Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1950 e' soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469 .
A partire dal 1 luglio 1950 e' soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469 .