Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
L'art.13 legge 26 marzo 2001, n.128 che, modificando l'art.593 cod. proc. pen., ha reso nuovamente appellabili le sentenze di condanna alla sola pena della multa, non si applica, in virtù del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale legge.(Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della Corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimità, del gravame proposto a norma dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n.468).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2001, n. 27858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27858 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI CASO - Presidente - del 22/05/2001
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 762
Dott. NICOLA MITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 4949/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NC ET, n. a Napoli il 21 ottobre 1962,
avverso la sentenza del Pretore della città in data 13 gennaio 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto e diritto
Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Pretore della città in data 13 gennaio 2000 con la quale ET NC era stato condannato alla pena di lire settecentomila di multa per i reati di cui agli artt. 570, primo comma, e 392, c.p., per avere allontanato la moglie AR AL e la figlia minore PP dal domicilio coniugale, sottraendosi, in tal modo, agli obblighi di assistenza nei confronti dei familiari, e per avere sostituito la chiave della serratura del cancello di accesso alla abitazione coniugale e della porta di casa per impedire alla moglie e alla figlia di fare ritorno nel domicilio coniugale dopo che la moglie stessa era tornata dall'ospedale dove aveva appena partorito la bambina. La sentenza di primo grado veniva confermata anche in punto di risarcimento dei danni materiali e morali in favore della AL, con la liquidazione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di lire due milioni.
Il NC proponeva appello - depositato in cancelleria in data 23 febbraio 2000 - al Tribunale di Napoli coi quale sosteneva, dopo aver dedotto l'inattendibilità dei testi escussi - che la moglie, sin da due mesi circa prima del parto, si era trasferita presso la casa dei genitori e il giorno del fatto aveva provato a rientrare nella casa coniugale per prelevare effetti personali per tornare, poi, nella abitazione paterna dove intendeva continuare a vivere. Quanto alla sostituzione delle serrature, affermava di essere stato minacciato dal padre della donna di fare attenzione a che nulla fosse fatto scomparire dall'appartamento in quanto i mobili e il corredo erano di esclusiva proprietà della figlia. Concludeva per l'assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato e per la concessione delle attenuanti generiche.
L'atto di appello era, quindi, trasmesso a questa Corte ai sensi del nuovo testo dell'art. c.p. 593, terzo comma, come modificato dalla l.24 novembre 1999, n. 468, la quale aveva escluso l'appellabilità
delle sentenze recanti condanna alla sola pena della multa. Il ricorso è inammissibile.
Osserva la Corte che avverso le sentenze di condanna alla sola pena della multa è stata nuovamente reintrodotta la possibilità di proporre appello con l'art. 13 della l. 26 marzo 2001, n. 128. Ciò non toglie che, al momento della proposizione del presente gravame, l'unico mezzo consentito avverso tali sentenze fosse il ricorso per cassazione. Pertanto, in virtù del principio tempus regit actum, l'impugnazione è stata correttamente rimessa a questa Corte, la quale deve decidere secondo i principi che regolano il ricorso per cassazione.
Al qual riguardo deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., perché con esso vengono, in parte, dedotti motivi diversi da quelli consentiti, chiedendosi alla Corte di cassazione una propria valutazione dei fatti come ricostruiti dal giudice di merito, ovvero vengono richiesti benefici che la Cassazione non può concedere per la sua posizione istituzionale. Non si può, d'altra parte, rilevare una disparità di trattamento tra soggetti diversi - tale da consigliare una rimessione d'ufficio degli atti alla Corte costituzionale per contrasto della situazione dedotta nel presente giudizio con quelle contemplate anteriormente alla l. 469/1998 e quelle successive alla l. 128/2001 non sembrando compatibile un sindacato per lesione del principio di uguaglianza, ex art. 3 cost., tra situazioni diverse derivanti da successione di leggi nel tempo, rientrando nella sfera della discrezionalità del legislatore la modificazione in ogni tempo della legislazione vigente (v. Corte cost. 10 giugno 1994, n. 237; Corte cost. 16 marzo 1983, n. 55; Corte Cost. 23 luglio 1980, n. 122). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001