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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 316/2020
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 316/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 6476/2019 pubblicata in data
24.6.2019 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 71890/2011, pendente
TRA
(c.f.: ) in persona del Direttore Generale l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo ARA (c.f.: ) e C.F._1 dall'avv. Amalia Carrara (c.f.: C.F._2
Appellante
E
Controparte_1
(c.f.: ), con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano 10/12, in persona del P.IVA_2 suo legale rapp.te pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Roberto Buonanno (c.f.: ) C.F._3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso la sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli, il Controparte_1
premettendo di essere accreditato presso il per l'erogazione di prestazioni
[...] CP_2 attinenti la branca di patologia clinica, laboratorio in favore degli assistiti dell'
[...]
, ha chiesto ingiungersi all'azienda sanitaria il pagamento di € 26.271,39, Parte_1
(importo documentato da fattura) a titolo di prestazioni rese nel mese di novembre dell'anno 2010, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio.
2. Il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli - in data 16.07.2011 ha accolto 2 il ricorso ed emesso il decreto ingiuntivo n. 676/2011, notificato all'azienda sanitaria debitrice il 26.7.2011.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 30.09.2011, la
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di Parte_1 pagamento, eccependo che “la somma ingiunta dal magistrato adito non corrisponde a quella richiesta con il ricorso introduttivo”, evidenziando che il decreto ingiuntivo allegato era di importo ben superiore, pari ad euro 56.436,18; in ogni caso deduceva l'insussistenza del credito in quanto la somma fatturata sarebbe stata oggetto degli sconti tariffari previsti dalla L. 296/2006, tanto a tutela dell'esigenza di contenimento della spesa sanitaria;
allegava, poi, che gli sconti sarebbero stati recepiti anche in via contrattuale mediante la previsione dell'art. 5 del contratto stipulato con il centro opposto. Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto e il rigetto della domanda di pagamento proposta dall'opposta.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata il 27.1.2012 si è costituito il che ha Controparte_1
preliminarmente allegato di aver per mero errore materiale notificato un decreto ingiuntivo afferente ad altra questione, ma che il credito era fondato su fatture dell'importo complessivo di euro 26.271,39; gradatamente, nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando: l'infondatezza dell'eccezione di tipo contrattuale fondata sui decreti del commissario ad acta;
l'inapplicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009, anche sulla scorta delle giurisprudenza del giudice delle leggi in materia;
l'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o) L. 296/2006 alla Regione
Campania, dotata di un proprio tariffario.
4. Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto di gravame ha respinto l'opposizione proposta dalla ritenendo, per un verso, applicabile il sistema degli Parte_1
sconti tariffari alle sole prestazioni rese nel triennio 2007-2009, per altro verso negando che lo sconto possa dirsi contrattualizzato, riguardando gli artt. 4 e 5 del contratto, Parte invocati dalla il diverso profilo della fissazione dei tetti di spesa;
infine ha condannato la al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro Parte_1 1.600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dell'avv. Buonanno anticipatario.
5. Avverso detta sentenza, spiega la , con un unico, lungo motivo con Parte_1
cui insiste sulla questione della applicabilità dello sconto tariffario in via contrattuale, in considerazione dell'espresso tenore dell'art. 5 comma 2 del contratto, riportando ampi 3 brani di precedenti giurisprudenziali e chiamando a sostegno una circolare interpretativa
Parte Parte della del 2013 e la prassi costantemente seguita;
ha concluso la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 676/2011 con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
5.1. Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica al Controparte_1
con comparsa depositata il 18.6.2020 si è costituita in
[...] giudizio l'appellata società, che ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Fissata la comparizione per l'udienza del 1°.07.2020, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 19.09.2021. Per esigenze di ruolo, l'udienza è stata rinviata più volte e si è svolta, infine, previa anticipazione della data già prevista, in data
12.02.2025 in trattazione scritta.
Con ordinanza pubblicata e comunicata in data 12.2.2025 questa Corte, lette le note di trattazione delle parti, sostitutive della presenza fisica in udienza, ha riservato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni venti più venti (20+20) di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c. per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e l'appellata società ha depositato la memoria conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e va respinto.
Parte 6.1. È infondato l'unico motivo, con cui la ha richiamato la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. L'interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa.
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006. 4 Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione.
L'affermazione non è condivisibile.
Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, - qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006 (vds. in particolare il comma 2 dell'art. 5).
Appare evidente, dalla piana lettura del contratto, come il richiamo allo sconto ai sensi della legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe - sempre entro i limiti di spesa fissati - ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
6.2. Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata. ***
7. Il governo delle spese segue la soccombenza, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del
[...]
. Controparte_1
Il compenso è liquidato in dispositivo secondo i parametri allegati al DM 147/2022 per i 5 giudizi di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.001,00, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
7.1. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 6476/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 24.06.2019, così provvede:
--Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--Condanna l' alla rifusione in favore Controparte_3 dell'appellata società delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
3.480,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.A.P., con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 316/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 6476/2019 pubblicata in data
24.6.2019 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 71890/2011, pendente
TRA
(c.f.: ) in persona del Direttore Generale l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo ARA (c.f.: ) e C.F._1 dall'avv. Amalia Carrara (c.f.: C.F._2
Appellante
E
Controparte_1
(c.f.: ), con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano 10/12, in persona del P.IVA_2 suo legale rapp.te pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Roberto Buonanno (c.f.: ) C.F._3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso la sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli, il Controparte_1
premettendo di essere accreditato presso il per l'erogazione di prestazioni
[...] CP_2 attinenti la branca di patologia clinica, laboratorio in favore degli assistiti dell'
[...]
, ha chiesto ingiungersi all'azienda sanitaria il pagamento di € 26.271,39, Parte_1
(importo documentato da fattura) a titolo di prestazioni rese nel mese di novembre dell'anno 2010, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio.
2. Il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli - in data 16.07.2011 ha accolto 2 il ricorso ed emesso il decreto ingiuntivo n. 676/2011, notificato all'azienda sanitaria debitrice il 26.7.2011.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 30.09.2011, la
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di Parte_1 pagamento, eccependo che “la somma ingiunta dal magistrato adito non corrisponde a quella richiesta con il ricorso introduttivo”, evidenziando che il decreto ingiuntivo allegato era di importo ben superiore, pari ad euro 56.436,18; in ogni caso deduceva l'insussistenza del credito in quanto la somma fatturata sarebbe stata oggetto degli sconti tariffari previsti dalla L. 296/2006, tanto a tutela dell'esigenza di contenimento della spesa sanitaria;
allegava, poi, che gli sconti sarebbero stati recepiti anche in via contrattuale mediante la previsione dell'art. 5 del contratto stipulato con il centro opposto. Per tali ragioni ha chiesto la revoca del decreto e il rigetto della domanda di pagamento proposta dall'opposta.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata il 27.1.2012 si è costituito il che ha Controparte_1
preliminarmente allegato di aver per mero errore materiale notificato un decreto ingiuntivo afferente ad altra questione, ma che il credito era fondato su fatture dell'importo complessivo di euro 26.271,39; gradatamente, nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando: l'infondatezza dell'eccezione di tipo contrattuale fondata sui decreti del commissario ad acta;
l'inapplicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009, anche sulla scorta delle giurisprudenza del giudice delle leggi in materia;
l'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o) L. 296/2006 alla Regione
Campania, dotata di un proprio tariffario.
4. Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto di gravame ha respinto l'opposizione proposta dalla ritenendo, per un verso, applicabile il sistema degli Parte_1
sconti tariffari alle sole prestazioni rese nel triennio 2007-2009, per altro verso negando che lo sconto possa dirsi contrattualizzato, riguardando gli artt. 4 e 5 del contratto, Parte invocati dalla il diverso profilo della fissazione dei tetti di spesa;
infine ha condannato la al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro Parte_1 1.600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dell'avv. Buonanno anticipatario.
5. Avverso detta sentenza, spiega la , con un unico, lungo motivo con Parte_1
cui insiste sulla questione della applicabilità dello sconto tariffario in via contrattuale, in considerazione dell'espresso tenore dell'art. 5 comma 2 del contratto, riportando ampi 3 brani di precedenti giurisprudenziali e chiamando a sostegno una circolare interpretativa
Parte Parte della del 2013 e la prassi costantemente seguita;
ha concluso la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 676/2011 con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
5.1. Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica al Controparte_1
con comparsa depositata il 18.6.2020 si è costituita in
[...] giudizio l'appellata società, che ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Fissata la comparizione per l'udienza del 1°.07.2020, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 19.09.2021. Per esigenze di ruolo, l'udienza è stata rinviata più volte e si è svolta, infine, previa anticipazione della data già prevista, in data
12.02.2025 in trattazione scritta.
Con ordinanza pubblicata e comunicata in data 12.2.2025 questa Corte, lette le note di trattazione delle parti, sostitutive della presenza fisica in udienza, ha riservato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni venti più venti (20+20) di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c. per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e l'appellata società ha depositato la memoria conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e va respinto.
Parte 6.1. È infondato l'unico motivo, con cui la ha richiamato la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. L'interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa.
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006. 4 Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione.
L'affermazione non è condivisibile.
Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, - qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006 (vds. in particolare il comma 2 dell'art. 5).
Appare evidente, dalla piana lettura del contratto, come il richiamo allo sconto ai sensi della legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe - sempre entro i limiti di spesa fissati - ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
6.2. Per tutto quanto esposto, respinto l'appello, la sentenza di primo grado va confermata. ***
7. Il governo delle spese segue la soccombenza, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del
[...]
. Controparte_1
Il compenso è liquidato in dispositivo secondo i parametri allegati al DM 147/2022 per i 5 giudizi di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.001,00, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
7.1. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 6476/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 24.06.2019, così provvede:
--Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
--Condanna l' alla rifusione in favore Controparte_3 dell'appellata società delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
3.480,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.A.P., con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo