l'ormai incontrovertibile realtà del furto e la documentata entità del danno sofferto.
È palese l'infondatezza anche di quest'ultimo motivo, poiché ogni questione sul "quantum debeatur" è definitivamente travolta dall'accertata estinzione del diritto all'indennizzo. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003