Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 48484
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice). Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda - in applicazione del comma 1 lett. a) e del comma secondo lett. a) dell'art. 585 del codice di rito - deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa. (Fattispecie nella quale l'Avvocatura dello Stato, secondo le disposizioni di rito civile, aveva proposto il ricorso notificandolo previamente alla controparte, e depositandolo presso la cancelleria della corte di appello, con la prova dell'avvenuta notifica, oltre il termine di quindici giorni dalla notifica in suo favore dell'ordinanza impugnata).

Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora venga dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la relativa ordinanza della corte di appello, deve essere condannato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, sempre che non debba escludersi una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività, avendo l'Avvocatura dello Stato ritenuto di proporre il gravame secondo il rito civile, anziché con le forme e nei termini di cui al comma primo lett. a) ed al comma secondo lett. a) dell'art. 585 cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023

    La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 48484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48484
Data del deposito : 22 ottobre 2003

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