CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3075/2020, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni quaranta per le comparse conclusionali e venti per le memorie di replica all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta del 12 marzo
2025, giusta ordinanza depositata il 14 marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] l [...], c.f. , rappresentati e difesi giusta procura CodiceFiscale_2 in calce alla citazione su foglio ad essa accluso ma separato, dall'Avvocato Fabio Criscuolo,
c.f. , presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale Is. G 1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_4
difesa dagli Avvocati Renato Vitelli, c.f. e Pasquale Cioffi, c.f. CodiceFiscale_5 [...]
, presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, al Corso Secondigliano n. 166 C.F._6 elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
E
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda p.i. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Tisci, c.f. , CodiceFiscale_7
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in
Napoli alla via del Parco Margherita elettivamente domicilia, indirizzo elettronica certificata
– domicilio digitale Email_4
APPELLATA
NONCHE'
p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Brunella Iodice, c.f. CodiceFiscale_8 presso il cui studio in Napoli, alla via Carducci n. 6 elettivamente domicilia, giusta procura in atti rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_5
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10861/2019, pubblicata in data
5 dicembre 2019, non notificata, in materia di responsabilità ex artt. 2049 e ss.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 7 settembre 2020 e iscritto ruolo il 16 settembre 2020
e hanno impugnato la sentenza n. 10861/2019, pubblicata in data Pt_1 Parte_2
5 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato le loro domande, assorbito quelle delle altre parti, e condannato gli istanti al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascuna delle controparti in € 2.738,00 per competenze, oltre spese generali del 15% IVA e
CPA, nonché € 237,00 per spese di contributo per la chiamata in causa in favore della convenuta Controparte_3
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo, all'esito del quale i suoi latori hanno chiesto alla Corte distrettuale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in via principale di accertare la responsabilità di per i danni all'immobile Controparte_1 di proprietà di e alla persona di per le patologie da lui Parte_1 Parte_2
sofferte, con condanna al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 8.628,00 oltre IVA
e rivalutazione, ovvero nella somma ritenuta equa dal Collegio, in favore di Pt_1
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Frigerio e al risarcimento in via equitativa dei danni in favore di , con vittoria Parte_2
sulle spese di lite.
2. In data 30 giugno 2021 si è costituta in giudizio l' Controparte_2 opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e al gravame proposto da e in quanto a suo parere inammissibile ed Pt_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto che venga rigettata la domanda di manleva - ove rinnovata dalla Controparte_3
nei suoi confronti - in quanto inammissibile ed infondata e, in via ulteriormente
[...] gradata, ove sia accolta anche la domanda di manleva, che l' Controparte_2
venga condannata al versamento dell'indennizzo entro i limiti della polizza e fermo ed escluso un importo pari allo scoperto del 10% di quanto liquidato a titolo di danni e spese processuali, con spese di lite secondo soccombenza.
3. Il 2 luglio 2021 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello in quanto infondato;
in subordine, in caso di accoglimento del gravame, che venga dichiarato operativo il contratto di assicurazione con la Controparte_2
invocando il giudicato formatosi sul capo di sentenza che ha statuito la validità della
[...] copertura assicurativa a dicembre 2014; per l'effetto ha chiesto cha sia condannata la società assicurativa a manlevarla di quanto eventualmente sia condannata a risarcire, con vittoria sulle spese di lite.
4. Il 5 luglio 2021 si è costituita anche chiedendo in via preliminare che Controparte_1
venga dichiarata la nullità, inammissibilità o improcedibilità del gravame e comunque che sia rigettato in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, che venga condannata la società appaltatrice a manlevarla delle eventuali conseguenze pregiudizievoli, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini giorni quaranta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori venti per il deposito delle memorie di replica.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto notificato il 5 novembre 2015 e hanno citato in Pt_1 Parte_2
giudizio ha allegato di essere proprietario di un Controparte_1 Parte_1
immobile in Napoli, al terzo piano del Corso Secondigliano n. 264 e che CP_1 CP_1
è proprietaria dell'immobile sito al quarto piano dello stesso palazzo. Unitamente a suo figlio ha riferito che la tra fine ottobre e fine dicembre del 2012, ha Parte_2 CP_1 eseguito lavori di ristrutturazione del suo appartamento che avrebbero causato danni ingenti al sottostante. In particolare, entrambi gli attori hanno lamentato danni da vibrazioni
(ascritti al massiccio impiego di martelli pneumatici nella prima fase delle lavorazioni) che avrebbero aperto crepe nelle pareti e nel soffitto della cucina, delle camere da letto, del salone e della zona di ingresso e addirittura nel pavimento della cucina. Altri danni successivi da infiltrazioni si sarebbero procurati nella zona d'ingresso, con la rottura del pannello di vetro del lucernaio, sostituito con altro in plexiglass solo dopo accese rimostranze, al punto che ha iniziato a soffrire di bronchite allergica per la Parte_2 comparsa di muffa nella controsoffittatura dell'appartamento del padre, le cui segnalazioni e inviti al ristoro, giusta lettera notificata a mezzo il 15 luglio 2015, non hanno CP_4
sortito effetto.
Hanno quindi addotto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. per Controparte_1
avere omesso d'adoperare le cautele e le misure necessarie affinché le cose in sua proprietà non arrechino pregiudizio ad altri.
Hanno concluso chiedendo che venga accertata e dichiarata la responsabilità di
[...]
per i danni all'immobile in proprietà di , con condanna della CP_1 Parte_1 convenuta al risarcimento per la somma quantificata in € 8.628,00 oltre IVA, con rivalutazione ed interessi, ovvero nella diversa ritenuta equa, oltre al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa in favore di , con vittoria sulle spese di giudizio. Parte_2
6.2. In data 21 gennaio 2016 si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti svolta dagli attori. Ella ha premesso di avere acquistato l'appartamento da lei successivamente ristrutturato il 16 luglio 2012 e di avere affidato i lavori alla immediatamente dopo. Ha osservato come Controparte_3
l'indicazione nel mese di ottobre 2012 della data di inizio dei lavori di ristrutturazione del
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda suo appartamento sia errata, avendovi dato corso a marzo 2013, una volta redatto a novembre 2012 il computo metrico e il progetto, come desumibile dalla SCIA prot. n.
PG/175208/2013 del 3 marzo 2013 e dalla successiva SCIA prot. n. PG/539354/2014 del 6 luglio 2014. Ha dichiarato la preesistenza delle infiltrazioni prima dell'inizio dei lavori, indicandone la responsabilità dei vecchi proprietari dell'immobile, rimasto molti anni disabitato e imbibito d'acqua, finanche stagnante in terra. Ha così fermamente contestato che possa ascriversi alla sua incuria la bronchite di , negando anche danni Parte_2
da vibrazione per i lavori di ristrutturazione, riferendoli piuttosto alla vetustà del fabbricato
(ultracentenario) e alla sua conformazione (con i solai poggiati su travi di legno, sottoposti alle vibrazioni del traffico continuo ed intenso della zona). Ha riconosciuto la sua responsabilità solo per la rottura del vetro del lucernaio che ha dichiarato d'avere prontamente riparato con un'opera provvisionale in attesa di reperire un pannello in vetro, ma di non avere potuto ultimare l'intervento per il rifiuto di controparte a consentirlo. Ha descritto lo stato dei solai e la soluzione tecnica di poggiare nel sottopavimento una rete elettrosaldata per eliminare le vibrazioni proprie del manufatto, essendo il suo appartamento stato realizzato in sopraelevazione e poggiante su travi in cemento e pignatte con camera d'aria. A dimostrazione della preesistenza delle lesioni lamentate dagli attori ha richiamato il verbale dell'assemblea condominiale del 15 ottobre 2014 con l'incarico all'ing.
di relazionare sullo stato delle crepe, seguito dall'indicazione di uno stato Parte_3 fessurativo diffuso e dunque preesistente alla ristrutturazione ascrittale.
Ha inoltre escluso la sua legittimazione passiva per asserita responsabilità da cosa in custodia, coinvolgendo piuttosto l'impresa appaltatrice che Controparte_3
l'avrebbe fisicamente assunta con l'instaurazione del cantiere, essendo obbligata a metterlo in sicurezza. Ha richiamato la disposizione dell'art. 1655 c.c. e negato la sua corresponsabilità solidale, stigmatizzando – da un lato – che l'art. 2051 c.c. non si atteggia affatto come obligatio propter rem e dall'altra che gli attori non hanno agito ai sensi dell'art. 2043 c.c., eventualmente valido per il committente nella improvvida scelta o nell'omessa vigilanza sull'appaltatore. Ad ogni modo ha dubitato che le parti attrici abbiano dimostrato, oltre la colpa, il nesso di causalità tra il bene in custodia ed il danno, insorgendo anche contro la quantificazione del danno, a suo dire sproporzionata rispetto agli inconvenienti lamentati.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha così concluso chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa l'impresa appaltatrice e, nel merito, il rigetto della domanda Controparte_3
perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto che sia condannata l'impresa appaltatrice dalla quale ha invocato la manleva per eventuali conseguenze pregiudizievoli, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
6.3. Estesa la lite all'impresa, si è costituita la opinando la nullità Controparte_3
della citazione per genericità e imprecisione dei fatti posti a fondamento della domanda e, per il resto, aderendo e facendo proprie le obiezioni della convenuta, sia sull'insorgenza dei fenomeni lesivi, sia sull'epoca della ristrutturazione, irrilevante nella genesi delle lesioni e delle infiltrazioni lamentate dagli attori. Ha aggiunto d'avere correttamente svolto i lavori appaltatile nel rispetto delle leges artis e della normativa, evidenziando la condizione dell'intero fabbricato e dell'unità abitativa realizzata in sopraelevazione di esso, negando che l'impiego del martello pneumatico per rimuovere la vecchia pavimentazione e predisporre la rete elettrosaldata possa avere aperto crepe addirittura sul pavimento dell'appartamento al piano sottostante. Ha piuttosto ascritto la loro presenza ad altro genere di sollecitazioni allo stabile e all'assenza di idonei accorgimenti tecnici (indicati proprio nella rete elettrosaldata interpiano), richiamando anch'essa la relazione dell'ing. Pt_3
all'assemblea condominiale che il 15 ottobre 2014 lo ha incaricato della verifica di quanto doluto dagli attori. Nel condividere nel resto la linea difensiva della ha richiamato la CP_1 polizza assicurativa per la r.c. con di cui ai contratti Retailpiù Classic Controparte_2
Impresa n. X9866835203 e n. 1020800025292, chiedendo d'essere manlevato.
6.4. Autorizzata anche la chiamata in causa della compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio rilevando che la non Controparte_2 Controparte_3
abbia corrisposto il premio per l'epoca del sinistro, né provveduto a denunciarlo entro 10 giorni dal fatto o dal momento in cui se n'è avuta la conoscenza in base all'art. 1915 c.c. In ogni caso ha opinato il concorso di colpa ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c. dei medesimi attori per non essere intervenuti tempestivamente ad evitare o contenere i danni all'immobile.
Ha così concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda;
in via subordinata, ove venga accolta la domanda principale, che venga riconosciuta la sola responsabilità di con condanna di costei al risarcimento integrale;
in via ulteriormente Controparte_1
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gradata, che venga rigettata la domanda di manleva proposta dalla Controparte_3
in suo confronto, con vittoria di spese.
[...]
6.5. Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale che ha reso Controparte_1 all'udienza del 31 gennaio 2019 e con l'escussione in veste di testimoni di , Tes_1
residente anch'ella in un appartamento al terzo piano del condominio di Corso
Secondigliano 264, indicata dagli attori e di figlia della convenuta che l'ha Testimone_2
chiamata a deporre insieme a , amministratore del prefato stabile, Testimone_3
all'udienza del 23 maggio 2019. Con l'ordinanza depositata il 9 ottobre 2019 la causa è stata ritenuta matura per essere decisa sulla base della prova testimoniale e della documentazione presente in atti.
7. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 10861/2019 ha rigettato le domande attoree, assorbito le altre domande proposte dalle altre parti e posto a carico degli attori le spese.
7.1. Il giudice di prime cure non ha ritenuto provato che i danni – da vibrazioni procurate dall'impiego di un martello pneumatico e da infiltrazioni - siano riferibili all'attività di ristrutturazione. Dal materiale prodotto dagli attori, in primis dalla perizia di parte del luglio
2015, ha evinto lo stato dei luoghi attuale, non reperendo però alcuna descrizione del bene prima dell'esecuzione dei lavori. Anche la testimonianza di , confermativa Tes_1
dell'esistenza di alcuni danni nell'appartamento dei nell'anno 2014, non è sembrata Pt_2
utile a colmare la lacuna cognitiva sulla condizione pregressa dell'appartamento attoreo.
Dall'insieme delle prove raccolte è stata acquisita l'esistenza di danni durante e dopo i lavori, ma non la comparsa di questi in esito ad essi, nulla conoscendosi della pregressa condizione dell'appartamento al terzio piano sottoposto a quello della Ad elidere la CP_1 prova indiziaria fondata su criterio probabilistico che le lavorazioni possano avere provocato fessurazioni, è stata valorizzata l'ipotesi alternativa offerta dalle parti resistenti secondo cui i danni sarebbero riconducibili alle vibrazioni provenienti dalla strada, come avvalorato dalla delibera assembleare del 15 ottobre 2014 riportante all'o.d.g. la discussione sul “quadro fessurativo dell'intero fabbricato”. A fronte di simili difese il primo giudice ha ritenuto fallito l'onere probatorio della parte attrice per essere rimasto indimostrato il nesso di causalità tra i lavori e i danni all'immobile. Sul punto la nomina di un consulente tecnico
è parsa di nullo ausilio in quanto sarebbe occorsa una ricostruzione storica che mai sarebbe recuperabile a ritroso.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.2. Allo stesso modo, il Tribunale ha ritenuto che non sia possibile stabilire che le infiltrazioni presenti abbiano cagionati danni alla salute di , essendo solo Parte_2
stato prodotto un certificato medico che certifica affezione da bronchite asmatica allergica con prognosi di sette giorni, di epoca successiva ai fatti perché del 2 marzo 2015, da cui non si evince il momento di insorgenza delle patologie e i possibili fattori eziologici. La sola ammissione circa la rottura del lucernaio è stata valutata insufficiente a stabilire effettiva durata e consistenza delle infiltrazioni per ritenerle responsabili della patologia respiratoria lamentata da . Parte_2
7.3. Al rigetto della domanda è conseguita la regolazione delle spese secondo soccombenza e applicando il principio di causalità.
8. Va dichiarata la tempestività dell'appello: tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria a seguito dell'emergenza da Covid- 19, il termine ultimo di proposizione del gravame, a seguito di pubblicazione della sentenza in data 5 dicembre 2019, è caduto in data
8 settembre 2020 per cui la notifica curata in data 7 settembre 2020 va valutata tempestiva.
9. L'appello, ad onta delle obiezioni delle controparti, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
10. Con l'unico motivo d'impugnazione è stata censurata la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile di proprietà di e le vibrazioni procurate dall'improvviso impiego del Parte_1
martello pneumatico nonché le infiltrazioni anche da errato posizionamento del convogliatore di acqua piovana, il tutto in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà di Controparte_1
e hanno valorizzato le testimonianze assertive che i danni presenti Pt_2 Parte_1
nella cucina dell'appartamento in proprietà di sono stati segnalati proprio Parte_1 durante i lavori di ristrutturazione in quanto comparsi all'epoca, stigmatizzando che le caratteristiche del palazzo che ospita gli appartamenti delle parti in lite, costruito nel 1870 in tufo, non ristrutturato da parecchio tempo, certamente eroso dagli agenti atmosferici e dal traffico che può generare vibrazioni, non avrebbe tollerato l'uso di martelli pneumatici per interventi edilizi per cui l'impiego fattone sarebbe individuabile quale concausa nella produzione delle crepe alle pareti e sul soffitto della cucina, delle camere da letto, del salone e dell'ingresso dell'appartamento degli istanti.
10.1. Il motivo d'appello non censura adeguatamente la motivazione che il Tribunale ha speso per respingere la domanda. Dalle obiezioni ad essa mosse dagli appellanti non si individua affatto l'errore del Tribunale che ha ritenuto inesistente la prova del nesso causale, esiziale per l'esito della domanda risarcitoria, ancorché proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., ossia per la relazione di custodia con il bene da cui sarebbe derivata la comparsa del quadro fessurativo fotograficamente rappresentato dal consulente di parte e la bronchite allergica che ha certificato il medico curante e guaribile in sette giorni a marzo 2015 a carico di
[...]
. Pt_2
Senza muovere contestazioni ai principi giuridici applicati, tra cui in primo luogo quello sull'onere della prova delle conseguenze dell'omessa custodia che gravano a carico di chi agisce, ancorché con le agevolazioni recate dalla disposizione indicata (è noto come in
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa;
in argomento, Cassazione civile, sez. III,
08.07.2024, n. 18518), gli appellanti hanno creduto di avere conseguito il risultato attraverso gli scarni elementi probatori addotti.
A loro parere, infatti, la dichiarazione della teste quanto alla presenza delle Tes_1
crepe in cucina nel corso del 2014 dimostrerebbe che esse siano dipese dai lavori all'appartamento sovrastante. Altri elementi utili sarebbero desumibili da quanto riferito dalla teste a proposito del fatto che l'ampio appartamento al quarto piano Testimone_2
sia stato dotato di un nuovo massetto, al di sotto del quale è stata anche posta una rete elettrosaldata, con l'elevazione di alcuni centimetri, al punto che l'ingresso nell'abitazione ristrutturata ha necessitato della creazione di tre gradini ascensionali e che la demolizione del precedente elemento orizzontale abbia richiesto appena una settimana di tempo, nonostante l'estensione di circa 180 mq oltre ai terrazzi.
Da quanto dichiarato nei precedenti termini sarebbe contenuta, a dire degli appellanti, la prova che l'opera demolitoria, per essere avvenuta in breve tempo, ha richiesto l'impiego di strumenti meccanici altamente invasivi e potenti che possano avere generato le vibrazioni di nocumento per le vetuste murature in tufo dello stabile, risalente all'anno 1870.
Ancora, il fatto che i testi addotti da parte convenuta, incluso l'amministratore del condominio, non abbiano ricordato la presenza delle pozze d'acqua nell'appartamento al quarto piano, imbibito d'umidità prima dell'acquisto dalla e della sua ristrutturazione, CP_1 in quanto fino ad allora in condizione di abbandono dai precedenti proprietari, sarebbe altamente significativo della responsabilità della non avendo ella valutato i rischi della CP_1 sua attività né adoperato le cautele doverose nella custodia del suo bene.
Si tratta nondimeno di considerazioni che – al di là di una certa contraddittorietà con quanto se ne vorrebbe inferire per la seconda – si rivelano insufficienti a dare la prova che i nocumenti allegati dagli attori l'indomani dell'intervento di ristrutturazione dalla CP_1
siano dipesi dall'improvvida conduzione di quest'ultimo. La mancanza di elementi da cui conoscere la condizione dell'appartamento di precedentemente e Parte_1
l'ipotetica esistenza delle capillari fessure visibili nel dossier fotografico contenuto nella relazione di parte, redatta in epoca successiva ai fatti, rende fortemente dubbia la relazione
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda causale imprescindibile al giudizio di responsabilità. Nulla – cioè - esclude che i sofferti danni possano essere preesistiti ai fatti e possano dipendere dalla conformazione stessa del vetusto fabbricato di tufo. L'assenza di una rappresentazione dell'appartamento attoreo prima del marzo 2013 (in quanto è a quest'epoca - e non prima - che risale l'intervento della sull'immobile che ha documentato d'avere acquistato solo il 16 luglio 2012), indenne CP_1
dalle crepe e dalle infiltrazioni lamentate in citazione e fotografate dal perito industriale nella consulenza di parte commissionatagli da a luglio Testimone_4 Parte_1
2015, non permette di condividere l'indicazione della causa perché apodittica (ivi è scritto di “danni causati da infiltrazione di acqua e cemento;
in alcune zone sono presenti anche crepe provocate dall'abuso del martello pneumatico;
tali danni sono stati causati dai lavori di ristrutturazione dell'appartamento sovrastante” senza migliore giustificazione).
Secondo parte appellante il fragile materiale probatorio sarebbe ovviabile con il ricorso ad elementi presuntivi (così nella comparsa conclusionale), la qual cosa riecheggia un'indicazione dottrinaria e giurisprudenziale ormai desueta, avendo anche recentemente la Corte regolatrice precisato che la responsabilità per cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 del codice civile, è di natura oggettiva e non presunta, richiedendo la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito (Cassazione civile, sez. III,
11.03.2025, n. 6459 in cui è anche scritto che se il custode può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale, la mera coincidenza temporale o spaziale tra la cosa in custodia e il danno non è sufficiente a stabilire la responsabilità del custode in quanto è imprescindibile la dimostrazione che il danno sia stato concretamente provocato dalla cosa custodita).
In diversi termini, non basta a superare l'onere probatorio l'invocazione della disposizione citata, avendo la Corte regolatrice in plurime occasioni chiarito che la natura oggettiva - e non presunta - della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. comporta, a carico del danneggiato, l'onere di provare il nesso di causalità tra la res ed il danno e, a carico del custode, senza necessità di dimostrare anche la colpa, ma mai di omettere la relazione tra bene e lesioni ad esso ascrivibili (Cassazione civile, sez. III,
12.07.2023, n. 19960).
Lo stesso principio trova applicazione anche nel caso, cui si inscrive la fattispecie, in cui i danni si alleghino derivanti dalla cosa oggetto d'appalto e dei quali realmente risponde
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
(anche) il committente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto non esonera il committente dagli obblighi di custodia della cosa. In tal caso il committente, per andare esente da responsabilità nei confronti dei terzi, deve provare che il danno si è verificato a causa dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire
(caso fortuito). Tuttavia, neanche in questo caso è possibile prescindere dalla prova del nesso di causalità.
Ebbene, dalle testimonianze e dalla relazione di parte sicuramente non si consegue la prova del nesso causale di cui giustamente il Tribunale ha rilevato la mancanza.
Né muta la superiore convinzione il fatto che, a confortare la decisione, il primo giudice abbia anche ritenuto plausibile la ricostruzione alternativa fornita dalla CP_1
Si osserva che l'indicazione di una pregressa condizione del bene non è stata addotta come prova liberatoria, il cui onere grava, nei termini di cui si è riferito, sull'asserito danneggiante, ma solo come allegazione di un fatto contrario al paradigma attoreo, invitto dall'esito della prova della sola parte che ha l'onere di dare dimostrazione di quanto afferma: gli attori odierni appellanti.
Dinanzi all'allegazione avversaria sulla preesistenza delle lesioni e delle infiltrazioni, causate dalla vetustà dello stabile, dall'assenza di manutenzione, dalle sollecitazioni continue del traffico viario, oltre che dal degrado dell'appartamento solo successivamente acquistato dalla tutti fenomeni d'epoca antecedente la custodia di costei, confermata CP_1 dall'esistenza di altre fessurazioni in altre parti del fabbricato condominiale, di cui vi è evidenza nella testimonianza dell'amministratore e nel verbale assembleare dell'ottobre
2014, a maggior ragione scarna si rivela l'affermazione, rimasta tale, della conseguenzialità dei lavori commissionati dalla e i danni procurati all'appartamento sottoposto. CP_1
Quanto alle cautele che non sarebbero state osservate nell'esecuzione dell'intervento, con un titolo di responsabilità parzialmente diverso da quello finora scrutinato, nulla è emerso dalla prova. Essa è totalmente silente sul tipo di lavorazioni e sui mezzi d'opera impiegati, oltre che, di nuovo, sul fatto che le improvvide attività abbiano generato il danno, riconosciuto soltanto per la rottura del vetro sostituito con il plexiglass.
La condivisibile osservazione sulla cautela massima da osservare nell'impiegare strumenti demolitori particolarmente performanti in fabbricati vetusti fonda un titolo di responsabilità che, se esorbitante dall'art. 2051 c.c., richiede una prova più impegnativa in quanto scevra da oggettivismo. Invocando l'art. 2043 c.c., come sembra fare in alcuni
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda passaggi la difesa appellante, la reprimenda alla convenuta - odierna appellata - dovrebbe includere la prova anche della sua colpa, nella scelta della ditta appaltatrice e nella sorveglianza delle opere demandate a soggetti qualificati a svolgerle con l'autonomia che è propria dell'appaltatore (sulla possibile convergenza delle due differenti azioni e sulle distinzioni tra loro, Cassazione civile, sez. VI, 24.12.2021, n. 41507). Sennonché la carenza probatoria (e ancora prima nell'allegazione) sul punto è assai superiore, nulla dimostrando né la tipologia d'intervento praticato, né la comparsa del fenomeno dopo di esso, né
l'omissione delle cautele ordinarie, né qualsivoglia colpa della committente.
10.2. Altrettanto – se non più - grave è l'assenza della prova che le presunte infiltrazioni abbiano avuto incidenza sullo stato di salute di a carico del quale l'unica Parte_2
rilevazione clinica di patologia bronchiale risale ad epoca diversa dai fatti e nulla indica della sua origine specifica, né del tempo della sua comparsa (se congenita, se precedente, concomitante o successiva ai noti episodi).
L'appello nella parte relativa alla statuizione di rigetto della domanda di danno alla salute rasenta l'inammissibilità perché è generico e semplicemente ripetitivo della pretesa formulata in primo grado, senza alcun confronto con la motivazione per la quale il Tribunale ha respinto la domanda.
10.3. Neppure può valere a colmare le lacune probatorie una consulenza disposta dall'Ufficio che avrebbe, come ha ben detto il Tribunale, un'indebita valenza esplorativa in deroga al principio dispositivo delle prove. Inoltre giammai il consulente potrebbe recuperare elementi fattuali non tempestivamente allegati dalle parti e, dato il tempo trascorso, ricostruire la situazione dell'appartamento prima del marzo 2013. Pt_2
Intervenendo assai recentemente per ribadire un principio granitico la Suprema Corte ha ammonito in ordine al fatto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione civile, sez. III, 31.03.2025, n. 8498; nel medesimo senso, Cassazione civile, sez. II, 26.04.2023, n. 10941; Cassazione civile, sez. II, 18.12.2020, n. 29100). Per questa
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda valida motivazione il Tribunale non vi ha dato ingresso e la Corte distrettuale condivide la decisione.
11. Da quanto precede deriva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione con esso attinta.
Tutte le ulteriori obiezioni e argomenti delle parti appellate restano assorbite nella superiore statuizione.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione è effettuata moderando, nell'ambito dello scaglione, il parametro medio in ragione della bassa complessità della lite e della riedizione con l'appello delle stesse questioni esaminate nel primo grado, per cui non è occorsa ulteriore attività istruttoria. Esse vanno distratte per quanto riguarda la difesa di agli Controparte_1
Avvocati Renato Vitelli e Pasquale Cioffi che se ne sono dichiarati antistatari e per quanto attiene alla all'Avvocato Brunella Iodice che ha fatto altrettanto Controparte_3
nella comparsa conclusionale.
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da e alla sentenza del Tribunale di Pt_1 Parte_2
Napoli n. 10861/2019, pubblicata in data 5 dicembre 2019, non notificata;
− condanna gli appellanti in solido alle spese del grado in confronto degli appellati che liquida cadauno in € 1.950,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione per quanto di interesse di agli Avvocati Renato Vitelli Controparte_1
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda e Pasquale Cioffi e per quanto di interesse della all'Avvocato Controparte_3
Brunella Iodice che se ne sono dichiarati antistatari;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 18 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3075/2020, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. ridotti a giorni quaranta per le comparse conclusionali e venti per le memorie di replica all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta del 12 marzo
2025, giusta ordinanza depositata il 14 marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] l [...], c.f. , rappresentati e difesi giusta procura CodiceFiscale_2 in calce alla citazione su foglio ad essa accluso ma separato, dall'Avvocato Fabio Criscuolo,
c.f. , presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale Is. G 1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_4
difesa dagli Avvocati Renato Vitelli, c.f. e Pasquale Cioffi, c.f. CodiceFiscale_5 [...]
, presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, al Corso Secondigliano n. 166 C.F._6 elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
E
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda p.i. , in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Tisci, c.f. , CodiceFiscale_7
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in
Napoli alla via del Parco Margherita elettivamente domicilia, indirizzo elettronica certificata
– domicilio digitale Email_4
APPELLATA
NONCHE'
p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Brunella Iodice, c.f. CodiceFiscale_8 presso il cui studio in Napoli, alla via Carducci n. 6 elettivamente domicilia, giusta procura in atti rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_5
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10861/2019, pubblicata in data
5 dicembre 2019, non notificata, in materia di responsabilità ex artt. 2049 e ss.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 7 settembre 2020 e iscritto ruolo il 16 settembre 2020
e hanno impugnato la sentenza n. 10861/2019, pubblicata in data Pt_1 Parte_2
5 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato le loro domande, assorbito quelle delle altre parti, e condannato gli istanti al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascuna delle controparti in € 2.738,00 per competenze, oltre spese generali del 15% IVA e
CPA, nonché € 237,00 per spese di contributo per la chiamata in causa in favore della convenuta Controparte_3
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo, all'esito del quale i suoi latori hanno chiesto alla Corte distrettuale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in via principale di accertare la responsabilità di per i danni all'immobile Controparte_1 di proprietà di e alla persona di per le patologie da lui Parte_1 Parte_2
sofferte, con condanna al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 8.628,00 oltre IVA
e rivalutazione, ovvero nella somma ritenuta equa dal Collegio, in favore di Pt_1
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Frigerio e al risarcimento in via equitativa dei danni in favore di , con vittoria Parte_2
sulle spese di lite.
2. In data 30 giugno 2021 si è costituta in giudizio l' Controparte_2 opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e al gravame proposto da e in quanto a suo parere inammissibile ed Pt_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ha chiesto che venga rigettata la domanda di manleva - ove rinnovata dalla Controparte_3
nei suoi confronti - in quanto inammissibile ed infondata e, in via ulteriormente
[...] gradata, ove sia accolta anche la domanda di manleva, che l' Controparte_2
venga condannata al versamento dell'indennizzo entro i limiti della polizza e fermo ed escluso un importo pari allo scoperto del 10% di quanto liquidato a titolo di danni e spese processuali, con spese di lite secondo soccombenza.
3. Il 2 luglio 2021 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello in quanto infondato;
in subordine, in caso di accoglimento del gravame, che venga dichiarato operativo il contratto di assicurazione con la Controparte_2
invocando il giudicato formatosi sul capo di sentenza che ha statuito la validità della
[...] copertura assicurativa a dicembre 2014; per l'effetto ha chiesto cha sia condannata la società assicurativa a manlevarla di quanto eventualmente sia condannata a risarcire, con vittoria sulle spese di lite.
4. Il 5 luglio 2021 si è costituita anche chiedendo in via preliminare che Controparte_1
venga dichiarata la nullità, inammissibilità o improcedibilità del gravame e comunque che sia rigettato in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, che venga condannata la società appaltatrice a manlevarla delle eventuali conseguenze pregiudizievoli, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini giorni quaranta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori venti per il deposito delle memorie di replica.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto notificato il 5 novembre 2015 e hanno citato in Pt_1 Parte_2
giudizio ha allegato di essere proprietario di un Controparte_1 Parte_1
immobile in Napoli, al terzo piano del Corso Secondigliano n. 264 e che CP_1 CP_1
è proprietaria dell'immobile sito al quarto piano dello stesso palazzo. Unitamente a suo figlio ha riferito che la tra fine ottobre e fine dicembre del 2012, ha Parte_2 CP_1 eseguito lavori di ristrutturazione del suo appartamento che avrebbero causato danni ingenti al sottostante. In particolare, entrambi gli attori hanno lamentato danni da vibrazioni
(ascritti al massiccio impiego di martelli pneumatici nella prima fase delle lavorazioni) che avrebbero aperto crepe nelle pareti e nel soffitto della cucina, delle camere da letto, del salone e della zona di ingresso e addirittura nel pavimento della cucina. Altri danni successivi da infiltrazioni si sarebbero procurati nella zona d'ingresso, con la rottura del pannello di vetro del lucernaio, sostituito con altro in plexiglass solo dopo accese rimostranze, al punto che ha iniziato a soffrire di bronchite allergica per la Parte_2 comparsa di muffa nella controsoffittatura dell'appartamento del padre, le cui segnalazioni e inviti al ristoro, giusta lettera notificata a mezzo il 15 luglio 2015, non hanno CP_4
sortito effetto.
Hanno quindi addotto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c. per Controparte_1
avere omesso d'adoperare le cautele e le misure necessarie affinché le cose in sua proprietà non arrechino pregiudizio ad altri.
Hanno concluso chiedendo che venga accertata e dichiarata la responsabilità di
[...]
per i danni all'immobile in proprietà di , con condanna della CP_1 Parte_1 convenuta al risarcimento per la somma quantificata in € 8.628,00 oltre IVA, con rivalutazione ed interessi, ovvero nella diversa ritenuta equa, oltre al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa in favore di , con vittoria sulle spese di giudizio. Parte_2
6.2. In data 21 gennaio 2016 si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti svolta dagli attori. Ella ha premesso di avere acquistato l'appartamento da lei successivamente ristrutturato il 16 luglio 2012 e di avere affidato i lavori alla immediatamente dopo. Ha osservato come Controparte_3
l'indicazione nel mese di ottobre 2012 della data di inizio dei lavori di ristrutturazione del
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda suo appartamento sia errata, avendovi dato corso a marzo 2013, una volta redatto a novembre 2012 il computo metrico e il progetto, come desumibile dalla SCIA prot. n.
PG/175208/2013 del 3 marzo 2013 e dalla successiva SCIA prot. n. PG/539354/2014 del 6 luglio 2014. Ha dichiarato la preesistenza delle infiltrazioni prima dell'inizio dei lavori, indicandone la responsabilità dei vecchi proprietari dell'immobile, rimasto molti anni disabitato e imbibito d'acqua, finanche stagnante in terra. Ha così fermamente contestato che possa ascriversi alla sua incuria la bronchite di , negando anche danni Parte_2
da vibrazione per i lavori di ristrutturazione, riferendoli piuttosto alla vetustà del fabbricato
(ultracentenario) e alla sua conformazione (con i solai poggiati su travi di legno, sottoposti alle vibrazioni del traffico continuo ed intenso della zona). Ha riconosciuto la sua responsabilità solo per la rottura del vetro del lucernaio che ha dichiarato d'avere prontamente riparato con un'opera provvisionale in attesa di reperire un pannello in vetro, ma di non avere potuto ultimare l'intervento per il rifiuto di controparte a consentirlo. Ha descritto lo stato dei solai e la soluzione tecnica di poggiare nel sottopavimento una rete elettrosaldata per eliminare le vibrazioni proprie del manufatto, essendo il suo appartamento stato realizzato in sopraelevazione e poggiante su travi in cemento e pignatte con camera d'aria. A dimostrazione della preesistenza delle lesioni lamentate dagli attori ha richiamato il verbale dell'assemblea condominiale del 15 ottobre 2014 con l'incarico all'ing.
di relazionare sullo stato delle crepe, seguito dall'indicazione di uno stato Parte_3 fessurativo diffuso e dunque preesistente alla ristrutturazione ascrittale.
Ha inoltre escluso la sua legittimazione passiva per asserita responsabilità da cosa in custodia, coinvolgendo piuttosto l'impresa appaltatrice che Controparte_3
l'avrebbe fisicamente assunta con l'instaurazione del cantiere, essendo obbligata a metterlo in sicurezza. Ha richiamato la disposizione dell'art. 1655 c.c. e negato la sua corresponsabilità solidale, stigmatizzando – da un lato – che l'art. 2051 c.c. non si atteggia affatto come obligatio propter rem e dall'altra che gli attori non hanno agito ai sensi dell'art. 2043 c.c., eventualmente valido per il committente nella improvvida scelta o nell'omessa vigilanza sull'appaltatore. Ad ogni modo ha dubitato che le parti attrici abbiano dimostrato, oltre la colpa, il nesso di causalità tra il bene in custodia ed il danno, insorgendo anche contro la quantificazione del danno, a suo dire sproporzionata rispetto agli inconvenienti lamentati.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ha così concluso chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa l'impresa appaltatrice e, nel merito, il rigetto della domanda Controparte_3
perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto che sia condannata l'impresa appaltatrice dalla quale ha invocato la manleva per eventuali conseguenze pregiudizievoli, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
6.3. Estesa la lite all'impresa, si è costituita la opinando la nullità Controparte_3
della citazione per genericità e imprecisione dei fatti posti a fondamento della domanda e, per il resto, aderendo e facendo proprie le obiezioni della convenuta, sia sull'insorgenza dei fenomeni lesivi, sia sull'epoca della ristrutturazione, irrilevante nella genesi delle lesioni e delle infiltrazioni lamentate dagli attori. Ha aggiunto d'avere correttamente svolto i lavori appaltatile nel rispetto delle leges artis e della normativa, evidenziando la condizione dell'intero fabbricato e dell'unità abitativa realizzata in sopraelevazione di esso, negando che l'impiego del martello pneumatico per rimuovere la vecchia pavimentazione e predisporre la rete elettrosaldata possa avere aperto crepe addirittura sul pavimento dell'appartamento al piano sottostante. Ha piuttosto ascritto la loro presenza ad altro genere di sollecitazioni allo stabile e all'assenza di idonei accorgimenti tecnici (indicati proprio nella rete elettrosaldata interpiano), richiamando anch'essa la relazione dell'ing. Pt_3
all'assemblea condominiale che il 15 ottobre 2014 lo ha incaricato della verifica di quanto doluto dagli attori. Nel condividere nel resto la linea difensiva della ha richiamato la CP_1 polizza assicurativa per la r.c. con di cui ai contratti Retailpiù Classic Controparte_2
Impresa n. X9866835203 e n. 1020800025292, chiedendo d'essere manlevato.
6.4. Autorizzata anche la chiamata in causa della compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio rilevando che la non Controparte_2 Controparte_3
abbia corrisposto il premio per l'epoca del sinistro, né provveduto a denunciarlo entro 10 giorni dal fatto o dal momento in cui se n'è avuta la conoscenza in base all'art. 1915 c.c. In ogni caso ha opinato il concorso di colpa ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c. dei medesimi attori per non essere intervenuti tempestivamente ad evitare o contenere i danni all'immobile.
Ha così concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda;
in via subordinata, ove venga accolta la domanda principale, che venga riconosciuta la sola responsabilità di con condanna di costei al risarcimento integrale;
in via ulteriormente Controparte_1
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gradata, che venga rigettata la domanda di manleva proposta dalla Controparte_3
in suo confronto, con vittoria di spese.
[...]
6.5. Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale che ha reso Controparte_1 all'udienza del 31 gennaio 2019 e con l'escussione in veste di testimoni di , Tes_1
residente anch'ella in un appartamento al terzo piano del condominio di Corso
Secondigliano 264, indicata dagli attori e di figlia della convenuta che l'ha Testimone_2
chiamata a deporre insieme a , amministratore del prefato stabile, Testimone_3
all'udienza del 23 maggio 2019. Con l'ordinanza depositata il 9 ottobre 2019 la causa è stata ritenuta matura per essere decisa sulla base della prova testimoniale e della documentazione presente in atti.
7. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 10861/2019 ha rigettato le domande attoree, assorbito le altre domande proposte dalle altre parti e posto a carico degli attori le spese.
7.1. Il giudice di prime cure non ha ritenuto provato che i danni – da vibrazioni procurate dall'impiego di un martello pneumatico e da infiltrazioni - siano riferibili all'attività di ristrutturazione. Dal materiale prodotto dagli attori, in primis dalla perizia di parte del luglio
2015, ha evinto lo stato dei luoghi attuale, non reperendo però alcuna descrizione del bene prima dell'esecuzione dei lavori. Anche la testimonianza di , confermativa Tes_1
dell'esistenza di alcuni danni nell'appartamento dei nell'anno 2014, non è sembrata Pt_2
utile a colmare la lacuna cognitiva sulla condizione pregressa dell'appartamento attoreo.
Dall'insieme delle prove raccolte è stata acquisita l'esistenza di danni durante e dopo i lavori, ma non la comparsa di questi in esito ad essi, nulla conoscendosi della pregressa condizione dell'appartamento al terzio piano sottoposto a quello della Ad elidere la CP_1 prova indiziaria fondata su criterio probabilistico che le lavorazioni possano avere provocato fessurazioni, è stata valorizzata l'ipotesi alternativa offerta dalle parti resistenti secondo cui i danni sarebbero riconducibili alle vibrazioni provenienti dalla strada, come avvalorato dalla delibera assembleare del 15 ottobre 2014 riportante all'o.d.g. la discussione sul “quadro fessurativo dell'intero fabbricato”. A fronte di simili difese il primo giudice ha ritenuto fallito l'onere probatorio della parte attrice per essere rimasto indimostrato il nesso di causalità tra i lavori e i danni all'immobile. Sul punto la nomina di un consulente tecnico
è parsa di nullo ausilio in quanto sarebbe occorsa una ricostruzione storica che mai sarebbe recuperabile a ritroso.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.2. Allo stesso modo, il Tribunale ha ritenuto che non sia possibile stabilire che le infiltrazioni presenti abbiano cagionati danni alla salute di , essendo solo Parte_2
stato prodotto un certificato medico che certifica affezione da bronchite asmatica allergica con prognosi di sette giorni, di epoca successiva ai fatti perché del 2 marzo 2015, da cui non si evince il momento di insorgenza delle patologie e i possibili fattori eziologici. La sola ammissione circa la rottura del lucernaio è stata valutata insufficiente a stabilire effettiva durata e consistenza delle infiltrazioni per ritenerle responsabili della patologia respiratoria lamentata da . Parte_2
7.3. Al rigetto della domanda è conseguita la regolazione delle spese secondo soccombenza e applicando il principio di causalità.
8. Va dichiarata la tempestività dell'appello: tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria a seguito dell'emergenza da Covid- 19, il termine ultimo di proposizione del gravame, a seguito di pubblicazione della sentenza in data 5 dicembre 2019, è caduto in data
8 settembre 2020 per cui la notifica curata in data 7 settembre 2020 va valutata tempestiva.
9. L'appello, ad onta delle obiezioni delle controparti, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
10. Con l'unico motivo d'impugnazione è stata censurata la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile di proprietà di e le vibrazioni procurate dall'improvviso impiego del Parte_1
martello pneumatico nonché le infiltrazioni anche da errato posizionamento del convogliatore di acqua piovana, il tutto in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà di Controparte_1
e hanno valorizzato le testimonianze assertive che i danni presenti Pt_2 Parte_1
nella cucina dell'appartamento in proprietà di sono stati segnalati proprio Parte_1 durante i lavori di ristrutturazione in quanto comparsi all'epoca, stigmatizzando che le caratteristiche del palazzo che ospita gli appartamenti delle parti in lite, costruito nel 1870 in tufo, non ristrutturato da parecchio tempo, certamente eroso dagli agenti atmosferici e dal traffico che può generare vibrazioni, non avrebbe tollerato l'uso di martelli pneumatici per interventi edilizi per cui l'impiego fattone sarebbe individuabile quale concausa nella produzione delle crepe alle pareti e sul soffitto della cucina, delle camere da letto, del salone e dell'ingresso dell'appartamento degli istanti.
10.1. Il motivo d'appello non censura adeguatamente la motivazione che il Tribunale ha speso per respingere la domanda. Dalle obiezioni ad essa mosse dagli appellanti non si individua affatto l'errore del Tribunale che ha ritenuto inesistente la prova del nesso causale, esiziale per l'esito della domanda risarcitoria, ancorché proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., ossia per la relazione di custodia con il bene da cui sarebbe derivata la comparsa del quadro fessurativo fotograficamente rappresentato dal consulente di parte e la bronchite allergica che ha certificato il medico curante e guaribile in sette giorni a marzo 2015 a carico di
[...]
. Pt_2
Senza muovere contestazioni ai principi giuridici applicati, tra cui in primo luogo quello sull'onere della prova delle conseguenze dell'omessa custodia che gravano a carico di chi agisce, ancorché con le agevolazioni recate dalla disposizione indicata (è noto come in
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa;
in argomento, Cassazione civile, sez. III,
08.07.2024, n. 18518), gli appellanti hanno creduto di avere conseguito il risultato attraverso gli scarni elementi probatori addotti.
A loro parere, infatti, la dichiarazione della teste quanto alla presenza delle Tes_1
crepe in cucina nel corso del 2014 dimostrerebbe che esse siano dipese dai lavori all'appartamento sovrastante. Altri elementi utili sarebbero desumibili da quanto riferito dalla teste a proposito del fatto che l'ampio appartamento al quarto piano Testimone_2
sia stato dotato di un nuovo massetto, al di sotto del quale è stata anche posta una rete elettrosaldata, con l'elevazione di alcuni centimetri, al punto che l'ingresso nell'abitazione ristrutturata ha necessitato della creazione di tre gradini ascensionali e che la demolizione del precedente elemento orizzontale abbia richiesto appena una settimana di tempo, nonostante l'estensione di circa 180 mq oltre ai terrazzi.
Da quanto dichiarato nei precedenti termini sarebbe contenuta, a dire degli appellanti, la prova che l'opera demolitoria, per essere avvenuta in breve tempo, ha richiesto l'impiego di strumenti meccanici altamente invasivi e potenti che possano avere generato le vibrazioni di nocumento per le vetuste murature in tufo dello stabile, risalente all'anno 1870.
Ancora, il fatto che i testi addotti da parte convenuta, incluso l'amministratore del condominio, non abbiano ricordato la presenza delle pozze d'acqua nell'appartamento al quarto piano, imbibito d'umidità prima dell'acquisto dalla e della sua ristrutturazione, CP_1 in quanto fino ad allora in condizione di abbandono dai precedenti proprietari, sarebbe altamente significativo della responsabilità della non avendo ella valutato i rischi della CP_1 sua attività né adoperato le cautele doverose nella custodia del suo bene.
Si tratta nondimeno di considerazioni che – al di là di una certa contraddittorietà con quanto se ne vorrebbe inferire per la seconda – si rivelano insufficienti a dare la prova che i nocumenti allegati dagli attori l'indomani dell'intervento di ristrutturazione dalla CP_1
siano dipesi dall'improvvida conduzione di quest'ultimo. La mancanza di elementi da cui conoscere la condizione dell'appartamento di precedentemente e Parte_1
l'ipotetica esistenza delle capillari fessure visibili nel dossier fotografico contenuto nella relazione di parte, redatta in epoca successiva ai fatti, rende fortemente dubbia la relazione
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda causale imprescindibile al giudizio di responsabilità. Nulla – cioè - esclude che i sofferti danni possano essere preesistiti ai fatti e possano dipendere dalla conformazione stessa del vetusto fabbricato di tufo. L'assenza di una rappresentazione dell'appartamento attoreo prima del marzo 2013 (in quanto è a quest'epoca - e non prima - che risale l'intervento della sull'immobile che ha documentato d'avere acquistato solo il 16 luglio 2012), indenne CP_1
dalle crepe e dalle infiltrazioni lamentate in citazione e fotografate dal perito industriale nella consulenza di parte commissionatagli da a luglio Testimone_4 Parte_1
2015, non permette di condividere l'indicazione della causa perché apodittica (ivi è scritto di “danni causati da infiltrazione di acqua e cemento;
in alcune zone sono presenti anche crepe provocate dall'abuso del martello pneumatico;
tali danni sono stati causati dai lavori di ristrutturazione dell'appartamento sovrastante” senza migliore giustificazione).
Secondo parte appellante il fragile materiale probatorio sarebbe ovviabile con il ricorso ad elementi presuntivi (così nella comparsa conclusionale), la qual cosa riecheggia un'indicazione dottrinaria e giurisprudenziale ormai desueta, avendo anche recentemente la Corte regolatrice precisato che la responsabilità per cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 del codice civile, è di natura oggettiva e non presunta, richiedendo la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e il danno subito (Cassazione civile, sez. III,
11.03.2025, n. 6459 in cui è anche scritto che se il custode può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale, la mera coincidenza temporale o spaziale tra la cosa in custodia e il danno non è sufficiente a stabilire la responsabilità del custode in quanto è imprescindibile la dimostrazione che il danno sia stato concretamente provocato dalla cosa custodita).
In diversi termini, non basta a superare l'onere probatorio l'invocazione della disposizione citata, avendo la Corte regolatrice in plurime occasioni chiarito che la natura oggettiva - e non presunta - della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. comporta, a carico del danneggiato, l'onere di provare il nesso di causalità tra la res ed il danno e, a carico del custode, senza necessità di dimostrare anche la colpa, ma mai di omettere la relazione tra bene e lesioni ad esso ascrivibili (Cassazione civile, sez. III,
12.07.2023, n. 19960).
Lo stesso principio trova applicazione anche nel caso, cui si inscrive la fattispecie, in cui i danni si alleghino derivanti dalla cosa oggetto d'appalto e dei quali realmente risponde
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
(anche) il committente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto non esonera il committente dagli obblighi di custodia della cosa. In tal caso il committente, per andare esente da responsabilità nei confronti dei terzi, deve provare che il danno si è verificato a causa dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire
(caso fortuito). Tuttavia, neanche in questo caso è possibile prescindere dalla prova del nesso di causalità.
Ebbene, dalle testimonianze e dalla relazione di parte sicuramente non si consegue la prova del nesso causale di cui giustamente il Tribunale ha rilevato la mancanza.
Né muta la superiore convinzione il fatto che, a confortare la decisione, il primo giudice abbia anche ritenuto plausibile la ricostruzione alternativa fornita dalla CP_1
Si osserva che l'indicazione di una pregressa condizione del bene non è stata addotta come prova liberatoria, il cui onere grava, nei termini di cui si è riferito, sull'asserito danneggiante, ma solo come allegazione di un fatto contrario al paradigma attoreo, invitto dall'esito della prova della sola parte che ha l'onere di dare dimostrazione di quanto afferma: gli attori odierni appellanti.
Dinanzi all'allegazione avversaria sulla preesistenza delle lesioni e delle infiltrazioni, causate dalla vetustà dello stabile, dall'assenza di manutenzione, dalle sollecitazioni continue del traffico viario, oltre che dal degrado dell'appartamento solo successivamente acquistato dalla tutti fenomeni d'epoca antecedente la custodia di costei, confermata CP_1 dall'esistenza di altre fessurazioni in altre parti del fabbricato condominiale, di cui vi è evidenza nella testimonianza dell'amministratore e nel verbale assembleare dell'ottobre
2014, a maggior ragione scarna si rivela l'affermazione, rimasta tale, della conseguenzialità dei lavori commissionati dalla e i danni procurati all'appartamento sottoposto. CP_1
Quanto alle cautele che non sarebbero state osservate nell'esecuzione dell'intervento, con un titolo di responsabilità parzialmente diverso da quello finora scrutinato, nulla è emerso dalla prova. Essa è totalmente silente sul tipo di lavorazioni e sui mezzi d'opera impiegati, oltre che, di nuovo, sul fatto che le improvvide attività abbiano generato il danno, riconosciuto soltanto per la rottura del vetro sostituito con il plexiglass.
La condivisibile osservazione sulla cautela massima da osservare nell'impiegare strumenti demolitori particolarmente performanti in fabbricati vetusti fonda un titolo di responsabilità che, se esorbitante dall'art. 2051 c.c., richiede una prova più impegnativa in quanto scevra da oggettivismo. Invocando l'art. 2043 c.c., come sembra fare in alcuni
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda passaggi la difesa appellante, la reprimenda alla convenuta - odierna appellata - dovrebbe includere la prova anche della sua colpa, nella scelta della ditta appaltatrice e nella sorveglianza delle opere demandate a soggetti qualificati a svolgerle con l'autonomia che è propria dell'appaltatore (sulla possibile convergenza delle due differenti azioni e sulle distinzioni tra loro, Cassazione civile, sez. VI, 24.12.2021, n. 41507). Sennonché la carenza probatoria (e ancora prima nell'allegazione) sul punto è assai superiore, nulla dimostrando né la tipologia d'intervento praticato, né la comparsa del fenomeno dopo di esso, né
l'omissione delle cautele ordinarie, né qualsivoglia colpa della committente.
10.2. Altrettanto – se non più - grave è l'assenza della prova che le presunte infiltrazioni abbiano avuto incidenza sullo stato di salute di a carico del quale l'unica Parte_2
rilevazione clinica di patologia bronchiale risale ad epoca diversa dai fatti e nulla indica della sua origine specifica, né del tempo della sua comparsa (se congenita, se precedente, concomitante o successiva ai noti episodi).
L'appello nella parte relativa alla statuizione di rigetto della domanda di danno alla salute rasenta l'inammissibilità perché è generico e semplicemente ripetitivo della pretesa formulata in primo grado, senza alcun confronto con la motivazione per la quale il Tribunale ha respinto la domanda.
10.3. Neppure può valere a colmare le lacune probatorie una consulenza disposta dall'Ufficio che avrebbe, come ha ben detto il Tribunale, un'indebita valenza esplorativa in deroga al principio dispositivo delle prove. Inoltre giammai il consulente potrebbe recuperare elementi fattuali non tempestivamente allegati dalle parti e, dato il tempo trascorso, ricostruire la situazione dell'appartamento prima del marzo 2013. Pt_2
Intervenendo assai recentemente per ribadire un principio granitico la Suprema Corte ha ammonito in ordine al fatto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione civile, sez. III, 31.03.2025, n. 8498; nel medesimo senso, Cassazione civile, sez. II, 26.04.2023, n. 10941; Cassazione civile, sez. II, 18.12.2020, n. 29100). Per questa
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda valida motivazione il Tribunale non vi ha dato ingresso e la Corte distrettuale condivide la decisione.
11. Da quanto precede deriva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione con esso attinta.
Tutte le ulteriori obiezioni e argomenti delle parti appellate restano assorbite nella superiore statuizione.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione è effettuata moderando, nell'ambito dello scaglione, il parametro medio in ragione della bassa complessità della lite e della riedizione con l'appello delle stesse questioni esaminate nel primo grado, per cui non è occorsa ulteriore attività istruttoria. Esse vanno distratte per quanto riguarda la difesa di agli Controparte_1
Avvocati Renato Vitelli e Pasquale Cioffi che se ne sono dichiarati antistatari e per quanto attiene alla all'Avvocato Brunella Iodice che ha fatto altrettanto Controparte_3
nella comparsa conclusionale.
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da e alla sentenza del Tribunale di Pt_1 Parte_2
Napoli n. 10861/2019, pubblicata in data 5 dicembre 2019, non notificata;
− condanna gli appellanti in solido alle spese del grado in confronto degli appellati che liquida cadauno in € 1.950,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione per quanto di interesse di agli Avvocati Renato Vitelli Controparte_1
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda e Pasquale Cioffi e per quanto di interesse della all'Avvocato Controparte_3
Brunella Iodice che se ne sono dichiarati antistatari;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 18 giugno 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 15 -