Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
I provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza avverso la quale può essere proposto ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 39314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39314 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2334
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 44360/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia;
avverso l'ordinanza emessa in data 16.11.2009 dal Magistrato di sorveglianza di Pavia;
nei confronti di:
IN NI nato a [...] il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso e la memoria della parte privata;
Udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIALANELLA Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 2.10.2008 il Direttore del carcere di Voghera aveva disposto, ai sensi del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 38, comma 2 e art. 39, comma 2 che NI IN usufruisse di quattro soli colloqui visivi al mese e di due soli colloqui telefonici al mese, essendo il IN detenuto in esecuzione di provvedimento di cumulo 9.5.2005, comprensivo tra l'altro di condanne, già eseguite, per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Investito del reclamo proposto ex art. 35 ord. pen. (L. n. 354 del 1975), il magistrato di sorveglianza di Pavia, ritenendo che la modifica del regime costituiva un ingiustificato regresso del trattamento, disapplicava detto provvedimento con l'ordinanza in epigrafe, emessa a seguito di udienza tenuta ai sensi dell'art. 14- ter ord. pen. il 16.11.2009, depositata il 20.11.2009 e comunicata al Pubblico ministero lo stesso 20.11.2009.
2. Con atto depositato il 2.12.2009 il Pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, ha proposto ricorso denunziando violazione di legge, su presupposto, in particolare, che un errore nella precedente applicazione del regime dei colloqui non poteva determinare alcuna situazione tutelabile.
3. Ha prodotto memoria il IN denunziando, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso del Pubblico ministero perché proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 71- ter ord. pen. (L. n. 354 del 1975); evidenziando, nel merito, che l'ammissione ad un numero superiore di colloqui non era affatto frutto di errore, giacché da un lato esso IN aveva già da tempo espiato i reati ostativi, dall'altro era stato ammesso a colloqui aggiuntivi in virtù del disposto dell'art. 61, comma 2 e art. 39 del nuovo regolamento di esecuzione dell'ord. pen. (producendo a dimostrazione la specifica proposta in tal senso dell'equipe trattamentale in data 21.7.2004;.
3.1. Il Procuratore generale ha replicato alla memoria richiamando, quanto all'aspetto della tardività, il disposto dell'art. 236 norme coord. cod. proc. pen. e la giurisprudenza secondo cui, per l'effetto, l'art. 71-ter ord. pen. ( con il termine in esso fissato) sarebbe da ritenere abrogato, vivendo per tale ragione il termine generale, di quindici giorni, previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., richiamato, tra le "disposizioni sulle impugnazioni", dall'art. 666 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La deduzione del IN, concernente la tardività del ricorso del Pubblico ministero, è fondata ed è assorbente. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decideva sul reclamo del detenuto avverso il provvedimento dell'amministrazione che ne limitava i colloqui è stato comunicato al Pubblico ministero il 20.11.2009; il ricorso proposto dal Pubblico ministero è stato depositato il 2.12.2009; il termine per proporre ricorso scadeva però lunedì 30.11.2009, giacché, secondo i principi affermati da S.U. n. 25079 del 26/02/2003 Gianni, prendendo le mosse da Corte cost. n. 26 del 1999, alla materia dei reclami avverso i provvedimenti dell'amministrazione incidenti su posizioni soggettive tutelatali e, specificamente, concernenti i colloqui, deve applicarsi - per le esigenze di garanzia e, assieme, di speditezza e semplificazione che necessariamente devono contrassegnare la materia - la procedura prevista dagli artt. 14-ter, 69 e 71-ter ord. pen., e il termine per proporre ricorso è perciò di dieci giorni. Proprio le Sezioni Unite hanno d'altro canto già specificamente:
da un lato, ricordato che la possibilità di proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 71-ter della stessa legge, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza sui reclami di detenuti o internati, nelle materie indicate nell'art. 69, non risultava incisa dal disposto di cui all'art. 236 norme coord. cod. proc. pen., comma 2 "giacché, in base al letterale tenore di detto articolo, l'abrogazione delle disposizioni contenute nel capo 71-bis del titolo 2^ dell'ordinamento penitenziario (tra le quali è compreso l'art. 71-ter) opera limitatamente a quelle, fra le dette disposizioni, che riguardano il tribunale di sorveglianza e le materie di competenza del medesimo e non si estende a quelle che riguardano il magistrato di sorveglianza (Sez. 1, 14 aprile 1992, Leggio)";
dall'altro sottolineato che nella materia oggetto di esame la disciplina dell'art. 666 sarebbe "esorbitante la necessaria semplificazione della procedura, da attuarsi attraverso il pronto intervento del magistrato di sorveglianza così da omettere, almeno in parte, gli indugi della seriazione generale prevista dal codice di procedura penale"; mentre risponde pienamente alle ricordate esigenze sistematiche, di garanzia e di celerità, l'applicazione del modello degli artt. 14-ter, 69 e 71 e segg. ord. pen., prevedendo detto modello: "il termine di cinque giorni per l'avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore, la partecipazione non necessaria del difensore e del pubblico ministero;
la facoltà dell'interessato di presentare memorie;
il termine di dieci giorni per proporre reclamo;
la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento".
2. Dalla tardività del ricorso consegue la sua inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010