Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 2
Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice). Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda - in applicazione del comma 1 lett. a) e del comma secondo lett. a) dell'art. 585 del codice di rito - deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa. (Fattispecie nella quale l'Avvocatura dello Stato, secondo le disposizioni di rito civile, aveva proposto il ricorso notificandolo previamente alla controparte, e depositandolo presso la cancelleria della corte di appello, con la prova dell'avvenuta notifica, oltre il termine di quindici giorni dalla notifica in suo favore dell'ordinanza impugnata).
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora venga dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la relativa ordinanza della corte di appello, deve essere condannato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, sempre che non debba escludersi una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186). (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per tardività, avendo l'Avvocatura dello Stato ritenuto di proporre il gravame secondo il rito civile, anziché con le forme e nei termini di cui al comma primo lett. a) ed al comma secondo lett. a) dell'art. 585 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 48484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48484 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente -
1. Dott. ONORATO Pierluigi (est.) - Consigliere -
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere -
3. Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
4. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, nel procedimento promosso da
VI UN, nato il [...];
avverso l'ordinanza resa il 13.2.2003 dalla corte d'appello di Roma, in sede di rinvio.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fabrizio Hinna Danesi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 13.2.2003 la corte di appello di Roma, in sede di rinvio, ha determinato nella complessiva somma di Euro 82.021,54 (pari a L. 158.815.840) l'equa riparazione dovuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'ingiusta detenzione patita da UN VI, ristretto in carcere dal 15 al 30 luglio 1993 e agli arresti domiciliari dal 31 luglio al 23 ottobre 1993 per imputazione di concussione, e poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza definitiva.
Nell'uniformarsi ai principi stabiliti dalla sentenza di annullamento, resa da questa corte di cassazione in data 14.5.2002, la corte territoriale ha calcolato secondo il noto criterio aritmetico una somma di L. 27.044.085 per la durata della custodia cautelare subita dal VI;
più un danno all'immagine quantificato equitativamente in L. 15.000.000, in considerazione della qualità di dirigente generale del Servizio Aereoporti del Ministero dei Trasporti, rivestita dal VI;
più un equo indennizzo per le conseguenze negative della detenzione sul medesimo VI e sui suoi congiunti, quantificato in L. 6.000.000; più un danno economico di L. 98.771.755 per la perdita dell'incarico di direttore dei lavori relativi agli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Pisa;
più infine le spese di difesa sostenute nella fase cautelare e nel ricorso al Tar avverso il provvedimento di sospensione dal servizio, liquidate in complessive L. 12.000.000.
2 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo a) erronea applicazione degli artt. 315 e 316 c.p.p., atteso, che, secondo la giurisprudenza, la valutazione equitativa relativa alle circostanze c.d. accessorie alla detenzione (qualità personali, danno all'immagine, strepitus fori etc.) può consentire solo marginali adattamenti rispetto al criterio aritmetico ricavabile dalle norme codicistiche, che deve restare preponderante;
b) carenza di motivazione in ordine alla quantificazione del danno all'immagine e delle conseguenze negative della detenzione.
3 - Con memoria scritta depositata il 6.10.2003 l'Avvocatura dello Stato ha insistito nel ricorso, ribadendo gli argomenti già svolti. Con memoria depositata in data 8.10.2003 il difensore del VI ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivo.
4 - In verità il ricorso è tardivo e come tale inammissibile. L'ordinanza del giudice di rinvio è stata notificata all'Avvocatura dello Stato in data 4.3.2003. Il ricorso dell'Avvocatura contro detta ordinanza è stato notificato direttamente all'interessato UN VI, tramite ufficiale giudiziario, e quindi depositato nella cancelleria della corte d'appello romana, con l'attestazione dell'avvenuta notificazione, in data 1.4.2003.
È evidente che l'Avvocatura ha seguito - almeno in parte - la procedura civile dettata dagli artt. 325 e 369 c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve essere proposto attraverso la notificazione del ricorso stesso alla controparte entro il termine di sessanta giorni e quindi depositato nella cancelleria della corte di cassazione entro venti giorni dalla notificazione. Ha cioè trattato il ricorso come una impugnazione recettizia, che si perfeziona con la sua notificazione alla controparte. Ma il procedimento in materia di riparazione per ingiusta detenzione, pur avendo sostanzialmente natura civile, perché concerne controversia sull'attribuzione di una somma pecuniaria, è regolato eccezionalmente secondo il rito penale, atteso che la controversia origina da una sentenza di proscioglimento penale a favore di imputato colpito da misura di custodia cautelare. Più esattamente è regolato dalle disposizioni sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui all'art. 646 c.p.p., alle quali fa rinvio - in quanto compatibili - l'art. 415, ult. comma c.p.p.. (cfr. Sez. Un. ord. 34535 del 24.9.2001, Petrantoni, rv. 219614). Si tratta quindi di una disciplina processuale diversa da quella prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la riparazione del danno causato dalla violazione del termine ragionevole del processo, che rinvia al rito civilistico (art. 3 l. cit.).
Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve rispettare le regole generali per il ricorso in materia penale, e quindi deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa (ex art. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett.a), c.p.p.) a mezzo presentazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (artt. 581 e 582 c.p.p.). In altri termini, il ricorso per cassazione secondo il rito penale non è atto recettizio. Orbene, nel caso di specie il ministero ricorrente ha depositato il ricorso nella cancelleria solo in data 1.4.2003, e quindi oltre il termine perentorio di quindici giorni stabilito dalla legge. Il ricorso è quindi tardivo e come tale inammissibile.
5 - All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte cost.. Giova osservare che detta norma è applicabile anche ove il ricorrente sia il ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che la giurisprudenza di questa corte ha disatteso la tesi secondo cui un'amministrazione statale, in virtù del principio della unicità della personalità giuridica dello Stato, non può essere condannata alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (cfr. S.U. n. 34559 del 15.10.2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, rv. 222265, che ha superato due sentenze della IV Sezione n. 979 del 14.9.1992, Min. Tesoro in proc. Guastella, rv. 191847, e n. 131 del 19.3.1993, Min. Tesoro in proc. Grasso, rv. 193385). Il principio di soccombenza affermato nella citata sentenza delle sezioni unite anche nei confronti dell'amministrazione statale, insomma, vale sia per le spese processuali, sia per la sanzione a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte di cassazione, terza sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ministero ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 DICEMBRE 2003.