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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1055/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LONGHINI BRIGITTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1952, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLA MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/05/2024).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente , come da foglio di precisazione delle conclusioni 23/04/2025 Pt_1 tempestivo ex art. 473bis.28 c.p.c.: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le domande di parte avversa, così disporre:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso Per_1 Per_2 la madre;
3)conseguentemente, assegnare alla ricorrente la casa coniugale di Varese, Via G.B. Vico n. 17.
4)Disciplinare il diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale dalle 18,00 della sera sino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola, ed a fine settimana alternati dalle 18,00 del venerdì al lunedì mattina accompagnandoli a scuola.
Per quanto concerne il periodo estivo il padre trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, tra giugno e settembre previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali verrà applicato il principio dell'alternanza per cui i figli trascorreranno, ad anni alterni dal 25 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro, dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali alla sera di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua al termine della vacanza pasquali con l'altro, iniziando dal Natale 2024 con la madre.
5)Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori €
700,00 mensili (€ 350,00 ciascuno) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche, concordate e documentate secondo il Protocollo del Tribunale di Varese vigente.
6)L'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Pt_1
7)Ciascun coniuge rimarrà intestatario esclusivo dell'autovettura di rispettiva proprietà.
IN SUBORDINE: ferme le altre domande di cui sopra, nella denegata ipotesi non vengano confermate le disposizioni economiche dell'ordinanza di Codesto Tribunale del 22.10.2024, disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori €
600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente del
Tribunale di Varese, ad eccezione delle spese di attività di svolta da e la retta CP_2 Per_1 della sua scuola privata ad esclusivo carico del padre IG. Controparte_1
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compensi di lite.”;
Per parte resistente PREVOSTI, nessun deposito tempestivo è pervenuto nel termine assegnato ex art. 473bis.28 c.p.c., tardive le conclusioni precisate solo in data 30.06.2025 nelle note di trattazione scritta per l'udienza 01.07.2025; pertanto, secondo Cass. civ. 13524/2022 occorre fare riferimento alle ultime conclusioni rassegnate in atti in precedenza, e quindi come da note
11/03/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, così giudicare: NEL MERITO
In via principale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, nelle modalità di un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso la residenza paterna dalle ore 18:00 al mattino successivo, oltre a due weekend alternati dalle ore 18:00 del venerdì al lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
vacanze estive di 15 giorni anche non consecutivi, festività di Natale e Pasqua alternate.
− disporre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , l'importo di Per_1 Per_2
Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione IS, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese, senza deroga alcuna;
− i genitori dovranno sempre concordare eventuali somme extra da prelevare dal conto della figlia minore e, in ogni caso, la IG.ra dovrà fornire estratto conto Persona_3 Pt_1 annuale al IG. CP_1
− Assegno unico per i figli interamente assegnato alla IG.ra Pt_1
In via subordinata
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, nelle modalità di un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso la residenza paterna dalle ore 18:00 al mattino successivo, oltre a due weekend alternati dalle ore 18:00 del venerdì al lunedì mattina, quando riaccompagnerà i figli a scuola;
vacanze estive di 15 giorni anche non consecutivi, festività di Natale e Pasqua alternate.
pagina 3 di 9 − disporre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , l'importo di Per_1 Per_2
Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione IS, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese, senza deroga alcuna;
− i genitori dovranno sempre concordare eventuali somme extra da prelevare dal conto della figlia minore e, in ogni caso, la IG.ra dovrà fornire estratto conto Persona_3 Pt_1 annuale al IG. CP_1
− Assegno unico per i figli interamente assegnato alla IG.ra Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2025 la parte ricorrente IG.ra ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti della parte resistente IG. , matrimonio contratto in Varese in data Controparte_1
10/05/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 23, parte I, serie /, dell'anno 2014; da tale unione sono nati i figli a Tradate (VA) in data 20.10.2009 e a Varese in data Per_1 Per_2
27.03.2013.
Come già evidenziato anche con ordinanza 17/10/2024, “rilevato che la parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della prole, il collocamento prevalente materno, con conseguente assegnazione della ex casa coniugale, con frequentazione paterna a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge e 50% delle spese straordinarie, con l'espressa previsione in deroga dal Protocollo che le spese del go-kart di
e la retta della scuola privata di rimangano integralmente a carico del padre;
Per_1 Per_1 assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente;
ogni coniuge rimarrà intestatario della vettura di proprietà; con vittoria di spese di lite;
rilevato che la parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato che la casa coniugale è in comproprietà al 50%, con rateo del mutuo per € 340,00 mensili fino al 2031; che la ricorrente è insegnante di scuola primaria, per € 1.800,00 mensili netti circa, percepisce integralmente gli assegni familiari, è gravata da rateo mensile di € 300,00 circa per il finanziamento dell'autovettura; che il resistente è titolare di una pensione di anzianità per €
pagina 4 di 9 1.400,00 mensili, ma anche di ulteriori introiti provenienti dalla prosecuzione dell'attività di officina meccanica di cui è socio al 50%; rilevato che è stata depositata la sola memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c. da parte della ricorrente;
rilevato che, successivamente, si è costituita in giudizio in data 12/10/2024 la parte resistente IG. , contestando la ricostruzione della parte Controparte_1 ricorrente, aderendo alla domanda di separazione personale, ma chiedendo: che all'assegnazione alla moglie della casa coniugale consegua il suo onere esclusivo di pagamento del mutuo;
l'affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente materno, regime di frequentazione ordinario;
contribuzione paterna per € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione, oltre 50% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente alla ricorrente;
con previsione di accordo fra i genitori per prelevare somme dal conto corrente della minore
, beneficiaria di indennità Inps, con estratto conto annuale da parte della ricorrente in Per_2 favore del resistente;
con vittoria di spese di lite;
preso atto delle verbalizzazioni di cui alla prima comparizione 15/10/2024”.
Con i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c. è stato disposto l'affido condiviso della prole, il suo collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione ad ella della casa coniugale;
regime di frequentazione padre/prole secondo regime “ordinario” a weekend alterni e frequentazioni infrasettimanali, oltre a festività e vacanze secondo alternanza;
contributo economico paterno per € 700,00 mensili (€ 350,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti;
inammissibili le ulteriori domande non connesse formulate dalle parti.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. al terzo, in relazione ai bilanci della società di cui il resistente è socio, per le annualità dal
2020 al 2023 comprese.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. per la remissione della causa in decisione al Collegio, con assegnazione degli ordinari termini di legge per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica;
parte ricorrente ha depositato il foglio di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale, nonché note di trattazione pagina 5 di 9 scritta ex art. 127 ter c.p.c.; parte resistente non ha precisato le conclusioni né ha depositato scritti conclusivi, limitandosi a depositare note di trattazione scritta per l'udienza cartolare.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio con provvedimento
03/07/2025, comunicato alle parti in data 04/07/2025.
***********
1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in Varese in data 10/05/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 23, parte I, serie /, dell'anno 2014.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) I figli della coppia
Non è in discussione il regime di affidamento condiviso della prole, il suo collocamento prevalente materno e la necessità di stabilire un regime di frequentazione per il padre.
Ed invero, come già disposto in sede di provvedimenti provvisori e nonostante le deduzioni di inosservanza dei provvedimenti provvisori lamentata dalla moglie e mai negata dal marito, poiché nelle conclusioni risulta di fatto un regime di frequentazione sostanzialmente coincidente, in questa sede lo stesso viene recepito: un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi fra i genitori da individuarsi nel mercoledì, dalle 18,00 della sera sino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola, ed a fine settimana alternati dalle 18,00 del venerdì al lunedì mattina accompagnandoli a scuola. Vacanze estive per 15 giorni, anche non pagina 6 di 9 consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza dal 25 al 31 pomeriggio e dal 31 pomeriggio al 6.
Preme precisare che, nonostante il figlio sia minore ultra-dodicenne, di cui si Per_1 imporrebbe l'ascolto, appare superfluo ai fini del decidere procedere a tale incombente, risolvendosi lo stesso in mero pregiudizio per il minore stesso, non risultando in discussione aspetti inerenti alla sua vita o al suo rapporto con i genitori (affidamento, collocamento, frequentazione), in quanto risultano oggetto di contenzioso fra i genitori sostanzialmente solo questioni di carattere economico;
parimenti per la sorella minore , divenuta Per_2 ultradodicenne in corso di giudizio, con sindrome di Down.
3) Le pronunce economiche
All'esito dell'espletata istruttoria è risultata confermata la deduzione di parte ricorrente per la quale il resistente integra il proprio reddito da pensione con i proventi derivanti dalla società di cui è socio, formalmente non lavoratore;
trattasi di una carrozzeria che genera ricavi annui per oltre € 100.000,00 con utili divisibili fra i due soci in costante crescita, da ultimo per €
37.000,00.
Ritiene il Collegio che, richiamate le valutazioni già svolte in via provvisoria e il divario reddituale risultante fra le parti, in uno alle risultanze documentali così emerse, debba essere confermata la statuizione economica disposta, in via ordinaria.
Parimenti deve essere confermata la previsione dell'A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti.
Inammissibili, come già rilevato in corso di causa, le domande inerenti le intestazioni delle autovetture, la gestione delle somme di indennità per e il rendimento del conto. Per_2
Quanto alle spese straordinarie, invece, ritiene il Collegio di dover accogliere le deduzioni di parte ricorrente, in ordine all'accollo integralmente paterno delle spese straordinarie relative all'attività di del figlio , per le motivazioni emerse in atti;
ancora, poiché entrambi CP_2 Per_1
i genitori sono titolari di reddito lavorativo/pensionistico, le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50%.
4) Le spese di lite pagina 7 di 9 La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca parziale soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio in Varese in data 10/05/2014, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 23, parte I, serie /, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che (Tradate, 20/10/2009) e (Varese, 27/03/2013), Per_1 Per_2 rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
4) ASSEGNA alla ricorrente l'ex casa coniugale sita in Varese, via Vico n. 17, affinché la abiti con la prole;
5) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario:
- Un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola, ivi prelevandola, al mattino successivo, con pernottamento, curando l'accompagnamento a scuola ovvero il ritorno presso l'abitazione materna;
- A weekend alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, curando l'accompagnamento a scuola ovvero il ritorno presso l'abitazione materna;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 18.00 con un genitore;
dal 31.12 ore
18.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
pagina 8 di 9 - Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
6) DISPONE che il padre contribuisca al Controparte_1 mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 700,00 (€ 350,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione ottobre 2025); spese dell'attività di go-kart del figlio integralmente a carico del padre, atteso il Per_1 motivato dissenso materno;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare in favore della ricorrente, come da accordo delle parti;
7) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate dalle parti;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1055/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LONGHINI BRIGITTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1952, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLA MAURO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/05/2024).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente , come da foglio di precisazione delle conclusioni 23/04/2025 Pt_1 tempestivo ex art. 473bis.28 c.p.c.: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le domande di parte avversa, così disporre:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso Per_1 Per_2 la madre;
3)conseguentemente, assegnare alla ricorrente la casa coniugale di Varese, Via G.B. Vico n. 17.
4)Disciplinare il diritto di visita del padre un giorno infrasettimanale dalle 18,00 della sera sino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola, ed a fine settimana alternati dalle 18,00 del venerdì al lunedì mattina accompagnandoli a scuola.
Per quanto concerne il periodo estivo il padre trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, tra giugno e settembre previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività natalizie e pasquali verrà applicato il principio dell'alternanza per cui i figli trascorreranno, ad anni alterni dal 25 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro, dall'inizio delle vacanze scolastiche pasquali alla sera di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua al termine della vacanza pasquali con l'altro, iniziando dal Natale 2024 con la madre.
5)Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori €
700,00 mensili (€ 350,00 ciascuno) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche, concordate e documentate secondo il Protocollo del Tribunale di Varese vigente.
6)L'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Pt_1
7)Ciascun coniuge rimarrà intestatario esclusivo dell'autovettura di rispettiva proprietà.
IN SUBORDINE: ferme le altre domande di cui sopra, nella denegata ipotesi non vengano confermate le disposizioni economiche dell'ordinanza di Codesto Tribunale del 22.10.2024, disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori €
600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente del
Tribunale di Varese, ad eccezione delle spese di attività di svolta da e la retta CP_2 Per_1 della sua scuola privata ad esclusivo carico del padre IG. Controparte_1
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compensi di lite.”;
Per parte resistente PREVOSTI, nessun deposito tempestivo è pervenuto nel termine assegnato ex art. 473bis.28 c.p.c., tardive le conclusioni precisate solo in data 30.06.2025 nelle note di trattazione scritta per l'udienza 01.07.2025; pertanto, secondo Cass. civ. 13524/2022 occorre fare riferimento alle ultime conclusioni rassegnate in atti in precedenza, e quindi come da note
11/03/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, così giudicare: NEL MERITO
In via principale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, nelle modalità di un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso la residenza paterna dalle ore 18:00 al mattino successivo, oltre a due weekend alternati dalle ore 18:00 del venerdì al lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
vacanze estive di 15 giorni anche non consecutivi, festività di Natale e Pasqua alternate.
− disporre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , l'importo di Per_1 Per_2
Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione IS, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese, senza deroga alcuna;
− i genitori dovranno sempre concordare eventuali somme extra da prelevare dal conto della figlia minore e, in ogni caso, la IG.ra dovrà fornire estratto conto Persona_3 Pt_1 annuale al IG. CP_1
− Assegno unico per i figli interamente assegnato alla IG.ra Pt_1
In via subordinata
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, nelle modalità di un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso la residenza paterna dalle ore 18:00 al mattino successivo, oltre a due weekend alternati dalle ore 18:00 del venerdì al lunedì mattina, quando riaccompagnerà i figli a scuola;
vacanze estive di 15 giorni anche non consecutivi, festività di Natale e Pasqua alternate.
pagina 3 di 9 − disporre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , l'importo di Per_1 Per_2
Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione IS, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese, senza deroga alcuna;
− i genitori dovranno sempre concordare eventuali somme extra da prelevare dal conto della figlia minore e, in ogni caso, la IG.ra dovrà fornire estratto conto Persona_3 Pt_1 annuale al IG. CP_1
− Assegno unico per i figli interamente assegnato alla IG.ra Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2025 la parte ricorrente IG.ra ha Parte_1 adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei confronti della parte resistente IG. , matrimonio contratto in Varese in data Controparte_1
10/05/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 23, parte I, serie /, dell'anno 2014; da tale unione sono nati i figli a Tradate (VA) in data 20.10.2009 e a Varese in data Per_1 Per_2
27.03.2013.
Come già evidenziato anche con ordinanza 17/10/2024, “rilevato che la parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della prole, il collocamento prevalente materno, con conseguente assegnazione della ex casa coniugale, con frequentazione paterna a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio), oltre rivalutazione di legge e 50% delle spese straordinarie, con l'espressa previsione in deroga dal Protocollo che le spese del go-kart di
e la retta della scuola privata di rimangano integralmente a carico del padre;
Per_1 Per_1 assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente;
ogni coniuge rimarrà intestatario della vettura di proprietà; con vittoria di spese di lite;
rilevato che la parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato che la casa coniugale è in comproprietà al 50%, con rateo del mutuo per € 340,00 mensili fino al 2031; che la ricorrente è insegnante di scuola primaria, per € 1.800,00 mensili netti circa, percepisce integralmente gli assegni familiari, è gravata da rateo mensile di € 300,00 circa per il finanziamento dell'autovettura; che il resistente è titolare di una pensione di anzianità per €
pagina 4 di 9 1.400,00 mensili, ma anche di ulteriori introiti provenienti dalla prosecuzione dell'attività di officina meccanica di cui è socio al 50%; rilevato che è stata depositata la sola memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c. da parte della ricorrente;
rilevato che, successivamente, si è costituita in giudizio in data 12/10/2024 la parte resistente IG. , contestando la ricostruzione della parte Controparte_1 ricorrente, aderendo alla domanda di separazione personale, ma chiedendo: che all'assegnazione alla moglie della casa coniugale consegua il suo onere esclusivo di pagamento del mutuo;
l'affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente materno, regime di frequentazione ordinario;
contribuzione paterna per € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione, oltre 50% delle spese straordinarie;
assegno unico integralmente alla ricorrente;
con previsione di accordo fra i genitori per prelevare somme dal conto corrente della minore
, beneficiaria di indennità Inps, con estratto conto annuale da parte della ricorrente in Per_2 favore del resistente;
con vittoria di spese di lite;
preso atto delle verbalizzazioni di cui alla prima comparizione 15/10/2024”.
Con i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c. è stato disposto l'affido condiviso della prole, il suo collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione ad ella della casa coniugale;
regime di frequentazione padre/prole secondo regime “ordinario” a weekend alterni e frequentazioni infrasettimanali, oltre a festività e vacanze secondo alternanza;
contributo economico paterno per € 700,00 mensili (€ 350,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti;
inammissibili le ulteriori domande non connesse formulate dalle parti.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. al terzo, in relazione ai bilanci della società di cui il resistente è socio, per le annualità dal
2020 al 2023 comprese.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. per la remissione della causa in decisione al Collegio, con assegnazione degli ordinari termini di legge per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica;
parte ricorrente ha depositato il foglio di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale, nonché note di trattazione pagina 5 di 9 scritta ex art. 127 ter c.p.c.; parte resistente non ha precisato le conclusioni né ha depositato scritti conclusivi, limitandosi a depositare note di trattazione scritta per l'udienza cartolare.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio con provvedimento
03/07/2025, comunicato alle parti in data 04/07/2025.
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1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in Varese in data 10/05/2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 23, parte I, serie /, dell'anno 2014.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) I figli della coppia
Non è in discussione il regime di affidamento condiviso della prole, il suo collocamento prevalente materno e la necessità di stabilire un regime di frequentazione per il padre.
Ed invero, come già disposto in sede di provvedimenti provvisori e nonostante le deduzioni di inosservanza dei provvedimenti provvisori lamentata dalla moglie e mai negata dal marito, poiché nelle conclusioni risulta di fatto un regime di frequentazione sostanzialmente coincidente, in questa sede lo stesso viene recepito: un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi fra i genitori da individuarsi nel mercoledì, dalle 18,00 della sera sino alla mattina successiva accompagnandoli a scuola, ed a fine settimana alternati dalle 18,00 del venerdì al lunedì mattina accompagnandoli a scuola. Vacanze estive per 15 giorni, anche non pagina 6 di 9 consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza dal 25 al 31 pomeriggio e dal 31 pomeriggio al 6.
Preme precisare che, nonostante il figlio sia minore ultra-dodicenne, di cui si Per_1 imporrebbe l'ascolto, appare superfluo ai fini del decidere procedere a tale incombente, risolvendosi lo stesso in mero pregiudizio per il minore stesso, non risultando in discussione aspetti inerenti alla sua vita o al suo rapporto con i genitori (affidamento, collocamento, frequentazione), in quanto risultano oggetto di contenzioso fra i genitori sostanzialmente solo questioni di carattere economico;
parimenti per la sorella minore , divenuta Per_2 ultradodicenne in corso di giudizio, con sindrome di Down.
3) Le pronunce economiche
All'esito dell'espletata istruttoria è risultata confermata la deduzione di parte ricorrente per la quale il resistente integra il proprio reddito da pensione con i proventi derivanti dalla società di cui è socio, formalmente non lavoratore;
trattasi di una carrozzeria che genera ricavi annui per oltre € 100.000,00 con utili divisibili fra i due soci in costante crescita, da ultimo per €
37.000,00.
Ritiene il Collegio che, richiamate le valutazioni già svolte in via provvisoria e il divario reddituale risultante fra le parti, in uno alle risultanze documentali così emerse, debba essere confermata la statuizione economica disposta, in via ordinaria.
Parimenti deve essere confermata la previsione dell'A.U.U. integralmente in favore della ricorrente su accordo delle parti.
Inammissibili, come già rilevato in corso di causa, le domande inerenti le intestazioni delle autovetture, la gestione delle somme di indennità per e il rendimento del conto. Per_2
Quanto alle spese straordinarie, invece, ritiene il Collegio di dover accogliere le deduzioni di parte ricorrente, in ordine all'accollo integralmente paterno delle spese straordinarie relative all'attività di del figlio , per le motivazioni emerse in atti;
ancora, poiché entrambi CP_2 Per_1
i genitori sono titolari di reddito lavorativo/pensionistico, le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50%.
4) Le spese di lite pagina 7 di 9 La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca parziale soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._2 hanno contratto matrimonio in Varese in data 10/05/2014, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 23, parte I, serie /, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che (Tradate, 20/10/2009) e (Varese, 27/03/2013), Per_1 Per_2 rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
4) ASSEGNA alla ricorrente l'ex casa coniugale sita in Varese, via Vico n. 17, affinché la abiti con la prole;
5) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il seguente calendario:
- Un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'uscita da scuola, ivi prelevandola, al mattino successivo, con pernottamento, curando l'accompagnamento a scuola ovvero il ritorno presso l'abitazione materna;
- A weekend alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina, curando l'accompagnamento a scuola ovvero il ritorno presso l'abitazione materna;
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 18.00 con un genitore;
dal 31.12 ore
18.00 al 06.01 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
pagina 8 di 9 - Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
6) DISPONE che il padre contribuisca al Controparte_1 mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € 700,00 (€ 350,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione ottobre 2025); spese dell'attività di go-kart del figlio integralmente a carico del padre, atteso il Per_1 motivato dissenso materno;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare in favore della ricorrente, come da accordo delle parti;
7) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande formulate dalle parti;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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