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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CE SU RI LM Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4480/2021, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
14.5.2025, tra:
- (C.F.: ) - Tecnica Amministrativa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920/2011, già Controparte_3
Delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.02.2004, in persona del legale
[...]
rapp.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_2
-appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
rappresento e difeso dall'avvocato Ornella Palmieri (C.F.: ) C.F._1
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti 1 La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa ex art. 15 O.P.C.M.
n. 3920/2011, già Commissario Controparte_3 Controparte_3
Delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.02.2004, emetteva nei confronti del
[...]
, ai sensi del R.D. n° 639/1910, ingiunzione di pagamento n° 92/2015 per Controparte_4
la somma di € 132.950,34, dovuta a titolo di tariffa smaltimento rifiuti, per il periodo compreso tra il 16.12.2005 ed il 31.12.2009, ai sensi dell'art. 2 d.l. n° 245/2005 e successive ordinanze emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in CP_3
nonché per la somma di € 68.783,65, dovuta a titolo di interessi e penali, maturati alla data del 10.12.2015 ai sensi dell'ordinanza commissariale n° 317 del 27.9.2002.
Avverso il suddetto provvedimento il proponeva opposizione Controparte_4
innanzi al Tribunale di Napoli, mediante atto di citazione notificato in data 19.05.2015, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione e comunque opponendo in compensazione gli importi di cui era asseritamente creditore per la collocazione nel proprio territorio, e precisamente in località Toppa Infuocata, di un sito di stoccaggio temporaneo di CDR
(combustibile derivato da rifiuti) in balle.
Il Comune specificava in proposito che, a seguito di istanza di insinuazione alla massa passiva delle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in ed imputabili CP_3
alle Strutture Commissariali ed al Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, gli era riconosciuto un credito, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003, per soli €
113.099,61, ma che tuttavia, stante l'ormai definitiva permanenza del CDR in balle presso il sito di Toppa Infuocata, esso ente comunale era creditore anche di ulteriori somme “dovute
a titolo di ristoro ambientale, nonché dovute a titolo di risarcimento del danno e per cui ci si riserva di agire in separata sede”.
Si costituiva in giudizio la spiegando preliminare Controparte_1
eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo e, nel merito, eccependo che il controcredito del Comune era stato riconosciuto per il solo importo di euro 113.099,61, rimanendo perciò ancora dovuta dal la somma di euro 19.850,73. Controparte_4
…
2 Con sentenza n° 7065/2021, pubblicata in data del 30.08.2021, il Tribunale di Napoli, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto l'opposizione del CP_4
dichiarando l'integrale inefficacia dell'emessa ingiunzione di pagamento.
In particolare, il giudice di prime cure non solo ha proceduto ad una compensazione tra le parti della somma di € 113.099,61, importo peraltro riconosciuto anche dall'opposto, ma vi ha anche aggiunto un'ulteriore somma che ha ritenuto essere dovuta all'ente comunale, come da tale ente dedotto, a titolo risarcitorio per ristoro ambientale in virtù della perdurante permanenza del CDR presso il sito di Toppa Infuocata per il triennio 18.5.2012 ed il
19.05.2015: somma che il Tribunale ha forfettariamente ed equitativamente quantificato in euro 45.239,76.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1
deducendo quattro motivi di gravame, con i quali ha innanzitutto reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna del al pagamento della somma di Controparte_4
€ 19.850,73, escludendo dalla compensazione l'importo di euro 45.239,76 per l'ipotetico danno da ristoro ambientale ulteriore rispetto a quello riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma
4 della OPCM n° 3286/2003.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_4
la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
14.5.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, senza che le parti abbiano in seguito depositato i loro scritti conclusionali e di replica ex art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello, la ha eccepito il difetto Controparte_1
di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 133 co 1 lett. p) del d.lgs. n° 104/2010 (codice del processo amministrativo, c.d. “cpa”).
3 L'art. 133 cpa prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice “le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
Orbene, ritiene l'appellante che nell'ampio concetto di "controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti" rientrino anche quelle aventi ad oggetto la corresponsione delle tariffe di smaltimento di rifiuti, dal momento che la stessa rappresenta un'attiva necessaria nell'ambito della gestione del ciclo rifiuti poiché preordinata a creare la provvista per l'erogazione del servizio pubblico.
Il motivo è infondato.
E' stato infatti evidenziato che: “La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art.
4 del d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif. in l. n. 123 del 2008, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Sezioni Unite, n° 22428 del 21/09/2018); è stato altresì affermato che la controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta "a monte" dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto
(Cass. SS.UU. n. 12483/2020; Cass. SSUU. n. 19196/2025).
…
4 Con il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, la ha contestato la compensazione che il primo giudice Controparte_1
ha effettuato oltre l'importo di euro 113.099,61 riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma 4 della
OPCM 3286/2003, facendo rientrare in essa anche l'ulteriore importo di euro 45.239,76, all'uopo quantificato a titolo di ipotetico danno da ristoro ambientale.
I motivi sono fondati.
In sede di opposizione il , oltre ad eccepire la compensazione Controparte_4
con gli euro 113.099,61 che gli erano stati espressamente riconosciuti ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003 (tale norma prevedeva che era disposto un contributo a favore dei comuni nel cui territorio erano ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai rifiuti ed i siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti), ha asserito
“che, peraltro, il , stante la presenza oramai definitiva del CDR Controparte_4
in balle nel sito di Toppe Infuocate, è creditore nei confronti della Consiglio CP_1
dei Ministri-Unità Tecnica Amministrativa anche di ulteriori somme dovute a titolo di ristoro ambientale, nonché dovute a titolo di risarcimento del danno e per cui ci si riserva di agire in separata sede”.
Il primo giudice, in adesione a quanto prospettato dall'ente comunale, ha affermato che “il
non agisce subito in riconvenzionale per la condanna Controparte_4
risarcitoria di controparte a titolo di dovuto ed omesso ristoro ambientale, tuttavia qui già ne deduce – chiedendone la rideterminazione in forma di fatto compensativa – la sua idoneità
a neutralizzare, con le altre spettanze, l'opposto credito ingiunto”; ed ha quindi forfettariamente ed equitativamente quantificato in euro 45.239,76 l'ulteriore importo asseritamente dovuto al portandolo anch'esso in compensazione con il credito CP_4
della Presidenza del Consiglio.
Sennonché, pronunciandosi in tal modo, il primo giudice ha in maniera stridente violato l'art. 1243 comma 2 c.c.
Tale norma prevede sì la possibilità che il giudice operi la compensazione anche con un credito che non sia liquido, ma si deve innanzitutto trattare di un credito “di facile e pronta liquidazione”, e, soprattutto, si deve trattare di un credito comunque certo nella sua esistenza, come si ricava implicitamente dalla norma.
5 In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato i seguenti principi di diritto (cfr. Sezioni Unite, n° 23225 del 15/11/2016):
“A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile
e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dalli art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.".
Orbene, nel caso che qui ci occupa il presunto credito risarcitorio dell'ente comunale non solo non era di facile e pronta liquidazione, avendo il primo giudice provveduto a tale liquidazione sulla base di opinabili criteri equitativi, ma soprattutto non era certo, trattandosi di una posta risarcitoria contestata dalla dei Ministri, per Controparte_1
l'accertamento della quale lo stesso ente comunale, nell'atto di citazione, si riservava di agire in separata sede;
e, tuttavia, il primo giudice ha dato per scontata l'esistenza di tale
6 credito, procedendo ad una liquidazione (equitativa) del quantum senza valutare minimamente la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito e senza valutare minimamente la sua effettiva imputabilità allo Stato.
A tal ultimo proposito va evidenziato che il Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n.
1672/2020) ha individuato nella società , pur dopo la risoluzione (ex d.l. n° 245/2005) CP_5
del contratto in virtù del quale essa era affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti durante il periodo dell'emergenza, il soggetto obbligato a rimuovere i rifiuti dalle aree in cui il CDR era stato collocato, essendo alla riferibile la produzione e lo stoccaggio delle CP_5
balle di rifiuti da rimuovere, ed è pertanto da ritenere che sia su quest'ultima società che gravino anche le responsabilità risarcitorie conseguenti alla mancata rimozione.
…
In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento solo parziale dell'opposizione proposta in primo grado dal , va dichiarato Parte_1
che la compensazione invocata dal detto Comune va limitata al credito di euro 113.099,61 al detto ente riconosciuto a titolo di contributo ex art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003
e che, per l'effetto, la somma dovuta dal alla Presidenza Parte_1
del Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica Amministrativa, a titolo di tariffa di smaltimento per il periodo compreso tra il 16.12.2005 ed il 31.12.2009, è pari ad euro 19.850,73 (euro
132.950,34 – euro 113.099,61), oltre ad oneri accessori come ricalcolati su tale minor somma (il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n.
639, costituisce un'azione di accertamento volta ad accertare l'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione: cfr. Cass., sez. 5, n° 14051 del 16/06/2006; Cass., sez. 3, n°
2355 del 29/01/2019).
A proposito degli oneri accessori va evidenziato che l'ultimo motivo di appello, attinente alla mancata considerazione da parte del primo giudice degli interessi e delle penali quantificati
(in euro 68.783,65) nell'ingiunzione opposta, è da ritenersi assorbito alla luce della considerazione che tali interessi e penali, come quantificati nell'ingiunzione (in base ai criteri stabiliti dall'ordinanza commissariale n° 317/2002, peraltro nel presente giudizio non prodotta), sono stati calcolati sulla maggior somma di euro 132.950,34 e dovranno quindi essere dall'amministrazione rideterminati ex novo sulla base del minor importo dovuto.
…
7 Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Ritiene in proposito questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione totale delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
Invero, all'esito globale del giudizio di accertamento proposto dal Controparte_4
nei confronti dell'ingiunzione di pagamento ad esso notificata, l'ente comunale è
[...]
risultato sì debitore della di una somma effettivamente Controparte_1
minore rispetto a quella indicata nell'opposta ingiunzione di pagamento (e, da questo punto di vista, l'ente comunale è pertanto parzialmente vincitore), ma tuttavia, contrariamente alla sua pretesa di vedersi azzerare per compensazione l'intero debito, esso è risultato comunque debitore di una parte della somma, come ristabilito a seguito del vittorioso appello proposto dalla che da questo punto di vista è risultata Controparte_1
quindi a sua volta parzialmente vincitrice.
Come d'altronde evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
32061/22, anche l'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta dall'attore (nel caso di specie la domanda di accertamento dell'illegittima della pretesa fatta valere dall'amministrazione), pur non consentendo la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, può essere comunque idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla ex art. 15 O.P.C.M. n. Parte_2
3920/2011 contro la sentenza n° 7065/2021, pubblicata in data del 30.08.2021 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
- in riforma della sentenza di primo grado, accoglie solo parzialmente l'opposizione proposta dal nei confronti dell'ingiunzione di pagamento n° 92/2015 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara che la somma dovuta dal alla Parte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica Amministrativa, a titolo di tariffa di smaltimento per il periodo compreso tra il 16.12.2005 ed il 31.12.2009, è pari ad euro
8 19.850,73, oltre ad oneri accessori come ricalcolati su tale minor somma, previa compensazione giudiziale con il credito di euro 113.099,61 riconosciuto all'ente comunale a titolo di contributo ex art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003;
- dichiara interamente compensati tra le parti spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
CE SU RI LM LV OM
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CE SU RI LM Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4480/2021, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
14.5.2025, tra:
- (C.F.: ) - Tecnica Amministrativa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920/2011, già Controparte_3
Delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.02.2004, in persona del legale
[...]
rapp.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_2
-appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
rappresento e difeso dall'avvocato Ornella Palmieri (C.F.: ) C.F._1
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti 1 La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa ex art. 15 O.P.C.M.
n. 3920/2011, già Commissario Controparte_3 Controparte_3
Delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27.02.2004, emetteva nei confronti del
[...]
, ai sensi del R.D. n° 639/1910, ingiunzione di pagamento n° 92/2015 per Controparte_4
la somma di € 132.950,34, dovuta a titolo di tariffa smaltimento rifiuti, per il periodo compreso tra il 16.12.2005 ed il 31.12.2009, ai sensi dell'art. 2 d.l. n° 245/2005 e successive ordinanze emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in CP_3
nonché per la somma di € 68.783,65, dovuta a titolo di interessi e penali, maturati alla data del 10.12.2015 ai sensi dell'ordinanza commissariale n° 317 del 27.9.2002.
Avverso il suddetto provvedimento il proponeva opposizione Controparte_4
innanzi al Tribunale di Napoli, mediante atto di citazione notificato in data 19.05.2015, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione e comunque opponendo in compensazione gli importi di cui era asseritamente creditore per la collocazione nel proprio territorio, e precisamente in località Toppa Infuocata, di un sito di stoccaggio temporaneo di CDR
(combustibile derivato da rifiuti) in balle.
Il Comune specificava in proposito che, a seguito di istanza di insinuazione alla massa passiva delle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in ed imputabili CP_3
alle Strutture Commissariali ed al Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, gli era riconosciuto un credito, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003, per soli €
113.099,61, ma che tuttavia, stante l'ormai definitiva permanenza del CDR in balle presso il sito di Toppa Infuocata, esso ente comunale era creditore anche di ulteriori somme “dovute
a titolo di ristoro ambientale, nonché dovute a titolo di risarcimento del danno e per cui ci si riserva di agire in separata sede”.
Si costituiva in giudizio la spiegando preliminare Controparte_1
eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo e, nel merito, eccependo che il controcredito del Comune era stato riconosciuto per il solo importo di euro 113.099,61, rimanendo perciò ancora dovuta dal la somma di euro 19.850,73. Controparte_4
…
2 Con sentenza n° 7065/2021, pubblicata in data del 30.08.2021, il Tribunale di Napoli, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha accolto l'opposizione del CP_4
dichiarando l'integrale inefficacia dell'emessa ingiunzione di pagamento.
In particolare, il giudice di prime cure non solo ha proceduto ad una compensazione tra le parti della somma di € 113.099,61, importo peraltro riconosciuto anche dall'opposto, ma vi ha anche aggiunto un'ulteriore somma che ha ritenuto essere dovuta all'ente comunale, come da tale ente dedotto, a titolo risarcitorio per ristoro ambientale in virtù della perdurante permanenza del CDR presso il sito di Toppa Infuocata per il triennio 18.5.2012 ed il
19.05.2015: somma che il Tribunale ha forfettariamente ed equitativamente quantificato in euro 45.239,76.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1
deducendo quattro motivi di gravame, con i quali ha innanzitutto reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna del al pagamento della somma di Controparte_4
€ 19.850,73, escludendo dalla compensazione l'importo di euro 45.239,76 per l'ipotetico danno da ristoro ambientale ulteriore rispetto a quello riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma
4 della OPCM n° 3286/2003.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_4
la conferma della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
14.5.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, senza che le parti abbiano in seguito depositato i loro scritti conclusionali e di replica ex art. 190 cpc.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello proposto è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello, la ha eccepito il difetto Controparte_1
di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 133 co 1 lett. p) del d.lgs. n° 104/2010 (codice del processo amministrativo, c.d. “cpa”).
3 L'art. 133 cpa prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice “le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
Orbene, ritiene l'appellante che nell'ampio concetto di "controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti" rientrino anche quelle aventi ad oggetto la corresponsione delle tariffe di smaltimento di rifiuti, dal momento che la stessa rappresenta un'attiva necessaria nell'ambito della gestione del ciclo rifiuti poiché preordinata a creare la provvista per l'erogazione del servizio pubblico.
Il motivo è infondato.
E' stato infatti evidenziato che: “La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art.
4 del d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif. in l. n. 123 del 2008, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Sezioni Unite, n° 22428 del 21/09/2018); è stato altresì affermato che la controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta "a monte" dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto
(Cass. SS.UU. n. 12483/2020; Cass. SSUU. n. 19196/2025).
…
4 Con il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, la ha contestato la compensazione che il primo giudice Controparte_1
ha effettuato oltre l'importo di euro 113.099,61 riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma 4 della
OPCM 3286/2003, facendo rientrare in essa anche l'ulteriore importo di euro 45.239,76, all'uopo quantificato a titolo di ipotetico danno da ristoro ambientale.
I motivi sono fondati.
In sede di opposizione il , oltre ad eccepire la compensazione Controparte_4
con gli euro 113.099,61 che gli erano stati espressamente riconosciuti ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003 (tale norma prevedeva che era disposto un contributo a favore dei comuni nel cui territorio erano ubicati gli impianti di trasferenza, i siti di stoccaggio provvisorio di combustibile derivato dai rifiuti ed i siti di stoccaggio definitivo dei sovvalli degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti), ha asserito
“che, peraltro, il , stante la presenza oramai definitiva del CDR Controparte_4
in balle nel sito di Toppe Infuocate, è creditore nei confronti della Consiglio CP_1
dei Ministri-Unità Tecnica Amministrativa anche di ulteriori somme dovute a titolo di ristoro ambientale, nonché dovute a titolo di risarcimento del danno e per cui ci si riserva di agire in separata sede”.
Il primo giudice, in adesione a quanto prospettato dall'ente comunale, ha affermato che “il
non agisce subito in riconvenzionale per la condanna Controparte_4
risarcitoria di controparte a titolo di dovuto ed omesso ristoro ambientale, tuttavia qui già ne deduce – chiedendone la rideterminazione in forma di fatto compensativa – la sua idoneità
a neutralizzare, con le altre spettanze, l'opposto credito ingiunto”; ed ha quindi forfettariamente ed equitativamente quantificato in euro 45.239,76 l'ulteriore importo asseritamente dovuto al portandolo anch'esso in compensazione con il credito CP_4
della Presidenza del Consiglio.
Sennonché, pronunciandosi in tal modo, il primo giudice ha in maniera stridente violato l'art. 1243 comma 2 c.c.
Tale norma prevede sì la possibilità che il giudice operi la compensazione anche con un credito che non sia liquido, ma si deve innanzitutto trattare di un credito “di facile e pronta liquidazione”, e, soprattutto, si deve trattare di un credito comunque certo nella sua esistenza, come si ricava implicitamente dalla norma.
5 In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato i seguenti principi di diritto (cfr. Sezioni Unite, n° 23225 del 15/11/2016):
“A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara
l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile
e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dalli art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.".
Orbene, nel caso che qui ci occupa il presunto credito risarcitorio dell'ente comunale non solo non era di facile e pronta liquidazione, avendo il primo giudice provveduto a tale liquidazione sulla base di opinabili criteri equitativi, ma soprattutto non era certo, trattandosi di una posta risarcitoria contestata dalla dei Ministri, per Controparte_1
l'accertamento della quale lo stesso ente comunale, nell'atto di citazione, si riservava di agire in separata sede;
e, tuttavia, il primo giudice ha dato per scontata l'esistenza di tale
6 credito, procedendo ad una liquidazione (equitativa) del quantum senza valutare minimamente la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito e senza valutare minimamente la sua effettiva imputabilità allo Stato.
A tal ultimo proposito va evidenziato che il Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n.
1672/2020) ha individuato nella società , pur dopo la risoluzione (ex d.l. n° 245/2005) CP_5
del contratto in virtù del quale essa era affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti durante il periodo dell'emergenza, il soggetto obbligato a rimuovere i rifiuti dalle aree in cui il CDR era stato collocato, essendo alla riferibile la produzione e lo stoccaggio delle CP_5
balle di rifiuti da rimuovere, ed è pertanto da ritenere che sia su quest'ultima società che gravino anche le responsabilità risarcitorie conseguenti alla mancata rimozione.
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In conclusione, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento solo parziale dell'opposizione proposta in primo grado dal , va dichiarato Parte_1
che la compensazione invocata dal detto Comune va limitata al credito di euro 113.099,61 al detto ente riconosciuto a titolo di contributo ex art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003
e che, per l'effetto, la somma dovuta dal alla Presidenza Parte_1
del Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica Amministrativa, a titolo di tariffa di smaltimento per il periodo compreso tra il 16.12.2005 ed il 31.12.2009, è pari ad euro 19.850,73 (euro
132.950,34 – euro 113.099,61), oltre ad oneri accessori come ricalcolati su tale minor somma (il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n.
639, costituisce un'azione di accertamento volta ad accertare l'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione: cfr. Cass., sez. 5, n° 14051 del 16/06/2006; Cass., sez. 3, n°
2355 del 29/01/2019).
A proposito degli oneri accessori va evidenziato che l'ultimo motivo di appello, attinente alla mancata considerazione da parte del primo giudice degli interessi e delle penali quantificati
(in euro 68.783,65) nell'ingiunzione opposta, è da ritenersi assorbito alla luce della considerazione che tali interessi e penali, come quantificati nell'ingiunzione (in base ai criteri stabiliti dall'ordinanza commissariale n° 317/2002, peraltro nel presente giudizio non prodotta), sono stati calcolati sulla maggior somma di euro 132.950,34 e dovranno quindi essere dall'amministrazione rideterminati ex novo sulla base del minor importo dovuto.
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7 Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Ritiene in proposito questa Corte che vi siano i presupposti per una compensazione totale delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
Invero, all'esito globale del giudizio di accertamento proposto dal Controparte_4
nei confronti dell'ingiunzione di pagamento ad esso notificata, l'ente comunale è
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risultato sì debitore della di una somma effettivamente Controparte_1
minore rispetto a quella indicata nell'opposta ingiunzione di pagamento (e, da questo punto di vista, l'ente comunale è pertanto parzialmente vincitore), ma tuttavia, contrariamente alla sua pretesa di vedersi azzerare per compensazione l'intero debito, esso è risultato comunque debitore di una parte della somma, come ristabilito a seguito del vittorioso appello proposto dalla che da questo punto di vista è risultata Controparte_1
quindi a sua volta parzialmente vincitrice.
Come d'altronde evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n°
32061/22, anche l'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta dall'attore (nel caso di specie la domanda di accertamento dell'illegittima della pretesa fatta valere dall'amministrazione), pur non consentendo la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, può essere comunque idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla ex art. 15 O.P.C.M. n. Parte_2
3920/2011 contro la sentenza n° 7065/2021, pubblicata in data del 30.08.2021 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
- in riforma della sentenza di primo grado, accoglie solo parzialmente l'opposizione proposta dal nei confronti dell'ingiunzione di pagamento n° 92/2015 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara che la somma dovuta dal alla Parte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica Amministrativa, a titolo di tariffa di smaltimento per il periodo compreso tra il 16.12.2005 ed il 31.12.2009, è pari ad euro
8 19.850,73, oltre ad oneri accessori come ricalcolati su tale minor somma, previa compensazione giudiziale con il credito di euro 113.099,61 riconosciuto all'ente comunale a titolo di contributo ex art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M. n° 3286/2003;
- dichiara interamente compensati tra le parti spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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