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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2325/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CEFALÙ (PA), VIA G. PRESTISIMONE n. 4, presso lo studio dell'Avv. ADAMO DANILA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in CEFALÙ (PA), VIA G. PRESTISIMONE n. 4, presso lo studio dell'Avv. ADAMO DANILA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 8/5/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 06/10/1990 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Articolo 1
I coniugi e dichiarano di volere Parte_1 CP_1 consensualmente la loro separazione coniugale e di volere vivere ciascuno per conto proprio con l'obbligo del reciproco rispetto.
Articolo 2
Ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove ritiene più opportuno, restando liberato dall'obbligo di coabitazione.
La sig.ra continuerà ad abitare l'appartamento già destinato a casa Pt_1 coniugale, sito in Palermo, nella via Camillo Camilliani, n.120, unitamente al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
Articolo 3
Il sig. trasferirà a titolo gratuito, riservandosene l'usufrutto CP_1 vitalizio, la propria quota pari al 50% (cinquanta per cento) dell'immobile sito in Palermo, nella via Camillo Camilliani, n. 120, distinto al C.F. di Palermo al
Foglio 48, Particella 960 Subalterno 19, con i seguenti dati: Cat. A/2, classe
6, consistenza vani 5,5, rendita catastale 355,06, oggi in comproprietà tra i coniugi, al figlio rimanendo obbligato unitamente alla sig.ra Per_1 Pt_1
(ciascuno in ragione della metà) al pagamento dei ratei mensili di mutuo sino ad estinzione dello stesso, che avverrà in data 30.09.2044.
L'atto pubblico di trasferimento sarà stipulato non appena il sig. avrà CP_1 la disponibilità economica. Tutte le spese comunque relative al detto rogito, connesse e conseguenti, tutte comprese, escluse quelle rientranti nell'agevolazione di cui all'art. 10, L. 6 marzo 1987 n. 74, esteso alle separazioni come previsto dalla circolare 18/E del 29.05.2013 dell'Agenzia delle Entrate, saranno sostenute dal sig. CP_1
Articolo 4
Con riferimento ai beni mobili, agli arredi e alle suppellettili, che si trovano
2 nell'appartamento sito in Palermo, nella via Camilliani Camillo, n. 120, il sig. rinuncia a qualsiasi diritto che gli spetti dal regime della comunione CP_1 legale, volendo lasciare definitivamente e trasferire, con effetti immediati, come in effetti trasferisce, ogni sua titolarità, anche comune, su tutto quanto trovasi nella (ex) casa coniugale al figlio e ciò a titolo di liberalità, tenuto Per_1 conto che in quella casa continuerà ad abitare il predetto figlio, oltre la sig.ra
Pt_1
Articolo 5
Il conto corrente bancario n. 06973/1000/00006463 cointestato ad entrambi i coniugi presso “Banca Nuova S.P.A.”, rimarrà attivo, essendo quello indicato in sede di stipula dell'atto di mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile suriferito.
Articolo 6
I coniugi dichiarano di avere regolato ogni loro reciproco rapporto creditizio e debitorio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a eccezione di quanto qui previsto.
Articolo 7
Le spese del procedimento rimangono compensate tra le parti.
Articolo 9
I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 524 P. 2, S. A, Anno 1990) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
3 Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2325/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CEFALÙ (PA), VIA G. PRESTISIMONE n. 4, presso lo studio dell'Avv. ADAMO DANILA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in CEFALÙ (PA), VIA G. PRESTISIMONE n. 4, presso lo studio dell'Avv. ADAMO DANILA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 8/5/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 06/10/1990 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Articolo 1
I coniugi e dichiarano di volere Parte_1 CP_1 consensualmente la loro separazione coniugale e di volere vivere ciascuno per conto proprio con l'obbligo del reciproco rispetto.
Articolo 2
Ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove ritiene più opportuno, restando liberato dall'obbligo di coabitazione.
La sig.ra continuerà ad abitare l'appartamento già destinato a casa Pt_1 coniugale, sito in Palermo, nella via Camillo Camilliani, n.120, unitamente al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
Articolo 3
Il sig. trasferirà a titolo gratuito, riservandosene l'usufrutto CP_1 vitalizio, la propria quota pari al 50% (cinquanta per cento) dell'immobile sito in Palermo, nella via Camillo Camilliani, n. 120, distinto al C.F. di Palermo al
Foglio 48, Particella 960 Subalterno 19, con i seguenti dati: Cat. A/2, classe
6, consistenza vani 5,5, rendita catastale 355,06, oggi in comproprietà tra i coniugi, al figlio rimanendo obbligato unitamente alla sig.ra Per_1 Pt_1
(ciascuno in ragione della metà) al pagamento dei ratei mensili di mutuo sino ad estinzione dello stesso, che avverrà in data 30.09.2044.
L'atto pubblico di trasferimento sarà stipulato non appena il sig. avrà CP_1 la disponibilità economica. Tutte le spese comunque relative al detto rogito, connesse e conseguenti, tutte comprese, escluse quelle rientranti nell'agevolazione di cui all'art. 10, L. 6 marzo 1987 n. 74, esteso alle separazioni come previsto dalla circolare 18/E del 29.05.2013 dell'Agenzia delle Entrate, saranno sostenute dal sig. CP_1
Articolo 4
Con riferimento ai beni mobili, agli arredi e alle suppellettili, che si trovano
2 nell'appartamento sito in Palermo, nella via Camilliani Camillo, n. 120, il sig. rinuncia a qualsiasi diritto che gli spetti dal regime della comunione CP_1 legale, volendo lasciare definitivamente e trasferire, con effetti immediati, come in effetti trasferisce, ogni sua titolarità, anche comune, su tutto quanto trovasi nella (ex) casa coniugale al figlio e ciò a titolo di liberalità, tenuto Per_1 conto che in quella casa continuerà ad abitare il predetto figlio, oltre la sig.ra
Pt_1
Articolo 5
Il conto corrente bancario n. 06973/1000/00006463 cointestato ad entrambi i coniugi presso “Banca Nuova S.P.A.”, rimarrà attivo, essendo quello indicato in sede di stipula dell'atto di mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile suriferito.
Articolo 6
I coniugi dichiarano di avere regolato ogni loro reciproco rapporto creditizio e debitorio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a eccezione di quanto qui previsto.
Articolo 7
Le spese del procedimento rimangono compensate tra le parti.
Articolo 9
I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 524 P. 2, S. A, Anno 1990) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
3 Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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