Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 4
Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato dal detenuto ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. è escluso il regolamento "inter partes" delle spese processuali, con la conseguenza che nè il reclamante, nè il Ministero della Giustizia possono essere condannati al pagamento di queste l'uno in favore dell'altro in applicazione del principio della soccombenza.
Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale presentato ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen., il Ministero della Giustizia ricorrente per cassazione deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ord. pen., il sindacato di legittimità in ordine alle modalità di computo dello spazio intramurario individuale minimo, la cui determinazione deriva da canoni e "standard" giurisprudenziali, in difetto di qualunque disposizione normativa, può essere compiuto esclusivamente sotto il profilo della mancanza di motivazione, attesa l'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza solo per violazione di legge.
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto di essere competente a decidere sul ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di reclamo giurisdizionale, emessa nel vigore dell'art. 35 bis, comma quarto, legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 3, comma primo, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, prima delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, ed ha conseguentemente escluso di dover procedere alla qualificazione dell'atto di impugnazione come reclamo al tribunale di sorveglianza, così come stabilito dalle previsioni della legge di conversione).
Commentari • 6
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Il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti è frutto di una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale da parte dell'Amministrazione penitenziaria in caso di restrizione in una cella collettiva in cui lo spazio sia uguale o superiore al livello minimo di tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati e, quindi, pur non violando la regola dettata dalla Corte EDU, possa costituire un fattore negativo ai fini della valutazione delle condizioni complessive di detenzione. In questa ipotesi la contestuale sussistenza di altri fattori negativi potrà portare a ritenere violato l'art. 3 della Convenzione: tali fattori sono indicati nella mancanza di …
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Corte di cassazione, sez. I, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 14260, Mazzei Presidente, Cairo Relatore, Cocomello p.m. (diff.) Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere tre questioni in tema di sovraffollamento carcerario e rimedi risarcitori. Il primo quesito è così compendiato: “se i criteri di computo dello ‘spazio minimo disponibile' per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati dalla Corte Edu e dagli orientamenti della giurisprudenza della Corte di legittimità – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2014, n. 53011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53011 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
11530 11 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO - Rel. Consigliere - N. 3384/2014- Dott. MASSIMO VECCHIO Dott. - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO N. 11950/2014 - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di CC DO m.il 23/11/1968 avverso l'ordinanza n. 7239/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 06/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni-detPG Dott. uditi difensor Avn;
رسل CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.950/2014 R.G. Udienza del 27 novembre 2014 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la qualificazione del ricorso come reclamo e per la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Rileva 1.- Con ordinanza, deliberata e depositata il 6 febbraio 2014, il Magistrato di sorveglianza di Venezia, in relazione al reclamo del detenuto in epigrafe indicato, deliberando in contradditto- rio colla Amministrazione penitenziaria, costituitasi e resisten- te con memoria del 27 gennaio 2014, ha disposto l'allocazione del reclamante presso una stanza di pernottamento, con su- perficie calpestabile pro capite non inferiore a tre metri quadrati;
ha rigettato la ulteriore istanze dell'interessato di as- segnazione a cella di più ampia superficie e le doglianze in or- dine ai servizi igienici, alle condizioni di illuminazione e di are- ли azione, alla durata della permanenza giornaliera fuori cella;
ha, infine, dichiarato non doversi procedere al regolamento delle spese del procedimento. -1.1 In particolare il Magistrato di sorveglianza, sulla base dei dati forniti dalla Amministrazione penitenziaria, in ordine alla metratura delle stanze di pernottamento» nelle quali è stato ri- stretto, di volta in volta, il reclamante, allo «spazio occupato dalle suppellettili» e al numero degli occupanti, ha accertato che «sempre o quasi sempre» e «anche senza tenere conto dell'ingombro costituito da letto, armadio e lavabo», lo spazio in- tramurario assicurato al detenuto e ai compagni di cella era in- feriore a tre metri quadrati pro capite.
1.2 Quindi, riconosciuta l'esattezza del rilievo della Avvoca- tura distrettuale dello Stato sul punto che «nessuna norma di legge prevede la indicazione numerica della superficie che deve a- vere la cella per potere essere considerata adeguata e sufficiente al- la al trattamento umano del detenuto», il Giudice a quo ha ri- chiamato i criteri affermati dalla giurisprudenza della Corte 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dalla sentenza pilota dell'8 gennaio 2013, Torreggiani, circa la determinazione dello «spazio vitale minimo» delle celle «al di sotto del quale [...] è ravvisabile la patente violazione» del divieto dei trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'articolo 3 CEDU. E ha concluso per la fondatezza della doglianza del reclamante, circa la insufficienza della ampiezza della camera di pernotta- mento e la inosservanza da parte della Amministrazione Peni- tenziaria della disposizione dell'articolo 6 dell'Ordinamento penitenziario. 1.3 - In ordine al regolamento delle spese, il Magistrato di sor- veglianza ha divisato che la natura del procedimento ricondu- cibile a quello di esecuzione» esclude la applicazione del princi- pio della soccombenza. сли -2. Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in cari- ca pro tempore, organicamente rappresentato e legalmente dife- so dalla competente Avvocatura distrettuale dello Stato di Ve- nezia, ha proposto ricorso per cassazione mediante atto recante la data del 19 febbraio 2014 (depositato il 20 febbraio 2014), col quale ha sviluppato due motivi. -2.1 Col primo motivo di ricorso l'Avvocatura distrettuale ha denunziato violazione degli articoli 3, 46 CEDU, dell'articolo 10 Costituzione, dell'articolo 6 dell'Ordinamento penitenziario e del d.P.R. 25 marzo 1998, n. 138, Allegato C. Dopo aver censurato che l'accertamento del Magistrato di sor- veglianza sul punto che «la superficie della cella in cui [il reclamante] è ristretto fosse inferiore a tre metri quadrati»>, sareb- be stato non puntuale, bensì «desunto in base a una valutazione di massima di natura probabilistica», la ricorrente nega, con va- ri argomenti e con richiamo alla sentenza della Corte EDU, 5 marzo 2012, caso Tellissi, che l'Amministrazione penitenziaria sia obbligata «ad assegnare il detenuto a spazi netti non inferiori a tre meri quadrati»; e oppone che si deve, invece, tenere conto della superficie lorda dei vani e, a tal fine, conteggiarsi 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. * «persino lo spessore dei muri interni e perimetrali sino a cinquan- ta centimetri», secondo le diposizioni che disciplinano il compu- to della superficie catastale.
2.2 Col secondo motivo di ricorso l'Avvocatura distrettuale ha denunziato violazione degli articoli 90, 91, 92, 112 cod. proc. civ., 8 e 158 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurando l'omesso regola- mento delle spese del procedimento. -3. Il detenuto ha resistito alla impugnazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Florindo Ceccato, mediante memoria del 30 settembre 2014, instando per la «conferma>> della ordinanza impugnata e la condanna del Ministero ricor- rente alla rifusione delle spese processuali, per responsabilità aggravata, ai sensi dell'articolo 96 cod. pen., con distrazione a favore del difensore antistatario. и с 4. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 16 giugno 2014, ha osservato: il giudice a quo ha qualificato il reclamo del detenuto, ai sensi dell'articolo 35-bis dell' Ordina- mento penitenziario;
la disposizione prevede che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso re- clamo al tribunale di sorveglianza;
non è esperibile, in via al- ternativa, il ricorso di legittimità per saltum, ammesso esclusi- vamente avverso le sentenze;
la impugnazione «non corretta- mente indirizzata» deve essere riqualificata, ai sensi dell' artico- lo 568, comma 5, cod. proc. pen. come reclamo al tribunale di sorveglianza e trasmessa a quell'ufficio. -5. Alla udienza camerale dell' 11 novembre 2015, fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio ha riservato la decisione alla odierna camera di consiglio. -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. * 6. - Riveste carattere preliminare la questione di diritto, in ri- to, della competenza di questa Corte di legittimità, quale giu- dice della impugnazione, a conoscere il ricorso, anche a fronte della espressa richiesta del Procuratore generale di qualifica- zione dell'atto come reclamo e di inoltro al Tribunale di sorve- glianza di Venezia. La questione deve essere risolta in senso positivo, in difformità della richiesta del Pubblico Ministero requirente.
6.1 L'articolo 35-bis dell'Ordinamento penitenziario dispo- ne al comma 4 (modificato dalla legge di conversione 21 feb- braio 2014, n. 10, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, che ha introdotto il citato articolo): «Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza [sul reclamo giurisdizionale] è ammes- so reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa». Il successivo comma 4-bis (introdotto dalla citata legge di conversione) recita: «La decisione del tribu- nale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di ли legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comuni- cazione dell' avviso di deposito della decisione stessa». Ma il ricorso è stato presentato dalla Avvocatura distrettuale dello Stato il 20 febbraio 2014, nel vigore dell'articolo 35-bis, comma 4, dell' Ordinamento penitenziario nel testo introdotto dall' articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 di- cembre 2013, n. 146, prima delle modificazioni apportate dalla legge di conversione promulgata il giorno successivo (v. supra). La norma recitava: «4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comuni- cazione dell'avviso di deposito.». L'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva, pertanto, corret- tamente esperito il mezzo di impugnazione previsto illo tempore dalla legge vigente al momento della presentazione del ricorso. Sicché, nella specie, la quaestio iuris si focalizza nel quesito se le modificazioni apportate dal legislatore della conversione in 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. * legge al sistema delle impugnazioni (colla sostituzione del comma 4 dell'articolo 35-bis dell'Ordinamento penitenziario e colla introduzione del comma 4-bis nel corpo nel medesimo ar- ticolo) incidano (escludendola) sulla competenza del giudice della impugnazione, già adito dalla parte ricorrente (la Corte suprema di cassazione) e comportino, conseguentemente, la traslatio iudici a favore del giudice divenuto competente iure superveniente (il Tribunale di sorveglianza di Venezia). 6.2 - In carenza di veruna disciplina transitoria trova pacifi- camene applicazione il principio giuridico di determinazione della competenza del tempus regit actum. Se non che nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è dato censire sensibili oscillazioni in merito alla individuazione del criterio ulteriore di collegamento ai fini della applicazione del succitato principio, in materia di impugnazioni. Secondo un primo indirizzo lo ius superveniens trova immedia- ta applicazione nei giudizi di impugnazione pendenti, non o- л stante che nel vigore della previgente disciplina il provvedi- mento impugnato sia stato deliberato e la impugnazione sia stata proposta, fatto salvo solo il caso della perpetuatio iurisdic- tionis, reputato ricorrente qualora il giudice ad quem abbia già concretamente» incoato la trattazione della impugnazione (co- sì, per tutte, in tema di revisione: Sez. Un., n. 1 del 03/02/1990 - dep. 16/03/1990, La Rocca, Rv. 183699: «Le modifiche alle re- gole sulla determinazione della competenza del giudice dovute al- l'entrata in vigore di nuove norme legislative operano con effetti immediati anche se il procedimento sia iniziato prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice;
tale principio è temperato da quello della perpetuatio iurisdictionis per effetto del quale la com- petenza per i procedimenti di cui sia già iniziata la trattazione resta radicata presso il giudice competente ai sensi delle norme anteriormente vigenti». Le Sezioni Unite hanno spiegato, nella citata sentenza, che, ai fini della perpetuatio, «perché lo 'iudicium' possa considerarsi 'acceptum' (con la conseguenza che 'ibi et finem accipere debet'), 60 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. non è sufficiente la semplice pendenza del procedimento davanti all'ufficio giudiziario, ma è necessario che il giudice abbia inizia- to a conoscere del procedimento, abbia cioè esercitato attività di giurisdizione. In altre parole [...] perché possa ritenersi operante il criterio della 'perpetuatio iurisdictionis' [...] è necessario che il giudice [...] abbia iniziato concretamente la trattazione [del giudi- zio] prima dell'entrata in vigore delle nuove norme». Secondo un altro orientamento il criterio cronologico-procedi- mentale di collegamento è costituito dal momento della pre- sentazione della impugnazione nel senso che la competenza del giudice ad quem si cristallizza alla stregua alla stregua della di- sciplina in vigore all'epoca del deposito dell'atto e resta insen- sibile allo ius superveniens (Sez. 1, n. 5104 del 09/10/1996 - dep. 04/11/1996, Guarino A, Rv. 206145, in tema di riesame;
Sez. 6, Sentenza n. 27858 del 22/05/2001 - dep. 11/07/2001, Bianco, Rv. 219974, in tema di appello delle sentenze di condanna alla sola pena della multa;
Sez. 5, n. 17417 del 13/03/2007 - dep. 08/05/2007, Stampini e altri, Rv. 236553, in tema di appello ли della parte civile). Mentre bisognerebbe far riferimento alla scadenza del termine per la proposizione della impugnazione, nel senso che «lo ius superveniens [...] si applica esclusivamente alle ipotesi nelle quali i termini per la proposizione dell'appello non siano ancora decor- si», secondo l'arresto della Sez. 5, n. 2883 del 17/05/2000 - dep. 12/06/2000, Moresco, Rv. 216500. Le Sezioni Unite, infine, sono ancora intervenute, modificando il loro precedente indirizzo, e hanno fissato il principio di dirit- to secondo il quale «ai fini dell'individuazione del regime appli- cabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tem- po diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposi- zioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio 'tempus regit actum' impone di far ri- ferimento al momento di emissione del provvedimen- to impugnato e non già a quello della proposizione dell'impu- gnazione. (Sez. Un., n. 27614 del 29/03/2007 - dep. 12/07/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537). 7 _CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.950/2014 R.G. Udienza del 27 novembre 2014 -6.3 A tale principio questo Collegio si uniforma e, in applica- zione del medesimo, afferma la propria competenza a conoscere il ricorso proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. Al momento, infatti, del deposito della ordinanza impugnata (6 febbraio 2014), era pacificamente esperibile il ricor- so per cassazione avverso il provvedimento in parola, alla stregua (e indipendentemente dalla disposizione non convertita contenuta nell'originario comma 4 dell'articolo 35-bis dell' Ordinamento penitenziario) del combinato di- sposto degli articoli 35-bis, comma 1, dell'Ordinamento peni- tenziario, 666 cod. proc. pen. (richiamato dal ridetto comma e recante la previsione del ricorso per cassazione) e della speciale disposizione dell'articolo 71-ter, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario. 7. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Mesمل 7.1 – È - appena il caso di premettere che palesemente non per- tinente è il richiamo della ricorrente alla norme tributarie, in materia del computo della superficie degli immobili ai fini ca- stali. -Affatto diverso è alla evidenza - l'oggetto del procedimento.
7.2 Manifestamente infondata è, poi, la denunzia della sup- posta violazione di norme di legge. In materia di spazi intramurari il legislatore non ha inteso sta- bilire precisi standard metrici di superficie, né indici di densi- tà/affollamento della popolazione reclusa (v. infra), come, pe- raltro, sostenuto dalla ricorrente dinnanzi al giudice a quo. Sicché non è ravvisabile, in radice, alcuna inosservanza o erro- nea applicazione di norme di legge nella decisione impugnata, la quale è, piuttosto, fondata sulla diversa valutazione del giu- dicante secondo il quale lo spazio intramurario nel quale il de- tenuto è ristretto comporta, per la esiguità della superficie, un trattamento inumano o degradante», vietato dalla legge. 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.950/2014 R.G. Udienza del 27 novembre 2014 * 7.3 – Epperò, anche in relazione alle residue censure proposte - dalla ricorrente col primo mezzo di impugnazione, giova ricor- dare che l'articolo 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. (la norma dispone: "Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad applicarsi le disposizioni contenute dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge") non reca alcun rife- rimento alle materie di competenza del magistrato di sor- veglianza. Consegue che l'articolo 71-ter dell'Ordinamento penitenziario (contenuto nel capo II-bis del titolo II) non è derogato in parte de qua dalla anzidetta norma di coordinamento (cfr. Cass., Sez. Un., 27 giugno 2006, n. 31461, Passamani, massima n. 234147, circa la intervenuta abrogazione delle disposizioni del suddetto capo II-bis in relazione alle materie di competenza del tribu- nale di sorveglianza). Sicché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti ли del magistrato di sorveglianza - ove ammesso - è esperibile - esclusivamente per violazione di legge (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003, n. 25079, Gianni;
Sez. I, 12 novembre 2008, n. 44321, Araniti;
Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 9508, Te- sta, non massimate sul punto, e Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 39314, Farinella, massima n. 248844).
7.4 Orbene, nella specie, oltre alla generica censura in ordine all'accertamento della superficie intramuraria, pro capite, cal- pestabile (peraltro incongruamente rappresentato come riferito alla superficie della cella), la ricorrente Avvocatura argomenta che il giudice a quo non si sarebbe attenuto al canone fissato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, colla sentenza del 5 marzo 2013, Tellissi, circa la determinazione dello spazio mi- nimo intramurario da assicurare a ogni detenuto perché lo sta- to non incorra nella violazione del divieto dei trattamenti inu- mani e degradanti, stabilito dall'articolo 3 CEDU. E sostiene che lo standard di superficie minima pro capite di tre metri quadrati, siccome apprezzato dal Giudice europeo, deve 9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. * «essere conteggiato al lordo includendo sia la superficie degli arre- di che quella» del servizio igienico. 7.5 - Nel sancire il divieto (della tortura,) delle pene e dei trat- tamenti inumani o degradanti, l'articolo 3 della Convenzione cit. non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto. Analogamente neppure l'articolo 27, comma 2, della Costitu- zione, stabilendo che «le pene non possono consistere in tratta- menti contrari al senso di umanità», ha stabilito alcuno specifico canone per la determinazione dei trattamenti vietati. Con particolare riferimento agli spazi intramurari l'articolo 6 dell'Ordinamento penitenziario prescrive, al comma primo, che «i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente ...» e, al comma secondo, che «i locali de- stinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti». رس La corrispondente disposizione dell'articolo 6 del Regolamento penitenziario non contiene alcuno stardard o parametro metri- co in ordine alle dimensioni dei locali destinati al soggiorno dei detenuti e delle celle di pernottamento. -7.6 Anche alla luce di criteri elaborati dal Comitatoper la pre- venzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degra- danti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell' uomo, mediante plurimi arresti, ha fissato canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali in ordine alla super- ficie degli spazi intramurari. -7.7 Adito dalla doglianza del detenuto, di sottoposizione a trattamento inumano o degradante, per essere ristretto in am- bienti carcerari di ampiezza così esigua da non soddisfare i re- quisiti minimi della abitabilità intramuraria fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice del reclamo è chiamato ad accertare e valutare la condizione di fatto della carcerazio- ne;
e tale valutazione è operata esclusivamente alla stre- gua dei canoni e degli standard giurisprudenziali, 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.950/2014 R.G. * Udienza del 27 novembre 2014 in difetto di alcuna disposizione normativa e tampoco legisla- tiva o codicistica. Sicché lo scrutinio compiuto sulla base della regula di giudizio di matrice giurisprudenziale è sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione al vizio della motivazione, ai sensi dell'articolo 71-ter dell' Ordinamento penitenziario in relazione all'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen., e, cioè, e- sclusivamente sotto il profilo della mancanza di motivazio- ne.
7.8. Tale vizio è pacificamente fuori discussione nel caso in esame. -Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente come illustra- to nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua e, pertanto, sot- tratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di le- میل gittimità. -7.9 Conclusivamente le censure del ricorrente, non essendo ri- conducibili né alla inosservanza, né alla erronea applicazione di alcuna norma di legge, si risolvono nella proposizione di motivi non consentiti dalla legge col ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 606, comma 1, numero 3, cod. proc. pen. -8. Il secondo motivo di ricorso in punto di regolamento delle spese del procedimento non è fondato. - Per vero non appare condivisibile l'assunto - posto dal 8.1 giudice a quo a fondamento della declaratoria di non farsi luo- go al regolamento della spese inter partes della assimila- - zione del nuovo procedimento, di «reclamo giurisdiziona- le»>, al procedimento di esecuzione. 8.2 – Innanzi tutto è d'uopo considerare che la adozione del ri- - to camerale del procedimento di sorveglianza, a norma degli 11 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. * articoli 678 e 666 cod. proc. pen., richiamati dall'articolo 35- bis, comma 1, prima parte, dell'Ordinamento penitenziario, di per sé sola non comporta alcun ostacolo di ordine formale per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a favore di quella vittoriosa. La legge stabilisce che la decisione del magistrato di sorve- glianza assume la forma della ordinanza. E, in astratto, tale ti- pologia di provvedimento può certamente recare la statuizione di condanna al pagamento delle spese. -8.3 Conta, semmai, l'analisi contenutistica del procedimento del reclamo «giurisdizionale» per la tutela dei diritti soggettivi del detenuto (già enucleabile nel sostrato normativo dell' arti- colo 69, comma 6 dell'Ordinamento penitenziario, nella previ- gente formulazione, siccome integrata dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 26 dell'11 febbraio 1999, e ora compiutamente) disciplinato dall'articolo 35-bis in relazione all'articolo 68, comma 6, lettera b), dell' Ordinamento peniten- ziario Si tratta di un vero e proprio giudizio, di carattere con- tenzioso, vertente sull'accertamento, in contraddittorio, del «grave e attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti» del detenuto, finalizzato alla adozione del provvedimento riparatorio del giudice (consistente nell' ordine di porre rimedio), e impernia- to sul coessenziale antagonismo tra la parte privata re- clamante (attrice necessaria ed esclusiva) e la ammini- strazione penitenziaria (contraddittore istituzionale), poten- zialmente resistente. Epperò, a differenza del procedimento di esecuzione, il quale, in linea di principio, può essere fungibilmente promosso, sullo stesso oggetto, sia dal Pubblico Ministero, sia dal con- dannato, affatto indifferentemente - l'incidente è «volto a stabi- lire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecu- zione» (Sez. 4, n. 1622 del 22/05/1998 - dep. 04/06/1998, PM in proc. Sciarabba, Rv. 211627) – sicché non è configurabile alcu-- 12 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. na soccombenza, la contraria soluzione si prospetta in re- lazione al reclamo giurisdizionale in questione.
8.4 Il rilievo non è, tuttavia, decisivo per accreditare la con- clusione del regolamento delle spese inter partes. -Neppure al di là della considerazione che trattasi di ius su- perveniens - giova l'accentuata caratterizzazione, in termini di domanda risarcitoria, impressa dal legislatore al reclamo giurisdizionale colla introduzione dell'articolo 35-ter dell' Ordi- namento penitenziario, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 117. La disposizione prevede, nei casi stabiliti, la liquidazione di una somma, «a titolo di risarcimento del danno», per cia- scuna giornata di detenzione patita in condizioni «tali da viola- re l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848», e/o - sempre «a titolo ли - di risarcimento del danno» la riduzione della pena detentiva espianda in ragione di «un giorno per ogni dieci» giorni della de- tenzione espiata nelle condizioni de quibus. La ridetta più recente novella offre, piuttosto, ulteriore argo- mento a sostegno della esclusione del regolamento inter partes delle spese del procedimento di reclamo giurisdizionale davanti ai giudici di sorveglianza. Il legislatore ha dettagliatamente disciplinato il procedimento all'articolo 35-bis (e all'articolo 35-ter, commi 1 e 2) dell' Ordi- namento penitenziario. Ha, quindi, attribuito, in sede civile, al tribunale ordinario (in composizione monocratica) del capoluogo del distretto di resi- denza dell' attore la competenza relativa alla speciale azione ri- sarcitoria, nei casi di patita custodia cautelare infungibile e di intervenuta espiazione della pena, disciplinando il relativo procedimento contenzioso colle forme degli articoli 737 e se- guenti del codice di procedura civile, sicché trovano applica- zione le disposizioni degli articoli 91 e segg. cod. proc. civ. (Sez. 13 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.950/2014 R.G. * Udienza del 27 novembre 2014 1 Civ., n. 12021 del 01/07/2004, Rv. 573979; cui adde Sez. 1 Civ., n. 22292 del 21/10/2009, Rv. 609743). Orbene, la mancata inserzione di alcuna disposizione relativa al regolamento delle spese inter partes nel procedimento di re- clamo giurisdizionale davanti ai giudici di sorveglianza e, co- munque, l'omesso richiamo degli articoli 91 - 97 cod. proc. civ. a fronte, peraltro, della attribuzione della medesima a- zione risarcitoria alla competenza del giudice civile, nei residui casi previsti appare, per vero, espressione della evi- dente volontà del legislatore di escludere il regolamen- to ridetto. Né giova alla tesi della ricorrente Avvocatura distrettuale dello Stato il richiamo operato all'arresto, in materia di procedimen- to incidentale di liquidazione del compenso del custode, sulla opposizione della parte interessata (Sez. 4, n. 2489 del ли 30/06/1995 - dep. 27/07/1995, Ministero del Tesoro in proc. Pi- sanelli, Rv. 202335). Il precedente è, oltretutto, inattuale. L'articolo 695 cod. proc. pen. che disponeva: «Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo [spese dei proce- dimenti penali] decide il giudice della esecuzione, che provvede con le forme indicate nell'articolo 666» cod. proc. pen.», è stato abrogato dall'articolo 299, comma 1, del Testo Unico delle di- sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu- stizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il proce- dimento de quo è attualmente regolato dall'articolo 170 del Te- sto Unico cit., che richiama l'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Comunque la giurisprudenza di legittimità (con la pronuncia citata dalla Avvocatura erariale) era pervenuta alla conclusione che la fase contenziosa del procedimento in parola dovesse essere disciplinata, in carenza di specifiche disposizio- ni, dalle «norme [...] del codice di procedura civile». E tale non è il caso del reclamo giurisdizionale davanti ai giudici della sor- veglianza. La conclusione raggiunta, infine, si armonizza perfettamente colla tipologia del procedimento di sorveglianza cui, in linea di 14 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.950/2014 R.G. Udienza del 27 novembre 2014 * principio, è affatto estraneo il regolamento delle spese inter partes.
8.5 Esattamente, pertanto, il giudice a quo ha deliberato: «Nulla per le spese». 9. – Di conseguenza deve essere disattesa anche la richiesta del detenuto resistente (peraltro genericamente formulata e, co- munque, palesemente infondata) di condanna del Ministero ri- corrente a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell' arti- colo 96 cod. proc. civ. -Il rigetto della impugnazione comporta, infine, la con- 10. danna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. س Al di là alcuni (non recenti) precedenti contrari (Sez. 1, n. 260 del 25/01/1988 dep. 02/03/1988, Mariani, Rv. 177748; Sez. 4, n. 979 del 09/07/1992 - dep. 14/09/1992, Ministero del Tesoro in proc. Guastella, Rv. 191847; e Sez. 4, n. 131 del 28/01/1993 - dep. 19/03/1993, Ministro del Tesoro in proc. Grasso, Rv. 193385), le Sezioni Unite di questa Corte suprema di cassazio- ne, in tema di procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, hanno fissato il principio di diritto della condanna della Amministrazione dello Stato, ricorrente per cassazione, al pagamento delle spese processuali, nel caso di rigetto o di dichiarazione della inammissibilità della impugnazione (sen- tenza n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222265; cui adde Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003 dep. 18/12/2003, Min. Eco. in proc. Salvi, Rv. 228442). Il principio appare applicabile al caso in esame, nel quale la Pubblica Amministrazione, assume il ruolo di contraddittore necessario e sostanziale del detenuto o dell'internato recla- manti, in relazione al dedotto «grave pregiudizio all'esercizio dei diritti», in dipendenza della prospettata «inosservanza da parte 15 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 27 novembre 2014 Ricorso n. 11.950/2014 R.G. dell' amministrazione [penitenziaria] di disposizioni della [...] legge [26 luglio 1975, n. 354] e dal relativo regolamento»> (articolo 69, comma 1, lettera b), dell'Ordinamento penitenziario). Epperò il Collegio, uniformandosi al richiamato principio di di- ritto, fissato dalle Sezioni Unite, dà interpretazione e- stensiva alla disposizione dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., nel senso che il sintagma «parte privata» è da in- tendersi comprensivo di tutte le parti processuali diverse dal Pubblico Ministero (unica, vera e propria parte pubblica del processo), alla stregua della giustapposizione sottesa dalla par- tizione nel Libro I (Soggetti) del codice di rito nei Titoli II (Pubblico ministero), da un canto, e IV (Imputato) e V (Parte ci- vile, responsabile civile e civilmente obbligato per l'ammenda), dall'altro, colla conseguenza che la Pubblica Amministrazione che interviene nel procedimento, ad instar delle parti private coram iudice (nella specie, contraddicendo la richiesta del de- tenuto e, quindi, impugnando il provvedimento sfavorevole), deve ritenersi assimilata alle parti private medesime. -11. Alle considerazioni che precedono, conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente Ministero al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte, a scioglimento della riserva, adottata l'11 novembre 2014, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 novembre 2014. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Massimo Vecchio) (Maria Cristiano Siotto) Asantes Vecelio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 DIC 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA O D E R P 16