Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2003, n. 25079
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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I provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario).

È legittima la disciplina differenziata in materia di colloqui visivi e telefonici stabilita, rispettivamente, negli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (cd. regolamento penitenziario) nei confronti dei detenuti e internati per uno dei delitti previsti dall'art.4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). Ne consegue che è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria limitativo del numero di tali colloqui, rispettivamente, a quattro e due al mese nei confronti di persona condannata per uno dei delitti citati, non risultando leso il diritto all'uguaglianza di trattamento di detenuti in situazioni soggettivamente identiche.

Commentari2

  • 1La Corte costituzionale stabilisce che l'Amministrazione
    Angela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La Corte costituzionale si è pronunciata sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ed in particolare tra il Ministro della giustizia ed il Magistrato di sorveglianza di Roma[1], dichiarando che non spetta al Ministro della giustizia disporre che non venga data esecuzione ad un provvedimento emesso da un magistrato di sorveglianza all'esito di un procedimento giurisdizionale, nel quale si dichiari che un determinato comportamento dell'Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto del detenuto (l'ordinanza con la quale la Corte ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso - Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 46 - era stata pubblicata su questa Rivista con nota di M. …

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  • 2Detenuti al 41-bis e restrizioni orarie nella fruizione della TV
    Giulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2003, n. 25079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25079
Data del deposito : 26 febbraio 2003

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