Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2014, n. 53011
CASS
Sentenza 27 novembre 2014

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Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. è escluso il regolamento "inter partes" delle spese processuali, con la conseguenza che nè il reclamante, nè il Ministero della Giustizia possono essere condannati al pagamento di queste l'uno in favore dell'altro in applicazione del principio della soccombenza.

Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen., il Ministero della Giustizia ricorrente per cassazione deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.

Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen., il sindacato di legittimità in ordine alle modalità di computo dello spazio intramurario individuale minimo, la cui determinazione deriva da canoni e "standard" giurisprudenziali, in difetto di qualunque disposizione normativa, può essere compiuto esclusivamente sotto il profilo della mancanza di motivazione, attesa l'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza solo per violazione di legge.

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di reclamo giurisdizionale, emessa nel vigore dell'art. 35 bis, comma quarto, legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 3, comma primo, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, prima delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, ed ha conseguentemente escluso di dover procedere alla qualificazione dell'atto di impugnazione come reclamo al tribunale di sorveglianza, così come stabilito dalle previsioni della legge di conversione).

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    Carlo Masieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2014, n. 53011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53011
Data del deposito : 27 novembre 2014

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